ETICHETTATURA DELL OLIO D OLIVA...LE CONFEZIONI DESTINATE AL «CONSUMATORE FINALE» L’«olio extra...

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DOTT.SSA ROBERTA CAPECCI

ETICHETTATURA DELL’OLIO D’OLIVA

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

INFORMAZIONI DI CARATTEREGENERALE

1° LE PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

2° COME RIPORTARE LE INDICAZIONI

3° COME DEVONO ESSERE LE CONFEZIONI

1°- PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

Le informazioni non devono indurre in errore, inparticolare:

per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, inparticolare, la natura, l’identità, le proprietà, lacomposizione, la quantità, la durata di conservazione, ilpaese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo difabbricazione o di produzione ATTENZIONE

Le informazioni non devono indurre in errore, inparticolare:

attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà chenon possiede

suggerendo che l’alimento possiede caratteristicheparticolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghipossiedono le stesse caratteristiche

ATTENZIONE

1°- PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

Le informazioni non devono indurre in errore, inparticolare:

non attribuire la proprietà di prevenire, trattare o guarireuna malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.

ATTENZIONE

1°- PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

Quanto detto si applica anche:

a) alla pubblicità;

b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma,aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato,modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

ATTENZIONE

1°- PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

Alcuni esempi di indicazioni vietate:

Ottenuto da sole olive

Olio genuino

Previene l’infarto

1°- PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE

2° COME RIPORTARE LE INDICAZIONI

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in unpunto evidente in modo da essere facilmente visibili echiaramente leggibili

Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate oseparate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementisuscettibili di interferire.

le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio osull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo daassicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana(altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2mm

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggioremisura meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione deicaratteri è pari o superiore a 0,9 mm.

2° COME RIPORTARE LE INDICAZIONI

le indicazioni obbligatorie che appaiono. Questa lettera deveessere almeno dialtezza pari a 1,2 mm

Queste parti di letteredevono essere almeno dialtezza pari a 1,2 mm

2° COME RIPORTARE LE INDICAZIONI

Tali dimensioni non si applicano alle modalità di indicazionedella quantità netta che richiede delle dimensioni dei caratterispecifiche.

ATTENZIONE

2° COME RIPORTARE LE INDICAZIONI

la «DENOMINAZIONE DELL’ALIMENTO» e la«QUANTITÀ NETTA» appaiono nello stesso campovisivo

Per «campo visivo» si intendono tutte lesuperfici di un imballaggio che possonoessere lette da un unico angolo visuale(nella figura le frecce indicano alcuni campivisivi della confezione).

2° COME RIPORTARE LE INDICAZIONI

LE CONFEZIONI DESTINATE AL «CONSUMATORE FINALE»

L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine, l’«olio dioliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» el’«olio di sansa di oliva» devono essere presentati alconsumatore finale in recipienti chiusi della capacità massimadi 5 litri, provvisti di un sistema di chiusura che perde la suaintegrità dopo la prima utilizzazione e forniti di un’etichettaconforme alle disposizioni vigenti.

3° COME DEVONO ESSERE LECONFEZIONI

LE CONFEZIONI DESTINATE AI «RISTORANTI/MENSE»

Per la PREPARAZIONE DEI PASTI

L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine»,l’«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di olivavergini» e l’«olio di sansa di oliva» devono essere:

- etichettati conformemente alla normativa vigente

- di capacità massima 25 litri

- provvisti di un sistema di chiusura che perdela sua integrità dopo la prima utilizzazione

3° COME DEVONO ESSERE LECONFEZIONI

LE CONFEZIONI DESTINATE AI «RISTORANTI/MENSE»

Messe a disposizione dei CLIENTI

L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine»,devono essere:

- etichettati conformemente alla normativa vigente

- di capacità massima 5 litri

- forniti di tappo antirabbocco

- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.

3° COME DEVONO ESSERE LECONFEZIONI

ATTENZIONE

Ricorda che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso aiconsumatori finali, ai ristoranti, mense e simili. Rientra in taletipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillaturadal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”

3° COME DEVONO ESSERE LECONFEZIONI

LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

1 LA DENOMINAZIONE DI VENDITA

2 LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE (SOLO PER L’EXTRAVERGINE ED IL VERGINE)

3 L’INFORMAZIONE SULLA CATEGORIA DI OLIO

4 LA QUANTITÀ NETTA

5 IL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE

6 LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONSERVAZIONE

LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

7 IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L’INDIRIZZO DELRESPONSABILE COMMERCIALE DEL PRODOTTO

8 IL LOTTO

9 UNA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

10 LA CAMPAGNA DI RACCOLTA (PER L’EXTRA VERGINE ED ILVERGINE)

[11 LA SEDE DELLO STABILIMENTO DI CONFEZIONAMENTO] DAL PROSSIMO 5 APRILE 2018

Quali sono le denominazioni per l’olio?

- Olio extra vergine di oliva

- Olio di oliva vergine

- Olio di oliva-composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini

- Olio di sansa di oliva

1 - LA DENOMINAZIONE DI VENDITA(ALL. VII, PART. VIII, REG. UE N. 1308/2013)

(All. VII, part. VIII, Reg. UE n. 1308/2013)

2 - LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE(ART. 4 REG UE N.29/2012)

22

Origine

OBBLIGATORIA PER L’ «OLIOEXTRA VERGINE DI OLIVA E PERL’ «OLIO DI OLIVA VERGINE»

VIETATA PER L’ «OLIO DIOLIVA» E PER L’ «OLIO DI SANSADI OLIVA»

2 - LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE(ART. 4 REG UE N.29/2012)

23

per «designazione dell’origine» siintende l’indicazione di un nomegeografico sull’imballaggio osull’etichetta ad esso acclusa

24

ATTENZIONENon è considerato come unadesignazione dell’origine il nome delmarchio o dell’impresa la cuidomanda di registrazione sia statapresentata entro il 31 dicembre 1998conformemente alla dir. 89/104/CEE oentro il 31 maggio 2002 conformementeal Reg. (CE) n. 40/94

2 - LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE(ART. 4 REG UE N.29/2012)

25

Quali sono le origini riportabili?

1° nel caso di oli di oliva originari di unoStato membro o di un paese terzo, unriferimento allo Stato membro, all’Unioneo al paese terzo, a seconda dei casi

2 - LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE(ART. 4 REG UE N.29/2012)

26

Quali sono le origini riportabili?

2° nel caso di miscele di oli di oliva originari di piùdi uno Stato membro o paese terzo, una delleseguenti diciture, a seconda dei casi:

i) «miscela di oli di oliva originaridell’Unione europea» oppure un riferimentoall’Unione

2 - LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE(ART. 4 REG UE N.29/2012)

27

ii) «miscela di oli di oliva non originaridell’Unione europea» oppure un riferimentoall’origine esterna all’Unione

iii) «miscela di oli di oliva originaridell’Unione europea e non originaridell’Unione» oppure un riferimento all’origineinterna ed esterna all’Unione

2 - LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE(ART. 4 REG UE N.29/2012)

28

Quali sono le origini riportabili?

3° DOP/IGP

2 - LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE(ART. 4 REG UE N.29/2012)

29

Quali sono le origini riportabili?

4° nel caso di olive raccolte in uno Statomembro o un paese terzo diverso da quelloin cui è situato il frantoio:

«Olio (extra) vergine di oliva ottenuto[nell’Unione o in (denominazione delloStato membro interessato)] da oliveraccolte (nell’Unione o indenominazione dello Stato membro odel paese terzo interessato)»

2 - LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE(ART. 4 REG UE N.29/2012)

Esempio: da Olive raccolte in Francia emolite in Italia si ottiene un’extra vergine

2 - LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE(ART. 4 REG UE N.29/2012)

Esempio Olive raccolte in Francia e molitein Italia: dicitura riportabile

Olio extra vergine di oliva ottenuto in Italia da olive raccolte in Francia

2 - LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE(ART. 4 REG UE N.29/2012)

32

ESEMPI DI ORIGINI IRREGOLARI

-Olive raccolte in Puglia

- olive prodotte nell’azienda ubicata nelle colline viterbesi

- solo olio siciliano

- Olio del Sud Italia

2 - LA DESIGNAZIONE DELL’ORIGINE(ART. 4 REG UE N.29/2012)

La denominazione di vendita el’origine sono raggruppate nelcampo visivo principale sia sullastessa etichetta o su diverseetichette apposte sullo stessorecipiente, sia direttamente sulmedesimo recipiente.

COME RIPORTARE L’ORIGINE E LADENOMINAZIONE DI VENDITA

(ART. 4 TER REG UE N.29/2012)

Ognuna di queste indicazioniobbligatorie deve apparireintegralmente e in un corpodi testo omogeneo

COME RIPORTARE L’ORIGINE E LADENOMINAZIONE DI VENDITA

(ART. 4 TER REG UE N.29/2012)

Vediamo cosa vogliono dire i termini:

«raggruppate»

«campo visivo principale»

«integralmente»

«corpo di testo omogeneo»

COME RIPORTARE L’ORIGINE E LADENOMINAZIONE DI VENDITA

(ART. 4 TER REG UE N.29/2012)

Per «raggruppate»: si intende che la«denominazione di vendita» e la«designazione dell’origine» devono essereriportate ravvicinate

COME RIPORTARE L’ORIGINE E LADENOMINAZIONE DI VENDITA

(ART. 4 TER REG UE N.29/2012)

Olio extra vergine di oliva

Xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

xxxxxxxx

Italiano

Olio extra vergine di oliva

Italiano

Xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

xxxxxxxx

Per «campo visivo principale»: il campovisivo di un imballaggio più probabilmenteesposto al primo sguardo del consumatoreal momento dell’acquisto e che permette alconsumatore di identificare immediatamente ilcarattere e la natura del prodotto e,eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Sel’imballaggio ha diverse parti principali delcampo visivo, la parte principale del campovisivo è quella scelta dall’operatore del settorealimentare[art. 2, paragrafo 2, punto l) del Reg. (UE) n. 1169/2011]

COME RIPORTARE L’ORIGINE E LADENOMINAZIONE DI VENDITA

(ART. 4 TER REG UE N.29/2012)

Esempio di «campo visivo principale»

«campo visivo principale»: qui devonoessere riportate la «denominazione divendita» e l’«origine» (nel caso diextravergine e di vergine)

COME RIPORTARE L’ORIGINE E LADENOMINAZIONE DI VENDITA

(ART. 4 TER REG UE N.29/2012)

Per «integralmente»: la «denominazione di vendita» e l’ «origine» devono essere riportate per intero!!

Sigle e abbreviazioni!!

COME RIPORTARE L’ORIGINE E LADENOMINAZIONE DI VENDITA

(ART. 4 TER REG UE N.29/2012)

OLIO EXTRA VERGINE DI

OLIVAITALIANO

XxxxxxxXXXxxxXXXXXxxxXXXX

XXXXX

OLIO EXTRA VERGINE DI

OLIVAIT.

XxxxxxxXXXxxxXXXXXxxxXXXX

XXXXX

OLIO EXTRA VERG. DI

OLIVAIT.

XxxxxxxXXXxxxXXXXXxxxXXXX

XXXXX

COME RIPORTARE L’ORIGINE E LADENOMINAZIONE DI VENDITA

(ART. 4 TER REG UE N.29/2012)

Per «corpo di testo omogeneo»:

i caratteri della «denominazione di vendita»devono avere la stessa dimensione e lo stessotipo di carattere (font)

i caratteri dell’ «origine» devono avere la stessadimensione e lo stesso tipo di carattere (font)

i caratteri della «denominazione di vendita»possono differenziarsi da quelli dell’«origine»,sia per quanto riguarda la dimensione che pertipo di carattere (font)

COME RIPORTARE L’ORIGINE E LADENOMINAZIONE DI VENDITA

(ART. 4 TER REG UE N.29/2012)

OLIO EXTRA VERGINE DI

OLIVA

ITALIANO

XxxxxxxXXXxxxXXXXXxxxXXXX

XXXXX

Olio

Extra Vergine di Oliva

ITALIANO

XxxxxxxXXXxxxXXXXXxxxXXXX

XXXXX

Olio extra vergine di oliva

Italian0XxxxxxxXXXxxxXXXXXxxxXXXX

XXXXX

COME RIPORTARE L’ORIGINE E LADENOMINAZIONE DI VENDITA

(ART. 4 TER REG UE N.29/2012)

per l’olio extra vergine di oliva:

«olio d’oliva di categoria superioreottenuto direttamente dalle olive eunicamente mediante procedimentimeccanici»

43

3 – INFORMAZIONE SULLA CATEGORIADELL’OLIO

(ART. 3 REG UE N.29/2012)

per l’olio di oliva vergine:

«olio d’oliva ottenuto direttamentedalle olive e unicamente medianteprocedimenti meccanici»

