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1 PERCORSO C Il diritto commerciale Approfondimenti L’impresa sociale Negli ultimi tempi si è avuta una grande crescita di organizzazioni non profit, cioè di organizzazioni tese alla produzione di beni e servizi di utilità sociale. Pertanto, al fine di disciplinare tale fenomeno, si è fatto ricorso al concetto di impresa sociale che si riferisce, infatti, sia alla natura imprenditoriale che alla produ- zione di servizi in favore di altri. Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 riconosce la qualifica di impresa sociale a tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. L’assenza dello scopo di lucro ed il perseguimento di finalità di interesse generale sono i tratti caratterizzan- ti dell’impresa sociale, il cui impegno operativo deve orientarsi in specifici settori di attività, quali: l’assi- stenza sanitaria e sociale, l’educazione, la formazione e l’istruzione, la tutela dell’ambiente, la valorizza- zione del patrimonio culturale ecc. Il potere di rappresentanza degli ausiliari dell’imprenditore L’elemento che caratterizza le figure dell’institore, dei procuratori e dei commessi è costituito dal fatto che essi sono automaticamente investiti di un potere di rappresentanza ex lege dell’imprenditore, com- misurato al tipo di mansioni che inerisce alla qualifica di ciascuno. Il codice prevede, dunque, un siste- ma speciale di rappresentanza (artt. da 2203 a 2213) che non si fonda sulla presenza e sulla validità di una procura, ma costituisce l’effetto naturale di una determinata collocazione nell’impresa. Secondo la disciplina generale della rappresentanza, infatti, il soggetto che compie atti giuridici per un’altra persona deve essere munito del relativo potere tramite il conferimento di una procura (art. 1392 c.c.), la Lezione 1 L’imprenditore e le tipologie di impresa N S O E Approfondimenti Percorso C Nuovo progetto turismo 1

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1percorso c • Il diritto commerciale

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L’impresa socialeNegli ultimi tempi si è avuta una grande crescita di organizzazioni non profit, cioè di organizzazioni tese alla produzione di beni e servizi di utilità sociale. Pertanto, al fine di disciplinare tale fenomeno, si è fatto ricorso al concetto di impresa sociale che si riferisce, infatti, sia alla natura imprenditoriale che alla produ-zione di servizi in favore di altri.Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 riconosce la qualifica di impresa sociale a tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.L’assenza dello scopo di lucro ed il perseguimento di finalità di interesse generale sono i tratti caratterizzan-ti dell’impresa sociale, il cui impegno operativo deve orientarsi in specifici settori di attività, quali: l’assi-stenza sanitaria e sociale, l’educazione, la formazione e l’istruzione, la tutela dell’ambiente, la valorizza-zione del patrimonio culturale ecc.

Il potere di rappresentanza degli ausiliari dell’imprenditoreL’elemento che caratterizza le figure dell’institore, dei procuratori e dei commessi è costituito dal fatto che essi sono automaticamente investiti di un potere di rappresentanza ex lege dell’imprenditore, com-misurato al tipo di mansioni che inerisce alla qualifica di ciascuno. Il codice prevede, dunque, un siste-ma speciale di rappresentanza (artt. da 2203 a 2213) che non si fonda sulla presenza e sulla validità di una procura, ma costituisce l’effetto naturale di una determinata collocazione nell’impresa.Secondo la disciplina generale della rappresentanza, infatti, il soggetto che compie atti giuridici per un’altra persona deve essere munito del relativo potere tramite il conferimento di una procura (art. 1392 c.c.), la

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quale attribuisce la facoltà di agire non solo per conto ma anche in nome del rappresentato. Il conferimento della procura costituisce un atto aggiuntivo e necessario rispetto al rapporto su cui si fonda la relazione tra il rappresentante e il rappresentato, costituito, di norma, da un contratto di mandato. Tale disciplina genera-le, tuttavia, appare alquanto insicura per la posizione del terzo che contratta con l’altrui rappresentante: egli infatti deve sempre previamente accertarsi che la persona con la quale sta trattando sia investito dei poteri di rappresentanza, circostanza non sempre agevole quando la procura non risulti da atto scritto (necessario solo quando la forma scritta è richiesta per la conclusione del contratto). Nel caso in cui il rappresentante sia un falsus procurator, il rischio dell’affare è addossato al terzo contraente, in quanto il contratto concluso non vincola il rappresentato, anche qualora il terzo abbia agito in buona fede confidando sull’esistenza dei poteri di rappresentanza, ed egli potrà agire solo per il risarcimento dei danni.Lo speciale regime di rappresentanza che caratterizza invece gli ausiliari dell’imprenditore nel compimen-to degli atti d’impresa nasce dall’esigenza di tutelare i terzi e dalla necessità dell’ordinamento di garantire la certezza e la celerità delle contrattazioni commerciali: chi entra in contatto con tali figure (institore, pro-curatore, commesso), infatti, non dovrà verificare l’effettiva esistenza del potere di agire in nome e per conto dell’imprenditore stesso, ma solo accertarsi che non sussistano modifiche (con atto espresso e reso pubblico) ai loro naturali poteri rappresentativi.Gli ausiliari interni si differenziano tra loro per la diversa posizione funzionale nell’impresa alla quale cor-risponde una diversa ampiezza del rispettivo potere di rappresentanza dell’imprenditore.

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Lezione 2Lo statuto dell’imprenditore commerciale

La pubblicità dei fatti giuridiciLa legge prescrive e organizza la pubblicità di alcune categorie di fatti giudirici per soddisfare l’interesse generale a che tali fatti siano conoscibili da chiunque.

In relazione agli effetti si distinguono tre forme di pubblicità:

a) la pubblicità-notizia: ha lo scopo di rendere determinati fatti giuridici conoscibili da chiunque, ma la sua omissione, pur potendo dar luogo a sanzioni pecuniarie o penali, non incide sulla validità e sull’opponi-bilità ai terzi del fatto che ne costituisce oggetto (es.: le pubblicazioni matrimoniali);

b) la pubblicità-dichiarativa: ha lo specifico scopo di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico pubbliciz-zato: in sua mancanza, l’atto resta valido tra le parti ma è inopponibile ai terzi (es.: la trascrizione in ordine ai contratti dispositivi di beni immobili);

c) la pubblicità-costitutiva: si ha quando la pubblicità è un requisito necessario per la costituzione di un rapporto giuridico (es.: il diritto di ipoteca nasce solo con l’iscrizione nei registri immobiliari).

La pubblicità si realizza in molteplici modi; si tenga comunque presente che esistono registri per la pub-blicità delle vicende relative allo stato dei soggetti (registri anagrafici), all’attività di impresa (registro delle imprese), alle persone giuridiche (registri delle persone giuridiche) o alla capacità dei soggetti (registro delle tutele e curatele) e così via.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)Importanti misure di semplificazione in vista dell’esercizio di un attività economica sono state introdotte, in un primo momento, dal D.Lgs. 59/2010 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), le cui disposizioni si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprendito-riale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.In virtù di tale decreto, per avviare un’attività economica sarebbe stato sufficiente presentare al nuovo sportello unico per le attività produttive o alle Camere di commercio la Dichiarazione di inizio di attività per l’avvio dell’esercizio.Da ultimo, però, il D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, ha riformulato interamente l’art. 19 della L. 241/1990, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di ini-zio attività (SCIA).L’art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell’autorizzazione, l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, ri-spetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un termine certo. L’attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all’amministrazione competente.

Le nuove regole, invece, prevedono che:

— ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia pre-visto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA);

— la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall’atto di notorietà;— l’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’ammi-

nistrazione competente;— in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del-

la SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provve-

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dimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’am-ministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni;

— decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presen-za di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’am-biente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o cultura-li e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’im-migrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle fi-nanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

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Lezione 3L’azienda e i segni distintivi dell’impresa

La volgarizzazione del marchioCon il decorso del tempo, può accadere che un marchio dotato di capacità distintiva al momento della registrazione assuma pian piano il significato di parola del linguaggio comune per indicare l’intera classe di beni e non solo quelli contrassegnati dal marchio. In questi casi si parla di volgarizzazione del marchio, che si verifica, appunto, quando un segno registrato viene largamente utilizzato da altri imprenditori con-correnti o dagli stessi consumatori per indicare tutti i prodotti dello stesso genere. Si pensi al caso dell’aspi-rina, diventata così famosa e così usata in tutto il mondo che al giorno d’oggi la confondiamo con qualsia-si altra pillola che abbia lo stesso effetto.In tal caso il marchio decade se sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o ser-vizio senza che il suo titolare abbia fatto nulla per evitare che ciò accadesse.

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Lezione 4L’impresa societaria

La fase di liquidazioneCon il verificarsi di una causa di scioglimento, la società entra nello «stato di liquidazione» ed il suo scopo, in tale fase, si trasforma in quello di pagare il passivo e ripartire tra i soci il residuo attivo.La nomina dei liquidatori spetta all’assemblea, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo; essa delibe-ra con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria e determina il numero dei liquidatori, i loro poteri e le regole di comportamento nel caso in cui i liquidatori siano più di uno.Funzione principale dei liquidatori è quella di addivenire alla definizione dei rapporti della società con i terzi estranei, per poi consentire la ripartizione del patrimonio residuo eventuale fra i soci. A tal fine, ai liquidatori devono essere consegnati, da parte degli amministratori uscenti, i libri sociali, una situazione di tutti i conti della società alla data dello scioglimento ed un rendiconto sulla gestione da loro effettuata nel periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società; essi devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e rispon-dono solidalmente per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri.Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun azionista nella divisione dell’attivo. Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, è depositato presso l’Ufficio del Registro delle imprese. Nei tre mesi successivi all’iscrizione ogni socio può proporre reclamo davanti al Tribunale, chiamando a rispondere del loro operato i liquidatori. Decorso il termine di tre mesi dal de-posito del bilancio finale presso l’Ufficio del Registro delle imprese, senza che siano stati proposti reclami, il bilancio stesso s’intende approvato e i liquidatori sono liberati di fronte ai soci. Resta per essi soltanto l’obbligo di procedere alla ripartizione dell’attivo tra i soci.Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese (art. 2495 c.c.).Dopo la cancellazione, i creditori sociali rimasti eventualmente insoddisfatti potranno sempre agire contro la società (rappresentata in giudizio dai liquidatori in carica al momento della cancellazione), contro i soci (fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione) o contro i liquidatori (qualora il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa).

