Il rapporto tra enti pubblici e volontariato

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Il rapporto tra enti pubblici e volontariatoGli strumenti

Franco Pesaresi12 ottobre 2015 - Fermo

13 ottobre 2015 – Macerata

Franco Pesaresi 2

I rapporti fra volontariato ed ente locale

LE COLLABORAZIONI A RILEVANZA ECONOMICA

• Erogazione di contributi• Appalti, concessioni e convenzioni• Concessione di spazi e locali

Tipologia delle forme di

collaborazione

caratteristiche

Occasionale Sostegno singole attività, contributostrumentale Comune fornisce sede, associazione chiede contributo annuo

Progettuale, propositivo

Comune favorisce la partecipazione a progetti allargati, richiede proposte.Il volontariato si propone per la soluzione di problemi locali, fa proposte.

convenzionale Il comune affida la gestione di attività. Continuità dell’attività svolta. Rimborsi non di mercato.

partenariato Il comune stimola e coordina la costituzione di reti di soggetti che erogano servizi. Il comune promuove processi di partecipazione del volontariato nella programmazione dei servizi. Il volontariato si assume delle responsabilità nella gestione della propria attività, collabora con gli altri soggetti della rete.

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Pubblica amministrazione e ODV

Le pubbliche amministrazioni utilizzano vari strumenti per regolare i rapporti con le ODV, anche in relazione al contenuto del rapporto. Questi strumenti sono:• Convenzioni• Regolamenti• Accordi di programma• Contratti di comodato• Autorizzazioni, accreditamento• contratti di fornitura

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1. LE CONVENZIONI

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CONVENZIONE odv

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ex art.7 Legge266/1991

“1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il qualeviene stipulata la convenzione medesima.”

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Marche LR 15/2012• Art. 3: Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di

rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l’organizzazione di riferimento; al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione le spese effettivamente sostenute per l’attività volontaria prestata.

• Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse; l’ attività volontaria deve essere comunque quantitativamente o qualitativamente prevalente.

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Marche LR 15/2012• Art. 4: L'iscrizione da almeno 6 mesi nel registro regionale

del volontariato è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni.

• Art. 5. La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni di cui al comma 1 secondo modalità dagli stessi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del territorio di riferimento iscritte al registro e operanti nel settore oggetto della convenzione.

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Marche DGR 884/2013 aGli enti manifestano e pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzione, secondo modalità dagli stessi definite, dandone comunicazione alle organizzazioni del territorio iscritte nel registro, indicando:• Oggetto dell’attività in convenzione e le modalità di svolgimento;• I parametri e la capacità operativa dell’organizzazione di

volontariato con riguardo all’attività oggetto della convenzione;• I requisiti generali necessari ed i criteri specifici che danno titolo

di priorità nella scelta dell’organizzazione;• Le disposizioni idonee a garantire l’esistenza delle condizioni

necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione.

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Marche DGR 884/2013 bLe convenzioni hanno una durata minima di un anno e massima di tre ani e possono essere rinnovate.

I criteri di priorità da adottare nella scelta della organizzazione di volontariato (OdV) con il quale stipulare la convenzione sono i seguenti:• La competenza, la professionalità e esperienza maturata dalla OdV nel settore;• La disponibilità di strutture idonee;• La collocazione della sede dell’OdV;• L’attivazione di sistemi di formazione dei volontari;• La prevalenza dei volontari rispetto al personale retribuito;• La quantità delle prestazioni erogate e il numero di convenzioni attivate;• Il collegamento associativo con altre OdV,• L’ordine di iscrizione nel registro regionale.

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Marche DGR 884/2013: le convenzioni contengono/1

• L’identificazione dell’organizzazione e gli estremi dell’iscrizione;

• L’oggetto della convenzione;• La tipologia e le modalità di erogazione delle attività;• La durata del rapporto di collaborazione;• Il contenuto e le modalità delle prestazioni di volontariato;• Il numero, la qualifica ed il tempo di impiego delle persone

impiegate distinguendo tra volontari (prevalenti) e dipendenti• Le modalità di coordinamento dei volontari con i servizi

pubblici;• Le disposizioni per garantire i diritti e la dignità degli utenti;

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Marche DGR 884/2013: le convenzioni contengono/2

• L’individuazione dei responsabili delle attività;• Il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecnico

pratiche necessarie allo svolgimento delle attività;• Le coperture assicurative per la responsabilità civile verso

terzi/infortuni/malattie dei volontari;• L’indicazione delle spese e degli eventuali oneri ammessi a

rimborso (fra i quali l’assicurazione);• Le modalità della rendicontazione e i tempi di liquidazione;• Le strutture e le attrezzature impiegate;• Le modalità di rapporto e di reciproca informazione fra PA e OdV• I criteri e le forme di verifica dei risultati e di controllo di qualità.

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Marche DGR 884/2013: le convenzioni contengono/3

• L’obbligo di comunicazione delle variazioni degli elementi della convenzione da parte delle OdV;

• L’obbligo per le OdV di presentare periodicamente una relazione sull’attività svolta all’ente;

• Le cause e le modalità di risoluzione della collaborazione;

• Le condizioni di salvaguardia dell’autonomia organizzativa e metodologica dell’OdV.

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Le attività (oggetto della convenzione)

Si raccomanda di definire in modo puntuale (anche con il rinvio a specifici allegati ):• le attività, i servizi e le prestazioni oggetto della convenzione;• le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento delle attività, servizi e prestazioni convenzionati, includendo l’eventuale ricorso a terzi soggetti, in qualunque modo remunerati.

