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“LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 11 APRILE 2011 DI CUI ALL’ART. 71, C. 13 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.”
Lucca 26 Novembre 2013
Dott. Ing. Emanuela Franchi
Direttore Dipartimento di Lucca
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
SEDE DIPARTIMENTOVIALE LUPORINI, 1021 TEL. 0583526288 MAIL LUCCA.R.DIPARTIMENTO@INAIL.IT
E.FRANCHI@INAIL.IT
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
11. ..Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro 11. ..Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in All.VII a verifiche periodiche volte a valutarne riportate in All.VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frquenza indicata nel medesiomo allegato. sicurezza, con la frquenza indicata nel medesiomo allegato. La prima di tali verifiche che vi provvede nel termine di 60 La prima di tali verifiche che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta …..giorni dalla richiesta …..
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’all.VII nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti cui all’all.VII nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con apposito decreto del Ministero del Lavoro, della salute e con apposito decreto del Ministero del Lavoro, della salute e politiche sociali, di concerto…politiche sociali, di concerto…
ART. 71 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81ART. 71 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 OBBLIGHI DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DATORE DI LAVORO
ALL. VII D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81ALL. VII D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81
Attrezzatura Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano
Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.
Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni
Verifiche triennali
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Attrezzatura Intervento/periodicità
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.
Verifica di funzionamento: biennaleVerifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.
Verifica di funzionamento: quadriennaleVerifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento: quinquennaleVerifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.
Verifica di funzionamento: quinquennaleVerifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV
Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria
Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.
Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C
Verifica di funzionamento: quinquennaleVerifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW
Verifica quinquennale
ALL. VII D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81ALL. VII D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Decorrenza periodicitàDecorrenza periodicità
La decorrenza di periodicità di cui all’ALL. VII va La decorrenza di periodicità di cui all’ALL. VII va riferita alla messa in servizio dell’attrezzatura che non riferita alla messa in servizio dell’attrezzatura che non necessariamente coincide con la data della necessariamente coincide con la data della dichiarazione di conformità.(circ . Inail 28 Marzo 2013)dichiarazione di conformità.(circ . Inail 28 Marzo 2013)
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E’ possibile inoltrare richieste anticipate di verifica E’ possibile inoltrare richieste anticipate di verifica periodica (circ . Inail 28 Marzo 2013)periodica (circ . Inail 28 Marzo 2013)
Circolare Ministero del lavoro Prot. 15/VI/0021784
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Oggetto: richiesta pareri in riferimento alle nuove indicazioni dell’allegato VIIche prevede che in alcuni settori lavorativi, considerati a maggior rischio, la periodicità delle verifiche debba essere con frequenza annuale.
Documento Acrobat
DECRETO 11 APRILE 2011DECRETO 11 APRILE 2011
Disciplina le modalita’di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’all.VII del d.lgs81/08
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
DECRETO 11 APRILE 2011DECRETO 11 APRILE 2011
Entra in vigore il 23 maggio 2012
6 ARTICOLI
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
4 ALLEGATI
SOGGETTO TITOLARE I VERIFICA PERIODICA
INAIL
Titolare della prima delle verifiche periodiche
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TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE
Inail ha 60 giorni dalla richiesta
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Decreto legge n.101 del 31 agosto 2013 . Per la prima Decreto legge n.101 del 31 agosto 2013 . Per la prima verifica il datore si avvale dell’Inail che vi provvede nel verifica il datore si avvale dell’Inail che vi provvede nel termine di 45 gg dalla termine di 45 gg dalla messa in servizio dell’attrezzaturamessa in servizio dell’attrezzatura..
Legge 30 ottobre 2013, n.125 . All’art. 71 comma 11 del Legge 30 ottobre 2013, n.125 . All’art. 71 comma 11 del DLgs n.81 le parole nel termine di 45 giorni dalla messa in DLgs n.81 le parole nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura sono sostituite dalle “nel termine di servizio dell’attrezzatura sono sostituite dalle “nel termine di 45 giorni dalla richiesta”.45 giorni dalla richiesta”.
Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 Per la prima verifica il Datore di lavoro si avvale dell'INAIL che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta.
Modello di richiesta di denuncia di messa in servizio/ immatricolazione
Modello di richiesta di prima verifica periodica
DATORE DI LAVORO
Richiede la P.V.P. all’INAIL ed indica un Soggetto Abilitato
Entro 45 gg
Il Datore di lavoro sirivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi
SI
fine
NO
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Circolare 25.5.12 del Ministero del Lavoro
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DM 11 APRILE 2011 ALLEGATO IIDM 11 APRILE 2011 ALLEGATO II
Le attrezzature da sottoporre a verifica sono suddivise nei seguenti gruppi:
-GRUPPO SC- Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga.
-GRUPPO SP – Sollevamento persone
-GRUPPO GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento
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DM 11 APRILE 2011 ALLEGATO IIDM 11 APRILE 2011 ALLEGATO II
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E’ finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle ISTRUZIONI D’USO, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
-DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
-MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
- REGISTRO DI CONTROLLO
VERIFICA PERIODICA
DOCUMENTAZIONE
SCHEDA TECNICA E VERBALE
Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV. (All. II DM 11 aprile 2011).
