Post on 01-Jul-2015
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA LIGURIA
Motivi aggiunti
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 21 luglio 2000, n.205
nel Ricorso R.G.R. n. 787/2005
proposto da
Comitato “La Salamandra” per la protezione dell’ambiente a La Spezia, con sede a La Spezia, V.le
San Bartolomeo n. 103, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Davide
Rapallini, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. Francesca Beconcini e
dall’Avv. Giancarlo Moizo, domiciliato in Genova nello studio di Via Rivale 2/6, presso la persona
dell’Avv. Giancarlo Moizo, in forza di delega posta in atti,
contro
- Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica
- Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale
- Provincia della Spezia, in persona del Presidente della Giunta Provinciale
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, A.R.P.A.L.in persona del legale
rappresentante pro tempore
- Azienda Sanitaria Locale, in persona del legale rappresentante pro tempore
e nei confronti di
- Ente Nazionale Idrocarburi, E.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore
- Grifil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore
- Sviluppo Immobiliare s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore
- Foster Wheeler Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore
per l’annullamento previa sospensione
- Determinazione Dirigenziale n. 9 del 6 febbraio 2008
avente ad oggetto
Approvazione con modifiche e prescrizioni del programma operativo per la prosecuzione della
bonifica nel subdistretto 3 Area ex IP
e per l’annullamento previa sospensione
di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e
non, nessuno escluso, ed in particolare:
- degli atti della Conferenza dei Servizi del 6 febbraio 2008, degli atti della Conferenza dei
Servizi in sede istruttoria del 1°febbraio 2008, aventi ad oggetto l’esame del programma
operativo di cantiere per lavori nel subdistretto 3
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 25/1/2007 avente ad oggetto “Procedura
di VIA Regionale: Impianti temporanei trattamento rifiuti bonifica area ex IP alla Spezia”
- delle Determinazioni Dirigenziali n. 53 del 5/11/2005, n.2 del 12/1/2006, n. 17 del 3/4/06, n.
20 del 28/4/2006, n.30 del 6/7/2006, n.22 del 31 /7/2007 conosciute in data 17/1/2008
e per l’annullamento
di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e
non, nessuno escluso.
PREMESSE IN FATTO
In vista dell’udienza di trattazione del 7 febbraio 2008, il Comune della Spezia depositava in
giudizio una serie di Determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l’approvazione di varianti
non sostanziali al progetto di bonifica approvato nel 2005 (organizzazione dei lavori in cantiere,
prescrizioni per la bonifica bellica, modalità di scarico in fognatura, presa d’atto
dell’integrazione della caratterizzazione del subdistretto 3 e della presentazione di un nuovo
Piano d’Area etc.-doc. da XXVI a XXXI-. In buona sostanza dette varianti hanno dato qualche
contenuto esecutivo ai progetti di bonifica approvati nel 2002 e nel 2005 la cui inadeguatezza
dipende non solo da una parziale rappresentazione del Modello concettuale del sito e dalle
conseguenti ed errate scelte operative, ma anche dall’eccessiva indeterminatezza della disciplina
di cantiere, esecutiva, che dovrebbe essere esattamente precisata nel Progetto definitivo. Queste
lacune si sono concretamente tradotte in attività di cantiere assolutamente improprie per un sito
di bonifica, come accertato dal Dr. Busà, rapporto di visita luglio 2007 – doc.V-, e dalla Dr.ssa
Tunesi –doc.XXI-). Il Comune della Spezia depositava altresì documenti in cui si dava atto
della favorevole conclusione della procedura di VIA relativa agli impianti di soil washing ed
Enisolvex previsti nel progetto 2005 e si annunciava la formale approvazione della stessa da
parte della Giunta Regionale per la fine di gennaio 2008. In data 25/1/07 la VIA era approvata
in merito ai suddetti impianti (XXXII). La procedura era stata avviata a seguito di segnalazione
da parte degli Uffici della Commissione Europea, come leggiamo in premessa alla D.G.R., cui
si era in precedenza rivolto con denuncia-reclamo il comitato ricorrente (doc.III). Nelle
premesse si legge ancora un altro riconoscimento dell’assoluta fondatezza del ricorso
introduttivo “ Le attività di bonifica svolte hanno consentito di riscontrare effettive differenze
rispetto a quanto atteso sulla base della caratterizzazione a suo tempo svolta, in termini sia di
maggiori concentrazioni d’inquinanti sia di maggiori quantità di materiale da sottoporre a
trattamento”.
Successivamente le Amministrazioni, dando seguito al Protocollo d’Intesa del 20/12/2007
concluso tra il Comune della Spezia e l’Immoliare Helios Spa (doc. XXIV), tenevano le
Conferenze dei Servizi 1° febbraio 2008 e 6 febbraio 2008 (doc. XXXIII e XXXIV) ed infine il
Comune con la Delibera Dirigenziale n.9 del 6 febbraio 2008 approvava con modifiche e
prescrizioni il programma operativo per la prosecuzione della bonifica nel subdistretto 3, area
ex IP (doc. XXXV). La necessità di redigere varianti al progetto di bonifica era stata finalmente
percepita dal Comune di La Spezia a seguito delle innumerevoli proteste dei cittadini, dei
presidi popolari, dei ricorsi a varie magistrature ed ad autorità politiche, degli esiti delle perizie
stilate, durante la primavera-estate 2007, dal Dr Busà, consulente del Comitato La Salamandra,
dall’Ing. Boeri, dal Dr Plescia e dalla Dr.ssa Tunesi, consulenti del Comune - documenti tutti
richiamati nelle memorie del 25/1/2008 – Nel richiamato Protocollo d’Intesa 20/12/2007 Helios
spa s’impegnava a depositare un programma operativo per la prosecuzione della bonifica del
subdistretto 3 ed, entro marzo, un nuovo progetto di bonifica per il resto del sito.