Sulla base dell’attività svolta, l’Affidante potrebbe consegnare all’Affidatario, o potrebbe comunque pretendere, che l’Affidatario utilizzi dei mezzi di riconoscimento (quali divise, tesserini, cartellini di riconoscimento, ecc.). In questo caso si rende opportuno specificare, come obbligazioni delle parti, le modalità e i termini di utilizzo degli stessi).

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LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione dei contributi è effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della RENDICONTAZIONE dell’iniziativa;• Il consuntivo deve riportare sia le voci di spesa

che quelle di entrata;• in ogni caso, il contributo non può superare lo

sbilancio effettivamente sostenuto e rendicontato.

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TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO LIBERALE

“Le Regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto dei beni strumentali”

(ex art.28 DPR600/1973)

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QUANDO SI APPLICA LA RITENUTA DEL 4%?

Agenzia delle Entrate Risoluzione 166/E/2008:• quando i contributi sono erogati non ad una impresa ma ad una associazione -

o più in generale ad un ente non commerciale - occorre distinguere a seconda che lo stesso sia destinato ad essere utilizzato per le attività istituzionali dell’ente ovvero nel quadro della sua eventuale attività commerciale. Mentre nel primo caso l'Amministrazione non è infatti tenuta ad effettuare la ritenuta, nella seconda ipotesi, invece, deve effettuare, sul contributo erogato, la ritenuta del 4% prescritta dall’art. 28, secondo comma, del DPR n.600 del 1973.

SE EROGATO PER PROMUOVERE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE LA P.A. NON EFFETTUA RITENUTE

SE EROGATO PER PROMUOVERE ATTIVITA’ IN RELAZIONE ALLE QUALI L’ASSOCIAZIONE PERCEPISCE ANCHE INTROITI DI NATURA COMMERCIALE LA P.A. DEVE EFFETTUARE LA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DEL 4%

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QUALE DOCUMENTO FISCALE PER I CONTRIBUTI?

Spett.le Comune di ___

Ricevuta fiscale n.1 del 31/12/2014.

Il sottoscritto, Mario Rossi , legale rappresentante dell’associazione XXXX,con sede in Ancona, Via del Mare n.1, CF xxxxxxx

DICHIARAdi ricevere dal Comune di …………il contributo liberale pari ad € 1.200,00 (euro milleduecento/00) erogato giusta delibera n. …del…………..

Il PresidenteMario Rossi

marca da bollo da € 1,81.

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2. Concessione di spazi e attrezzature

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Regolamento per l’accesso alle strutture (Marche DGR 884/2013)

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Contenuti del Regolamento per l’accesso alle strutture (Marc he DGR 884/2013)

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Contenuti del Regolamento per l’accesso alle strutture (Marche DGR 884/2013)

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Concessione di spazi e attrezzature (Marche DGR 884/2013)

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Contratti di comodatoParticolare attenzione deve essere posta:• alla corretta e puntuale individuazione del bene. La

descrizione deve garantire che non possano sorgere dubbi sul bene effettivamente concesso in comodato;

• alla c.d. “destinazione d’uso” del bene oggetto del comodato, indicando con precisione finalità, termini e modalità di utilizzo del bene.

Un bene immobile può, ad esempio, essere concesso in comodato per essere utilizzato come casa famiglia, circolo ricreativo o sede sociale. Il bene mobile può invece essere utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali, per supportare l’organizzazione interna dell’Affidatario, ecc.

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3. Altri strumenti

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Regolamenti e accordi di programma

• Nel diritto il termine regolamento viene usato per designare atti normativi emanati da organi dello stato ed altri enti pubblici, ed anche enti privati per disciplinare determinate materie o il proprio funzionamento.

• L’accordo di programma , è una convenzione tra enti territoriali (regioni, comuni, ecc.) ed altre amministrazioni pubbliche mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.

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Autorizzazione/accreditamentoPer gestire talune attività (una comunità per minori, per disabili, ecc.) occorre essere autorizzati.• Le procedure di autorizzazione.

Per svolgerle con i corrispettivi o le contribuzioni pubbliche occorre inoltre essere accreditati ed avere un accordo contrattuale o convenzione.• Le procedure per l’accreditamento e per l’accordo

contrattuale

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LE ASSOCIAZIONI POSSONO PARTECIPARE AD APPALTI?

SI.

la normativa e la giurisprudenza sia interna che comunitaria non operano alcuna discriminazione tra i soggetti ammessi alle gare in relazione alla loro veste giuridica, precisando che la nozione di operatore economico utilizzata dal diritto comunitario è più generica ed estesa del concetto di imprenditore.

• Attenzione: la P.A. può chiedere l’iscrizione al REA come requisito per partecipare alle gare di appalto (ex art.39 del DLgs. 163/06, c.d. codice dei contratti pubblici)

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LE ASSOCIAZIONI POSSONO PARTECIPARE AD APPALTI? OPINIONI DIVERSE

L’autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ora assorbita dall’ANAC ha però una opinione diversa (parere 26/2009):

«è da considerare illegittima la partecipazione a gare d’appalti pubblici delle associazioni di volontariato, in quanto l’espletamento di una procedura di selezione del contraente, fondata sulla comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di convenienza tecnico-economica risulta essere inconciliabile con il riconoscimento alle associazioni di volontariato (art.5 L.266/1991) della possibilità di usufruire di proventi costituiti esclusivamente da rimborsi derivanti da convenzioni che prescindono dalle regole di concorrenza».

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QUALE DOCUMENTO FISCALE PER I CORRISPETTIVI DA APPALTI?

FATTURA SOGGETTA AD IVA A MENO CHE NON ABBIA AD OGGETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI ESENTI DA IVA. Esempi:

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS19) le prestazioni di ricovero e cura rese da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da ONLUS21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili...

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GRAZIE PER L’ATTENZIONEfranco.pesaresi@gmail.com