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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Gruppo di lavoro
Operazioni doganali e intracomunitarie
Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie
Dott. Luisella Fontanella - Referente
Dott. Roberto Ramazzotto - Referente
Rag. Maria Cristina Benetton
Dott. Paola Boccardo
Dott. Maria Luisa D’Addio
Dott. Laura Demaria
Dott. Giovanni Faroti
Dott. Andrea Fenoglio
Dott. Anna Floris
Dott. Maria Grazia Mendilicchio
Dott. Livia Morone
Dott. Caterina Parma
Dott. Alfonso Pergamo
Dott. Anna Quai
Dott. Barbara Rossi
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I depositi I.V.A.
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Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie
Giovedì, 22 gennaio 2009
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
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Autori
Dott. Maria Luisa D’AddioDott. Laura Demaria Dott. Anna Floris Dott. Luisella Fontanella Dott. Caterina ParmaDott. Roberto RamazzottoDott. Barbara Rossi
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Piano di lavoro
•Fonti normative e prassi•La nozione di deposito IVA•Tipologie di deposito•Adempimenti dei gestori dei depositi IVA
•Operazioni non soggette al pagamento dell’IVA mediante utilizzo del deposito:
• condizioni oggettive per l’introduzione nel deposito IVA• introduzione dei beni• operazioni relative ai beni custoditi• estrazione dei beni• consignment stock
•Documenti e registrazioni•Dichiarazione IVA
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Fonti normative e prassi
Legge 18 febbraio 1997 n. 28, in recepimento della direttiva n.95/7/CE del 10 aprile 1995
Art. 50-bis del D.L. 331/1993
D.M. 20 ottobre 1997 n. 419
Circolare Agenzia Dogane n.16/D del 28/04/2006
Risoluzione Minfinanze n. 198/E del 21/12/2000Risoluzione Agenzia Entrate n. 113/E del 22/05/2003Risoluzione Agenzia Entrate n. 440/E del 12/11/2008
Dottoressa Luisella Fontanella
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La nozione di deposito IVA
• Può essere qualunque locale, capannone, piazzale, ecc…, ove è possibile custodire i beni citati ed effettuare ulteriori operazioni, compravendite o lavorazioni, senza pagamento dell’ IVA.
• L’introduzione deve sempre avvenire materialmente, non essendo ammessa alcuna forma di deposito “virtuale”.
• Luogo fisico destinato alla custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali medesimi. I beni di origine extracomunitaria possono essere ivi introdotti, previa immissione in libera pratica nel territorio della CEE.
• Finalità del deposito IVA è quella di differire l’assolvimento dell’imposta al momento dell’estrazione dei beni dallo stesso per l’immissione in consumo nello Stato.
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Tipologie di deposito
Assumono la qualifica di depositi fiscali a fini IVA:
• i magazzini generali, i depositi franchi, e i punti franchi gestiti dalle imprese autorizzate;
• i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
• i depositi doganali;
• gli altri soggetti autorizzati alla custodia di beni nazionali e comunitari in conto terzi
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Tipologie di deposito - Autorizzazione
NON è necessaria l’autorizzazione per:
• imprese esercenti i magazzini generali con autorizzazione doganale
• imprese esercenti depositi franchi
• imprese operanti nei punti franchi
• depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa
• depositi doganali
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Tipologie di deposito - Autorizzazione
E’ necessaria l’autorizzazione per:
•Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata,cooperative con capitale o fondo di dotazione non inferiore a euro 516.500,00 per:
- gestire beni per conto di terzi
- introdurre beni provenienti da qualsiasi destinazione•Tutte le società ed enti di cui sopra, senza
limitazione di capitale per:
- custodia di beni inviati da operatore residente in altro Stato membro destinati ad essere ceduti al depositario
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Adempimenti dei gestori
Registro di carico scarico
Funzione di rappresentante fiscale
“leggero”Responsabilità solidale
Documentazione da conservare
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Registro di carico scaricoart. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell’art. 3 del DM 419/97
Deve essere istituito, anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito. Il registro dei depositi Iva non è più soggetto all’obbligo di vidimazione e bollatura a seguito della risoluzione Agenzia delle Entrate n. 47 /2002, che estende la soppressione dell’adempimento, già effettiva con l’entrata in vigore della legge “Primi interventi per il rilancio dell'economia” per quanto riguarda il libro giornale, gli inventari e i registri obbligatori relativi alle imposte dirette e all’Imposta sul valore aggiunto. Vanno indicate le operazioni relative all’introduzione e all’estrazione dei beni.
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Registro di carico scaricoart. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell’art. 3 del DM 419/97
Dati da riportare nel registro• il numero e la specie dei colli;• la natura, la qualità e la quantità dei beni;• il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei
beni stessi;• il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di
volta in volta introdotti e di quelli usciti;• il soggetto per conto del quale l’introduzione o
l’estrazione dei beni è effettuata;
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Documentazione da conservare
I gestori dei depositi IVA devono conservare copia dei documenti relativi:• all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi;• agli scambi eventualmente effettuati durante la giacenza. DOCUMENTI• il documento doganale di immissione in libera pratica,
anche in copia, nel caso di operatore extracomunitario;• la fattura o l’autofattura, rispettivamente nel caso di
operatori italiani o comunitari identificati in altro Stato membro, ovvero di soggetti passivi in Italia;
• la distinta riepilogativa dei passaggi dei titoli di credito, nell’ipotesi di beni compresi nella Tabella A-bis del DL 331/93.
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Funzione di rappresentante fiscale leggero
• Nell’ipotesi in cui gli obblighi formali e procedurali facciano capo a soggetti passivi IVA identificati in altri Stati membri, privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale nel territorio dello Stato italiano, la funzione di rappresentante fiscale, nella specie di rappresentante “leggero” ex art. 44 co. 3 del DL 331/93, viene assunta automaticamente dal gestore del deposito.
• Quest’ultimo sarà, pertanto, tenuto ad assolvere gli obblighi relativi alle operazioni intracomunitarie aventi ad oggetto i beni custoditi nei depositi.
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Funzione di rappresentante fiscale leggero
Attribuzione di un numero di partita IVA unico
• In base al settimo comma dell’art. 50-bis del DL 331/93, i gestori dei depositi IVA, quando assumono la veste di rappresentanti fiscali “leggeri” di soggetti non residenti che non si siano identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/73, e non abbiano provveduto a nominare un rappresentante fiscale, possono richiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d’imposta non residenti da essi rappresentati.
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Responsabilità solidale
Ai sensi dell'art. 50-bis co. 8 del DL 331/93, i gestori dei
depositi IVA sono responsabili in solido con i soggetti
passivi d’imposta che estraggono i beni nel caso di
mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa ai
beni estratti, a meno che il depositario sia in grado di
dimostrare il corretto adempimento degli obblighi formali
e procedurali posti a suo carico.
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l’introduzione
il trasferimento tra depositi
Operazioni non soggette al pagamento dell’ I.V.A. mediante utilizzo del deposito
Non danno luogo all’applicazione dell’ I.V.A. tutta una serie di operazioni eseguite mediante:
la giacenza delle merci nel deposito e le operazioni di perfezionamento e manipolazione usuale
l’estrazione (non la successiva commercializzazione)
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Introduzione dei beni – condizioni oggettive
• se provenienti da Paesi terzi devono essere stati immessi in libera pratica nella UE.
Per essere inseriti in un deposito IVA, i beni:
• se nazionali, devono essere ceduti ad un operatore comunitario,
• se comunitari devono provenire da uno Stato membro,
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Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA
Acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA
Introduzione dei beni
Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel deposito IVA, senza invio
Cessioni di beni particolari di cui alla Tab. A-bis allegata al D.L. 331/1993, eseguite mediante introduzione nel deposito IVA ed effettuate nei confronti di cessionari extracomunitari o nazionali
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Operazioni relative a beni custoditi
Prestazioni di servizi relative ai beni in deposito, incluse le operazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale effettuate nel deposito o in locali limitrofi
Cessioni di beni custoditi nel deposito IVA (senza estrazione) a nulla rilevando il Paese di identificazione del cedente e del cessionario
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Estrazione dei beni
estrazione per utilizzo o commercializzazione in
Italiasoggetta ad
imposta
non soggetta ad imposta
estrazione con destinazione ad una
cessione comunitaria o all’esportazione
estrazione per trasferimento tra depositi
IVAnon soggetta ad
imposta
Dottoressa Anna Floris
Estrazione = Cessione
X
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• L’estrazione può essere disposta solo da soggetti identificati in Italia quali soggetti passivi IVA:
Estrazione dei beni
• operatori residenti
•stabile organizzazione disoggetto estero
•rappresentante fiscale di soggetto non residente
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Estrazione dei beni
Per utilizzo o commercializzazione in Italia
da parte del soggetto che li ha immessi se non esiste fattura per documentare il precedente acquisto
