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MATERNITÀ - PATERNITÀCONGEDI PARENTALI
Paola Petrucci, Consulente manageriale• Consigliera di Parità per la Provincia di Ascoli Piceno• Consigliera di Parità per la Regione Marche
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Chi è la/il Consigliera di Parità
La/il Consigliera/e di Parità è un Pubblico Ufficiale previsto e disciplinato dal Codice delle Pari Opportunità, D.Lgs. n,. 198 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, il cui ruolo è finalizzato ad intraprendere ogni utile iniziativa, nell’ambito delle competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per donne e uomini nel lavoro.
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non discriminazione per donne e uomini nel lavoro
promozione di pari opportunità per donne e uomini nel lavoro
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Divulgazione presso Consultori e ambulatori dei medici pediatri del manifesto dedicato ai padri e al diritto ai congedi di paternità
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19 marzo 2012la paternità è un diritto
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Paola Petrucci, Consulente manageriale• Consigliera di Parità per la Provincia di Ascoli Piceno• Consigliera di Parità per la Regione Marche
La verità è che le donne lavorano di più
Nelle coppie di occupati, con la donna tra i 25 ed i 44 anni, in un giorno medio settimanale la donna lavora in totale, tra lavoro retribuito e lavoro familiare, 53’ in più del suo partner (9h08’ delle donne contro le 8h15’ degli uomini).
Se ci sono figli il divario cresce (+1h02’), le madri lavorano più dei loro partner occupati ossia 9h25’ a fronte di 8h23’ lavorate dai padri.
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L’asimmetria dei ruoli è elevata: nelle coppie di occupati il 71,9% delle ore dedicate al lavoro familiare (lavoro domestico, di cura e di acquisto di beni e servizi) è a carico delle donne.
Nel tempo l’asimmetria è diminuita: in 20 anni, tra le coppie di occupati con figli, è scesa dall’80,6% nel 1988/89 al 72% nel 2008/2009 di circa -12 punti percentuali.
…..perché…..
le madri hanno tagliato 37’ di lavoro familiare (da 5h48’ a 5h11’)i padri lo hanno incrementato di 26’ (da 1h34’ a 2h00’).
Quindi è diminuita più per i tagli operati dalle madri (circa 2 minuti all’anno) che per l’incremento dei padri (poco più di 1 minuto all’anno).
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IL QUADRO NORMATIVOLegge n. 1204 del 30 dicembre 1971
Legge n. 53 dell’8 marzo 2000
Decreto Legislativo n. 116 del 23 aprile 2003
Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011
Legge n. 92 del 28 giugno 2012
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CONGEDO DI MATERNITÀastensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice
CONGEDO DI PATERNITÀastensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità
CONGEDO PARENTALEastensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore
CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIOastensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa
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DIVIETO DI LICENZIAMENTODalla comunicazione dello stato di gravidanza fino ad un anno dopo il parto.Fino al compimento del 3° anno di età il licenziamenti e le dimissioni sono soggetti a ratifica.
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
ESONERO DAL LAVORO NOTTUROFino al 3° anno di età (elevato al 12° anno di età in caso di famiglia monoparentale), senza limiti in caso di disabilità.
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Complessivamente 5 mesi tra prima e dopo il parto.
Solitamente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo ad eccezione di:• interdizione anticipata• parto prematurocasi in cui il periodo si allunga.
CONGEDO DI MATERNITÀ
IL TRATTAMENTO ECONOMICO È ALL’ 80%
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Un giorno obbligatorio da usufruire entro cinque mesi dopo la nascita.
Due giorni, alternativi alla madre, entro cinque mesi dalla nascita.
I congedi, inizialmente riservati alla madre, in caso di famiglia monoparentale.
CONGEDO DI PATERNITÀ
IL TRATTAMENTO ECONOMICO È ALL’ 80%
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• per la madre lavoratrice dipendente
• per il padre in alternativa alla madre che non ne usufruisce sia perché non ne ha diritto (lavoratrice autonoma) sia se casalinga
IL TRATTAMENTO ECONOMICO È ALL’ 80%
RIPOSI GIORNALIERIUna o due ore giornaliere, da utilizzare in modo continuativo, durante il primo anno di vita del bambino
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Complessivamente 10 mesi da utilizzare, anche frazionati o calcolati ad ore, entro 8 anni dalla nascita.
• 6 mesi per la madre (per le lavoratrici autonome 3 mesi)
• 7 mesi per il padre
Il totale del congedo sale a 11 mesi se il padre usufruisce di almeno 3 mesi dello stesso).
CONGEDO PARENTALEPossono essere usufruiti in contemporanea
IL TRATTAMENTO ECONOMICO È AL 30%
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In alternativa si può accedere a voucher per babysitting spendibili esclusivamente in strutture autorizzate.
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Fruibili alternativamente da entrambi i genitori.
• Sono illimitati fino al 3° anno di vita
• Si riducono a 5 giorni tra il 3° e l’8° anno di vita
La retribuzione è solo figurativa
CONGEDO PER MALATTIA dei FIGLI
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