Normativa B&B Regione Piemonte

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La normativa della Regione Piemonte per l'apertura di un B&B

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Normativa B&B:Regione Piemonte

Dott. Massimo FalsaciConsulente Marketing

Che cos’è il B&B?

• Con la denominazione Bed & Breakfast la cuitraduzione letterale dall’inglese significa lettoe colazione;

• L’esercizio saltuario del servizio di ospitalitàche consente ad un privato, avvalendosi dellanormale organizzazione familiare, diaccogliere gli ospiti nella propria abitazione.Gli ospiti pertanto convivono con i padroni dicasa che offriranno loro il massimo confort.

Caratteristiche del B&B

• L’attività deve essere svolta utilizzando nonpiù di tre camere con un massimo di seiposti letto.

• Può essere aperto per un periodo minimo diapertura di 45 giorni e un periodo massimodi 270 giorni nell’arco dell’anno solare (i 270giorni possono anche essere continuativi osuddivisi in frazioni di 30 giorni ciascuno).

Obblighi amministrativi• In forma imprenditoriale, trasmette in via telematica

con posta certificata allo Sportello Unico AttivitàProduttive (S.U.A.P.) sul cui territorio insistono lestrutture e gli immobili da destinare all'attività, unasegnalazione certificata di inizio attività (SCIA) aisensi dell'articolo 19 della L.241/90 (Nuove norme inmateria di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi) su appositomodello predisposto dalla struttura regionalecompetente corredato da alcuni allegati, tra i quali ladenuncia delle attrezzature, caratteristiche e prezzi.

Obblighi amministrativi• In forma non imprenditoriale, si dovrà trasmettere il

modello SCIA, corredato dagli allegati elencati al fondo delmodello stesso, direttamente al Comune.

• Per l'esercizio dell'attività il soggetto interessato deveessere in possesso: – Dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); – Dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del

decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione dellaregola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione el'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualorarichiesti;

– Dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dallanormativa vigente.

Obblighi amministrativi

• Per somministrare la prima colazione occorrepresentare all’ASL competenteterritorialmente una Notifica sanitaria relativaalla sicurezza alimentare dei cibi messi adisposizione degli ospiti.

• Il modello è rinvenibile sul sito internetregionale:http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/alimenti/notifica-imprese-alimentari.html

Obblighi amministrativi• Per l'attribuzione della classificazione dei Bed

& Breakfast si applicano le procedure disemplificazione dei procedimentiamministrativi di cui all'articolo 19 della l.241/1990.

• La denuncia è trasmessa al SUAPterritorialmente competente, contestualmentealla segnalazione certificata di inizio attività,su modulistica predisposta dalla strutturaregionale competente.

Classificazione B&B

• In ordine decrescente in:– 4 stelle;– 3 stelle;– 2 stele– 1 stella.

• In base agli standard obbligatori minimiposseduti dalla propria struttura, così comestabiliti dalla D.G.R. 27/11/00 nー 20-1442 -Allegato A

Segno distintivo

Caratteristiche simbolo• Il segno distintivo, da esporre facoltativamente

all'esterno e obbligatoriamente all'interno dellestrutture ricettive, nel seguente formato: Ellisseesterna di 26 cm. di larghezza e 16 cm. di altezzainserita in rettangolo di cm. 29,7 x 21.

• I modelli devono essere riprodotti con i seguenticolori: fondo del rettangolo in cui sono inseriti:bianco; ellisse centrale in cui è inserito il simbolo ebordino interno dell'ellisse: verde pantone347; bordino esterno dell'ellisse, scritta in alto chespecifica l'attività e le stelle: rosso pantone WarmRed/C.

Doveri di chi offre ospitalità

• L’esercente dell’attività deve garantire:– La pulizia quotidiana dei locali; – La fornitura ed il cambio della biancheria,

compresa quella del bagno, ad ogni cambio dicliente e comunque almeno due volte allasettimana;

– La fornitura di energia elettrica, acqua calda efredda e riscaldamento;

– La sicurezza alimentare dei cibi e delle bevandemesse a disposizione per la prima colazione.

