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- Lezione n. 21 In epoche di crisi si fa un gran discorrere sulla
validit delle definizioni ma occorre ricordarsi che esse :
delimitano una realt Anonimo del terzo millennio Facolt di Economia
di Urbino anno accademico 2014 -2015 1
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- IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2
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- PREMESSE IL SISTEMA DEL Trasporto Pubblico Locale (TPL) RISALE
AGLI INIZI DEL SECOLO SCORSO ED ERA DIVISO IN DUE BRANCHE: 1.
URBANO: di competenza del comuni gestito direttamente in economia o
mediante azienda municipalizzata o affidato in concessione a
imprese private; 2. EXTRAURBANO : di competenza dello Stato e
gestito prevalentemente da imprese private attraverso listituto
della concessione. 3
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- LA CONCESSIONE Listituto della concessione/contratto risale al
1939 ed era regolato dalla legge n. 1822 che fissava le condizioni
del servizio (programma desercizio: orari, itinerari, materiale
rotabile impiegato, tariffe ecc). Il concessionario assumeva una
posizione di tipo monopolistico (MONOPOLIO NATURALE) che esercitava
quando, in occasione delle mutate condizioni della domanda, si
determinava lesigenza di organizzare nuove autolinee sulle quali
vantava una prelazione. Tale fatto ha indotto inefficienze nei
servizi lasciando importanti tracce nella giurisprudenza
amministrativa. 4
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- ASPETTI ECONOMICI In relazione alla tipologia delle linee si
riscontra: URBANE assolutamente deficitarie, venivano finanziate
dallEnte locale. EXTRAURBANE furono caratterizzate per un lungo
periodo da bilanci positivi ma si trovarono, alla fine degli anni
50, caratterizzati dal decollo economico, a subire perdite per cui
i concessionari richiesero il contributo dello Stato. La situazione
peggior negli anni 60 anche per effetto dello sviluppo del nascente
trasporto privato che determin la caduta della domanda influendo
sulle condizioni economiche aggravate anche dallaumento dei costi
(soprattutto del lavoro pari al 70% dei costi di bilancio) 5
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- LA QUESTIONE SOCIALE LA MOBILIT si afferm quale bene sociale al
pari della sanit, previdenza, scuola, casa e si assistette a un
ulteriore estensione della rete dei servizi di trasporto con
indubbi vantaggi per la popolazione, almeno la parte pi debole . I
DISAVANZI LIEVITARONO. In questo periodo le province, sotto la
spinta dello sviluppo urbanistico, sinserirono nel gioco, mediante
lo strumento del consorzio di gestione, desiderando estendere i
servizi. 6
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- Allinizio degli anni 70 si afferm il fenomeno della
PUBBLICIZZAZIONE del servizio di trasporto pubblico locale
agevolata dalla situazione deficitaria in cui versavano i servizi
extraurbani gestiti dalle imprese private. Gli enti locali
rilevarono imprese o parti di esse incaricando della gestione le
aziende municipalizzate o consortili. In virt della situazione di
monopolio naturale non poche societ ebbero loccasione di disfarsi
dei rami secchi ricevendo cospicui risarcimenti a carico dei
bilanci dei comuni e delle province cui si erano, nel frattempo
aggiunte, le regioni. 7
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- ANNI SETTANTA (2) IN QUESTI ANNI SI VERIFICARONO EVENTI CHE
EBBERO UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SUGLI ASPETTI ECONOMICI DEL TPL:
Crisi petrolifera - determinata dal cartello OPEC, aggravata da una
struttura industriale- abitativa concepita allinsegna dellenergia a
basso prezzo. Vide il TPL sul banco degli imputati a causa delle
risorse assorbite; Realizzazione delle regioni a statuto ordinario
- cui viene delegata la competenza in tema di TPL anche se non
completamente; 8
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- MA QUANTO PESANO I TRASPORTI? 9
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- ANNI SETTANTA (3) MODIFICA DEL SISTEMA FISCALE - che stabil
labolizione di gran parte delle imposte locali che privarono le
regioni del finanziamento per i nuovi compiti assegnati con
contemporanea difficolt di trasferimenti da parte dello Stato che
adott provvedimenti per il contenimento della spesa pubblica;
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- ANNI SETTANTA (4) INFLAZIONE E DUE CIFRE- pi grave che negli
altri paesi CEE influ assai negativamente sul settore che fu
ulteriormente penalizzato dallaumento del costo dei carburanti
oltre che dal divario costi/ricavi in relazione allazione
calmieratrice attuata sulle tariffe per effetto anche delle
richieste sindacali. 11
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- VERSO UNA RIFORMA 12
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- LA PRIMA RIFORMA legge 151/1981 Con questa legge si definirono,
per la prima volta, alcuni criteri di COLLEGAMENTO FRA LO SVILUPPO
ECONOMICO, LASSETTO TERRITORIALE e unorganizzazione integrata tra
la varie modalit di trasporto e le infrastrutture. I quattro titoli
della norma : 1. Principi fondamentali; 2. Fondo nazionale per il
ripiano dei disavanzi desercizio; 3. Fondo per gli investimenti; 4.
