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DECRETO
La Congregazione della Santissima Passione di
Nostro Signore Gesù Cristo, la cui casa madre è in que-st'alma città di Roma, ha il fine specifico di ricordare e promuovere il ricordo della Passione di Cristo, con la vita e con l'apostolato, specialmente della predicazione.
Questo intento, assunto con voto speciale, caratte-rizza la consacrazione religiosa dei suoi membri e ne fomenta l'unità di vita e di apostolato.
Il Superiore Generale ha inoltrato alla Sede Apo-stolica supplice richiesta di approvazione ufficiale delle Costituzioni, redatte con diuturno studio di Capitoli Ge-nerali, secondo la mente del Concilio Vaticano II e del Codice di Diritto Canonico.
Perciò questa Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, udito il parere dei PP. Consultori e previo esame del congresso, fattivi alcuni cambiamen-ti, approva e conferma col presente decreto, secondo le norme del diritto, il testo delle presenti Costituzioni re-datto in latino, il cui esemplare si conserva nel suo ar-chivio.
Si premette poi a queste Costituzioni l'intera Re-
gola di S. Paolo della Croce, approvata solennemente da Pio VI, nell'anno 1775, che ha una propria forza e importanza per interpretare la vera intenzione e volontà del santo Padre e Fondatore, ed è da tenersi sempre presente dai Religiosi della Passione di Cristo, per cu-stodirla stabilmente.
Seguendo le orme del Fondatore, i Passionisti mentre vivono in fraterna convivenza, conformino la lo-ro vita all'indole particolare dell'Istituto, e tendano alla perfezione del loro stato coltivando la povertà, l'orazio-ne e il distacco dal mondo. Conservando fedelmente il patrimonio di S. Paolo della Croce, compiano sempre più generosamente la missione loro affidata dalla Chie-sa.
Nonostante qualunque cosa in contrario.
Roma, 2 marzo 1984 nella Solenne Commemora-zione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, ed Anno Giubilare della Nostra Santissima Redenzione.
SPIEGAZIONE DELLE SIGLE:
1. DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II
AA Apostolicam Actuositatem AG Ad Gentes DV Dei Verbum GS Gaudium et Spes LG Lumen Gentium OT Optatam Totius PC Perfectae Caritatis PO Presbyterorum Ordinis SC Sacrosanctum Concilium UP Unitatis Redintegratio
2. DOCUMENTI DELLA S. SEDE
EN Evangelii Nuntiandi ET Evangelica Testificatio MR Mutuae Relationes RC Renovationis Causam SCa Sacerdotalis Caelibatus
3. DOCUMENTI DELLA CONGREGAZIONE
L Lettere di S. Paolo della Croce, a cura di P. A-medeo e P. Cristoforo, Roma 1924, 1977, voll. 5.
Notizia S. Paolo della Croce, La Congregazione della Passione di Gesù: cos'è e cosa vuo-le. « Notizie » inviate agli amici per fare conoscere la Congregazione. Roma 1978.
Processi I Processi di beatificazione e canonizzazione
di S. Paolo della Croce, a cura di P. Gae-tano Raponi, Roma 1968-1976, voll. 4.
Regolamento commune 1775 S. Paolo della Croce, Guida per l'animazione spirituale della vi-ta passionista: « Regolamento commune » del 1775, Roma 1980.
RetC Regulae et Constitutiones Cong. SS.mae Crucis et Passionis DNIC., editio critica textuum curante F. Giorgini, Romae 1958.
R E G O L A
Della Congregazione dei Chierici scalzi
della santissima Croce e Passione
di Nostro Signor Gesù Cristo
1775
* Il testo di questa traduzione risale al 1930 che sostan-zialmente riproduce il testo stampato nel 1776.
REGOLE
E COSTITUZIONI *
Della Congregazione dei Chierici scalzi
della santissima Croce e Passione
di Nostro Signor Gesù Cristo
1775
CAPO I
Del fine di questa nostra Congregazione
Il fine di questa Congregazione è quel medesimo a
cui ogni cristiano, e molto più ogni ecclesiastico, deve
aspirare: cioè di osservare esattamente la divina legge
e gli evangelici consigli, secondo che permettono le for-
ze di ciascuno e che il proprio stato esige.
Onde chiunque verrà aggregato a questo povero
ed umile Istituto, dovrà principalmente, a norma di
queste Costituzioni, attendere a se stesso, e quindi in-
traprendere con diligenza verso dei prossimi quegli offi-
ci di carità, che secondo le occorrenze dei luoghi e dei
tempi, dovranno adempirsi, per procurare la maggior
gloria di Dio ed il proprio spirituale vantaggio, le quali
due cose non devono mai allontanarsi dalla mente e dal
cuore di ognuno.
E siccome uno dei principali fini di questa Con-
gregazione si è che ognuno, non solamente attenda al-
l'orazione per giungere alla santa unione di carità con
* Il testo di questa traduzione risale al 1930 che sostan-zialmente riproduce il testo stampato nel 1776.
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Dio, ma procuri altresì d'indirizzarvi il prossimo i-
struendolo nella maniera più opportuna e più facile che
potrà praticarsi; perciò quei soggetti, che saranno giu-
dicati idonei a sì gran ministero, procureranno, sì nelle
apostoliche missioni che in altri pii esercizi d'insegnare
a viva voce ai popoli la devota memoria della Passione
e Morte di Gesù Cristo Signore Nostro, da cui, come da
fonte, deriva ogni bene.
Ciò potrà farsi nelle missioni dopo la predica, o
come sarà più opportuno, e specialmente nel confessio-
nale, ed in ogni altra occorrente occasione: tenendosi
per certo che questo proficuo e salutare pensiero sarà
un mezzo efficacissimo per ritrarre le anime dal pecca-
to, ed incamminarle alla cristiana perfezione, alla quale
aspiriamo.
CAPO II
Dove dovranno fondarsi i ritiri
Si fonderanno i Ritiri in solitudine, nel più atto e
miglior modo che potrà riuscire, e tutti saranno poveri
a norma di queste Costituzioni.
Se ne potrà in ogni diocesi fondare uno, ovvero
più, con proporzionata distanza, secondo il beneplacito
e la prudenza dell'Ordinario e del Superiore della Con-
gregazione, il quale procurerà con la debita riverenza
ed umiltà di uniformarsi al volere di quello.
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CAPO III
Come debba essere la chiesa e casa di ritiro
La chiesa sarà di mediocre grandezza, e si procu-
rerà di tenerla con la maggior pulizia e decenza possi-
bile.
Le stanze del dormitorio non oltrepasseranno in
ampiezza, la misura di nove metri quadrati, ed il dormi-
torio non sarà più largo di due metri. Le officine si fa-
ranno grandi a proporzione della religiosa famiglia, e
lo stesso si osserverà riguardo al refettorio: sarà tutta
la fabbrica disposta in modo, che da per tutto spicchi la
povertà e la religiosità. Se verrà offerta qualche chiesa
o casa già fabbricata si potrà ricevere, quantunque fos-
se differente dalle suddette.
Si fonderanno le case in solitudine, affinché i reli-
giosi, dopo di essersi impiegati con apostoliche fatiche
in procurare la divina gloria e la salute delle anime,
possano ritirarsi fuori del concorso e strepito del mon-
do, a raccogliere il loro spirito colle orazioni, coi di-
giuni, ed altri esercizi di devozione, per infervorarsi
sempre più nell'amore di Dio; e crescendo nelle virtù,
rendersi maggiormente atti a spargere poi con frutto il
seme della divina parola, impiegandosi con ogni dili-
genza in promuovere nei prossimi la cristiana pietà, e
la memoria e devozione della Passione e Morte del di-
vin Redentore.
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CAPO IV
Di ciò che dovrà osservarsi prima di entrare in Congregazione
Chiunque sarà per essere ammesso in questa Con-
gregazione, esaminerà prima se vi sia chiamato da Dio;
e però vi premetterà un serio esercizio di orazioni e di
digiuni, colla frequenza dei sacramenti; e ritiratosi dal-
le faccende del secolo, si consiglierà col suo confesso-
re, o maestro spirituale, o con altri soggetti che giudi-
cherà più abili, per risolvere un sì gran punto; e consi-
dererà se per la gloria di Dio, e per la salute sua e dei
prossimi, sia veramente disposto a patir molto, a essere
burlato, disprezzato, e soffrire volentieri travagli e tri-
bolazioni.
Sopra le quali cose tutte sarà esattamente dal P.
Provinciale o dal Preposito, esaminato; e non potendo
essi ciò fare, ne commetteranno prudentemente ad alcun
altro l'incombenza.
Adempite queste parti, lasci in buono stato gli af-
fari di sua casa, soddisfaccia ai debiti, e compisca tutte
le altre sue obbligazioni, sicché non vi resti alcun osta-
colo che possa impedirlo.
CAPO V
Del vestimento dei religiosi
Vestiranno i religiosi una sola tonaca di color ne-
ro, di panno grosso, formato di lana ordinaria, ed un
povero mantello che arrivi fino al ginocchio.
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E sì la tonaca che il mantello avrà il collare a gui-
sa dei Chierici Regolari.
I chierici porteranno la tonsura clericale secondo
la forma stabilita dal concilio di Palenzia, a proporzio-
ne degli Ordini.
In tempo d'inverno, con licenza del Superiore, po-
tranno usare un'altra piccola tonaca interiore, fatta di
lana. La tonaca di sopra si cingerà con una cintura di
pelle.
Nella parte sinistra della tonaca e del mantello si
porterà attaccato il nome SS. di Gesù Cristo col titolo
della salutifera di lui Passione, impresso in lettere
bianche in un piccolo cuore sopra del quale sarà unita
anche una piccola croce parimenti bianca. Questo se-
gno di salute peraltro si porterà solamente dopo compi-
to l'anno del noviziato. I laici, a distinzione dei chierici
e dei sacerdoti, lo porteranno soltanto sulla tonaca, e
non sul mantello.
I religiosi vadano con i piedi scalzi, portando so-
lamente i sandali. Si servano di un povero cappello per
ricoprire il capo.
In casa tutti i religiosi porteranno un berrettino
povero, modesto e religioso. I sacerdoti poi e i chierici
si serviranno della berretta ecclesiastica, detta volgar-
mente berretta da prete. In chiesa però dovranno tutti
starvi col capo scoperto, eccettuati i calvi e gl'infermi,
ai quali si permette l'uso del medesimo berrettino.
Sotto la tonaca porteranno un sudario di lana e le
mutande di tela comune; ma mentre stanno in missione,
o fanno viaggio, potranno servirsi del sudario di tela
per il sudore.
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CAPO VI
Di ciò che dovrà osservarsi prima di ricevere i novizi
Chi vorrà essere ammesso nella Congregazione,
dovrà presentare le fedi autentiche non solamente di
battesimo, ma anche della probità della vita e bontà di
costumi; e se sarà per essere ricevuto in qualità di chie-
rico, dovrà altresì far constare di essersi conveniente-
mente esercitato nello studio delle lettere. Si dovrà inol-
tre da ognuno presentare l'attestato d'essere in istato
libero, di buona fama, e di non essere inquisito in alcun
tribunale.
E senza le fedi e testimonianze suddette non si ac-
cetterà mai veruno, quantunque se ne avesse cognizio-
ne. Sarà inoltre in libertà dei Superiori di esigere que-
gli attestati che giudicheranno opportuni.
E queste testimonianze si conserveranno di poi
nell'archivio del Noviziato dove si terranno altresì le al-
tre scritture spettanti al Ritiro, e due libri mastri, in
uno dei quali si noterà il nome, il cognome, e la patria
di chi sarà aggregato a questo Istituto, ed il giorno del-
la sua vestizione; e nell'altro si registrerà il giorno del-
la professione fatta dai novizi, a tenore delle apostoli-
che costituzioni.
Non si riceverà alcuno in Congregazione che ab-
bia passato l'età di anni venticinque, ovvero abbia ve-
stito l'abito di altro Istituto, eccettuati solamente quei
soggetti, che per eccellenza di virtù, meritassero d'esse-
re in questo punto dispensati. Questo però non si faccia
senza una speciale approvazione del Preposito Genera-
le, da cui questi tali dovranno portare la testimoniale
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scritta dell'accettazione.
Fuori di questo caso si accettino in Congregazione
giovani di fresca età, siccome quelli che più agevolmen-
te si dirigono secondo lo spirito dell'Istituto, e si acco-
stumano secondo la regolare osservanza.
L'accettazione dei novizi da farsi dal Provinciale
non oltrepassi quel numero che si potrà ogni anno pre-
figgere dal Preposito Generale.
Chiunque sarà stato approvato per l'accettazione,
prima d'essere ammesso alla religiosa vestizione, con-
viverà coi nostri per qualche tempo, secondo il prudente
beneplacito dei Superiori del noviziato, vestito dei suoi
abiti.
Intanto si uniformerà agli altri nell'osservanza e
se ne farà prova con esercitarlo nell'umiltà; laonde gli
s'imporrà di lavare i piatti, servire in cucina, spazzare
la casa, e dare altri saggi di cristiana sommissione e
pazienza.
Per il medesimo fine si riprenderà pubblicamente,
massime in refettorio, mangerà qualche volta in terra,
ed eseguirà quell'altre prove d'umiltà e mortificazione,
che dai Superiori gli verranno ingiunte, acciò venga fa-
cilmente a conoscersi, se veramente ami d'essere di-
sprezzato, e sia morto a se stesso ed al mondo, per vi-
vere solamente a Dio e per Dio, nascondendo volentieri
la sua vita in Gesù Cristo, il quale per bene nostro vol-
le essere trattato come l'obbrobrio degli uomini, l'ab-
biezione della plebe, e rendersi a noi perfettissimo e-
sempio di tutte le virtù.
Non si abbia nessun riguardo alla condizione della
persona; ma chi è di stirpe nobile, si esamini con più
lunga ed accurata prova, in modo però che il tutto sia
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sempre regolato da una benigna carità, congiunta con
una savia prudenza.
Adempite che saranno debitamente tutte queste
parti, si convocherà il capitolo, nel quale dovrà ognuno
dare il libero suo voto, per decidere se il soggetto pro-
posto debba essere ammesso, ovvero escluso dalla Con-
gregazione.
Approvato e ricevuto, si occuperà, per lo spazio di
dieci giorni, negli esercizi spirituali e in pie meditazio-
ni, acciocché acquistando maggior lume ed amor di
Dio, meglio si disponga, e si prepari a fare il sacrificio
di se stesso.
CAPO VII
Del modo di vestire i religiosi della Congregazione
Dopo che sarà adunata in chiesa tutta la religiosa
comunità, verrà quello che dovrà essere vestito, e si
presenterà col suo solito abito. Quindi il Superiore lo-
cale farà un opportuno discorso, in cui lo animerà a
patir volentieri per amor di Dio, esponendogli qual pre-
zioso tesoro di eterni beni sia quello di cui da Gesù
vengono favoriti i suoi veri seguaci.