La residenza• La residenza non è più un vincolo obbligatorio in

seguito al recepimento della Direttiva europeacosiddetta “Bolkestain” (direttiva 2006/123/CE delParlamento europeo e del Consiglio relativa aiservizi del mercato interno). Ciò non significaassolutamente che possa essere concessal’indipendenza dell’ospite.

• E’ possibile svolgere l’attività anche in secondecase, ma durante il periodo di esercizio il titolaredovrà convivere con i propri ospiti in quanto il B&Bè un servizio di ospitalità in casa propria.

Caratteristiche unità abitativa

• Gli appartamenti devono possedere lecaratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previsteper i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale e devono altresì rispettare le normepreviste dalla l.r.34/1988 e s.m.i.

• L’altezza minima delle camere da letto è quellaprevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizicomunali;

• Il volume minimo delle camere da letto è determinatodal prodotto tra superfici e altezze minime.

Caratteristiche unità abitativa

• Per le camere da letto, l’arredamento minimodeve essere costituito da letto, sedia o sgabelloper persona oltrechè da armadio e cestino rifiuti;

• Le camere da letto devono avere una superficieminima, al netto di ogni altro ambienteaccessorio, di mq.8 se con un posto letto e dimq.14 se con due posti letto; per ogni posto lettoin più la superficie minima della camera a dueposti letto deve essere aumentata di mq.6.

Caratteristiche unità abitativa

• Per le strutture ubicate ad altitudine superiore a700 metri, le superfici minime sono ridotte a mq.12per le camere con due posti letto; per ogni posto lettoin più la superficie minima delle camere a due postiletto deve essere aumentata di mq.4.

• Ciascuna camera da letto non può essere dotata dipiù di 4 posti letto.In deroga ai limiti di superficieindicati è consentito aggiungere un posto letto nellecamere, nel caso in cui venga utilizzato da unapersona di età inferiore a 15 anni.

Caratteristiche unità abitativa

• Le unità abitative devono essere dotatedi un servizio igienico-sanitario ogni 8posti letto o frazione di 8 superiore a 2;

• I servizi igienico-sanitari privati ocomuni si intendono completi se dotatidi w.c. con cacciata d'acqua, lavabo,specchio, vasca da bagno o piattodoccia, anche posti in vani separati.

Servizi igienico-sanitari• I servizi igienico-sanitari annessi alle camere da

letto possono comunicare direttamente con lecamere stesse e devono essere dotati diventilazione naturale o forzata meccanica;

• La ventilazione forzata deve avere unfunzionamento che garantisca un adeguatoricambio orario d'aria, eventualmente modulato indue diverse intensità di estrazione, una minimalecontinua o a intermittenza temporale e l'altraintensificata al momento dell'utilizzazione delservizio.

Servizi igienico-sanitari

• I servizi igienico-sanitari comuni devonoessere dotati di anti-w.c., qualora si accedadirettamente da aree abitabili;

• Sia il w.c. che l'anti-w.c. devono essere dotatidi ventilazione naturale o forzata.

• Le pareti dei servizi igienico-sanitari devonoessere rivestite fino a due metri di altezza dimateriale lavabile ed impermeabile,preferibilmente di piastrelle in ceramica.

Barriere architettoniche

• Laddove sia possibile deve essere sempregarantita l’accessibilità e l’adattabilità deilocali anche per gli edifici residenziali cheospitano strutture turistico-ricettive;

• La classificazione a stelle dei B&B premia,con le 4 stelle, chi si dimostra sensibile allepersone con impedite o ridotte capacitàmotorie.

Obblighi del titolare• Comunicare giornalmente all’autorità di Pubblica

Sicurezza (Questura/Carabinieri di zona/Sindaco)l’arrivo delle persone alloggiate e le relativegeneralità su apposite schede di notificazione;

• Comunicare mensilmente in Provincia (Ufficiostatistiche) gli arrivati, i partiti e i presenti italiani estranieri su apposito modulo ai fini ISTAT; è altresìpossibile la comunicazione dei dati in via telematicaaccedendo alla piattaforma informatica TUAP(Turismo arrivi e presenze).

Obblighi del titolare• Comunicare entro il 1ー ottobre di ogni anno all A.T.L.

locale e al Comune per conoscenza, le caratteristiche ei prezzi che si intendono applicare dal 1ー gennaiodell’anno seguente su apposita modulistica predispostadalla struttura regionale competente.La mancatacomunicazione dei prezzi e delle caratteristiche dellestrutture ricettive o la comunicazione mancante diinformazioni essenziali o contenente informazioni erratecomporta l’esplicita conferma della precedentecomunicazione.

• Il titolare ha inoltre la possibilità di modificare i prezzi per ilsecondo semestre dell’anno inviando una secondacomunicazione entro il 1ー marzo di ogni anno.

Obblighi del titolare• Consegnare agli ospiti, al momento dell’arrivo, un

bollettino che indica il nome della struttura, ilnumero della camera o unità abitativa o posto lettoassegnato, i servizi offerti e il relativo prezzo, i servizisupplementari e il relativo prezzo; per i gruppi, talebollettino è consegnato al capogruppo. Si prescindedalla consegna del bollettino nel caso in cui laprenotazione e il pagamento dei servizi ricettivivengano effettuati per conto dei clienti da organismidi intermediazione di viaggi o da altri organismi che lirappresentano.

I prezzi• I prezzi sono liberamente determinati dai titolari delle

strutture turistico-ricettive così come come disposto dallal.r.22/1995;

• E’ fatto obbligo ai titolari di tenere esposto in modo benvisibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti,una tabella sulla quale siano indicati i prezziconformemente all’ultima comunicazione trasmessaall’ATL;

• E’ fatto altresì obbligo ai gestori di tenere esposto in modoben visibile agli ospiti, nella camera o unità abitativa oaltro luogo di prestazione dei servizi, un cartellinocontenente il prezzo dei servizi medesimi, conformementea quelli comunicati all’ATL.

Applicazione prezzi• I titolari devono praticare per i servizi offerti i prezzi indicati

nella comunicazione trasmessa all’A.T.L. e al Comune eriportati nella tabella e nei cartellini prezzi;

• Prezzi inferiori a quelli comunicati possono esserepraticati nei seguenti casi:– Gruppi organizzati composti da almeno 10 persone;– Ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a 15

giorni;– Bambini di età inferiore a 12 anni;– guide, accompagnatori, e interpreti a seguito di gruppi organizzati;– Offerte promozionali di servizi ricettivi: periodi di bassissima

stagione, formula week-end, accordi con aziende e tour operator.

Sanzioni• Chiunque gestisce un esercizio di Bed & Breakfast

senza aver presentato la SCIA è soggetto alpagamento della sanzione amministrativa da euro2000,00 a euro 6.000,00;

• Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni etitolarità, indicati nella SCIA di cui è comunicata entroe non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi,al SUAP. La violazione di quest’obbligoamministrativo comporta l'applicazione dellasanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro3.000,00.

Sanzioni del comune• Mancata comunicazione dei prezzi e delle

caratteristiche delle strutture ricettive o lacomunicazione mancante di informazioni essenziali ocontenente informazioni errate comporta l’implicitaconferma della validità della precedentecomunicazione, nonchè l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 52,00 a € 310,00.

• La mancata esposizione delle tabelle e dei cartelliniprezzi nella struttura ricettiva o l’esposizione ditabelle e cartellini contenenti informazioni erronee,comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 77,00 a € 516,00.

Sanzioni dal comune• La mancata consegna del bollettino ai clienti

comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 26,00 a € 155,00.

• L’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicatied esposti nelle tabelle e cartellini-prezzi comportal’applicazione della sanzione amministrativa da €103,00 a € 516,00.

• L’applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, inviolazione delle previsioni dell’articolo 5, comma 2della l.r.22/95, comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 26,00 a € 155,00.

Sanzioni dal comune• La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da

quelle comunicate comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 77,00 a € 155,00; la sanzione non èapplicata nel caso di meri errori materiali.

• Il mancato rispetto delle norme e condizioni del contrattodi ospitalità comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 77,00 a € 516,00;

• In caso di reiterata violazione delle disposizioni dellapresente legge il Comune può procedere previa diffida,alla sospensione dell’autorizzazione di esercizio dellastruttura ricettiva e successivamente alla revoca.

CreditsMassimo FalsaciVia Umberto I, 44

28822 Cannobio (VB)Cell: 3282125180

falsaci@gmail.comhttp://mfconsulenza.wordpress.com