L'autonomia Universitaria: aspetti introduttivi

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L'autonomia Universitaria: aspetti introduttivi

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L'autonomia Universitaria: aspetti introduttivi

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• art. 33 Cost. <<... le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato>>.

• Il sistema universitario italiano è stato regolamentato da:– " legge Casati" del 1859– "riforma Gentile" del 1923

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• Autonomia:– normativa– organizzativa– finanziaria e contabile– didattica e scientifica

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• Autonomia normativa: capacità di darsi un ordinamento mediante l'emanazione di norme (che hanno la stessa efficacia delle norme emanate dallo Stato).– STATUTI: manifestazioni primarie di

autonomia– REGOLAMENTI: manifestazioni secondarie di

autonomia• Autonomia organizzativa: indica

l'indipendenza di alcune figure soggettive rispetto ad altre figure omogenee (ministro)

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• L. 168/1989 riconosce alle Università autonomia – didattica– scientifica– organizzativa– finanzaria e contabile– ed anche la facoltà di dotarsi di propri

ordinamenti autonomi (dotati di statuti e regolamenti).

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• art. 16 c. 4 legge 168/89: le Università sono disciplinate <<...oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge...>>.

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• STATUTO: detta criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi. Inoltre deve disciplinare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

• Limiti posti dalla 168/89 al contenuto delle norme statutarie:– il Rettore deve essere elettivo,– il S.A. deve rappresentare le facoltà– il CDA deve garantire la rappresentanza delle

diverse componenti,– osservanza delle norme sullo stato giuridico del

personale docente, ricercatore e non docente.

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• REGOLAMENTI: – Regolamento generale d'Ateneo– Regolamento di amministrazione,

contabilità e finanza,– Regolamenti interni d'ateneo e delle

singole strutture

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• Il Regolamento generale d'Ateneo ha come presupposto lo statuto. Infatti esso contiene le norme che servono ad attuare i dispositivi presenti nello statuto. La sua approvazione è di competenza del CDA

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• Il Regolamento di a.c.f. : disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità. Disciplina le procedure contrattuali, le forme per il controllo interno della gestione dell'ateneo e dei singoli centri di spesa.

• Il principio ispiratore del regolamento deve essere quello di <<assicurare la rapidità ed efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziariodel bilancio>>.

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• Regolamenti interni: anche questi hanno come presupposto lo statuto, in quanto ne integrano e ne sviluppano la normativa. Esempi: regolamento didattico d'ateneo; regolamento sul personale tecnico e amm.vo; regolamento sulle strutture didattiche e di ricerca; ecc...

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• Autonomia finanziaria e gestionale:• Art. 5 legge 537/1993:

– Interviene sulle modalità di finanziamento delle università.

– Razionalizza le misure d'intervento. Prevede nel bilanciodi previsione del Ministero solo 3 capitoli di finanziamento.

– Istituisce il FFO (Fondo di Finanziamento Ordinario)

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• DPR. 382/80– Disciplina l'organizzazione della struttura universitaria. – Prevede la istituzione dei dipartimenti ed attribuisce ad essi (come pure

agli atenei) autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. – Prevede la definizione di uno schema-tipo regolamentare attraverso il

quale realizzare tale processo di autonomia.• DPR 371/82

– Definisce lo schema tipo in base al quale le università adottano il proprio regolamento amministrativo-finanziario e contabile.

– per quanto riguarda il bilancio il DPR ne definisce lo schema.• L. 168/89

– Istituisce l'autonomia statutaria e regolamentare delle università.– Prevede, ai fini del controllo della spesa pubblica la riclassificazione dei

conti consuntivi in base ad una redazione omogenea.• L. 537/93• DPR 509/1999, Riforma universitaria (3+2)

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• La legge 537/93 ha previsto l'istituzione di soli 3 capitoli di bilancio:– Fondo per il finanziamento ordinario delle

università (FFO)– Fondo per l'edilizia universitaria e per le

grandi attrezzature scientifiche (FEU)– Fondo per la programmazione dello sviluppo

del sistema universitario (FPS)

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• Il FFO è comprensivo dei finanziamenti destinati– alle attività istituzionali delle università (compreso il

personale),– ordinaria manutenzione delle strutture– ricerca scientifica.

• Il FEU: infrastrutture edilizie, grandi attrezzature scientifiche, impianti sportivi.

• Il FPS: finanzia specifiche iniziative, attività e progetti, ed anche nuove attività didattiche.

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• Il sistema di finanziamento prima della 537/93:– si fondava sul rispetto dei vincoli di destinazione dei

trasferimenti dello Stato– le risorse erano destinate ai centri autonomi di spesa

• Il sistema di finanziamento dopo la 537/93– è razionalizzato– fondato su principi che favoriscono l'autonomia e la

competitività del sistema– comporta un aumento dell'autonomia di spesa delle

università

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Il sistema pubblico di finanziamento prima della L. 537/1993

MINISTERO

RicercatoriDotazione ric.60%EdiliziaNon docenti (in parte)

DocentiRicerca 40%Non docenti (in parte)

ATENEIFACOLTA’ E ALTRI

CENTRI DI GESTIONE

Tasse e contributiAltre entrate

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Il sistema pubblico di finanziamento dopo la L. 537/1993

MINISTERO ATENEIFACOLTA’ E ALTRI

CENTRI DI GESTIONE

Tasse e contributiAltre entrate

FFO

FEU

FPS

Altre spese di funzionamento

Altre spese per l’edilizia

Ricerca sc. (ex 40%)

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• Il FFO comprende: – una quota base da ripartirsi tra le università in proporzione alla

spesa storica,– una quota di riequilibrio da ripartirsi in base a criteri che tengano

conto dei risultati della gestione (costi di produzione per studente, qualificazione della ricerca ecc...)

• il FFO a regime dovrebbe essere composto:– 50% domanda di formazione;– 20% risultati della ricerca;– 20% risultati della formazione;– 10% incentivi.

• Il FEU è suddiviso in relazione alle necessità di riequilibrio edilizio,

• Il FPS è ripartito in conformità ai piani di sviluppo nazionali.

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L'autonomia didattica

• L. 341/90 Riforma degli ordinamenti didattici universitari– prevede la definizione e gli aggiornamenti

degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione.

– Con lo scopo di dare omogeneità ai corsi di studio. (Omogenea attribuzione del valore legale dei titoli).

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strumenti Il Regolamento didattico di ateneoil Regolamento delle strutture didattiche– (sono adottati dal Senato Accedemico ed inviati al ministero per

l'approvazione)• devono contenere:

– l'articolazione dei corsi– i piani di studio con gli isegnamenti obbligatori,– le propedeuticità– i limiti alle possibilità di iscrizione ai fuori corso– i moduli didattici– le tipologie delle forme didattiche– le forme di tutorato,– ecc...

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L'autonomia della ricerca

• L. 168/89 : le università perseguono le finalità istituzionali nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonchè dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.

• Si introduce la valutazione della ricerca. • Viene prevista dalla 537/93 il Nucleo di Valutazione

interno che ha il compito di verificare – la corretta gestione delle risorse pubbliche– la produttività della ricerca e della didattica,– l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa