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LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE E LE ULTIME DISPOSIZIONI DI LEGGESEMINARIO
Lucca, 26 novembre 2013
Chi siamo:
Un organismo abilitato dal Ministero del Lavoro per le regioni Toscana e Liguria a svolgere le verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII, D.Lgs 81/08 (mezzi di sollevamento e attrezzature a pressione)
ERACLE SRL, inserita nel primo elenco dei soggetti abilitati, nel 2012 ha stipulato una convenzione con l’Associazione degli industriali di Lucca per fornire servizi a prezzi vantaggiosi a tutti gli iscritti
La nostra struttura
3 sedi operative che coprono la Toscana e la Liguria
• MONTECATINI TERME
• VIAREGGIO
• LA SPEZIA
Obiettivo del seminario:
• illustrare le principali novità, i relativi obblighi e le modalità di gestione delle attrezzature
Il nostro scopo è:
aprire un momento di confronto tra i soggetti istituzionali deputati alla sorveglianza e alla vigilanza (INAIL e USL), i privati abilitati all'effettuazione delle verifiche (ERACLE SRL), i datori di lavoro e i tecnici delle imprese.
Il Programma:• Riflessioni sull’applicazione del D.M. 11/04/11 a un anno dalla
sua entrata in vigore e la liberalizzazione nelle verifiche apportata dal “Decreto del fare”.
• Adempimenti dell’azienda proprietaria delle attrezzature di lavoro soggette a verifica: le attrezzature da verificare, prima verifica, verifiche successive.
• Procedure per l’incarico a soggetti abilitati esterni. Le esperienze degli organismi privati.
• Prevenzione e manutenzione sulle attrezzature di lavoro e
sulla formazione dei lavoratori.
• DECRETO 11 APRILE 2011• “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 16, del medesimo decreto legislativo”
G.U. n. 98 del 29 aprile 2011
in vigore dal 23 maggio 2012
Gruppo SCa) Apparecchi mobili di sollevamento materiali con portata
superiore a 200 kgb) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali con
portata superiore a 200 kgc) Apparecchi fissi di sollevamento materiali con portata
superiore a 200 kgd) Carrelli semoventi a braccio telescopicoe) Idroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SPa) Scale aeree ad inclinazione variabileb) Ponti mobili sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzatoc) Ponti mobili sviluppabili su carro a
sviluppo verticale azionati a manod) Ponti sospesi e relativi arganie) Piattaforme di lavoro autosollevanti su
colonnef) Ascensori e montacarichi da cantiere
Gruppo GVRGas , Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione (recipienti con pressione > 0,5bar – generatori di vapore – generatori acqua surriscaldata – tubazioni – generatori di calore ad acqua calda con potenzialità > 116kW)
b) Insiemi (assemblaggi attrezzature certificati CE come insiemi)
Evoluzione competenze
E.N.P.I.apparecchi sollevamento
I.S.P.E.S.L. + A.S.L.
A.N.C.C.attrezzature a pressione
I.S.P.E.S.L. + A.S.L.SOGGETTI ABILITATI
(su incarico INAIL - ASL o datore di lavoro per decorrenza termini)
I.N.A.I.L.prima verifica
verifichesuccessive
libera scelta del datore di lavoro tra SOGGETTI ABILITATI e ASL
SOGGETTI ABILITATI(su incarico INAIL o datore di lavoro per decorrenza termini)
EVOLUZIONE PROCEDUREDecreto 11 aprile 2011
INAILtitolare della prima delle verifiche periodiche (da effettuarsi entro 60gg dalla richiesta)
ASLtitolare delle verifiche periodiche successive (da effettuarsi entro 30gg dalla richiesta)
DECRETO DEL FAREG.U. 20 agosto 2013
INAIL titolare della prima delle verifiche periodiche (da effettuarsi entro 45gg dalla messa in servizio)
ASL o ARPA o SOGGETTI ABILITATI
titolari delle verifiche periodiche successive
decade la titolarità della funzione da parte delle ASL / ARPA
modifica art, 71 decreto legislativo 81/08
Legge 30 ottobre 2013 n. 125(G.U. n. 255 del 30.10.2013) vigente al 31.10.2013
Modificazioni al decreto legge 101/13 (obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)
……………………..Art. 7 comma 9-quinquies “All’art. 71, comma 11, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole
“nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura”
sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta”
Acquistoattrezzatura
Comunicazione messa in servizio
INAIL
INAIL invia numero
matricola a DL
Scadenza prima verifica periodica:
richiesta verifica INAIL
INAIL effettua prima verifica periodica
entro 45gg ?
Scadenza verifica periodica successiva: richiesta, su
LIBERA SCELTA del DL a:soggetto abilitato o asl
Il DL deve rivolgersi ad altro soggetto abilitato, dando comunicazione
a INAIL
SI
NO
MODIFICHE ………………. DECRETO 11 APRILE 2011
ABILITAZIONE SOGGETTI PRIVATI
elenco soggetti abilitati presso ogni sede INAIL e ASL
limitazione operativa per regione – per sede INAIL – per sede ASL
tariffe
Integrazione testo
ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E’ RICHIESTA UNA SPECIFICA
ABILITAZIONE DEGLI OPERATORIACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
“Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione all’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni
Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Carrelli /Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
Gru a torre Trattori agricoli o forestali
Gru mobile Escavatori idraulici
Gru per autocarro Escavatori a fune
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo Pale caricatrici frontali
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Terne (macchina semovente progettata per il montaggio di un caricatore anteriore e di un escavatore posteriore)
Carrelli industriali semoventi Autoribaltabile a cingoli
Pompa per calcestruzzo
INDAGINE SUPPLEMENTARED.M. 11 aprile 2011 Allegato II, punto 2 lett.
c)Attività finalizzata ad individuare eventuali
vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo delle attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 ANNI, nonché a
stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di
sicurezza con le relative nuove portate nominali
CONTENUTI MINIMI DELL’INDAGINE SUPPLEMENTARE
esame visivo (coadiuvato da misurazioni o smontaggio)
prove non distruttive
liquidi penetranti – magnetoscopia – altri metodi
Analisi dei componenti strutturali e funzionali
ad es. ralla di rotazione, riduttori, cilindri idraulici di azionamento, ecc.
