Le situazioni giuridiche soggettive fanno capo a quelli che vengono definiti come soggetti.

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Le situazioni giuridiche soggettive fanno capo a quelli che vengono definiti come

soggetti

La capacità giuridica è la idoneità a divenire titolari di diritti e di doveri.

Nel nostro ordinamento per le persone fisiche è attribuita dal legislatore per il solo fatto della nascita.

Il concepito non è invece considerato soggetto dal nostro ordinamento ogni acquisto destinato al concepito è infatti subordinato all’evento della nascita (art. 1 co. 2 c.c.).

Art. 22 Cost.:Nessuno può essere privato, per motivi

politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

In questo modo il nostro ordinamento evita la sanzione della morte civile.

Non sono ammissibili discriminazioni alcune giustificate per ragioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali (art. 32 Cost.).

Si. Ad esempio lo straniero può essere ammesso a godere di diritti civili a condizione di reciprocità (art. 16 disp. prel.) cioè nei limiti in cui lo Stato di appartenenza dello straniero riconoscerebbe gli stessi diritti ad un cittadino italiano.

La legge fissa perciò con criterio generale un’età eguale per tutti al cui raggiungimento si reputa che ciascuno sia capace di assumere validamente ogni decisione che lo riguarda.

Di regola sono annullabili a meno che il minore abbia non soltanto dichiarato, falsamente, di essere maggiorenne, ma addirittura abbia con raggiri occultato la sua minore età.

Eccezioni a questa regola

Contrarre matrimonio

Richiesta di interruzione di una gravidanza

Esercizio del diritto d’autore

Accensione di libretti di risparmio nominativi.

Capacità giuridica e di agire:Capacità giuridica

idoneità ad essere titolari di diritti e doveri

Capacità di agire idoneità a compiere validamente atti giuridici.

‘Incapacità’

Di fatto un soggetto maggiorenne può tuttavia essere incapace di intendere il valore dei suoi atti

Interdizione

Inabilitazione

Incapacità naturale

Amministrazione di

sostegno

InterdizioneL’interdizione ricorre

nei casi in cui un maggiorenne si trova in condizioni di abituale infermità di mente e determina una situazione di incapacità legale identica a quella in cui si trova il minore e tale per cui i suoi atti sono annullabili

Possono richiedere l’interdizione il coniuge o i parenti entro il 4 grado, gli affini entro il 2 rado, il tutore il curatore ovvero il Pubblico ministero

L’incapacità decorre dalla data della sentenza mediante la quale si provvede all’annotazione in margine all’atto di nascita.

Interdizione giudiziale e legaleL’interdizione

giudiziale è quella fino ad ora vista e si determina in base ad una sentenza giudiziale.

L’interdizione legale è prevista dal codice penale come pena accessoria di una condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni.

si applicano le stesse norme previste per

l’interdizione giudiziale.

Sono le ipotesi in cui intervengono menomazioni psichiche: drogato, ubriaco etc.

Cosa succede agli atti compiuti da un soggetto in

stato di incapacità naturale ?

L’impugnabilità e conseguente invalidità consegue alla sola

incapacità naturale

Per l’invalidità dell’atto occorre oltre all’incapacità di intendere

e di volere “un grave pregiudizio” a danno

dell’incapace

Per l’invalidità dell’atto occorre oltre all’incapacità di intendere

o di volere “la mala fede dell’altro contraente”

Il pregiudizio è solo un indice rivelatore della mala fede

L’inabilitazione può essere pronunciata dal giudice nei confronti dell’infermo di mente lo stato del quale non sia talmente grave da far luogo a interdizione.

(i) Infermità di mente non talmente grave da far luogo all’interdizione;(ii) Prodigalità intesa come impulso patologico che incide negativamente

sulla capacità del soggetto di valutare la convenienza dell’affare;(iii) Abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti;(iv) Sordomutismo o cecità.

InabilitazionePer gli atti di

straordinaria amministrazione

l’inabilitato dunque necessita

dell’intervento di un curatore

Il curatore non si sostituisce all’incapace ma integra la volontà di quest’ultimo previo autorizzazione giudiziale

Es. per la vendita di un bene di proprietà dell’inabilitato occorrerà il consenso dell’inabilitato e del curatore previa autorizzazione giudiziale.

Amministrazione di sostegnoL’amministrazione di

sostegno si apre con decreto motivato del giudice tutelare

Infermità o menomazione fisica o psichica della persona

Impossibilità per il soggetto, a causa della infermità o menomazione, di provvedere ai propri interessi

Amministrazione v. interdizioneAi fini dell’apertura

dell’amministrazione di sostegno

Rileva non solo una menomazione psichica ma anche fisica

Rileva non solo un’infermità di mente ma anche una semplice menomazione psichica

Rileva non solo un’infermità o menomazione psichica abituale ma anche un’infermità o menomazione temporanea

Rileva non solo un’infermità o menomazione che coinvolga integralmente la sfera psichica o fisica del soggetto ma anche un’infermità che incida su taluni profili della personalità

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno può tuttavia essere emesso nell’ultimo anno della minore età dell’interessato pur divenendo esecutivo solo al 18 anno

Il procedimento di amministrazione di sostegno può essere promosso.

Dallo stesso beneficiarioDal coniugeDalla persona stabilmente

conviventeDai parenti entro il 4 gradoDagli affini entro il 2 gradoDal tutore o dal curatoreDal pubblico ministeroDai responsabili dei servizi

sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona

Mentre gli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione sono sostanzialmente predeterminati dalla legge gli effetti dell’amministrazione di sostegno sono determinati di volta in volta dal provvedimento del giudice tutelare

Gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, che correlativamente perde la possibilità di porli in essere personalmente con conseguente annullabilità.

Gli atti cui l’amministratore di sostegno deve dare il proprio assenso, prestando così assistenza al beneficiario, che correlativamente perde la possibilità di porli in essere da solo con conseguente annullabilità