Purtroppo la pausa di riflessione non è servita ad assicurare un programma operativo in grado di
garantire il rispetto di diritti fondamentali della persona durante la prosecuzione degli scavi
finalizzati allo smaltimento off site dei terreni del subdistretto 3, così come nelle fasi di
movimentazione del materiale in cantiere e di trattamento dello stesso mediante le tecniche di
landfarming (il trattamento di soil washing non è attualmente eseguito, non essendo ancora stato
riparato l’impianto, danneggiato da un incendio nel 2006. Detto trattamento, seguito
dall’estrazione con solvente –Enisovex- dovrebbe essere nuovamente previsto nel redigendo
progetto di bonifica). L’ultima ed ennesima sospensione degli scavi, nel novembre 2007, che
pareva finalmente preludere ad un serio ripensamento sulle modalità di bonifica si è risolta,
come al solito, in una mero intervallo per calmare gli animi dei cittadini. Da due anni ordinanze
sindacali e sospensioni volontarie, alternate a periodi di attività di cantiere, stanno cadenzando
la “bonifica” dell’area. Non è stata adottata nessuna modifica sostanziale del progetto come, per
es., il ricorso a tecniche in situ, ossia senza movimentazione di terreno, ovvero, in alternativa,
l’utilizzo di capannoni in depressione per lo scavo, lo stoccaggio e per l’eventuale trattamento di
landfarming del terreno più inquinato. Tutte le consulenze rese dai periti del Comune e del
comitato ricorrente sono rimaste disattese. Moltissimi cittadini sono di nuovo, dal 18 febbraio,
esposti alle emissioni odorigene che non danno tregua né di giorno né di notte. La
Determinazione Dirigenziale n. 9 del 6/2/08 prescrive l’utilizzo delle solite misure di
mitigazione: generose, ma poco efficaci per l’ampiezza degli scavi, aspersioni di acqua e
sostanze odorigene mediante i fog cannon e la tecnica Biotys durante lo scavo dei materiali
destinati allo smaltimento off site per i quantitativi previsti nel programma operativo (totali
2850 mc nelle 3 settimane) (punto a)
Il Comune e la Provincia della Spezia hanno richiesto alla società proprietaria dell’area, Helios
spa, di mettere in opera capannoni in depressione (Verbale Conferenza dei Servizi 1°febbraio
2008) per il trattamento di landfarming. A fronte del rifiuto opposto dalla società proprietaria
per ragioni economiche, nella comunicazione del 4/2/08 il Direttore dei lavori riferisce un costo
pari a 1.000.000 di euro (doc. allegato alla Conferenza dei servizi del 6/2/08), il Comune ha
autorizzato una limitata attività di landfarming, 300 mc, entro il capannone VLF3B ed ha posto
il divieto di stoccare altro terreno entro il detto capannone (punto b), l’amministrazione ha
disposto un sistema di controllo degli odori a cura di Arpal (punto d) e si è riservata di valutare
la possibilità della prosecuzione per tutti i volumi previsti nel programma, pari a 3180 mc, con il
sistema del landfarming (punto e). Il Comune e la Provincia hanno altresì formulato pareri (di
cui si dà atto nella D.G.R. sulla procedura di VIA) con i quali si indicava l’opportunità di
impiegare una maggior attenzione nella soluzione del problema degli odori. Tuttavia, come
sopra accennato, le richieste rivolte in via bonaria alla società hanno dato risultati modesti,
mentre la Regione non ha fissato alcuna prescrizione benché sollecitata in tal senso. Il Comune
potrebbe escutere la fideiussione a garanzia dei lavori di bonifica, ma l’Ente è in un momento di
grande incertezza per la pendenza del ricorso per risarcimento danni presentato da Helios
nell’autunno u.s. e di cui si è detto nelle memorie 25/1/2008.
Il comitato ricorrente teme che il terreno contaminato del subdistretto 3 sia ben superiore alle
11.330 mc indicati nel programma operativo e che, essendo il sito adiacente al centro città, la
bonifica dello stesso, ancora all’inizio, continui ad essere gestita con pressappochismo e
noncuranza per l’estrema sensibilità del recettore ambientale “aria”.
Avverso le suddette Deliberazioni, siccome illegittime, ingiuste, dannose e pregiudizievoli per
la salute, l’ambiente, l’ecosistema, così come avverso tutti gli atti preparatori, inerenti,
conseguenti e/o connessi, i ricorrenti si rivolgono all’Ecc.mo Tribunale per ottenere il
riparatorio annullamento, richiamando le censure esposte nel Ricorso R.G.R. n.787/2005 e
proponendo, anche ai sensi dell’art.1 della Legge 22 luglio 2000, n.205, i seguenti
MOTIVI AGGIUNTI
1) Illegittimità propria e derivata dall’illegittimità degli at ti impugnati con ricorso R.G.R.
n. 787/2005.
I vizi che inficiano gli atti impugnati con ricorso 5.06.2005, R.G.R. n.787/2005, si estendono
anche in via propria e/o derivata sugli atti in epigrafe indicati, che sono pertanto afflitti di
inerente illegittimità.
2) Violazione dell’art. 32 e 2 Cost., in relazione alla violazione e falsa applicazione degli
artt. 23, 24, 27, 30 del DL.vo n.152 del 3 aprile 2006, degli artt. 1 e 2, dell’Allegato 2 della
L.R. 38/1998, degli artt. 3, 4, 5 della Direttiva 85/337 CE, degli artt. 5, 6, 11 della D.G.R. n.
1415/99, degli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria e di motivazione, per illogicità manifesta, per contraddittorietà intrinseca.
Violazione del principio di precauzione. Sviamento di potere.
Nel giudizio di compatibilità ambientale impugnato non sono stati valutati gli impatti, sia
singoli che cumulati, provocati dallo scavo e dalla movimentazione del terreno (funzionali allo
smaltimento off site ed ai trattamenti on site), nonché dal trattamento di landfarming.
La Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 1996 (che ha stabilito l’applicazione
della VIA alle terze corsie autostradali) ha svolto una riflessione anche generale sull’oggetto
della VIA. Secondo il Ministero dell’Ambiente se scopo della VIA è quello di verificare
l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale (art.
