Medlav03 dlgs 2008_81_53

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LA SALUTE E SICUREZZA LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROSUL LAVORO

DECRETO LEGISLATIVO 81/2008"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

LA MEDICINA DEL LAVOROLA MEDICINA DEL LAVORO

HA COME SUO COMPITO ESSENZIALE LA PROMOZIONE E CONSERVAZIONE DEL COMPLETO BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI LAVORATORI

Art. 32 della COSTITUZIONE:L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure

che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei

prestatori di lavoro.

ORIENTAMENTI NORMATIVIORIENTAMENTI NORMATIVI

ANNI ‘50D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”D.P.R. “Norme generali per l’igiene del lavoro”

ANNI ‘90D.lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici”D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”D.lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di lavoro”

9 aprile 2008DECRETO LEGISLATIVO n° 81

TESTO UNICO in materia di TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI

DI LAVORO

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 e IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 e smismi

13 Titoli 306 Articoli 51 Allegati

LE IMPORTANTI NOVITA’:l’estensione a tutti i settori di attività e a tutti i lavoratori

autonomi e dipendenti (tenendo conto delle particolari esigenze di servizio che alcune attività specifiche possono avere);

il rafforzamento del ruolo degli ispettori del lavoro e l’introduzione di precise disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

l’ adeguamento del sistema sanzionatorio con l’introduzione di sanzioni penali per i trasgressori;

l’obbligo per i datori di lavoro di pubblicare una valutazione complessiva del rischio;

l’istituzione dei rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori, con un ruolo attivo in tutto il processo di prevenzione.

Il T.U. è una norma tecnica ma anche organizzativa

ALCUNE DEFINZIONI (1)ALCUNE DEFINZIONI (1)art.2art.2

LAVORATORELAVORATORE

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.(…)

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (…)

DIRIGENTEDIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

ALCUNE DEFINZIONI(1I)ALCUNE DEFINZIONI(1I) art.2 art.2

PREPOSTOPREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

ALCUNE DEFINZIONI(III)ALCUNE DEFINZIONI(III) art.2 art.2

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZARAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

MEDICO COMPETENTEMEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONERESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

CHI FA CHE COSA art.30CHI FA CHE COSA art.30

DEVE ESISTERE UN MODELLO ORGANIZZATIVO :

Vanno definiti

I RUOLI

LE ATTRIBUZIONI

I COMPITI

LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO è compito di TUTTI

DATORE DI LAVORODIRIGENTE-PREPOSTO

RAPPRESENTANTE LAVORATORI

PER LA SICUREZZA

SERVIZIO PREVENZIONE E

PROTEZIONE

MEDICO COMPETENTE

LAVORATORI

OGNUNO HA I SUOI OBBLIGHIOGNUNO HA I SUOI OBBLIGHI

Vediamo qualche esempioVediamo qualche esempio

IL RUOLO DEL LAVORATORE IL RUOLO DEL LAVORATORE (art.20)(art.20)

PARTE ATTIVA NELL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

•PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI

•CONTRIBUIRE ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

•OSSERVARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE

•PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE

•SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI

•SEGNALARE EVENTUALI DEFICIENZE DEI MEZZI E DISPOSITIVI

DEVE

adozione da parte dei lavoratori di adozione da parte dei lavoratori di

atteggiamenti e comportamenti sicuriatteggiamenti e comportamenti sicuri

SAPERE ESSERE(atteggiamento)

SAPERE FARE(addestramento)

SAPERE AGIRE(comportamento)

SAPERE(conoscenza)

LA TUTELA DELLA SALUTE LA TUTELA DELLA SALUTE (art.15)(art.15)

E SE LE MISURE DI TUTELA NON E SE LE MISURE DI TUTELA NON SONO RISPETTATE????????SONO RISPETTATE????????

ALTRI 3 IMPORTANTI CONCETTIALTRI 3 IMPORTANTI CONCETTI1. I LUOGHI DI LAVORO (art.62)

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati

all’interno dell’Azienda o dell’Unità produttiva, nonché in altro luogo di pertinenza dell’azienda, accessibile al

lavoratore.I luoghi di lavoro devono

rispettare i requisiti previsti

II. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE :DPI (art. 74)

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di

minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro

III LE ATTREZZATURE DI LAVORO (art. 69)Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il

complesso di macchine, attrezzature, componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato

durante il lavoro.

