PROCESSO CIVILE TELEMATICO: SEMINARIO PRATICO

Post on 11-Jan-2016

102 views 2 download

description

PROCESSO CIVILE TELEMATICO: SEMINARIO PRATICO. avv. Valentina Carollo- avv. Andrea Pontecorvo i n videoconferenza avv. Maurizio Reale. PREMESSA. Tutte le slide reperibili sul sito www.pergliavvocati.it ScreenCast sul canale YouTube della FIIF - www.youtube.com/FIIFCNF. ASPETTI NORMATIVI. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PROCESSO CIVILE TELEMATICO: SEMINARIO PRATICO

PROCESSO CIVILE TELEMATICO:SEMINARIO PRATICO

avv. Valentina Carollo- avv. Andrea Pontecorvo

in videoconferenza avv. Maurizio Reale

Tutte le slide reperibili sul sito www.pergliavvocati.it

ScreenCast sul canale YouTube della FIIF - www.youtube.com/FIIFCNF

PREMESSA

ASPETTI NORMATIVI

QUADRO NORMATIVO ATTUALE PCT

DPR 68/2005(PEC)

Art. 16 D.L. 185/2008Art. 4 D.L. 193/2009

(obbligo PEC e comunicazioni)

D.P.C.M. 22 febbraio 2013(Firma digitale – regole

tecniche)Deliberazione CNIPA n. 45/2009 modificata dal determinazione DIGITPA

28/7/2010

Art. 4 Decreto Legge n. 193/2009

D.M. 44/2011 (Regolamento)

PROVVEDIMENTO 16/4/2014 (Specifiche

Tecniche)

CADDecreto Legislativo

n. 82/2005Modificato 2010

L. 53/1994(notificazioni in proprio)Art. 3 bis – notificazioni via PECArt. 149 bis c.p.c.

Art. 16, 16 bis, ter, quater, 17D.L. 179/2012 (decreto crescita)

Manca la conversione in legge del D.L. n. 90/2014

Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90

NOVITA’ NEL DECRETO CRESCITA D.L. 179/2012

• 19/12/2012 – depositi delle domande di insinuazione al passivo via PEC – gestione “telematica” da parte dei curatori

• 18/2/2013 – comunicazioni e notificazioni telematiche obbligatorie per CdA e Tribunali nei confronti di tutti I soggetti con obbligo di PEC

• 15/12/2013 – istituzione dei pubblici elenchi – notifica telematica da parte dell’avvocato

• 30/6/2014 – depositi telematici obbligatori degli atti di parte e dei CTU nel contenzioso, volontaria giurisdizione e procedure concorsuali – art. 16 bis D.L. 179/2012 come modificato D.L. 90/2014

NOVITA’ DEL D.L. n. 90/2014

1) PCT a partenza modulata

2) Eliminata la sottoscrizione del verbale di udienza

3) Obbligo di comunicazione della sentenza

4) Depositi telematici ammessi fino alle ore 24

5) Regolamentato l’invio di buste multiple

E’ POSSIBILE ANTICIPARE L’OBBLIGO

6) Disciplinato il potere di autentica delle copie da parte degli avvocati e ausiliari

7) Eliminato obbligo autorizzazione COA per notifiche in proprio via PEC

8) Eliminato obbligo pagamento marche da bollo per le notifiche in proprio via PEC

NOVITA’ DEL D.L. n. 90/2014

QUALI STRUMENTI USARE PER IL

DEPOSITO TELEMATICO

1) PC connesso ad Internet

2) indirizzo PEC

3) Firma digitale

4) Software c.d. “redattore”

Lista di controllo

POSTA ELETTRONICA

CERTIFICATA

1) Comunicazioni a valore legale - art. 4 DPR n- 68/2005

2) Comunicazioni e notificazioni telematiche da parte della cancelleria – art. 4 D.L. n. 193/2009

