La notifica in proprio a mezzo PEC Avv. Juri Rudi Riva del Garda, 30 maggio 2014.

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La notifica in proprioa mezzo PEC

Avv. Juri RudiRiva del Garda, 30 maggio 2014

- PRIMA (pre-requisiti della notifica)

- DURANTE (requisiti della notifica, ossia come si fa in concreto)

- DOPO (perfezionamento della notifica, deposito in Cancelleria della PEC)

- fattispecie particolari di notifica

RINVIO AL SITO PER I DETTAGLI

(riff. normativi, giurisprudenza, dottrina e FAC SIMILI)

La notifica in proprio con PEC.Indice della presentazione:

La notifica in proprio con PEC§ 1. Premesse generali

Equivale in tutto e per tutto ad una notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario.1) Competenza territoriale illimitata2) Atti notificabili in proprio:

a) giudiziali (civile e amministrativo)b) stragiudizialic) esclusi quelli dell’uff. giudiziario

1) Autorizzazione del COA

2) Procura alle liti

3) Posta Elettronica Certificata

4) Firma digitale

La notifica in proprio con PEC§ 2. Pre-requisiti:

Presupposti:

a) essere avvocati/abogados e iscritti all’albo

b) non avere procedimenti disciplinari in corso, né aver già subito sanzioni disciplinari di gravità pari almeno alla sospensione

c) non serve più il registro cronologico

§ 2. Pre-requisiti:§ 2.1. L’autorizzazione del COA

a) sempre necessaria, per tutte le notifiche (atti giudiziali e stragiudiziali)

b) sempre autenticata (atti giudiziali: da avvocato; atti stragiudiziali: no da avvocato)

c) sempre in file autonomo (non a margine dell’atto)

d) davvero “speciale”

§ 2. Pre-requisiti:§ 2.2. La procura alle liti

Caratteristiche:

a) valore di una raccomandata a.r.

b) obbligatoria per imprese e professionisti

c) iscritta in un “pubblico elenco”:

1) Domicilio digitale

2) PEC PA (uso giudiziario)

3) IPA

4) INI-PEC

5) REGINDE

§ 2. Pre-requisiti:§ 2.3. La PEC

a) paternità del documento informatico;

b) non ripudiabilità della firma (ma non dell’uso del dispositivo di firma);

c) forma ad probationem e ad substantiam del documento informatico;

d) “data certa” (con marca temporale)

§ 2. Pre-requisiti:§ 2.4. La firma digitale

a) la PEC è sì una raccomandata, ma non sottoscritta (serve la firma digitale)

b) la firma digitale è sì una sottoscrizione ma non avente data certa

c) la marca temporale attribuisce sì data certa ma non è l’unico strumento idoneo a tal fine (art. 2704 cc)

§ 2. Pre-requisiti:§ 2.4. PEC e firma: cosa NON sono

§ 2. Pre-requisiti:§ 2.5. Pec firmata vs. racc.ar. firmata

1) il corpo e l’“oggetto” della PEC

2) gli allegati della PEC

La notifica in proprio con PEC§ 3. Requisiti:

a) Oggetto della PEC: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”;

b) Corpo del messaggio PEC: libero.

§ 3. Requisiti:§ 3.1. Il corpo e l’“oggetto”

Allegati necessari:

1) atto da notificare;

2) relata di notifica.

Allegati eventuali:

3) procura alle liti;

4) altri documenti.

§ 3. Requisiti:§ 3.2. Gli allegati della PEC

- Atti propri:

a) cartacei (con attestaz. conformità)

b) informatici nativi

- Atti (rectius, provvedimenti) altrui:

c) cartecei (con attestaz. conformità)

d) informatici nativi

SEMPRE IN FORMATO PDF

§ 3.2. Gli allegati della PEC§ 3.2.1. L’atto da notificare

La procura è necessaria (come pre-

requisito) ma è eventuale (come

allegato PEC).

Per il suo contenuto, forma, ecc., si

rinvia ai pre-requisiti.

