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LINEE METODOLOGICHE PER LA
REDAZIONE DEI PIANI DI UTILIZZAZIONE
DEGLI ARENILI E DEI PIANI DI SPIAGGIA
Documento finale
(fase VI)
26 Marzo 2008
Responsabile del Procedimento
Prof. Ing. Giuseppe FREGA
Responsabili Scientifici
Prof. Ing. Giuseppe FREGA
Prof. Ing. Felice ARENA
Linee Metodologiche per la redazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili e dei Piani Spiaggia Fase VI
INDICE
PREMESSA 4
NOMENCLATURA E ABBREVIAZIONI 5
ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO D’APPLICAZIONE 6
CAPO I - IL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA 8
ART. 2 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA 8
ART. 3 - VALIDITÀ DEL PCS 10
ART. 4 - APPROVAZIONE DEL PCS 10
ART. 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 12
ART. 6 - DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL PCS 13
ART. 7 - STUDI PRELIMINARI DI SETTORE 13
ART. 7 BIS - STUDI DI PRIMO LIVELLO 14
ART. 7 TER – RELAZIONE TECNICO-PAESAGGISTICA 16
ART. 7 QUATER - STUDI DI SECONDO LIVELLO 17
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA ELABORAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PCS 18
ART. 9 - ELABORATI GRAFICI DI PIANO 19
CAPO II - PARAMETRI TECNICI E DISCIPLINA DELL’USO DELL’ARENILE 21
ART. 10 - SPECIFICHE TECNICHE 21
ART. 10 BIS - CRITERI GENERALI 21
ART. 10 TER – INFRASTRUTTURE A RETE 25
ART. 10 QUATER - RECINZIONI 27
ART. 10 QUINQUIES – STABILIMENTI BALNEARI E SERVIZI 28
ART. 10 SEXIES – GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI 30
ART. 10 SEPTIES – SPECCHI ACQUEI E DIPORTO NAUTICO 31
ART. 10 OCTIES – ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PICCOLA PESCA 34
ART. 10 NONIES – ESTRAZIONE E RACCOLTA DI ARENA ED ALTRI MATERIALI 35
ART. 10 DECIES – SALVAGUARDIA DEL LITORALE 36
ART. 11 - PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALL’ATTIVITÀ BALNEARE 38
ART. 12 - PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI 40
ART. 13 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME 40
CAPO III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO 41
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ART. 14 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI 41
ART. 15 - AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI CONCESSIONE 43
ART. 16 - SUBINGRESSO 44
ART. 17 - DURATA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI 45
ART. 18 - DESTAGIONALIZZAZIONE DELL’USO DELL’ARENILE 45
ART. 19 - DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI GRAFICI DA PRESENTARE PER RICEVERE LA CONCESSIONE 46
ART. 20 - CRITERI DI VALUTAZIONI DELLE ISTANZE 48
ART. 21 - VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI 51
ART. 22 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 51
ART. 23 - REVOCA, RINUNCIA, E DECADENZA DELLE CONCESSIONI 52
ART. 24 - CANONI 54
ART. 25 - PROPOSTA DI VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI 55
ART. 26 - PREZZI DA APPLICARE ALL’UTENZA 55
ART. 27 - RIMOZIONE OPERE ESEGUITE E RIMESSA IN PRISTINO 57
ART. 28 - VIGILANZA E SANZIONI 57
ART. 29 - SINTESI DELLE COMPETENZE DEI COMUNI 58
ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI 59
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LINEE GUIDA
DELLA REGIONE CALABRIA
PER LA REDAZIONE DEI PIANI SPIAGGIA
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PREMESSA
Le presenti Linee Guida sono indirizzate alle Amministrazioni dei comuni costieri le quali, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel predisporre il Piano Comunale di Spiaggia, indicato come PCS, devono attenersi ai contenuti di seguito riportati ed alla vigente normativa urbanistica, paesaggistica ed ambientale.
Ai sensi dell’Articolo 8 comma 1 della Legge Regionale 17/2005, i PCS regolamentano l’utilizzo del litorale garantendo in particolare il suo pubblico utilizzo, la tutela e la conservazione degli ambienti marini e litoranei nelle aeree demaniali marittime.
La proposta di linee guida della Regione Calabria per la redazione dei piani spiaggia si inserisce nell’ambito delle attività dirette a dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge regionale della Calabria n. 17 del 2005, con la quale è stato disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi, delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, nonché di quelle conferite ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, le presenti Linee Guida costituiscono un importante atto di indirizzo per i comuni costieri impegnati nella redazione dei Piani Spiaggia con i quali si disciplina l’uso delle aree demaniali costiere ricadenti nel proprio territorio; dopo l’iniziale disposizione relativa alla finalità ed ambito di applicazione delle medesime Linee, la proposta si struttura in tre Capi di seguito riportati.
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NOMENCLATURA E ABBREVIAZIONI
Riportiamo di seguito alcune nomenclature ed abbreviazioni contenute di frequente nel testo delle Linee Guida :
a) PIR: Piano di Indirizzo Regionale per l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo, è l’atto adottato ai sensi dell’articolo 6, della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005.
b) PCS: Piano Comunale di Spiaggia, è il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR disciplina l’uso delle aree demaniali costiere ricadenti nel suo territorio, (come stabilito dal PIR e dalle Linee Guida) .
c) CDM: Concessione demaniale marittima.
d) L.R. 17/2005: Legge Regionale del 21 dicembre 2005 n. 17, Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.
e) Cod. Nav. : Codice della Navigazione, Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942.
f) Reg. Cod. Nav.: Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952.
g) Demanio pubblico: come definito dall’art. 822 del Codice Civile: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.”
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h) Dividente demaniale: delimitazione che separa i beni del demanio marittimo dai beni censiti dal catasto terreni o urbano, così come definiti dall’art. 28 del Codice della Navigazione.
i) Battigia: porzione di arenile interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde.
j) Demanio della navigazione interna: si intende l’ambito territoriale demaniale, lacuale e fluviale, in acqua ed a terra, funzionale all’esercizio di un uso turistico, ricreativo sportivo e commerciale.
k) Mare territoriale: zona sottoposta al regime del territorio dello Stato. L’ampiezza massima delle acque territoriali è attualmente stabilita in 12 miglia misurate a partire dalle linee di base.
l) SID: Sistema Informativo Demanio marittimo, è il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ha finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo; esso restituisce, su cartografia catastale aggiornata, l’andamento della dividente demaniale.
ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO D’APPLICAZIONE
delle Linee Guida per la redazione dei Piani Comunali di Spiaggia.
1 Le Linee Guida approvate con Delibera del XXXXX, costituiscono un atto generale di indirizzo per i comuni costieri che aggiornano o redigono i Piani Spiaggia attraverso i quali pianificano le aree ricadenti nel demanio marittimo, di cui all’art. 6 del DL n. 400 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 494 del 1993. Coerentemente con quanto già stabilito dalla Legge Regionale del 17
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Dicembre 2005 e con il Piano di Indirizzo Regionale per l’utilizzo del demanio marittimo, le Linee Guida contengono ulteriori specifiche riguardo le modalità dell’esercizio delle funzioni dei Comuni rispetto all’uso, alle modalità di utilizzo del demanio marittimo e alla disciplina concessoria.
2 Le direttive contenute nel documento di seguito riportato sono finalizzate a:
a) Favorire lo sviluppo turistico della costa calabrese in maniera da non compromettere le sue qualità paesaggistiche e ambientali:
b) Garantire la continuità tra arenile e contesto retrostante, naturale o urbano che sia, migliorandone l’accessibilità,
c) Promuovere e incentivare la rinaturalizzazione delle strutture balneari attraverso l’uso di strutture precarie ed a basso impatto ambientale,
d) Tutelare le aree di singolare pregio e, in particolare, gli ecosistemi locali costieri;
e) Regolarizzare le attività svolgibili sull’arenile per una maggiore integrazione e complementarità delle stesse;
3 Le Linee Guida sono affiancate da una relazione di supporto alle direttive stesse contenute nel presente documento la cui organizzazione prevede:
- il Capo I riguardante la sostanza urbanistica del Piano Comunale Spiaggia e la sua struttura;
- il Capo II contenente le specifiche tecniche;
- il Capo III regolamenta la disciplina concessoria.
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CAPO I - IL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA
ART. 2 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO
COMUNALE DI SPIAGGIA
1 Il PCS è lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni dei Comuni costieri individuano le modalità di utilizzo e disciplinano gli usi delle aree demaniali marittime ricadenti nel proprio territorio destinato ad uso turistico-ricreativo, delimitate ai sensi dell’art. 32 del Cod. Nav. e dell’art. 58 del relativo Regolamento. Fanno eccezione le aree del demanio destinate alla navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo inerenti le strutture portuali di interesse regionale e dei beni ad essi annessi.
2 L’ambito di disciplina dei PCS è individuato dalla linea di andamento del confine demaniale (Dividente Demaniale Marittima) tracciato dal SID. Sono da escludere dall’ambito territoriale comunale di interesse:
a) Le zone focive, le aree a rischio frana e/o inondazione, normate dal Piano Idrogeologico dell’Autorità di Bacino, ai sensi del D.L. 180/98 e dalle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia approvate dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale, seduta del 31.07.2002
b) Aree destinate ad altri usi pubblici, come stabilito nell’art. 34 del Cod. Nav..
c) Aree destinate ad altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 36 del Reg. Nav.
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d) Aree sulle quali insistono strutture portuali di interesse regionale e interregionale e relativi specchi d’acqua.
3 Il PCS ha valore di Piano Particolareggiato che attua la pianificazione urbanistica comunale e gestisce le concessioni dei beni demaniali marittimi. Tali concessioni possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di cui all’art. 59 del DPR n. 616/77, anche per la realizzazione delle attività elencate dall’art. 8 comma 3 della LR 17/2005:
a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili a cura dei Comuni;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);
c) noleggio e rimessaggio di unità da diporto;
d) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;
e) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
f) approdi e/o porti classificati di categoria 2a, classe III, aventi funzioni turistiche o da diporto di cui all’art. 4 comma 3 della Legge n. 84 del 28 febbraio 1994, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal DPR 2 dicembre 1997 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;
g) campi boa e pontili galleggianti.
4 Il PCS deve organizzare l’arenile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo, urbano e non. Il Comune potrà tener conto delle scelte pianificatorie delle Amministrazioni limitrofe affinché le scelte progettuali possano avere carattere di continuità. In ogni caso
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dovrà, negli studi di carattere urbanistico, paesaggistico e naturalistico, preliminari alla redazione del PCS, fare riferimento ad una porzione di territorio comunale più vasta rispetto al proprio, per garantire scelte di più ampia compatibilità.
ART. 3 - VALIDITÀ DEL PCS
1 Il PCS ha validità per sei anni, al termine di tale periodo, su richiesta delle Amministrazioni competenti, il piano potrà essere prorogato per un tempo altrettanto lungo. Durante il periodo di validità, il piano potrà essere modificato d'ufficio dal Settore del competente Assessorato della Regione Calabria, o su proposta del Comune sulla scorta di motivata e documentata relazione che, a partire dagli studi preliminari del vigente PCS, dimostri eventuali inadeguatezze dello stesso rispetto alle sopravvenute cause.
2 Eventuali modifiche sostanziali possono essere apportate con le stesse procedure e modalità seguite per l'approvazione del PCS.
ART. 4 - APPROVAZIONE DEL PCS
1 L’approvazione dei PCS avviene come stabilito nell’Art. 13 della LR 17/2005.
2 Il Consiglio Comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei PIR, provvede, nell’ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed in piena coerenza con il PIR e le presenti Linee Guida, all’adozione o
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all’adeguamento, (se già provvisto), del PCS e del relativo Regolamento di Attuazione.
3 Entro quindici giorni dall’adozione, il PCS è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune. Il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
4 Chiunque può formulare, entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni al PCS adottato. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per proporre osservazioni, il Consiglio Comunale, sentite le Amministrazioni interessate, si esprimerà per accogliere o respingere le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di tali decisioni, il Comune delibera l'adozione definitiva del PCS.
5 L’Amministrazione Provinciale competente territorialmente approva il PCS nei successivi 45 giorni, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR e delle presenti Linee Guida.
6 Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento regionale, il termine può essere sospeso, per una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni dalla sospensione.
7 Nel caso di inadempienza dei precedenti comma, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere nei successivi 30 giorni, si sostituisce al Comune attraverso la nomina di un Commissario ad acta i cui oneri graveranno sul bilancio dei Comuni inadempienti.
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8 Il PCS, entro 30 giorni dalla sua approvazione deve essere trasmesso, per conoscenza, ai Servizi Provinciali del Settore Demanio del competente Assessorato della Giunta Regionale.
9 L’aggiornamento dei PCS segue lo stesso procedimento ordinario dell’approvazione del Piano.
ART. 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1 I PCS redatti ed approvati precedentemente all’entrata in vigore delle presenti Linee Guida, devono essere rielaborati secondo le disposizioni qui contenute, e convertiti in nuovi PCS.
2 Dalla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida e fino all’entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato, il rilascio di nuove concessioni, rispetto a quelle già esistenti sul demanio marittimo, è sospeso.
3 Le istanze per il rilascio, il rinnovo o la variazione di concessioni demaniali, ottenute anteriormente alla data di entrata in vigore dei PCS che recepiscono i contenuti delle presenti Linee Guida, dovranno essere aggiornate e/o adeguate.
4 Le strutture ricadenti all’interno delle aree date in concessione secondo PCS precedenti alle presenti Linee Guida, potranno essere adeguate, nel termine non superiore di 5 anni. L’obbligo di rispettare tale limite di tempo, riguarda anche adeguamenti rispetto eventuali variazioni dei PCS.
5 I Comuni al momento dell’approvazione del PCS, dovranno dare immediata esecutività attraverso le relative autorizzazioni edilizie, al necessario adeguamento degli impianti esistenti.
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6 A seguito dell’entrata in vigore delle presenti direttive, i Comuni che non si doteranno di PCS, non potranno rilasciare ulteriori concessioni demaniali rispetto a quelle già esistenti.
ART. 6 - DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL PCS
1 Il PCS è costituito essenzialmente da:
a) Studi Preliminari.
b) Piano Particolareggiato del PCS e relative Norme Tecniche d’Attuazione.
ART. 7 - STUDI PRELIMINARI DI SETTORE
1 La redazione del PCS si dovrà fondare sullo studio dell’esistente inteso come risorsa da integrare, completare, ridefinire, e quando occorre, modificare. A tale scopo si richiede alle Amministrazioni uno studio preliminare che non riguarderà soltanto l’arenile, ma anche l’immediato retro-spiaggia, che immancabilmente cerca relazioni stabili con il mare (e quindi non a solo carattere stagionale come peraltro stabilito dall’art. 16 del PIR) attraverso penetrabilità visiva, attraversamenti ciclo-pedonali, infrastrutture di connessione ed aree di sosta, servizi comuni.
2 Tali studi preliminari, necessari a stabilire le modalità di utilizzo dell’arenile, si svolgeranno su due livelli:
a. il “primo livello” ad una scala d’inquadramento territoriale, riguarderà in particolare le caratteristiche idrogeologiche, morfologiche, paesaggistiche, urbanistiche dei luoghi;
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b. il “secondo livello” di studio, affronterà problematiche rilevabili ad una scala di maggiore dettaglio e riguarderà in particolare le relazioni tra l’arenile e il suo contesto. In particolare si presterà particolare attenzione, in contesti urbani ai servizi, ai percorsi, agli spazi pubblici esistenti, in contesti naturali, alle dinamiche riguardanti gli eco-sistemi, il regime idraulico, le caratteristiche meteo-marine;
3 Gli studi relativi allo stato di fatto saranno restituiti attraverso elaborati grafici e relazioni di seguito specificati che costituiranno una importante base dati quanto più aderente alla realtà dei luoghi.
ART. 7 BIS - STUDI DI PRIMO LIVELLO
Si richiedono per gli studi di “primo livello” idi cui al precedente art. 7, comma 2:
Planimetrie in scala 1:5000-1:2000 che interessino una fascia costiera di profondità di almeno 2000-1000 metri dal mare, riguardanti tutta l’estensione del territorio comunale, attraverso le quali dovranno essere:
a) Perimetrate le “aree demaniali omogenee” per caratteristiche morfologiche, ambientali, paesaggistiche e insediative che consentono una medesima trattazione.
b) Perimetrate le “aree demaniali singolari” interessate cioè da vincoli legati a particolari qualità ambientali, paesaggistiche, storico-architettoniche, o all’esistenza di rischi di natura idrogeologica, e per questo interessate da particolare
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indicazione contenuta nel PCS, o soggette a diverso strumento urbanistico.
c) Si includono in tali aree dette “singolari” :
i. Aree soggette a fenomeni erosivi.
ii. Aree soggette a vincoli territoriali:
Parchi Nazionali;
Riserve Naturali Statali, vincolo paesistico-ambientale;
Parchi Naturali Regionali, vincolo ai sensi del DLgs 431/85;
Riserve Naturali Regionali, vincolo paleontologico;
Altre Aree protette;
Aree di reperimento:
iii. secondo Legge Quadro Aree Protette 394/91;
iv. Zone Umide di importanza internazionale, ZUI, (costituite dalla convenzione di Ramsar del 02/02/1971);
v. Zone di Protezione Speciale, ZPS, costituite dalla Direttiva 79/409/CEE;
vi. Zone Speciali di Conservazione ZSC;
vii. Siti di Interesse Comunitario, SIC, Direttiva Habitat 92/43/CEE;
d) Sulla planimetria catastale aggiornata dovranno essere indicate le destinazioni d’uso di tutte le aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che
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siano oggetto di contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nuova formazione non ancora riportati in catasto; deve, altresì, essere indicata la linea di battigia catastale e quella attuale, nonché il profilo altimetrico degli arenili, al fine di evidenziare le zone del litorale soggetto ad erosione, ai sensi dell’Art. 12 comma 2 lettera a) della LR 17/2005.
ART. 7 TER – RELAZIONE TECNICO-PAESAGGISTICA
Alle planimetrie di cui al precedente articolo 7 bis deve essere allegata una Relazione tecnico-paesaggistica corredata da opportuna documentazione fotografica in cui:
si esplicitano i criteri seguiti per la perimetrazioni precedentemente indicate.
si riportano i dati rinvenuti dagli studi effettuati sulla costa:
a) Sviluppo costa, lunghezza e profondità dell’arenile, lunghezza e profondità della scogliera, superfici.
b) Morfologia.
c) Indagine sulle caratteristiche meteo-marine della costa, contenente studi sugli effetti di mareggiata sui litorali, quali il potenziale trasporto solido, l’erosione costiera, e la risalita dell’acqua sulla spiaggia.
si riportano i dati sulla potenzialità della popolazione utente del demanio marittimo per attività di balneazione e per gli altri usi consentiti, tenendo a riferimento:
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d) il numero delle abitazioni complessivamente occupate nel territorio comunale;
e) la popolazione residente e quella fluttuante (stagionale e annuale);
f) la capacità di accoglienza.
ART. 7 QUATER - STUDI DI SECONDO LIVELLO
Si richiedono per gli studi di “secondo livello” di cui all’art. 7, comma 2:
Planimetrie alle scale del 1:1000, 1:500 riguardanti:
g) Elementi urbani spontanei (scarichi fognari, discariche), insediamenti abusivi, recinzioni poste da privati che occludono il passaggio verso il mare.
h) Individuazione degli accessi carrabili, ciclabili e pedonali esistenti (dimensione, materiale, fruibilità per i diversamente abili).
i) Individuazione di aree di sosta limitrofe e già a servizio della spiaggia.
j) Censimento degli esercizi commerciali e di ristoro già esistenti prossimi all’arenile e loro capacità di rispondere alla domanda legata al turismo stagionale e non.
k) Censimento degli spazi di gestione pubblica o privata legate ad attività di cultura, sport e spettacolo adiacenti o prossime alla spiaggia e loro capacità di rispondere alla domanda legata al turismo stagionale e non.
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l) Censimento degli spazi pubblici di relazione prossimi all’arenile: lungomare, piazze, verde pubblico attrezzato, zone ombreggiate, punti di sosta.
m) Porti e approdi esistenti, loro rispondenza a normative nautiche, capacità, sicurezza, tipologia, dotazione di servizi;
n) Opere marittime di difesa costiera quali dighe, pennelli o barriere artificiali, esistenti o programmate.
o) Dotazione di servizi alla balneazione esistenti ( servizi igienici, punti di primo soccorso,…).
p) Classificazione degli stabilimenti balneari secondo i contenuti dell’art. 18 del PIR e relativi allegati.
6 Nel caso di Comuni già dotati di PCS, gli Studi Preliminari sono necessari al fine di adeguare i contenuti del Piano alle indicazioni delle presenti Linee Guida.
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA ELABORAZIONE
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PCS
La finalità che si impone al piano è quella di definire gli ambiti spaziali e gestionali che il PCS norma, in relazione alle qualità paesaggistiche, ambientali ed insediative esistenti. Il progetto dovrà tenere conto di quanto emerso attraverso gli studi preliminarmente svolti.
1 Gli elaborati di progetto del PCS, coerentemente alla metodologia di studio indicata, dovranno affrontare due livelli di approfondimento:
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a) un livello di inquadramento che sintetizza le scelte di piano e le colloca in relazione all’intero contesto comunale e preferibilmente lo inquadra rispetto ai PCS dei comuni contermini.
b) un livello di dettaglio che entri nello specifico delle scelte progettuali, indicando il posizionamento delle singole concessioni, e nelle stesse, indicando il posizionamento delle strutture previste e le attività esercitabili.
