Gli istituti del diritto del lavoro subordinato: la retribuzione

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Gli istituti del diritto del lavoro subordinato: la retribuzione. La struttura dell’obbligazione retributiva. I sistemi di retribuzione. L’art. 2099 c.c. e i sistemi di retribuzione. A TEMPO A COTTIMO (vietato per alcuni lavoratori, obbligatorio per altri) - PowerPoint PPT Presentation

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Gli istituti del diritto del lavoro

subordinato:

la retribuzione

La struttura dell’obbligazione

retributiva

I sistemi di retribuzione

L’art. 2099 c.c. e i sistemi di retribuzione

• A TEMPO

• A COTTIMO – (vietato per alcuni lavoratori, obbligatorio per

altri)• PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O AI PRODOTTI • A PROVVIGIONE

– mai esclusiva (riguarda, per lo più, determinati lavoratori come i viaggiatori e i piazzisti)

• IN NATURA

– Per lo più praticata nel lavoro domestico – la fruizione di beni e/o prodotti aziendali: i

fringe benefits

Il salario di produttività

Forme già previste dal codice civile…

LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

– …e forme introdotte dalla successiva evoluzione della prassi contrattuale collettiva

• LA PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI LAVORATORI

– Il lavoratore azionista – Si è affermata la direttiva

(protocollo 23 luglio 1993) per la quale i trattamenti integrativi ed accessori contrattati a livello aziendale debbono essere collegati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi di produttività e competitività ovvero a risultati collegati all’andamento economico dell’impresa

– Differenza tra retribuzione di produttività o legata al risultato e retribuzione collegata agli utili

Lo “speciale” regime contributivo dei premi di

risultato

• L’ art. 12 (comma 4, lett. e) della legge n. 153 del 1969

• Esclude dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi “le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati”

Le medesime erogazioni sono assoggettate ad

un contributodi solidarietà

del 10%

Retribuzione diretta ed elementi retributivi differiti o indiretti

La retribuzione diretta comprende:

• il minimo tabellare• gli scatti di anzianità

Retribuzione diretta ed elementi retributivi differiti o indiretti

La retribuzione differita è la parte della retribuzione corrisposta in maniera posticipata rispetto al

periodo di maturazione– Le mensilità supplementari

• 13a e 14a mensilità

– Il trattamento di fine rapporto (t.f.r.): art. 2120 c.c.

Le nozioni giuridiche di retribuzione

Assenza di una nozione legale unitaria di retribuzione

manca una definizione della retribuzione sia nell’art. 36 Cost. che nell’art. 2099 c.c.

La necessità di definire la retribuzione si avverte in tre contesti normativi

1)Il primo - cd. “garantistico” - è quello delle garanzie retributive

legali; si tratta di una serie di diritti e garanzie attribuiti al lavoratore in relazione al credito retributivo (natura

privilegiata dei crediti di lavoro; limitazioni alla pignorabilità, sequestrabilità e compensabilità dei crediti di lavoro)

Si parla, in questo caso, di retribuzione in senso strutturale o corrispettivo

Si tratta di stabilire quali emolumenti (corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore) devono ritenersi assistiti da

tali garanzie (rinvio)

2)  Un secondo contesto è quello relativo al computo degli elementi

retributivi indiretti. A questo proposito si parla di

nozione di retribuzione-parametro

A) Cosa vuol dire?

• Retribuzione tabellare 55• Scatti di anzianità 7• Quota variabile 15• Superminimo individuale 7 • Indennità sostitutiva di mensa 8• Maggiorazione straordinario 8

TOTALE 100

Una possibilebusta paga

• Calcolo del tfr• Indennità nei periodi

di sospensione• Indennità sostitutiva

del preavviso • Tredicesima• Maggiorazioni

– Straordinario– Notturno– Festivo

B) A cosa serve?

Tutte queste attribuzioni si calcolanoa partire

dalla retribuzioneparametro

In alcuni casi è la legge a indicare

la soluzione• Per il calcolo del

tfr: art. 2120, modificato dalla legge 297/1982…

C) Come si individua?

rapporto di lavortitolo non

occasionale

“tutte le somme, compreso

l’equivalente delle prestazioni in

natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,

a titolo non occasionale, e con

esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso

spese”

…come per il calcolo dell’indennità di mancato preavviso (artt. 2118 e

2121 c.c.)

tale indennità si calcola “computando le provvigioni, i premi di produzione, le

partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo

di rimborso spese ”.

In entrambi i casi (artt. 2120 e 2121) il concetto di retribuzione base è ispirato al criterio della

onnicomprensività

E per gli altri istituti non regolati dalla fonte legislativa?