oggetto di precedente acquisto anche intra,non assoggettato ad IVA e di cui esiste fattura per documentare il precedente acquisto
autofattura ex art 17,comma 3 del DPR
633/72
integrazione della fattura
originaria
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Estrazione dei beni
Per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
per invio in ambitoextracomunitario
per invio in ambitocomunitario
fattura ex art. 41 del
D.L. 331/1993
fattura ex art. 8,c1 del
DPR 633/1972
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Estrazione dei beni
Trasferimento dei beni tra depositi IVA
Documento di trasporto
ex DPR 472/96
• ai sensi dell’art. 50 – bis, co.4, lett. i) il trasferimento tra depositi IVA non è soggetto ad imposta, poiché i beni continuano ad essere custoditi in un deposito IVA
• il trasferimento dei beni deve risultare da documento di trasporto , annotato nell’apposito registro sia dal gestore del deposito in uscita, che dal gestore del deposito in entrata
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Consignment Stock
Dottoressa Barbara Rossi
Contratto atipico:
- invio beni dal fornitore al cessionario;
- proprietà dei beni rimane del fornitore;
- custodia dei beni del cessionario (presso di sé o deposito gestito IVA per proprio conto);
Ambito comunitario:
Risoluzione 18 ottobre 1996, n. 235
Risoluzione 10 aprile 2000, n. 44
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Consignment Stock
Prelievo beni dal deposito IVA da parte del cessionario
•passaggio proprietà (comunque entro 1 anno dall’invio);
•effettuazione dell’acquisto intracomunitario da parte del cessionario italiano ex art. 39, D.L. n. 331 del 1993
Fornitore UE/cliente italiano
Arrivo beni in Italia e introduzione nel deposito IVA•non costituisce acquisto intracomunitario assimilato
del fornitore UE;
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Consignment Stock
• Prelievo beni da parte del cessionario
scarico registro art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del 1993
integrazione e registrazione fattura relativa all’acquisto intracomunitario ex art. 46 e 47, D.L. n. 331 del 1993;
compilazione mod. Intra 2-bis, relativo agli acquisti intra UE (sezione fiscale e statistica, ove tenuto)
Adempimenti
• Arrivo beni in Italia: annotazione nel registro di cui all’art. 50, c. 5, D.L.
n. 331 del 1993;
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Consignment Stock
Prelievo beni da parte del cessionario UE:
•passaggio proprietà (comunque entro 1 anno dall’invio);
•effettuazione della cessione intracomunitaria ex art. 41, D.L. n. 331 del 1993;
•compilazione Intra-1bis (fini fiscali e statistici)
NB: ATTENZIONE! Va verificata la normativa IVA locale
Fornitore italiano/cliente UEArrivo beni in altro Paese UE: •non costituisce cessione intracomunitaria assimilata
da parte del fornitore ITA;
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Consignment Stock
• Prelievo beni da parte del cessionario UE
scarico registro art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del 1993
emissione fattura relativa alla cessione intra UE;
compilazione mod. Intra 2-bis, relativo agli acquisti intra UE (sezione fiscale e statistica, ove tenuto)
Adempimenti
• Arrivo beni in altro Paese UE: annotazione nel registro di cui all’art. 50, c. 5,
D.L. n. 331 del 1993;
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Consignment Stock
Semplificazione
- Austria - Lettonia
- Belgio - Olanda
- Repubblica Ceca - Polonia (dal 2009)
- Finlandia - Slovacchia
- Francia - Slovenia
- Irlanda - Ungheria
- Italia - Regno Unito
- Lussemburgo
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Consignment Stock
NO semplificazione
- Cipro - Malta
- Danimarca - Spagna
- Estonia - Portogallo
- Germania - Svezia
- Grecia
- Lituania
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Consignment Stock
Prelievo beni da parte del cessionario extra-UE (entro 1 anno):
•effettuazione cessione all’esportazione;
•fatturazione cessione all’esportazione ex art. 8, 1° comma, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972.
(Risoluzione Agenzia Entrate del 5 maggio 2005, n. 58/E)
Fornitore italiano/cliente extra UEInvio beni in Paese extra-UE: • esportazione da un punto di vista doganale
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Consignment Stock
Prelievo beni da parte del cliente italiano:
•effettuazione di acquisto territorialmente rilevante da non residente;
•emissione di autofattura. Applicazione dell’IVA con autofattura solo se corrispettivo corrisposto all’acquisto sia superiore a quello dichiarato in dogana
(Risoluzione Agenzia Entrate del 5 agosto 2008, n. 346/E)
Fornitore extra UE/cliente italiano (con fornitore extra UE non identificato ai fini IVA in Italia e senza S.O.)Arrivo beni in Italia: •importazione effettuata dal cliente italiano (che si può
detrarre l’IVA in base alla bolletta doganale)
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Documenti - Registrazioni
Dottor Roberto Ramazzotto
fattura acq. intracomunitario integrata
bolletta doganale fattura acquisto intracomunitario
autofattura
fattura per cessione intracomunitariao all’esportazione
La base imponibile è data dal valore normale o dal corrispettivo dei beni introdotti nel deposito o, nel caso di cessioni avvenute durante la loro permanenza nello stesso, dal corrispettivo dell’ultima cessione.
A tale importo sono sommati i corrispettivi relativi a tutti i servizi di cui i beni abbiano formato oggetto durante la permanenza, se non già ricompresi nel corrispettivo o valore.
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integrazione fattura intra
bolletta doganale
Documenti - Registrazioni
Importazione beni Acquisti intracomunitari
fattura intracomunitaria
autofattura fattura cessione
UE o extraUE
ESTRAZIONE
Italia UE o ExtraUE
ESTRAZIONE
Italia UE o ExtraUE
fattura cessione
UE o extraUE
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Documenti – Registrazioniimportazione beni non comunitari e relativa
estrazione
bolletta doganale
autofattura
valore estrazione = valore di
introduzione
valore estrazione > valore di
introduzione
registrata per imponibile ed IVA sul registro delle fatture emesse
annotata sul registro degli acquisti la sola imposta in quanto l’imponibile è già indicato sul documento di introduzione
registrata sul registro degli acquisti con titolo di non assoggettamento ex art. 50- bis, co.4 lett.b) del D.L. 331/93
registrata per l’intero imponibile ed IVA relativa sul registro delle fatture emesseannotata sul registro degli acquisti la differenza dell’imponibile e l’intera imposta relativa all’estrazione
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Documenti – Registrazioniimportazione beni non comunitari e relativa
estrazione
valore estrazione =1.000valore introduzione = 1.000
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile IVA Imponibile
IVA
Bolletta doganale 1.000 Art.50-bis
estrazione
Autofattura 200 1.000 200
valore estrazione =1.500valore introduzione = 1.000
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile IVA Imponibile
IVA
Bolletta doganale 1.000 Art.50-bis
estrazione
Autofattura 500 300 1.500 300
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Documenti – Registrazioniacquisti intracomunitari e relativa estrazione
fattura intracomunitaria
registrata sul registro degli acquisti con titolo di non assoggettamento ex art. 50- bis, co.4 lett.a) del D.L. 331/93
integrazione fattura intra
valore merce = valore di
introduzione
valore merce > valore di
introduzione
annotare l’IVA quale variazione in aumento sul registro delle fatture emesse entro 15 gg. dall’estrazione, con riferimento a tale dataregistrare la variazione IVA corrispondente sul registro degli acquisti entro il mese successivo all’estrazione
annotare l’intera ’IVA quale variazione in aumento sul registro delle fatture emesse entro 15 gg.dall’estrazione, con riferimento a tale dataregistrare la variazione IVA corrispondente sul registro degli acquisti entro il mese successivo all’estrazione
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Documenti – Registrazioniacquisti intracomunitari e relativa estrazione
valore estrazione =1.000valore introduzione = 1.000
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile IVA Imponibile
IVA
Fattura intracomunitaria
1.000 Art.50-bis
1.000 Art.50-bis
estrazione
Integrazione fatt. intra 200 200
valore estrazione =1.500valore introduzione = 1.000
Registro degli acquisti
Registro delle vendite
Imponibile IVA Imponibile
IVA
Fattura intracomunitaria
1.000 Art.50-bis
1.000 Art.50-bis
estrazione
Integrazione fatt. intra +500 300 +500 300
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Importazione beni
senza deposito IVA
ISi IVA-Si dazipagamento in dogana
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Importazione beni
con deposito IVA
INo IVASi dazi
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Importazione beni procedure e documentazione
• I beni sono sdoganati con bolletta IM-4 sulla quale viene indicato che sono destinati ad essere introdotti in un deposito IVA ai sensi dell’art. 50 – bis, co.4, lett. b) del D.L. 331/93
• Il gestore del deposito prende in carico la merce sull’apposito registro e appone sulla copia della bolletta l’attestato della presa in carico ed il numero attribuito, rimettendone copia alla Dogana di sdoganamento. Conserva inoltre copia del documento.• L’importatore annota sul registro IVA degli acquisti la bolletta doganale indicando l’imponibile e il titolo di non assoggettamento (art. 50- bis, co.4 del D.L. 331/93)
Dottoressa Anna Floris
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Acquisti intracomunitari
senza deposito IVA
ISi IVAdoppia registrazione
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Acquisti intracomunitari
con deposito IVA
INo IVA
I1
No IVAart.50 bis / 331
I2
No IVAart.50 bis / 331
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Acquisti intracomunitariprocedure e documentazione
Il soggetto che immette i beni deve:
•integrare la fattura comunitaria ricevuta indicando in luogo dell’imposta la causa di non assoggettabilità ex art. 50 bis, co.4, lett.a)del D.L. 331/93
•presentare il modello INTRA 2 bis sia agli effetti fiscali che statistici
•consegnare copia della fattura integrata al depositario, che provvederà alla sua annotazione sul registro di carico delle merci
Dottoressa Anna Floris
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Cessioni a soggetto identificato in altro
Stato membro senza invio
I
F
senza deposito IVA
Si IVA
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Esempio fatturazione senza deposito IVA
Soc. “A” SrlVia Roma, 110100 TorinoC.F. e P. IVA….
Soc. “C” S.a.FranciaTva: FR……
Torino,lì Fattura n….. del…..
Merce presso Ns. sede € 2.000,00IVA 20% € 400,00
-------------
Totale € 2.400,00
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Cessioni a soggetto identificato in altro Stato membro senza invio
con deposito IVA I
I1
No IVA
No IVA
FNo IVA
No IVA
No IVA
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Cessioni a soggetto identificato in altro Stato membro senza invio
Dottoressa Laura Demaria
• trattasi di una cessione “intra” atipica in quanto i beni oggetto di cessione non fuoriescono dal territorio fiscale italiano
• è un operazione non soggetta ad IVA in Italia
• non richiede la compilazione del modello “Intra 1bis”
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Cessioni a soggetto identificato in altro Stato membro senza invio
Fatturazione: il cedente emette fattura con l’indicazione che trattasi di cessione non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis, comma 4 lette c) del D.L. 331/93. Qualora la fattura venisse emessa nei confronti del rappresentante fiscale italiano del cessionario comunitario, la cessione diviene imponibile in Italia ( Ris. Ag.Entrate n. 66 del 15/05/2001)Dichiarazione IVA: tali operazioni sono indicate nel rigo VE32 ed i relativi importi non concorrono alla formazione del “plafond” ed alla acquisizione dello status di esportatore abituale del cedente (Circ. Ag.Dogane n.8 del 27/02/03)
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Esempio fatturazione con deposito IVA
Soc. “A” SrlVia Roma, 110100 TorinoC.F. e P. IVA….
Soc. “C” S.a.FranciaTva: FR……
Torino,lì Fattura n….. del…..
Merce giacente in deposito IVA “xy” € 2.000,00
Non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 50 - bis, co. 4, lett. c) D.L. 331/93
N.B (identificare il deposito)
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Cessioni di beni di cui alla Tab A-bis
•Trattasi di particolari beni ,metalli non ferrosi,lane, beni alimentari, prodotti chimici, che sono solitamente ceduti “a catena” a molti operatori prima di essere realmente commercializzati.
•Con la loro introduzione nel deposito IVA , gli operatori non devono più assoggettare ad IVA ogni singola transazione in quanto la sua applicazione è rimandata al momento dell’estrazione dei beni dal deposito
•L’applicazione del regime di non assoggettabilità delle relative cessioni si fonda sulla considerazione che gli stessi, generalmente trattati nelle borse merci, sono oggetto di plurime transazioni n tempi stretti, senza il loro trasferimento fisico in quanto realizzate mediante titoli.
Dottoressa Laura Demaria
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Cessioni di beni di cui alla Tab A-bis
Le cessioni devono essere effettuate nei confronti di:• cessionari extracomunitari, non identificati a fini IVA all’interno della
UE
• cessionari identificati a fini IVA in ItaliaFatturazione: il cedente emette fattura con l’indicazione che trattasi di cessione non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis, comma 4 lettera d) del D.L. 331/93.
Dichiarazione IVA: tali operazioni sono indicate nel rigo VE32 ed i relativi importi non concorrono alla formazione del “plafond” ed alla acquisizione dello status di esportatore abituale del cedente (Circ. Ag.Dogane n.8 del 27/02/03). In caso di cessione a soggetto identificato a fini IVA in Italia, l’acquisto deve essere indicato al rigo VF12
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Cessione di beni custoditi nel deposito IVA
senza deposito IVA
ISi IVA
I1
Si IVA-Si dazipagamento in dogana
Si IVAdoppia registrazione
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57
Cessione di beni custoditi nel deposito IVA
con deposito IVA
I I1No IVAart.50 bis / 331
No IVA
No IVASi dazi
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Cessione di beni custoditi nel deposito IVADottoressa Laura Demaria
Le cessioni di beni custoditi in regime di deposito sono:
•fatturate nel caso di cedente nazionale;
•autofatturate nel caso di cedente comunitario o extracomunitario
senza applicazione dell’ IVA ai sensi dell’art. 50-bisSolo al momento dell’estrazione sarà emesso un documento con rilevanza IVA
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Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
con deposito IVA
I1
INo IVASi dazi
No IVAart.50 bis / 331
60 giorni
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60
Per locali limitrofi si intendono i locali che pur non costituendo parte integrante del deposito sono a questi funzionalmente e logisticamente collegati da un rapporto di contiguità e comunque rientranti nel complesso aziendale del depositario,qualunque sia il titolo di detenzione, con esclusione di locali gestiti da soggetto diverso dal depositario.
Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
Dottoressa Laura Demaria
I beni,durante la giacenza nel deposito Iva, possono essere soggetti a prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, non soggette ad IVALe suddette prestazioni possono essere effettuate anche in locali limitrofi ai depositi, purché le stesse siano di durata non superiore ai 60 giorni
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Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
Lavorazioni di merci,compreso il loro montaggio, l’assemblaggio, l’adattamento ad altre merci;
Riparazione delle merci,comprese il loro riadattamento e la messa a punto;
Trasformazione delle merci, aggiunta di accessori (*):
Utilizzazione di alcune merci non reperibili nei prodotti ottenuti dal perfezionamento, ma che consentono o facilitano l’ottenimento di tali prodotti, anche se dette merci scompaiono in toto o meno nel corso della loro utilizzazione
OPERAZIONI
DI
PERFEZIONAMENTO
Operazioni intese a garantire la conservazione della merce, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a predisporne la distribuzione o la rivendita
MANIPOLAZIONI
USUALI
(*) vedi Risoluz. Ag.Entrate n.440/E del 12/11/2008
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Prestazioni di servizi relative a beni in deposito
ALTRI
SERVIZI
Le prestazioni di carico, scarico, facchinaggio effettuate nell’ambito del deposito sui beni custoditi;
Le prestazioni di confezionamento, raffinazione, pulitura refrigerazione dei beni custoditi;
Le prestazioni di campionatura, perizia, controllo, sui beni custoditi:
le prestazioni del depositario nell’ambito del contratto di deposito;
le provvigioni relative ad intermediazioni realizzate su cessioni di beni custoditi;
Le spese di trasporto relative al trasferimento dei beni da un deposito all’altro
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EsempioImportazione da un Paese non appartenente alla U.E.
Valore della merce acquistata euro 2.000; dazi pari al 10%; aliquota IVA del 20%Valore di cessione euro 3.000
Senza deposito IVA Con deposito IVA
Dogana - immissione in libera pratica
dazio 200 IVA 440
dazio 200
Cessione a cliente IVA 600
Cessione a cliente
estrazione da parte del cedente
IVA Autofattura
successiva cessione IVA 600
cessione all’interno del deposito
Fattura No IVA (art.50 bis)
estrazione da parte del cliente
IVA Integrazione
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con deposito IVA
Estrazione dei beni da parte del soggetto che li ha immessi
I1Si IVA
estrazione
ISi IVA
autofattura
I
No IVASI dazi
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•Il gestore del deposito annota lo scarico della merce sull’apposito registro e conserva copia dei documenti relativi all’estrazione
Estrazione dei beni da parte del soggetto che li ha immessi
procedure e documentazione
•Colui che estrae i beni è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, co.3, del DPR 633/72: la stessa non deve contenere i dati identificativi del cedente estero, essendo sufficiente il riferimento agli estremi del documento doganale
•La base imponibile è costituita dal valore della merce al momento dell’introduzione nel deposito oppure, se i beni, durante la giacenza, sono stati oggetto di una o più cessioni o prestazioni, dal corrispettivo relativo all’ultima cessione, aumentato degli eventuali oneri dovuti alle prestazioni che le merci hanno subito
Dottoressa Anna Floris
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Soc. “I” SrlVia Milano, 110100 RomaC.F. e P.IVA
Soc. “I” SrlVia Milano, 110100 Roma
Roma, lì….Autofattura n° …. ex art. 17, c.3 DPR 633/72
Merce estratta dal deposito doganale “xy” rif. documento doganale ….
Valore della Merce € 2.000
+ Iva dovuta 20% € 400
= Totale € 2.400
Autofattura per estrazione
valore merce = valore all’ introduzione
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67
Soc. “I” SrlVia Milano, 110100 RomaC.F. e P.IVA
Soc. “I” SrlVia Milano, 110100 Roma
Roma, lì….Autofattura n° …. ex art. 17, c.3 DPR 633/72
Merce estratta dal deposito doganale “xy” rif. documento doganale ….