Disposizioni finanziarie. 13
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- IL DIBATTITO ATTORNO ALLA LEGGE La norma determin un vasto
dibattito e stabiliva che le regioni: definiscono la politica
regionale dei trasporti in armonia con gli obiettivi del piano
generale nazionale dei trasporti; predispongono PIANI REGIONALI DEI
TRASPORTI IN CONNESSIONE CON LE PREVISIONI DI ASSETTO TERRITORIALE
E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, anche al fine di realizzare la
integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari ed evitare
aspetti concorrenziali con gli stessi; adottano programmi
poliennali o annuali di intervento, sia per gli INVESTIMENTI sia
per L'ESERCIZIO dei trasporti pubblici locali. 14
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- IL DIBATTITO ATTORNO ALLA LEGGE (2) definiscono i limiti
territoriali dei bacini di traffico sulla base di criteri
funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della
mobilit; fissano gli indirizzi per l'organizzazione e la
ristrutturazione dei servizi di trasporto; Individuano criteri
programmatici e direttivi per l'elaborazione dei piani di bacino di
traffico, da parte degli enti locali, e per assicurarne la coerenza
con il piano regionale dei trasporti; stabiliscono una organica
disciplina per l'esercizio del trasporto pubblico, compreso quello
urbano, secondo una concezione unitaria del servizio per ambiti
territoriali di bacino di traffico e favorire la circolazione e
l'uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani; 15
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- DIBATTITO ATTORNO ALLA LEGGE (3) promuovono e sostengono,
nell'ambito di ogni bacino di traffico, la costituzione di consorzi
o altre forme associative tra Enti locali per l'esercizio delle
funzioni amministrative relative al TPL; assicurano la pi ampia
partecipazione degli Enti e degli organismi interessati alla
elaborazione ed attuazione del piano regionale dei trasporti;
stabiliscono le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori
per irregolarit di documento di viaggio LA VIA VERSO LA
PROGRAMMAZIONE SISTEMATICA DEL TPL ERA PRATICAMENTE SEGNATA LE
REGIONI AVREBBERO DETERMINATO I BACINI DI TRAFFICO E I PIANI
REGIONALI DEI TRASPORTI. 16
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- IL DIBATTITO ATTORNO ALLA LEGGE (4) (le modalit di gestione) I
servizi di trasporto di cui all'articolo 1 sono gestiti in uno dei
seguenti modi: in economia dagli enti locali; mediante aziende
speciali (municipali, provinciali); in regime di concessione.