Dopo di aver benedetta la tonaca secondo il co-
mune rito di Santa madre Chiesa, la metterà indosso al
novizio presente; indi gli porrà una croce in ispalla, ed
una corona di spine in capo, recitando rispettivamente
le seguenti formule: Accipe, Frater charissime, crucem Domini N. J. C..; abnega temetipsum, ut babeas partem cum illo in vitam aeternam - Amen - Accipe, Frater
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charissime, spineam Coronam Christi Domini, humilia temetipsum sub potenti manu Dei, et esto subiectus om-ni creaturae propter Deum. Amen.
Compita che sarà questa funzione il medesimo Su-
periore e gli altri religiosi annunzieranno al novizio la
pace, e con lieto sembiante lo incoraggeranno a portare
costantemente e di buon animo la croce di Gesù Cristo.
Di poi nella stanza, deposte le vesti interiori da secola-
re, si metterà il sudario di lana e le mutande.
CAPO VIII
Dell'elezione e dell'officio del maestro dei novizi
L'elezione del maestro dei novizi spetterà al P.
Preposito, o al Provinciale e suoi Consultori in ciascu-
na provincia con licenza del Preposito Generale, qua-
lunque volta fuori del capitolo si debba destinare un al-
tro, che dopo la professione abbia passato almeno dieci
anni in Congregazione con esempio di virtù, ed abbia
d'età almeno trentacinque anni, e sia inoltre versato
nelle cose di spirito, e fornito di quella carità e pruden-
za, che per un officio di tanta importanza si richiede.
Sarà di lui obbligo l'educare i novizi secondo lo
spirito e l'osservanza dell'Istituto, istruirli nell'orazio-
ne, rendendoli cauti in guardarsi dagl'inganni del de-
monio e dagli altri pericoli, acciò camminino con sicu-
rezza nell'intrapresa carriera del divin servizio. Si porti
sempre con moderazione, circospezione, soavità e sa-
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viezza, e farà in ogni cosa spiccare la carità, massima-
mente quando occorrerà di correggere e penitenziare
alcuno. Ammonisca i colpevoli con mansuetudine e pru-
denza e con soavità imponga la penitenza proporzionata
alla colpa. Con tal mezzo i colpevoli facilmente si e-
menderanno, ai difetti non mancherà il castigo, ed egli
stesso acquisterà stima e venerazione.
Dia con diligenza, a coloro che deve ammaestra-
re, un'esatta notizia dell'Istituto; faccia conoscere lo
spirito della Congregazione; ne inculchi il fine, affinché
i novizi, camminando per la medesima strada, compia-
no essi pure santamente quelle cose che si fanno dagli
altri che hanno già emessa la professione. Inculchi loro
sopratutto la frequenza dell'orazione e l'assiduo eserci-
zio delle virtù proprie dello stato religioso, particolar-
mente l'amore del proprio disprezzo.
Procuri che ognuno dica pubblicamente in refetto-
rio la colpa dei suoi difetti e mancamenti.
Secondo che sarà convenevole, li correggerà, li
riprenderà, li mortificherà, raccomanderà loro la prati-
ca dell'umiltà, e spesso li farà esercitare in atti d'umi-
liazione e di abbiezione, acciocché vincendo se stessi,
mortifichino le proprie passioni.
Dovrà però tutto questo praticarsi dal Maestro con
prudenza e dolcezza, e più coll'esempio che con le pa-
role. Attenderà inoltre ad istruirli nella modestia e
compostezza esterna da osservarsi in pubblico ed in pri-
vato, con la mortificazione degli occhi, della lingua e
degli altri sentimenti, affinché custodiscano così più fa-
cilmente il cuore, e spogliati d'ogni disordinato affetto
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tengano la mente occupata in Dio, imitino le virtù di
Gesù Cristo, e vivano del suo spirito.
Fuori del tempo stabilito i novizi non parlino mai
fra di loro, e non permetta mai il Maestro che parlino
con altri, molto meno con persone secolari, ancorché
fossero parenti. Ma se per giusta causa occorrerà che
ciò debba permettersi, vi si trovi egli, ovvero il Coadiu-
tore, presente, invigilando che si diportino con mode-
stia e circospezione né si trattengano più di quello che
sarà espediente; ma compito prestamente il dovere, to-
sto si ritirino a raccogliere lo spirito in Dio.
Sia cura del Maestro di procurare che i novizi o-
perino sempre con gran rettitudine e sano raccoglimen-
to, e sia il loro interno animato da gran fervore, con-
giunto con illibata purità d'intenzione, e che si diporti-
no in tutto come chi sta alla presenza di Dio, e solo per
piacere a Dio.
Usi insomma tutta la premura per far sì che essi
siano educati secondo lo spirito della vocazione; sapen-
dosi per esperienza, che dalla retta educazione dei no-
vizi dipende il bene di tutta la Congregazione.
Laonde per conseguire ciò che tanto importa, dif-
fidando umilmente di sé stesso, riponga in Dio ogni sua
speranza, da Lui implorando il lume opportuno, e viva
in modo che i suoi costumi siano modello di quelle vir-
tù, che brama insinuare negli altri.
Non permetta ai novizi di scrivere lettere senza ne-
cessità, ed avverta, che non si faccia giammai cosa non
conveniente alla religiosità dell'Istituto.
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Il Direttore dei novizi, o suo Coadiutore, tre o
quattro volte alla settimana prima della recita in coro
dell'Ora Sesta farà un esame purgativo o istruttivo se-
condo che giudicherà più utile al profitto spirituale dei
novizi. Negli altri giorni ognuno farà un esame partico-
lare in istanza, prima della lezione spirituale.
Ogni giorno altresì dopo la lezione che si farà in
comune, il Direttore, o Coadiutore, andrà insieme coi
novizi processionalmente per il Ritiro recitando il santo
Rosario, ed all'ora determinata visiteranno il SS. Sa-
cramento dell'Altare colla recita delle prescritte orazio-
ni.
Di poi usciranno insieme col Direttore o Coadiu-
tore, a prendere un poco d'aria per sollevarsi; e quan-
do per le contrarie circostanze o del tempo o del luogo
non potrà ciò effettuarsi, si supplirà con qualche altro
sollievo che detterà la prudenza, avvertendo di non
ammettere giammai divertimenti inutili, alieni dalla re-
ligiosità e contrari al raccoglimento dello spirito. E
perché nell'anno della loro probazione non sono i novi-
zi intenti ad altro studio che a quello dello spirito, per-
ciò dopo aver fatta l'orazione della mattina, ed avere
ascoltato la santa Messa ed al giorno, dopo la predetta
recitazione del Rosario, si farà quotidianamente, per lo
spazio almeno di mezz'ora, la spiegazione di qualche
sacro libro, principalmente del nuovo Testamento, so-
pra di cui i medesimi novizi faranno qualche riflessione
pia e morale. E nel rimanente del tempo, che sopravan-
zerà alle consuete osservanze staranno ritirati in istan-
za, secondo che disporrà il beneplacito del Rettore o
Direttore.
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Il Direttore userà ogni buona maniera per conso-
lare e confortare quelli che saranno angustiati da ma-
linconia, o da scrupoli, dando loro l'opportuno sollie-
vo. Si porti in questo con somma carità e prudenza, e
mostri loro buon volto, acciò prendano quindi animo di
manifestargli con confidenza i loro mali interni, ed ac-
quistando con opportuno rimedio la quiete del cuore,
proseguano con maggiore spirito l'intrapresa strada
della perfezione.
Siano i novizi pronti in obbedire volentieri al Di-
rettore, né facciano giammai cosa alcuna senza la sua
licenza e benedizione, né escano di casa. Siano sinceri
in iscoprire a lui tutti i nascondigli del loro cuore, dan-
dogli esatto conto dei lumi e dei sentimenti che vengono
loro conceduti da Dio nell'orazione. Manifestino altresì
le tentazioni, le malinconie, le ripugnanze, le aridità e
finalmente siano fedeli in accusare i propri difetti senza
scusarsi o giustificarsi.
Stiano bene avvertiti di non mancare giammai in
questa parte: altrimenti correranno rischi di restare in-
gannati dal demonio, di perdere la pace del cuore, con-
cepir rincrescimento dello stato religioso, e finalmente
abbandonare per loro colpa anche la Congregazione: il
che suole Iddio permettere in pena della superbia ed in-
fedeltà usata in tener nascosto quel male, che per non
essere stato curato in tempo, li conduce in ruina. Ma
per l'opposto, quelli che procederanno con fedeltà e
sincerità, non saranno abbandonati dal Signore, il qua-
le resiste ai superbi, e concede la sua grazia agli umili;
anzi verserà sopra di loro a piena mano i suoi doni, ed
essi godranno una gran pace, faranno nelle virtù stra-
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ordinario profitto, e finalmente, mediante il divino aiu-
to, giungeranno alla perfezione della vera santità.
In ciascuna Provincia si assegnerà una casa per il
noviziato, e spetterà al Preposito Generale e suoi Con-
sultori il destinare questa casa.
CAPO IX
Della probazione dei novizi
La probazione dei novizi sarà di un intero anno,
compito il quale professeranno i voti semplici di ubbi-
dienza, povertà volontaria e castità. A questi si aggiun-
gerà il quarto, di promuovere cioè la memoria e divo-
zione della Passione e Morte di Gesù Cristo Signor No-
stro; ed in tal funzione si concederà loro il sacro segno
descritto nel capo quinto.
Se qualche religioso dopo la professione si rendes-
se incorreggibile in qualche notabile mancamento, e si
portasse in modo che col suo male fosse di danno agli
altri, e potesse essere di disturbo alla pubblica pace, e
pregiudiziale alla buona fama di tutta la Congregazio-
ne, sarà in libertà dei Superiori di mandarlo via, se-
condo prescrive la Costituzione della f.m. di Clemente
XIV: Supremi Apostolatus: accioccbè qual pecora infet-
ta, che non vuole essere curata, non sia d'infezione al-
l'ovile.
Non sarà però lecito ad alcuno per qualsivoglia
pretesto, di partirsi spontaneamente dalla Congregazio-
ne, dopo che in essa avrà fatta la professione.
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CAPO X
Di chi dovrà ammettersi alla professione dei voti semplici
Prima che alcun novizio si ammetta alla religiosa
professione, si esaminerà diligentemente, se abbia una
ferma volontà di tendere, per quanto potrà, alla perfe-
zione secondo l'osservanza delle nostre Costituzioni. Si
tollererà se avrà talvolta commesso qualche difetto,
purché non sia tale, che dia indizio d'animo pravo, o
leggiero o d'indole dura, ed abbia atteso seriamente ad
emendarsene. Ma se avrà commesso qualche delitto
scandaloso, sia assolutamente espulso.
Si devono ancora licenziare coloro, i quali avesse-
ro qualche infermità incurabile, per cui fossero inabili
all'osservanza delle Costituzioni; e però dovranno i no-
vizi manifestare ogni loro occulta indisposizione, altri-
menti sarà nulla la professione di chiunque avrà tenuto
occulto qualche male grave insanabile, protestandosi
costantemente la Congregazione di non tenere assolu-
tamente per legittimamente ammessi questi tali, ma di
espellerli anche dopo la professione, quando verrà a
scoprirsi un tal male.
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CAPO XI
Del modo di fare la professione dei voti semplici
Chi sarà per fare la professione, dovrà anteceden-
temente essere approvato con i voti, che segretamente e
liberamente dovranno darsi non solamente dal Superio-
re della casa del noviziato, ma anche da tutto il Capito-
lo locale composto dei Sacerdoti e degli altri religiosi
professi costituiti in Ordine Sacro, esclusi sempre i lai-
ci, sebbene professi, i quali sono privi del diritto di vo-
to.
Per la legittima approvazione dovranno concor-
rervi due delle tre parti di voti. Quindi, premessa que-
st'approvazione, il novizio farà la religiosa professione.
In tal funzione, secondo il rito proprio di questo
Istituto, gli sarà posta la croce in ispalla, la corona di
spine in capo, e gli si attaccherà avanti il petto il segno
col nome Santissimo di Gesù.
Intanto un sacerdote reciterà con pausa la Passio-
ne del Signore nell'evangelio di S. Giovanni, e giunto a
quelle parole: Emisit spiritum, il novizio, secondo la
formula posta al fine di questo capitolo, farà i voti di
ubbidienza, di povertà volontaria, di castità, e di pro-
muovere, secondo le proprie forze, la memoria e devo-
zione della Passione e Morte di Cristo Signor Nostro, in
quella guisa che si dispone in queste Costituzioni; e si
terminerà la funzione con la processione intorno alla
chiesa, cantandosi intanto nel solito tono di penitenza il
Salmo: Laudate Dominum de coelis.
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La professione dei novizi si dovrà fare avanti il
Preposito Generale o Provinciale, o avanti chi sarà de-
putato dall'uno o dall'altro.
Io N.N. faccio voto e prometto con voto e pro-messa semplice, a Dio onnipotente, alla B. Vergine Ma-ria ed a tutta la corte celeste, ed a voi, o Padre, Pover-tà, Castità ed Obbedienza; di più, di promuovere, se-condo che comporteranno le mie forze, nei cuori dei fe-deli, la devozione alla Passione del Signore, a tenore delle Regole e Costituzioni della Congregazione dei Chierici Scalzi della SS. Croce e Passione di Nostro Si-gnore Gesù Cristo. Così sia.
CAPO XII
Dell'osservanza dei voti, e prima dell'ubbidienza
L'ubbidienza si deve riputare come la pietra fon-
damentale di tutta la perfezione, ed è oracolo delle sa-
cre Scritture, che: Vir obediens loquetur victoriam:
(Prov. XXI, 28) chi è ubbidiente canterà la vittoria.
Procurino pertanto i religiosi di questa minima Congre-
gazione di professarla non solamente colle parole, ma
anche santamente con i fatti.
La loro ubbidienza sia cieca, abbiano di se stessi
bassa stima, ed amino e godano d'essere disprezzati per
conseguire più facilmente la religiosa perfezione. Ese-
guiscano i comandi con prontezza, con semplicità e di
buona voglia. Non tardino punto, allorché in qualsivo-
glia maniera saranno chiamati agli esercizi della comu-
nità, od ad altre incombenze.
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Non scrivano mai lettere senza licenza del Supe-
riore, a cui anche le presenteranno per essere da lui si-
gillate, e nelle mani di lui anche si consegneranno quel-
le che si riceveranno, ed avrà egli la libera facoltà di
leggerle e darle a chi sono dirette. Avverta però di non
leggere, senza necessità e senza giusta e ben conosciuta
causa, le lettere concernenti gli affari dell'anima, scrit-
te a quelli i quali attendono alle apostoliche missioni.
Nessuno potrà leggere o ritenere le lettere che
spettano ai Superiori maggiori, tanto quelle scritte da
loro, quanto quelle che ad essi sono dirette, se non avrà
giurisdizione sopra i medesimi; che anzi il Rettore di
casa le dovrà sigillare in presenza di quelli che gliele
esibiscono, e sarà permesso ad ognuno di scrivere ad
essi anche di nascosto; e se il Rettore farà qualche at-
tentato di violare questa determinazione, o impedire
questa libera facoltà sia deposto dal proprio officio.
Fuori dalla comune mensa si asterrà ognuno asso-
lutamente dal mangiare e bere senza la licenza del Su-
periore. Quanto più si darà libertà alle proprie passio-
ni, tanto più diverranno esse gagliarde e moleste, né
avrà mai pace chi vorrà secondare il proprio capriccio.
Procuri il Rettore di governare e trattare i religio-
si con soave carità, ed usi verso di loro ragionevole ed
onesta condiscendenza.
L'ubbidienza di cui si farà voto nella professione,
importerà l'obbligo d'ubbidire primieramente al Sommo
Pontefice, di poi ai Superiori di Congregazione, che
hanno giurisdizione, cioè il Preposito Generale e Pro-
vinciale, il Rettore della casa, e qualunque altro Supe-
riore delegato dallo stesso Preposito Generale, o Pro-
vinciale.
Regole e Costituzioni 1775
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Sarà però cura particolare dei nostri religiosi di
mostrare profondo ossequio ed umile deferenza ai Ve-
scovi ed Ordinari, nelle diocesi dei quali sono fondate
le nostre case, e cercheranno con tutto il rispetto e ri-
verenza, di secondare i loro voleri in ciò che spetta il
bene delle anime commesse alla cura dei medesimi, in
guisa che, quando essi richiederanno i nostri per opera-
re secondo la pratica dell'Istituto, il Preposito Genera-
le, o Provinciale, procuri di mandare quei soggetti, che
giudicherà idonei.
CAPO XIII
Della povertà
La povertà è lo stendardo sotto di cui deve milita-
re tutta la Congregazione; e però in vigore del voto non
sarà mai lecito di possedere beni stabili sotto qualunque
titolo, eccettuati i fondi annessi di orto, di prato e selva
per uso di casa, e per la necessaria coltivazione dei
medesimi fondi. Non sia mai lecito vendere i frutti che
sopravanzeranno, né avere rendite determinate e stabi-
li, o in comune, o in particolare, se non a norma della
Costituzione Apostolica, che incomincia « Supremi A-postolatus ».
A ciascuno però dei religiosi sarà lecito di riser-
varsi il regresso ai propri beni, in caso che, secondo la
suddetta Costituzione Apostolica, conceduta special-
mente a noi, lasciando l'Istituto della Congregazione
già abbracciato, ritornasse alla condizione di secolare;
e però prima di fare i voti semplici, rinunzieranno al-
l'usufrutto dei beni, che posseggono nel secolo, in favo-
Regole e Costituzioni 1775
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re di qualche consanguineo, o affine, oppure di qualche
altra persona, secondo verrà loro suggerito dalla cari-
tà, o pietà.
Inoltre se mentre perseverano in Congregazione
passeranno da questa all'altra vita, allora i detti beni, e
diritti in ogni maniera, e senza disposizione testamenta-
ria, o altra dichiarazione s'intendono assegnati, conce-
duti, e lasciati in favore di quelli, ai quali spetta de ju-
re. In vigore poi della Regola, le stanze dei nostri reli-
giosi non debbono essere ornate di cosa veruna partico-
lare, né sia lecito tenere in quelle se non le cose neces-
sarie con licenza del Superiore.
A niuno però sarà lecito, e neppure agli stessi Su-
periori, di tenere in cella cose da mangiare e da bere,
di qualunque sorta siano; ma per queste cose si destini
un luogo conveniente da serrarsi a chiave, affinché il
Superiore o altro assegnato da esso, possa provvedere
alle necessità dei religiosi.
Non vadano i nostri ordinariamente questuando di
porta in porta; sarà però lecito in tempo della raccolta
del grano, del vino, dell'olio e dei legumi, di far la cer-
ca di quanto è necessario, nella propria diocesi ed an-
che in altre con la licenza del Vescovo od Ordinario.
Non si faccia cerca d'altre cose, se non colla licenza
del Preposito Generale o Provinciale.
I danari, i quali saranno dati per la chiesa, per
elemosina di messe, o per qualunque altro titolo di pie-
tà, si riceveranno dal Superiore, o da altro deputato dal
medesimo, e si potranno ritenere in una cassa serrata a
due chiavi, una delle quali starà in mano al superiore,
e l'altra del Vicario, e, in di lui assenza, di assenza, di
Regole e Costituzioni 1775
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un sacerdote da destinarsi. Il Vicario poi, o l'altro sa-
cerdote sostituito in sua vece, sia sempre presente ogni
qualvolta il Rettore metterà o prenderà denari dalla
stessa cassa.
I denari per le spese ordinarie si somministreran-
no dal Vicario con licenza del Superiore, e poi in cia-
scun mese renderà conto della sua amministrazione al
Rettore, e si segnerà questo rendimento di conti in un
libro mastro, in cui dovrà anche registrarsi tanto l'in-
troito che l'esito, colla sottoscrizione di ambedue.
Non sia lecito al Rettore della casa di fare spese
straordinarie, né dare alcuna cosa in mutuo, né impre-
stare libri della biblioteca se non col consenso del Ca-
pitolo locale.
Se poi accadrà, che qualcuna di queste spese passi
la somma di dieci scudi, se ne domanderà la licenza al
Superiore Maggiore.
Affinché poi tutte le case della Congregazione si
mantengano unite insieme col vincolo di reciproca cari-
tà, tutti i beni di ciascuna siano comuni alle altre, co-
siccbé il Generale o Provinciale secondo che detterà la
prudenza ed esigerà il bisogno, possa piamente, secon-
do gli parrà bene in Domino, disporre della roba e dei
denari di qualunque casa per soccorso delle altre, pur-
cbé non siano cose di gran prezzo, né la somma di de-
naro sia tale, che secondo le pontificie Costituzioni, si
esiga il beneplacito Apostolico.
Che però si proibisce ad ogni Superiore locale,
che non ardisca giammai in veruna maniera di vendere
cosa alcuna senza il consenso e la licenza del predetto
Superiore maggiore. Che se, dopo che si sarà provve-
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duto a tutti i bisogni delle case e delle chiese della
Congregazione, avanzerà qualche cosa, si dispenserà
immediatamente ai poveri: la qual cosa si ordina in
modo particolare pei frutti dell'orto, ovvero giardino,
dei quali non si potrà fare mai vendita, ma si daranno
ai poveri, ed ai benefattori.
Non si prendano mai pesi perpetui di messe; sarà
però lecito di soddisfare la celebrazione delle medesi-
me, o di altre, ogni qual volta ne venga imposta la
commissione, e riceverne la congrua elemosina.
Sarà in libertà di ciascun sacerdote di celebrare
una messa la settimana o per sé o per altri, purché non
ne riceva veruna elemosina.
Dovendo i religiosi intraprendere qualche viaggio,
potrà il Superiore locale somministrare qualche somma
di denaro, acciò in caso di necessità o bisogno, possa-
no provvedersi con modestia e parcità religiosa. Termi-
nato il viaggio, si dovrà render conto del denaro rice-
vuto al proprio Superiore.
Non sia mai lecito a veruno, di procurarsi, sotto
qualunque pretesto, alcuna particolare elemosina senza
licenza del Superiore. Ciò che si sarà donato spontane-
amente si impiegherà in comune sovvenimento dei reli-
giosi. Siano tutti bene esatti nell'osservanza di questo
punto, e si manifesti anche, secondo l'occorrenza, ai
benefattori, acciocché non resti luogo a verun errore,
ma si regoli sempre ogni cosa prudentemente e santa-
mente, secondo l'amore e l'osservanza della religiosa
povertà.
Se alcuno avrà ardimento di trasgredire questa
legge, sia castigato con pena proporzionata alla colpa,
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e si dia ai poveri ciò che sarà stato così ricevuto; impe-
rocché, si deve tener per certo, che nella Congregazio-
ne regnerà lo spirito della religiosa perfezione, fintanto
che si manterrà in essa intatto il vigore ed amore alla
volontaria povertà; e se questo verrà ad estinguersi, sa-
rà ogni cosa messa in disordine dalla cupidigia, e an-
drà in decadenza la santa osservanza.
CAPO XIV
Della povertà che dovrà osservarsi nelle chiese e case della Congregazione
Nelle chiese, le quali dovranno essere fabbricate
senza eccesso di spese, si faccia sempre spiccare col
decoro un'esatta pulizia. Non si abbia in esse cosa al-
cuna di grandioso, di vano, di raro, che cagioni distra-
zioni di spirito.
Le sacre suppellettili siano monde, decenti, ed a-
datte; cosicché, per quanto ci permette la nostra condi-
zione, sian convenienti ai divini misteri, ed al santo sa-
crificio della Messa. Non si proibisce però in esse l'oro
e l'argento, o verun altro prezioso ornamento, atto ad
accrescere maestà e decenza al divin culto.
Le stanze da dormire siano piccole e modeste, or-
nate solo di poche sacre immagini ordinarie, di due o
tre sedie povere, ed un piccolo tavolino di legno. Il let-
to sia largo non più di cinque palmi, lungo a propor-
zione, ed alto dal pavimento circa un palmo; i cavalletti
e le tavole siano di legno. I pagliericci con il cuscino
siano pieni di paglia; le coperte secondo il bisogno del-
la stagione ed usuali secondo la povertà.
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Le infermerie siano spaziose e grandi, a propor-
zione del numero degl'infermi, in buona situazione, ed
in tutto ben disposte.
Il refettorio sia povero, senza magnificenza di ta-
vole, di sedili o di altra cosa preziosa. Le tovaglie e le
salviette siano di tela ordinaria, ma secondo la decenza
e la pulizia. I vasi tutti siano conformi alla santa pover-
tà. I cucchiai e le forchette siano di legno o di osso.
In cucina si faccia ogni cosa con gran carità e pu-
lizia, acciò il cibo non rechi nausea, né sia di danno al-
la stomaco.
Oltre la dispensa, dove si terrà tutto ciò che con-
cerne il vitto, si destinerà anche un'altra stanza, per
conservare in essa le vestimenta dei religiosi e le altre
domestiche suppellettili.
Nella libreria, oltre i libri, si terranno anche in
pronto penne, carta, calamaio, forbici, temperino ed
ostie da sigillare, per uso dei religiosi.
Sarà poi in libertà del Rettore il permettere che ta-
li cose ed altre necessarie si tengano da ognuno nella
stanza; e lo stesso si dice dei libri, che saranno utili e
necessari. Sarà però migliore esercizio di virtù e mag-
giormente meritorio, se ogni volta si domanderà in gi-
nocchio al Superiore, a titolo di elemosina, ciò che farà
di bisogno, avendo in tutte le cose unicamente in mira
di portarsi da veri poveri, tanto nell'esterno quanto nel-
l'interno, come veri imitatori di Gesù Cristo; e per ot-
tenere tal bene, gioverà sommamente aver sempre avan-
ti agli occhi gli esempi della vita del nostro Salvatore,
il quale per amor nostro si degnò di nascer povero, vi-
vere bisognoso, e morir nudo su di una croce.
Regole e Costituzioni 1775
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CAPO XV
Della castità
Essendo la castità una virtù angelica, useranno
perciò i religiosi ogni attenzione per portarsi sempre
con modestia anche angelica. E per ben riuscire in que-
sta virtù, siano umili, resistano alle proprie passioni,
mortifichino la carne, siano assidui nell'orazione, e
procedano sempre con gran cautela e circospezione.
Diffidino di se stessi, ripongano in Dio la loro fiducia,
e con timore e tremore operino la loro salute.
Non parlino con donne, se non che per necessità,
o altra giusta causa, ed allora si ottenga prima la licen-
za dal Superiore; e quando ciò occorra fuori di Ritiro,
si domandi la licenza al compagno, e parlino con brevi-
tà di parole, con modestia, massime di occhi, tenendoli
fissi in terra, e con religiosa gravità. Se si dovesse par-
lare con esse in qualche stanza, si tenga la porta aperta
in modo, che il religioso possa esser veduto e non udito
dal compagno.
Non sia lecito andare ai monasteri di monache, se
non quando sono richiesti, affine di procurare la loro
eterna salute, avendone prima ottenuto la licenza dal
Vescovo o dall'Ordinario del luogo e dal Superiore.
Trovandosi nelle case dei benefattori e de secolari,
procedano sempre con gravità e modestia religiosa.
Non siano ciarloni, e si astengano onninamente da
quelle cose, che in qualunque modo distraggono l'ani-
mo dall'interno raccoglimento, ma piuttosto parlino di
cose utili alla salute delle anime. Cerchino di custodire
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con tutta diligenza i propri sentimenti, e soprattutto
tengano a freno gli occhi.
In tavola si portino con sobrietà e temperanza e
tengano il loro interno raccolto in Dio.
Vadano sempre muniti di una filiale e fervida de-
vozione verso l'Immacolata Madre di Dio procurino
d'imitare le sublimi virtù di lei, e ne implorino in tanti
pericoli il potente patrocinio.
CAPO XVI
Del voto di promuovere presso i cristiani la devozione e grata memoria
alla Passione e Morte di N. S. G. C.
Quei che si occupano nel predicare la divina paro-
la, avranno gran premura nelle apostoliche missioni di
eccitare efficacemente e con fervore i popoli fedeli, a
meditare i misteri della vivifica Passione e Morte di Ge-
sù Cristo, ed a pensarvi spesso con affetto di devozione.
Si farà questo massimamente la sera dopo la predica,
proponendo a viva voce l'esercizio di questa meditazio-
ne, con tal misura di tempo, che non oltrepassi lo spa-
zio di mezz'ora. Se ne tratterà anche da chi fa il cate-
chismo la mattina, proponendo qualche divoto senti-
mento sul medesimo argomento.
Con brevità e chiarezza s'insegnerà la maniera
pratica di meditare, con divozione e con frutto, questi
sacrosanti misteri, e si userà ogni diligenza per far che
Regole e Costituzioni 1775
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la medesima meditazione si renda molto familiare e per-
severante. Alle persone idiote e dedite ai lavori della
campagna, ed incapaci di esercitarsi in formali medita-
zioni, s'insegnerà il modo di supplirvi, con brevi rifles-
sioni, atte ad eccitare il cuore a frequenti divoti affetti,
ovvero orazioni giaculatorie.
Ed acciocché questi documenti si riducano alla
pratica, si usi un metodo d'istruire facile e semplice,
adatto al bisogno. Si raccomandi loro di offrire sempre
ogni patimento in unione di quanto ha patito per noi il
divin Redentore, e dimostrino quanto ciò importi, quan-
to sia vantaggioso e meritorio per conseguire gran pre-
mio, e procurino di diminuire e togliere le difficoltà.
Questo stesso s'insinuerà nelle confessioni, secondo le
circostanze del luogo e delle persone.
I sacerdoti che non saranno applicati alla predica-
zione, avranno a cuore di corrispondere in qualche al-
tra maniera, che potrà loro opportunamente riuscire,
quando confessano, insegnano la dottrina cristiana,
tengono conferenze spirituali, ed in ogni altra opportu-
na occasione.
Gli altri religiosi poi, ed i fratelli laici, ai quali
non competono tali ministeri, per soddisfare all'obbligo
del voto, reciteranno ogni giorno, con affetto di pietà e
devozione, cinque Pater ed Ave, in memoria ed onore
della Passione del Signore, pregandolo fervidamente ad
assistere colla sua grazia quelli che promuovono questa
santa divozione.
A chi avrà efficace desiderio e vera premura di
cooperare ad un tanto bene, non mancheranno altre
frequenti occasioni per farlo, con gran vantaggio del-
l'anima propria e del prossimo; imperocché l'amor di
Regole e Costituzioni 1775
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Dio è ingegnosissimo, né si mostra tanto con le parole,
quanto con le opere e con gli esempi.
CAPO XVII
Del digiuno da osservarsi in questa Congregazione.
Non si prescrive in Congregazione alcun digiuno,
la cui trasgressione renda reo di peccato mortale, fuori
di quelli, che sono comunemente comandati ai fedeli
dalla S. Chiesa.
Dovranno i religiosi digiunare non solamente nei
giorni in cui obbliga l'ecclesiastico precetto, ma anche
nel tempo dell'Avvento del Signore, della Quaresima e
nella feria quarta e sesta, e nel sabato di ogni settima-
na.
Saranno però esenti dal regolare digiuno, se nella
feria quarta e sabato cada qualche festa di precetto, o
qualunque festa della Beata Vergine Maria, degli Evan-
gelisti, della Conversione di S. Paolo, delle due catte-
dre di S. Pietro, dell'Esaltazione della Santa Croce, del
Patrono o titolare della chiesa, e nel giorno della sua
dedicazione, inoltre nel giorno di S. Maria Maddalena
penitente. Nella feria sesta si osserverà sempre digiuno,
seppure non si celebrasse officio doppio di prima clas-
se.
Regole e Costituzioni 1775
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CAPO XVIII
Del modo di osservare il digiuno in Congregazione.
Si proibisce ai religiosi di mangiar carne nelle ca-
se della Congregazione fuorché per causa d'infermità;
ma si potranno mangiare uova, e latticini. Nei giorni di
digiuno si contenteranno di una minestra, e di una pie-
tanza di cibi quaresimali. Sarà però in libertà del Supe-
riore aggiungervi una vivanda di erbe, ed i frutti.
Nel venerdì però si darà a pranzo la sola minestra
ed una sola vivanda di erbe, eccettuati quei venerdì nei
quali cade qualche festa di precetto, o qualche altra fe-
sta di quelle che sono indicate nel capitolo precedente;
così ancora quei venerdì, che vengono nell'ottava del
Natale, della Pasqua, e del Corpus Domini. Nei giorni di festa, e nei giovedì si daranno due
pietanze; in tutti gli altri giorni poi una pietanza sola
con una vivanda di erbe; sarà lecito al Superiore di ag-
giungervi i frutti ed il cacio, se potrà farlo comodamen-
te. Nelle maggiori solennità si daranno tre pietanze.
Procurerà il Superiore che i cibi siano preparati
con diligenza e carità, e provveda con discretezza al bi-
sogno di ognuno; e perciò, quando potrà comodamente,
somministri volentieri le cose dette di sopra.
Non si lamentino però i religiosi, se ciò non sarà
loro dato; ma, prendendo quindi occasione di maggior-
mente esercitare in tali giorni la virtù, piglino ogni cosa
in buona parte, né sparlino mai di lui per qualsivoglia
cagione. E chi si porterà diversamente, non solo offen-
derà Iddio, ma sarà ancora debitamente punito.
Regole e Costituzioni 1775
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Si darà il pane ed il vino secondo il bisogno di o-
gnuno.
Nei giorni di digiuno per la colazione della sera si
darà un solo piattino. Negli altri giorni, in cui non si
digiuna, si farà una congruente e moderata cena.
Non si dispensi giammai il silenzio nel refettorio
per qualsivoglia occasione o motivo, quantunque vi si
trovassero forestieri e personaggi ragguardevoli, e si
solennizzasse qualunque festa; ma si faccia in tutto il
tempo della mensa la lezione spirituale, eccettuato il
tempo della colazione della sera nei giorni di digiuno.
Non saranno i religiosi obbligati al digiuno di re-
gola quando fanno viaggio; ma dopo aver annunziato
l'evangelica benedizione alla casa dei benefattori dai
quali saranno accolti, con quelle parole: Pax huic do-
mui, et omnibus habitantibus in ea, mangeranno ciò che
sarà loro somministrato, procurando però sempre, an-
che quando stanno fuori, di portarsi con gran tempe-
ranza, sobrietà e modestia per tenere più facilmente la
mente rivolta a Dio: imperocché godendo della divina
conversazione, avranno a nausea i cibi carnali, e sa-
ranno agli altri di buona edificazione.
Si ricordano, che il fine di questa Congregazione è
di osservare non solamente i comandamenti della legge
divina, ma inoltre per quanto si può, i consigli evange-
lici; e per conseguire ciò più facilmente, si richiede fre-
quente orazione, astinenza, umiltà, mortificazione del
corpo e disprezzo di se stesso. Questi saranno ottimi
mezzi per alzare la mente a Dio, e scansare le insidie
del demonio. Laonde, quantunque il nostro digiuno non
renda rei di peccato mortale i trasgressori, si dovrà ad
Regole e Costituzioni 1775
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ogni modo osservare con tutta esattezza e diligenza,
come gli altri dall'ecclesiastico precetto ingiunti.
E però, quantunque il Superiore locale possa per
qualche giusta causa dispensare alcuno dall'osservanza
del medesimo digiuno, non potrà per altro esentarne
tutta la religiosa famiglia, fuorché quando v'intervenis-
sero quelle urgenti cause, che sono bastevoli per esime-
re dall'obbligo del digiuno ecclesiastico.
Quanto sia giovevole il digiuno all'anima ed al
corpo, s'intenderà da chi leggerà ciò che ne hanno
scritto i SS. Padri e Dottori della Chiesa, particolar-
mente S. Basilio, S. Giov. Crisostomo, ed il Pontefice
S. Leone, che ne trattano assai bene, e basterà questo
per inculcare l'osservanza di una opera tanto importan-
te e meritoria.
CAPO XIX
Degli altri esercizi spirituali della Congregazione
Nel decorso dell'anno, dopo di aver riposato per
lo spazio di cinque ore, si alzeranno la notte a cantare
le divine lodi.
L'Ufficio divino si reciterà in coro in tono di peni-
tenza, con la dovuta pausa ad ogni verso, acciò vi sia
tempo da meditare quel che si dice, e possa così ripor-
tarsi quel frutto copioso e soave, che il salutevolissimo
pascolo della divina Scrittura somministra a chi sal-
meggia non solamente con la lingua, ma anche con la
mente e col cuore.
Regole e Costituzioni 1775
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Eccettuati gli offici celebrati solennemente, in con-
trassegno di riverenza e devozione verso l'infinita Mae-
stà, si reciterà tutto l'officio divino in piedi, fuorché nel
tempo delle lezioni del Mattutino, nel quale sederanno.
Avanti il principio di ogni ora canonica diranno
profondamente inchinati: In nomine Jesu omne genu-flectatur, coelestium, terrestrium, et infernorum, et omnis lingua confiteatur, quia Dominus noster Jesus Christus in gloria est Dei Patris.
Nei giorni prefissi dopo il Mattutino si farà la di-
sciplina, e di poi dal primo di ottobre fino al primo di
aprile si farà un'ora di orazione mentale e nel resto del-
l'anno se ne farà mezz'ora, stando tutti insieme nello
stesso luogo; né sarà permesso ad alcuno in tal tempo,
come anche in quello del Divino Officio partire senza
licenza del Superiore. Di poi in tempo di inverno an-
dranno a scaldarsi, recitando il cantico: Benedicite
omnia opera Domini Domino: Quindi si ritireranno alla
stanza fino all'ora di Prima.
Se alcuno si sentirà dal fervore animato a rima-
nersene in orazione, ne domanderà licenza al Superio-
re, il quale non la negherà a chi conoscerà conveniente
di concederla.
Dal primo di ottobre fino al primo di aprile tre ore
dopo il coro della Notte, e nel resto dell'anno dopo due
ore e mezza dal detto Coro si alzeranno i Religiosi dal
riposo, ed anderanno a recitare Prima e Terza: dopo
faranno un'ora di Orazione, nel qual tempo si potranno
celebrare, ed udire le Messe. Quei sacerdoti, che a-
vranno impieghi nella Congregazione, potranno dopo
mezz'ora di Orazione celebrare la Santa Messa.
Regole e Costituzioni 1775
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Nel tempo prefisso nella tabella, in cui sarà ordi-
natamente espressa la distribuzione di tutti gli esercizi,
si celebrerà l'ultima Messa, alla quale dovranno inter-
venire tutti quelli, che non hanno giusto impedimento.
Avanti le ore di Sesta e Nona, per sollievo dello
spirito e del corpo, passeggeranno solitari ed in silenzio
per lo spazio di mezz'ora. Lo stesso si farà la sera a-
vanti Compieta. Di poi recitate le dette ore, andranno a
pranzo.
Nel tempo prefisso, nell'istessa guisa di sopra e-
sposta, si reciterà il Vespro, e, dopo un breve racco-
glimento di spirito, si farà per un quarto di ora in circa
la lezione spirituale in comune, finita la quale, andrà
ognuno allo studio, o ad altra sua incombenza. Dopo
Compieta si farà dai religiosi un'ora di orazione menta-
le.
Essendo difficile nei viaggi e nei ministeri, per cui
siano obbligati a star fuori di Ritiro, l'attendere tanto
alla meditazione, non si lasci però passare giorno senza
farne almeno un'ora, scegliendo il tempo meno occupa-
to, massime la mattina di buon'ora, acciocché siano più
disposti a proseguire il viaggio, e compiere i loro nego-
zi.
Avvertano bene però i nostri religiosi di non la-
sciar giammai l'orazione; altrimenti, restando privi per
propria colpa di quei grandi lumi che da essa derivano,
incorreranno in mali di cui poi sarà difficile il rimedio.
Si esortano istantemente tutti i sacerdoti di prepa-
rarsi con gran purità di spirito, e con divoto raccogli-
mento a celebrare santamente la Messa, e di osservare
con ogni esattezza e riverenza i sacri riti e di compiere
con la dovuta integrità e decenza le cerimonie che dalla
Regole e Costituzioni 1775
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Chiesa si prescrivono, facendo spiccare e nelle parole e
negli atti, il decoro della religione e della santità.
Dopo la celebrazione del divin Sacrificio avverta-
no di non subito rivolgersi ad altre cose, ma si tratten-
gono nelle dovute lodi e nei dovuti ringraziamenti verso
il Signore. Così facendo, riporteranno dal celebrato Sa-
crificio più copioso il frutto, cresceranno ogni giorno
più nell'amore di Dio, e si renderanno insieme disposti
e degni per un tal ministero.
CAPO XX
Di ciò che debba farsi dai fratelli laici
Nel tempo che dai sacerdoti e dai chierici si reci-
terà in coro il Mattutino, i fratelli laici reciteranno la
corona di Nostro Signore Gesù Cristo, composta di
trentatré Pater noster, in memoria della sua santissima
vita, passione e morte. Nel tempo di Prima reciteranno
sette Pater ed Ave in memoria di tutte le fatiche fatte
dal medesimo. A Terza cinque Pater ed Ave in memoria
dei viaggi fatti dal nostro Signore da un tribunale al-
l'altro, ed in memoria della sua dolorosissima flagella-
zione. A Sesta tre Pater ed Ave in memoria della sua
coronazione di spine e degli scherni da lui sofferti. A
Nona tre Pater ed Ave in memoria della crocefissione,
agonia e morte, che si è degnato di patir per amor no-
stro. Nel tempo di Vespro reciteranno sette Pater ed
Ave in memoria dei dolori di Maria SS.ma. A Compieta
cinque Pater ed Ave alle piaghe SS.me di Gesù, ed in
memoria della sua sepoltura.
Regole e Costituzioni 1775
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Faranno l'orazione mentale cogli altri, e la matti-
na udita la Messa andranno ai loro lavori, ciascuno se-
condo il suo impiego.
In tutte le feste non continuate ed in tutti i venerdì
riceveranno i santissimi Sacramenti della confessione e
comunione. Nel tempo della Quaresima e del sacro Av-
vento si comunicheranno tre volte la settimana seppure
non ordini diversamente il Superiore o il Padre spiri-
tuale.
Facciano con esattezza e diligenza gli offici loro
imposti, e portino volentieri i pesi della Congregazione.
Abbiano in somma venerazione i sacerdoti come mini-
stri di Dio, siano umili, ubbidienti, ed amanti della po-
vertà religiosa. Tengano molto conto della roba della
Congregazione, come roba appartenente a Dio. Si ri-
cordino, che eglino l'hanno in custodia, e che se per lo-
ro negligenza andrà a male, ne dovranno rendere stret-
to conto al Signore; riflettano spesso al fine dell'Istituto
che hanno abbracciato, ed a questo dirigano tutte le lo-
ro mire ed azioni.
CAPO XXI
Dell'orazione
Le meditazioni si facciano per lo più sopra gli at-
tributi e perfezioni di Dio, come pure sopra i misteri
della Vita, Passione e Morte di Nostro Signore Gesù
Cristo, dalla quale ogni religiosa perfezione prende il
suo magistero ed aumento.
Regole e Costituzioni 1775
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Procuri ognuno di ardere di grand'amore verso
Dio, e di nutrire in sé una fede viva, operativa e co-
stante. Si mantengano continuamente più che possono
alla presenza di Dio. In questa maniera faremo sempre
orazione, facilmente fuggiremo i vizi e praticheremo le
virtù.
Siano molto devoti del SS.mo Sacramento, lo visi-
tino spesso in chiesa, lo lodino, lo ringrazino, desideri-
no di riceverlo spesso, e di unirsi spiritualmente ed in-
timamente con lui, affinché, da lui posseduto il loro
cuore viva solamente a Dio, ed arda di accesissimo a-
more.
I chierici si comunicheranno tre volte la settimana
ed in tutte le feste non continuate secondo le indicazioni
del Superiore o del Padre spirituale. Si accostino alla
sacra mensa con la maggior innocenza, e santità possi-
bile. Si preparino alla santa comunione con pie medita-
zioni, con atti fervorosi di virtù, specialmente di fede,
carità ed umiltà. Dopo comunicati, emulando gli ardori
dei serafini, rendano le dovute grazie per un tanto be-
neficio, e mostrino la loro gratitudine con intraprendere
un tenor di vita ognor più santa.
Prendano per loro principale protettrice la beatis-
sima sempre Vergine Maria Madre di Dio, ed abbiano
inverso di lei la dovuta divozione. Si ricordino spesso
degli acerbissimi dolori da lei sofferti nella passione e
morte del Figlio, e con la voce e coll'esempio promuo-
vano negli altri la divozione verso di questa nostra Si-
gnora.
Regole e Costituzioni 1775
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CAPO XXII
Dello studio
Nel tempo assegnato nella tabella attenderanno al-
lo studio, ed intanto quelli che non studiano adempi-
ranno i propri offici. Di poi faranno tutti in cella la le-
zione spirituale, alla quale premetteranno l'esame di
coscienza; e si servirà ciascuno di quei libri, che giudi-
cherà più confortevoli al proprio profitto col consiglio
del Direttore. Dopo Vespro di nuovo vi sarà lo studio
come la mattina.
In ogni Provincia si assegneranno una, o due case
per lo studio, affinché quivi i giovani studino la filoso-
fia e teologia, per rendersi così più abili alla coltura
delle anime, e lavorino poi secondo le loro forze nella
vigna del Signore.
Tutte le scuole di Congregazione stiano immobil-
mente attaccate all'inconcussa dottrina dell'angelico
dottore S. Tommaso, e tutti i maestri siano tenuti ad in-
segnarla fedelmente.
Lo studio durerà sei anni, dei quali i primi cinque
si impiegheranno nella Filosofia e Teologia, troncando
tutte le questioni meno necessarie, e tenendo sempre
lontano le novità. Il sesto si spenderà nello studio della
Sacra Scrittura, e dei Santi Padri.
Inoltre secondo la diversità delle persone e degli
studi, si andranno esercitando in apostolici ministeri,
affinché nell'esame generale di tutti gli studi, che si fa-
rà nel fine del sesto anno, si conosca più facilmente
l'ingegno e l'abilità di ciascuno; e chi sarà giudicato
idoneo, sia scelto per le sacre missioni ed altri esercizi
a bene dei prossimi.
Regole e Costituzioni 1775
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Nel Ritiro di Studio in quei giorni, nei quali si fa
scuola, la meditazione della notte non passi mezz'ora;
lo stesso si prescrive della meditazione della mattina e
della sera per quelli, che sono addetti allo studio. Ec-
cettuate le solennità, e vacanze, i Lettori siano dispen-
sati dall'alzarsi la notte a Mattutino nei giorni, nei qua-
li fanno Scuola. Tutto il resto si regolerà secondo verrà
ordinato dal Preposito Generale, o Provinciale. Il Ret-
tore secondo che gli detterà la carità procurerà con
amore di Padre di far prendere a quelli, che attendono
allo studio scolastico un poco di pane e di vino per con-
forto dello stomaco prima d'incominciare lo studio.
Affinché poi a cagione del continuo studio non si
intiepidisca lo spirito della perfezione, gli studenti come
anche tutti gli altri religiosi in tutte le case di Congre-
gazione, una volta l'anno facciano, per otto o dieci
giorni, con spirito di pietà e devozione gli Esercizi Spi-
rituali in tempo opportuno, che destinerà il Superiore.
I chierici non siano promossi agli Ordini sacri se
non dopo che avranno compito lodevolmente cinque an-
ni di Congregazione. Che se non daranno ottimo sag-
gio di virtù, si differisca loro l'ordinazione a beneplaci-
to del Preposito Generale o Provinciale.
Si abbia poi cura particolare di coltivare quei
chierici che non sono addetti allo studio formale, e sia-
no tenuti con esatto rigore; però non sia mai lecito ad
essi, parlare neppure con gli altri religiosi, senza e-
spressa licenza del Superiore, né si mandino mai fuori
in qualunque luogo si sia, senza necessità urgente, nel
qual caso dovranno mandarsi con un compagno di spe-
rimentata virtù.
Regole e Costituzioni 1775
47
L'esame generale dei giovani si farà da tre esami-
natori eletti dal Preposito Generale e suoi Consultori
nella Provincia di sua residenza, al quale esame assi-
sterà egli in persona, o altro da lui deputato. Nell'altre
province si eleggeranno gli esaminatori dal Preposito
Provinciale e suoi Consultori; al quale esame interverrà
egli medesimo, o destinerà un altro che faccia le sue
veci.
Oltre quest'esame generale, se ne farà un altro
particolare nel fine di ogni anno di studio; e questo si
farà da due esaminatori eletti come sopra alla presenza
del Rettore del Ritiro. Si farà quest'esame sopra le ma-
terie studiate nell'anno affinché, conosciuti i talenti, si
ammettano, col consenso del Preposito Generale, o
Provinciale in altre Province, al proseguimento degli
studi i diligenti, e si escludano gli inabili ed i negligen-
ti.
CAPO XXIII
Del modo di predicare, e dei principali doveri dei Missionari
Non sia lecito a veruno di Congregazione il predi-
care con istile tanto elevato ed elegante che si renda
oscuro alla povera plebe; ma spezzino il pane della di-
vina parola con modo chiaro ed intelligibile, acciò sia
più efficace a promuovere la gloria di Dio e la salute
delle anime.
Istruiscano i popoli sopra il dovere e la maniera di
bene osservare la legge di Dio, e di ricevere i sacra-
menti dalla confessione e comunione. Istruiscano pa-
zientemente la plebe sopra i misteri della santa fede,
Regole e Costituzioni 1775
48
usando maggior diligenza verso di quelli che saranno
più bisognosi, affinché un'opera sì accetta a Gesù Cri-
sto produca frutto tanto più abbondante, quanto sarà
più incolto il terreno.
Non predichino quaresimali; ma, lasciata questa
cura agli altri, in tempo di quaresima stiano in Ritiro,
affinché cresciuti in carità, escano poi con maggior spi-
rito dopo Pasqua a fare le missioni e gli altri consueti
esercizi del nostro Istituto in vantaggio del prossimo.
Non si proibisce però in tempo di quaresima, quando vi
sia giusta causa, l'esercitare i nostri propri ministeri.
Non si contentino di esortare i popoli a meditare i mi-
steri della Vita, Passione, e Morte di Nostro Signore
Gesù Cristo, ma inoltre li istruiscano circa il modo di
farlo. Insegnino loro parimenti come avvezzarsi all'ora-
zione scoprendo e confutando nel tempo medesimo il
pernicioso errore di coloro, che credono essere la medi-
tazione propria solamente delle persone ecclesiastiche e
religiose; li armino di opportuni avvisi e di una costante
fiducia in Dio, e mostrino che nell'orazione Iddio co-
municherà loro i suoi lumi, con i quali conosceranno
sempre più gl'inganni del demonio e del mondo, la
bruttezza del vizio, e la bellezza della virtù.
Apparterrà parimenti ai nostri religiosi di pro-
muovere nei fedeli una filiale devozione alla SS.ma Ver-
gine Madre di Dio, la riverenza dovuta alle chiese ed
alle persone consacrate a Dio; e per dire molto in poco,
di fare tutti quei ministeri, che, secondo la varietà dei
luoghi, dei tempi e delle persone, sono di maggior gio-
vamento ai nostri prossimi, togliendo i disordini e gli
abusi con caritatevole diligenza.
Regole e Costituzioni 1775
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CAPO XXIV
Del modo da tenersi nel fare le Missioni
Per dare qualche metodo di fare con frutto le mis-
sioni apostoliche, siccome non tutti hanno ricevuto da
Dio i medesimi doni, come dice S. Paolo, così si ordina
che l'officio di fare le missioni si dia solamente a quei
soggetti, i quali per mezzo di previo esame saranno
giudicati idonei da due teologi di Congregazione da de-
putarsi dal Preposito Generale o Provinciale. A questi
esaminatori dovranno consegnare i loro scritti, affinché
siano riveduti. E ciò non solamente una volta sola in
occasione di quest'esame, ma altre volte ancora, essen-
done richiesti, sottoporranno privatamente ai medesimi
teologi quelle materie, che dovranno spiegare o predi-
care pubblicamente ai popoli.
Non vadano mai in missione senza averne prima
ottenuto la licenza dal Superiore Generale o Provincia-
le.
Per fare con frutto le missioni considerino la san-
tità, la gravità ed il fine di un tanto ministero, e stiano
attenti di non mancare in nulla al proprio dovere, acciò
per loro colpa non avvenga, che quello riesca con poco
decoro e con poco frutto per i popoli.
Non si prescrive veruna regola particolare degli
esercizi spirituali che devono precedere ed accompa-
gnare un'opera di tanto rilievo, perché vi si attende di
continuo in Ritiro.
Facciano questo medesimo per quanto potranno
anche nelle missioni. Procurino di fare almeno mezz'o-
ra di orazione, dicano devotamente l'officio divino e la
Regole e Costituzioni 1775
50
santa Messa, raccogliendosi in Dio prima e dopo, se-
condo il tempo che avranno. Considerino con saviezza e
prudenza le cose che devono farsi, ed il tutto sia confa-
cevole al loro sacro ministero.
§ I
Di ciò che dovranno fare i missionari prima di uscire dal Ritiro
Prima di uscire dal Ritiro per portarsi in missione,
inginocchiati avanti il SS.mo Sacramento dell'altare
leggeranno questo capo XXIV delle Regole, e promette-
ranno di osservare quanto in esso si ordina. Lo porte-
ranno seco, e lo rileggeranno al principio di ogni mis-
sione, e con ferma fiducia in Dio sperino, che se osser-
veranno fedelmente ed esattamente gli ordini della Con-
gregazione, non sarà mai per mancare loro la grazia
del Signore con quegli aiuti opportuni, con i quali con-
seguiranno felicemente il fine delle loro fatiche.
Il giusto e misericordioso Iddio adempirà sicura-
mente ciò che promette ai suoi fedeli per il suo profeta
Malachia: Pactum meum fuit cum eo vitae et pacis, et dedi ei timorem, et timuit me, et a facie nominis mei pavebat. Lex veritatis fuit in ore ejus, in pace et aequi-tate ambulavit mecum, et multos avertit ab iniquitate.
(II, 5).
Regole e Costituzioni 1775
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§ II
Dell'elezione dei ministri e distribuzione delle principali azioni della missione.
Due sono ordinariamente i compagni che usciran-
no in missione. Potranno però andare anche in maggior
numero, se il luogo o il bisogno lo richiederanno. Uno
di questi, che sarà deputato dal Preposito Generale o
Provinciale, farà le veci di Superiore, a cui l'altro,
prima di uscire dal Ritiro, prometterà di ubbidire, e
rinnoverà questa promessa al principio di ciascuna mis-
sione.
Dopo di aver dato incominciamento alla missione,
si eleggano due deputati, uomini gravi e idonei a com-
porre le discordie, ed altri che mettano in ordinanza il
popolo che concorre.
Se accadrà che alcuno dei nostri sia chiamato per
togliere le liti e procurare la pace fra i discordi, tratti
quest'affare con tranquillità e saviezza, mantenendosi
sempre uguale a se stesso, e senza mai offendere veru-
no; non si scomponga, né si adiri per quanto grande ne
avesse l'occasione. Con pazienza e carità cerchi di ri-
muovere tutte le difficoltà, e vincere l'ostinazione.
Se non riesce nell'impresa la prima volta vi provi
la seconda e la terza con tutta diligenza; e se con tutto
questo non riuscirà, con la medesima pace e soavità di
spirito si ritiri, né si intrometta più in tale affare, ma lo
raccomandi a sua divina Maestà con calde orazioni.
Regole e Costituzioni 1775
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§ III
Del cibo da prendersi in casa dei benefattori.
Nel tempo della missione potranno dimorare nelle
case particolari dei benefattori. Mangino sempre soli,
se pur la necessità non richiedesse diversamente; non
mai però in compagnia di donne. Si cibino di ciò che
verrà somministrato dalla loro carità, e se il Superiore
non giudicherà bene di dispensare, mangeranno in si-
lenzio.
Dopo la refezione sollevino un poco lo spirito, e
frattanto se hanno da trattare di qualche cosa concer-
nente il buon esito della missione, lo facciano con pru-
denza e parcità di parole. Se poi accadesse, che
qualche cosa riuscisse contro la convenienza, o contro
ciò che avevano stabilito, non s'inquietino, ma lo sof-
frano con pazienza, ed amino la propria abbiezione.
Non trattino con le donne nelle case loro proprie,
quantunque fossero persone molto serie e devote. Se vo-
lessero queste parlare di cose spettanti alla salute del-
l'anima loro, e non fossero inferme, o altrimenti impe-
dite, si ascoltino in confessionario, o in altro luogo op-
portuno della chiesa; in caso diverso non vadano mai a
visitarle, fuggano la familiarità delle medesime, e molto
più si guardino dall'insegnar loro a cantare lodi spiri-
tuali.
Regole e Costituzioni 1775
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§ IV
In qual misura debbano trattare fra di loro.
Trattino fra di loro in tempo di missione con mo-
destia e prudenza. Parlino sempre di cose utili, e spe-
cialmente di far bene il loro impiego. Ciò facciano con
moderazione e parcità di parole.
Quando si propone qualche cosa da farsi, si pro-
ceda con maturità; e però quantunque quegli che pro-
pone fosse il compagno Superiore, non esiga subito su
due piedi la risposta dal compagno, ma gli dia tempo
che si raccomandi al Signore, e vi faccia sopra le dovu-
te riflessioni. Se poi accadesse che il compagno consul-
tato fosse di diverso parere, l'altro lo sopporterà di
buon animo, senza dare indizio di dispiacere.
Se alcuno dei compagni avvertirà nell'altro qual-
che mancamento, o altra cosa riprensibile, lo corregga
con carità fraterna, ed in tempo opportuno, non subito,
se pure il difetto non sia tale, che esiga immediato
provvedimento. La sera da solo a solo, prima che vada-
no a riposare, con soavità, con pace e con moderazione
di spirito faccia la correzione. Si guardino dall'alterca-
re. Chi è corretto non si scusi; ma si mostri umile e do-
cile a chi corregge. Nell'esame domandi poi perdono a
Dio, e procuri seriamente di emendarsi. In altro tempo
non parlino di difetti, né disputino fra di loro di cosa
alcuna, quantunque santa.
Regole e Costituzioni 1775
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§ V
Avvisi da assolutamente osservarsi.
Se la divina misericordia concederà alla Congre-
gazione soggetti capaci di intraprendere la conversione
degl'infedeli, dovranno andar prontamente dovunque
saranno mandati dal Sommo Pontefice, o dalla sacra
Congregazione di Propaganda Fide.
Procureranno di più i religiosi di prestare riveren-
te ubbidienza ai Vescovi ed Ordinari dei luoghi, nelle
diocesi dei quali sono fondati i nostri Ritiri, qualunque
volta saranno chiamati ad operare a beneficio spirituale
delle anime, adempiendo diligentemente e santamente
quelle cose, che sono confacevoli al nostro Istituto, co-
me di far missioni, di dare esercizi spirituali agli eccle-
siastici, alle monache ed al popolo; purché siano depu-
tati dal Preposito Generale o Provinciale, il quale,
quando il Vescovo od Ordinario richiederà, avrà tutta
la premura di mandare quegli operai che giudicherà i-
donei.
Quei che dai Superiori suddetti saranno destinati e
spediti per tali ministeri dovranno portarsi prontamente
e volentieri a fare le sante missioni in qualunque luogo
saranno mandati, o siano città, o piccoli paesi, villag-
gi, isole, ed altri luoghi, quantunque poveri, incomodi e
di aria poco buona. Riguardino la volontà di questi sa-
cri pastori come volontà di Dio e si rallegrino molto
quando per il bene delle anime converrà loro faticare
nei paesi più negletti ed ignobili.