Valore della Merce € 2.000+ Servizi addizionali in regime di deposito Iva
€ 100= Base imponibile € 2.100+ Iva dovuta 20% € 420= Totale € 2.520
Autofattura per estrazione
valore merce > valore all’ introduzione
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Estrazione dei benioggetto di precedente acquisto non assoggettato ad
IVA
con deposito IVA
Iintegrazione della fattura originaria
estrazione
Si IVA
No IVA
I
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Estrazione dei benioggetto di precedente acquisto non assoggettato ad
IVA
procedure e documentazione
•Colui che estrae i beni, dopo aver registrato la fattura passiva ricevuta dal cedente intracomunitario senza indicazione dell’ IVA, è tenuto ad integrarla, con l’indicazione del valore dei servizi eventualmente resi nel deposito fino al momento dell’estrazione e dell’ ammontare dell’ IVA dovuta.•La procedura di autofatturazione viene by-passata da quella di variazione della fattura originaria (ris. Ag. Entrate n. 113 del 22.05.2003).
•L’ IVA sulla fattura passiva integrata deve essere successivamente registrata sul registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall’estrazione e con riferimento alla data dell’avvenuta estrazione, nonché sul registro degli acquisti entro il mese successivo a quello dell’estrazione.
Dottoressa Anna Floris
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Estrazione dei benioggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA
procedure e documentazione
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Estrazione dei beniper l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
senza deposito IVA
I
No IVAart.41/331
No IVAart.8, c.1/633
Si IVA-Si dazipagamento in dogana
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72
con deposito IVA
Estrazione dei beniper l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
estrazione
No IVAart.8, c.1/633
No IVAart.41/331
No IVASi dazi
I
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
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Estrazione dei beniper l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
procedure e documentazione
•Ai sensi dell’art. 50 - bis, co. 4, lett. f) e g) del D.L. 331/93, l’estrazione dei beni dal deposito per l’invio all’estero è un operazione non soggetta ad IVA
•Nel caso in cui i beni siano inviati in uno Paese membro, colui che estrae i beni deve emettere fattura senza applicazione dell’ IVA per effetto del combinato disposto degli artt. 41 e 50 – bis del D.L. 331/93, compilando il modello INTRA 1 - bis
•Nel caso in cui i beni siano inviati in uno Paese extracomunitario, colui che estrae i beni deve emettere fattura senza applicazione dell’ IVA per effetto del combinato disposto degli artt. 8 e del D.P.R. 633/72 e 50 – bis del D.L. 331/93. In tale caso l’estrazione deve avvenire sulla base della dichiarazione doganale
Dottoressa Anna Floris
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
74
Estrazione dei beniper l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
procedure e documentazione
•Tali operazioni, al pari di quelle intracomunitarie citate assumono rilevanza ai fini della qualifica di “esportatore abituale” e in ordine alla formazione del plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’ imposta
Dottoressa Anna Floris
***
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
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Dichiarazione I.V.A.
Dottoressa Laura Demaria
Immissione in libera pratica
Tali operazioni devono essere indicate sia nel rigo VA32 (importazioni) , sia nel rigo VF14 (altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta ….)
Acquisti intracomunitari
Tali operazioni devono essere indicate sia nel rigo VA31 (acquisti intracomunitari di beni) , sia nel rigo VF14 (altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta ….)
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Dichiarazione I.V.A.
Estrazione dei beni per mercato interno
• se i beni sono estratti dal soggetto che li ha immessi
a) se l’estrazione avviene nello stesso anno di acquisto e di immissione, l’imponibile e l’imposta devono essere indicati esclusivamente nei righi da VF1 a VF11,
b) se l’estrazione avviene nell’anno successivo a quello di acquisto e di immissione, l’imponibile deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno precedente nel rigo VF14, mentre nella dichiarazione relativa all’anno di estrazione l’imponibile e l’imposta saranno indicati nei righi da VF1 a VF11e il solo imponibile nel rigo VF20.
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Dichiarazione I.V.A.
Estrazione dei beni per mercato interno
• se i beni NON sono estratti da soggetto che li ha immessil’obbligo di autofatturazione impone di indicare l’importo dei relativi acquisti nei righi da VF1 a VF11, nonché di compilare il rigo VJ2
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
78
Dichiarazione I.V.A.
Estrazione dei beni per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario
Tali operazioni sono indicate al rigo VE30 (operazioni non imponibili o intracomunitarie) ed i relativi importi concorrono al plafond e all’acquisizione dello status di esportatore abituale.
Le stesse sono da indicare anche al rigo VA30 (operazioni intracomunitarie) o al rigo VA33 (esportazioni)
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
79
Dichiarazione I.V.A.