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- I CONTRIBUTI DI ESERCIZIO SONO EROGATI CON L'OBIETTIVO DI
CONSEGUIRE L'EQUILIBRIO ECONOMICO DEI BILANCI DEI SERVIZI DI TPL
SONO DETERMINATI CALCOLANDO: a) IL COSTO ECONOMICO STANDARDIZZATO
b) I RICAVI DEL TRAFFICO PRESUNTI c) L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 18
I CONTRIBUTI DESERCIZIO
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- PER UNA CRITICA DELLA RIFORMA PUNTI DI FORZA DELLA LEGGE
151/1981 a) Determina chiaramente una connessione tra la politica
territoriale e quella dei trasporti; b) Sancisce la necessit
dintegrazione fra i vari modi di trasporto; c) Stabilisce uno
schema tipo di bilancio per le imprese concessionarie (la Regione
Marche inser la certificazione di bilancio) d) Distingue tra costo
standard (ruolo di monitoraggio) e costi effettivi (in pratica i
concetti vennero identificati e il costo che si impose fu una sorta
di ombrello per tutti; 19
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- PER UNA CRITICA DELLA RIFORMA (2) e) Previsione di abbandono
della vecchia normativa(L.1822/1939) sia pure dopo lapprovazione
dei piani dei trasporti e dei bacini di traffico. f) Aver
anticipato il tema delle SOCIET PER AZIONI A TOTALE CAPITALE
PUBBLICO. PUNTI DI DEBOLEZZADELLA LEGGE 151/1981 a) Esiguit delle
risorse costituite dalla sommatoria delle spese del settore
precedentemente sostenute dai vari enti; b) Mancata scissione del
trasporto urbano dallextraurbano; 20
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- PER UNA CRITICA DELLA RIFORMA (3) c) Fissazione della
percentuale dincremento del fondo in base del tasso dinflazione
programmato (politicamente corretta ma del tutto insufficiente); d)
Mutamento continuo di obiettivi per il settore (cui inizialmente
era richiesta lefficienza e leconomicit) con laggiunta
dellefficacia vale a dire la capacit di soddisfare una domanda
crescente (coeteris paribus); e) Difficolt poste dai bacini di
traffico (che si ponevano come ulteriore istanza di programmazione
territoriale) con ulteriore difficolt per lattribuzione della
delega (possibili ritardi nellerogazione dei contributi) f) I
contributi venivano erogati a copertura del disavanzo di bilancio
(criterio inaccettabile per le imprese private) 21
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- LA LIBERALIZZAZIONE:INTERVIENE LA CEE Tutta la politica
comunitaria improntata al libero mercato sin dal trattato di Roma
(1957). TEMATICHE CEE: la politica europea dei trasporti
incardinata sulle infrastrutture: Rete Transeuropea di Trasporto
(TEN-T) rete transnazionale integrata e continua (strade, ferrovie,
porti aeroporti) Corridoi pan-europei punto di riferimento per gli
interventi per il prolungamento verso est della rete TEN-T 22
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- 23 COMMISSIONE DELLE COMUNIT EUROPEE Bruxelles, 12/09/2001
COM(2001) 370 LIBRO BIANCO La politica europea dei trasporti fino
al 2010: il momento delle scelte
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- LIBRO BIANCO SUI TRASPORTI (1) parte prima RIEQUILIBRARE I MODI
DI TRASPORTO - UNA CONCORRENZA REGOLATA Migliorare la qualit del
trasporto su strada Rilanciare le ferrovie Controllare la crescita
del trasporto aereo LEGARE IL DESTINO DEI TIPI DI TRASPORTO
Garantire il collegamento mare-vie navigabili-ferrovia Favorire il
"decollo" delle operazioni intermodali: il nuovo programma Marco
Polo Creare condizioni tecniche favorevoli 24
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- LIBRO BIANCO SUI TRASPORTI (2) parte seconda ELIMINARE LE
STROZZATURE DECONGESTIONAMENTO DEI GRANDI ASSI COMPLETAMENTO DEI
VARCHI ALPINI IL PROBLEMA DEI FINANZIAMENTI Bilanci pubblici
limitati Rassicurare gli investitori privati Una soluzione
innovatrice: il mutuo finanziamento. 25
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- LIBRO BIANCO SUI TRASPORTI (3) parte terza PORRE GLI UTENTI AL
CENTRO DELLA POLITICA DEI TRASPORTI L'INSICUREZZA DELLA STRADA
RENDERE L'UTENTE CONSAPEVOLE DEI COSTI TRASPORTI DAL VOLTO UMANO
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- LIBRO BIANCO SUI TRASPORTI (4) LA RAZIONALIZZAZIONE DEL
TRASPORTO URBANO A. Un'energia differenziata per i trasporti 1.
