L'autonomia Universitaria: aspetti introduttivi

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L'autonomia Universitaria: aspetti introduttivi

• art. 33 Cost. <<... le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato>>.

• Il sistema universitario italiano è stato regolamentato da:– " legge Casati" del 1859– "riforma Gentile" del 1923

• Autonomia:– normativa– organizzativa– finanziaria e contabile– didattica e scientifica

• Autonomia normativa: capacità di darsi un ordinamento mediante l'emanazione di norme (che hanno la stessa efficacia delle norme emanate dallo Stato).– STATUTI: manifestazioni primarie di

autonomia– REGOLAMENTI: manifestazioni secondarie di

autonomia• Autonomia organizzativa: indica

l'indipendenza di alcune figure soggettive rispetto ad altre figure omogenee (ministro)

• L. 168/1989 riconosce alle Università autonomia – didattica– scientifica– organizzativa– finanzaria e contabile– ed anche la facoltà di dotarsi di propri

ordinamenti autonomi (dotati di statuti e regolamenti).

• art. 16 c. 4 legge 168/89: le Università sono disciplinate <<...oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge...>>.

• STATUTO: detta criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi. Inoltre deve disciplinare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

• Limiti posti dalla 168/89 al contenuto delle norme statutarie:– il Rettore deve essere elettivo,– il S.A. deve rappresentare le facoltà– il CDA deve garantire la rappresentanza delle

diverse componenti,– osservanza delle norme sullo stato giuridico del

personale docente, ricercatore e non docente.

• REGOLAMENTI: – Regolamento generale d'Ateneo– Regolamento di amministrazione,

contabilità e finanza,– Regolamenti interni d'ateneo e delle

singole strutture

• Il Regolamento generale d'Ateneo ha come presupposto lo statuto. Infatti esso contiene le norme che servono ad attuare i dispositivi presenti nello statuto. La sua approvazione è di competenza del CDA

• Il Regolamento di a.c.f. : disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità. Disciplina le procedure contrattuali, le forme per il controllo interno della gestione dell'ateneo e dei singoli centri di spesa.

• Il principio ispiratore del regolamento deve essere quello di <<assicurare la rapidità ed efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziariodel bilancio>>.

• Regolamenti interni: anche questi hanno come presupposto lo statuto, in quanto ne integrano e ne sviluppano la normativa. Esempi: regolamento didattico d'ateneo; regolamento sul personale tecnico e amm.vo; regolamento sulle strutture didattiche e di ricerca; ecc...

• Autonomia finanziaria e gestionale:• Art. 5 legge 537/1993:

– Interviene sulle modalità di finanziamento delle università.

– Razionalizza le misure d'intervento. Prevede nel bilanciodi previsione del Ministero solo 3 capitoli di finanziamento.

– Istituisce il FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario)

• DPR. 382/80– Disciplina l'organizzazione della struttura universitaria. – Prevede la istituzione dei dipartimenti ed attribuisce ad essi (come pure

agli atenei) autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. – Prevede la definizione di uno schema-tipo regolamentare attraverso il

quale realizzare tale processo di autonomia.• DPR 371/82

– Definisce lo schema tipo in base al quale le università adottano il proprio regolamento amministrativo-finanziario e contabile.

– per quanto riguarda il bilancio il DPR ne definisce lo schema.• L. 168/89

– Istituisce l'autonomia statutaria e regolamentare delle università.– Prevede, ai fini del controllo della spesa pubblica la riclassificazione dei

conti consuntivi in base ad una redazione omogenea.• L. 537/93• DPR 509/1999, Riforma universitaria (3+2)

• La legge 537/93 ha previsto l'istituzione di soli 3 capitoli di bilancio:– Fondo per il finanziamento ordinario delle

università (FFO)– Fondo per l'edilizia universitaria e per le

grandi attrezzature scientifiche (FEU)– Fondo per la programmazione dello sviluppo

del sistema universitario (FPS)

• Il FFO è comprensivo dei finanziamenti destinati– alle attività istituzionali delle università (compreso il

personale),– ordinaria manutenzione delle strutture– ricerca scientifica.

• Il FEU: infrastrutture edilizie, grandi attrezzature scientifiche, impianti sportivi.

• Il FPS: finanzia specifiche iniziative, attività e progetti, ed anche nuove attività didattiche.

• Il sistema di finanziamento prima della 537/93:– si fondava sul rispetto dei vincoli di destinazione dei

trasferimenti dello Stato– le risorse erano destinate ai centri autonomi di spesa

• Il sistema di finanziamento dopo la 537/93– è razionalizzato– fondato su principi che favoriscono l'autonomia e la

competitività del sistema– comporta un aumento dell'autonomia di spesa delle

università

Il sistema pubblico di finanziamento prima della L. 537/1993

MINISTERO

RicercatoriDotazione ric.60%EdiliziaNon docenti (in parte)

DocentiRicerca 40%Non docenti (in parte)

ATENEIFACOLTA’ E ALTRI

CENTRI DI GESTIONE

Tasse e contributiAltre entrate

Il sistema pubblico di finanziamento dopo la L. 537/1993

MINISTERO ATENEIFACOLTA’ E ALTRI

CENTRI DI GESTIONE

Tasse e contributiAltre entrate

FFO

FEU

FPS

Altre spese di funzionamento

Altre spese per l’edilizia

Ricerca sc. (ex 40%)

• Il FFO comprende: – una quota base da ripartirsi tra le università in proporzione alla

spesa storica,– una quota di riequilibrio da ripartirsi in base a criteri che tengano

conto dei risultati della gestione (costi di produzione per studente, qualificazione della ricerca ecc...)

• il FFO a regime dovrebbe essere composto:– 50% domanda di formazione;– 20% risultati della ricerca;– 20% risultati della formazione;– 10% incentivi.

• Il FEU è suddiviso in relazione alle necessità di riequilibrio edilizio,

• Il FPS è ripartito in conformità ai piani di sviluppo nazionali.

L'autonomia didattica

• L. 341/90 Riforma degli ordinamenti didattici universitari– prevede la definizione e gli aggiornamenti

degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione.

– Con lo scopo di dare omogeneità ai corsi di studio. (Omogenea attribuzione del valore legale dei titoli).

strumenti Il Regolamento didattico di ateneoil Regolamento delle strutture didattiche– (sono adottati dal Senato Accedemico ed inviati al ministero per

l'approvazione)• devono contenere:

– l'articolazione dei corsi– i piani di studio con gli isegnamenti obbligatori,– le propedeuticità– i limiti alle possibilità di iscrizione ai fuori corso– i moduli didattici– le tipologie delle forme didattiche– le forme di tutorato,– ecc...

L'autonomia della ricerca

• L. 168/89 : le università perseguono le finalità istituzionali nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonchè dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.

• Si introduce la valutazione della ricerca. • Viene prevista dalla 537/93 il Nucleo di Valutazione

interno che ha il compito di verificare – la corretta gestione delle risorse pubbliche– la produttività della ricerca e della didattica,– l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa