I bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano: suggerimenti pratici sull'uso corretto dei...

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Le slide del seminario "I bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano: suggerimenti pratici sull'uso corretto dei contenuti in Rete" tenuto il 24 gennaio 2014 da Giovanni Battista Gallus, avvocato specializzato in materia di diritto penale, diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie, nell'ambito del ciclo di seminari organizzati da Sardegna Ricerche sulla gestione dei beni immateriali.

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Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

I bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano: suggerimenti pratici

sull'uso corretto dei contenuti in Rete

Centro dei Congressi

Fiera Internazionale della Sardegna

Cagliari, venerdì 24 dicembre 2013

Avv. Giovanni Battista Gallus - @gbgallus

2Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Chi sonogiobatta@gnulaptop $ whoami

$ Master of Laws in IT law presso la University of London

$ Dottore di ricerca presso l'Università degli Studi del Molise

$ Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi le Magistrature Superiori

$ ISO 27001 Lead Auditor

$ Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici

$ Fellow del Centro Nexa su Internet e società

$ Docente in vari corsi e master dell'Università degli Studi di Milano (Giurisprudenza) e della Facoltà di Architettura di Alghero

$ Autore di svariate pubblicazioni in tema di trattamento dei dati personali, diritto delle nuove tecnologie e diritto penale dell'informatica

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

il Circolo dei Giuristi TelematiciL'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici" è la più "antica" del web giuridico. La storica mailing list conta oggi oltre 250 iscritti tra avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e tecnici specializzati.

Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari giuridici, oltre che di alcune pubblicazioni cartacee.

Le modalità di iscrizione alla mailing list ed all'associazione, lo statuto sociale e il regolamento della mailing list sono consultabili liberamente sul sito.

Per ulteriori informazioni:

– info@giuristitelematici.net – http://www.giuristitelematici.net

− @CircoloGT

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

● Le basi del diritto d'autoreLe basi del diritto d'autore

● Le opere protetteLe opere protette

● Le libere utilizzazioni (se ne esistono)Le libere utilizzazioni (se ne esistono)

● Articoli e rassegne stampaArticoli e rassegne stampa

● Fotografie e videoFotografie e video

● ““Riuso” di FacebookRiuso” di Facebook

● Le licenze libereLe licenze libere

● Open dataOpen data

●©http://www.istockphoto.com/pepifoto

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

““Only one thing is impossible for God: to Only one thing is impossible for God: to find any sense in any copyright law on the find any sense in any copyright law on the

planet”planet”

Mark Twain's Notebook, 1902-1903 Mark Twain's Notebook, 1902-1903

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

DUE PAROLE SUL DIRITTO D'AUTORE

9Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Art. 1 L.d.a.Art. 1 L.d.a.

Sono protette ai sensi di questa Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di legge le opere dell'ingegno di

carattere creativo che carattere creativo che appartengono alla letteratura, appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alla musica, alle arti figurative,

all'architettura, al teatro ed alla all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.il modo o la forma di espressione.

10Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

L'acquisto e la circolazione dei diritti

11Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Chi è il titolare del diritto d'autore?

Art. 6 L.d.a.Il titolo originario dell'acquisto del

diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare

espressione del lavoro intellettuale

In altre parole, l'evento-creazione, senza ulteriori formalità, è titolo per

l'acquisto del diritto

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Opere collettive costituite dalla riunione di più opere che mantengono la loro individualità di creazione autonoma pur facendo parte di un opera complessa avente una sua

individualità distinta rispetto ai singoli componenti

OPERE COLLETTIVE

“È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.”

I ipotesi

Art. 7 L.d.A.

Dr. Massimo Farina

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Opera realizzata in gruppo in cui è impossibile individuare il contributo dei singoli

OPERE COLLETTIVE

“Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto

di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Sono applicabili le disposizioni che regolano la

comunione (1100 ss. C.C.)”

II ipotesi

Art. 10 L.d.A.