2 Il PSC dovrà essere corredato da:
a) Elaborati grafici di Piano, per come specificati nel successivo Articolo 9.
b) Studio di compatibilità paesaggistico-ambientale rispetto alle previsioni del Piano.
c) Norme Tecniche d’Attuazione.
d) Regolamento che disciplina le concessioni ed i relativi canoni, e stabilisce i criteri di premialità e di preferenza per l’assegnazione delle concessioni demaniali.
e) Proposta per la valenza turistica (secondo quanto previsto dal Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché le succ. mod. e integr.).
ART. 9 - ELABORATI GRAFICI DI PIANO
1 Gli elaborati dovranno essere rappresentati sulla base digitale della Carta Tecnica Regionale, e dovranno utilizzare i codici grafici contenuti nell’allegato 1. Essi saranno costituiti da:
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a Inquadramento in scala 1:5000-1:2000 che interessi una fascia costiera di profondità di almeno 2000-1000 metri dal mare, per tutta l’estensione del territorio comunale .
b Piano Particolareggiato (alla scala 1:500, con eventuali stralci in scala 1:200-1:100) riguardanti:
i. Lottizzazione delle aree demaniali concedibili, inaccessibili e libere. La lottizzazione dovrà stabilire il posizionamento, all’interno delle superfici assentibili in concessione, delle strutture previste e delle attività esercitabili.
ii. Accessi pedonali e ciclabili dal retrospiaggia all’arenile e dalle aree di sosta all’arenile. Nelle Norme tecniche d’attuazione, si dovrà stabilire la distanza tra i percorsi, la loro sezione, l’ampiezza, la fruibilità, i materiali, la segnaletica.
iii. Servizi e standards che interessano le aree demaniali in concessione. Nelle Norme tecniche d’attuazione, si dovrà stabilire la tipologia dei manufatti che insisteranno nelle aree concedibili, la loro dotazione di servizi, le caratteristiche geometriche e costruttive, la segnaletica.
iv. Servizi e standards che interessano le aree demaniali libere. Nelle Norme tecniche d’attuazione, si dovrà altresì stabilire la tipologia dei manufatti che insisteranno nelle aree libere, la loro dotazione di servizi, le caratteristiche geometriche e costruttive, la segnaletica.
v. Piano di Gestione dei Ripascimenti (esclusivamente per le coste, soggette ad erosione, nelle quali sono in corso interventi di ripascimento).
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vi. Progetto di Utilizzo dei Pertinenti Specchi Acquei.
CAPO II - PARAMETRI TECNICI E DISCIPLINA
DELL’USO DELL’ARENILE
ART. 10 - SPECIFICHE TECNICHE
Le scelte progettuali del PCS dovranno favorire l’innovazione e la diversificazione dell’offerta turistica, valorizzando le risorse dei luoghi, rispettando ed eventualmente difendendo, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, garantendo l’integrazione del sistema litoraneo con il retrocosta antropizzato e/o, naturale. Per tale motivo è necessario rispettare i criteri di seguito enunciati.
ART. 10 BIS - CRITERI GENERALI
1 La realizzazione di opere su aree del demanio marittimo deve essere fatta limitando al massimo la chiusura delle visuali, la cementificazione dell’arenile, l’alterazione di equilibri fisici, ecologici e morfologici tali da compromettere irrimediabilmente le qualità originali del sito.
2 Compatibilmente alla morfologia costiera, il PCS deve garantire il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non
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inferiore al 30% della superficie demaniale disponibile alla balneazione (così come espressamente indicato dal PIR).
3 Le concessioni demaniali possono essere rilasciate anche per realizzare dei complessi balneari a cura dei Comuni, ai sensi dell’art. 8 comma 3 lettera a) della LR 17/2005, senza fini di lucro e per una percentuale che non superi il 5% dei lotti concedibili identificati dal PCS.
4 Nelle aree di libera fruizione dovranno comunque essere garantite da parte delle Amministrazioni la pulizia dell’arenile, e i seguenti servizi minimi:
servizi igienici, in numero minimo pari a 2 di cui 1 fruibile da soggetti con ridotte capacità motorie;
servizi di sicurezza alla balneazione;
punto di primo soccorso;
servizi per la raccolta dei rifiuti.
I servizi igienici si intendono esistenti se almeno nel raggio di 300 m ne risulta disponibile almeno uno ad uso pubblico, opportunamente segnalato sull'arenile, anche all'interno di attrezzature ricettive a gestione pubblica o privata.
Per garantire i servizi di pulizia e/o di primo soccorso, i Comuni possono stipulare convenzioni con i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, facilitando, nei modi ritenuti più opportuni, l’affidamento del servizio a cooperative ed associazioni che utilizzano personale diversamente abile, nonché ad organizzazioni di volontariato operanti ai sensi della legge n. 266/1991.
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5 Nelle aree di libera fruizione sono ammesse attività di solo noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari, e possono essere realizzati manufatti temporanei per servizi di guardiania, deposito e piccoli chioschi.
6 Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.
7 E’ preferibile collocare le aree di libera fruizione in contiguità ad eventuali aree di particolare pregio paesaggistico, storico ed ambientale.
8 Non possono essere rilasciate concessioni nel caso in cui:
la spiaggia abbia una profondità inferiore o uguale a 10 m;
la spiaggia abbia una lunghezza inferiore o uguale a 250 m;
la costa sia poco accessibile in riferimento alla sua morfologia (come ad esempio i tratti di costa alta in genere);
l’arenile sia prossimo alla foce di corsi d’acqua per una fascia ad essa parallela di 25 m (così come indicato del PAI)
le aree siano intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica,
gli arenili siano realizzati mediante interventi di ripascimento, anche protetti con l’ausilio di soffolte e/o opere di difesa di ogni genere (tale limitazione non
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riguarda la spiaggia preesistente e le spiagge per le quali sia accertato, mediante studio idraulico marittimo, che il ripascimento è stabilizzato)
si ricada in presenza di zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Le spiagge con le caratteristiche precedentemente enunciate possono comunque essere destinate alla libera fruizione.
9 Per tutta la lunghezza della costa dovrà essere sempre mantenuta una fascia di arenile libero dell’ampiezza di 5 metri a partire dalla battigia, riducibili a 3 metri nel caso di arenili soggetti a fenomeni di erosione, allo scopo di garantire il libero transito. In questa fascia è vietato lasciare oggetti ostacolanti il passaggio (sdraio, ombrelloni, lettini….), e installare recinzioni.
10 E’ preferibile che i lotti dati in concessione abbiano una forma quanto più possibile regolare. Le aree in concessione potranno avere uno sviluppo lineare prospiciente il mare di massimo 50 metri nei casi di arenili di profondità maggiore a 50 metri l. (sviluppo prevalente in senso trasversale al mare); in casi di arenili con profondità inferiore fino a 50 metri lineari, il fronte mare occupato dall’area in concessione potrà raggiungere i 100 metri lineari (sviluppo prevalente in senso parallelo al mare).
11 La distanza tra due aree in concessione dovrà accogliere una superficie libera che abbia una lunghezza non inferiore a 50 metri lineari.
12 E’ necessario che tra un’area in concessione e l’altra sia interposto un accesso al mare o un’area libera.
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13 Nel rispetto delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche è possibile prevedere lungo il litorale, un’unica area da destinare alle manifestazioni di carattere temporaneo (feste, spettacoli sportivi o culturali, iniziative di intrattenimento e/o ricreative) che prevedano l’installazione di strutture in precario e facilmente amovibili.
14 Per ciò che riguarda la tutela della sicurezza dei bagnanti e il regolare svolgimento delle attività connesse, le norme disciplinanti l’esercizio dell’attività balneare, e per gli aspetti connessi della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico, delle altre attività sportive/ricreative ed alla pesca lungo il litorale, si rimanda alle Ordinanze emanate dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio.
15 In presenza di elementi vegetali che hanno un carattere oltre che identificativo per i litorali, anche stabilizzante per versanti o dune, la vegetazione dovrà essere preservata, e, nel caso di piantumazione a margine o all’interno delle aree in concessione, sarà bene riproporre essenze simili, o quantomeno autoctone.
16 Eventuali deroghe possono intervenire sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune che, a tal fine, dovrà fornire opportuna documentazione corredata da relazione tecnica, fotografica e relativi elaborati cartografici in scala adeguata, idonea e necessaria a provare le particolari condizioni dell’area costiera che impediscono di rispettare le prescrizioni.
ART. 10 TER – INFRASTRUTTURE A RETE
1 Il PCS dovrà indicare le diverse infrastrutture a rete distinte per tipologia d’uso:
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1) viabilità litoranea;
2) parcheggi;
3) accessi al mare;
4) percorsi pedonali e ciclabili,
5) reti tecnologiche e modalità di scarico;
2 Gli accessi al mare dovranno essere garantiti almeno ogni 200 m di frontemare, compatibilmente con le condizioni orografiche, e potranno ricadere all’interno delle aree non date in concessione. In qualunque caso dovranno essere opportunamente segnalati all’esterno dell’arenile, in lingua italiana, in lingua inglese ed almeno un’altra lingua, e con opportuna simbologia.
3 I percorsi pedonali di accesso o di servizio all’interno delle aree in concessione, dovranno rispettare la normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche, L 13/1989 e succ. mod. e int. I percorsi dovranno avere una larghezza compresa tra 0,90 e 2,00 m ed una pendenza che non superi l’8%. Qualora, in ragione delle condizioni morfologiche, non fosse possibile realizzare i percorsi poggiandoli direttamene al suolo ma si rendessero necessarie delle piattaforme su palafitte, le dimensioni partiranno dalla larghezza minima di 1,50 m. Sia nel caso di percorsi a terra che nel caso di percorsi aerei dovranno comunque essere sempre soddisfatti i requisiti di accessibilità e sicurezza, e il tracciato dovrà essere quanto più possibile rettilineo e breve. I percorsi su palafitta che serviranno a collegare il retro dell’arenile agli stabilimenti balneari potranno avere un’ampiezza incrementata di 0,60 m lineari ogni 100 metri quadrati di superficie, nel caso se ne rendesse palese la necessità. Nel caso in cui, in ragione delle condizioni morfologiche, non fosse possibile rispettare le norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la segnaletica che
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identifica l’accesso al mare dovrà comunicare attraverso adeguata simbologia, l’impercorribilità del cammino da parte di persone con ridotte capacità motorie, ed il percorso alternativo fruibile più vicino.
