FONDO VITTIME DELLA STRADA · 2015-12-07 · FONDO VITTIME DELLA STRADA: NIENTE RISARCIMENTO ALLE...

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FONDO VITTIME DELLA STRADA: NIENTE RISARCIMENTO ALLE COSE, SE L'INVALIDITÀ NON SUPERA IL 9% (Cassazione Civile-Sez. III°-Sentenza n° 24214 del 3.12.2015) Il funzionamento del Fondo di Garanzia delle vittime della strada è regolamentato dall’art. 283 c.d.a che, al comma 1, disciplina i casi nei quali i danneggiati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti possono da esso essere risarciti:

a) Il sinistro è stato causato da veicolo o natante non identificato; b) Il veicolo o natante non risulta coperto da assicurazione; c) Il veicolo o natante risulta assicurato presso una Compagnia che, al momento del sinistro,

si trova in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) Il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario,

dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario; d-bis) Il veicolo è stato spedito nel territorio della Repubblica Italiana da uno Stato di cui all’art.1

comma 1 lett.bbb) e, nel periodo indicato all’art.1 comma1 lett.fff) numero 4bis, lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

d-ter) Il sinistro sia stato cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo;

Delle suddette fattispecie quelle più ricorrenti, e quindi di maggior interesse per gli utenti della strada, sono quelle previste alle lettere a) e b). Mentre per la fattispecie prevista alla lettera b) il 2° comma dell’art. 283 c.d.a prevede che il risarcimento è dovuto per i danni a cose e a persone, nel caso previsto alla lettera a) “ sinistro causato da veicolo o natante non identificato” il comma 2 prevede che il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Solo nel caso di danni gravi alla persona è previsto il risarcimento anche per i danni a cose con una franchigia assoluta di €. 500. La sentenza in oggetto ha definito cosa si deve intendere per “danni gravi alla persona”, ritenendo questo sintagma riferibile solo alle macroinvalidità permanenti, cioè a quelle invalidità che comportano il riconoscimento di un grado superiore al 9%. A questa conclusione la Suprema Corte arriva facendo riferimento alle definizione delle lesioni fisiche data dagli artt. 138 e 139 c.d.a. L’art. 138 c.d.a identifica le lesioni fisiche di non lieve entità, mentre l’art. 139 c.d.a si occupa delle lesioni di lieve entità. La norma dettata dall’art. 138 c.d.a è riferita, come rilevabile al comma 1 lett.a), alle menomazioni dell’integrità fisica comprese tra dieci e cento punti; pertanto a queste va attribuita la definizione di lesioni gravi, ovvero di non lieve entità; definizione che coincide perfettamente con quanto indicato all’art. 283 c.d.a. comma 2. Viene così censurato, sul piano della legittimità, quanto statuito dal Giudice di Pace in 1° grado di giudizio; secondo la Cassazione il riferimento della gravità delle lesioni alla entità della prognosi clinica non è corretto poiché tale parametro, previsto dalle norme del Codice Penale, non ha come fondamento quello di determinare la risarcibilità del danno, ma quello di determinare l’applicabilità della sanzione penale.