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La s.r.l. semplificataIl D.L. 1/2012 (Decreto liberalizzazioni), conv. in L. 27/2012, ha introdotto nel codice civile l’art. 2463bis «Società semplificata a responsabilità limitata», che si aggiunge alle norme del codice che disciplinano la costituzione delle s.r.l.La società semplificata a responsabilità limitata è una società di capitali con personalità giuridica autonoma: come nella s.r.l., per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della società. A seguito dell’inter-vento del D.L. 76/2013 (decreto Lavoro), conv. in L. 99/2013 è stato eliminato il precedente limite dei 35 anni di età per la creazione di s.r.l. semplificate le quali, dunque, potranno essere costituite con contratto o atto unilaterale da persone fisiche senza più limiti di età.L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Mi-nistro dello sviluppo economico (D.M. 138/2012). Le clausole del modello standard sono inderogabili.

Anche la s.r.l. semplificata deve avere un atto costitutivo il quale deve indicare:

— il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;— la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il

Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;— l’ammontare del capitale sociale pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro. È previ-

sto che il conferimento deve farsi in denaro, per cui, almeno al momento della costituzione sono esclu-se altre forme di conferimento e deve essere versato all’organo amministrativo. Il capitale sociale, inoltre, deve essere interamente versato al momento della costituzione;

— l’oggetto sociale ex art. 2463, n. 3; le quote di partecipazione di ciascun socio; le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza ex art. 2463, n. 7; le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

— luogo e data di sottoscrizione;— gli amministratori. Mentre in precedenza era previsto che gli amministratori dovessero essere scelti tra

i soci, il D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013 ha introdotto la possibilità di nominare amministratori che non siano necessariamente soci.

La denominazione di s.r.l. semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della socie-tà e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.Tra le novità introdotte dal D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013 vi è la soppressione delle s.r.l. a capitale ridotto, introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012 in affianco alle s.r.l. semplificate ma che, a differenza di queste ultime, nel precedente regime potevano essere costituite anche da persone fisiche che avevano computo i 35 anni alla data della costituzione. Con le modifiche introdot-te, invece, che non prevedono più il limite dei 35 anni per la costituzione né per la cessione di quote di una s.r.l. semplificata, né l’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, non vi sono più differenze so-stanziali tra s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto: da qui l’abrogazione di quest’ultima fattispecie. Le s.r.l. a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi del D.L. 83/2012, a decorrere dal 23 giugno 2013, sono qualificate come s.r.l. semplificate.

Lezione 4Le altre società di capitali

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Lezione 5I titoli di credito

Le clausole limitative della circolazione degli assegniPer ridurre il pericolo che l’assegno bancario, soggetto a furti o smarrimenti, sia pagato ad un portatore di mala fede o da lui negoziato, la legge predispone particolari cautele limitative della circolazione e della legittimazione, che rendono difficile al ladro o al ritrovatore l’utilizzazione della somma portata dal titolo.L’apposizione della clausola «non trasferibile» (art. 43 L.A.) blocca la circolazione del titolo, rende cioè l’assegno non solo non girabile, ma anche non cedibile. L’assegno non trasferibile può essere pagato solo al prenditore (o all’immmediato giratario, se la clausola è apposta da un girante), che non può girare il ti-tolo se non per l’incasso ad un banchiere. Quest’ultimo, a sua volta, non può ulteriormente girarlo. Le gi-rate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte.Pertanto, se l’assegno viene rubato o smarrito, il ladro o il ritrovatore non possono esigere la somma né trasferire il credito; il portatore legittimo, inoltre, in tale evenienza, non può ricorrere alla procedura di ammortamento, ma ha diritto di ottenere un duplicato dal traente, denunciando lo smarrimento, la distru-zione o la sottrazione al trattario ed al traente.Il D.L. 201/2011 (cd. Decreto Monti) ha stabilito che dal 6 dicembre 2011 la clausola di non trasferibilità è obbligatoria per gli assegni bancari (e circolari) di importo pari o superiore a 1.000 euro.Altra clausola apponibile all’assegno bancario è quella «da accreditare». L’assegno da accreditare (art. 42 L.A.) non può essere pagato in contanti, ma chi intende incassare l’importo può solo versarlo alla banca trattaria, se ne è cliente, affinché venga accreditato sul proprio conto, o aprire un conto presso la stessa banca trattaria, se essa acconsente. La clausola «da accreditare» è apponibile sulla facciata anteriore del titolo dal traente o da un successivo girante.