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“LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 11 APRILE 2011 DI CUI ALL’ART. 71, C. 13 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.” Lucca 26 Novembre 2013 Dott. Ing. Emanuela Franchi Direttore Dipartimento di Lucca INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica

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“LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 11 APRILE 2011 DI CUI ALL’ART. 71, C. 13 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.”. Lucca 26 Novembre 2013 Dott. Ing. Emanuela Franchi Direttore Dipartimento di Lucca. - PowerPoint PPT Presentation

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“LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DM 11 APRILE 2011 DI CUI ALL’ART. 71, C. 13 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.”

Lucca 26 Novembre 2013

Dott. Ing. Emanuela Franchi

Direttore Dipartimento di Lucca

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SEDE DIPARTIMENTOVIALE LUPORINI, 1021 TEL. 0583526288 MAIL [email protected]

[email protected]

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11. ..Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro 11. ..Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in All.VII a verifiche periodiche volte a valutarne riportate in All.VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frquenza indicata nel medesiomo allegato. sicurezza, con la frquenza indicata nel medesiomo allegato. La prima di tali verifiche che vi provvede nel termine di 60 La prima di tali verifiche che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta …..giorni dalla richiesta …..

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’all.VII nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti cui all’all.VII nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con apposito decreto del Ministero del Lavoro, della salute e con apposito decreto del Ministero del Lavoro, della salute e politiche sociali, di concerto…politiche sociali, di concerto…

ART. 71 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81ART. 71 D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81 OBBLIGHI DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DATORE DI LAVORO

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ALL. VII D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81ALL. VII D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81

Attrezzatura Intervento/periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x  giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.

Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche triennali

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Attrezzatura Intervento/periodicità

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.

Verifica di funzionamento: biennaleVerifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento: quadriennaleVerifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennaleVerifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento: quinquennaleVerifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di funzionamento: quinquennaleVerifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

ALL. VII D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81ALL. VII D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81

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Decorrenza periodicitàDecorrenza periodicità

La decorrenza di periodicità di cui all’ALL. VII va La decorrenza di periodicità di cui all’ALL. VII va riferita alla messa in servizio dell’attrezzatura che non riferita alla messa in servizio dell’attrezzatura che non necessariamente coincide con la data della necessariamente coincide con la data della dichiarazione di conformità.(circ . Inail 28 Marzo 2013)dichiarazione di conformità.(circ . Inail 28 Marzo 2013)

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E’ possibile inoltrare richieste anticipate di verifica E’ possibile inoltrare richieste anticipate di verifica periodica (circ . Inail 28 Marzo 2013)periodica (circ . Inail 28 Marzo 2013)

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Circolare Ministero del lavoro Prot. 15/VI/0021784

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Oggetto: richiesta pareri in riferimento alle nuove indicazioni dell’allegato VIIche prevede che in alcuni settori lavorativi, considerati a maggior rischio, la periodicità delle verifiche debba essere con frequenza annuale.

Documento Acrobat

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DECRETO 11 APRILE 2011DECRETO 11 APRILE 2011

Disciplina le modalita’di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’all.VII del d.lgs81/08

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DECRETO 11 APRILE 2011DECRETO 11 APRILE 2011

Entra in vigore il 23 maggio 2012

6 ARTICOLI

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4 ALLEGATI

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SOGGETTO TITOLARE I VERIFICA PERIODICA

INAIL

Titolare della prima delle verifiche periodiche

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TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE

Inail ha 60 giorni dalla richiesta

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Decreto legge n.101 del 31 agosto 2013 . Per la prima Decreto legge n.101 del 31 agosto 2013 . Per la prima verifica il datore si avvale dell’Inail che vi provvede nel verifica il datore si avvale dell’Inail che vi provvede nel termine di 45 gg dalla termine di 45 gg dalla messa in servizio dell’attrezzaturamessa in servizio dell’attrezzatura..

Legge 30 ottobre 2013, n.125 . All’art. 71 comma 11 del Legge 30 ottobre 2013, n.125 . All’art. 71 comma 11 del DLgs n.81 le parole nel termine di 45 giorni dalla messa in DLgs n.81 le parole nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura sono sostituite dalle “nel termine di servizio dell’attrezzatura sono sostituite dalle “nel termine di 45 giorni dalla richiesta”.45 giorni dalla richiesta”.

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 Per la prima verifica il Datore di lavoro si avvale dell'INAIL che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta.  

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Modello di richiesta di denuncia di messa in servizio/ immatricolazione

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Modello di richiesta di prima verifica periodica

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DATORE DI LAVORO

Richiede la P.V.P. all’INAIL ed indica un Soggetto Abilitato

Entro 45 gg

Il Datore di lavoro sirivolge ad un Soggetto Abilitato qualsiasi

SI

fine

NO

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Circolare 25.5.12 del Ministero del Lavoro

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DM 11 APRILE 2011 ALLEGATO IIDM 11 APRILE 2011 ALLEGATO II

Le attrezzature da sottoporre a verifica sono suddivise nei seguenti gruppi:

-GRUPPO SC- Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga.