44

3 – INFORMAZIONE SULLA CATEGORIADELL’OLIO

(ART. 3 REG UE N.29/2012)

per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini:

«olio contenente esclusivamente olid’oliva che hanno subito un processo diraffinazione e oli ottenuti direttamentedalle olive»

45

3 – INFORMAZIONE SULLA CATEGORIADELL’OLIO

(ART. 3 REG UE N.29/2012)

per l’olio di sansa di oliva:«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla

lavorazione del prodotto ottenuto dopol’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenutidirettamente dalle olive»

oppure«olio contenente esclusivamente oli provenientidal trattamento della sansa di oliva e oli ottenutidirettamente dalle olive»

46

3 – INFORMAZIONE SULLA CATEGORIADELL’OLIO

(ART. 3 REG UE N.29/2012)

Dove riportiamo l’indicazione?

La puoi riportare in etichetta dovevuoi. Non è necessario che siavicino alla denominazione divendita

47

3 – INFORMAZIONE SULLA CATEGORIADELL’OLIO

(ART. 3 REG UE N.29/2012)

Le cifre relative al valore nominale devono avere, in funzionedella quantità nominale del contenuto, l'altezza minima indicatanella tabella seguente:

Quantità nominale in mlAltezza minima

in mmFino a 50 2Oltre 50 fino a 200 3Oltre 200 fino a 1.000 4Oltre 1.000. 6

4 – LA QUANTITÀ NETTA(D.P.R. N. 391/80 E DM 27 FEBBRAIO 1979)

4 – LA QUANTITÀ NETTA(D.P.R. N. 391/80 E DM 27 FEBBRAIO 1979)

Il valore numerico deve essere seguito dal simbolodell'unità di misura usata (ml, cl, l) o eventualmente dalsuo nome per esteso

1 L L 1

1 Litro Litri 1

0,75 litri litri 0,75

Cos’è il TMC?

Il «termine minimo di conservazionedi un alimento» è la data fino alla qualetale prodotto conserva le sue proprietàspecifiche in adeguate condizioni diconservazione

5 - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE(ART. 24 REG. UE N. 1169/2011)

5 - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE(ART. 24 REG. UE N. 1169/2011)

ESEMPIO

se un’extravergine ha il TMC 30/12/2018significa che deve mantenere tutte lecaratteristiche specifiche previste per talecategoria di olio fino al 30/12/2018!!

5 - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE(ART. 24 REG. UE N. 1169/2011)

Come si indica il TMC

1° Il TMC si indica con la specifica frase seguita dalla data

«da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l’indicazione del giorno

Esempio

«da consumarsi preferibilmente entro il 18/04/2018»

5 - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE(ART. 24 REG. UE N. 1169/2011)

Come si indica il TMC

«da consumarsi preferibilmente entro fine …», negli altri casi

Esempio

«da consumarsi preferibilmente entro fine aprile 2018»

Come si indica il TMC

2° Il TMC si può indicare anche con la specifica frase seguita dall’indicazione del punto in cui essa è indicata sull’etichetta

5 - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE(ART. 24 REG. UE N. 1169/2011)

Esempi

«da consumarsi preferibilmente entro il vedi data sul collo della bottiglia»

«da consumarsi preferibilmente entro fine vedi data sul collo della bottiglia»

L’etichetta dell’olio d’oliva deve riportareobbligatoriamente le informazioni sullacorretta conservazione del prodotto e cioèuna dicitura che l’olio deve essere tenuto alriparo della luce e dal calore

6 - LE CONDIZIONI PARTICOLARI DICONSERVAZIONE

(ART. 4 BIS REG. UE N. 29/2012)

Esempio

«da conservare al riparo della luce e dal calore»

L’operatore del settore alimentare responsabile delleinformazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome ocon la cui ragione sociale è commercializzato ilprodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione,l’importatore nel mercato dell’Unione.

7 – IL RESPONSABILE COMMERCIALE(ART. 8 REG. UE N. 1169/2011)

Come si indica il responsabile commerciale

Si deve riportare il nome o la ragione sociale el’indirizzo dell’operatore del settore alimentareresponsabile delle informazioni sugli alimenti

ATTENZIONELa precedente normativa non richiedeva l’indirizzoma era sufficiente indicare la località. Con il Reg. UEn. 1169/2011 è obbligatorio riportare l’indirizzo!!