Dr. Massimo Farina

14Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Diritti patrimoniali e diritti morali

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Diritti Morali

INALIENABILI IRRINUNCIABILI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INESPROPRIABILI

Diritti della personalità di natura non patrimoniale riconosciuti e garantiti

dalla Costituzione

Dr. Massimo Farina

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Diritti Morali

diritto alla paternità

dell'opera

Opposizione a qualsiasi “deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di

pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”

(art. 20 L.D.A.)

FORME ESPRESSIVE

Dr. Massimo Farina

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Diritti patrimonialiDiritti soggettivi assoluti, i quali hanno ad oggetto i

beni; es. i diritti reali (diritti sulle cose )

pubblicare l’opera, diffonderla, metterla in commercio, elaborarla e

tradurla

“durano tutta la vita dell'autore e sino al

termine del settantesimo anno solare dopo la sua

morte” (art. 25 L.D.A.)

ALIENABILITA’

CARATTERISTICA PRINCIPALE

FORME ESPRESSIVE

possono essere trasferiti a terzi e il loro trasferimento

deve essere provato per iscritto

(art. 110 L.D.A.)

Dr. Massimo Farina

18Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Abbiamo visto cosa sia un'opera protetta...

Abbiamo visto come si acquisti il diritto d'autore...

Abbiamo visto in cosa consista...

Ma cosa possiamo fare con le opere dell'ingegno

presenti in Rete?

19Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

In assenza di un “permesso” del

titolare dei diritti

patrimoniali, non possiamo

fare praticamente

niente

20Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Regola generale:

Divieto di

Riprodurre

Distribuire

Modificare

21Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Riproduzione privata e libere utilizzazioni (o meglio eccezioni

e limitazioni ai diritti di utilizzazione economica)

Photo CC/BY/NC/NDhttp://www.flickr.com/people/jcolman/

22Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Sono esclusi dalla protezione del diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e

delle Amministrazioni pubbliche (art. 5 L. 633/1941)

L'esclusione riguarda sia gli atti che i provvedimenti delle amministrazioni

pubbliche

Amplieremo più avanti il tema, per quanto riguarda gli open data

23Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro

comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di

discussione (art. 70 L. 633/1941)

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati

dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta

24Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

La riproduzione privata ad uso personale

Art. 71-sexies L.d.a.

1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una

persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o

indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a

consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce

attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.

25Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la

riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della

comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente

collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap (art.

71-bis L. 633/1941)

26Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Vi farà piacere sapere che...

Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di

opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché l' esecuzione sia effettuata

senza scopo di lucro (art. 71 L. 633/1941)

27Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

D.L. 8 agosto 2013, n. 91

I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro

autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o

superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che

abbiano almeno due uscite annue [...].

L'accesso aperto si realizza:

a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia

accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari,

Open access e ricerca scientifica

28Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Le opere cadute in pubblico dominio:

Da Shakespeare a Popeye

29Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Utilizzazioni libere: “Degradarte”

30Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

L. 9 gennaio 2008, n. 2

Art. 70 L.D.A., comma 1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo

gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o

scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e

della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente

comma

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

“Degradarte”

Renato Guttuso: Ritratto di Mario Schifano (1966). Degradazione di Guido Vetere - http://degradarte.beyourbrowser.com/

32Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Poesia degradata

Fabio Turel

Soldati

Si puffa

come d'autunno

sugli alberi

le foglie

33Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

La libera pubblicazione riguarda (o meglio riguarderebbe) solo Internet

“Immagini” e “musiche”

Bassa risoluzione o degradazione

Due definizioni ambigue

Uso didattico o scientifico

Il decreto attuativo non è mai stato emanato...

34Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Esempio pratico #1 Articoli e post

35Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Abbiamo già visto che posso citare parti o brani, e li posso anche comunicare al pubblico (citando la fonte, ma soltanto

per uso di critica o di discussione)

A quanto ammonta la “parte”?

Quanto può essere lungo il brano?

36Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

L'unica risposta possibile è...dipende :-)

37Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

In alcuni casi, anche la riproduzione integrale è lecita

Gli articoli di attualità, economici o politico religiosi, pubblicati in riviste o giornali, possono

essere riprodotti su altre riviste o giornali purché la riproduzione non sia stata espressamente

riservata e vengano indicati● nome della rivista/giornale,● data e numero della rivista/giornale,● nome dell'autore (se l'articolo è firmato)

Ma...

38Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

39Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Rassegne stampa

40Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Per "rassegna stampa", secondo l'art. 10 della Convenzione di Berna per la

protezione delle opere letterarie, deve intendersi un insieme di

citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che dette

citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata

dallo scopo.

41Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Art. 101 L.D.A.

La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti

contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la

fonte.

42Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Sono considerati atti illeciti:

a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni

distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore

dalla diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un

giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia.

b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di

imprese di radiodiffusione.

43Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Cassazione civile , sez. I, 20 settembre 2006 , n. 20410

Rassegna Stampa online

La rassegna stampa costituisce (anche) concorrenza sleale quando si configura come “una pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo

di lucro di informazioni o notizie, il cui sfruttamento spetti ad altri.”

“La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro rientra in tale forma di sfruttamento giacchè realizza una vendita del prodotto offerto al

mercato dall'editore dell'opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche parassitarie”

44Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

E le indicizzazioni?

45Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

LICENZE LIBERE:CREATIVE COMMONS

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

©

Absolute Control v. Anarchy

All rights reserved No rights reserved

Thinh Nguyen

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

©

Absolute Control v. Anarchy

No All rights reserved No rights reserved

Some rights

reserved

Thinh Nguyen

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Il Legal CodeLa vera e propria licenza,

Il Commons deedE' un “riassunto” della licenza, per facilitarne la comprensione

Il Digital CodeI metadati

“La scaltra trovata degli ideatori del progetto è stata quella di “confezionare” ogni licenza in

tre versioni differenti nella forma ma coincidenti nella sostanza” (Simone Aliprandi)

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Le Creative Commons Public Licenses (CCPL)

● Attribuzione 4.0● Attribuzione - Condividi allo stesso modo

4.0● Attribuzione - Non opere derivate 4.0● Attribuzione - Non commerciale 4.0● Attribuzione - Non commerciale -

Condividi allo stesso modo 4.0● Attribuzione - Non commerciale - Non

opere derivate 4.0

http://www.creativecommons.it/Licenze

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Alcuni caratteri generali delle licenze

Ogni licenza:

È valida in tutto il mondo;

Dura per la durata del diritto d'autore connesso all'opera;

E' soggetta a risoluzione, senza alcuna necessità di comunicazione, laddove vengano posti in essere alcune condotte violative delle restrizioni contenute nella licenza medesima (ad esempio, l'uso commerciale quando questo sia vietato)

Esclude qualunque garanzia ed esonera il licenziante da qualsiasi responsabilità per l'uso dell'opera (esclusi il dolo e la colpa grave)

Non è revocabile (ma vedremo poi cosa voglia dire...)

http://www.creativecommons.it/Licenze/Spiegazione

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Così come accade per la GNU/GPL, anche le licenze CC servono a conferire al

licenziatario specifiche libertà, sintetizzate nel “Deed”, e rappresentate da appositi

simboli

Tutte le licenze CC concedono la libertà di “di riprodurre, distribuire, comunicare al

pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare” l'opera.

Non tutte le licenze, al contrario, consentono di modificare l'opera. Dovremo quindi

verificare che nel deed sia espressamente indicata tale facoltà (e il relativo simbolo)

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Nella seconda parte delle licenze CC, alcune clausole specificano quali siano le condizioni

per l'esercizio delle libertà concesse dal licenziante.

Per usare un'espressione impropria, si tratta di vere e proprie “libertà condizionate”

Queste clausole non sono però uguali in tutte le licenze, ed anzi sono proprio l'elemento distintivo tra le diverse tipologie di licenze

CC

In altre parole, dalla combinazione delle diverse clausole, nascono le sei licenze

creative commons

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

La compatibilità tra le licenze Creative Commons e il

conferimento di mandato alla SIAE è un problema al momento irrisolto

L’utilizzo di licenze di libera distribuzione è il più delle volte

incompatibile con il mandato attribuito alla SIAE per la gestione

dei diritti sulle proprie opere, stante l'espresso divieto (contenuto nel

regolamento SIAE) di rilasciare permessi di utilizzazione, anche se a

titolo gratuito

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Per cercare di ovviare a questo problema, alla fine del 2008 è stato costituito il gruppo di lavoro misto

CC-IT/SIAE, con la finalità di svolgere uno studio approfondito per dare la

possibilità agli autori che hanno optato per il rilascio delle proprie

opere con licenze libere, riservandosi gli usi commerciali, di

affidare alla SIAE la raccolta e distribuzione dei relativi proventi.

Il Gruppo di lavoro non ha però prodotto risultati tangibili

55Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Un consiglio di carattere generale

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Chi tra voi legge sempre il bugiardino?

E quanti tra voi leggono le condizioni di servizio prima di usare una piattaforma in rete?

Photohttp://www.psichesoma.com/quel-bugiardo-del-bugiardino/

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Esempio pratico #2

“Non è consentito accedere ai Contenuti per qualsiasi ragione diversa dall'uso esclusivamente personale e non commerciale come inteso tramite, e permesso dalla, normale funzionalità del Servizio, ed esclusivamente per Streaming. ”

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Esempio pratico #2

“Non è consentito copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere, diffondere, visualizzare, vendere, concedere in licenza o comunque sfruttare i Contenuti per alcuna altra finalità senza il previo consenso scritto di YouTube o dei rispettivi concedenti di licenza dei Contenuti ”

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Esempio pratico #3

“You grant us a non-exclusive, royalty-free, transferable, sublicensable, worldwide license to use, display, reproduce, re-pin, modify (e.g., re-format), re-arrange, and distribute your User Content on Pinterest for the purposes of operating and providing the Service(s) to you and to our other Users”

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Esempio pratico #3

“Following termination or deactivation of your account, or if you remove any User Content from your account or your boards, Pinterest may retain your User Content for a commercially reasonable period of time for backup, archival, or audit purposes. Furthermore, Pinterest and other Users may retain and continue to display, reproduce, re-pin, modify, re-arrange, and distribute any of your User Content that other Users have re-pinned to their own boards or which you have posted to public or semi-public areas of the Service.”

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Esempio pratico #3

“we grant you a license to use the Service, including accessing and viewing Pinterest Content, for your personal, noncommercial use to allow you to express yourself, discuss public issues, report on issues of public concern, engage in parody and as expressly permitted by the features of the Service.”

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

FLICKR (YAHOO)“Relativamente ai Contenuti che l'Utente inserisce nelle aree accessibili al pubblico di Yahoo Gruppi o che consistono in fotografie, immagini o altri file di grafica che decide di inserire in una qualsiasi altra area dei Servizi accessibile al pubblico, l'Utente concede a Yahoo licenza, universalmente valida, gratuita e non esclusiva, di riprodurre, modificare, adattare e pubblicare tali Contenuti sui Servizi, unicamente per il fine di visualizzare, distribuire e promuovere lo specifico Gruppo di Yahoo nel quale tali contenuti sono stati inclusi, o, nel caso di fotografie o altre grafiche, unicamente per il servizio (a mero titolo esemplificativo, "Flickr") nel quale tali fotografie o grafiche sono state inserite. Tale licenza è valida solo per il tempo durante il quale l'Utente ritiene di voler mantenere tali Contenuti nei Servizi e, pertanto, si intenderà automaticamente revocata nel momento in cui tali Contenuti saranno rimossi dai Servizi. ”

63Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

UN MOMENTO, PINTEREST E FLICKR CONTENGONO FOTO...

64Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

E allora, analizziamo più a fondo le

fotografie

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Fotografia vs opera fotografica

Opera fotografica© by Cornell Capa

Foto

© 2001 by Cornell Capa

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Fotografia vs opera fotografica

Opera fotograficaFoto di Hans Vink, pubblicata su flickr e rilasciata sotto licenza CC attributionhttp://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it

FotoFoto di Al Green, pubblicata su flickr e rilasciata sotto licenza CC attribution

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

L'opera fotografica il carattere creativo

©http://www.istockphoto.com/NREY

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

L'opera fotografica

Sono comprese nella protezione:[...] “7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia”

Art. 6 Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio“Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione...”

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

L'opera fotografica

La fotografia assume il carattere di “opera fotografica”, quando presenti carattere creativo

“Premesso che affinché un'opera fotografica possa meritare la tutela dell'opera dell'ingegno (ex art. 2 l. 633/1941) occorre l'apporto di una creatività particolare, connotata da un'impronta personale e da una valenza estetica che possa essere apprezzata di per sè prescindendo dal soggetto rappresentato, consegue che la rappresentazione di un soggetto comune o il ritratto di un personaggio possono assurgere alla dignità di opere d'arte ove risultino compiute con una interpretazione del tutto personale, fuori dall'ordinario, finalizzata ad offrire un prodotto unico, frutto dell'ingegno del suo autore e purché dette immagini si differenzino notevolmente dal quelle che altri avrebbero potuto realizzare in situazioni analoghe. In assenza di tale salto creativo l'opera fotografica costituisce "semplice fotografia" e merita la tutela ridotta dei diritti connessi (ex art. 87 l. 633/1941)”. - Corte App. Milano, 10/10/2003

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

I diritti sull'opera fotografica

All'autore dell'opera fotografica All'autore dell'opera fotografica (che abbia quindi carattere (che abbia quindi carattere

creativo) spettano tutti i diritti creativo) spettano tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica esclusivi di utilizzazione economica

sull'operasull'opera

I diritti, come abbiamo visto, I diritti, come abbiamo visto, sorgono con la creazione sorgono con la creazione

dell'operadell'opera

©http://www.istockphoto.com/Professor25

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

I diritti sull'opera fotografica

Tornando indietro a Robert Capa...

RIP 1954

Free 2024

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

La riproduzione fotografica

Anche le fotografie che non possiedono carattere creativo godono di protezione, attraverso i “diritti connessi”

Art. 87 L.D.A.« Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. »

Immagini ottenute “con processo analogo”: non c'è dubbio che la disciplina si applichi anche alle fotografie digitali

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

I diritti sulla riproduzione fotografica

Se la fotografia riproduce un'opera dell'arte figurativa, il diritto esclusivo deve essere esercitato senza pregiudizio dei diritti di autore sull'opera riprodotta

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PicassoGuernica.jpg

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

I diritti sulla riproduzione fotografica

La protezione dura venti anni dalla data di produzione della fotografia(art. 92 L.D.A.)

Al fotografo spetta il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.

Riproduzione: la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma

Diffusione: comunicazione ad una collettività indistinta (pubblicazione su internet)

Spaccio: vendita e commercio

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

I diritti sulla riproduzione fotografica

Sulla fotografia devono apporsi secondo la legge, alcune informazioni

Art. 90 L.D.A.Le fotografie devono portare le seguenti indicazioni:1) il nome del fotografo, o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;2) la data dell'anno di produzione della fotografia;3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

I diritti sulla riproduzione fotografica

E se queste indicazioni mancassero?

La riproduzione non può essere considerata abusiva, La riproduzione non può essere considerata abusiva, e non è dovuto l'equo corrispettivo, a meno che il e non è dovuto l'equo corrispettivo, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttorefotografo non provi la malafede del riproduttore.

“Vuol dire, in estrema sintesi, che ove il nome del fotografo non sia indicato sull'esemplare della fotografia, egli ha diritto all'equo compenso solo se dia la prova che il riproduttore era tuttavia a conoscenza della provenienza di quest'ultima”Cass., sez. I, 2/6/1999, n. 5360

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

I diritti sulla riproduzione fotograficaAlcune utilizzazioni soggette a “equo compenso”: fotografie pubblicate su giornali e periodici, e riproduzione nelle opere scientifiche o didattiche

La Legge sul Diritto d'Autore (art. 91) prevede alcune possibilità di lecita riproduzione, dietro pagamento di un “equo compenso”

1) Possono essere riprodotte le “ fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse”

2) Sono lecite (sempre dietro pagamento di un equo compenso) le riproduzioni di fotografie, nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche

Occorre però sempre indicare il nome del fotografo e la data dell'anno della creazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Il ritratto

E se si trattasse di un ritratto? Approfondiamo prima i profili legati alla legge sul Diritto d'autore

Principio generale: occorre il consenso della persona ritrattata (art. 96 L.D.A.)

Eccezioni: si può prescindere dal consenso quando:1) la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, 2) la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Il ritrattoEsemplificando, non occorre il consenso per la fotografia di un politico, oppure quando le foto sono scattate in occasione di un evento pubblico (in cui l'oggetto della foto non sono le persone ritratte, ma il fatto o l'avvenimento pubblico)

C'è però un'eccezione all'eccezione: Il ritratto non può infatti essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Il ritratto

Il consenso alla pubblicazione della propria immagine non rappresenta però un'abdicazione dal proprio diritto all'immagine, che è personalissimo ed inalienabile.

Ne consegue che esso può sempre essere tempestivamente (cioè prima dell'utilizzazione della fotografia) revocato, anche se sia stato inserito in un

contratto.

In quest'ultimo caso potrà però essere richiesto il risarcimento dei danni.

(Cass. 17 febbraio 2004 n. 3014)

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Il ritratto

Chi può utilizzare il ritratto eseguito su commissione?

1) Il fotografo2) La persona fotografata (o i suoi successori o aventi causa), che possono pubblicare, riprodurre o far riprodurre il ritratto, senza bisogno del consenso del fotografo.

Se però la foto viene utilizzata commercialmente, al fotografo deve essere comunque riconosciuto un equo corrispettivo Photo CC BY/NC

http://www.flickr.com/photos/rifqidahlgren/

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

E se volessimo fotografare un monumento?

L'art. 108 del Codice Urbani prevede un canone di concessione per la riproduzione di beni culturali, da determinarsi a cura dell'ente che “ha in consegna il bene”, a meno che le foto non siano scattate per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione

Photo Wikimedia Commons CC/BY/SAGabriella Pusceddu

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Photo Wikimedia Commons CC/BY/SAGabriella Pusceddu

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Alcune notazioni riassuntive

Occorre dunque pensare alla regolamentazione giuridica della fotografia sotto due profili: uno necessario (il diritto d'autore e i diritti connessi) e uno eventuale (il trattamento di dati personali)

Prima di utilizzare una fotografia, è necessario pertanto essere certi di disporre di sufficienti diritti, sia sotto il profilo del diritto d'autore e dei diritti connessi, che per quanto concerne il trattamento di dati personaliLaddove la fotografia. pur autoprodotta, ritragga cose altrui o soggetti terzi, è sempre preferibile predisporre la sottoscrizione di una “liberatoria” che regoli sia il profilo della cessione dei diritti, sia il consenso al trattamento di dati personali (con particolare riguardo alla sua diffusione – ricordando che la pubblicazione sulla rete Internet di una foto è un caso quasi paradigmatico di diffusione)In particolare, la massima attenzione va posta ove le fotografie consistano in trattamenti di dati personali sensibili, ovvero ritraggano minori.

