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“La domanda di concordato preventivo, il piano concordatario e
l’attestazione del professionista con particolare riferimento ai
rapporti di lavoro”
martedì 17 giugno 2014
presso il
Salone conferenze Camera di Commercio
di Brescia
Convegno
“Le crisi aziendali e i loro
riflessi sui rapporti di lavoro”
Fondazione Brescianaper gli Studi Economico-Giuridici
Ordine dei Consulentidel Lavoro di Brescia
Giovanni Rizzardidottore commercialista in Brescia
pag. 2
Introduzione
“La domanda di concordato preventivo, il piano concordatario e l’attestazione del professionista con particolare
riferimento ai rapporti di lavoro” (dott. Giovanni Rizzardi)
Convegno “Le crisi aziendali e i loro riflessi sui rapporti di lavoro” Brescia, 17 giugno 2014
La crisi d’impresa deve essere gestita dall’imprenditore
assistito da un gruppo di lavoro composto:
� dal commercialista di fiducia
� dall’avvocato di fiducia
� dal consulente del lavoro di fiducia
� dalla nuova figura del “professionista della crisi”
pag. 3“La domanda di concordato preventivo, il piano concordatario e l’attestazione del professionista con particolare
riferimento ai rapporti di lavoro” (dott. Giovanni Rizzardi)
Convegno “Le crisi aziendali e i loro riflessi sui rapporti di lavoro” Brescia, 17 giugno 2014
L’imprenditore e i suoi professionisti di fiducia devono
essere tempestivi nell’individuare la crisi per affrontarla
nel modo migliore.
Il gruppo di lavoro costituito da differenti professionalità
consente di:
� effettuare il focus sulla crisi (origini, fattori interni,
fattori esterni, fattori tecnologici)
� ricercare la soluzione più idonea per salvare l’impresa
attraverso la continuità diretta o quella indiretta (con
la finalità conservativa) nell’interesse della comunità
dei creditori, compresi i lavoratori
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riferimento ai rapporti di lavoro” (dott. Giovanni Rizzardi)
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riferimento ai rapporti di lavoro” (dott. Giovanni Rizzardi)
Convegno “Le crisi aziendali e i loro riflessi sui rapporti di lavoro” Brescia, 17 giugno 2014
Il ruolo del consulente del lavoro è determinante in
quanto è in grado di fornire, nell’ambito delle diverse
prospettive, le soluzioni più idonee alle problematiche
legate ai rapporti di lavoro (cassa integrazione, mobilità,
altri ammortizzatori sociali, rapporti con le OO.SS.,
consultazioni sindacali previste dall’art. 47 della legge 29
dicembre 1990, n. 428 in caso di trasferimento di
azienda.
Argomenti della relazione
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riferimento ai rapporti di lavoro” (dott. Giovanni Rizzardi)
Convegno “Le crisi aziendali e i loro riflessi sui rapporti di lavoro” Brescia, 17 giugno 2014
la domanda di concordato preventivo
il piano concordatario
l’attestazione del professionista
con particolare riferimento ai rapporti di lavoro
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1. La domanda di concordato preventivo
“La domanda di concordato preventivo, il piano concordatario e l’attestazione del professionista con particolare
riferimento ai rapporti di lavoro” (dott. Giovanni Rizzardi)
Convegno “Le crisi aziendali e i loro riflessi sui rapporti di lavoro” Brescia, 17 giugno 2014
Inquadramento dell’argomento
� dal ricorso
� dall’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’impresa
� dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall’elenco
nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e
delle cause di prelazione
� dall’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di
proprietà o in possesso del debitore
� dal piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei
tempi di adempimento della proposta
� dalla/e relazione/i giurata/e, ai sensi dell’art. 160, secondo
comma, L.F. (rivalsa Iva, crediti ipotecari, ecc.)