PERCHE’ QUESTE DEFINIZIONI ?PERCHE’ QUESTE DEFINIZIONI ?

APPLICHIAMO LA 81….APPLICHIAMO LA 81….

L’OSPEDALE…E’ UN LUOGO DI

LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

E’ UN DATORE DI LAVORO….

e deve garantire la

sicurezza per …

I SUOI LAVORATORI…

MEDICIINFERMIERI

TECNICI DI RADIOLOGIA

CHIRURGHI

…MA ANCHE

BIOLOGI

MANUTENTORI

AMMINISTRATIVI

…..

…I LAVORATORI UTILIZZANO DELLE ATTREZZATURE DI

LAVORO

…LE APPARECCHITURE ELETTROMEDICALI….

SONO ATTREZZATURE DI LAVORO….

…IL DATORE DI LAVORO…DEVE METTERE A DISPOSIZIONE

ATTREZZATURE CONFORMI AI REQUISITI, IDONEE E ADEGUATE.

ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE (I)ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE (I)

RISCHIO CHIMICO:Uso disinfettanti e detergenti

(Formaldeide, Glutaraldeide…)

Farmaci antiblastici(cancerogeni o probabilmente

cancerogeni)

Sostanze allergizzanti e sensibilizzanti (lattice)

Gas anestetici (protossido di azoto, isofluorano…)

RISCHIO BIOLOGICO:Contatto con agenti biologici

(virus,batteri,…)

Rischio di infezione da organismi patogeni

(da paziente infetto, da personale infetto a paziente)

!!! È molto importante la prevenzione!!!!

ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE (II)(II)

RISCHIO AGENTI FISICI:

Radiazioni non ionizzanti(campi elettromagnetici)

Radiazioni ionizzanti(esposizione raggi x)

ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE (III)(III)

ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE ALCUNI RISCHI IN OSPEDALE (IV)(IV)

RISCHIO ERGONOMICO:

Mal di schiena, Dolori al collo, Dolore arti superiori/Inferiori…

RISCHIO DA VIDEOTERMINALE:

Disturbi oculo-visivi per uso di video terminale, non corretta illuminazione…

ALCUNI ESEMPI DI DPIALCUNI ESEMPI DI DPI

MASCHERE

GUANTI

CAMICE

OCCHIALI

QUALE E’ QUINDI IL QUALE E’ QUINDI IL PUNTO CENTRALE?PUNTO CENTRALE?

IL DVR (art. 28)IL DVR (art. 28)IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI ELABORARE

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)Sono oggetto della valutazione tutti i RISCHI per la

sicurezza e salute dei lavoratori.

Il DVR deve contenere:- Una relazione sulla valutazione dei rischi e sui

criteri adottati per la valutazione stessa;- Indicazione delle misure di PREVENZIONE e

PROTEZIONE (programma e procedure);- Nominativo del RSPP;

- Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a RISCHI SPECIFICI che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica

esperienza, adeguata formazione e addestramento.

IL D.U.V.R.I.IL D.U.V.R.I.EE

LA GESTIONELA GESTIONE DEL DOCUMENTODEL DOCUMENTO

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTID’APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE

L’art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 L’art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.), modificato ed integrato (T.U.S.), modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106

Tra gli OBBLIGHI del Datore di Lavoro vi è Tra gli OBBLIGHI del Datore di Lavoro vi è quello di redigere il Documento Unico di quello di redigere il Documento Unico di

Valutazione dei Rischi Interferenti Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) quando l’ Ente è il (D.U.V.R.I.) quando l’ Ente è il

“COMMITTENTE” di Lavori, Servizi e “COMMITTENTE” di Lavori, Servizi e Forniture, per i quali sono previsti Forniture, per i quali sono previsti Rischi da Rischi da

InterferenzeInterferenze tra i lavori dell’impresa e le tra i lavori dell’impresa e le attività svolte dall’Ente stesso.attività svolte dall’Ente stesso.