6.1 lettera f Dpcm 377/1988, ora art. 30 del D.L.vo n.152/2006), oggetto della VIA deve essere
il progetto dell’intera opera o la globalità degli interventi sull’opera già realizzata. Tutto ciò,
sempre secondo il Ministero dell’Ambiente, risponde alla logica intrinseca della valutazione
di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre ad
elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli
impatti indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non possono essere
apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché
al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere (o sia
inevitabile che vengano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera
stessa. L'eventuale pronuncia sulla compatibilità ambientale emessa su singoli progetti può
rivelarsi non esaustiva di tutti gli elementi istruttori richiesti, venendosi, ad esempio, a
modificare, per effetto della prospettazione di un intervento complementare, l'originaria
previsione di impatto ambientale. Né può considerarsi preclusivo di tale doverosa rivalutazione
l'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
ai sensi del quale "il giudizio di compatibilità è reso con atto definitivo," giacché tale
indicazione deve, in ossequio al principio generale della presupposizione vigente nel nostro
ordinamento, necessariamente correlarsi alla completezza della progettazione portata alla
valutazione. Diversamente, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori
dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di V.I.A., attraverso la
sottoposizione ad essa di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso,
non suscettibili di apprezzamento circa i "livelli di qualità finale", di una pronuncia di
compatibilità ambientale asseritamente non modificabile, con conseguente espropriazione delle
competenze istituzionali del Ministero e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla
legge.
Nel nostro caso, evidentemente lo scavo è la movimentazione del terreno sono fasi indispensabili
alla realizzazione degli approvati progetti di bonifica e sono, a meno di voler negare evidenze e
circostanze che si ripetono quotidianamente, l’origine di non marginali problemi sanitari e
ambientali.
La Corte di Giustizia CEE ha ripetutamente ribadito il concetto:”La direttiva n.85/337/CEE
trova applicazione con riferimento a tutte le domande di autorizzazione di progetti di opera
pubblica o privata, presentati alle competenti autorità nazionali dopo il termine di trasposizione
della direttiva anche se all’epoca la direttiva non era stata ancora effettivamente trasposta
nell’ordinamento; gli articoli, 2,3 e 8 della direttiva 85/337 impongono l’obbligo chiaro e
preciso alle autorità nazionali di effettuare la valutazione di impatto ambientale dei progetti di
opera pubblica o privata rilevanti per l’ambiente”(11 agosto 1995). Secondo la Corte
Costituzionale (17 luglio 1998, n.273), il D.P.R. 12 aprile 1996, che completa l’attuazione della
direttiva 85/337, non si configura come norma di dettaglio e vincolante nei particolari
procedurali; le regioni e le province autonome sono tenute ad attuare gli obbiettivi del decreto
nel rispetto delle previsioni degli Statuti e delle relative norme di attuazione, il che significa:
“proteggere la salute e migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un
miglior ambiente alla qualità della vita..”(art.2 del D.P.R. 12/4/96, ora art. 24 del D.L.vo
n.152/2006)
La Corte di Giustizia, nella causa C-435/97 - World Wildlife Fund (WWF) e.a / Autonome
Provinz Bozen e.a, in relazione al progetto di ristrutturazione dell'aeroporto di Bolzano -- San
Giacomo- ha stabilito che uno stato membro non può sottrarre al campo di applicazione della
direttiva comunitaria concernente la valutazione d’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici o privati un progetto suscettibile di avere un notevole impatto ambientale. Spetta al
giudice nazionale verificare se le autorità competenti abbiano correttamente valutato, in
conformità alla direttiva, l'importanza dell'impatto ambientale del progetto.
Secondo le autorità locali, la direttiva non era applicabile al progetto in questione. Il giudice
nazionale adito (Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen) riteneva che tale
progetto, per la sua natura, le sue dimensioni nonché, probabilmente, per la sua ubicazione in
una conca valliva, nelle immediate vicinanze di un insediamento industriale e residenziale,
avrebbe potuto avere un notevole impatto ambientale. Il tribunale nazionale, nutrendo dubbi
sull'interpretazione della direttiva comunitaria in questione, decideva di sospendere il
procedimento e di proporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali, in particolare:
- Esclusione a priori e globale di talune classi di progetti:
Il giudice nazionale ha rilevato che, poiché per i progetti relativi ad aeroporti non è fissata soglia
limite alcuna, la legge n. 27/92 della Provincia autonoma di Bolzano non sottoponeva ad una
valutazione d'impatto ambientale gli ampliamenti e le ristrutturazioni di aeroporti con pista
d'atterraggio lunga meno di 2.100 metri. Il Verwaltungsgericht chiedeva se la direttiva
comunitaria conferisse ad uno Stato membro il potere di dispensare a priori e globalmente dalla
procedura di valutazione d'impatto ambientale determinate classi di progetti, ivi comprese le loro
modifiche anche quando hanno un notevole impatto ambientale. La Corte ha ricordato che la
direttiva conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare taluni
tipi di progetti da sottoporre a valutazione d'impatto o per fissare criteri e/o soglie limite
da adottare. Tuttavia, detto margine trova il suo limite nell'obbligo di sottoporre ad una
valutazione d'impatto i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante,
segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.
Bisogna precisare altresì che il trattamento di landfarming deve essere ricompresso nell’Allegato
2, lett. u) -e v)- della L.R. 38/98, in particolare la lettera u) come modificata dalla DCR 19/2004
recita : “Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui
all’Allegato B..del D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22”, ossia l’ipotesi D9 : “Trattamento fisico-
chimico non specificato altrove nell’allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati
secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad. Evaporazione, essiccazione,
calcinazione ecc.)” (vedi allegato II punto D9 della Direttiva 2006/12 CE che ha sostituito senza
modifiche la DIR 91/156).
C. Stato, sez. IV, 07-05-2004, n. 2874:
“Ai fini della delibazione dell’eventuale sottoposizione di un progetto, in ragione delle sue
dimensioni, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, 6º comma, e della lett. a), par. 8, dell’all. B al d.p.r. 12 aprile
1996, i singoli interventi, funzionalmente inseriti in un unico progetto, devono essere
considerati unitariamente (nella specie, il progetto riguardava la realizzazione di un campo da
golf)”.