I criteri giurisprudenziali

utilizzati per riconoscere la

natura retributiva di una elargizione

a favore del lavoratore

• Obbligatorietà

• Determinatezza

•Corrispettività

•Continuità

Il principio giurisprudenziale di “omnicomprensività” della

retribuzione(anni ‘70 e ‘80)

L’INTERA RETRIBUZIONE FUNGE SEMPRE DA BASE

DI CALCOLO PER TUTTE LE ATTRIBUZIONI CHE SU DI

ESSA SI CALCOLANO

INTERASEMPRE

TUTTE

Il gruppo di sentenze della Cassazione a S.U. del 1984: il

superamento del principio di onnicomprensività

• L’onnicomprensi-vità non costituisce un principio generale dell’ordinamento (la relatività della regola della onnicomprensività è, del resto, confermata, dall’art. 2120 c.c.: nozione onnicomprensiva derogabile dalla contrattazione collettiva)

• La determinazione della retribuzione-parametro è, invece, materia di competenza della contrattazione collettiva (“sovranità” – in questo ambito - dell’autonomia collettiva)

… nello stesso senso, più recentemente, Cass. n. 7432/1999 e

14395/2000

• Poiché non esiste una generale e onnicomprensiva nozione legale di retribuzione, l’autonomia privata, individuale o collettiva, ben può escludere un determinato compenso dalla base di calcolo di istituti di retribuzione indiretta

3)  Un terzo contesto è, infine, quello relativo alla individuazione degli

obblighi contributivi. A questo proposito si parla di

nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi.

La retribuzione imponibile (art. 6,

d. lgs. 314/1997: ha unificato la nozione di retribuzione imponibile ai fini

contributivi e fiscali)

Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza

ed assistenza sociale, si considerano retribuzione tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti dal

lavoratore in relazione al rapporto di lavoro

il nesso con il rapporto di lavoro è generico; la nozione è ampia e onnicomprensiva

L’espressa esclusione, dalla base imponibile ai fini contributivi, di una

serie di voci:

• Il salario “variabile” (cdd. premi di produttività/redditività: l. 153/1997)

• Il T.F.R.• I contributi versati ai fondi pensione • Le somme erogate a titolo di

risarcimento danni

Compensi in natura: i cdd. fringe benefits

I più comuni fringebenefits:

uso dell’autovetturaaziendale;

prestiti agevolati;azioni della società;

soggiorni pressocentri vacanze;

uso dell’alloggio

Il principio generale (art. 48 T.U.I.R.) è che

“concorrono a formare il reddito inmisura pari al costo

specifico sostenuto daldatore di lavoro”

Il regime speciale di alcuni fringe benefits:

Art. 3, l. 662/1996 (di modifica dell’art. 48 T.U.I.R.)

•Per l’uso di mezzi di trasporto (autovetture, motocicli etc…): quota convenzionale

del 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila Km

•Per i prestiti agevolati: si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l’importo degli interessi

calcolato al tasso applicato sui prestiti

•Per i buoni pasto: si prevede l’esclusione dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente delle

somministrazioni in mense aziendali o equipollenti fino all’importo complessivo giornaliero di 10.000 lire

….Le azioni ai dipendenti

Art. 48 T.U.I.R. lett. g) :

Il valore delle azioni offerte alla generalità deidipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro

per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 4 milioni di lire, a condizione che non siano

riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro ocomunque cedute prima che siano trascorsi almeno treanni dalla loro percezione (art. 13, d. lgs. n. 505/1999)

Il regime giuridico di protezione del credito retributivo

• 1) La tutela nei confronti del debitore (il datore di lavoro)

• 2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori del lavoratore)

1) La tutela nei confronti del debitore (il datore di lavoro)

Il privilegio generale sui beni mobili: art. 2751 bis,

n.1, c.c.

Cos’è il privilegio?

è una causa legittima di prelazione accordata dalla legge in

considerazione della natura del credito

il titolare del privilegio potrà esseresoddisfatto con precedenza rispettoad altri creditori (cdd. chirografari)

Quali emolumenti assiste?• la retribuzione,

• il T.F.R., • il risarcimento del danno

per omissione contributiva e licenziamento illegittimo

2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori del lavoratore)

Qual è la finalità di questatutela?

Impedire che i redditi di lavorovengano aggrediti

dai creditori del lavoratore peril soddisfacimento dei loro crediti

La finalità si raccordaalla funzione

che la Costituzioneassegna alla

retribuzione, quale mezzo di sostentamento del lavo-

ratore e della sua famiglia (art. 36 Cost.)

2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori del lavoratore)

L’art. 545, 3° e 4° comma,c.p.c.:

La parziale pignorabilità del credito retributivo

Le somme dovute a titolo di stipendio e le altre indennità

relative alla cessazione del rapporto di lavoro possono essere pignorate solo nella misura stabilita dal giudice

se il pignoramento concerne crediti alimentari, mentre non potrà essere superata la misura di un quinto se si procede per

crediti di diversa natura

(…Segue) 2) La tutela nei confronti dei terzi (creditori

del lavoratore)

Anche il sequestro e la compensazione sono ammessi negli stessi limiti consentiti per il

pignoramento

…segue: una conseguenza della impignorabilità (art. 1246 c.c.)

“Poiché i crediti di lavoro non sono compensabili, per il combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 c.p.c., è

illegittimo il comportamento di una Banca, che, dovendo liquidare le spettanze di fine

rapporto a proprio dipendente, da esse trattenga l'intero importo di un

finanziamento precedentemente concesso al lavoratore”

(Trib. Roma 20 luglio 1999)