Se per avventura incontreranno persone moleste e
contrarie alla missione, non si perdano di coraggio, né
si turbino, ma le sopportino con pazienza ed in silenzio,
Regole e Costituzioni 1775
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senza mai dimostrar disgusto, o far lamenti. Dimostrino
la stessa pazienza e moderazione di animo, se mai ac-
cadesse che fossero malamente accolti, e trattati poco
convenientemente, o ascoltati da poco uditorio. Esorti-
no però con prudenza e soavità il popolo, e si servano
di forti ragioni per indurlo ad approfittarsi di quell'oc-
casione che gli presenta la divina misericordia per van-
taggio dell'anima. Trattino in somma i missionari la
causa di Dio, e non la propria.
Se il concorso del popolo esigesse un numero
maggiore di Confessori, lo dicano dal palco con mode-
stia, pregando che si provveda al bisogno. Se dopo aver
ciò richiesto più volte non vedranno l'aiuto degli altri
Confessori, non dicano altro, ma facciano essi con pa-
ce, e quiete quello, che possono.
Non si lamentino, se il popolo non fa profitto della
missione, e pochi si accostino alla confessione; ma con-
tenti di aver ad essi inculcato validamente il loro dove-
re, si rassegnino in tutto umilmente alla volontà santis-
sima del Signore. Quando un compagno, ritornato stan-
co dal palco, non potrà per allora udire le confessioni,
supplisca l'altro, finché il primo abbia ripreso un poco
di vigore.
Fuggano a tutto potere le dissensioni fra di loro,
specialmente alla presenza di altri, ma siano talmente
uniti di sentimenti che possano dir con ragione: In do-mo Dei ambulavimus cum consensu, facti bonus odor Christi in omni loco.
Per conseguire più facilmente un sì gran bene,
consultino frequentemente tra di loro le cose che si han-
no da fare, e usino in questa parte tutta la prudenza,
Regole e Costituzioni 1775
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prevedendo le cose, che possono accadere, prima che
avvengano.
Il compagno procurerà che si trovi diligentemente
apparecchiato a tempo e luogo tutto ciò che sarà neces-
sario per il sacro ministero, affinché non manchi nulla,
né si faccia alcuna cosa contro il buon ordine e la con-
venienza. Ma se, dopo di avere usato una prudente dili-
genza, qualche cosa, non riuscisse secondo il disegno,
non si lamentino, ma raccomandino tranquillamente l'a-
ffare al Signore.
Terminata la missione, non domandino a veruno,
ecclesiastico o secolare che sia, se la missione fu gradi-
ta dai Superiori o dal popolo; ma contenti di aver fatto
quanto hanno saputo, stiano umili, né cerchino altro,
fuorché la gloria di Dio e la salute dei prossimi.
Il giorno avanti di partire pregheranno umilmente
i benefattori a dar loro un uomo che li accompagni per
viaggio. La mattina seguente partiranno a buon'ora con
il medesimo, sfuggano con diligenza la compagnia di
altre persone, affinché camminando in silenzio, possano
più facilmente ristorare il loro Spirito col tratto interno
con Dio.
§ VI
Di ciò che dovranno fare ritornati al Ritiro.
Ritornati che saranno dalle sacre missioni, si ripo-
sino per qualche tempo ad arbitrio del Superiore, il
quale si porterà con carità speciale verso di coloro ,
che hanno faticato nella vigna del Signore affinché ri-
Regole e Costituzioni 1775
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storino le forze del corpo e dell'anima, secondo il biso-
gno.
Non permetta il Superiore, che quelli, i quali di
fresco sono ritornati dalle missioni, senza giusta causa
vadano nei vicini paesi, quantunque ne fosse istante-
mente richiesto.
Eglino, poi accomodandosi alla volontà del Supe-
riore, stiano volentieri in Ritiro, occupati in sante medi-
tazioni a piè del Crocifisso, e dopo sei o otto giorni di
riposo, per ricuperare le forze, riprenderanno i soliti
esercizi dell'osservanza.
Niuno esca di Ritiro senza compagno il quale ver-
rà assegnato dal Superiore.
CAPO XXV
Del silenzio
La sera, dopo recitato il santo Rosario con le altre
preci che si assegneranno di sotto, si sonerà con la
campana il segno del silenzio, e durerà finché la matti-
na seguente si sarà fatta l'orazione prescritta ed udita
la santa messa. Si sonerà parimenti il silenzio dopo la
ricreazione della mattina, e durerà fino a Vespro.
In tempo di silenzio non sia lecito a veruno di par-
lare senza bisogno, ed in questo caso si faccia con voce
bassa. In tutti gli altri tempi si permette di parlare nella
stessa maniera, nella scuola, nella cucina, nell'orto ed
in altri luoghi dove si opera per il ritiro, non già di co-
se inutili o superflue, ma di cose necessarie e spettanti
ai rispettivi offici.
Regole e Costituzioni 1775
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Quando si deve chiamare qualcheduno, o si chiami
dal destinato con i tocchi del campanello già stabiliti,
ovvero si cerchino i fratelli dove stanno per i loro im-
pieghi.
Si osserverà perpetuo silenzio in coro, nel refetto-
rio, nel dormitorio, nei quali luoghi non si parlerà mai
senza necessità. Non sia lecito a veruno, fuorché al Ret-
tore e Vice Rettore, di andare a trovare i religiosi nelle
stanze, o parlare con loro. Sia però lecito visitarli
quando sono infermi.
CAPO XXVI
Della ricreazione
Ogni giorno vi sarà la ricreazione comune tanto la
mattina dopo pranzo, quanto la sera dopo cena o cola-
zione. In essa siano modesti, allegri, gioviali, prudenti,
accomodandosi ove non è difetto, alla volontà degli al-
tri fratelli. Fuggano le buffonerie, non offendano veru-
no, stiano lontani dalle contese, dispute, risse, da tutto
ciò insomma, che può sminuire la fraterna carità.
Dopo la refezione della mattina e della sera vi sa-
rà la ricreazione, che durerà tre quarti. La ricreazione
sarà comune ai Sacerdoti, ai Chierici professi, ed ai
Laici affinché fra tutti sempre più regni, e si conservi la
carità. Se i Chierici non avranno fatto la Professione, o
non saranno usciti dal Professorio, staranno separati
dagli altri. I Fratelli Laici non anderanno alla ricrea-
zione se non dopo aver dato sesto alla cucina, al refet-
torio, ed all'altre cose di loro incombenza.
Regole e Costituzioni 1775
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Alla comune ricreazione non si ammettano fore-
stieri, a riserva di quelli, coi quali per cagione del loro
merito, carattere o dignità si giudichi prudente di dover
dispensare.
Nell'estate fra la ricreazione ed il Vespro vi sarà
un'ora e mezzo di tempo; nell'inverno circa un'ora, nel
qual tempo dovrà ognuno ritirarsi solitario in cella.
Una volta la settimana, vi sarà la conferenza dei
casi di Morale, nella quale, sopra le materie proposte,
ognuno dirà il suo sentimento, ma con modestia, parci-
tà di parole, senza strepito, o contese.
In tutte le feste e nei giovedì, il tempo che avanza
prima di Compieta si impieghi a sollevarsi modestamen-
te ad arbitrio del Superiore, lontani però dai giuochi od
altri divertimenti atti a distrarre lo spirito. Parlino per
lo più di cose di Dio, ricordandosi che queste ricrea-
zioni si permettono per sollevare l'animo, non per ismi-
nuire ed opprimere lo spirito.
La mattina del giovedì attenderanno al solito stu-
dio, essendone dispensati la sera. Nei giorni festivi sia
in libertà di ciascuno l'impiegare il tempo della mattina
nella lettura di libri spirituali, o in altri divoti esercizi.
Il tempo che avanzerà dagli esercizi comuni o dai parti-
colari atti di carità verso il prossimo, procurino di im-
piegarlo in mantenersi raccolti; amino il silenzio e fug-
gano l'ozio.
Dal 15 giugno al 15 settembre, per ragioni dei
caldi più grandi, la meditazione si farà dopo Vespro, e
la ricreazione della sera durerà un'ora.
Regole e Costituzioni 1775
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CAPO XXVII
Di ciò che si deve fare in refettorio
In refettorio siano modesti ed in silenzio, mangino
con gli occhi bassi, pensando nel tempo stesso a Dio.
Per fare ciò più facilmente e con loro spirituale profit-
to, ascoltino la lezione con pia attenzione, procurando
d'esercitarsi nell'umiltà, nell'astinenza, nell'interno
raccoglimento anche a mensa, in quel modo che si po-
trà.
Il tempo della tavola si lascia al prudente arbitrio
del Superiore, il quale dovrà considerare il bisogno di
ciascuno, e procurare con gran carità, che non manchi
a veruno il bisognevole, e che tutto vada ben ordinato.
Niuno muti luogo senza necessità. Chi terminerà
di mangiare prima degli altri si mantenga raccolto in
Dio.
Nel refettorio non si ammettano secolari a riserva
dei benefattori, ed altre persone di riguardo, che do-
vranno trattarsi con tutta carità ed amorevolezza.
CAPO XXVIII
Della distribuzione degli impieghi da farsi dal Superiore ogni sera
Ogni sera il Superiore distribuisca gli offici, che si
devono fare il giorno seguente, affinché tutte le cose
vadano con ordine ed esattezza. Terminata la ricreazio-
ne, raccomandi caldamente a tutti i religiosi adunati in-
sieme il disprezzo del mondo, l'osservanza delle regole,
Regole e Costituzioni 1775
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e soprattutto l'amor di Dio e la scambievole carità fra
di loro, ed in fine dia ad essi la santa benedizione.
CAPO XXIX
Del riposo della notte
Ricevuta la benedizione dal Superiore, i religiosi
si porteranno in chiesa o in altro luogo decente, ed ivi
reciteranno la terza parte del Rosario, con le altre soli-
te preci, cioè: un Pater ed Ave, l'antifona dell'Immaco-
lata Concezione «Tota pulchra es, Maria», di S. Miche-
le Arcangelo e del S. Titolare del Ritiro, inoltre il sal-
mo «de profundis» per i benefattori.
Dette queste preghiere e fatto l'esame di coscien-
za, saranno aspersi coll'acqua benedetta dal Superiore
e si darà il segno del silenzio, dopo il quale tutti an-
dranno a dormire per essere pronti ad alzarsi di notte a
recitare il Mattutino.
Niuno si levi la tonaca; nel letto stiano modesti, e
ben composti, pensino alla presenza di Dio e degli an-
geli, scaccino prontamente le distrazioni importune e le
ansietà, che impediscono il sonno, affine di riposare più
facilmente e con maggior quiete; imperocchè il demonio
suole impiegare tutte le arti per sturbare il riposo ai
servi di Dio, affinché venga poi ad essi la sonnolenza in
tempo dell'officio e della santa orazione. Si deve per-
tanto pregare il Signore che ci liberi dalle di lui insidie,
e col segno della vivifica croce cacciar via l'astuto ne-
mico acciò non ci pregiudichi in veruna maniera.
Regole e Costituzioni 1775
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Sarà in libertà del Superiore di visitare di notte le
celle e però non sarà lecito a veruno di serrarsi in ca-
mera per non impedire questa facoltà del Superiore.
CAPO XXX
Dell'elezione dei Superiori della Congregazione
Ogni sei anni si eleggerà il primo Superiore della
Congregazione, che dovrà chiamarsi Preposito, il quale
sia capo, ed abbia giurisdizione, sopra tutte le persone,
case e chiese della Congregazione. Osserverà come gli
altri esattamente le sante Regole e Costituzioni, e pre-
cederà tutti nell'osservanza col buon esempio.
Visiterà le case e chiese della Congregazione per
vedere se si osservano le Regole e Costituzioni; procu-
rerà di togliere gli abusi con opportuni rimedi, e farà sì
che tutte le cose vadano bene e con buon ordine.
E perché dal capo suol dipendere la salute di tutto
il corpo, perciò gli elettori, deposto ogni umano rispet-
to, procureranno con tutta la possibile diligenza di e-
leggere fra tutti, quello che giudicheranno il più degno
e più idoneo per governare la Congregazione con pru-
denza, e secondo il vero spirito della virtù. Onde, non
fidandosi di se stessi, si raccomandino di vero cuore al
Signore, affinché comunichi loro i suoi santi lumi. Si
esporrà per tale effetto il santissimo Sacramento per tre
giorni, consecutivi in tutti i Ritiri di Congregazione, af-
finché il Signore, moltiplicate le preghiere, conceda più
facilmente ciò che si domanda.
Regole e Costituzioni 1775
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Per procedere poi in un negozio di tanto rilievo
con tutta la maturità, nel Capitolo generale potranno
solamente concorrere il Preposito Generale ed i suoi
due Consultori, il Procuratore Generale, i Provinciali
ed i loro Consultori, e quelli che sono stati già Preposi-
ti Generali. Tutti questi avranno voce attiva e passiva.
Per tenere questo Capitolo si eleggerà il Ritiro
principale e più comodo, e quando questo non possa
sopperire a tutte le spese, contribuiranno gli altri per la
loro porzione.
S'intimerà il Capitolo con lettera circolare, da
mandarsi almeno tre mesi avanti a tutti i Provinciali,
affinché questi ne diano l'avviso ai loro Consultori e a
tutti gli altri, e così si possano prendere le giuste misu-
re, e disporre prudentemente ogni cosa, massimamente
quando il viaggio sia lungo, al che devono avere l'oc-
chio quelli, ai quali spetta intimare il Capitolo. Ciò
premesso, nel giorno stabilito gli elettori si raduneran-
no in luogo opportuno, ed invocato lo Spirito Santo cia-
scuno darà segretamente il suo voto in iscritto. Quindi
il Fratello, eletto a quest'effetto, estrarrà i voti dall'ur-
na, alla presenza di due segretari.
Per l'elezione saranno necessarie due delle tre
parti di voti. Letti, e poi pubblicati i voti si registreran-
no negli atti del Capitolo. Eletto che sarà il Preposito,
tutti gli presteranno ubbidienza, e lo riguarderanno co-
me luogo tenente di Gesù Cristo. Indi si porteranno tutti
in Chiesa, ed esposto il Santissimo Sacramento rende-
ranno a Dio le dovute grazie cantando solennemente il
Te Deum laudamus.
Regole e Costituzioni 1775
64
Nel modo suddetto si eleggeranno nel suddetto
Capitolo due Consultori Generali, e di poi il Procurato-
re Generale, i quali dovranno avere le medesime condi-
zioni, che si ricercano in chi deve essere Preposito.
Questi avranno sempre il luogo più onorevole dopo il
Preposito, a cui solo saranno immediatamente soggetti.
Il Preposito non farà cosa alcuna di rilievo spet-
tante al governo della Congregazione, senza il consenso
dei Consultori, i quali in tali cose, ed in quelle che
spettano al loro officio, avranno il voto decisivo.
Se dentro lo spazio di sei anni morrà, o verrà in
altro modo a cessar dal suo officio, il Preposito Gene-
rale, il primo Consultore piglierà il governo di tutta la
Congregazione, il secondo consultore passerà nel luogo
del primo. In luogo del secondo si sostituirà un altro
dei più degni, da eleggersi dal Vice Preposito e il suo
Consultore insieme col Procuratore generale, e questo
nuovo eletto durerà fino al Capitolo generale.