C. Stato, sez. VI, 18-06-2004, n. 4163:
“Per valutare se occorra o meno la valutazione d’impatto ambientale, è necessario avere
riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle
dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova,
perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a
valutazione, in quanto i relativi progetti, così intesi, sono da comprendere fra quelli elencati
nell’allegato A, lett. h), d.p.r. 12 aprile 1996”.
Le delibere impugnate sono ulteriormente illegittime in relazione alla violazione delle norme
tecniche sulla VIA, di cui alla DGR n.1415/99, relative alla redazione dello Studio d’Impatto
Ambientale ed al D.P.C.M. 27 dicembre 1988.
In palese contraddizione con le finalità stesse della VIA e dello SIA e con le necessarie cautele e
precauzioni, non sono stati svolti indispensabili studi e approfondimenti scientifici e tecnici, in
particolare: “ La stima finale degli impatti deve porre a confronto le alternative progettuali e/o
il progetto proposto con l’alternativa zero, riunendo in un quadro sinottico gli elementi di
valutazione relativi agli effetti positivi e negativi delle opzioni di trasformazione sui
comparti/sistemi ambientali. La valutazione complessiva, che deve derivare dall’esame dei vari
aspetti considerati, dovrebbe consentire di individuare l’alternativa migliore e di evidenziare
gli impatti residui della soluzione prescelta. La fase finale dello studio d’impatto è dedicata ad
individuare ed illustrare le misure di mitigazioni essenziali al fine della riduzione degli impatti
residui messi in evidenza nello stesso e/o gli interventi di compensazione dei peggioramenti
indotti” (punto 7, art.5 della DGR 1415/99). “La valutazione della compatibilità ambientale di
un’opera avviene considerando i seguenti aspetti: utilizzo reale ed efficace delle migliori
tecnologie, anche per il riuso dei materiali; mantenimento delle eventuali nuove pressioni entro
i limiti di capacità di carico ambientale dei vari sistemi impattati; reversibilità delle
trasformazioni e degli impatti; assenza di un peggioramento significativo non mitigabile”
(punto 9)..
“La stima degli impatti sui vari comparti ambientali deve essere fatta anche con riferimento
alla fase di cantierizzazione di un’opera, considerando le conseguenze delle azioni funzionali
alla realizzazione della stessa, quali movimentazioni di materiali e traffico indotto,
produzione di polveri e rumori, sbancamenti, alterazioni del drenaggio superficiale e
subsuperficiale, smaltimento e/o recupero rifiuti etc. Devono inoltre essere esplicitate le varie
fasi della cantierizzazione, le figure professionali responsabili e la durata prevista” (Art.6
della DGR1415/99). Evidentemente l’assunto di Helios spa: “la fase di scavo e di trasporto in
discarica non è soggetta per legge a S.I.A.”, di cui al Protocollo d’Intesa 20/12/2007 versato in
atti, appartiene al mondo della fantasia. L’art. 11 elenca i contenuti dello SIA per i vari
comparti ambientali; per il comparto Aria, per es., “si devono individuare tutti gli inquinanti
emessi”. Come già anticipato nelle memorie del 25 gennaio 2008, manca ancora la speciazione
degli idrocarburi che provocano i malesseri e le molestie odorigene, non solo, le sostanze
immesse in atmosfera differiscono parzialmente da una zona all’altra del sito in ragione delle
passate, diverse lavorazioni o per l’interramento dei rifiuti. In questi giorni gli abitanti dei
quartieri del levante cittadino percepiscono folate di zolfo, insieme agli abituali odori
d’idrocarburi e derivati forse perché gli scavi stanno interessando un punto del subdistretto 3
che ospita le vasche di raccolta dei residui della desolforazione. Insomma, si sono volute
ignorare la reale incidenza dei progetti di bonifica sul territorio e sull’uso dello stesso e la
correlata necessità di esaminare ed opportunamente descrivere alternative (art.5, punto 6 DGR
1415/99 e artt. 4 e 5 del DPCM 27/12/1988) che, indicate dalle relazioni dei Dr. Tunesi,
Plescia, Busà, rientrano tra le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili; il capannone in
depressione è invero normalmente utilizzato in Europa, per cui non vale certo a motivare la
scelta progettuale contestata quanto riportato in sede di conclusioni dal CTVIA nel parere
141/221, allegato al giudizio di VIA, che esclude il confinamento dinamico delle aree più
inquinate per l’incapacità delle maestranze a gestire un capannone mobile “ non è verosimile il
contenimento ad es. con strutture mobili delle aree di scavo, a causa delle difficoltà che
potrebbero crearsi per le maestranze…”, così come è irragionevole ritenere economicamente
insostenibile la spesa di 1/2 milioni di euro per il confinamento dinamico mediante capannoni in
depressione. Sul problema odori, il parere del CTVIA 141/221 è inoltre fermo a posizioni già
superate anche dall’ISS/Arpal che hanno escluso i mercaptani dalle cause delle emissioni
odorigene ( doc. XVI –memoria 25/1/08), ovvero sostiene fatti smentiti anche dalla stessa
ordinanza sindacale di sospensione dei lavori del 27/7/07.
Anche il trattamento con Enisolvex, (la rimozione con solventi degli idrocarburi dalla frazione
fangosa derivante dal precedente lavaggio con acqua dei terreni - soil washing -), che
presuppone l’installazione di un vero e proprio impianto chimico, non ha ricevuto adeguato
studio ed approfondimento tecnico in ordine alla possibile produzione d’impatti sull’ambiente
ed alle conseguenti misure di mitigazione.
Quanto alla violazione del principio di precauzione, si richiamano le argomentazioni svolte
nella memoria 25/1/2008 (pag. 18 e ss).
3) Violazione degli art. 23 e 32 del D.L.vo del 3 aprile 2006. Eccesso di potere per difetto
d’istruttoria. Sviamento.