� dalla relazione del professionista che attesta la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano
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riferimento ai rapporti di lavoro” (dott. Giovanni Rizzardi)
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La domanda di concordato preventivo (art. 161 L.F.) è
composta:
Gli approfondimenti riguardano:
� la relazione sulla situazione patrimoniale, economica
e finanziaria dell’impresa
� lo stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco
nominativo dei creditori, con l’indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione
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� la relazione deve illustrare l’effettiva consistenza patrimoniale
dell’impresa e deve essere firmata dal legale rappresentante
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Relazione sulla situazione patrimoniale, economica
e finanziaria dell’impresa
� le poste dell’attivo sono valutate in base ai valori di realizzo
� la data di riferimento della situazione patrimoniale non deve
essere anteriore di oltre 60/90 gg rispetto alla data di deposito
del ricorso
� le poste del passivo sono valutate al pieno valore nominale e
integrate con specifiche appostazioni per oneri e rischi futuri
� per ogni voce della situazione patrimoniale deve essere
predisposto uno specifico allegato
Relazione sulla situazione patrimoniale, economica
e finanziaria dell’impresa
� ammontare del TFR con l’indicazione nominativa comprensiva
del luogo di residenza del dipendente
� ammontare dei debiti per retribuzioni e per ratei (tredicesima,
quattordicesima, permessi e ferie) con l’indicazione nominativa
comprensiva del luogo di residenza del dipendente
� ammontare dei debiti verso gli istituti previdenziali e
assistenziali (Inps, Inail, ecc.) comprensivi delle sanzioni
� relazione sul contenzioso in essere con i dipendenti (in
collaborazione con l’avvocato giuslavorista)
� relazione sugli infortuni sul lavoro
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Con riferimento ai rapporti di lavoro le seguenti
informazioni, alla data di riferimento della situazione
patrimoniale, devono essere fornite per iscritto dal
consulente del lavoro:
� lo stato analitico riporta la stima e la valutazione delle voci
dell’attivo
� l’elenco nominativo dei creditori riporta i nominativi dei
creditori, il loro credito e le cause di prelazione (privilegi, pegni e
ipoteche)
� estrema attenzione nell’attribuzione dei privilegi generali
mobiliari e speciali mobiliari
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Stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco
nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione
Stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco
nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi
crediti e delle cause di prelazione
� l’ammontare del TFR con l’indicazione nominativa del
dipendente: tali crediti sono assistiti dal privilegio generale
mobiliare previsto dall’art. 2751 bis, n. 1 del codice civile
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Con riferimento ai rapporti di lavoro l’elenco nominativo
dei creditori deve riportare:
� l’ammontare degli altri crediti dei dipendenti per:• retribuzioni e indennità
• compensi:
o per straordinari
o per lavoro notturno o festivo
o per periodo di riposo non goduto
o per infortunio
o per malattia
o per gravidanza
o per puerperio
o per mancato preavviso
• indennità sostitutiva delle ferie
• crediti derivanti dal risarcimento del danno conseguente al mancato
versamento di contributi da parte del datore di lavoro e per il
risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento
inefficace, nullo o annullabile)
con l’indicazione nominativa del dipendente: tali crediti sono
assistiti dal privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2751 bis,
n. 1 del codice civile
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� l’ammontare dei crediti degli istituti previdenziali e assistenziali
(contributi Inps, premi Inail, ecc.): tali crediti sono assistiti dal
privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2753 del codice
civile (crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi
agli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria) e
previsto dall’art. 2754 del codice civile (crediti per gli accessori
limitatamente al 50% del loro ammontare - somme aggiuntive e
supplementari dovute per il ritardato o omesso versamento -
limitatamente al 50% del loro ammontare; l’altro 50% è di
natura chirografaria)
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� tutti i crediti sopra indicati, con esclusione di quelli previsti
dall’art. 2754 del codice civile, godono della collocazione
sussidiaria sugli immobili (in altri termini nel caso di incapienza
della massa mobiliare, tali crediti possono soddisfarsi sul prezzo
degli immobili prima dei crediti chirografari) (art. 2776 del
codice civile
� I privilegi sopra indicati si estendono agli interessi (art. 169 L.F.,
art. 55 L.F., art. 54, terzo comma, L.F. e art. 2749 del codice
civile):
• dovuti per l’anno in corso alla data di presentazione della
domanda per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo e per quelli dell’anno precedente nella misura del
tasso convenzionale
• maturati successivamente alla data di presentazione della
domanda per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo nella misura del tasso legale
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2. Il piano concordatario
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Tra le novità introdotte dall’art. 33 del decreto legge 22
giugno 2012, n. 83 (decreto crescita), convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 34 c’è quella
della presentazione del piano contenente la descrizione
analitica delle modalità e dei tempi di adempimento
della proposta.
La novità legislativa separa il contenuto della domanda
di ammissione dal contenuto del piano.
Il piano del concordato liquidatorio non presenta
particolari difficoltà.
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Il piano del concordato con continuità aziendale, invece,
deve contenere l’analitica indicazione:
� dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell’attività d’impresa
� delle risorse finanziarie necessarie
� delle modalità di copertura.
In altri termini l’impresa deve predisporre
il business plan (durata max 5 anni).