Creare un nuovo quadro regolamentare per i carburanti alternativi
2. Stimolare la domanda con la sperimentazione B. Promuovere le
buone pratiche LA RAZIONALIZZAZIONE DEL TRASPORTO URBANO A.
Un'energia differenziata per i trasporti 1. Creare un nuovo quadro
regolamentare per i carburanti alternativi 2. Stimolare la domanda
con la sperimentazione B. Promuovere le buone pratiche 27
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- LIBRO BIANCO SUI TRASPORTI (5) PARTE QUARTA CONTROLLARE LA
MONDIALIZZAZIONE DEI TRASPORTI 28
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- IL REGOLAMENTO 1350/2007/CE e il TPL Pur sancendo il principio
della gara per laffidamento dei servizi lo prevede anche in house
ma a certe condizioni: 1. Controllo dellEnte pubblico (di seguito
EP) analogo a quello esercitato sui propri servizi; 2. Che
laffidatario realizzi la parte pi importante dellattivit con lEP;
3. Rappresentanza dellEP nel CDA, direzione, vigilanza a garanzia
dellassetto proprietario e del controllo delle decisioni
strategiche 4. Salvaguardie statutarie DIVIETO DI ESERCITARE ALTRE
ATTIVIT EXTRA -MOENIA 30
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- COM BELLO VIAGGIARE IN BUS! 1956 31
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- UNA NUOVA RIFORMA(organica) del TPL il d.lgs 422/1997: una
definizione aggiornata Sono servizi pubblici di trasporto regionale
e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non
rientrano tra quelli di interesse nazionale, essi comprendono:
l'insieme dei sistemi di mobilit terrestri, marittimi, lagunari,
lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o
periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite,
ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di
dimensione normalmente regionale o infraregionale 32
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- LA NUOVA RIFORMA: STRUTTURA Il decreto si articola in due
parti: 1^) definisce il conferimento alle regioni ed enti locali
delle funzioni in materia di trasporti regionali (integrando il
processo avviato con la legge 151/1981) Regioni: compiti di
programmazione e amministrazione Comuni ed enti locali: tutti i
compiti in materia di Tpl delegati dalle regioni che non richiedono
lunitario esercizio a livello regionale 33
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- LA NUOVA RIFORMA (2) 2^) definisce i criteri per
lorganizzazione del Tpl Regioni : ricevono la delega su tutti
compiti di programmazione e amministrazione dei trasporti di
livello regionale (tutti i modi ) Comuni ed enti locali: ricevono
la delega su tutti compiti di programmazione e amministrazione dei
trasporti che non richiedono lunitario esercizio a livello
regionale I conferimenti agli enti locali sono effettuati secondo i
principi di: sussidiariet, economicit,efficienza, responsabilit,
unicit e omogeneit dellamministrazione e di copertura finanziaria
(art. 4 comma 3 legge 59/1997 ). 34
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- LA NUOVA RIFORMA (3) COMPITI CHE RESTANO ALLO STATO
realizzazione di grandi reti infrastrutturali; organizzazione dei
servizi di trasporto di interesse nazionale ed internazionale;
funzioni in materia di polizia, sicurezza e regolarit circa
l'esercizio del servizio; adozione di linee guida per la riduzione
dell'inquinamento; stipula di accordi e convenzioni internazionali
relativi ai servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e
merci 36
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- IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 37
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- COMPITI DELLE REGIONI DEFINISCONO GLI INDIRIZZI PER LA
PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI LOCALI; REDIGONO I PIANI REGIONALI DEI
TRASPORTI IN CONNESSIONE CON LE PREVISIONI DI ASSETTO TERRITORIALE
E DI SVILUPPO ECONOMICO ASSICURANDO UNA RETE DI TRASPORTO CHE
PRIVILEGI LE INTEGRAZIONI TRA LE VARIE MODALIT FAVORENDO IN
PARTICOLAR MODO QUELLE A MINORE IMPATTO AMBIENTALE. PER LA RELATIVA
REGOLAMENTAZIONE APPROVANO PROGRAMMI TRIENNALI DEI SERVIZI DI TPL,
CHE INDIVIDUANO: a) la rete e l'organizzazione dei servizi; b)
l'integrazione modale e tariffaria; 38
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- COMPITI DELLE REGIONI (2) c ) le risorse da destinare
all'esercizio e agli investimenti; d) le modalit di determinazione
delle tariffe; e) le modalit di attuazione e revisione dei
contratti di servizio pubblico; f) il sistema di monitoraggio dei
servizi; g) i criteri per la riduzione della congestione e
dell'inquinamento ambientale 39
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- PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI LA NORMA FISSA I CRITERI PER
I NUOVI INVESTIMENTI STABILENDO CHE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DEVONO
INDIVIDUARE: a) le spese da realizzare e i mezzi di trasporto,
incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire; b) i tempi
di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi; c)
i soggetti coinvolti e loro compiti; d) le risorse necessarie, le
loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione; e) il
periodo di validit. 40
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- SERVIZI MINIMI LA NORMA PREVEDE I CRITERI PER LA FISSAZIONE DEI
SERVIZI MINIMI STABILENDO CHE: I servizi minimi, qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilit
dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle
regioni, sono definiti tenendo conto : a) dell'integrazione tra le
reti di trasporto; b) del pendolarismo scolastico e lavorativo; c)
della fruibilit dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai
vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali; d) delle
esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
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- IL CONTRATTO DI SERVIZIO L'esercizio dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalit effettuati e in
qualsiasi forma affidati, regolato da CONTRATTI di SERVIZIO di
durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a
principi di economicit ed efficienza, da conseguirsi anche
attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto.
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- I CONTRATTI DI SERVIZIO definiscono: a) il periodo di validit;
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di
esercizio; c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in
termini di et, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli,
e di regolarit delle corse; d) la struttura tariffaria adottata ed
i criteri di aggiornamento annuale; e) l'importo eventualmente
dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le
prestazioni oggetto del contratto e le modalit di pagamento, nonch
eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura
tariffaria; 44
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- CONTRATTI DI SERVIZIO (3) f) le modalit di modificazione del
contratto successivamente alla conclusione; g) le garanzie che
devono essere prestate dall'azienda di trasporto; h) le sanzioni in
caso di mancata osservanza del contratto; i) l'obbligo
dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei
trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. 45
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- IL SUPERAMENTO DEGLI ASSETTI MONOPOLISTICI a) il ricorso alle
procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla
base degli elementi del contratto di servizio sulla scorta dei
principi stabiliti dalla Cee e dalle norme nazionali in tema di
appalti pubblici; b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di
affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri
consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di
servizio rispetto a quelli gi gestiti nelle predette forme; c) la
previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di
affidamento da parte degli enti locali tramite procedure
concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa
revisione dei contratti di servizio in essere; 46
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- IL SUPERAMENTO DEGLI ASSETTI MONOPOLISTICI (2) d) l'esclusione,
in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di
decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che
cessa dal servizio; e) in caso di cessazione dell'esercizio, dal
precedente gestore devono essere indicate le modalit di
trasferimento, all'impresa subentrante, dei beni essenziali per
l'effettuazione del servizio e del personale dipendente; f)
l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del
regolamento 1893/91/CEE alle societ di gestione dei servizi di
trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi,
svolgono anche altre attivit; g) la determinazione delle tariffe
del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto
dall'articolo 2della legge 14 novembre 1995, n 481; 47
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- LA TRASFORMAZIONE DEI GESTORI PUBBLICI Degna di rilievo la
previsione del riassetto organizzativo delle aziende speciali
pubbliche in societ per azioni o cooperative. Per questi tipi di
societ trasformate la norma prevede un periodo di affidamento,a
regime transitorio, non superiore a 5 anni allo spirare del quale
si applicheranno le norme concorsuali. 48
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- RIFLESSIONI A MARGINE DELLA RIFORMA Tra gli obiettivi della
riforma figuravano: La crescita, in termini industriali, del
settore; Un recupero di efficienza, efficacia ed economicit; La
riduzione dei contributi pubblici; La definitiva
responsabilizzazione degli Enti locali in termini economici. Detti
obiettivi erano affidati anche allinserimento dei principi di
concorrenza in un settore tipicamente arroccato su posizioni
tipiche del monopolio naturale 50
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- RIFLESSIONI A MARGINE DELLA RIFORMA (2) Alcune parti della
riforma hanno sortito gli effetti sperati: Redazione dei piani dei
trasporti; Adozione delle comunit tariffarie per bacino di
traffico; Trasformazione delle municipalizzate in S.p.A.
Questultimo aspetto assai gradito agli amministratori che si sono
trasformati in managers con tutto ci che ne consegue E LA
LIBERALIZZAZIONE?!?! 51
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- CHE FINE HA FATTO LA LIBERALIZZAZIONE?! Il D.Lgs 422/97 e il
D.Lgs 400/99 prevedevano lobbligo delladozione delle procedure ad
evidenza pubblica per la scelta dei gestori nel termine del
31/12/2003 ma ecco che un susseguirsi di disposizioni legislative
ha prolungato tale termine esaminiamone alcune: L. 448/2001
finanziaria 2002 con varie motivazioni ha consentito una dilazione
motivabile sino a 10 anni del termine per le gare; L 326/2003 ha
introdotto la facolt di surrogare le gare con affidamenti diretti
detti in house providing riproponendo il termine del 31.12.2006
quale scadenza per le gare. 52
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- UN ELEMENTO DI RIFLESSIONE : SUL PROBLEMA DEL TPL Occorre
riferire che alcune gare non hanno sortito esiti positivi a causa
di insufficiente concorrenza per mancata partecipazione alle gare
UNA POSSIBILE MOTIVAZIONE: SCARSIT DEI MEZZI A DISPOSIZIONE 53
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- NEL FRATTEMPO LEUROPA? NEL MARZO 2011 54
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- I DIECI OBIETTIVI DEL NUOVO LIBRO BIANCO SUI TRASPORTI Nelle
citta dimezzare entro il 2030 luso delle auto ad alimentazione
convenzionale ed eliminarle del tutto entro il 2050. Conseguire
nelle principali citta sistemi di logistica urbana a zero emissioni
di CO2 entro il 2030. Nel trasporto aereo aumentare luso di
carburanti a basse emissioni fino a raggiungere il 40% entro
il2050. Nel trasporto marittimo ridurre del 40- 50% le emissioni di
CO2 derivate dagli oli combustibili entro il 2050 Il 30% del
trasporto delle merci superiore a 300 km deve passare entro il 2030
verso ferrovia e trasporto via mare. Questa quota dovrebbe
raggiungere il 50% entro il 2050. Entro il 2050 la maggior parte
del trasporto di medie distanze dei passeggeri deve avvenire
mediante ferrovia, di cui va completata la rete ad Alta Velocita a
livello europeo Completare entro il 2030 la retri infrastrutturali
TEN-T Collegare tra di loro le reti ferroviarie, aeroportuali,
marittime e fluviali 55
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- I DIECI OBIETTIVI DEL NUOVO LIBRO BIANCO SUI TRASPORTI segue
Completare il sistema unico di gestione del traffico aereo (Sesar)
e lo spazio unico europeo entro il 2020. Applicare sistemi di
gestione del traffico al trasporto terrestre e marittimo, nonch il
sistema di navigazione globale satellitare (Galileo). Definire
entro il 2020 un quadro per un sistema europeo di informazione,
gestione e pagamento nel settore dei trasporti multimodali.
Avvicinarsi entro il 2050 allobiettivo zero vittime nel trasporto
su strada. Conformemente a tale obiettivo il numero di vittime
dovrebbe essere dimezzato entro il 2020, lUnione europea dovrebbe
imporsi come leader mondiale per quanto riguarda la sicurezza di
tutti i modi di trasporto. Procedere verso la piena applicazione
dei principi di chi utilizza paga e chi inquina paga, facendo in
modo che il settore privato si impegni per eliminare le
distorsioni, tra cui i sussidi dannosi, generare entrate e
garantire i finanziamenti per investimenti futuri nel settore
trasporti 56
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- GLI EFFETTI DI ALCUNI RICHIAMI! Si giunti infine al D.L.
