LA PUBBLICITÀ. PUBBLICITÀ Tipi Pubblicità notizia fa conoscere i fatti giuridici ai terzi...

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LA PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

Tipi

Pubblicità notizia

fa conoscere i fatti giuridici ai terzi

Pubblicità dichiarativa

rende opponibili ai terzi i fatti giuridici

Pubblicità costitutiva

è il presupposto del venire ad esistenza del fatto giuridico

PUBBLICITÀ

Pubblicità notizia

La validità, l’efficacia e l’opponibilità dei fatti pubblicizzati non è intaccata dalla

eventuale mancanza di pubblicità

Il fatto esiste e non ha alcun difetto

Es.: pubblicità del matrimonio o della nascita nei registri dello stato civile

PUBBLICITÀ

Pubblicità dichiarativa

L’omissione di tale pubblicità non determinainvalidità o inefficacia dei fatti ma solo

la loro inopponibilità ai terzi

Nei confronti dei terzi è come se l’atto non fosse mai stato compiuto

Es.: trascrizione dell’atto di acquisto di immobili

PUBBLICITÀ

Pubblicità costitutiva

È un requisito per il veniread esistenza del diritto

Il diritto non può esistere senza la sua pubblicizzazione

Es.: l’ipoteca si costituisce solo mediante iscrizione nei registri immobiliari

LA TRASCRIZIONE

LA TRASCRIZIONE

Definizione

Forma di pubblicità dichiarativa che ha adoggetto le vicende giuridiche di beni immobili

e mobili registrati allo scopo di renderleopponibili ai terzi

Non riguarda direttamente i beni ma gli atti che incidono su questi

NATURA DICHIARATIVA

LA TRASCRIZIONE

Funzione

Risolve il conflitto tra più acquirenti dellostesso diritto da un medesimo dante causa

Si preferisce l’acquirente che per primo ha trascritto il suo titolo anche se il suo acquisto è successivo

rispetto ad altri acquirenti

Es.: quando il proprietario di un appartamento vende lo stesso a più persone si deve accertare chi dei

diversi acquirenti ha trascritto per primo

LA TRASCRIZIONE

Atti soggetti a trascrizione (art. 2643 c.c.)

Si devono rendere pubblici con latrascrizione tutti gli atti tassativamente

indicati dalla legge

Es.: trascrizione del contratto di acquisto di una casa

Ha ad oggetto gli atti che trasferiscono diritti su beni immobili e mobili registrati

LA TRASCRIZIONE

Art. 2643 c.c.

•Contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono,

modificano, estinguono diritti reali di godimento o diritti personali di godimento ultranovennale

(locazione)

•Atti unilateraliche producono i medesimi effetti

•SentenzeChe producono effetto analogo

LA TRASCRIZIONE

Continuità delle trascrizioni

Se manca una trascrizione anteriorele successive trascrizioni non producono effetto

perché non rendono note tutte le vicende del bene

L’acquisto di C non ha effetto perché manca la precedente trascrizione di A e B, quindi non è opponibile a X

A B C

X

Non trascritto

Trascritto

Trascritto

LA TRASCRIZIONE

Continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.)

Quando l’atto anteriore viene trascritto lesuccessive trascrizioni producono effetto

secondo il loro ordine

La trascrizione di C prevale perché è anteriore rispetto a quella di Y

A B C

Y

Trascritto

1.1.00

Trascritto

15.12.99

Trascritto

1.12.99

LA TRASCRIZIONE

Trascrizione del preliminare (art. 2645 bis c.c.)

La trascrizione dei contratti preliminariche abbiano ad oggetto la conclusione di

contratti per il trasferimento, costituzioneo modificazione di diritti reali su beni

immobili ha carattere prenotativo

È richiesta se il preliminare ha forma di ATTO PUBBLICO o SCRITTURA

PRIVATA AUTENTICATA

È una facoltà per il preliminare per scrittura privata

LA TRASCRIZIONE

Trascrizione della domanda giudiziale

La trascrizione della domanda giudizialegarantisce a chi agisce in giudizio la

possibilità di opporre la futura sentenzaa chi nel frattempo acquisti diritti sul bene

Ha effetto prenotativo

LA TRASCRIZIONE

Trascrizione costitutiva

In certe ipotesi la trascrizione haefficacia costitutiva di determinati fatti

Es.: la trascrizione del titolo astrattamente idoneo nell’usucapione abbreviata

determina l’acquisto del diritto con il decorso di dieci anni (art. 1159)

LA TRASCRIZIONE

Trascrizione notificativa

In certe ipotesi la trascrizione ha soloefficacia di pubblicità notizia

di determinati fatti

Es.: sentenza di accertamento dell’avvenuta usucapione immobiliare (art. 2651)

LA TRASCRIZIONE

Forma della trascrizione

Va richiesta al conservatore dei registriimmobiliari presso l’ufficio del registro

Documenti richiesti per la trascrizione:

• Titolo (copia)

• Nota di iscrizione

LE PROVE

PUBBLICITÀOnere della prova (art. 2697 c.c.)

Chi vuol far valere un diritto in giudizioDeve provare i fatti che ne costituiscono

il fondamento

PUBBLICITÀInversione dell’onere

PUBBLICITÀProve documentali

PUBBLICITÀAtto pubblico

PUBBLICITÀScrittura privata

PUBBLICITÀScrittura privata autenticata

PUBBLICITÀDocumento informatico

PUBBLICITÀTestimonianza

PUBBLICITÀConfessione

PUBBLICITÀGiuramento

PUBBLICITÀPresunzioni

PRESCRIZIONE E DECADENZA

TUTELA DEI DIRITTIPrescrizione

Perdita dei diritti (art. 2934) per inerzia onon uso da parte del titolare per un

periodo di tempo determinato (dalla legge)

1. Diritto soggettivo che può essere esercitato

2. Mancato esercizio

3. Decorso di un periodo di tempo

Presupposti

Oggetto Tutti i diritti (art. 2934) tranne Gli altri diritti

indicati dalla legge

Diritti indisponibili

TUTELA DEI DIRITTIPrescrizione

disciplina Inderogabile (art. 2936)

Non opera automaticamente (deve essere opposta) (art. 2938)

Irrinunciabile (art. 2937)

Decorre dal giorno in cui il diritto si può far valere (art. 2935)

durata

1. ordinaria

2. breve

10 anni quando la legge non dispone diversamente (20 per dir. reali di godimento)

5 anni per risarcimento da fatto illecito (2 anni per risarcimento danni da circolazione stradale)

TUTELA DEI DIRITTIInterruzione

ipotesi

1. Quando il titolare esercita il suo diritto (es.: messa in mora)

2. Quando il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo

Effetti Cessata la causa di interruzione la prescrizione ricomincia a decorrere dall’inizio

Evento che interrompe il decorso del tempo

Sospensione

TUTELA DEI DIRITTI

si verifica una causa che impedisce l’esercizio del diritto, ma l’inerzia è giustificata dalla legge (casi tassativi)

Il periodo di sospensione non si calcola (è come una parentesi), e, cessata la causa, la prescrizione riprende il suo corso sommandosi a quella già trascorsa

Effetti

Evento che sospende il decorso del tempo

ipotesi

TUTELA DEI DIRITTIPrescrizioni presuntive

effetti

funzionePer l’esigenza di certezza del diritto, alcuni diritti si presumono prescritti in tempi ridotti

presunzione che ildebito sia estinto

Inversione onere della prova

Ammesso solo il giuramento decisorio

TUTELA DEI DIRITTIDecadenza

Perdita della possibilità di esercitare un diritto permancato esercizio in un termine perentorio

(art. 2964)

presupposti1. Decorso del termine

2. Mancato esercizio del diritto

tipi1. legale

2. convenzionale