Lo stesso a proporzione si deve osservare quando
in caso simile si trattasse di dover sostituire qualche
Consultore. Se poi venisse a mancare il Procuratore
Generale, spetterà al Preposito Generale e suoi Consul-
tori il sostituire un altro in suo luogo. Il Vice Preposito
che resta in mancanza del Preposito, governerà sino al-
la fine del primo triennio, terminato il quale si terrà il
Capitolo generale.
Si eleggerà per il governo di ciascuna provincia il
Preposito Provinciale, a cui si daranno due Consultori.
Ogni tre anni s'intimerà da ciascun Provinciale il
Capitolo provinciale, per mezzo di una lettera circolare
che si manderà per tempo a tutte le case della provin-
Regole e Costituzioni 1775
65
cia; ed a questo Capitolo oltre il Preposito Provinciale,
e suoi Consultori si convocheranno tutti i Rettori di tutti
i Ritiri, i quali tutti avran diritto di dare il voto, come
l'avrà anche il Maestro dei Novizi, se il Capitolo si ter-
rà nella casa del Noviziato.
Si eleggerà nel modo detto di sopra, il Preposito
Provinciale e suoi Consultori, i quali nelle cose spettan-
ti al loro officio avranno il voto decisivo, e terranno il
luogo più degno dopo il Provinciale, a cui saranno im-
mediatamente soggetti. Di più si eleggeranno anche i
Rettori dei Ritiri e il Maestro dei novizi.
Il Capitolo provinciale non s'intimerà senza farne
consapevole il Preposito Generale, il quale o presiederà
per se stesso, o deputerà un altro con facoltà di dare il
voto. Che se si dovrà determinare qualche cosa riguar-
do alla provincia, i decreti fatti non avran vigore se non
saranno approvati dal Preposito Generale, o dal depu-
tato che presiede.
Al Provinciale spetterà il visitare le chiese e case
della provincia e potrà con giusto motivo deputare un
altro in sua vece. Sarà però in libertà del Preposito
Generale di fare questa visita da sé, o per mezzo di chi
vorrà. Spetterà al Preposito Generale o Provinciale di
assegnare al Maestro dei novizi un Coadiutore, ed a
ciascun Rettore un Vicario, il quale farà le veci del Ret-
tore essendo questi assente o impedito, gli darà mano in
caso di bisogno, e terrà il primo luogo dopo il Rettore,
seppure non vi sia il Maestro dei novizi.
Se dentro il triennio venga a mancare il Preposito
Provinciale, succederà al governo della provincia il
primo Consultore del medesimo, e dal Preposito Gene-
Regole e Costituzioni 1775
66
rale con il Vice Provinciale e suo Consultore si elegge-
rà il secondo Consultore. Se poi vengono a mancare
qualche Consultore, se ne sostituirà un altro dal Prepo-
sito Generale insieme col Provinciale e suo Consultore.
Venendo a mancare, durante il triennio, qualche
Rettore, se ne eleggerà un altro dal Provinciale con il
voto dei suoi Consultori.
Se dopo il Capitolo si fonderà qualche casa, il
Preposito Generale o Provinciale con i suoi Consultori
vi costituiranno il Rettore.
Se il profitto spirituale della Congregazione, e la
condizione dei tempi e degli affari lo esiga, si potrà una
volta confermare ciascuno dei predetti Superiori eletti
nel Capitolo generale o provinciale.
Niuno sia assunto o eletto all'officio di Preposito
Generale, di Procuratore, di Provinciale, di Consulto-
re, di Rettore o di Maestro dei novizi, se non avrà pas-
sato lodevolmente in Congregazione almeno dieci anni.
CAPO XXXI
Dei superiori delle case particolari e loro governo
Il Superiore del Ritiro si chiami col nome di Retto-
re. Eletto che sarà a tale officio, prenderà la patente
dal Preposito Generale o Provinciale, da mostrare ai
suoi sudditi. La patente sarà limitata solamente ad un
anno; potrà però confermarsi dopo ciascun anno, se sa-
rà espediente. Sarà perciò in libertà dell'istesso Prepo-
Regole e Costituzioni 1775
67
sito Generale o Provinciale, con il voto almeno di uno
dei suoi Consultori di negare per motivo ragionevole
quest'annua proroga e di mettere un altro in luogo del
primo, e costituirlo Rettore.
Tutti i religiosi lo ricevano ed accolgano ossequio-
samente, prestandogli ubbidienza, riflettendo che è sta-
to eletto da Dio, affine di dirigerli per la strada della
perfezione religiosa.
Comparendo in loro presenza si levino in piedi;
parlando, lo ascoltino con attenzione, e comandando
loro gli obbediscano con sommissione, con modestia e
con prontezza, posponendo di buona voglia la propria
volontà a quella del medesimo, riconoscendolo e rispet-
tandolo sempre come luogotenente di Dio.
Stiano molto attenti in questo per lasciarsi guidar
da lui come bambini, e mai si mostrino più allegri,
quieti e contenti come quando ricevono ed eseguiscono i
comandi del P. Rettore, ancorché talvolta sembrino im-
prudenti e ripugnanti non solo alla propria volontà, ma
altresì alla stessa ragione dovendo essere loro molto a
cuore la semplicità ed umiltà. Prendano tutto in buona
parte, poiché il Rettore spesso ciò fa saggiamente per
prova della virtù dei sudditi.
Altre volte Iddio medesimo permette simili coman-
di, affinché, costretti dall'ubbidienza, vadano sempre
più crescendo nella religiosa perfezione, divengano sot-
tomessi, mansueti, semplici e morti alle proprie passio-
ni.
Si guardino i religiosi per qualunque motivo di
mormorare del Superiore per non incorrere la vendetta
di Dio, offeso nella persona di lui. Quelli poi, che sa-
Regole e Costituzioni 1775
68
ranno trovati e riconosciuti contumaci e detrattori, sa-
ranno puniti col dovuto e meritato castigo.
I religiosi ricorrano al Rettore con confidenza co-
me a lor padre, gli manifestino i loro bisogni, gli sco-
prano i segreti del loro cuore, e gli rivelino le loro an-
gustie di spirito, le tentazioni del demonio ed i loro si-
nistri pensieri, tenendo per certo che ogni qualvolta ciò
faranno con vero spirito di virtù, ne riporteranno co-
pioso frutto spirituale, ed un opportuno aiuto da Dio, e
non solo partiranno da lui consolati, ma ancora quieti
ed allegri.
E particolarmente dovranno far questo, quando ri-
tornano dalle apostoliche missioni, o da altri impieghi
di carità esercitati fuori di Ritiro a pro dei prossimi,
dandogli conto del loro operato, per accrescersi così il
merito, e sciogliere i loro dubbi; e se avessero notato
nel compagno qualche difetto, lo manifestino prudente-
mente al Superiore, affinché vi applichi l'opportuno ri-
medio e non succeda disordine maggiore.
Avvertano poi i Superiori di non impiegare in mi-
nisteri di tanta importanza soggetti iracondi, biliosi, in-
temperanti o che abbiano qualche altro vizio che possa
cagionare scandalo o ammirazione nei prossimi.
Si eleggerà anche dal Preposito Generale o Pro-
vinciale, il Maestro di vita spirituale, affinché se mai
qualcuno non avesse confidenza di manifestare i suoi
dubbi e tentazioni, al Rettore, le manifesti e scopra al
padre spirituale.
II Rettore suddetto, aiutato dalla divina grazia,
procuri per quanto gli è possibile, di essere la luce e
l'esempio di tutta la sua famiglia. Osservi diligentemen-
te le sante Regole, e procuri, che con uguale diligenza
Regole e Costituzioni 1775
69
siano osservate ancora dagli altri. Corregga ed avvisi i
trasgressori e negligenti con amore, mansuetudine e
prudenza, e dovendo punire le loro colpe, lo faccia
sempre con discretezza e carità. A tale effetto, antepon-
ga i rimedi più leggieri e miti, ai più gravi e severi,
fuggendo sempre il troppo rigore, per essere dai sudditi
piuttosto amato che temuto. Regolandosi in questa guisa
si cattiverà l'affetto dei religiosi, li guiderà facilmente
dove vuole, e tutti lo ameranno, rispetteranno ed ubbi-
diranno. Si serva benignamente della sua autorità ed
arbitrio, accompagnando sempre la dolcezza con la for-
tezza e costanza, senza però che mai dall'una e dall'al-
tra vadano disgiunte la maturità e prudenza, affinché
con più facilità possa ottenere l'osservanza delle Regole
e Costituzioni.
E giacché giova molto per tale effetto l'esame, os-
sia riforma comune, di cui si è parlato altrove, sarà in
arbitrio del Rettore di farlo spesso e, se sarà necessa-
rio, lo potrà fare anche ogni giorno egli medesimo, ov-
vero un altro religioso da lui deputato, dal quale esame
non sarà lecito ad alcuno di esentarsi. A tale effetto si
lascia in arbitrio del P. Preposito di potere imporre a
tutti i Rettori un tale esercizio quotidianamente. Due
volte la settimana però si dovrà fare l'esame dal Supe-
riore, o da altro destinato dallo stesso.
Avverta poi il Rettore di osservare un inviolabile
silenzio circa tutto ciò, che i sudditi gli manifesteranno
nelle loro spirituali conferenze, senza mai darne verun
segno o indizio in qualsivoglia maniera. Se il Rettore
sarà amante della santa orazione ed attenderà
all’esercizio delle sante virtù, non gli mancheranno i
lumi da Dio, con i quali possa saggiamente e sicura-
Regole e Costituzioni 1775
70
mente condurre i suoi religiosi sudditi alla cristiana
perfezione. Al medesimo silenzio saranno tenuti ed ob-
bligati i padri spirituali, i Vice Rettori ed altri Superiori
della Congregazione. Il Rettore visiti spesso le celle.
Procuri poi specialmente che i fratelli laici siano istruiti
non solo nella dottrina cristiana, ma ancora circa le
nostre Costituzioni, e la regolare osservanza.
CAPO XXXII
Del capitolo da farsi ogni venerdì
Ogni venerdì dopo Vespro si raduneranno tutti i
religiosi nel luogo del Capitolo, ed invocato lo Spirito
Santo, ciascuno dirà la sua colpa, accusando e manife-
stando i difetti che avrà commesso contro le Regole e
Costituzioni, ed il Superiore poi darà a ciascuno gli op-
portuni avvertimenti, e le penitenze a proporzione della
colpa. Di poi, fatti uscire i chierici ed i laici, se sarà
bisogno, si tratterà dai sacerdoti e dagli altri insigniti
dell'ordine sacro delle cose che si proporranno. Ognu-
no dirà il suo sentimento con rispetto ed umiltà.
Se i chierici e i laici avranno saputo qualche cosa,
che sia contraria alle Regole ed alla religiosa perfezio-
ne, la manifestino segretamente al Superiore, affinché
vi rimedi per tempo, ed il male coll'essere dissimulato e
trascurato non vada crescendo con danno degli altri; e
però una volta al mese l'andranno a trovare nella pro-
pria stanza, e se non avranno niente da manifestargli,
gli domanderanno gli opportuni avvertimenti.
Regole e Costituzioni 1775
71
Quelli che avranno commesso qualche reato, siano
corretti con carità e prudenza, segretamente una e due
volte; ma, se il male sarà palese, si faccia loro la cor-
rezione in pubblico Capitolo, prendendosi prudentemen-
te quegli espedienti che saranno giudicati più utili ed
opportuni, e ciò si faccia col parere del Superiore prin-
cipale e dei più anziani.
CAPO XXXIII
Del modo di andare in viaggio e del non intrigarsi i religiosi
nelle cose dei secolari
Niuno potrà partire dal Ritiro senza motivo appro-
vato dal Superiore, né, ad arbitrio del medesimo senza
compagno, da lui destinato.
Vadano in viaggio raccolti, per quanto potranno
in Dio, con modestia, ed a piedi. Se vi sia necessità o
altra causa di servirsi del cavallo o di altro comodo,
non si faccia di proprio arbitrio e senza licenza del Su-
periore, il quale andrà riguardato nel concederla.
Prima di partire chieggano con la licenza anche la
benedizione, che si dovrà parimenti chiedere nel ritor-
no. Se poi il viaggio sarà lungo, dovranno ottenere la
suddetta licenza in iscritto, e sigillata col sigillo della
Congregazione dal Preposito Generale o Provinciale.
Non si accompagnino per viaggio mai con donne e
per quanto sarà possibile con uomini secolari. Vadano
almeno per mezz'ora in silenzio, e si astengano sempre
dal parlar molto. Parlino per ordinario di cose divote,
Regole e Costituzioni 1775
72
utili ed edificative, che sempre più l'infiammino nell'a-
mor di Dio.
Giunti che saranno nei luoghi abitati, se riuscirà
loro possibile, vadano in chiesa, ed adorato il SS. Sa-
cramento, adempiranno le loro incombenze.
Quindi, se avanzerà tempo, si impiegheranno negli
esercizi di cristiana misericordia e di carità, secondo
prescrive il nostro Istituto; né sia permesso di distrarsi
con visite superflue e di puro complimento, massime
trattandosi di donne.
Sarà però conveniente visitare i Superiori dei luo-
ghi, quando vi concorre qualche giusta causa, special-
mente di ossequio e riverenza verso dei medesimi, o per
esercitare qualche vantaggio.
Del resto poi, abborrendo le usanze secolarescbe,
amino piuttosto di visitare i poveri infermi negli ospeda-
li, e i carcerati nelle prigioni, per consolare tanto gli
uni che gli altri, e dare loro qualche salutevole docu-
mento spirituale, come pure per infiammarli a ricordare
i misteri della Passione del Signore.
Promuovono ancora nelle occasioni opportune la
riverenza e il rispetto alla casa di Dio, e, se scorgeran-
no in essa cose sconvenienti, procurino di toglierle a
tempo opportuno e con prudenza.
Nessuno dei religiosi vada senza necessità in casa
dei consanguinei, ma mostrino di essere veramente
morti al mondo ed ai loro parenti, per vivere unicamen-
te a Dio. Se i consanguinei di qualche religioso saranno
benefattori che ricevono e danno alloggio a tutti gli al-
tri di Congregazione, vi potrà andare anche e lì con al-
tri a ricevere la loro carità, portandosi però con tutta
modestia e gravità religiosa, come se stesse in casa di
altri benefattori.
Regole e Costituzioni 1775
73
Non sia mai lecito a nessuno dei nostri religiosi di
intrigarsi, sotto qualunque titolo e pretesto, in far te-
stamenti, contratti, matrimoni ed altri affari secolare-
schi.
Sarà lecito ad ognuno con licenza del Superiore di
uscire attorno al Ritiro a passeggiare per sollevarsi,
per istudiare o mandare con più facilità, a memoria,
purché non si allontanino dal Ritiro più del dovere, né
prendano occasione di rompere con più libertà il silen-
zio fra loro, o coi secolari.
CAPO XXXIV
Regolamento o sia metodo per gli esercizi spirituali da farsi nel luogo
o città vicina al ritiro
Quando nel Ritiro vi saranno soggetti sufficienti ed
idonei, sì per le missioni che per altri esercizi di carità
concernenti la salute spirituale dei prossimi, potrà il
Superiore destinare qualche sacerdote o chierico capa-
ce, che nei giorni di festa vada al vicino luogo a fare la
dottrina cristiana, ed altri esercizi di pietà per bene di
quelle anime, specialmente per promuovere la continua
e devota memoria della vivifica Passione e Morte di Ge-
sù Cristo; con questo però che il religioso destinato,
compito che avrà il suo impiego, procuri per quanto
può di ritornare la sera al Ritiro; acciocché, secondo il
prescritto della Regola, non si trascurino i molti beni
della religiosa solitudine che i nostri hanno eletto, ed i
religiosi addetti alle altre consuete opere del nostro Isti-
tuto, non siano aggravati più del dovere.
Regole e Costituzioni 1775
74
Non prendano però il peso di andare nei giorni fe-
stivi nei luoghi vicini precisamente per ascoltare le con-
fessioni, ma in qualunque altro tempo, venendo i peni-
tenti alle nostre chiese, si ascoltino con tutta carità dai
sacerdoti destinati ed approvati per un tal ministero.
Nelle case però di profonda solitudine e nei Ritiri di no-
viziato, non si ascoltino, per quanto sarà possibile, le
confessioni delle donne.
Niuno dei nostri intraprenda l'ufficio proprio dei
parroci; che se talvolta dovesse ciò farsi per qualche
grave motivo, se ne dovrà ottenere la licenza dal Pre-
posito Generale o Provinciale, affinché tutto riesca be-
ne e con buon ordine.
CAPO XXXV
Delle penitenze della Congregazione
Oltre il digiuno prescritto in queste Costituzioni, si
farà la disciplina tre volte la settimana, cioè il mercole-
dì, venerdì e sabato, per lo spazio di un Miserere e De
profundis, con le altre solite orazioni, recitate a voce
bassa e penitente; ciò però non si faccia dal giorno del
Natale di Nostro Signore Gesù Cristo fino a tutta l'otta-
va dell'Epifania, come pure nelle ottave di Pasqua di
Risurrezione e del Corpus Domini.
Nell'avvento poi del Signore e nella Quaresima si
farà anche il lunedì. Se nel giorno di disciplina occorra
qualche festa, si trasferirà in altro giorno non impedito.
Sarà in arbitrio del Superiore di ordinare che si faccia la
disciplina suddetta in qualche necessità comune della
santa Chiesa, o della Congregazione, ovvero particolare
Regole e Costituzioni 1775
75
dei prossimi; parimenti in occasione di qualche novena di
singolare devozione per ottenere da Dio qualche bene,
ovvero per restare liberi ed esenti da qualche male.
Sia però in libertà di ognuno, che abbia spirito di
maggior penitenza, di farla anche in altro tempo, sem-
pre però con la licenza del Superiore o del padre spiri-
tuale; ma senza una tal licenza si guardino dal far qua-
lunque penitenza di proprio capriccio, per non perdere
il merito dell'obbedienza, alla quale particolarmente
sono obbligati, e per non pregiudicare alla propria sa-
lute, con discapito anche della regolare osservanza e
della religiosa famiglia.
Il venerdì procuri ognuno di fare qualche corpora-
le mortificazione, o praticare qualche altro esercizio di
virtù in memoria della Passione e Morte di Gesù Cristo,
specialmente in refettorio.
CAPO XXVI
Delle penitenze da imporsi ai trasgressori delle regole e costituzioni
Le penitenze che dovranno imporsi ai trasgressori
delle Regole e Costituzioni si lasciano totalmente al-
l'arbitrio e prudenza dei Superiori, i quali dovranno
imporle a misura della colpa, avuto riguardo anche alle
persone. Nelle cose gravi e di rilievo, si raduni il Capi-
tolo, e si punisca il reo con quel castigo che sarà giudi-
cato più utile ed opportuno col consiglio e parere del
Superiore principale; procurando però sempre, che in
tutte le cose risplenda ed ottenga il primo luogo la cri-
stiana carità.
Regole e Costituzioni 1775
76
CAPO XXXVII
Dei religiosi infermi
I religiosi che stanno bene in salute abbiano una
particolar cura degli infermi. Servano ai medesimi con
esatta diligenza e cristiana carità, e non omettano alcun
rimedio tanto corporale che spirituale, affinché, secon-
do il bisogno, siano aiutati e confortati.
Gl'infermi poi prendano volentieri e con sommis-
sione tutto ciò che loro sarà dato. Eseguiscano di buo-
na voglia e con cuore allegro gli ordini sì del medico
che dell'infermiere, e si dimostrino in tutto docili ed
ubbidienti.
Le stanze degl'infermi si tengano ben pulite ed ag-
giustate; la suppellettile, benché povera, sia però adat-
tata, decente e ben disposta. Visiti spesso il Superiore, i
religiosi infermi, e risplenda sopra gli altri nella carità,
diligenza e vigilanza, affinché agl'infermi non manchi
verun rimedio, consolazione e sollievo.
Nel letto degl'infermi vi sia un pagliericcio con
materasso e guanciale di lana ricoperto di tela di lino,
ordinaria, sì, ma pulita. Se il medico o l'infermiere, per
causa ragionevole, ordinerà che si levi la tonaca, in tal
caso si pongano al letto le lenzuola, e si dia all'infermo
la camicia. Morti però che siano, dovranno rivestirsi
della tonaca.
Non si lascino mai soli gl'infermi nelle gravi in-
fermità, e specialmente in tempo di notte; ma quelli che
saranno destinati a servirli, usino ogni diligenza possi-
bile per consolarli a suo tempo nei loro bisogni sì spiri-
tuali che corporali. Con più esatta diligenza poi, assi-
stano quelli che si trovano agli estremi, e quando qual-
Regole e Costituzioni 1775
77
che infermo starà in agonia, si radunino tutti i religiosi
nella stanza di lui, ed unitamente preghino con fervore
sua divina Maestà, affinché gli conceda una buona e
santa morte.
CAPO XXXVIII
Ciò che dovrà compiersi nella morte dei religiosi; dei sacrifici ed orazioni da farsi
sì per i medesimi che per i benefattori defunti della Congregazione.
Seguita che sarà la morte di qualche sacerdote,
chierico o laico della Congregazione, dovrà il Superio-
re di quel Ritiro darne avviso a tutti i Rettori di quella
provincia, affinché da tutti i religiosi gli si facciano i
dovuti suffragi.
Avutosi pertanto un tale avviso, si reciterà in coro
in ciascuna casa della medesima provincia, il Mattutino
dei defunti con le Laudi e indi si offrirà la Messa per il
defunto. Inoltre da tutti i sacerdoti della stessa provin-
cia si celebreranno per l'anima del medesimo tre Messe
basse. I religiosi poi chierici e laici gli faranno cinque
comunioni, e gli reciteranno un intero Rosario: per una
sola volta da tutta la comunità religiosa si farà in suf-
fragio di lui la disciplina.
Si esortano altresì tutti i religiosi di Congregazio-
ne ad applicare di buona voglia per i nostri defunti quei
suffragi ed indulgenze che potranno, secondo il costume
della cattolica Chiesa essendo certo che Iddio disporrà,
che sia usata con noi dopo la morte quella misericordia
Regole e Costituzioni 1775
78
e carità che useremo con gli altri.
Il cadavere si esporrà in terra sopra una nuda ta-
vola, col capo asperso di cenere, e gli si metterà nelle
mani avanti del petto il Crocifisso, e se sarà sacerdote
la stola al collo. Di poi a suo tempo gli si darà sepoltu-
ra nel luogo destinato secondo il rito della santa Madre
Chiesa.
Oltre le orazioni ed altri esercizi di pietà che si
fanno continuamente in Congregazione per i nostri reli-
giosi e benefattori, sì vivi che defunti, una volta al mese
si dirà l'officio dei morti, e si celebrerà la Messa in suf-
fragio dell'anime dei suddetti benefattori defunti, e lo
stesso si farà per i religiosi della nostra Congregazione.
Queste Regole e Costituzioni non obbligano per se
stesse a peccato mortale, fuori che in quello che spetta
l'essenziale dei voti. Non vi sia alcuno però in Congre-
gazione il quale non procuri e non abbia tutto l'impe-
gno di osservarle esattamente, fedelmente, interamente,
secondo le sue forze: imperocché sono mezzi efficacis-
simi, e tutti adattati, per acquistare la perfezione cri-
stiana nello stato di vita che i nostri hanno eletto.
Ciascuno dunque le legga con occhi sinceri e sem-
plici, e con cuore umile e semplice procuri di osservar-
le, guardandosi dall'interpretarle, esaminarle e spie-
garle secondo il proprio giudizio.
Una tal facoltà è riservata solamente ai Capitoli
generali della Congregazione, e, fuori di detto tempo,
al Preposito Generale ed ai suoi Consultori.
A tutti dunque i suoi carissimi figli in comune, e
ad ognuno in particolare, raccomanda caldamente la
Congregazione l'osservanza ed il rispetto alle sante Re-
gole e Costituzioni, e come buona Madre dice a ciascu-
Regole e Costituzioni 1775
79
no: Fili, observa mandata mea, et vives, Figlio, osserva
i miei comandi, e avrai la vita.
Adempiti invero con cura religiosa, con cuore pu-
ro e fedele, renderanno tranquilla la vita temporale, e
parimenti l'eterna, che l'Onnipotente e misericordioso
Iddio, la cui gloria con essi unicamente si cerca, con-
ceda a tutti. Amen.
Concludiamo le Regole insieme ed avvisi con l'e-
sortazione del grande abate di Chiaravalle San Bernar-
do a tutti i fratelli di Congregazione: Io vi prego, o Fratelli carissimi, e molto vi scongiuro: operate in tal modo, e perseverate nel Signore, o dilettissimi, solleciti sempre circa la custodia dell'ordine, così che l'ordine abbia a custodire voi. Così avvenga. Così sia.
* * *
Ubbidendo assai volentieri al mandato datoci da
Nostro Signore il Papa Pio per divina Provvidenza VI,
abbiamo considerato attentamente le Regole e Costitu-
zioni contenute in questa nuova collezione, e proposte
all'osservanza dei Chierici Scalzi della Congregazione
della Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cristo,
e ne abbiamo esaminato i singoli capitoli. E, avendole
trovate non difformi da quelle che per prima approvò il
Papa Benedetto XIV, e poi confermò in forma così detta
specifica il Papa Clemente XIV, e che riesaminate, se-
condo la facoltà data alla stessa Congregazione dai
predetti Sommi Pontefici, nel Capitolo Generale recen-
temente celebrato, toltene alcune cose meno importanti,
altre aggiuntevi, alcune cambiate ed altre finalmente
meglio dichiarate, noi riteniamo e giudichiamo di dover
Regole e Costituzioni 1775
80
accompagnare le stesse Regole con la nostra raccoman-
dazione. Preghiamo quindi il Santo Padre di conferma-
re ed approvare con la sua suprema autorità le stesse
Regole e Costituzioni, e di degnarsi di sancirne l'osser-
vanza, così che questa collezione di Regole e Costitu-
zioni debba essere considerata ed osservata da tutti i
membri della Medesima Congregazione.
Per + Sigillo C. Card. Delle Lanze Per + Sigillo Fr. S. Card. De Zelada
***
PIO PAPA VI
A perpetua memoria. Dopo la nostra Costituzione che comincia con le parole «Praeclara virtutum exem-pla», in data 15 settembre 1775, in cui abbiamo con-fermato con la nostra Apostolica Autorità l'Istituto e le Regole dei nostri diletti figli i Chierici Scalzi della Congregazione della SS.ma Croce e Passione di N. S. Gesù Cristo, i diletti figli Chierici della medesima Con-gregazione nel Capitolo Generale celebrato nel mese di aprile dell'anno prossimo passato, ricercarono la ragio-ne per cui la loro Congregazione non cresceva di tal numero di religiosi idonei da poter fondare nuove case dette Ritiri, richiesti in vari luoghi; anzi non pochi dei loro operai contraggono malattie per cui alcuni muoiono in verde età, e molti dei giovani studenti, per la mal-ferma salute, abbandonano la Congregazione e tornano al secolo; dai quali casi infausti atterriti, altri che desi-dererebbero entrare in tale Istituto, facilmente si dis-
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suadono dal farlo. Considerando essi allora tali cose, ed ammaestrati dall'esperienza di alcuni anni, ritennero che la causa di tutto ciò era questa, che nei giorni pre-scritti dalle loro Regole mancano loro per lo più pesci salubri, come pure la grande penuria di uova e latticini per molti mesi dell'anno; e perciò sono costretti ad usa-re cibi molto contrari alla salute e al ricupero delle for-ze. Avendo riconosciuto di non poter dubitare di tale causalità, hanno ritenuto necessario appigliarsi al partito di riferire questa loro situazione alla Sede Apostolica. Avendo infatti presente ciò che prescrive quella nostra Costituzione, che cioè, se nel decorso del tempo ci fos-sero state cose che alla luce dell'esperienza sembrassero da doversi cambiare, se ne dovesse far relazione alla Sede Apostolica. Noi, riconoscendo l'importanza di tali cose, e desiderando molto l'accrescimento del numero dei Religiosi in questa Congregazione, nella quale fiori-scono moltissimi esempi di virtù cristiane, e di opere ta-li che ne scaturiscono molti vantaggi per le anime dei Fedeli cristiani, con maturo consiglio siamo venuti nella convinzione che, non solo non si deve permettere che un'adunanza tanto utile di Chierici, appena sorta, dimi-nuisca e venga a mancare, ma che anzi un corso così lodevole di opere ed apostolato non debba essere arre-stato da alcun impedimento. Perciò, ritenendo che deb-ba moderarsi la prescrizione della Regola circa la quali-tà dei cibi, in virtù di queste nostre lettere, in forma di Breve, con Apostolica Autorità vogliamo e decretiamo che, eccettuati i giorni in cui devono osservare il digiu-no prescritto dalle loro Regole, negli altri giorni della settimana possono usare i cibi che tutti i fedeli della Chiesa comunemente mangiano; inoltre (eccettuati sem-
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pre i digiuni prescritti dalla Chiesa per tutti i fedeli) possono usare uova e latticini. Siccome poi abbiamo sa-puto che dalle stesse Regole da Noi confermate, la leva-ta notturna per la recita del Divino Ufficio ed altri pii esercizi spirituali, nella maggior parte dell'anno si pro-trae per più ore, affinché non manchi il tempo da dare agli studi necessari, in virtù di queste stesse Nostre Let-tere, vogliamo, decretiamo e stabiliamo che mai, nel corso dell'anno, il coro notturno duri più di un'ora e mezza. Le quali cose tutte vogliamo che siano ferme e stabili, sicché niente mai possa valere in contrario.
Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l'anello del Pescatore, a dì 11 marzo 1785, anno undicesimo del nostro Pontificato.
In luogo + del Sigillo
Innocenzo Card. Conti