DEFINIZIONE DI DEFINIZIONE DI INTERFERENZAINTERFERENZA

Si parla di Si parla di INTERFERENZEINTERFERENZE nella nella circostanza in cui si possa verificare circostanza in cui si possa verificare un “un “CONTATTO RISCHIOSOCONTATTO RISCHIOSO” tra le ” tra le persone persone presentipresenti (anche pubblico (anche pubblico esterno) ed esterno) ed il personale il personale dell’appaltatoredell’appaltatore o tra o tra il personale di il personale di “imprese diverse“imprese diverse” che operano nella ” che operano nella stessa sede con contratti differenti.stessa sede con contratti differenti.

Ambiente di lavoro COMMITTENTE

Rischi per i dipendenti R

ischi appaltatore A

SCENARIO TIPICO, INTRODUZIONE SCENARIO TIPICO, INTRODUZIONE DEGLI APPALTATORI A, B e CDEGLI APPALTATORI A, B e C

NEI LUOGHI DEL COMMITTENTENEI LUOGHI DEL COMMITTENTE

Rischi appaltatore C

Per “Per “RISCHI DA INTERFERENZA”RISCHI DA INTERFERENZA”, , come indicato dall’Autorità per la come indicato dall’Autorità per la vigilanza, vigilanza, si intendono quei rischisi intendono quei rischi cheche, nell’esecuzione di contratti per , nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, Lavori, Servizi e Forniture, in un in un determinato contestodeterminato contesto,, sono da sono da considerarsi “AGGIUNTIVIconsiderarsi “AGGIUNTIVI” rispetto ” rispetto alla normale effettuazione degli alla normale effettuazione degli stessi.stessi.

RISCHI DA INTERFERENZARISCHI DA INTERFERENZA

SI POSSONO CONSIDERARESI POSSONO CONSIDERARE RISCHI INTERFERENTI QUELLI :RISCHI INTERFERENTI QUELLI :

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

1. (...)b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro (committente ed appaltatore), ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di

somministrazione

ART. 26, D.LGS. 81/2008ART. 26, D.LGS. 81/2008OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI

D’APPALTO O D’OPERA O DI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

c.3.c.3. (…). (…). Tale documento Tale documento (DUVRI)(DUVRI) è allegato al contratto di è allegato al contratto di appaltoappalto o di opera e o di opera e va va adeguato in funzione adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.servizi e forniture.

ART. 26, D.LGS. 81/2008ART. 26, D.LGS. 81/2008OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI

D’APPALTO O D’OPERA O DI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

c.3-bisc.3-bis. Ferme restando le . Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 l’obbligo di cui al comma 3 NON SI NON SI APPLICAAPPLICA ai servizi di natura ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui DURATA NON lavori o servizi la cui DURATA NON SIA SUPERIORE AI DUE GIORNISIA SUPERIORE AI DUE GIORNI

ART. 26, D.LGS. 81/2008ART. 26, D.LGS. 81/2008OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI

D’APPALTO O D’OPERA O DI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

c. 3-terc. 3-ter. Nei casi in cui . Nei casi in cui il contratto sia il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’art. 3,affidato dai soggetti di cui all’art. 3,

comma 34 (“centrali di committenza”), comma 34 (“centrali di committenza”), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

o o in tutti i casi in cui il datore di lavoro in tutti i casi in cui il datore di lavoro NON COINCIDA CON IL COMMITTENTENON COINCIDA CON IL COMMITTENTE, il , il SOGGETTO che SOGGETTO che AFFIDA IL CONTRATTO AFFIDA IL CONTRATTO

REDIGE IL DUVRIREDIGE IL DUVRI

recante una recante una VALUTAZIONE RICOGNITIVAVALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI DEI RISCHI STANDARDRISCHI STANDARD RELATIVI ALLA RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONETIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE che che

potrebbero derivare dall’esecuzione del potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto.contratto.