Trasferimento tra depositi IVA
Tali operazioni sono indicate al rigo VE32 (operazioni non imponibili o intracomunitarie) ed i relativi importi NON concorrono al plafond e all’acquisizione dello status di esportatore abituale.
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
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Esempio
con deposito IVA
INo IVASi dazi
I1
X
No IVAart.50 bis / 331
I2
No IVAart.50 bis / 331
ENo IVA
art.50 bis / 331
No IVAart.50 bis / 331
InvioNo IVA
I3
integrazione della fattura originaria
60 giorni
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Gestori di depositi I.V.A.
Unisped s.r.l.
I-DIKA s.p.a.
S.D.C. TRE s.n.c.
Saima Avandero s.p.a.
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DEPOSITO DOGANALE
Fonti normative:
Codice doganale comunitario – reg. CE 2913 del 12.10.1992 – artt. 98/113
Disposizioni di applicazione – reg. CE 2454 del 2.7.1993:
Artt. 496/523 – Disposizioni c.d. “orizzontali” Artt. 524/535 – Disposizioni specifiche Allegati 67 – 68 -72: moduli, …Codice doganale aggiornato
reg. CE 450 del 23.04.2008 – artt. 148/154 – in vigore dal 24.6.08 ma non ancora applicabile
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83
I regimi doganali
• Merce introdotta sul territorio comunitario proveniente da paesi Terzi:
• a scelta del dichiarante
• Importazione definitiva – conclude ogni rapporto con la dogana in relazione alla merce
• pagamento dei diritti doganali: dazio, Iva, ecc.• oppure• uno dei regimi speciali, c.d. economici sospensivi• a certe condizioni – per un periodo di tempo
stabilito• Diritti doganali non pagati ma garantiti
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Regimi doganali economici e sospensivi
• Regimi di lavorazione:•Temporanea importazione in perfezionamento attivo•Trasformazione sotto controllo doganale•Reimportazione e reintroduzione
• Regimi di circolazione•Transito comunitario, TIR, …•Temporanea import. in ammissione temporanea
• Regimi di deposito in luoghi autorizzati
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85
Nozione di deposito doganale
• Permette al titolare di detenere merci non comunitarie introdotte nel territorio comunitario, in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime e soggetti alla loro vigilanza, denominati “depositi doganali” e di :
• scegliere il momento più favorevole in cui pagare i diritti doganali dovuti (importazione definitiva)
• oppure • riesportare le merci fuori del territorio comunitario• Operazioni ammesse sulle merci durante la durata
del deposito • Manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la
conservazione, migliorarne la presentazione commerciale e prepararle per la distribuzione e la vendita
• Altre più importanti lavorazioni, vincolando le merci all’apposito “regime di perfezionamento attivo”
• rimozione temporanea
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Vari tipi di deposito
Depositi privatidestinati ad immagazzinare merci da parte del depositario, titolare dell’autorizzazione
Tipo C: gestito sotto la responsabilità del depositante/depositario
Tipo D: si differenzia del tipo C per gli elementi di tassazione (specie, valore, quantità) che sono quelli riconosciuti al momento dell’introduzione in deposito
Tipo E: come il tipo C ma non è necessa-rio predeterminare il locale di stoccag-gio, anche se l’esatta ubicazione delle merci deve poter essere indicata in qualsiasi momento all’ufficio doganale di controllo
Depositi pubblici: utilizzati da qualsiasi persona per l’immagazzi-namento delle merci
Tipo A: gestito sotto la responsabilità del depositario
Tipo B: gestito sotto la responsabilità di ciascun depositante utilizzatore
Tipo F: gestito direttamente dall’autorità doganale
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Condizioni
• Autorizzazione concessa da Agenzia Dogane• per gestire un deposito doganale • Motivazioni economiche che giustificano il ricorso al
regime: traffici internazionali realmente esistenti o programmati
• Requisiti soggettivi (personalità del titolare e dei legali rappresentanti, )
• Requisiti oggettivi: • idoneità locali, accessibilità, sorveglianza,
prestazione garanzia,.. • contabilità di magazzino approvata dalla Dogana che
consente il controllo di tutte le movimentazioni nonché le giacenze all’interno del deposito
• per vincolare merci al regime di deposito • Nessuna – non è richiesto che la merce sia di
proprietà del depositante né del depositario
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88
Vantaggi
• Riesportazione: nessun onere per diritti doganali
• Importazione definitiva in un momento successivo – occorre valutare costi/benefici:
•valore imponibile: variazioni quotazioni di mercato del bene o variazioni tassi di cambio prevedibili?•dazio: quale aliquota gravante?•IVA: l’azienda si trova a debito o a credito? Utilizza la dichiarazione di intento?