7 – IL RESPONSABILE COMMERCIALE(ART. 8 REG. UE N. 1169/2011)

Pinco Pallino

C/da Poggio Fiorito

Pieve S. Stefano (AR)

Pinco Pallino

Pieve S. Stefano (AR)

7 – IL RESPONSABILE COMMERCIALE(ART. 8 REG. UE N. 1169/2011)

RIFLESSIONE

Il D. Lgs. n. 109/92 prevedeva anche la possibilità diindicare, al posto del “nome” e della “ragionesociale”, “marchio depositato”

7 – IL RESPONSABILE COMMERCIALE(ART. 8 REG. UE N. 1169/2011)

Dalle Circolari MISE

prot. n. 139304 del 31/07/2014 e

prot. n. 170164 del 30/09/2014

si deduce che:

Il “marchio depositato” può essere ancora utilizzatopurché come indirizzo venga riportato quello del titolare delmarchio stesso

7 – IL RESPONSABILE COMMERCIALE(ART. 8 REG. UE N. 1169/2011)

Pinco Pallino Srl

C/da Poggio Fiorito

Pieve S. Stefano (AR)

Esempio:Ditta “Pinco PallinoSrl”, C/da Poggio Fiorito,Pieve S. Stefano (AR)Titolare del marchio“ABCDEFG®”

ABCDEFG®

C/da Poggio Fiorito

Pieve S. Stefano (AR)

7 – IL RESPONSABILE COMMERCIALE(ART. 8 REG. UE N. 1169/2011)

Il «Lotto» consente di identificare la partita alla qualeappartiene una derrata alimentare

Si intende per «partita» un insieme di unità di vendita diuna derrata alimentare, prodotte, fabbricate oconfezionate in circostanze praticamente identiche

8 – IL LOTTO(ART. 13 D. LGS. N. 109/92)

E’ determinato dal produttore o dal confezionatore delprodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nellaComunità economica europea ed è apposto sotto la propriaresponsabilità

Figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile,chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera«L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da esseredistinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

8 – IL LOTTO(ART. 13 D. LGS. N. 109/92)

Il lotto non è richiesto quando il termine minimo diconservazione figura con la menzione almeno del giorno e delmese

8 – IL LOTTO(ART. 13 D. LGS. N. 109/92)

Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre datequalora espresse con la menzione almeno del giorno e delmese

9 – LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE(ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011)

COS’É LA «DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE» O «ETICHETTATURA NUTRIZIONALE»

E’ un’informazione che riguarda il valore energetico, i grassi(saturi, monoinsaturi, polinsaturi), i carboidrati (zuccheri, polioli,amido), il sale, le fibre, le proteine, vitamine e sali minerali

9 – LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE(ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011)

Dal 13 dicembre 2016, in linea generale, è un’indicazioneobbligatoria

(Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13dicembre 2016 che non riportano la «dichiarazione nutrizionale»possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte)

9 – LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE(ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011)

Le indicazioni obbligatorie sono:

- il valore energetico da esprimere in kJ e kcal

- la quantità di grassi e acidi grassi saturi, da esprimere in g

- la quantità di carboidrati e zuccheri, da esprimere in g

- la quantità di proteine, da esprimere in g

- la quantità di sale, da esprimere in g

9 – LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE(ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011)

Le indicazioni facoltative (una o più) sono:

- gli acidi grassi monoinsaturi da esprimere in g

- gli acidi grassi polinsaturi da esprimere in g

- i polioli da esprimere in g

- l’amido da esprimere in g

- le fibre da esprimere in g

- i sali minerali o le vitamine

9 – LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE(ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011)

COME STABILIRE I VALORI

I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

a) dell’analisi dell’olio

b) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sonoespressi per 100 g o per 100 ml di olio

9 – LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE(ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011)

COME RIPORTARE LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Le indicazioni devono:

sempre figurare nello stesso campo visivo;

essere presentate in formato tabulare con allineamento dellecifre (cioè in una tabella), se lo spazio lo consente. In mancanzadi spazio, la dichiarazione la puoi riportare in formato lineare.

9 – LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE(ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011)

Dichiarazione nutrizionaleValori medi

Per 100 gEnergia kJ/kcalgrassi gdi cui- acidi grassi saturi g

carboidrati gdi cui: -zuccheri g

proteine gSale g

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE IN “FORMATO TABULARE”CON LE SOLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

La «campagna di raccolta» è disciplinata sia a livello dell’Unione europea che a livello nazionale.