4 Resta obbligo dei comuni rendere accessibili le aree di libera fruizione.
5 I percorsi pedonali sono da prevedere in particolare in relazione alla presenza di
aree di sosta limitrofe,
eventuali sottopassaggi ferroviari o carrabili,
aree di pubblico interesse quali piazze, verde attrezzato, lungomare, soste, luoghi di aggregazione per pubbliche manifestazioni.
I percorsi, sono inoltre da localizzare in contiguità a percorsi ciclabili, e devono essere realizzati con materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo.
6 I comuni con arenili sabbiosi o ciottolosi, dovranno prevedere un ingresso per mezzi meccanici addetti alla pulizia della spiaggia o ad operazioni legate alla salvaguardia della stessa. Gli interventi saranno programmati nei periodi precedenti a quelli destinati alla balneazione e verranno opportunamente indicati con dei cartelli temporaneamente posti in prossimità degli accessi.
ART. 10 QUATER - RECINZIONI
1 Le recinzioni che individuano le pertinenze delle aree demaniali in concessione, non dovranno in alcun caso costituire una
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barriera visiva verso il mare. Per questo è preferibile che siano in legno e corda e che, nel loro sviluppo perpendicolare al mare, non superino un’altezza di 1,50 m. Le recinzioni si dovranno fermare a 5 m dalla linea di battigia.
2 Qualora si ravvisasse l’esigenza di garantire una maggiore privacy agli utenti degli stabilimenti balneari, in particolare nel fronte esterno dell’arenile, sarà possibile affiancare alla recinzione degli elementi vegetali in vaso. Questi ultimi sono da scegliere tra essenze vegetali autoctone, rustiche, e potranno affiancare anche i due lati che vanno verso il mare per non più della metà della loro estensione.
ART. 10 QUINQUIES – STABILIMENTI BALNEARI E SERVIZI
1 I manufatti che costituiscono gli stabilimenti balneari, chioschi, piattaforme, servizi igienici, docce, depositi, dovranno essere rimovibili. Per la loro realizzazione è indicato l’uso di materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, facilmente componibili anche modularmente e smontabili senza interventi demolitori o di rottura. Sono escluse opere in calcestruzzo, in laterizio o pietra se non posata a secco e comunque soggetta a rimozione a fine stagione. Per l’ancoraggio delle strutture sono raccomandate soluzioni che si riferiscono all’ingegneria naturalistica, ove possibile o, altrimenti, attraverso l'uso di strutture di fondazione prefabbricate in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo.
2 La superficie coperta all’interno dell’area in concessione può estendersi per un massimo del 10% della stessa. Per superficie coperta si intendono quelle occupate da: chioschi, servizi igienici, cabine, depositi, docce. Compatibilmente con la morfologia è preferibile
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collocare le strutture degli stabilimenti nell’immediata linea esterna dell’arenile.
3 Gli stabilimenti dovranno far ricorso preferibilmente a sistemi di generazione energetica alternativa e rinnovabile.
4 I nuovi stabilimenti balneari dovranno prevedere i seguenti servizi e attrezzature minimi, da incrementare se si ravvisa la necessità in ragione all’utenza:
servizi igienici per i bagnanti, in numero minimo pari a 3 di cui 1 fruibile da soggetti con ridotte capacità motorie;
cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra;
docce al coperto per un numero minimo pari a 2; docce all'aperto per un minimo di 4, con il divieto di uso di saponi;
servizi per la sicurezza alla balneazione;
locale di primo soccorso;
deposito per attrezzature;
locale tecnico;
percorsi accessibili anche ai disabili;
un gruppo di contenitori attrezzati per fornire sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti.
5 I PCS dovranno prevedere tipologie e colori omogenei delle opere costituenti gli stabilimenti, indicando le altezze massime
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consentite che le stesse potranno raggiungere in relazione alla pendenza dell’arenile, tenendo presente che, rispetto alla quota esterna allo stesso, (strada, lungomare, piazza, …) le strutture non potranno superare l’altezza di 4,50m.
6 Se non è possibile collegare i servizi ad impianti fognari comunali, dovranno essere previsti dei sistemi di bio-fitodepurazione.
7 I manufatti presenti all’interno delle aree in concessione, poste in prossimità di aree di particolare valore paesaggistico, storico o ambientale dovranno essere posizionati ed orientati in modo da non ostruire la visuale e il passaggio verso le aree di pregio.
ART. 10 SEXIES – GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI
STABILIMENTI BALNEARI
1 Al fine di migliorare la gestione ambientale delle attività e dei servizi che si svolgono sull’arenile, si può agire attraverso contestuali strumenti di azione:
Risparmio delle risorse idriche ed energetiche
Utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili
I Comuni potranno incentivare l’utilizzo di accorgimenti e tecnologie che garantiscano uno sviluppo sostenibile del turismo nel rispetto dell’ambiente, attraverso eventuali riduzioni dei canoni di concessione.
2 Il risparmio delle risorse idriche può essere attuato nei seguenti modi:
Installazione di riduttori di flusso nelle docce .
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Recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e loro riutilizzo .
3 Il risparmio energetico potrà essere attuato principalmente attraverso l’utilizzo dell’energia solare, nei modi di seguito suggeriti:
Installazione di pannelli fotovoltaici;
Utilizzazione di pannelli solari-termici per la produzione di acqua calda, che potrà servire per servizi igienici e docce;
Contenere i consumi attraverso l’uso di temporizzatori e di dispositivi elettrici a basso consumo.
ART. 10 SEPTIES – SPECCHI ACQUEI E DIPORTO NAUTICO
1 Il Comune che intende dotarsi di gavitelli o punti di ormeggio dovrà redigere un Progetto di Utilizzo dei Pertinenti Specchi Acquei, che specifichi i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra ed, eventualmente, la ricollocazione, riorganizzazione o l’eliminazione di gavitelli esistenti. Tale progetto è sottoposto al parere vincolante della Regione Calabria da rilasciarsi, in coerenza con le finalità generali del PCS, entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti. Tale norma non si applica alle autorizzazioni e concessioni per gavitelli ad uso stagionale. Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l’installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio, è subordinato al rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale.
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2 Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del DPR n 509 del 2 Dicembre 1997, chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni allo scopo di realizzare le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo competente per territorio, dandone comunicazione al comune.
3 Le eventuali scelte per il posizionamento di nuove strutture portuali turistiche previste nel Progetto di Utilizzo dei Pertinenti Specchi Acquei, devono tenere conto dei seguenti parametri:
Dimensionamento legato alle reali esigenze del mercato;
Ricollocazione, riorganizzazione o eliminazione di gavitelli esistenti per un razionale utilizzo degli specchi acquei;
Indicazione della qualità e sostenibilità dei punti di ormeggio;
Eventuali collegamenti alla rete turistico-costiera;
Dotazione quali-quantitativa dei servizi a terra.
Nel caso di nuove strutture di attracco o di ormeggio, si raccomanda una disposizione razionale dei pontili e una dotazione adeguata di aree parcheggi, strade di accesso e servizi.
4 Per quel che riguarda il rilascio di nuove concessioni, o la loro variazione per nuove realizzazione, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche, del tipo menzionato nell’art. 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 Dicembre 1997 n 509, si dovrà fare riferimento ai contenuti della normativa urbanistica regionale in vigore
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(LR 17/2005), relativamente ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori. Sarà necessario un accurato studio attraverso il quale valutare: l’impatto dell’opera stessa nel sito sotto il profilo paesistico ed ambientale, nonché l’incidenza in merito ad eventuali modifiche delle condizioni meteo-marine del tratto nel quale dovrà insediarsi.
5 I progetti di nuove strutture portuali turistiche dovranno essere valutati tramite conferenza di servizi indetta dal sindaco ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 2 Dicembre 1997 n 509.
6 La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe a remi o motore, bumpers boats, derive, surf e windsurf è consentita all'interno di aree e/o porzioni di specchi acquei delimitanti gli ingressi e le uscite dall’acqua. Le partenze e i rientri dal mare devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni, debitamente segnalati. Le corsie di lancio per le imbarcazioni saranno consentite di norma in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni, secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di porto. In ogni caso, dovrà essere garantita l’incolumità degli utenti e la libera percorribilità della fascia di arenile libero (5 m dal mare).
7 All'interno degli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione non è consentito lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione regionale competente.
8 Al fine di rendere sicura la balneazione, sono consentite installazioni temporanee, galleggianti e non (piattaforme, palafitte ecc.), negli specchi acquei antistanti le aree in concessione, previo parere delle autorità portuali competenti.
9 Possono essere previste delle aree adibite a sosta o stazionamento delle imbarcazioni di demanio marittimo, mediante
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installazioni di strutture precarie all’interno degli specchi acquei, previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle condizioni e al clima del sito, tramite accurato studio meteo-marino.
ART. 10 OCTIES – ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PICCOLA PESCA
1 Le attività produttive consentite in aree demaniali marittime e nelle zone di mare territoriale riguardano esclusivamente attività che abbiano effettivo beneficio o stretta necessità ad essere svolte in zone collegate al mare o in mare. In ogni caso non possono essere impiantate attività che comportino rischi per l’uomo o che pregiudichino le qualità ambientali e paesaggistiche del litorale.
2 Al fine di favorire e regolamentare l’attività di piccola pesca costiera, come riconosciuta dal D.M. 14 settembre 1999, i Comuni devono individuare aree da destinare a tale attività, in misura adeguata alla consistenza della rispettiva flotta. Le aree saranno opportunamente localizzate in modo da non interferire con quelle date in concessione per fini turistici e debbono essere opportunamente segnalate.
3 Le aree destinate alla piccola pesca debbono essere dotate delle seguenti strutture primarie:
a) attracco per i battelli da pesca, corridoi di entrata ed uscita dalla spiaggia e dal mare, spazi di manovra a terra e spazi per le operazioni di sbarco del prodotto;
b) strutture di facile sgombero a terra, per il ricovero delle barche ed il rimessaggio delle attrezzature da pesca;
Nel caso di un’attività peschereccia consistente, di tradizione e di evidente vantaggio economico per il Comune stesso, potrebbe
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rendersi necessario incrementare i servizi minimi precedentemente elencati con:
idonee strutture per lo stoccaggio e la commercializzazione del pesce, rispondente alle vigenti normative tecnico-sanitarie;
rete degli impianti tecnologici, con particolare attenzione a quelli necessari per garantire adeguate scorte di acqua potabile;
servizi igienico-sanitari;
adeguati sistemi di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento di olii, acque oleose ed attrezzature da pesca, prevedendo e individuando specifiche isole ecologiche da gestire ai sensi della vigente normativa in materia;
strutture e punti d’incontro per ospitare e promuovere l’attività di pescaturismo, laddove questa esistesse.
ART. 10 NONIES – ESTRAZIONE E RACCOLTA DI ARENA ED
ALTRI MATERIALI
1 E’ vietato estrarre e raccogliere arena e altri inerti senza necessaria concessione demaniale, per come stabilito dell’art. 51 del Cod. Nav..