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Alcune notazioni riassuntive

E, per concludere, come posso, lecitamente, ripubblicare una foto reperita in Rete?In primo luogo, bisogna effettuare una prima distinzione: si tratta di un'opera fotografica o di una mera riproduzione? Se si tratta di un'opera fotografica, si applicano le regole “ordinarie”, e quindi la riproduzione sarà possibile solo se rientra tra le cc.dd “utilizzazioni libere” che abbiamo esaminatoSe si tratta di una mera riproduzione fotografica (e dunque di un'opera non creativa), la sua riproduzione è lecita se1) si tratta di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse – si pensi alle foto su giornali e periodi online2) se le fotografie sono destinate ad opere scientifiche o didatticheIn ogni caso, occorre sempre indicare il nome del fotografo e la data dell'anno della creazione, se risultano dalla fotografia riprodotta, e deve essere comunque corrisposto un “equo compenso”3) se le riproduzioni fotografiche non recano alcuna indicazione (e non si è in malafede)

90Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

E Facebook?

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Esempio pratico #4

Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video ("Contenuti IP"), l'utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e alle impostazioni delle applicazioni: l'utente concede a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, per l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook ("Licenza IP"). La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina il suo account o i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati.

92Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Per i testi e video, vale

quanto detto in

precedenza

Come riusare il contenuto di Facebook?

93Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

E per le fotografie?

Approfondiamo l'uso delle foto per diritto di cronaca

Come riusare il contenuto di Facebook?

94Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Gli artt. 136 ss. del Codice della Privacy consentono ai giornalisti di trattare i dati

personali anche senza consenso, ma occorre rispettare le seguenti condizioni:

A) Verifica dell’esattezza dei dati;

B) Rispetto dei limiti del diritto di cronaca, e di quello dell'essenzialità dell'informazione

riguardo a fatti di interesse pubblico.

La notizia deve essere vera attuale di pubblico interesse

Come riusare il contenuto di Facebook?

95Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

E se si dovesse sbagliare?

96Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Ricercare contenuti liberi

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Il contenuto della SDL è disponibile

sotto licenza CC, anche se

è stata adottata la

versione più restrittiva

102Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

E se i contenuti liberi dovessero cambiare licenza?

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

106Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Esempio pratico #5: i dati della Pubblica Amministrazione

107Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Vi ho già detto che:

Sono esclusi dalla protezione del diritto

d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni

pubbliche (art. 5 L. 633/1941)

L'esclusione riguarda sia gli atti che i provvedimenti

delle amministrazioni pubbliche

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

E i dati? Parliamo di OpenDataArt. 68 - Nuovo CAD

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Gimme your data!

Al TED (Technology Entertainment Design)

2009, Tim Berners-Lee (il padre del WWW) ha

lanciato un appello per "raw data now" affinché i Governi, gli scienziati e le istituzioni rendano i loro

dati liberamente disponibili.

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Open data in U.S.A.

Dal presente Accordo non potranno derivare oneri finanziari a carico del Ministero

Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica

Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Esempi tratti dalla "Sintesi legge Università", a cura dell'ufficio stampa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Open data in Gran Bretagna

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Open data in U.S.A.

Dal presente Accordo non potranno derivare oneri finanziari a carico del Ministero

Senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica

Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Esempi tratti dalla "Sintesi legge Università", a cura dell'ufficio stampa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

E in Italia (per fortuna...)

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Open data in U.S.A.

E in Italia (per fortuna...)

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Open Data e CAD (d.lgs. 82/2005)

Art. 52 - Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

I dati e i documenti (MA NON LE OPEREMA NON LE OPERE) che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (riuso), si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Open Data e CAD (d.lgs. 82/2005)

Dati di tipo aperto (art. 68 CAD)

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti [...], sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. [...]

116Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

E se utilizzassi lo stesso i contenuti, quali rischi correrei?

117Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Riproduzione, trasmissione etc.

di opere audivisive per uso non

personale e a fini di lucro:

Sanzione penale (art. 171 ter L.

633/1941)

118Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

119Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Mario Rossi 120Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

IN CONCLUSIONE...

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Tony HisgettTony Hisgett

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

The copyright system will “never work on the Internet. It’ll either cause people to stop

creating or it’ll cause a revolution”Lawrence Lessig, WIPO, 2010http://www.lessig.org

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

Domande?

Grazie per l'attenzione

Avv. Giovanni Battista Gallus@gbgallus

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