10 – LA CAMPAGNA DI RACCOLTA(ART. 5, LET. E, DEL REG. UE N. 29/2012 E ART. 7, C. 3, L. 9/13)

La normativa dell’Unione europea prevede che l’etichettadell’«olio extra vergine» di oliva e dell’«olio di oliva vergine»possa riportare l’indicazione della campagna di raccoltaesclusivamente se il 100% dell’olio contenuto nella confezioneproviene da tale raccolta.

La campagna di raccolta, quindi, non può mai essere indicata sel’olio confezionato proviene da una miscelazione di oli di due opiù campagne.

10 – LA CAMPAGNA DI RACCOLTA(ART. 5, LET. E, DEL REG. UE N. 29/2012 E ART. 7, C. 3, L. 9/13)

La normativa italiana prevede che per l’«olio extra vergine dioliva» e per l’«olio di oliva vergine» debba essereobbligatoriamente indicata la campagna di raccolta se il 100%dell’olio proviene da tale raccolta.

Come la normativa europea, la campagna di raccolta, quindi, nonpuò mai essere indicata se l’olio confezionato proviene dauna miscelazione di oli di due o più campagne.

10 – LA CAMPAGNA DI RACCOLTA(ART. 5, LET. E, DEL REG. UE N. 29/2012 E ART. 7, C. 3, L. 9/13)

Tale obbligo non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ocommercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o inTurchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membrodell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderenteall’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La campagna di raccolta deve precedere il termine minimodi conservazione

10 – LA CAMPAGNA DI RACCOLTA(ART. 5, LET. E, DEL REG. UE N. 29/2012 E ART. 7, C. 3, L. 9/13)

Esempio

Campagna di raccolta olive 2017/2018. Da consumarsipreferibilmente il………

AttenzioneSe si fosse riportato il riferimento ad un solo anno(es. 2017) il consumatore non saprebbe se le olivesono state raccolte a gennaio oppure a novembre2017. Tale modalità pertanto non si ritiene corretta

10 – LA CAMPAGNA DI RACCOLTA(ART. 5, LET. E, DEL REG. UE N. 29/2012 E ART. 7, C. 3, L. 9/13)

Attenzione!!!!

Dal prossimo 5 aprile 2018 sarà obbligatorio indicare la sededello stabilimento di confezionamento dell’olio

11 – LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO(D. LGS 15 SETTEMBRE 2017 , N. 145 .)

REGOLE GENERALI SU COME INDICARLA

- Devi riportare la località e l’indirizzo dello stabilimento (èpossibile omettere l’indirizzo se la sola indicazione dellalocalità consente l’agevole e immediata identificazione dellostabilimento)

- Nel caso che il confezionamento sia svolto da una dittaterzista non è necessario indicarne anche il nome

11 – LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO(D. LGS 15 SETTEMBRE 2017 , N. 145 .)

ALCUNE REGOLE GENERALI SU COME INDICARLA

- Nel caso in cui disponi di più stabilimenti di confezionamentoè possibile indicare tutti gli stabilimenti purché quelloeffettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

- Devi rispettare le modalità di presentazione delle indicazioniobbligatorie stabilite dall’articolo 13 del Reg. (UE) n.1169/2011 (dimensioni, etc.)

11 – LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO(D. LGS 15 SETTEMBRE 2017 , N. 145 .)

11 – LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO(D. LGS 15 SETTEMBRE 2017 , N. 145 .)

QUANDO NON SI APPLICA L’OBBLIGO

L’obbligo dell’indicazione della sede di confezionamento nonsi applica agli oli preimballati, fabbricati o commercializzatiin un altro Stato membro dell’Unione europea o inTurchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazioneeuropea di libero scambio (EFTA), parte contraentedell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

11 – LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO(D. LGS 15 SETTEMBRE 2017 , N. 145 .)

QUANDO, PUR ESSENDO OBBLIGATORIA, NON ÈNECESSARIO INDICARLA

La sede dello stabilimento di confezionamento si puòomettere nei seguenti casi:

- se coincide con quella del responsabile commerciale

- se l’eventuale marchio in etichetta contiene giàl’indicazione della sede dello stabilimento

11 – LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO(D. LGS 15 SETTEMBRE 2017 , N. 145 .)