2 E’ obbligo delle Amministrazioni comunali individuare ogni anno, se necessario, i punti di maggiore accumulo di inerti lungo il litorale di competenza. I materiali potranno essere esclusivamente usati
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all’interno dell’unità fisiografica per interventi di ripascimento o di manutenzione ordinaria dell’arenile.
ART. 10 DECIES – SALVAGUARDIA DEL LITORALE
1 L’utilizzo delle aree demaniali non dovrà in alcun modo compromettere la funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge e dovrà garantire nei tratti più opportuni del litorale, l’accessibilità dei mezzi che trasportano materiale inerte per eventuali ripascimenti artificiali.
2 Gli interventi di ripascimento o di difesa costiera sono programmati dalle Amministrazioni competenti e/o da soggetti privati. In quest’ultimo caso, per il rilascio delle autorizzazioni di competenza dei Comuni, i soggetti interessati dovranno produrre un’istanza corredata da tutti i pareri riguardanti la valutazione di impatto ambientale, oltre che di tutta la documentazione tecnica (comprensiva di uno studio che dimostri l’efficacia nel tempo dell’intervento) adeguata a dimostrare la necessità dell’intervento.
3 In caso di rilevante avanzamento dell’arenile in seguito ad interventi sulla costa, il Settore Demanio della Regione Calabria può decidere di subordinare il rilascio di nuove concessioni alla predisposizioni di un Piano di Gestione del Ripascimento a cura dei Comuni interessati. Le aree così incrementate possono essere date in gestione, preferendo, nell’aggiudicazione della concessione, i titolari di aree rese in parte o in toto inutilizzabili per via di fenomeni meteo-marini.
4 In caso di avanzamento della linea di costa, il titolare della concessione riguardante l’area che in tal caso risulta incrementata, può posarvi ombrelloni e sdraio. Il concessionario dovrà, entro un periodo
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all’uopo stabilito dall’Amministrazione, presentare la richiesta corredata da tutti i documenti necessari a comprovare la situazione di fatto sottoscritta da un ingegnere abilitato. Qualora tale relazione tecnica non documenti la stabilizzazione del tratto di costa per una durata temporale di almeno 5-10 anni, le concessioni dovranno essere esclusivamente stagionali e riferite alla sola stagione balneare.
5 In aree soggette a ripascimenti non stabili le concessioni dovranno essere esclusivamente stagionali e riferite alla sola stagione balneare. La stabilità di un ripascimento nel tempo dovrà essere dimostrata mediante perizia tecnica sottoscritta da un professionista abilitato.
6 Per la salvaguardia dall’erosione è vietato realizzare lungo il litorale opere fisse riflettenti il moto ondoso, a meno che non siano indispensabili per la difesa della costa. Per consentire la realizzazione di opere fisse è necessario dimostrare l’efficienza delle opere tramite perizia tecnica, che tenga conto della risalita dell’acqua sulla spiaggia nel corso delle mareggiate.
7 Nel caso di opere che si insediano in prossimità di foci fluviali o torrentizie e che per ciò influenzano il trasporto litoraneo, sarà necessario fornire uno studio che valuti l’influenza delle suddette opere sul libero deflusso di piena dei corsi d’acqua. Tali studi dovranno valutare nello specifico gli effetti dell’accumulo di sedimenti in prossimità della foce, rispetto ad eventi di mareggiata. Per le opere che possono considerarsi di notevole entità (perché stabili, e, o perché realizzate in materiali e con geometrie tali da intercettare il flusso di acqua e inerti verso le foci dei corsi d’acqua), è necessario effettuare una verifica idraulica ed un dimensionamento nel rispetto della normativa vigente.
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ART. 11 - PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE AREE DEMANIALI
DESTINATE ALL’ATTIVITÀ BALNEARE
1 Le norme per la disciplina delle aree in cui è possibile l’attività balneare, relative all’apprestamento dei servizi di salvataggio e primo soccorso, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei lungo il litorale e locazione o noleggio di natanti da diporto, sono disciplinate dai provvedimenti emanati dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo competente per Territorio.
2 Le attività delle strutture balneari avranno inizio e durata nel periodo esclusivamente previsto dalle annuali Ordinanze Sindacali.
3 Sulle aree demaniali marittime del comune è vietato:
a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi tipo ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. La messa in mare delle unità prima descritte, potrà avvenire occasionalmente in spiagge libere nella massima sicurezza per i bagnanti, o se si tratta di barche da pesca, nelle aree appositamente destinate allo scopo;
b) Per i natanti a motore o a vela, le operazioni di alaggio o varo, che avvengono al di fuori di corridoi di lancio opportunamente segnalati;
c) Campeggiare ed accendere fuochi, se non in aree all’uopo destinate;
d) Gettare rifiuti di qualunque genere in mare, o lasciarli sull’arenile;
e) Transitare con qualunque mezzo meccanico sull’arenile, ad eccezione dei veicoli necessari alla pulizia, alla vigilanza e
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al soccorso. Sono esclusi dal divieto i mezzi motorizzati di ausilio ai portatori di handicap;
f) Praticare qualsiasi gioco o esercizio sportivo al di fuori delle aree attrezzate dai concessionari e stabilite dai Comuni, qualora tali attività rechino disturbo o molestia ai bagnanti;
g) Condurre o far permanere in acqua o sugli arenili, animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio. Il Comune, se lo riterrà opportuno potrà stabilire, su proposta dei concessionari, che in alcune aree in concessione potranno essere introdotti animali d’affezione, ma rimane sempre valido il divieto alla balneazione degli stessi. Fanno eccezione i cani-guida per i non vedenti e i cani addestrati per il salvataggio in mare;
h) Effettuare volantinaggio mediante distribuzioni e/o lancio di materiale pubblicitario, sia sull’arenile che in mare;
i) Distendere o tinteggiare reti da pesca o similari, qualora tale attività impedisca ai bagnanti l’uso dell’arenile o possa provocare inquinamento di qualunque genere;
j) Introdurre o usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
k) Danneggiare, raccogliere o estirpare associazioni vegetali dunali e retrodunali;
l) Il calpestio delle aree retrodunali nel caso siano stati posizionati degli appositi passaggi pedonali.
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ART. 12 - PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE AREE IN CONCESSIONE
PER STRUTTURE BALNEARI
1 Le strutture saranno aperte al pubblico negli orari stabiliti dalle annuali Ordinanze Sindacali sulla balneazione.
2 Il concessionario o gestore dovrà curare la pulizia e il decoro dell’area in concessione e dell’antistante specchio acqueo.
3 Il concessionario o gestore, su eventuale richiesta dell’Amministrazione dovrà prevedere dei corridoi per l’accesso all’arenile di mezzi meccanizzati per la pulizia e sicurezza delle spiagge.
4 Nell’ambito della propria area in concessione, i titolari potranno prevedere delle aree opportunamente recitante nelle quali potranno essere tenuti gli animali d’affezione dei clienti dello stabilimento, previa autorizzazione comunale. I concessionari e/o gestori, dovranno altresì garantire la sicurezza e l’igiene dell’arenile secondo le vigenti normative.
5 Ogni struttura balneare dovrà essere dotata di idonea strumentazione antincendio, nel rispetto delle vigenti normative.
6 E’ vietato l’uso delle cabine per attività diverse da quelle legate alla balneazione, in particolare cucinare ed accendere fuochi.
7 E’ vietata la detenzione all’interno delle cabine di bombole di gas o altri materiali infiammabili.
ART. 13 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE
DEMANIALI MARITTIME
1 Per commercio su aree demaniali marittime si intende:
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• attività di vendita di merci al dettaglio
• somministrazione di alimenti e bevande.
2 Per le attività di commercio al dettaglio si rimanda alle normative vigenti inerenti al settore.
3 Le attività di commercio ambulante potranno essere esercitate:
• nei periodi e negli orari previsti dalle annuali Ordinanze Sindacali per la balneazione.
• esclusivamente a piedi e senza l’ausilio di mezzi di amplificazione.
• sono escluse dall’accesso gli ambiti dunali e le aree demaniali marittime in concessione.
CAPO III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO
ART. 14 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI
1 Le CDM per uso turistico-ricreativo, per come descritte dall’Art. 1 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono parte costitutiva del PCS.
2 Le CDM sono normate dagli articoli del Capo 1 del Reg. Cod. Nav. che ne stabiliscono gli obblighi, gli oneri, e la durata.
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3 Potranno essere rilasciate CDM esclusivamente nelle aree individuate dai PCS, in conformità agli usi e alle destinazioni indicati dagli stessi.
4 Le attività per le quali, ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, potrà essere chiesta la gestione della CDM sono:
a gestione di stabilimenti balneari;
b esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e piccoli esercizi commerciali.
5 Non potranno essere rilasciate CDM per attività che precludano il pubblico utilizzo dell’arenile.
6 Il Comune dovrà valutare le richieste di CDM in base alla loro conformità ai contenuti del PCS ed alle indicazioni presenti nelle stesse Linee Guida, e dovrà provvedere all’acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite degli enti provinciali preposti.
7 Il Comune dovrà inviare alla Regione Calabria, all’Agenzia del Demanio ed alla Capitaneria di Porto competente copia di ogni provvedimento riguardante rilascio, variazione o rinnovo delle CDM.
8 Le domande per il rilascio, per il subingresso o le variazioni delle CDM dovranno essere presentate entro 30 gg dall’approvazione del PCS nuovo o aggiornato, o entro il 31 Ottobre dell’anno di riferimento, alla Regione Calabria presso le sedi Provinciali ed ai
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comuni territorialmente interessati, complete di tutta la documentazione prevista.
9 Il Comune, fermo restando il rispetto delle procedure fissate dall’articolo 37 del Cod. Nav., riconosce priorità ai titolari di CDM in tutto o in parte già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità.
ART. 15 - AFFIDAMENTO AD ALTRI SOGGETTI DELLE ATTIVITÀ
OGGETTO DI CONCESSIONE
1 Il concessionario può affidare a terzi parte o tutta della gestione dell’attività per la quale possiede la CDM, ai sensi dell’art. 46 del Cod. Nav., chiedendo relativa autorizzazione all’Amministrazione competente.
2 Il concessionario congiuntamente a terzi, dovrà presentare domanda al Comune territorialmente competente.
3 L’affidamento della gestione delle attività può avvenire solo per periodi determinati di tempo stabiliti dai Comuni.
4 Il Comune comunicherà entro 15 giorni ai richiedenti o ai loro delegati, il nominativo del Responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di documentazioni alla domanda; in seguito alla fase istruttoria, se non esistono motivi di incoerenza al PCS e alle norme in vigore, il Dirigente provvederà ad emettere il provvedimento di rilascio della concessione. Il procedimento di affidamento a terzi della gestione dell’attività oggetto della CDM, dovrà concludersi entro 45 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte del Comune. Nei successivi 30 giorni i gestori dovranno provvedere a fornire una copia al Comune del contratto di affidamento.