-GRUPPO SP – Sollevamento persone

-GRUPPO GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento

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DM 11 APRILE 2011 ALLEGATO IIDM 11 APRILE 2011 ALLEGATO II

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E’ finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle ISTRUZIONI D’USO, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal fabbricante, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

-DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

-MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

- REGISTRO DI CONTROLLO

VERIFICA PERIODICA

DOCUMENTAZIONE

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SCHEDA TECNICA E VERBALE

Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV. (All. II DM 11 aprile 2011).

Sarà inoltre rilasciato relativo verbale.

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Registro informatizzato verifiche periodiche effettuate (All.III DM 11 aprile 2011)

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TARIFFETARIFFE

Le tariffe per verifiche effettuate ai sensi del DM 11 aprile 2011 sono determinate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 novembre 2012.

Nel caso di verifiche effettuate dai Soggetti Abilitati(entro i termini di 45 gg) una quota pari al 15% delle tariffe definite dal soggetto pubblico titolare della funzioneè destinata a coprire i costi legati all’attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, all’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata.

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DECRETO 11 APRILE 2011DECRETO 11 APRILE 2011

Art. 6. Art. 6. Restano ferme le disposizioni previste dai Decreti:Restano ferme le disposizioni previste dai Decreti:

DM 29 febbraio 1988 DM 29 febbraio 1988 recante” Norme di sicurezza per la recante” Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gpl con progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gpl con capacità complessiva non superiore a 5 capacità complessiva non superiore a 5 m3””

Decreto del Ministero dell’Interno 23 settembre 2004 Decreto del Ministero dell’Interno 23 settembre 2004 recante recante “Modifica del decreto 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza “Modifica del decreto 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gpl per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gpl con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN12818 per i serbatoi di GPL di capacità standard europeo EN12818 per i serbatoi di GPL di capacità inferiore a 13 inferiore a 13 m3””

DM 17 gennaio 2005DM 17 gennaio 2005 recante la “Procedura operativa per la verifica recante la “Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per gpl con la tecnica basata sul decennale dei serbatoi interrati per gpl con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche”metodo delle emissioni acustiche”

DM 1 dicembre 2004, n.329DM 1 dicembre 2004, n.329”Regolamento recante norme per la ”Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio degli insiemi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.93”2000, n.93”

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Sono fornite le disposizioni per le verifiche (omologativa, annuali, decennali) dei serbatoi di GPL con capacità non superiore a 5 5 m3

ART. 4 DM 29 febbraio 1988

La verifica completa decennale di cui all’art. 9 del decreto ministeriale 21.05.1974 può essere costituita da una ispezione generale visiva esterna integrata da controlli non distruttivi per il rilievo degli spessori.

Decreto del Ministero dell’Interno 29 febbraio 1988Decreto del Ministero dell’Interno 29 febbraio 1988Norme di sicurezza per la progettazione l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 5 m3

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Il DM 29.02.1988 si applica ai serbatoi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3

La verifica decennale può essere effettuata, in alternativa ai metodi previsti nell’art.4 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, con il metodo di controllo attraverso emissioni acustiche.

L’effettuazione delle verifiche decennali sui serbatoi con capacità complessiva non superiore a 13 m3 può avvenire sottoponendo a prova un campione rappresentativo di apparecchi appartenenti ad un lotto omogeneo.

Introduce due importanti novità:

Lo scopo di tale decreto è l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di piccoli serbatoi di GPL destinati ad alimentare impianti fissi di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali ed agricoli.

Decreto del Ministero dell’Interno 23 settembre 2004Decreto del Ministero dell’Interno 23 settembre 2004

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DM 1 dicembre 2004, n.329DM 1 dicembre 2004, n.329

MESSA IN SERVIZIO

L’attuale legislazione prevede che per le attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati dall’utilizzatore debba essere effettuata una verifica di accertamento della corretta installazione, denominata verifica di primo impianto o di messa in servizio. ( ART.4)

La verifica suddetta deve essere richiesta dall’utilizzatore all’ISPESL secondo il modello in allegato 1 di cui all’art. 4 del DM 329/2004.

Eseguita la verifica di primo/nuovo impianto, l’utilizzatore è tenuto, all’atto della messa in esercizio dell’attrezzatura/insieme, ad inviare una dichiarazione di messa in servizio all’ISPESL ed all’ASL competenti territorialmente, (ART.6) corredata da una serie di documenti tecnici citati all’art. 6 del D.M 329/2004, fra cui il verbale di verifica di primo impianto.

VERIFICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA: OBBLIGHI

L’attuale legislazione pone in capo agli utilizzatori di attrezzature/insiemi a pressione una serie di obblighi in ordine alle verifiche periodiche cui gli stessi sono assoggettati.

In particolare è fatto obbligo agli utilizzatori di:

·Sottoporre le attrezzature/insiemi a verifiche periodiche.

·Escludere dall’esercizio le attrezzature/insiemi non sottoposte entro i termini alle verifiche periodiche.

·Favorire e dare l’assistenza necessaria per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

·Comunicare la messa fuori servizio e/o il riavvio delle attrezzature/insiemi.

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Art.4 Verifica di messa in servizio (primo impianto) Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio. . Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata.

DM 1 dicembre 2004, n.329DM 1 dicembre 2004, n.329

Art.6 All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPESL e all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente: a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacita' e fluido di esercizio; b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformita' a quanto indicato nel manuale d'uso; d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta; e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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