§ 3.2. Gli allegati della PEC§ 3.2.2. La procura alle liti

- Non serve firmarli digitalmente

- Non serve notificarli in copia autentica

- Non serve dichiararli copie conformi

Formati consentiti:

- file: pdf, odf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml

- compressioni: zip, rar e arj

(non consentito il formato .doc di word)

§ 3.2. Gli allegati della PEC§ 3.2.3. I documenti eventuali

La relata deve contenere:

a) generalità (+ cod. fisc.) dell’avvocato;

b) estremi del provvedimento del COA

autorizzativo alle notifiche in proprio;

c) generalità (+ cod. fisc.) del cliente;

d) generalità del destinatario;

segue...

§ 3.2. Gli allegati della PEC§ 3.2.4. La relata di notifica

e) l’indirizzo PEC del destinatario;

f) l’indicazione dell’elenco pubblico da cui il predetto indirizzo PEC è stato estratto;

g) nel caso di notifiche di atto cartaceo: l’attestazione di sua conformità all’originale;

h) nel caso di notifica in corso di causa: l’ufficio giudiziario, la sezione, l’RG (no GI).

segue.....

...segue (pagina 2/3)§ 3.2.4. La relata di notifica

1) va redatta in un file autonomo;

2) va poi firmata digitalmente;

3) va quindi allegata alla PEC.

...segue (pagina 3/3)§ 3.2.4. La relata di notifica

Opera il principio della scissione soggettiva del perfezionamento della notifica, secondo cui per il notificante, la notifica si perfeziona al momento della spedizione (cd effetto anticipato provvisorio, perché subordinato al fatto che poi la notifica vada a buon fine lato destinatario)

segue...

§ 4. Il perfezionamento della notifica telematica

I momenti di spedizione e di ricezione sono fissati dalla legge in base a due ricevute PEC automatiche, generate dal sistema:

a) una ricevuta di accettazione, da parte del gestore di posta del mittente;

b) una ricevuta di consegna, da parte del gestore di posta del destinatario

segue...

...segue (pagina 2/6)§ 4. Il perfezionamento

A differenza delle notifiche in proprio

cartacee, quelle telematiche possono

essere spedite in qualsiasi ora.

Tuttavia, “le notificazioni non possono

farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”

(art. 147 cpc)

segue...

...segue (pagina 3/6)§ 4. Il perfezionamento

Il mancato rispetto del suddetto orario 7-

21 è causa di nullità, la quale è sanata

per raggiungimento dello scopo (art.

156 cpc), MA in tal caso la notifica

effettuata o ricevuta dopo le ore 21 si

considera effettuata o ricevuta il giorno

dopo.

segue...

...segue (pagina 4/6)§ 4. Il perfezionamento

Se la consegna della PEC al destinatario

non è andata a buon fine (ad es.,

casella di posta ordinaria anziché

certificata, virus, per casella piena,

ecc.), entro le successive 12 ore dalla

spedizione il mittente riceve un avviso

di mancata consegna...

segue...

...segue (pagina 5/6)§ 4. Il perfezionamento

...segue (pagina 6/6)§ 4. Il perfezionamento

Nel caso di mancata consegna della PEC

in notifica, a differenza delle

comunicazioni di Cancelleria (che

vengono depositate in cartaceo),

l’avvocato notificante deve utilizzare un

altro strumento notificatorio, previa

eventuale rimessione in termini (art. 153

co. 2 cpc).

La mancanza di uno qualsiasi dei

requisiti di legge è causa di nullità

rilevabile d’ufficio, ma sanabile per

raggiugimento dello scopo (art. 156

cpc), salvo si tratti di inesistenza (ad

es., notifica eseguita da non avvocato,

o -forse- da avvocato domiciliatario)

§ 4.1 I vizi della notifica

L’estensione digitale della PEC (“.eml”) è (finalmente) annoverata tra i formati consentiti dalle regole tecniche del Processo Telematico, sicché è possibile riversare la PEC direttamente nel fascicolo processuale digitale attraverso il PCT.

segue...

§ 5. Il deposito in Cancelleria della notifica telematica

Come depositare in cartaceo

Stampare la PEC (con i relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e di consegna) e depositare il cartaceo, di cui l’avvocato stesso certifica la conformità con propria attestazione (art. 9, co. 1 bis, L. 53/1994)

segue...

...segue (pagina 3/5)§ 5. Il deposito in Cancelleria

Con tale deposito cartaceo e la relativa

attestazione dell’avvocato (all’uopo

“considerato pubblico ufficiale ad ogni

effetto”), non è necessario depositare

anche la PEC anche in formato digitale.

segue...