� Utilizzo delle “Linee Guida alla redazione del Business Plan”
formulate, in data 5 maggio 2011, dal Gruppo di lavoro “Area
finanza aziendale” del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
� Utilizzo dell’International Standard on Assurance Engagements
(ISAE 3400 “The Examination of Prospective Financial
Information”) emesso dall’IFAC (International Federation of
Accountants).
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Alcuni suggerimenti per la predisposizione
del business plan
� L’ISAE 3400 distingue tra:
• informazioni prospettiche basate su best estimate assumption
ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e
desunti dall’analisi di elementi oggettivi quali ordini in
portafoglio e/o proiezioni di dati consuntivi aziendali giudicati
attendibili;
• informazioni basate su hypothetical assumption ossia
assunzioni ipotetiche connesse, in genere, con l’avvio di nuove
attività o nuovi prodotti non supportate da dati storici
dell’azienda e “which are not necessarily expected to take
place” (che non sono necessariamente destinati ad accadere).
� Applicazione dell’analisi di sensitività (sensitivity analysis) che
consente di verificare la sensibilità del progetto al mutare di
alcune variabili e, di conseguenza, l’attendibilità dei risultati
economico-finanziari.
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� Applicazione della SWOT ANALYSIS (matrice SWOT) che consiste
nell’identificazione dei punti di forza (strengths) / debolezza
(weaknesses) della struttura interna e delle opportunità
(opportunities) / minacce (threats) del contesto esterno
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� Matrice suddivisa in quattro sezioni
� Trattasi di uno strumento di pianificazione strategica
� Segue un’applicazione pratica
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Con riferimento ai rapporti di lavoro deve essere posta
estrema attenzione alle assunzioni (assumption)
riguardanti il costo del personale dipendente
comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, da
determinare per ogni anno di durata del business plan.
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3. L’attestazione del professionista
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L’attestazione del professionista
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Contenuto della relazione del professionista:
� veridicità dei dati aziendali
� fattibilità del piano
ATTENZIONE CONCENTRATA SULLA VERIDICITA’ DEI
DATI AZIENDALI
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Veridicità dei dati aziendali
Nessuna disposizione della legge fallimentare specifica quali siano i
contenuti minimali delle relazione del professionista.
Seguono alcuni passaggi fondamentali sul contenuto della
relazione.
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� Il professionista attestatore deve illustrare i risultati della verifica
effettuata sulle scritture contabili e le conclusioni raggiunte in
modo che la propria relazione contenga qualcosa in più e cioè
l’attestazione della veridicità dei dati aziendali; l’analisi deve
includere, oltre alla verifica sulla corretta tenuta della contabilità
e sulla corrispondenza della situazione contabile a quella
dichiarata dall’impresa ricorrente in sede di domanda di
ammissione alla procedura, anche la verifica della
documentazione presentata con il ricorso.
� L’analisi deve estendersi anche ai dati aziendali e non solo a
quelli contabili. Il professionista deve esaminare la struttura,
l’organizzazione, l’organico, le relazioni sindacali, il mercato di
riferimento, le autorizzazioni, le licenze, i brevetti, i giudizi in
corso e i contratti in corso.
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� La veridicità non va confusa con l’asseverazione di una mera
corrispondenza dei dati contabili a quelli utilizzati nel ricorso e
nel piano. E’ simile ad una due diligence che esprime con ordine
e chiarezza le procedure di verifica seguite dal professionista e
l’indicazione della metodologia e dei criteri seguiti per pervenire
alla conclusione di veridicità.
� Sotto il profilo metodologico il professionista deve redigere la
relazione in modo che sia ricostruibile l’iter logico posto a base
delle sue valutazioni e deve evidenziare i riscontri e la
documentazione esaminata nonché la metodologia seguita nei
controlli effettuati.
� La relazione deve contenere la motivazione sostanziale ed
oggettiva dell’attestazione di veridicità ed avere riguardo ai
dati contabili ed extra contabili relativi all’azienda, con
l’illustrazione delle verifiche effettuate.
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� I parametri di riferimento a cui ancorare il giudizio di veridicità
della situazione patrimoniale sono diversi a secondo lo scopo
della procedura. Se essa si sostanzia in una liquidazione, i
parametri di riferimento sono i valori di presunto realizzo per le
attività ed i valori di presunta estinzione per le passività (c.d.
criteri di liquidazione). Il venir meno del going concern fa cadere
l’applicazione dei principi contabili. Se invece lo scopo della
procedura è quello di garantire la continuità aziendale,
superando lo stato di crisi, i parametri di riferimento sono i
principi contabili.