3) Notifiche via PEC – L. 53/1994

4) Depositi – anche PEC collettiva – si attendono modifiche

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

UTILIZZI

Le conseguenze della non corretta gestione della PEC da parte degli avvocati – notifiche in cancelleria: art. 16 sexies D.L. 179/2012 (introdotto D.L. n. 90/2014) – DOMICILIO INFORMATICO

sul sito pst.giustizia.it previa autenticazione

Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF

oppure liberamente dal sito www.inipec.gov.it

Per n. 2-3-(4) utilizzare la PEC risultante dal ReGIndE

FIRMA DIGITALE

FIRMA DIGITALE 1tipologie ammesse nel

PCT

CAdES – genera file p7m PAdES – all’interno del PDF

Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF

FIRMA DIGITALE 2efficacia

Stessa efficacia probatoria della scrittura privata ex art. 2702 c.c.

Requisiti di forma ad probationem e ad substantiam richiesti dalla legge

Certificati validi e non revocati

No macroistruzioni o codici eseguibili (es. campo data)

FIRMA DIGITALE 3disconoscimento?

Disconoscimento dell’uso – presunzione (art. 21, co. 2, CAD)

Disconoscimento della firma digitale (ex art. 214 c.p.c.)

Non conferisce data certa!

Qualunque sia il redattore scelto, per applicare la propria firma digitale sugli atti come sopra inseriti nella busta, questa sarà la relativa procedura: si aprirà la seguente finestra...

Sulla pratica applicazione della FIRMA

… e cliccando sul pulsante FIRMA, il software ci chiederà di inserire il P.I.N. del dispositivo (lo stesso che già inseriamo per visualizzare il PolisWeb)

Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF

…oppure anche direttamente sul PDF utilizzando un programma come Adobe Acrobat

e utilizzando le firme con certificati

Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF

REDATTORE atti telematici

Nella sezione Download del sito PST.GIUSTIZIA.IT è disponibile l'elenco di alcuni strumenti software – alcuni utilizzabili gratuitamente - per la redazione della "busta telematica" per il deposito degli atti nell'ambito del Processo Civile Telematico.

Dove reperire il c.d. REDATTORE

…o quello in convenzione con l’Ordine

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_28.wp

al termine della procedura, avremo creato una BUSTA (leggi: un vero e proprio fascicolo digitale), contenente tutti i dati del procedimento (Curia, Nrg, Avvocato difensore, Parti, tipo atto depositando, documenti, allegati generici, ecc.).

N.B.: tramite il redattore firmeremo gli atti che necessitano di tale adempimento

A cosa serve il REDATTORE

Tale software è sostanzialmente identico a quello con cui si genera la NOTA DI ISCRIZIONE CON IL CODICE A BARREA differenza di quest'ultimo, però, dovremo inserire anche gli atti e i documenti che intendiamo depositare telematicamente.

Sul funzionamento del REDATTORE

Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF

BUSTA TELEMATICA

Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF

Prodotta la busta (fascicolo digitale) contenente l'atto firmato, la nota di deposito firmata (c.d. Dati Atto .XML) e i documenti eventualmente allegati, un ultimo click ci consentirà il deposito vero e proprio, tramite PEC, presso L'Ufficio giudiziario competente

Sul DEPOSITO della Busta Telematica

Poiché il deposito avviene tramite la nostra PEC, con messaggio inviato alla PEC dell'Ufficio Giudiziario (con allegato il fascicolo digitale, c.d. BUSTA), riceveremo praticamente in tempo reale le seguenti comunicazioni:

Sulle successive RICEVUTE

1) una PRIMA pec denominata ACCETTAZIONE

generata dal nostrogestore di PostaElettronica Certificata

Come dire:

si tratta delle R.D.A.C. generata dal gestore diP.E.C. dell'Ufficio Giudiziario destinatario.

Come dire:

2) una SECONDA pec denominata CONSEGNA

La seconda PEC ricevuta, quella che attesta l'avvenuta consegna del vostro messaggio (RDAC) al destinatario, costituisce il “timbro di depositato” e attesta la data e l'ora di deposito. E' bene conservarla con cura !!!

ATTENZIONE

Questa terza comunicazione viene generata in automatico dai sistemi informatici del Ministero e conterrà la seguente dicitura:

3) una TERZA pec denominata ESITO DEI CONTROLLI AUTOMATICI

quest'ultima pec viene generata dal sistema a seguito dell'intervento del cancelliere, che accetta il deposito (da questo momento è possibile la visibilità dell’atto nel fascicolo informatico). Ecco il contenuto:

4) una QUARTA pec denominata ACCETTAZIONE DEPOSITO

SERVIZI ATTIVICONSULTAZIONE

DEPOSITOPAGAMENTI TELEMATICI

ON LINE!

SERVIZI ATTIVIPortale PST

pst.giustizia.it

Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF

PST.GIUSTIZIA.IT

TRIBUNALE DI VERBANIADAL 11/7/2011- Comparse di risposta- Comparse di intervento- Comparsa conclusionale e

memoria di replica- Memorie autorizzate dal

Giudice- Correzione di errore

materiale- Elaborati CTUNei procedimenti contenziosi e Volontaria Giurisdizione

CONSULTAZIONEPortale PST

pst.giustizia.itPOLISWEB

Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF

PST.GIUSTIZIA.IT

Da maggio 2014 – le nuove regole tecniche prevedono anche diverse modalità di autenticazione

Accedere ai SERVIZI RISERVATI

Selezionare l’Ufficio Giudiziario

Selezionare la funzione AGENDA

Impostato il criterio di ricerca, il sistema restituisce un ELENCO

Cliccando sull’evento desiderato, si accede al DETTAGLIO FASCICOLO

Cliccando su DOCUMENTI FASCICOLOaccediamo agli ATTI e ai Documenti

Si aprirà una finestra di dialogo, attraverso la quale potremo:

1) Visualizzare il documento oppure

2) salvarlo nella cartella desiderata

N.B.: il documento, un PDF TESTUALE,appare senza firma grafica!

Art. 16 bis, co. 9 bis. D.L. n. 90/2014copia informatica in fascicolo telematico = originale

Come verificare una procedura dove si è costituiti come difensori

Potremo accedere solo se la cancelleria ci ha indicato nei registri come difensori

DEPOSITODIMOSTRAZIONE

PRATICA

Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF

PAGAMENTI TELEMATICI

pst.giustizia.it

Video tutorial sul canale YouTube della FIIFwww.youtube.com/FIIFCNF

PAGAMENTI TELEMATICI 1

PAGAMENTI TELEMATICI 2

IL PAGAMENTO TELEMATICO PUO’ ESSERE ESEGUITO:

1) Punto di accesso: funzionalità e modalità messe a disposizione del gestore

2) Portale PST Giustizia: - il soggetto esterno (Avvocato) deve

preventivamente essere registrato Registro Generale degli Indirizzi Telematici

- autenticazione a mezzo smart card

PAGAMENTI TELEMATICI 3

CANALI DI PAGAMENTO

1) POSTE ITALIANE: carta di credito o c/c 2) UNICREDIT BANK: bonifico alla Tesoreria dello Stato ( bisogna essere titolari di c/c)3) BANCA convenzionata con il gestore del Punto di Accesso

PAGAMENTI TELEMATICI 4

RICEVUTA DI PAGAMENTOLa RT ( ricevuta telematica ) può essere

utilizzata può essere utilizzata sia in modalità tradizionale che nell’ambito del flusso telematico ( DM 44/2011):

- allegata nella busta telematica - può essere stampata ed allegata

all’iscrizione a ruolo “cartacea”

Tutte le slide reperibili sul sito www.pergliavvocati.it

ScreenCast sul canale YouTube della FIIF - www.youtube.com/FIIFCNF

PROCESSO CIVILE TELEMATICO:SEMINARIO PRATICO

avv. Valentina Carollo- avv. Andrea Pontecorvo

in videoconferenza avv. Maurizio Reale