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5 Copia dell’autorizzazione per l’affidamento in gestione sarà trasmessa a:
• Comando di Polizia Municipale
• Autorità Marittima
• Agenzia del Demanio
ART. 16 - SUBINGRESSO
6 Il concessionario può farsi sostituire da altri nel godimento in toto o in parte della concessione, come stabilito nell’art. 45 bis del Cod. Nav., presentando domanda per il subingresso al Comune territorialmente competente.
7 L’istanza di subingresso è autorizzata dall’ente concedente previa verifica delle condizioni soggettive del subentrante.
8 Il subingresso potrà essere concesso una sola volta nell’arco di sei anni (durata ordinaria della concessione), ad eccezione di casi in cui si verifichino la morte o l’inabilità del titolare.
9 La domanda per il subingresso dovrà essere presentata congiuntamente dal concessionario e dal subentrante. In ogni modo il concessionario esercita direttamente la CDM anche nel caso di affidamento a terzi della gestione.
10 Per il subingresso di terzi, il titolare di CDM deve presentare entro 60 gg prima dall’avvio dell’attività, istanza all’ufficio competente, allegando il contratto d’affitto d’azienda.
11 Copia dell’autorizzazione preventiva e della nuova concessione al subingresso saranno trasmesse:
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• Comando di Polizia Municipale
• Autorità Marittima
• Agenzia del Demanio
ART. 17 - DURATA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI
1 La durata delle CDM stabilita nei limiti di cui all’Art. 1 comma 2 della Legge n. 494 del 4 dicembre 1993, come modificato dall’Art. 10 della L 88/2001, è di 6 anni; le concessioni di tale durata vengono rilasciate dal Comune. Le CDM di tempo superiore a sei anni ed inferiore a quindici vengono rilasciate dal Settore del competente Assessorato della Regione Calabria; per concessioni che superino i quindici anni, è necessario il rilascio da parte del Dirigente Generale del competente Assessorato della Regione Calabria.
2 Le CDM sono rinnovabili automaticamente per altri sei anni, se non ci sono variazioni rispetto alla precedente, attraverso la richiesta per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime da presentare entro i 90 giorni antecedenti alla scadenza della stessa.
3 Il concessionario che non rispetta tale procedura per il rinnovo non potrà avvalersi di nessun titolo.
ART. 18 - DESTAGIONALIZZAZIONE DELL’USO DELL’ARENILE
1 Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell’interessato e previo parere dell’autorità concedente, possono permanere anche per l’intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico
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della Pubblica Amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali, ai sensi dell’art 9 comma 5 LR 17/2005.
2 La CDM di tipo stagionale prevede un utilizzo minimo di 4 mesi e massimo di 6, il periodo va specificato all’interno della documentazione di richiesta della concessione.
3 Il montaggio delle opere che insistono nell’area in concessione deve avvenire nei 30 giorni precedenti alla data di efficacia della concessione e lo smontaggio nei 30 giorni successivi al predetto periodo. In questi giorni non potrà essere svolta alcuna attività d’impresa.
ART. 19 - DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI GRAFICI DA
PRESENTARE PER RICEVERE LA CONCESSIONE
1 Le procedure amministrative per il rilascio, il rinnovo e il subingresso di CDM, saranno indicate dalle Amministrazioni Comunali nelle relative Norme Tecniche di Attuazione dei PCS. In ogni caso si farà riferimento alle procedure fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla Legge n. 241/1990.
2 La modulistica per il rilascio, il rinnovo e variazione di CDM è elencata negli allegati al Piano di Indirizzo Regionale per l’Utilizzo del Demanio Marittimo ed è fornita dal sito internet www.ministerotrasporti.it del S.I.D- Sistema Informativo Demanio Marittimo.
3 La domanda di concessione, per come stabilito dall'art. 6 Reg. Nav. Mar, dovrà contenere i dati anagrafici, la sede legale, la ragione sociale, il recapito, Codice Fiscale e Partita IVA del richiedente.
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4 E’ altresì necessario che il richiedente includa alla documentazione atta a richiedere la concessione:
a Domanda in cui è specificato l’uso che il richiedente intende fare del bene e, nel caso in cui il titolo concessorio richiesto abbia una durata superiore ai sei anni, indicarne la motivazione, come stabilito dal già citato art. 6 Reg. Nav.;
b Elaborati di progetto dei manufatti per i quali si richiede la concessione in scala 1:200/1:100 piante, prospetti, e sezioni estese per tutta l’ampiezza dell’arenile;
c Schemi di tutti gli impianti di cui dovrà essere dotata la struttura;
d Relazione tecnica della struttura oggetto della concessione che ponga particolare attenzione alle sue caratteristiche di precarietà (materiali e tecnologie impiegate), e rimovibilità con chiara indicazione dei modi e dei tempi della rimozione dell’opera.
5 La realizzazione, l’utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime nonché l’esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, è comunque disciplinato dalla vigente normativa di settore.
6 Per le opere descritte dall’Art. 9 comma 2, lettere a), b) della LR 17/2005, non sono richiesti la denuncia di inizio attività dei lavori e il deposito del progetto, di cui all’Art. 2 della L 7/1998. Per la prima installazione è sufficiente una dichiarazione da parte dell’intestatario della concessione che attesti la conformità dell’opera ai precitati articoli, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore. Per il montaggio ad inizio stagione successiva, fa fede la comunicazione all’autorità comunale condente accompagnata da autocertificazione che
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attesti che nessuna modifica è stata apportata alle strutture, come stabilito dall’Art. 9 comma 4 della LR 17/2005.
ART. 20 - CRITERI DI VALUTAZIONI DELLE ISTANZE
Secondo quanto disposto dal combinato dell'art. 5 Reg. Nav. e dell'art. 3 del D.P.R. 509/1997, "chi intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, apportarvi innovazioni o recare limitazioni degli usi cui esse sono destinate, deve formulare apposita domanda” indirizzata al Comune competente.
1 Al Comune spetta l’obbligo di valutare le istanze per la richiesta di aree in concessione stabilendo in maniera preventiva, all’interno delle Norme Tecniche a corredo del PCS, i criteri di premialità e di preferenza per l’assegnazione delle concessioni demaniali. La valutazione è compiuta in riferimento a quanto stabilito dall’art. 37 del Cod. Nav., e alla tipologia insediativa, alla qualità dell’opera, all’offerta di servizi, ed al rispetto degli standards funzionali, per come stabilito dai PCS.
2 La concessione sarà rilasciata in base:
a Alla conformità del progetto agli strumenti comunali ed alle vigenti normative che regolamentano l’utilizzazione del demanio marittimo;
b Alla Stima degli effetti del progetto sull’equilibrio della costa e sulle opere marittime esistenti;
c Alla qualità dell’opera rispetto al contesto ambientale e urbano in cui si colloca; l’uso di materiali eco-bio-compatibili, il risparmio energetico;
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d Alla removibilità e precarietà dell’opera, dei percorsi di servizio, degli spazi destinati ad altre attività ludiche e ricreative all’interno all’area, espressa tramite una chiara descrizione delle operazioni di eliminazione dell’opera e una programmazione temporale;
e All’abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della legge 13/89, del D.M. 236/89 e del DPR 503/96;
f Agli aspetti igienico-sanitari, in particolare il collegamento alle reti di scarico;
g Ai collegamenti tra l’area per la quale viene richiesta la concessione e i parcheggi, e con ulteriori eventuali spazi di relazione;
h Agli indicatori dei servizi proposti rispetto alla qualità dell’offerta garantita alla clientela e sua specificità (sport, giochi, attività ricreative varie), tra i quali sono da considerarsi:
capacità d’accoglienza;
ristorazione;
posti all’ombra e densità degli ombrelloni;
servizi igienici e docce.
3 Sono inoltre criteri di valutazione le capacità gestionali del richiedente (fatta salva l’ipotesi di prima attività), in particolare nel settore del turismo:
a La garanzia di promuovere la vocazione turistica del litorale.
b L’utilizzo di manodopera locale.
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c La promozione e il commercio di prodotti locali.
d Termini di inizio e di fine dei lavori.
4 Vengono valutati inoltre i fattori che influenzano le dinamiche evolutive del paesaggio, in riferimento alla capacità di ristabilire quanto più possibile lo scenario morfologico ed ambientale originario al termine del periodo di concessione dell’area demaniale.
5 Nel caso di più richieste di concessione, si applicano i criteri stabiliti dall’Art. 37 del Cod. Nav. Mar, nonché i criteri dianzi elencati, secondo procedura di licitazione privata.
6 Nel caso di concessioni di particolare rilevanza per l’entità (Art. 9 comma 2 lettere c), d) della LR 17/2005) o per la durata (superiore a sei anni), o per lo scopo, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, ne dà notizia mediante affissione all'albo del Comune ove è sito il bene demaniale richiesto. Entro il termine successivo di 20 giorni, chiunque ne avesse l’intenzione, può presentare ulteriori istanze per l’utilizzo delle aree demaniali o mere osservazioni. Le domande andranno pubblicate entro i termini previsti per la loro presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi, tale presentazione non riapre i termini per la presentazione di altre istanze concorrenti.
7 Il Comune, verificata la congruità delle domande per il rilascio di concessione demaniale, provvede ad acquisire il parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente.
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ART. 21 - VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI
1 Per effettuare delle variazioni rispetto al contenuto del CDM, che in nessun caso ne modificano la titolarità, è necessario presentare domanda al Comune competente territorialmente.
2 Il Comune è tenuto a valutare le domande entro i successivi 15 giorni, accertando la coerenza delle variazioni rispetto al PCS ed alle norme vigenti.
3 Per motivi di celerità, il Comune può indire una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/90, invitando le parti interessate dal procedimento.
4 Qualora non venga apportata modifica sostanziale al complesso della CDM o non vi sia modifica dell’estensione della zona demaniale concessa, la variazione può essere accolta con semplice rilascio di autorizzazione come stabilito dall’Art.24 del Reg. Cod. Nav.
ART. 22 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
1 E’ possibile richiedere delle autorizzazioni per un periodo limitato di tempo e/o a carattere periodico, in aree preposte dal PCS per consentire attività ludico-ricreative, fieristiche, sportive, cinematografiche, o per lo svolgimento di funzioni liturgiche.
2 Le autorizzazioni possono avere una durata massima di 30 giorni e vengono rilasciate senza formalità istruttoria, entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione dell’istanza da parte del Comune.
3 Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a seguito del pagamento del canone, del sovra-canone, e di un’eventuale cauzione
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che l’Amministrazione potrà richiedere a garanzia del ripristino dello stato dell’arenile al termine dell’evento.