� Individuati i parametri devono essere stabilite le metodologie da
utilizzare.
� Il professionista attestatore deve verificare, conseguentemente,
l’esistenza dei beni materiali ed immateriali, dei crediti, delle
rimanenze, dei contratti e di tutti gli elementi posti a
fondamento della domanda e del piano.
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� Qualche riserva sull’adozione dei principi di revisione perché lo
scopo dell’attestazione non è la certificazione di un bilancio, ma
la verifica della rispondenza della situazione patrimoniale
all’effettiva consistenza del patrimonio aziendale.
� L’attività dell’attestatore deve essere caratterizzata da uno
standard qualitativo accettabile.
� L’attestatore potrà trarre dai principi di revisione alcune
procedure come quelle delle verifiche a campione, dando atto
nella relazione delle modalità nella scelta del campione e dei
risultati ottenuti.
� I principi di revisione possono rappresentare un punto di
riferimento, ma l’attestatore dovrà avere la libertà di adottare le
procedure che riterrà adeguate allo scopo: in altri termini potrà
ridurre i controlli nelle aree a basso rischio e ampliarli nelle aree
a maggior rischio.
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� L’adozione pedissequa dei principi di revisione, tranne forse nel
caso delle imprese di grandi dimensioni, è eccessiva perché
rischia di vincolare il professionista a procedure che mal si
adattano alle problematiche delle imprese in crisi, specialmente
delle piccole e medie imprese.
� La giurisprudenza ha già espresso la propria opinione in merito
ai contenuti della relazione dell’attestatore. La prima sezione
della Cassazione civile, con la nota sentenza 25 ottobre 2010, n.
21860, evidenzia che la relazione del professionista attestante la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia
adeguatamente motivata indicando le verifiche effettuate
nonché la metodologia ed i criteri seguiti per pervenire
all’attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla
conclusione di fattibilità del piano.
� Manca un indirizzo che individui la struttura tipica della
relazione dell’attestatore, nonché i riscontri e le indagini che il
professionista deve effettuare per formulare un parere logico e
motivato.
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Verifiche
preli-
minari
Esame della
struttura
amministrativa
e delle
procedure
Esame degli
ultimi bilanci
approvati
Esame
dell’organi-
gramma (area
amministrativa
e contabile)
Consultazione
dei libri sociali
Richiesta di
informazioni ai
sindaci e agli
amministratori
Lettera di
attestazione
Lista, non esaustiva, delle attività da svolgere
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Verifiche
preli-
minari
Verbalizzazio-
ne dei controlli
Conferma o
meno
dell’idoneità
del sistema di
controllo
interno
Accertamento
delle scritture
contabili
Graduazione
della
profondità dei
controlli
Lista, non esaustiva, delle attività da svolgere
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Verifiche da effettuare con riferimento
ai rapporti di lavoro
� procedure di verifica per il TFR:
• esame del dettaglio di movimentazione del TFR e
individuazione di eventuali movimentazioni significative
• presa visione e analisi della relazione del consulente del lavoro
� procedure di verifica dei debiti verso i dipendenti:
• esame del dettaglio di movimentazione dei debiti verso i
dipendenti e individuazione di eventuali movimentazioni
significative
• presa visione e analisi della relazione del consulente del lavoro
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� procedure di verifica dei debiti verso gli istituti previdenziali e
assistenziali:
• esame del dettaglio di movimentazione dei debiti verso gli
istituti previdenziali e assistenziali e individuazione di
eventuali movimentazioni significative;
• presa visione e analisi della relazione del consulente del
lavoro;
• accesso presso il concessionario del servizio di riscossione per
l’individuazione dell’eventuale sussistenza di debiti pregressi o
di carichi pendenti
� procedure di verifica del contenzioso pendente con i
dipendenti:
• esame della relazione dell’avvocato giuslavorista e
determinazione del massimo rischio
• esame della relazione del consulente del lavoro
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Per ogni verifica il professionista deve conservare i fogli
di lavoro e deve riportare nella relazione le procedure
di verifica eseguite.
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Ultima considerazione riguardante l’attestazione sulla
fattibilità del piano nel concordato con continuità
aziendale
� la relazione del professionista deve attestare, ai sensi dell’art.
186 bis L.F., che la prosecuzione dell’attività di impresa è
funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori
� è necessario un approccio comparativo che impone
l’individuazione di un’alternativa di discontinuità che può essere
unicamente quella della liquidazione fallimentare