In via subordinata, il comitato ricorrente lamenta la violazione dell’art. 23 del D.L.vo del 3
aprile 2006, T.U. la cui operatività è decorsa dal 31.7.2007, come previsto dal decreto-legge 12
maggio 2006, n. 173, convertito con legge 12 luglio 2006, n. 228, nonché dal decreto-legge n.
300 del 2006 convertito nella legge 26 febbraio 2007 n 17 .
L’art. 23 del dlgs 152/2006 ( testo in vigore al momento dell’approvazione dei provvedimenti
ivi impugnati) , nel contemplare tra i casi d’esclusione dalla VIA i progetti relativi ad opere di
carattere temporaneo (che non determinano effetti sull’ambiente ex art. 2, c.5 della L.R. 38/98),
ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell’esecuzione di interventi di bonifica
autorizzati (comma IV, lett. c) precisa al seguente comma V, “Si applica la procedura di
verifica di cui all’art. 32. Nel corso di tale procedura di verifica, l’autorità competente
comunica alla Commissione europea, prima del rilascio dell’eventuale esenzione, i motivi che
giustificano tale esenzione ai sensi dell’art. 2, comma III, lett. c della Direttiva 85/337/CEE”.
Ai sensi dello stesso comma III , gli stati membri possono esentare dall’applicazione della
Direttiva solo progetti specifici, in casi eccezionali. L’articolo in esame recepisce l’indirizzo
dettato dalla Corte di Giustizia “ Uno Stato membro eccederebbe dal margine di valutazione
discrezionale di cui dispone per stabilire quali progetti non possono avere notevoli incidenze
sull’ambiente qualora escludesse in pratica qualsiasi studio per qualsiasi categoria di
progetti, salvo se una valutazione globale consenta di stabilire che una determinata categoria
di progetti non è suscettibile di avere incidenze notevoli sull’ambiente”. Corte di Giustizia con
sentenza 24/10/1996 (causa C-72/95) - Corte di Giustizia 16/9/1999 (causa C435/97 su
domanda di decisione pregiudiziale del T.A.R Bolzano).
“ Una scelta, che esclude in modo generale la presa in considerazione di criteri e/o soglie
relativi alla dimensione e alla natura dei progetti eccede il margine di discrezionalità di cui
dispongono gli Stati membri ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 97/11 “(Corte di
Giustizia 1376/2002 causa C-474/99 ).
4) Violazione degli artt. 2 e 32 Cost.
Nel corso di questi due anni si è radicata un’interpretazione dell’illecità delle emissioni
assolutamente forviante. Dai documenti prodotti ex adverso e dalla condotta sia delle
Amministrazioni che della proprietà dell’area pare che le emissioni debbano essere considerate
illecite solo se causano un rischio concreto di sviluppare tumori, un rischio, desumiamo “non
accettabile”.
Ferme restando le censure già mosse alle tecniche e modalità di monitoraggio dell’aria (doc.
VI) e quindi alle conclusioni raggiunte in tal modo dall’ISS/Arpal per quanto riguarda possibili
effetti cancerogeni, è utile evidenziare che la Dr.ssa Loredana Musmeci, rappresentante
dell’Istituto Superiore della Sanità, audita dalla Commissione speciale bonifiche del Comune
della Spezia in data 10 dicembre 2007, non ha escluso il nesso causale tra le manifestazioni
patogene nella popolazione: cefalee, vomito, difficoltà respiratorie, manifestazioni cutanee e le
“molestie odorigene”. La Dr.ssa Musmeci, in più occasioni, ha sottolineato che anziani,
ammalati, bambini hanno una suscettibilità individuale maggiore. Il Dr Parodi, per l’AUSL,
ebbe a precisare ancora nel 2004 che il mal di testa era causato dalla contrazione delle meningi
per effetto degli idrocarburi. Qualunque sia l’importanza lesiva delle emissioni odorigene è
fuor di dubbio che la distinzione tra emissione lecita ed illecita vada individuata nel criterio
della “stretta tollerabilità”. La Corte di Cassazione, Penale Sez. III, con sentenza del
17/01/2008 n. 2475 ha deciso: “In tema di emissioni inquinanti nell'atmosfera, il consolidato
orientamento giurisprudenziale che esclude la violazione dell’art. 674 cod. pen. in presenza di
emissioni provenienti da impianti autorizzati e nel rispetto dei valori limite fissati dalla
normativa speciale trova applicazione solo nei casi in cui esistono precisi limiti tabellari fissati
dalla legge; diversamente, il reato contenuto nell’art. 674 cod. pen., è configurabile nel caso di
“molestie olfattive”, dal momento che non esiste una normativa statale che prevede
disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori (non essendo applicabile la disciplina
in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), con
conseguente necessità di individuare il parametro di legalità nel criterio della “stretta
tollerabilità”, ritenendosi riduttivo ed inadeguato il riferimento a quello della “normale
tollerabilità” fissato dall’art. 844 cod. civ. in quanto inidoneo ad approntare una protezione
adeguata all’ambiente ed alla salute umana, attesa la sua portata individualistica e non
collettiva”. (Fattispecie: esalazioni maleodoranti atte a molestare le persone, in quanto
nauseanti e puzzolenti provocate da un impianto industriale di confezionamento di "trippa"
alimentare e di lavorazione degli scarti animali. Presidente E. Lupo, Relatore A. Fiale). Nel
nostro caso non esistono valori limiti tabellari per le sostanze non ubiquitarie, cioè quelle
provenienti dalla biodegradazione del petrolio e delle benzine.
Si riportano le difese in cui è stato articolato il fumus boni juris nel ricorso ex art. 700 cpc
“L’attività che si denuncia e che si intende inibire è, ictu oculi, per un verso, contra ius e, per
un altro verso, non iure.
L’attività di bonifica ed altri interventi di movimentazione del terreno effettuati senza una
congrua copertura, o comunque in sicurezza, sono contra ius poiché hanno già dimostrato di
essere lesivi di diritti fondamentali dell’uomo: del diritto alla salute, in quanto hanno
cagionato pregiudizi alla salute dei cittadini e specificamente dei ricorrenti, come documentato
da certificati medici; del diritto al libero svolgimento della personalità, poiché ha costretto i
ricorrenti a non aprire le finestre di casa per intere giornate e nottate, senza peraltro riuscire
veramente a difendersi dalle immissioni odorigene, e li ha condizionati in tutte le loro attività
esistenziali nel tentativo di sottrarsi alle immissioni intollerabili; della libertà personale e del
diritto all’abitazione, poiché i ricorrenti sono stati costretti a tenersi il più possibile lontani da
casa e, chi ha potuto, si è visto indotto ad acquistare un nuovo immobile di residenza; del
diritto all’ambiente salubre, poiché ha costretto i ricorrenti a vivere in un ambiente certamente
insalubre ed a convivere con l’angoscia che le immissioni respirate oggi, di sostanze
notoriamente cancerogene, si dimostrino domani ben altrimenti dannose;
l’attività è palesemente contra ius per le seguenti ragioni: qualunque autorizzazione
amministrativa ad una bonifica è, per l’illecito penale, ma lo stesso vale per l’illecito civile,
causa di giustificazione per eventuali illeciti ambientali, ma mai per illeciti lesivi nei confronti
della persona, che non deve essere danneggiata nel suo diritto alla salute e nei suoi altri diritti
fondamentali (è quanto si inferisce dall’art. 257, comma 4, del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
qualunque attività di bonifica nonché di movimentazione del terreno deve svolgersi nel rispetto
dei principi costituzionali, dei principi comunitari e di quelli recepiti dalla normativa
ambientale. Il riferimento, in particolare, è al recente Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (artt. 178 e
301) nella parte in cui richiamano la prioritaria tutela della salute e degli altri diritti
fondamentali dell’uomo, nell’attività di gestione dei rifiuti e nell’attività di bonifica, nonché
il rispetto dei principi di prevenzione e di precauzione.
Del resto, o si ha la certezza che i rifiuti che contaminano l’area non siano pericolosi, ma ciò
contrasterebbe con i malesseri sofferti dai cittadini, con la normativa di settore e con i
certificati di trasporto in discarica del terreno in cui sono classificati come rifiuti speciali
pericolosi (doc. 18) e non pericolosi, oppure anche solo il dubbio sulla loro pericolosità deve
inibire ogni attività a cielo aperto o che comporti immissioni nell’area; l’attività di bonifica o
finanche il prelevamento di materiale a fini di studio violano lo stesso provvedimento (doc.19 –
Determinazione Dirigenziale n.17 del 20 aprile 2005) che autorizza la bonifica in quanto
questo prevede testualmente, in sede di prescrizioni, che: “relativamente alla modifica
progettuale sono imposte le sotto elencate prescrizioni: […] dovranno esser previsti e messi in
opera opportuni sistemi di contenimento delle sostanze volatili provenienti dal terreno in
trattamento” “dovranno essere fornite e messe in atto procedure che consentano in caso di
sviluppo di odori di intervenire eliminando il problema”.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 242, c. 8, e dell’Allegato 3 (Criteri generali per
la selezione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza,
nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili) del
DL.vo n. 152 del 3 aprile 2006, ovvero violazione e falsa applicazione dell’art. 10 e
dell’Allegato 4 del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471. Eccesso di potere per difetto di istruttoria
e di motivazione Sviamento. Si richiama la censura formulata al punto 6 del ricorso introduttivo da intendersi qui
integralmente trascritta anche avverso gli atti odiernamente impugnati.
“Il decreto 152/2006, nella Parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti inquinati”, agli articoli dal 177 al 266 e relativi allegati (in particolare Allegati al Titolo
V – Bonifica dei siti inquinati), ha disciplinato la materia relativa alla gestione dei rifiuti e alla
bonifica dei siti inquinati, sostituendo il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 come norma quadro di
riferimento.
Va soggiunto che l’art. 264, lettera i) del decreto n. 152 del 2006 ha disposto l’abrogazione del
D. Lgs. n. 22/1997, ma non anche del D.M. n. 471/1999 ed ha previsto che “al fine di
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente
normativa a quella prevista dalla parte IV del presente Decreto, i provvedimenti attuativi del D.
Lgs. 05.02.1997 n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte IV del presente Decreto”.
Di conseguenza bisogna distinguere tra le norme sulle bonifiche dei siti inquinati
immediatamente sostituite dal nuovo decreto legislativo e quelle che continuano ancora ad
applicarsi, fino all’emanazione dei nuovi decreti attuativi.
Questa conclusione è avvalorata dal fatto che le norme transitorie del D. Lgs. n. 152 del 2006
(tra cui l’art. 265) fanno espressamente salvi i decreti attuativi emanati in base all’abrogato
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 fino all'emanazione dei corrispondenti nuovi decreti “ (Tar Friuli
Venezia Giulia 90/2008).
Orbene, determinerà il Collegio se al provvedimento impugnato “ Approvazione con modifiche
e prescrizioni del programma operativo per la prosecuzione della bonifica nel subdistretto 3
Area ex Ip” si applichi la nuova disciplina in quanto il procedimento è stato posto in essere
successivamente alla entrata in vigore del D. Lgs. n. 152 del 2006 ed è stato altresì preceduto
da una nuova integrazione della caratterizzazione (Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31
luglio 2007, doc. prodotto) ovvero continui ad applicarsi la disciplina di cui al D.M. 471/99.
Nella sostanza il problema non muta trattandosi comunque di violazione di Direttiva
comunitaria recepita nel nostro ordinamento; infatti ex c.8 dell’art. 242 del decreto 152/2006
“1 criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino
ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione
delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best
Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative
comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto”. La
scelta comporta un bilanciamento degli interessi in presenza di numerose variabili, quali
per esempio:
- il livello di protezione dell’ambiente che sarebbe desiderabile conseguire
- l’esistenza o meno di tecniche affidabili in grado di conseguire e di mantenere nel tempo detti
livelli di protezione
- l’entità dei costi di progettazione, di realizzazione, gestione monitoraggio etc. da sostenere
nelle varie fasi dell’intervento. La formulazione più evoluta cui deve ispirarsi tale
bilanciamento degli interessi è data dalla definizione di “migliori tecniche disponibili”
contenuta nella Direttiva 96/61 CE..” Ex Allegato 4, punto II.3 del D.M. 471/99 il progetto
preliminare deve illustrare nel dettaglio “..a)le possibilità di disinquinamento presentate dalle
diverse tecniche e metodologie di bonifica, analizzandone specificamente la validità per le
caratteristiche ambientali, geologiche e idrogeologiche, ambientali e chimico-fisiche proprie
del sito in esame..La rassegna delle tecniche di bonifica/messa in sicurezza deve essere
corredata da una analisi dei costi degli interventi, comprensiva dei costi delle misure di
sicurezza e dei controlli da adottare durante gli interventi di bonifica, che permetta di valutare
la fattibilità economica dei diversi interventi..”
Le relazioni tecniche della Dr.ssa Tunesi (doc. XXI) e del Dr Plescia (XXII e XXXVI),
consulenti del Comune, contengono chiari e precisi suggerimenti sulle “migliore tecnologie
disponibili a costi sostenibili” ma sono state completamente ignorate dalla società proponente.
Lettera morta sono sempre rimaste altresì le prescrizioni delle Amministrazioni affinché
fossero evitate emissioni moleste, ultimo il parere n.1290 del 29/1/2008 dell’ AUSL (allegato
alla conferenza dei servizi del 1°/2/08) in cui si raccomanda l’adozione delle migliori tecniche
per prevenire il manifestarsi dei fenomeni odorigeni.
Nella sentenza n. 90 del 28/1/2008 il TAR Friuli Venezia Giulia ha precisato:
“E’ significativo che il D. Lgs. n. 152/06 rimarchi, sotto il versante delle tecniche di intervento,
la importanza del principio comunitario della sostenibilità dei costi: principio che, in buona
sostanza, è correlato a quello di proporzionalità.
Va soggiunto che alla stregua di un altro principio, cioè del principio di precauzione, che trova
origine nei procedimenti comunitari posti a tutela dell’ambiente, è consentito
all’amministrazione procedente adottare i provvedimenti necessari laddove essa paventi il
rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in mancanza di un rischio concreto: è
evidente che questo secondo principio deve armonizzarsi, sul versante della concreta
applicazione, con il primo, cioè con il principio di proporzionalità; non potendo chiaramente
prefigurarsi la prevalenza del primo sul secondo, ma dovendosi ricercare un loro equilibrato
bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e privati in giuoco”.
“..Corollario delle considerazioni testè svolte è – tra l’altro - che tutte le decisioni adottate
dalle competenti autorità in materia ambientale, e, segnatamente (per quello che qui rileva) in
materia di bonifica, devono essere assistite – in relazione, per l’appunto, alla pluralità ed alla
rilevanza degli interessi in giuoco - da un apparato motivazionale particolarmente rigoroso,
che tenga conto di una attività istruttoria parimente ineccepibile”.
E’ fuor di dubbio che nella fattispecie la composizione degli interessi in giuoco è stata stravolta
sin dall’inizio con il rilascio delle concessioni edilizie su un’area fortemente inquinata. E’ stata
sovvertita la gerarchia delle fonti ed il rango dei diritti correlati per cui il massimo sacrificio è
stato imposto ai cittadini in modo non solo sproporzionato ma addirittura antitetico rispetto al
pubblico interesse alla realizzazione della bonifica.
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 242, in relazione alla violazione e falsa
applicazione dell’Allegato 1 (Criteri generali per l’analisi rischio sanitario ambientale
sito-specifica e dell’Allegato 2 (Criteri generali per la caratterizzazione dei siti inquinati),
dell’Allegato 3 del DL.vo 152/2006, ovvero violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5,
6, 10 dell’Allegato 2 e dell’Allegato 4 del D.M. 471/99
Si richiamano le censure sub. 4 e 5 del ricorso introduttivo in ordine alle violazioni di cui al
D.M. 471/99.
In sintesi, anche secondo il decreto 152/06, si ritiene che i progetti di bonifica impugnati
abbiano violato i principi che organizzano la redazione dei primi livelli di approfondimento
tecnico dei progetti di bonifica che necessariamente riguardano l’intero sito ..”Le indagini
avranno l’obbiettivo di: ..definire il grado e l’estensione volumetrica; delimitare il volume
delle aree di interramento dei rifiuti; individuare le possibili via di migrazione e di dispersione
degli inquinanti dalle fonti verso i potenziali ricettori; ricostruire le caratteristiche geologiche
ed idrolgeologiche dell’area al fine di sviluppare il modello concettuale definitivo del sito;
ottenere i parametri necessari a condurre nel dettaglio l’analisi di rischio sito-specifica;
individuare i possibili ricettori. Il modello concettuale definitivo del sito include “ ..i percorsi
di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati nello scenario attuale
(siti in esercizio), o nello scenario futuro (in caso di riqualificazione dell’area)”.
La caratterizzazione è stata integrata solo per il subdistretto 3 (Delibera dirigenziale n.22 del
31/7/07) ed in maniera incompleta anche per detto subdistretto. “..D’altra parte manca
completamente la conoscenza specifica delle opere murarie e delle infrastrutture esistenti nel
sottosuolo, che, a detta della società che sta effettuando le opere di bonifica “è troppo
complesso” per essere analizzato con le prospezioni geofisiche. Riteniamo invece…siano non
solo utili ma indispensabili..( Dr. Plescia, doc. XXII, ottobre 2007, pag. 45). Poiché è noto che
il terreno inquinato sia circa raddoppiato in corso d’opera nel subdistretto 3, ci si domanda
come possano essere definiti qualità, quantità, vie di migrazione degli inquinanti, bersagli etc.,
quando anche il subdistretto 4, per esempio, risulta essere molto inquinato ma i cui dati di
caratterizzazione sono incompleti. Ancora si richiama la relazione della Dr.ssa Tunesi che ha
ribadito la necessità di rivedere il Modello concettuale del sito, di coordinare gli interventi su
tutti i subdistretti, di sospendere scavi e trasporto in discarica. Invero lo stato delle conoscenze
è tale che ancora non può essere definito il livello di bonifica ottenibile, cioè con o senza
misure di sicurezza e limitazioni all’utilizzo dell’area o se, addirittura, si debba procedere con
interventi di messa in sicurezza permanente (art.4,5,6 del D.M. 471/99) (art. 242, c.7). Secondo
la normativa citata la definizione degli obbiettivi di bonifica deve essere effettuata nella fase di
caratterizzazione/progetto preliminare, non cero improvvisata in corso d’esecuzione dei
progetti definitivi la cui frammentazione, non cronologica, ma logica e metodologica viola la
normativa tecnica delle bonifiche.