Sarà inoltre rilasciato relativo verbale.
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Registro informatizzato verifiche periodiche effettuate (All.III DM 11 aprile 2011)
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TARIFFETARIFFE
Le tariffe per verifiche effettuate ai sensi del DM 11 aprile 2011 sono determinate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 novembre 2012.
Nel caso di verifiche effettuate dai Soggetti Abilitati(entro i termini di 45 gg) una quota pari al 15% delle tariffe definite dal soggetto pubblico titolare della funzioneè destinata a coprire i costi legati all’attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata.
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DECRETO 11 APRILE 2011DECRETO 11 APRILE 2011
Art. 6. Art. 6. Restano ferme le disposizioni previste dai Decreti:Restano ferme le disposizioni previste dai Decreti:
DM 29 febbraio 1988 DM 29 febbraio 1988 recante” Norme di sicurezza per la recante” Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gpl con progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gpl con capacità complessiva non superiore a 5 capacità complessiva non superiore a 5 m3””
Decreto del Ministero dell’Interno 23 settembre 2004 Decreto del Ministero dell’Interno 23 settembre 2004 recante recante “Modifica del decreto 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza “Modifica del decreto 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gpl per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gpl con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN12818 per i serbatoi di GPL di capacità standard europeo EN12818 per i serbatoi di GPL di capacità inferiore a 13 inferiore a 13 m3””
DM 17 gennaio 2005DM 17 gennaio 2005 recante la “Procedura operativa per la verifica recante la “Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per gpl con la tecnica basata sul decennale dei serbatoi interrati per gpl con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche”metodo delle emissioni acustiche”
DM 1 dicembre 2004, n.329DM 1 dicembre 2004, n.329”Regolamento recante norme per la ”Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio degli insiemi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.93”2000, n.93”
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Sono fornite le disposizioni per le verifiche (omologativa, annuali, decennali) dei serbatoi di GPL con capacità non superiore a 5 5 m3
ART. 4 DM 29 febbraio 1988
La verifica completa decennale di cui all’art. 9 del decreto ministeriale 21.05.1974 può essere costituita da una ispezione generale visiva esterna integrata da controlli non distruttivi per il rilievo degli spessori.
Decreto del Ministero dell’Interno 29 febbraio 1988Decreto del Ministero dell’Interno 29 febbraio 1988Norme di sicurezza per la progettazione l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 5 m3
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Il DM 29.02.1988 si applica ai serbatoi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3
La verifica decennale può essere effettuata, in alternativa ai metodi previsti nell’art.4 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, con il metodo di controllo attraverso emissioni acustiche.
L’effettuazione delle verifiche decennali sui serbatoi con capacità complessiva non superiore a 13 m3 può avvenire sottoponendo a prova un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo.
Introduce due importanti novità:
Lo scopo di tale decreto è l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di piccoli serbatoi di GPL destinati ad alimentare impianti fissi di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali ed agricoli.
Decreto del Ministero dell’Interno 23 settembre 2004Decreto del Ministero dell’Interno 23 settembre 2004
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
DM 1 dicembre 2004, n.329DM 1 dicembre 2004, n.329
MESSA IN SERVIZIO
L’attuale legislazione prevede che per le attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati dall’utilizzatore debba essere effettuata una verifica di accertamento della corretta installazione, denominata verifica di primo impianto o di messa in servizio. ( ART.4)
La verifica suddetta deve essere richiesta dall’utilizzatore all’ISPESL secondo il modello in allegato 1 di cui all’art. 4 del DM 329/2004.
Eseguita la verifica di primo/nuovo impianto, l’utilizzatore è tenuto, all’atto della messa in esercizio dell’attrezzatura/insieme, ad inviare una dichiarazione di messa in servizio all’ISPESL ed all’ASL competenti territorialmente, (ART.6) corredata da una serie di documenti tecnici citati all’art. 6 del D.M 329/2004, fra cui il verbale di verifica di primo impianto.
VERIFICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA: OBBLIGHI
L’attuale legislazione pone in capo agli utilizzatori di attrezzature/insiemi a pressione una serie di obblighi in ordine alle verifiche periodiche cui gli stessi sono assoggettati.
In particolare è fatto obbligo agli utilizzatori di:
·Sottoporre le attrezzature/insiemi a verifiche periodiche.
·Escludere dall’esercizio le attrezzature/insiemi non sottoposte entro i termini alle verifiche periodiche.
·Favorire e dare l’assistenza necessaria per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
·Comunicare la messa fuori servizio e/o il riavvio delle attrezzature/insiemi.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
Art.4 Verifica di messa in servizio (primo impianto) Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio. . Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata.
DM 1 dicembre 2004, n.329DM 1 dicembre 2004, n.329
Art.6 All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPESL e all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente: a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio; b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d'uso; d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta; e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.
INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
E-mail e.franchi@inail.it
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