News SA 12 2015

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News 12/SA/2015

Lunedì,30 Marzo 2015

Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi

Solfiti in marmellata di mirtilli spagnola e datteri infestati da insetti. Ritirati dal mercato europeo 59 prodotti

Nella settimana n°12 del 2015 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 59 (5 quelle inviate dal Ministero della salute italiano).

L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende un solo caso: presenza di DNA di ruminanti in mangimi completi per trote italiani, distribuiti anche in Grecia, Slovenia e Armenia.

Tra i lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, l’Italia segnala: sostanza vietata (residui di farmaci veterinari: nitrofurano – metabolita) nitrofurazone (SEM) in carcasse dalla Turchia; datteri dalla Tunisia infestati da insetti; un’allerta per solfiti non dichiarati in etichetta in marmellata di mirtilli dalla Spagna.

Questa settimana tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal mercato, l’Austria segnala la presenza di norovirus in vongole refrigerate (distribuite anche in Repubblica Ceca, Germania, Ungheria e Slovacchia); sempre l’Austria segnala Salmonella Senftenberg in preparato a base di girasole biologico destinato a mangime. (Articolo di Valeria Nardi)

Fonte: ilfattoalimentare.it

Laboratorio artigiano con rivendita

Laboratorio artigiano di trasformazione di carne suina con rivendita annessa: come si devono informare i consumatori? Risponde Dario Dongo

Un laboratorio, sia pure artigiano, che offra i salumi in esso realizzati, può riferirsi a due modalità di vendita dei propri prodotti:

vendita degli alimenti come sfusi, o incartati al momento su richiesta del consumatore, o “preincartati”. In tale ultimo caso, la confezione dovrà dovrà riportare:– la denominazione dell’alimento,– l’indicazione della presenza, anche solo eventuale, degli “ingredienti allergenici” indicati nel regolamento UE 1169/2011 (“Contiene …” o “Può contenere …”, seguita da precisazione dei singoli allergeni in questione)– la data di scadenza (“Da consumarsi entro il …”)– un codice che consenta di individuare il lotto di produzione (e può coincidere con la data di scadenza, purché in essa siano precisati giorno e mese).

In tutti i casi sopra citati, dovrà comunque essere disponibile e bene in vista un “quaderno/libro degli ingredienti”, ove siano riportati gli ingredienti – con evidenza grafica (es. grassetto, sottolineato) di quelli allergenici – di ciascun prodotto, identificato con la denominazione dell’alimento riportata in etichetta.

Fonte: ilfattoalimentare.it

Etichettatura alimenti, invariato il quadro sanzioni

Lo scorso 13 dicembre, con la piena applicazione in tutta Europa del nuovo Regolamento 1169/2011, “Informazione Alimentare ai Consumatori” - è da considerarsi formalmente abrogata la normativa nazionale non armonizzata. Ma che accade alle sanzioni, che pure non sono espressamente regolate a livello europeo e semmai demandate agli Stati membri? Come orientarsi?

La domanda è lecita visto che nei mesi scorsi si parlava di un consenso tacito tra gli organi di controllo per evitare di sanzionare le aziende non pienamente in regola, fino a quando non sarebbe stata pienamente applicativa una norma nazionale. Una sorta di pace sociale. Stante l’incertezza normativa, dovuta anche a ritardi del legislatore nazionale, non si deve scaricarla sui produttori-questo il ragionamento seguito.Ovviamente, ciò non significa che tutti gli aspetti di carenze nell’etichettatura potessero essere dimenticati dagli operatori: violazioni del codice penale (frodi, adulterazioni, sofisticazioni…) o la vendita di alimenti pericolosi, trovavano comunque sanzione per via ordinaria. Lo stesso si dovrebbe dire dei prodotti pre-imballati (o preconfezionati), per i quali già esiste un dettato normativo unico con il 1169, ma in assenza di quadro sanzionatorio coerente.

La svolta

Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) ha emanato i giorni scorsi una circolare interpretativa sul quadro delle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di etichettatura scorretta degli alimenti. Questo in attesa del pieno sviluppo della normativa nazionale di riferimento, che verrà pubblicata a maggio-giugno prossimo e regolerà gli aspetti non armonizzati in Europa: i prodotti venduti sfusi, preincartati, e appunto, il quadro rinnovato delle sanzioni. Nel frattempo, ecco la circolare del Ministero: che riconduce le sanzioni nazionali precedenti ai nuovi articoli del regolamento 1169, immediatamente applicabile.La circolare rappresenta un segnale sia ai controllori che alle imprese: con unatabella di concordanza tra regolamento europeo e articoli della norma italiana in via di sostituzione, si motivano le fattispecie sanzionabili ed il valore delle sanzioni. Insomma, si lascia intendere che è finita quella “tregua” dei controlli. Le imprese sono avvisate.

I casi

Le sanzioni vanno dalle 600 alle 18000 euro. Per ora, e in attesa del quadro delle sanzioni nel suo insieme– non ancora pubblicate entro il decreto. Intanto, rimangono confermate le sanzioni precedentemente previste dalla normativa nazionale solo su quelle fattispecie che non contrastano con il regolamento europeo, che ha la priorità.Nel caso di informazioni carenti su prodotti sfusi, o sulla denominazione dell’alimento, errori nell’elenco degli ingredienti-inclusi gli aromi ma anche allergeni- la sanzione va dai 600 ai 3500 euro; in caso di difetti delle indicazioni obbligatorie sui prodotti preconfezionati dai 1600 ai 9500 euro, così come per la data di scadenza, o errate-omesse indicazioni delle condizioni d’uso. Le sanzioni maggiori riguardano le informazioni fornite su base volontaria, per meglio promuovere il proprio prodotto: ferma restando l’azionabilità del codice di procedura penale per vendita di una cosa al posto di un’altra- la multa va dai 3500 ai 18000 euro.Particolare attenzione va quindi fatta a messaggi o vanti a tutti gli effetti di marketing, in assenza di certificazioni o assicurazioni obiettive, e che possono indurre il consumatore a preferire prodotti senza un reale riscontro.

Fonte: www.sicurezzaalimentare.it

Allergeni e comunicazione semplificata ai consumatori

Circa la possibilità di fornire informazioni solo per via orale sugli allergeni(in alimenti preincartati, sfusi o in somministrazione), il Ministero della Salute ha fornito

una circolare interpretativa, al fine di bilanciare le esigenze di semplificazione per le imprese con quelle di tutela della salute pubblica, e nell’alveo delle possibilità fornite alle autorità nazionali da parte del regolamento europeo 1169/2011 e dal successivo documento “Domande e Risposte” della Commissione Europea.

Sulla scorta di iniziative simili, come in Inghilterra e Spagna, dove le informazioni-in uno spirito pragmatico- possono essere fornite in modo orale, almeno in prima battuta (e fermo restando l’obbligo di disporre di documentazione scritta nei locali), rimane infatti possibile fornire informazioni semplificate e su richiesta, sugli allergeni.L’operatore può quindi indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura come:“ le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio”.In alternativa, su menù o registro o cartello:“per qualsiasi informazione su sostanze o allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio”.Le comunicazioni tramite codici a barre, app per smartphone o codici QR non possono essere considerate quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni.

La Commissione europea inoltre ha sottoposto a consultazione pubblica con le parti interessate- tra cui Coldiretti- su modalità idonee di etichettatura degli allergeni. Ne risulta che:

-latticini (yogurt, latte, formaggio, burro) non richiedono più precise specifiche (il consumatore intollerante al lattosio è già consapevole della presenza);- denominazioni comuni possono supplire alla più precisa denominazione di cui all’allegato II del reg. 1169/2011 (tonno, pesce spada, polpo, vongole… sono tutti considerati sufficientemente chiari).- i cereali contenenti glutine vanno indicati con denominazione (grano, farro, orzo, …) senza fare riferimento al glutine;- la frutta secca va individuata facendo riferimento al nome preciso della frutta (nocciole, noci, macadamia, mandorle…);

- alimenti composti come sotto-ingredienti richiedono il riferimento all’allergene (es, sandwich con maionese: ingredienti: …… , maionese (uova).Rimane invariata la necessità di indicarli in modalità di rilievo (grassetto, corsivo, etc). Chiarimenti utilissimi, e che aiutano gli operatori a dare seguito alla normativa.

Fonte: www.sicurezzaalimentare.it

Pizza, 300 mila firme Coldiretti per il “Patrimonio Umanità” UnescoVia libera della Commissione italiana Unesco all'iscrizione della pizza nella lista Unesco del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Il riconoscimento arriva dopo che nel 2011 era stata avanzata la richiesta. In Europa, dal 5 febbraio 2010 la pizza è ufficialmente riconosciuta come Specialità tradizionale garantita (STG) della Unione europea, dopo un iter iniziato a sua volta nel 2004.

La pizza napoletana STG deve essere prodotta in corrispondenza ai dettami contenuti UNI 10791:98- che prevedono come l'impasto debba essere esclusivamente senza aggiunta di grassi, con una bordatura di 1,5 cm mentre la parte interna ha uno spessore di circa 0,3 mm, e con ingredienti selezionati.

Purtroppo parte della pizza prodotta viene ancora derivata dall'utilizzo di ingredienti subottimali o addirittura fraudolenti, come preparati caseari quali cagliate, o concentrati di pomodoro- con minori costi e qualità che rischiano di creare disaffezione su uno dei prodotti più noti della tradizione culinaria italiana, nonché rappresentando un pessimo biglietto da visita per i visitatori del Bel Paese.

Ora il riconoscimento dell'UNESCO dovrà favorire una più piena adozione degli standard qualitativi e di uso degli ingredienti tipici della tradizione napoletana.

Al termine di una intera giornata di mobilitazione si rileva come la decisione è stata assunta dalla Commissione Italiana Unesco riunita a Roma sotto la presidenza del Prof. Giovanni Puglisi -al quale erano state consegnate 300mila firme raccolte da parte della Coldiretti insieme all'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e alla fondazione UniVerde dell'ex ministro dell'Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio a sostegno della campagna lanciata sulla piattaforma Change.org. “Il riconoscimento dell’Unesco ha un valore straordinario per l'Italia che è il Paese dove più radicata è la cultura alimentare e la pizza rappresenta un simbolo dell’identità nazionale”, ha affermato ilpresidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che ”quando un prodotto diventa globalizzato il rischio è che se ne perda l'origine ed è proprio il caso dell’arte della pizza”. Il riconoscimento dà valore ad una tradizione sostenibile, attenta alla naturalità, che parla di materie prime povere e d’ingegnosità umana, di genialità di donne e uomini che volevano trovare modi gustosi e sostanziosi per nutrire le proprie famiglie e la propria comunità

Fonte: www.sicurezzaalimentare.it

- alimenti composti come sotto-ingredienti richiedono il riferimento all’allergene (es, sandwich con maionese: ingredienti: …… , maionese (uova).Rimane invariata la necessità di indicarli in modalità di rilievo (grassetto, corsivo, etc). Chiarimenti utilissimi, e che aiutano gli operatori a dare seguito alla normativa.

Fonte: www.sicurezzaalimentare.it

Pizza, 300 mila firme Coldiretti per il “Patrimonio Umanità” UnescoVia libera della Commissione italiana Unesco all'iscrizione della pizza nella lista Unesco del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Il riconoscimento arriva dopo che nel 2011 era stata avanzata la richiesta. In Europa, dal 5 febbraio 2010 la pizza è ufficialmente riconosciuta come Specialità tradizionale garantita (STG) della Unione europea, dopo un iter iniziato a sua volta nel 2004.

La pizza napoletana STG deve essere prodotta in corrispondenza ai dettami contenuti UNI 10791:98- che prevedono come l'impasto debba essere esclusivamente senza aggiunta di grassi, con una bordatura di 1,5 cm mentre la parte interna ha uno spessore di circa 0,3 mm, e con ingredienti selezionati.

Purtroppo parte della pizza prodotta viene ancora derivata dall'utilizzo di ingredienti subottimali o addirittura fraudolenti, come preparati caseari quali cagliate, o concentrati di pomodoro- con minori costi e qualità che rischiano di creare disaffezione su uno dei prodotti più noti della tradizione culinaria italiana, nonché rappresentando un pessimo biglietto da visita per i visitatori del Bel Paese.

Ora il riconoscimento dell'UNESCO dovrà favorire una più piena adozione degli standard qualitativi e di uso degli ingredienti tipici della tradizione napoletana.

Al termine di una intera giornata di mobilitazione si rileva come la decisione è stata assunta dalla Commissione Italiana Unesco riunita a Roma sotto la presidenza del Prof. Giovanni Puglisi -al quale erano state consegnate 300mila firme raccolte da parte della Coldiretti insieme all'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e alla fondazione UniVerde dell'ex ministro dell'Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio a sostegno della campagna lanciata sulla piattaforma Change.org. “Il riconoscimento dell’Unesco ha un valore straordinario per l'Italia che è il Paese dove più radicata è la cultura alimentare e la pizza rappresenta un simbolo dell’identità nazionale”, ha affermato ilpresidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che ”quando un prodotto diventa globalizzato il rischio è che se ne perda l'origine ed è proprio il caso dell’arte della pizza”. Il riconoscimento dà valore ad una tradizione sostenibile, attenta alla naturalità, che parla di materie prime povere e d’ingegnosità umana, di genialità di donne e uomini che volevano trovare modi gustosi e sostanziosi per nutrire le proprie famiglie e la propria comunità

Fonte: www.sicurezzaalimentare.it