...segue (pagina 4/5)§ 5. Il deposito in Cancelleria

Come NON depositare (forse)

Fatta eccezione per i procedimenti previsti dalla legge, la costituzione in giudizio non POTREBBE avvenire mediante raccomandata o PEC, ma a mano.

(Cass. n. 12391/2013; contra, Cass. SSUU 5160/2009)

segue...

...segue (pagina 2/5)§ 5. Il deposito in Cancelleria

Al momento del deposito, e fintantoché

non sarà possibile provvedere al

pagamento delle marche anche in via

telematica, deve essere apposta la

marca per la notifica in proprio prevista

dalla legge, a pena di sanzione

tributaria (pari al doppio del bollo non

corrisposto).

...segue (pagina 5/5)§ 5. Il deposito in Cancelleria

Quando la notifica in proprio riguardi un’opposizione a decreto ingiuntivo o un’impugnazione, l’avvocato notificante deve fare l’avviso in cancelleria (art. 645 cpc e 123 disp.att.cpc), mediante il deposito dell’atto nella cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento opposto o impugnato.

§ 5.1 Gli avvisi alla Cancelleria

§ 6. Fattispecie particolari

1) La notifica di precetto cambiario o

su assegno

2) L’intimazione di sfratto

3) La richiesta di pignoramento

4) La trascrizione della domanda

Poiché è necessaria la certificazione dei

titoli ex art. 480 cpc da parte

dell’ufficiale giudiziario, la notifica in

proprio a mezzo pec di tale precetto

può avvenire solo nella forma

scannerizzata del cartaceo.

§ 6. Fattispecie particolari§ 6.1. La notifica di precetto cambiario o su assegno

§ 6. Fattispecie particolari§ 6.2. L’intimazione di sfratto

L’intimazione di sfratto notificata a

mezzo PEC è sempre notificata al

destinatario dell’intimazione stessa,

titolare della relativa casella PEC, quindi

non c’è mai necessità di fare un 660 cpc.

§ 6. Fattispecie particolari§ 6.3. La richiesta di pignoramento

Nel caso, ad es., di sentenza e/o precetto notificati a mezzo PEC, occorre rammostrare o consegnare all’ufficiale giudiziario la stampa della PEC (con i relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e consegna) con l’attestazione dell’avvocato di loro conformità all’originale digitale (art. 9, co. 1 bis, L. 53/1994).

La “copia ad uso trascrizione” della PEC (con i relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e consegna) è rilasciata dal cancelliere dopo l'iscrizione a ruolo, o creata dall’avvocato notificante stesso che attesta la conformità della predetta stampa all’originale digitale (art. 9, co. 1 bis, L. 53/1994).

§ 6. Fattispecie particolari§ 6.4. Trascrizione della domanda

§ 7. Video guida passo-passo

Con il tempo, un po’ di dimestichezza (e

con l’uso dei fac simili), la notifica in

proprio telematica si rivela uno

strumento UTILE:

- si risparmia tempo (no file) e soldi

(l'invio è gratuito a mille destinatari)

- si hanno subito le ricevute (ad es. per

trascrivere la domanda giudiziale)

§ 8. Riflessioni conclusive

Non solo utile ma anche NECESSARIO.

Dal 30/06/2014, il processo sarà

esclusivamente ed obbligatoriamente

telematico: La notifica a mezzo PEC

sarà quindi uno strumento di fatto

imprescindibile (gli atti da depositare

in Canc. sono già pronti in formato

digitale)

...segue§ 8. Riflessioni conclusive

Il diritto è una necessità (Gazzoni): ne

cives ad arma ruant.

Oggi dovrebbe dirsi che il diritto

telematico è una necessità.

(specie in considerazione delle poche

risorse economiche e quindi di

personale degli uffici giudiziari)

...segue§ 8. Riflessioni conclusive

Gli avvocati sono chiamati a svolgere, in via surrogatoria, una duplice funzione:

1) “garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”: significa difesa tecnica

2) “funzione sociale”: significa garantire il funzionamento del processo, che a sua volta tutela l’ordine pubblico

E’ un impegno utile, necessario, gravoso...

...segue§ 8. Riflessioni conclusive

...MA CE LA POSSIAMO FARE :-)

Grazie e buon lavoro!

www.fiif.it

...segue§ 8. Riflessioni conclusive