L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE PARITA’ TRA ENTI SOVRANI- DOMESTIC JURISDICTION.

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L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

PARITA’ TRA ENTI SOVRANI- DOMESTIC JURISDICTION

la posizione dell’individuo

MAECAPO di STATO

ALTRI ORGANI

INDIVIDUI

NORMATIVA INTERNA

l’istituto della protezione diplomatica

la regola del previo esaurimento degli strumenti interni di ricorso

la protesta diplomatica

i casi Lagrand (27 giugno 2001)

e Avena (31 marzo 2004)davanti alla CIG

I DIRITTI DELL’UOMO

definizione

• erosione delle prerogative sovrane degli Stati?

ossia della domestic jurisdiction ?

2 possibilità

• la garanzia del rispetto dei diritti umani è affidata agli Stati

• la garanzia è rafforzata grazie alla esistenza di strumenti internazionali di tutela dei diritti umani

gli strumenti multilaterali di garanzia

controllo politico:il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni

Unite (sostituisce dal 2006 la Commissione dei diritti umani)

procedure

a) proc. 1235 del 1967 (pubblica)motu proprio

b) proc. 1503 del 1970 (a porte chiuse)comunicazioni di individui o gruppi

c) dal 1980 procedure a tema

gross violations

controllo giuridico

PATTI DELLE N.U. 1966

ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI

1965 1984 1979 1989 1990

I COMITATI PER I DIRITTI UMANI

COMPITI:• ricevere ed esaminare i rapporti che gli

Stati hanno l’obbligo di presentare: possibilità di esprimere osservazioni generali e chiedere chiarimenti

• ricevere le comunicazioni di Stati (Patto NU dir. civ./discr. raziale/tortura/migranti) a condizione che preesista accettazione:

scopo: tentativo di conciliazione

NON HA MAI FUNZIONATO

tortura

le indagini d’ufficio(confidenzialità)

• con

convenzione

UN PASSO AVANTI VERSO LA AFFERMAZIONE DELLA

AUTONOMIA DELL’INDIVIDUO:

come interpretare questa facoltà di presentare comunicazioni?

• l’individuo ha una capacità di diritto internazionale?

il ricorso alla Corte europea CEDU

• l’individuo è parte del procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo istituita con la Convenzione di Roma del 1950

garanzia dei diritti umani attraverso la cooperazione in

materia penale

- sono gli Stati obbligati a punire i colpevoli di crimini gravi?

• anche in questo campo occorre tener conto del limite della domestic jurisdiction

• superamento di tale limite attraverso la conclusione di accordi internazionali (es. la Convenzione di Montreal del 1971 sulla repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile)

motivo di tale superamento

esigenza di fronteggiare i rischi connessi alla criminalità transnazionale (terrorismo)

in altri casi il motivo è:

• gravità estrema di taluni crimini

es.

• deportazioni/uccisioni in massa di civili etc.), genocidio, tortura etc.

per questi crimini:

• cfr. l’obbligo di reprimere questi crimini stabilito nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 o di consegnare i responsabili, e nella Convenzione sulla tortura del 1985

effetti:

• estensione dei limiti della giurisdizione penale nel territorio di ciascuno Stato al di là dei criteri ordinari

• concorso delle giurisdizioni statali e applicazione della regola aut dedere aut judicare

cooperazione istituzionale per la repressione dei crimini

motivi per i quali fatica ad emergere

il primo esperimento

• art. 227 ss. del Trattato di Versailles del 1919 (fine I° conflitto mondiale) che metteva sotto accusa l’ex Imperatore di Germania Guglielmo II di Hohenzollern e vari ufficiali tedeschi per violazioni delle leggi della guerra marittima

alla fine del II° conflitto mondiale

• l’esperienza dei Tribunali internazionali di Norimberga e Tokio (1945)

l’Accordo di Londra del 1945

enumera i crimini

altre convenzioni che prevedono la costituzione di un Tribunale

internazionale penale• Convenzione conto il genocidio (1948)• Convenzione contro l’apartheid (1973)

Tribunali istituiti dal C.d.S. dell’ONU

• base giuridica

• Riss. 808 del 22.2.1993 e 827 del 25.5.1993 (Trib. per la ex Jugoslavia)

• Ris. 955 dell’8.11.1994 (Trib. per il Ruanda)

Corte penale internazionale

• base giuridica: Statuto aperto alla firma a Roma il 17.7.1998 in vigore dall’1.7.2002

caratteristiche

• Tribunali penali ad hoc

• - limite temporale• -primazia del Tribunale

rispetto alle giurisdizioni statali

• Corte penale internazionale

• -permanente• -complementarità

rispetto alle giurisdizioni statali

altre corti speciali internazionali miste

• Sierra Leone

• Kossovo

• Timor est