La sezione per la V.I.A. del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, nella seduta del
15/1/08 ha richiamato l’obbligo di ricondurre ai vigenti limiti di tipo residenziale la bonifica
del 19% della superficie utile che potrà essere indifferentemente attribuita al momento della
formazione dello SUA ad ognuno dei tre gruppi funzionali individuati. Nella Determinazione
Dirigenziale n.20 del 28/4/2006 si formula parere favorevole alla classificazione in base alla
col. A della tab. 1 all. 1 del DM 471/99 (col.A dell’all.5, parte 4 del decreto 152/06) della
porzione di terreno caratterizzata dalla presenza del torrente Cappelletto, nella Determinazione
Dirigenziale n.22 del 31/7/2007 quanto all’aggiornamento del piano d’area “..si prescrive che,
ove gli interventi di bonifica risultino conformi o più cautelativi, essi siano immediatamente
attuabili mentre ove gli stessi siano meno cautelativi, rispetto al nuovo piano, se ne deve
attendere la definitiva approvazione”. Evidentemente la corretta redazione dei primi livelli di
approfondimento tecnico del progetto di bonifica del sito avrebbe consentito di coordinare
meglio gli obbiettivi di bonifica con gli strumenti di pianificazione territoriale.
ISTANZA ISTRUTTORIA
Si chiede che sia ordinato alle Amministrazioni intimate il deposito in giudizio di tutti gli atti
inerenti le Deliberazioni impugnate e gli inerenti elaborati tecnici e progettuali.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
La prosecuzione dei lavori di bonifica con procedimenti e modalità inadeguate al sito dell’area
ex IP è destinata a provocare con certezza gli stessi danni e disagi di cui si è ampiamente detto
e documentato, con l’ulteriore rischio di dover verificare a posteriori, con esami
epidemiologici, che i danni provocati dalle emissioni odorigene sono più gravi delle
sintomatologie ad oggi sofferte.
Pur ritenendo assorbente la necessità di tutelare immediatamente diritti di rango costituzionale,
si fa altresì presente, per la fondatezza del ricorso e nello stesso interesse del Comune di La
Spezia, che è altresì economicamente opportuno non esporre l’Amministrazione a domande di
risarcimento danni proposte dai cittadini lesi.
P.Q.M.
Si chiede l’annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati, previa sospensione
dell’esecuzione, con la vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Ai sensi dell’art. 9, 5°c., della L. 23/12/99 n. 488 e successive modificazioni, si dichiara che i
presenti motivi aggiunti non modificano il valore della controversia di cui al Ricorso R.G.R.
787/2005.
La Spezia, 5 marzo 2008
RELAZIONE DI NOTIFICA
L’anno 2008, addì…….del mese di Marzo, richiesto dal Comitato “La Salamandra” per la
protezione dell’ambiente a La Spezia, in persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore
Sig. Davide Rapallini, e per essa dall’Avv. Giancarlo Moizo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Genova ho notificato il suesteso
atto di motivi aggiunti al Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, alla Regione
Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, alla Provincia della Spezia, in persona
del Presidente della Giunta Provinciale, all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure,
A.R.P.A.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, all’Azienda Sanitaria Locale, in
persona del legale rappresentante pro tempore, all’Ente Nazionale Idrocarburi, E.N.I., in persona
del legale rappresentante pro tempore, alla Grifil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, a Sviluppo Immobiliare s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a Foster
Wheeler Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore,
quanto al Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, nel domicilio eletto presso la
Segreteria del T.A.R. Liguria, Avv. Tommaso Acordon, in Genova, Via dei Mille, 9 ivi
consegnandone copia conforme all’originale a mani di
quanto alla Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, nel Palazzo
della Regione in Genova, Via Fieschi n.15, ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani
di
quanto alla Provincia della Spezia, in persona del presidente della Giunta Provinciale, al domicilio
eletto presso la Segreteria del T.A.R. Liguria, Avv. Piero Barbieri, in Genova, Via dei Mille, 9, ivi
rimettendone copia conforme all’originale a mani di
quanto all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, A.R.P.A.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, al domicilio eletto in giudizio presso lo Studio Legale Pizzorni, in
Genova, Via XX Settembre, 14/31 ivi consegnandone copia conforme all’originale a mani di
quanto all’Azienda Sanitaria Locale n.5, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la
sua sede in La Spezia, Via XXIV Maggio, 139, ivi rimettendone copia conforme all’originale a
mezzo del Servizio Postale, ai sensi di legge. CAP 19124
quanto all’Ente Nazionale Idrocarburi, E.N.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, al domicilio eletto presso lo studio del Prof. Lorenzo Acquarone, in Genova, Via Corsica
21/18-20 ivi rimettendone copia conforme all’originale a mani di
quanto a Sviluppo Immobiliare s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al domicilio
eletto in giudizio presso lo studio dell’Avv. Alessandro Ghibellini, in Genova, Via R. Ceccardi 1/15
ivi rimettendone copia conforme all’originale a mani di
quanto a Grifil s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al domicilio eletto in
giudizio, presso la Segreteria del T.A.R. Liguria, Avv.ti Gian Maria e Gian Paolo Menzani, in
Genova, Via dei Mille, 9, ivi rimettendone copia conforme all’originale a mani di
Quanto a Foster Wheeler Italiana spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la
sua sede in Corsico (MI), Via Sebastiano Caboto, 1, ivi rimettendone copia conforme all’originale a
mezzo del Servizio Postale, ai sensi di legge. CAP 20094
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