ART. 26, D.LGS. 81/2008ART. 26, D.LGS. 81/2008OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI

D’APPALTO O D’OPERA O DI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

Il Il SOGGETTOSOGGETTO presso il quale deve presso il quale deve essere essere ESEGUITO IL CONTRATTO,ESEGUITO IL CONTRATTO, PRIMAPRIMA dell’inizio dell’esecuzione, dell’inizio dell’esecuzione, INTEGRA IL DUVRI riferendolo ai INTEGRA IL DUVRI riferendolo ai RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZARISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA presenti nei luoghipresenti nei luoghi in cui verrà in cui verrà espletato l’appalto.espletato l’appalto.

L’integrazione, L’integrazione, sottoscritta per sottoscritta per accettazione dall’esecutoreaccettazione dall’esecutore, integra , integra gli gli atti contrattuali. atti contrattuali.

ART. 26, D.LGS. 81/2008ART. 26, D.LGS. 81/2008OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI

D’APPALTO O D’OPERA O DI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

c.5c.5. Nei singoli contratti di subappalto, . Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (…) di appalto e di somministrazione (…)

devono essere specificamente indicatidevono essere specificamente indicati, a , a pena nullità ai sensi dell’art. 1418 del pena nullità ai sensi dell’art. 1418 del

Codici Civile,Codici Civile,

i i costi delle misure adottatecosti delle misure adottate per per eliminare o, ove ciò non sia possibile, eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle INTERFERENZEdalle INTERFERENZE delle lavorazioni. delle lavorazioni.

Il Il DUVRI DUVRI è, è, un documento un documento ““dinamicodinamico”:”:

La valutazione dei rischi effettuata La valutazione dei rischi effettuata ““PRIMAPRIMA” ” dell’espletamento dell’espletamento

dell’appaltodell’appalto deve essere deve essere necessariamente necessariamente aggiornataaggiornata in caso in caso di di situazioni mutatesituazioni mutate nell’affidamento nell’affidamento dei lavori e di modifiche di carattere dei lavori e di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo tecnico, logistico ed organizzativo

resesi necessarie nel resesi necessarie nel corso corso dell’esecuzionedell’esecuzione dell’appalto dell’appalto o o

allorché, in fase di esecuzione del allorché, in fase di esecuzione del contratto contratto emerga la necessità di un emerga la necessità di un

aggiornamento aggiornamento del documento.del documento.

ART. 26, D.LGS. 81/2008ART. 26, D.LGS. 81/2008OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI

D’APPALTO O D’OPERA O DI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

ALTRA PRECISAZIONE ESSENZIALE…….ALTRA PRECISAZIONE ESSENZIALE…….

Art. 26 c.1 modificato dal D.Lgs. 106/09

HA ESCLUSO dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che,

pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi

sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi, gli adempimenti

di legge.

QUINDI IL DUVRI NON SI REDIGE PER…….QUINDI IL DUVRI NON SI REDIGE PER…….

Le mere forniture senza posa in opera, installazione e montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie procedure che interferiscono con la fornitura.

I servizi per cui non c’è esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del datore di lavoro committente.

I servizi di natura intellettuale, per esempio progettazione, direzione lavori, collaudi ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante (es. progettazione, installazione e collaudo software).

Lavori o servizi la cui durata sia inferiore ai 2 giorni lavorativi (salvo lavori ad esposizioni particolari)

CHE COS’E’, QUINDI, IL CHE COS’E’, QUINDI, IL DUVRI?DUVRI?

Il DUVRI è unIl DUVRI è un documentodocumento tecnicotecnico, , operativooperativo e e gestionale,gestionale, da allegare al da allegare al Contratto di AppaltoContratto di Appalto, , che contiene che contiene le le misure volte all’eliminazione dei misure volte all’eliminazione dei

rischirischi nelle aree interessate nelle aree interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei dall’esecuzione dei Lavori, dei Servizi o delle Forniture, Servizi o delle Forniture, ove si ove si

concretizzanoconcretizzano,, anche con anche con discontinuità spaziale e temporale, discontinuità spaziale e temporale, le le “INTERFERENZE” lavorative tra le “INTERFERENZE” lavorative tra le

diverse attivitàdiverse attività..