25.06.2008, n. 112 che, allart. 23/ bis, reintroduce il meccanismo
virtuoso delle gare (ma si badi bene in vigore dal luglio 2011)
questa disposizione stata abrogata dal REFERENDUM DEL 16.06.2011
Con il D.L. 13.08.2011- convertito in legge con modificazioni
14.09.2011,n. 148- meglio noto come manovra di agosto, il
legislatore ha provveduto a adeguare la disciplina dei servizi
pubblici locali al referendum e alle norme europee introducendo le
seguenti disposizioni 57
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- UNA NORMA NUOVA? OBBLIGO per gli enti locali di verificare
periodicamente mediante delibera, da controllare a cura dellAutorit
antitrust, la REALIZZABILIT DI UNA GESTIONE CONCORRENZIALE dei
servizi pubblici locali liberalizzando tutte le attivit possibili;
Propriet PUBBLICA DELLE RETI che possono essere assegnate in
gestione al privato; Previsione ordinaria dellaffidamento dei
servizi tramite PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA che pu essere a
doppio oggetto nel caso della scelta di un socio privato cui
occorre conferire una partecipazione non inferiore al 40% nonch
specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.
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- LA NUOVA DISCIPLINA Applicazione del codice dei contratti nonch
ladozione di procedure di tipo pubblico per le selezioni per
lassunzione del personale; Vincoli di compatibilit per gli
amministratori; LIMITAZIONE DELLAFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING CON
DIVIETI DI ATTIVIT EXTRA MOENIA REGIME TRANSITORIO AFFIDAMENTI
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- SCADENZA AFFIDAMENTI Affidamenti diretti dei servizi senza
scelta del socio 31.03.2013 Affidamenti diretti con socio scelto
con procedure ad evidenza pubblica sino a scadenza contratto
servizio Affidamenti diretti a societ a partecipazione pubblica
quotate in borsa sino a scadenza contratto servizio a condizione
che la quota di partecipazione pubblica sia ridotta, con procedure
a evidenza pubblica, al 40% alla data del 30.06.2013 e al 30% alla
data del 31.12.2015 60
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- INTERVIENE LA CORTE COSTITUZIONALE Su istanza di alcune
regioni, tra cui le Marche, la Corte Costituzionale, con sentenza
n. 199 del 20 luglio 2012, ha dichiarato la illegittimit
costituzionale dellintero art. 4 della legge n. 148; pertanto ne
viene a cessare completamente lefficacia tra cui le disposizioni
relative agli affidamenti dei servizi ma soprattutto quelle
inerenti il c.d. periodo transitorio ; a questo punto soccorre la
norma europea.Per tutto quanto sopra nella situazione determinatasi
il DEF 2014 ha previsto, entro settembre 2014, un complessivo
riordino della normativa sui servizi pubblici locali in funzione di
una maggiore apertura al mercato e dellaggregazione degli stessi in
ambiti territoriali pi ampi. NON SI HANNO ULETRIORI NOTIZIE IN
MERITO Su istanza di alcune regioni, tra cui le Marche, la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, ha
dichiarato la illegittimit costituzionale dellintero art. 4 della
legge n. 148; pertanto ne viene a cessare completamente lefficacia
tra cui le disposizioni relative agli affidamenti dei servizi ma
soprattutto quelle inerenti il c.d. periodo transitorio ; a questo
punto soccorre la norma europea.Per tutto quanto sopra nella
situazione determinatasi il DEF 2014 ha previsto, entro settembre
2014, un complessivo riordino della normativa sui servizi pubblici
locali in funzione di una maggiore apertura al mercato e
dellaggregazione degli stessi in ambiti territoriali pi ampi. NON
SI HANNO ULETRIORI NOTIZIE IN MERITO 61
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