ART. 23 - REVOCA, RINUNCIA, E DECADENZA DELLE
CONCESSIONI
1 Le concessioni possono essere revocate in tutto o in parte nei casi di cui all’Art 42 del Cod. Nav. e dell’Art. 20 della LR 17/2005, al fine di realizzare opere pubbliche con provvedimento della Regione o dell’Amministrazione, previo parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo (Art. 5 della LR 17/2005).
2 Sono inoltre revocabili le concessioni rilasciate dai PCS anteriori alla Lg Regionale 17/2005, nei casi in cui vengano a verificarsi delle difformità con le prescrizioni contenute nelle presenti Linee Guida.
3 Nel caso di revoca disposta per motivi di accertato pubblico interesse, l’Amministrazione, previa istanza dell’impresa interessata, può autorizzare in alternativa, ai sensi dell’Art. 42 del Cod. Nav., una concessione a fini turistico-ricreativi sul litorale di competenza, per un’area con caratteristiche equivalenti, come espresso nel già citato art. 20 della Lg Regionale 17/2005.
4 La revoca non dà diritto ad indennizzo.
5 La revoca della concessione può essere parziale, in tal caso il concessionario dovrà all’Amministrazione un canone ridotto, ai sensi della normativa vigente; se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue (Art.44, comma 3, e Art.45 Cod.Nav.).
6 Nei casi di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del
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provvedimento, ed ha diritto all’assegnazione di un’altra area di pari caratteristiche rispetto a quella che ha rinunciato a gestire. Al concessionario spetta la stessa facoltà quando l’utilizzazione della concessione è resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dello Stato o da altri enti pubblici.
7 In caso di rinuncia da parte del concessionario, lo stesso dovrà specificarne i motivi ed informare gli eventuali subentranti nella concessione.
8 Il comune competente può dichiarare la decadenza della concessione per i motivi elencati dall’Art.47 del Cod. Nav.:
a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell' atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
b) per uso non continuativo durante il periodo fissato a questo effetto nell' atto di concessione, o per cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata richiesta e ammessa la concessione;
d) per omesso pagamento del canone secondo il numero di rate fissato a questo effetto dall' atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
Come è stabilito dallo stesso articolo, al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
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9 Prima di emettere il provvedimento di decadenza della concessione, il Comune competente, stabilisce un congruo termine entro il quale il concessionario può presentare delle deduzioni difensive, per come descritto nell’Art. 20 comma 3 della LR 17/2005e, o, provvedere ad eliminare le eventuali cause che hanno sollevato il provvedimento.
10 Al concessionario decaduto fa obbligo sgomberare a proprie spese l’area in precedenza occupata e consegnarla al pristino stato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza.
ART. 24 - CANONI
1 Il Comune prima di concedere le aree, dovrà fissare il canone demaniale.
2 E’ discrezione del singolo Comune stabilire i modi e i tempi di pagamento e i relativi canoni, nonché l’eventuale deposito di cauzione da parte del titolare della concessione.
3 Il canone è costituito in parte da una quota calcolata in attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 494 e succ. mod. e integr., aggiornato sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT, e in parte costituita dall’imposta regionale, T.C.R., ai sensi della LR n.1 del 31 dicembre 1971, e succ. mod. e integr..
4 Per concessioni a favore di Imprese o enti pubblici è dovuta solo l’aliquota statale.
5 Successivamente al rilascio della concessione, il Comune si accerterà dell’avvenuta registrazione secondo le normative vigenti.
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ART. 25 - PROPOSTA DI VALENZA TURISTICA DELLE AREE
DEMANIALI
1 Ai fini dell’applicazione del canone per concessioni con finalità turistico – ricreative la Regione procede a distinguere le aree demaniali, secondo l’art 3 del DL n. 400 del 5 ottobre 1993, convertito dalla L n. 494 del 4 dicembre 1993, nonché le succ. mod. e integr., e dell’Art. 6 del DM n 342 del 5 agosto 1998, nelle categorie A, B, C sulla base di alta, normale e minore valenza turistica. Tale suddivisione è fatta in riferimento:
• alle caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
• al grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall’Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l’erogazione dei contributi ai sensi della L 488/1992;
• alla balneabilità delle acque;
• all’ ubicazione ed accessibilità ai servizi;
• alle caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
2 I Comuni hanno facoltà di proporre la valutazione di valenza turistica, sentite le associazioni di categorie, che in ogni caso andranno aggiornate ogni 5 anni.
ART. 26 - PREZZI DA APPLICARE ALL’UTENZA
1 I titolari o i gestori della concessione, entro il 31 Marzo di ogni anno, dovranno presentare al Comune competente ed agli enti strumentali in materia di turismo, il prezzario con l’indicazione dei prezzi minimi e massimi (IVA compresa) da applicarsi fino al 31 Marzo
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dell’anno successivo. Tale comunicazione dovrà altresì essere corredata dall’elencazione delle attrezzature e delle offerte caratterizzanti l’attività nell’area in concessione.
2 Il Comune nei 15 giorni successivi dovrà provvedere alla vidimazione ed alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione saranno inviate all’assessorato al Turismo della giunta Regionale che provvederà a inviarne una copia all’ENIT.
3 Se l’elenco dei prezzi comunicato al Comune competente conterrà solo l’indicazione di quelli minimi o di quelli massimi, gli stessi saranno ritenuti prezzi unici.
4 La mancata o incompleta comunicazione del prezziario entro il 31 Marzo obbliga i titolari della concessione ad applicare il prezziario dell’anno precedente.
5 Nel caso di nuova concessione o subingresso il prezziario dovrà essere comunicato contemporaneamente alla comunicazione di inizio attività.
6 L'accertata violazione alle disposizioni del tariffario sarà considerata a tutti gli effetti causa di decadenza di cui alla lettera f) dell'Art. 47 del Cod. Nav..
7 Il concessionario è tenuto ad esporre in modo ben visibile nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue straniere con il listino dei prezzi adottati dalla struttura, con il logo della Regione Calabria e gli estremi di approvazione dell’atto.
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ART. 27 - RIMOZIONE OPERE ESEGUITE E RIMESSA IN PRISTINO
1 Alla scadenza stagionale della CDM, o nei casi di estinzione, di revoca, di rinuncia o di decadenza della stessa, il concessionario ha l’obbligo di sgomberare a proprie spese l’area occupata riconsegnandola nel pristino stato.
2 Qualora il concessionario non adempia agli obblighi di ripristino entro il periodo fissato dall’Amministrazione, la stessa, potrà provvedervi d’ufficio ai danni dell’inadempiente, anche in sua assenza.
3 Nel caso di cui al comma 1, le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite dallo Stato, senza risarcimento alcuno.
4 Le Autorità pubbliche potranno decidere di ordinare la demolizione delle opere abusive per ripristinare lo stato antecedente dei luoghi, rimettendo le relative spese a carico del concessionario.
ART. 28 - VIGILANZA E SANZIONI
1 Le attività di vigilanza e l’applicazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti, nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima di cui al Cod. Nav. e del relativo Regolamento di esecuzione.
2 Se, a seguito di accertamento, si riscontrassero abusi o comportamenti illegittimi, il Comune è tenuto ad adottare i provvedimenti repressivi e sanzionatori come previsto dagli Artt. 54, 1161, 1164 del Cod. Nav., e può ingiungere al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvedere di ufficio a spese dell'interessato, e dichiarare la decadenza della concessione. È inoltre,
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assegnato al Comune, il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel PCS e nelle presenti direttive.
3 Gli organi regionali possono effettuare sopralluoghi , controlli ed attività di monitoraggio anche in situ.
ART. 29 - SINTESI DELLE COMPETENZE DEI COMUNI
Ai sensi delle vigenti normative urbanistiche e di uso del Demanio Marittimo, sono di competenza dei Comuni le funzioni di:
a) Redazione del PCS in ogni sua parte,
b) Calcolo, richiesta e modalità di pagamento del canone;
c) Rilascio e rinnovo delle concessioni riguardanti le aree del Demanio Marittimo e delle zone di mare territoriale, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia;
d) Revoca e decadenza delle CDM;
e) Rilascio delle autorizzazioni di cui all’Art. 24 del Reg. Cod. Nav.;
f) Rilascio delle autorizzazioni di cui all’Art. 45 bis e succ. mod. del Cod. Nav. ;
g) Rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione di cui all’Art. 46 del Cod. Nav. ;
h) Rilascio delle concessioni riguardante i ripascimenti;
i) Esercizio dei poteri di vigilanza sul Demanio marittimo attraverso l’esercizio dei poteri di polizia amministrativa.
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j) Emanazioni di provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le aree utilizzate senza titolo o in difformità rispetto al titolo concessorio, o eventuali provvedimenti di sanatoria;
k) Determinazione di indennizzi per abusiva occupazione del suolo, e per gli inadempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione.
l) Rilascio di pareri previsti dall’Art. 12 del Reg. Cod. Nav. ad esclusione di opere marittime e di ripascimenti non stagionali soggetti a competenza regionale;
m) Rilascio di nulla-osta per l’esercizio del commercio su demanio marittimo (Art. 28 del DLgs 114/1998);
ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti direttive entrano in vigore dal XXX 2008.
Per quanto non disciplinato dalle presenti normative si rimanda alle specifiche normative di settore.
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1
LINEE GUIDA
PER LA REDAZIONE DEI PIANI SPIAGGIA
DELLA REGIONE CALABRIA
Allegato
Codici grafici per la redazione dei
Piani Comunali di Spiaggia
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2
Al fine di ottenere degli elaborati quanto più possibile inequivocabili nei contenuti e
omogenei nella rappresentazione, si riportano di seguito la descrizione dei tematismi che
interessano il litorale e i rispettivi codici grafici.
I codici grafici indicati sono da utilizzare sia per descrivere il territorio nell’analisi dello stato
di fatto e sia per indicare le scelte di piano.
Simboli grafici da adottare nella redazione dei PCS per distinguere:
LIMITE DELL’AREA DEMANIALE
AREE PRECLUSE AL RILASCIO DI CONCESSIONI
LIMITE DELL’ARENILE LIBERO
PORTI E APPRODI
PUNTI DI ORMEGGIO ATTREZZATI PER LA NAUTICA DA DIPORTO
AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ COLLETTIVE (sport, cultura, spettacolo)
SPAZI PUBBLICI DI RELAZIONE (piazza, lungomare, aree di sosta, belvedere)
AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
AREE PER PICCOLA PESCA
AREE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
AREE DI INTERESSE PAESISTICO E NATURALISTICO
AREE DA SOTTOPORRE A INTERVENTI DI BONIFICA E
RINATURALIZZAZIONE
ACCESSI AL MARE
PERCORSI
PARCHEGGI
AREE ASSENTITE IN CONCESSIONE:
a) servizi igienici e docce
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b) passerelle pedonali
c) aree ombreggio
d) solarium
e) noleggio natanti
f) ristorazione
g) attività ricreative e sportive
h) esercizi commerciali
i) strutture per il salvamento a mare
j) aree per attività produttive e piccola pesca
k) strutture per il primo soccorso
l) depositi
SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
CORSIE DI LANCIO
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4
Codici Grafici
I codici grafici utilizzano tipi di linea e tratteggi propri dei programmi CAD.
La descrizione dei codici è unica ed è così identificata:
Tipo entità : Poligonale chiusa per individuare un’area, Poligonale aperta per individuare
una fascia, Simbolo (quadrato, cerchio, triangolo) per individuare degli elementi in maniera
puntuale.
Tratto : Riguarda il tipo di linea che individua il perimetro della poligonale o del simbolo.
Nel caso di poligonali chiuse che hanno al loro interno una campitura, il tratto può non
essere evidente.
Spessore: Lo spessore caratterizza il perimetro. Nel caso di più aree o fasce vicine o
sovrapposte, è importante diversificare lo spessore per rendere più chiara la riconoscibilità
delle stesse.
Campitura : La campitura è identificata da un tratteggio CAD. Nel caso di elaborati redatti
in bianco e nero è necessario non utilizzare campiture simili nella trama e nella scala.
Colore : L’utilizzo del colore può rendere ancora più esplicita la pianificazione. Ad ogni
tratto e campitura è associato un valore di RGB che contraddistingue la tinta.
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LIMITE DELL’AREA DEMANIALE
Criteri di individuazione
Il perimetro delle aree demaniali è quello fornito dal SID su base catastale.
Tipo entità : Poligonale aperta
Tratto : continuo
Spessore: 0.5 mm
Campitura : nessuna
Colore : RGB 255-0-0
AREE PRECLUSE AL RILASCIO DI CONCESSIONI:
Criteri di individuazione
Al fine di individuare le aree concedibili è necessario perimetrare le aree per le quali non è
possibile rilasciare concessioni:
a) Spiaggia con una profondità inferiore o uguale a 10 m;
b) Spiaggia con una lunghezza inferiore o uguale a 250 m;
c) Costa poco accessibile in riferimento alla sua morfologia (scogliere);
d) Arenile prossimo alla foce di corsi d’acqua per una fascia ad essa parallela di 25 m (se
non esistono ulteriori vincoli PAI)
e) Aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.
f) Arenili realizzati o sottoposti a interventi di ripascimenti protetti, realizzati con l’ausilio
di soffolta e opere di difesa.
g) Zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
h) Aree interessate da vincoli urbanistici
i) Aree interessate da vincoli ambientali
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j) Aree interessate da vincoli naturalistici
k) Aree soggette ad altri strumenti urbanistici
a) Spiaggia con una profondità inferiore o uguale a 10 m;
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 212-212-212
b) Spiaggia con una lunghezza inferiore o uguale a 250 m;
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 184-184-184
c) Costa poco accessibile in riferimento alla sua morfologia (scogliere);
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 150-150-150
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d) Arenile prossimo alla foce di corsi d’acqua per una fascia ad essa parallela di 25
m (se non esistono ulteriori vincoli PAI)
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : continuo
Spessore: sottile
Campitura : solid (CAD)
Colore : campitura RGB 0-128-128 tratto RGB 255-0-0
e) Aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 218-218-180
f) Arenili realizzati o sottoposti a interventi di ripascimenti protetti, realizzati con
l’ausilio di soffolta e opere di difesa
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : continuo
Spessore: sottile
Campitura : hex (CAD)
Colore : RGB 0-0-0
g) Zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Tipo entità : Poligonale chiusa
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Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 255-120-0
h) Aree interessate da vincoli urbanistici
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : continuo
Spessore: sottile
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 100-100-150
i) Aree interessate da vincoli ambientali
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 175-185-0
j) Aree interessate da vincoli naturalistici
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 200-255-0
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k) Aree soggette ad altri strumenti urbanistici
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 100-100-200 tratto RGB 255-0-0
ARENILE LIBERO
Criteri di individuazione
In riferimento all’art. 10 comma 9 delle Linee Guida, dovrà essere individuata una fascia per
il libero transito parallela all’arenile di 5 ml
Tipo entità : Poligonale aperta
Tratto : tratto-punto
Spessore: sottile
Campitura : nessuna
Colore : RGB 0-0-255
ACCESSI
Criteri di individuazione
I collegamenti tra le aree demaniali e il contesto urbano, esistenti o di progetto, devono
essere localizzati e descritti nelle loro caratteristiche geometriche e materiali. E’ inoltre da
indicare se si tratta di:
a) Percorso carrabile
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b) Percorso ciclo-pedonale
a) Percorso carrabile
Tipo entità : Poligonale aperta
Tratto : tratteggio fitto
Spessore: sottile
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Campitura : nessuna
Colore : RGB 255-0-0
b) Percorso ciclo-pedonale
Tipo entità : Poligonale aperta
Tratto : tratto-punto
Spessore: sottile
Campitura : nessuna
Colore : RGB 255-0-0
PARCHEGGI
Criteri di individuazione
Le aree di sosta adiacenti alle aree in concessione, esistenti o di progetto, devono essere
localizzate, nel rispetto delle prescrizioni del PCS e del carico antropico previsto.
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : tratto-punto
Spessore: sottile PKCampitura : nessuna
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Colore : RGB 255-0-0
PORTI E APPRODI
Criteri di individuazione
Saranno indicati i porti e gli approdi turistici e i manufatti che accolgono i servizi ad essi
inerenti.
Saranno delimitate inoltre le aree pertinenti a porti di interesse regionale e extraregionale,
esclusi cioè dalla diretta amministrazione dei comuni costieri.
Porti e Approdi turistici
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : continuo
Spessore: sottile
Campitura : ansi 31 (CAD)
Colore : campitura RGB 0-15-255 tratto RGB 0-0-0
Porti di interesse regionale e extraregionale
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : continuo
Spessore: sottile
Campitura : ansi 31 (CAD)
Colore : campitura RGB 0-222-200 tratto RGB 0-0-0
AREE ASSENTITE IN CONCESSIONE
Criteri di individuazione
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Saranno perimetrate le superfici concedibili individuate dal PCS e, all’interno della singola
concessione, saranno indicati i manufatti e le aree che accolgono le attività che
contraddistingue la concessione, nel rispetto degli standards indicati nelle Linee Guida.
I servizi da individuare all’interno delle singole concessioni demaniali sono:
a) servizi igienici, docce e cabine
b) passerelle pedonali
c) aree ombreggio
d) noleggio natanti
e) ristorazione
f) attività ricreative e sportive
g) esercizi commerciali
h) strutture per il salvamento a mare
i) aree per attività produttive e piccola pesca
j) strutture per il primo soccorso
k) depositi
a) servizi igienici, docce e cabine
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
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Colore : RGB 0-0-128 simboli RGB 255-0-0
b) passerelle pedonali
Tipo entità : Poligonale chiusa
WC D WCh C
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Tratto : continuo
Spessore: sottile
Campitura : iso11w100 (CAD)
Colore : campitura RGB 255-120-0 tratto RGB 0-0-0
c) aree ombreggio
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : continuo
Spessore: sottile
Campitura : dots (CAD)
Colore : RGB 0-0-0
d) noleggio natanti
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 204-255-255
e) ristorazione
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 255-255-0
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f) attività ricreative e sportive
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 0-100-0
g) esercizi commerciali
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 155-155-200
h) strutture per il salvamento a mare
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : continuo
Spessore: spesso
Campitura : nessuno
Colore : tratto RGB 55-155-200
i) aree per attività produttive e piccola pesca
Tipo entità : Poligonale chiusa
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Tratto : continuo
Spessore: sottile
Campitura : mudst (CAD)
Colore : RGB 0-0-0
j) strutture per il primo soccorso
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : tratteggio
Spessore: spesso
Campitura : nessuno SOS
Colore : tratto RGB 55-155-200 simbolo RGB 255-0-0
k) depositi
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : continuo
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 205-155-0
AREE DA DESTINARE A MANIFESTAZIONI DI CARATTERE
TEMPORANEO
Criteri di individuazione
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Saranno individuate le aree adiacenti al litorale1 dedicate a manifestazioni di carattere
temporaneo. Con questa definizione si intendono gli spazi di gestione pubblica o privata
legate ad attività di cultura, sport e spettacolo.
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : continuo
Spessore: sottile
Campitura : square (CAD)
Colore : RGB 0-0-0
SPAZI PUBBLICI DI RELAZIONE
Criteri di individuazione
Saranno individuati gli spazi pubblici adiacenti al litorale:
a) Lungomare, piazze
b) Aree verdi
c) Aree verdi attrezzate
d) Soste ombreggiate
a) Lungomare, piazze
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 150-50-100
1 Qualunque attività è da ritenersi adiacente al litorale quando rientra in una fascia di 2000 m rispetto alla linea esterna dell’arenile.
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b) Aree verdi
Criteri di individuazione
Saranno individuate le aree verdi adiacenti al litorale, con specificazione del tipo di verde
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : cross (CAD)
Colore : RGB 0-255-0
c) Aree verdi attrezzate
Criteri di individuazione
Saranno individuate le attività commerciali adiacenti al litorale, con specificazione del tipo di
attrezzatura (parco giochi, sport,…)
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : triang (CAD)
Colore : RGB 175-185-0
d) Soste ombreggiate
Criteri di individuazione
Saranno individuate le aree in cui è possibile ristorarsi all’ombra (pergolati, belvedere…)
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Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : nessuno
Spessore: nessuno
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 183-250-183
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Criteri di individuazione
Saranno individuate le attività commerciali adiacenti al litorale
Tipo entità : cerchio
Tratto : continuo
Spessore: sottile
Campitura : solid (CAD)
Colore : RGB 150-50-100
SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE
Criteri di individuazione
Saranno individuati i le aree in cui è garantito il servizio di salvamento a mare
Tipo entità : Poligonale chiusa
Tratto : punteggiata fitta
Spessore: spesso
Campitura : nessuna
Colore : RGB 0-102-204
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SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
Criteri di individuazione
Saranno individuati i punti in cui sono o saranno presenti i presidi per il primo soccorso
Tipo entità : cerchio
Tratto : continuo
Spessore: spesso
Campitura : nessuna
Colore : RGB 55-155-200
CORSIE DI LANCIO
Criteri di individuazione
Saranno individuate le corsie di lancio per pedalò, canoe a remi e motore, bumpers boats,
derive, surf
Tipo entità : Poligonale aperta
Tratto : tratteggio fitto
Spessore: speso
Campitura : nessuna
Colore : RGB 128-0-128
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LINEE GUIDA
PER LA REDAZIONE DEI PIANI SPIAGGIA
DELLA REGIONE CALABRIA
Allegato
Esempio grafico
Piani Comunali di Spiaggia