Libro II, Titolo V C.p. Delitti contro lordine pubblico Sicurezza dellordinato svolgimento della...

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Libro II , Titolo V C.p.Libro II , Titolo V C.p.“Delitti contro l’ordine “Delitti contro l’ordine

pubblico”pubblico”

Sicurezza dell’ordinato svolgimento

della vita sociale

Buon assetto e regolare andamento del vivere

civile

ORDINE ORDINE PUBBLICOPUBBLICO

Associazione

per

delinquere

Associazione

di tipo

mafioso

Art. 416 Art. 416 C.pC.p. .

Art. 416 bis C.p.Art. 416 bis C.p.

Art. 416 C.p.Art. 416 C.p.Quando tre o più persone si associano allo

scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Soggetto attivoSoggetto attivo

NUMERO MINIMO ASSOCIATI: TRE PERSONE

• Associati: coloro che aderiscono all’associazione;• Promotori: coloro che si fanno iniziatori di essa;• Costitutori: individui che, con la loro attività, ne

determinano o concorrono a determinarne la nascita;

• Organizzatori: soggetti che coordinano l’attività dei singoli soci per assicurare la vita, l’efficienza e lo sviluppo dell’associazione;

• Capi: coloro che regolano in tutto o in parte, l’attività collettiva con poteri di supremazia sugli altri.

Elemento oggettivoElemento oggettivo

Vincolo associativoVincolo associativoAccordo a carattere generale e

continuativo, finalizzato all’attuazione di un programma delittuoso e destinato a

permanere anche dopo l’eventuale consumazione di ciascun delitto

programmato

OrganizzazioneOrganizzazioneAnche semplicemente rudimentale, che

serve ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira

Scopo Scopo

Commissione di una serie

indeterminata di delitti.

ConsumazioneConsumazione

Il reato si integra al momento della

formazione dell’accordo

ImputabilitàImputabilità

La responsabilità dipende dalla

semplice adesione

all’associazione

Evoluzione della Evoluzione della normativa antimafianormativa antimafia

La figura delittuosa descritta dall’art. 416, secondo l’originaria formulazione del 1930, risultò ben presto inadeguata in relazione all’evoluzione del fenomeno mafioso.

L’art. 416 incriminava infatti tutte le societates sceleris sorte in funzione della commissione di delitti ma non poteva essere applicato a quelle che, pur costituendo un pericolo per l'ordine pubblico, non presentavano tutti i requisiti propri dell'associazione per delinquere, avendo di mira il perseguimento di scopi paraleciti non costituenti delitto.

Anni QuarantaAnni Quaranta

Portella della Ginestra (1° maggio 1947)

Conseguenza del vuoto legislativo:Assoluzioni per insufficienza di prove nei processi di

mafiaAggravamento della situazione dell'ordine pubblico

in Sicilia

Proposta di legge del 14 settembre 1948 per la costituzione di una Commissione parlamentare

d'inchiesta.Respinta dal Parlamento in quanto considerata

indecorosa e diffamatoria nei confronti dei siciliani

Anni SessantaAnni Sessanta

Richieste normative-istituzionali da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana

Legge n. 1720/62

Prima Commissione parlamentare antimafia

Legge n. 575/65“Disposizioni contro la mafia”

Anni settantaAnni settantaLegge n.152/75(Legge Reale)

“Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”

L'art. 19 della legge prevedeva la completa equiparazione di trattamento tra gli

indiziati di mafiosità e i soggetti responsabili di atti preparatori diretti alla

commissione di reati di sovversione e terrorismo, per quanto riguardava

l'utilizzazione delle misure di polizia.

Anni OttantaAnni Ottanta

PALERMO

30 aprile del 1982: omicidio di Pio La Torre, deputato e segretario regionale del PCI siciliano, e del suo autista.

3 settembre 1982: uccisione del prefetto e generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta.

Anni OttantaAnni OttantaD.L. n. 629

(6 settembre 1982)convertito con modificazioni, nella

L.12 ottobre 1982, n. 726 "Misure urgenti per il coordinamento della

lotta contro la delinquenza mafiosa“

Istituzione dell'Alto Commissariato per il coordinamento contro la delinquenza

mafiosa.

L.13 settembre 1982 n. 646L.13 settembre 1982 n. 646(Legge Rognoni-La Torre)

Art. 416 bis Codice Art. 416 bis Codice PenalePenale

"Associazione di tipo mafioso"

Art. 416 bis Codice Art. 416 bis Codice PenalePenale

Elemento Elemento soggettivosoggettivo

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più

persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono

puniti, per ciò solo, con la reclusione è da sette a dodici anni.

Art. 416 bis Codice Art. 416 bis Codice PenalePenale

Soggetti attivi

Art. 416 Art. 416 bis

Associati Da 1 a 5 anni

Da 5 a 10 anni

Promotori Da 3 a 7 anni

Da 7 a 12 anni

Organizzatori

Da 3 a 7 anni

Da 7 a 12 anni

Costitutori e Capi

Da 3 a 7 anni

Da 7 a 12 anni

Pene detentive a confrontoPene detentive a confronto

Art. 416 bis Codice Art. 416 bis Codice PenalePenale

Vincolo associativoVincolo associativoL’ associazione è di tipo mafioso quando

coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di

assoggettamento e di omertà che ne deriva……

AssoggettamentoAssoggettamento

sottomissione, succubanza e

vassallaggio sia dell’associato meno

autorevole sia di individui esterni all’associazione

OmertàOmertà

rifiuto generalizzato di collaborare con organi

dello Stato aventi funzioni inquirenti e

giudicanti

Art. 416 bis Codice Art. 416 bis Codice PenalePenale

commettere delitti

acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri

impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

FinalitàFinalità

Art. 416 bis Codice Art. 416 bis Codice PenalePenale

Nel prevedere anche la forma indiretta di acquisizione della gestione o del controllo delle attività economiche, il legislatore ha inteso colpire la prassi dell’interposizione di persone e del ricorso a schemi societari.

Gestione

esercizio di un’attività

avente rilevanza

economica

Gestione e controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici

Controllo

Condizionamento delle attività relative ad un determinato

settore economico

Art. 416 bis Codice Art. 416 bis Codice PenalePenale

Realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti

per sé o per altri

Il termine profitto viene inteso come vantaggio, utilità, anche di natura non

patrimoniale. Il concetto di ingiustizia fa riferimento a ciò

che non è in alcun modo, né direttamente né indirettamente tutelato dall’ordinamento

giuridico

ScopoScopo

Art. 416 bis Codice Art. 416 bis Codice PenalePenale

Dolo specificoDolo specifico : coscienza e volontà di entrare a far parte dell’associazione.

ConsumazioneConsumazione: costituzione del vincolo associativo tra le tre o più persone.

PermanenzaPermanenza: il reato si protrae nel tempo sino allo scioglimento dell’associazione oppure sino a quando, per l’arresto dei soci o per loro defezione, il numero dei partecipanti rimasti si riduca ameno di tre.

Art. 416 bis Codice Art. 416 bis Codice PenalePenaleCircostanze aggravantiCircostanze aggravanti

Il delitto è aggravato se:l’associazione è armata. Essa è considerata tale

quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti (riciclaggio)

il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione

Pene accessorie Pene accessorie

ConfiscaConfiscaDelle cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato Delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o

il profitto.

DecadenzaDecadenza Dalle licenze di polizia, di commercio, di

commissionario, astatore presso i mercati annonari all’ingrosso, dalle concessioni di acque pubbliche e dai diritti ad esse inerenti

Dell’iscrizione agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.