Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013

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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC 13 giugno 2013 ore 14,30 La notifica in proprio a mezzo pec, in pratica. Avv. Francesco Tregnaghi

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Slides dell'intervento tenuto all'Auditorium Banco Popolare in via delle Nazioni, a Verona, il 13.6.2013

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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC

13 giugno 2013 ore 14,30

La notifica in proprio a mezzo pec, in pratica.

Avv. Francesco Tregnaghi

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PrerequisitiOccorre avere:● L'autorizzazione alla notifica in proprio del

C.d.O. presso cui siamo iscritti;● un indirizzo P.E.C. che risulti da pubblici

elenchi (per noi, il Reg.Ind.E.)● la procura alle liti ex art. 83 cpc (previa o

contestuale)● un indirizzo di PEC del destinatario tratto da

pubblici elenchi.● Un dispositivo di firma digitale valido

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Atti da notificare: 1 DOCUMENTI INFORMATICI

(art 21 CAD): ovvero atti creati direttamente in forma elettronica. Per ora creati dall'avvocato (citazione, precetto). In futuro, con le copie autentiche digitali, anche provenienti dal giudice.

Per creare il nostro atto occorrerà:● digitarlo come d'uso con l'elaboratore di testi● Esportarlo in .pdf con funzione apposita del WP

o utilità esterna (c.d. “stampante virtuale” pdf)● Sottoscriverlo digitalmente, con l'apposito

software fornito col dispositivo di firmaAvv.

Francesco Tregnaghi

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Atti da notificare: 2 copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico

(art 22 CAD): ovvero scannerizzazioni di atti di carta provenienti da terzi

Per notificare un atto cartaceo altrui occorrerà● Scannerizzarlo in un unico file .pdf “immagine”● Sottoscriverlo digitalmente per autentica (nuovo

art 18 Dm 44/2011), con l'apposito software fornito con dispositivo di firma, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione

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LA PROCURA ALLE LITI

quando necessaria, che dovrà essere “speciale” ovvero menzionare l'atto da notificare, e si dovrà considerare come apposta “in calce” a tale atto, come previsto dal novellato art.18 DM 44/2011. Potrà essere:

● un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente, oppure

● copia informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall'avvocato, per poi essere ulteriormente “autenticata” tramite apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato (doppia firma per autentica)

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LA RELATA DI NOTIFICAdeve essere un documento informatico (no scannerizzazioni del cartaceo). In pratica un .pdf di testo creato con elaboratore testi, esportato e firmato

● Avrà un contenuto minimo essenziale (simile ad una relata usuale), sempre necessariamente presente

● Potrà avere ulteriori contenuti eventuali ma altrettanto obbligatori secondo le circostanze, come:

– indicazione del procedimento relativo Ufficio, giudice, sezione e ruolo), se già incardinato

– attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (cartacei)

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contenuto minimo della relataRELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e CF] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Verona, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine dell'atto ____]

NOTIFICOl’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/)- dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito http://www.indicepa.gov.it- dall'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti)

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contenuto eventuale della relataDICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’originale [DESCRIZIONE BREVE] da cui è stata estratta.

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La marca da bollo!Poteva mancare un omaggio alla burocrazia delle tasse? certo che no!

L'art. 10 della legge 53/1994 prevede una marca da applicare alle notifiche in proprio

Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari,Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari,Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

La novella di fine 2012 NON ha abolito l'obbligo: ma ha stabilito che “Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.”

.... che al momento non esistono! (e rischiano di essere costosi)

● se si estrae copia cartacea, si ritiene che la marca possa essere apposta ed annullata sulla stampata della relata

● in ogni caso irregolarità di bollo non inficia validità ed efficacia dell'atto, ma espone solo alla sanzione tributaria (2xbollo)

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Il messaggio PECA questo punto non resta che confezionare il messaggio PEC

● controllando che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC RegIndE

● inserendo l'indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in relata

● allegando tutti i file firmati (estensione .p7m)* e quindi almeno un atto e la relata, eventualmente altri atti e procura

● inserendo obbligatoriamente nell'oggetto del messaggio il testo “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”. Riterrei che di seguito sia possibile aggiungere il nome delle parti e/o una breve descrizione della natura dell'atto notificato: ciò al fine di evitare problemi di archiviazione

Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute

di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore della nostra PEC)

di CONSEGNA emessa e firmata dal gestore della PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo”

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La ricevuta di consegna COMPLETAEsistono tre tipi di ricevuta di consegna

1) Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna

E’ caratterizzata dal fatto di contenere i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario e il Messaggio Originale in allegato

2) Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna. E’ caratterizzata dal fatto di contenere in allegato i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il testo del messaggio originale; eventuali file allegati risulteranno ‘sintetizzati’ nei rispettivi Hash .

3) Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna. Contiene in allegato soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio

Il tipo di ricevuta rilasciata dipende dal settaggio generale della nostra casella. Di solito per default è completa

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Come verificare se la ricevuta è “completa”

Un sistema empirico è quello di esaminare la ricevuta di consegna di una PEC di prova contenente un allegato

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La conservazione della ricevuta di consegna

La conservazione della ricevuta, intesa come documento informatico (file) è importantissima per l'uso diretto o per la verifica successiva della regolarità del procedimento.

● NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in entrata del “client” di posta o webmail

● E' necessario ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso

● E' altrettanto necessario che la directory di salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare

● E' utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da conservare in luogo sicuro, possibilmente lontano dai PC

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La prova della notificaLa prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore, solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata dal gestore della P.E.C. del destinatario, e ricevuta dal notificante.

Questa, per essere usata, deve essere salvata per essere “esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere, U.G.

Il file, generalmente in formato “.eml” deve essere poi:●consegnato con un deposito telematico: non ancora possibile.●portato al destinatario a mezzo supporto informatico (in pratica CD-ROM o chiavetta USB). Di fatto non ancora praticabile

E allora? Avv. France

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La prova della notificaLa prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore, solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata dal gestore della P.E.C. del destinatario, e ricevuta dal notificante.

Questa, per essere usata, deve essere salvata per essere “esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere, U.G.

Il file, generalmente in formato “.eml” deve essere poi:●consegnato con un deposito telematico: non ancora possibile.●portato al destinatario a mezzo supporto informatico (in pratica CD-ROM o chiavetta USB). Di fatto non ancora praticabile

E allora? Avv. France

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La prova “cartacea”La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla firma digitale del gestore del servizio.

L'art 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L. 53/1994), però, autorizza l'avvocato notificatore ad autenticare la copia cartacea della notifica.

A tal fine sarà necessario stampare:

(1) il messaggio di PEC di invio della notificazione;

(2) tutti gli atti allegati;

(3) la ricevuta di accettazione;

(4) la ricevuta di avvenuta consegna;

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La formula di autenticaVa apposta su ciascun documento stampato

La legge dice “ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” ("Codice dell'amministrazione digitale", n.d.r.)

L'Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula:

<<Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta

[INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]>>Avv.

Francesco Tregnaghi

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Ho ricevuto una notifica...

Come leggo il file allegati in formato .p7m?

Se l'utilità del dispositivo di firma (Dike per Infocert) è correttamente configurata, dovrebbe aprire il file, verificarne l'integrità e mostrare le sottoscrizioni connesse.

Altrimenti si avvia, e dal suo interno si sceglie l'allegato da leggere / verificare

Ed ancora è possibile farlo online (su un PC in cui nessuna utilità è installata)

https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.phphttp://postecert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10

Forse varrebbe la pena mettere un link nella mail.... Avv. France

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Grazie della attenzione

Avv. Francesco Tregnaghi

Mail: [email protected]

www.tregnaghi.it

twitter: @effetiverona