Prove funzionalida controllare: le funzioni dei comandi, degli
interruttori, degli indicatori, dei limitatori, ecc.
Prove di funzionamento
prova a vuoto per tutti i movimenti dell’apparecchio di sollevamento senza l’utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico
dovrà essere effettuata attuando i movimenti di base con l’utilizzo del carico nominale
Esito dell’ispezioneDevono essere registrati i difetti e le anomalie
rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo;
dall’analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residuo
CASI …….……. DI ESCLUSIONE DALLE VERIFICHE
scale per traslochicarrelli elevatori a forche o
muletti(non muniti di accessori di sollevamento / gancio o
altri organi di presa)Centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo
produttivoSerbatoi GPL non asserviti a processi produttivi
Ponti sollevatori per veicoli
Carrelli commissionatori
Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime
previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche
devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima
La periodicità delle verifiche periodiche NON è interrotta da periodi di inattività
dell’attrezzatura di lavoro
Alcune precisazioni …………
Grazie per l’attenzioneIng. Mauro Rossi
E R A C L E srl
1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar (Rif. art. 3 D.Lgs n. 93 del 25 febbraio 2000).
2. Generatori di vapor d'acqua.3. Generatori di acqua surriscaldata.4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi.5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o
gassoso per impianti/centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW.
6. Forni per le industrie chimiche e affini.
Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
b) Insiemi
Assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
Permangano valide le disposizioni previste da decreti precedenti:
D.M. 29 febbraio 1988: “Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 “;
D.M. 23 settembre 2004: “Modifica del decreto 29.02.1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m3 “;
D.M. 17 gennaio 2005: “Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche”;
D.M. 1 dicembre 2004 n.329: Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.93”;
Validità di decreti precedenti
Le periodicità del Gruppo GRV sono regolamentate dallo schema dell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, il datore di lavoro definisce la categorizzazione ai sensi dell’allegato II del D.Lgs. 93/2000.
Verifiche periodiche attrezzature del Gruppo GVR
Per quanto riguarda le verifiche periodiche si hanno:a) la prima verifica periodicab) le successive:
b1) di funzionamento;b2) interna;b3) di integrità (decennali).
Verifiche periodiche attrezzature del Gruppo GVR
La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:a) esame documentale (rilasciata in sede di prima verifica periodica);b) controllo delle funzionalità dei dispositivi di protezione;c) controllo dei parametri operativi.
Durante la verifica di funzionamento devono essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione.
Verifiche periodiche attrezzature del Gruppo GVR
La verifica di integrità decennale consiste nell’accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili.
L’esame spessimetrico ed altri eventuali prove devono essere eseguiti da personale adeguatamente qualificato, incaricato dal datore di lavoro.
La verifica di integrità delle tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica, né l’esame visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l’accertamento della integrità.
Verifiche periodiche attrezzature del Gruppo GVR
Allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica per più attrezzature, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando per ognuna di esse la data effettiva di richiesta, indipendentemente dalla data della richiesta cumulativa.A tal fine il Datore di lavoro può prevedere un allegato distinto dal modulo di richiesta, contenente la lista delle attrezzature di cui si richiede la verifica.Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di richiesta di verifica di singole attrezzature, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data di invio.
La richiesta di verifica periodica
Per data di invio si intende:
Lettera raccomandata A.R. Data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta
Lettera raccomandata a mano Data di consegna sottoscritta dal ricevente
Fax Data di invio del Fax
Sito web predisposto per la richiesta on line
Data della transazione on-line
PEC Data di invio della PEC
La richiesta di verifica periodica
Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore:• il personale occorrente;• un preposto;• i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni (esclusi gli
apparecchi di misurazione);• La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui
al DM 12 settembre 1959 o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del DPR n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i., deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.
Le procedure per l’esecuzione delle verifiche periodicheDisposizioni comuni
Fasi principali della verifica periodica: Identificazione delle attrezzature di lavoro; Accertamento che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra
quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante; Verifica della regolare tenuta del “registro di controllo” e delle
registrazioni sugli interventi di controllo e manutenzione; Controllo dello stato di conservazione; Effettuazione delle prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro
e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
Le procedure per l’esecuzione delle verifiche periodicheDisposizioni comuni
Se alla data concordata l’attrezzatura di lavoro non possa essere sottoposta a verifica per cause indipendenti dal verificatore (es. attrezzatura fuori servizio o non disponibile presso il luogo concordato, si interrompono i termini di tempo dalla richiesta di verifica, il verificatore redigerà un verbale motivato senza esprimere pareri sulla possibilità di mantenere in servizio l’apparecchiatura.
Interruzione dei termini dei 30 giorni
Se nel corso della verifica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto della verifica, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio, ecc., il verificatore redigerà un verbale annotando quanto richiesto per completare la verifica, senza esprimere pareri sulla possibilità di mantenere in servizio l’apparecchiatura.
Il Datore di lavoro non appena avrà disponibile l’attrezzatura e/o documentazione, dovrà richiedere al medesimo soggetto verificatore il completamento della verifica e da quella data decorreranno i nuovi termini dei 30 giorni.
Interruzione dei termini dei 30 giorni