Esempi

stabilimento e sede ditta allo stesso indirizzo

Pinco Pallino SrlVia Tizio Caio n. 1

Pieve S. Stefano (AR)

In questo caso significa che inVia Tizio Caio n. 1, Pieve S.Stefano (AR) la ditta PincoPallino srl ha sia la sede che lostabilimento di confezionamento(AR)

Pinco Pallino SrlVia Tizio Caio n. 1

Pieve S. Stefano (AR)

Stabilimento di confezionamento Via Tizio Caio n. 1

Pieve S. Stefano (AR)

Come vedi, in questo caso è deltutto inutile ripetere lo stessoindirizzo (però, se vuoi, lo puoifare)

11 – LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO(D. LGS 15 SETTEMBRE 2017 , N. 145 .)

Esempi

stabilimento e sede ditta ad indirizzo diverso

In questo caso significa che in ViaTizio Caio n. 1, Pieve S. Stefano(AR) la ditta Pinco Pallino srl ha lasede e che il confezionamento èavvenuto nel proprio stabilimentodi Sestino (potrebbe però indicareanche uno stabilimento di terzi)(AR)

Pinco Pallino SrlVia Tizio Caio n. 1

Pieve S. Stefano (AR)

Stabilimento di confezionamento Via Sempronio n. 3

Sestino(AR)

11 – LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO(D. LGS 15 SETTEMBRE 2017 , N. 145 .)

Esempi

confezionamento fatto da terzi

In questo caso significa che in ViaTizio Caio n. 1, Pieve S. Stefano(AR) la ditta Pinco Pallino srl ha lasede e che il confezionamento èstato operato da terzi (potrebbeperò indicare anche unostabilimento proprio)(AR)

Pinco Pallino SrlVia Tizio Caio n. 1

Pieve S. Stefano (AR)

Stabilimento di confezionamento Via Pippo n. 53

Sansepolcro (AR)

11 – LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO(D. LGS 15 SETTEMBRE 2017 , N. 145 .)

Esempi

confezionamento fatto da terzi

In questo caso significa che in ViaTizio Caio n. 1, Pieve S. Stefano(AR) la ditta Pinco Pallino srl ha lasede e che il confezionamento èstato operato da ABCD presso ilsuo stabilimento di Sansepolcro(AR)

Pinco Pallino SrlVia Tizio Caio n. 1

Pieve S. Stefano (AR)

Confezionato per Pinco Pallino Srlda ABCD Via Pippo n. 53

Sansepolcro (AR)

11 – LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO(D. LGS 15 SETTEMBRE 2017 , N. 145 .)

Esempi

confezionamento fatto da terzi (modalità sconsigliata)Anche in questo caso significa chein Via Tizio Caio n. 1, Pieve S.Stefano (AR) la ditta Pico Pallinosrl ha la sede e che ilconfezionamento è stato operatoda ABCD presso il suo stabilimentodi Sansepolcro(AR)

Pinco Pallino SrlVia Tizio Caio n. 1

Pieve S. Stefano (AR)

confezionato daABCD

in Via Sempronio n. 1 Pieve S. Stefano (AR)

...ma in questo caso chi è il responsabile commerciale 

dell’olio, “Pinco Pallino Srl” o “ABCD”??

LE INDICAZIONI FACOLTATIVE «REGOLAMENTATE»

RIFERIMENTO «A FREDDO»ART. 5, LETT. A) E B), DEL REG (UE) N. 29/2012

88

«prima spremitura a freddo»

riservata agli oli d’oliva extra verginio vergini ottenuti a meno di 27 °Ccon la prima spremitura meccanicadella pasta d’olive, mediante unsistema di estrazione di tipotradizionale con presse idrauliche

89

«estratto a freddo»

è riservata agli oli d’oliva extra vergini overgini ottenuti a meno di 27 °C con unprocesso di percolazione o centrifugazionedella pasta d’olive

RIFERIMENTO «A FREDDO»ART. 5, LETT. A) E B), DEL REG (UE) N. 29/2012

90

Le diciture «prodotto a freddo» e«ottenuto a freddo», anche se noncontemplate dall’art. 5 del Reg. (UE) n.29/12, possono essere utilizzate acondizione che l’olio sia stato ottenuto atemperature < ai 27°C

RIFERIMENTO «A FREDDO»ART. 5, LETT. A) E B), DEL REG (UE) N. 29/2012

91

ATTENZIONE

Per poter utilizzare le diciture «…. a freddo» ilfrantoio deve preliminarmente effettuare lacomunicazione di cui all’art. 8 del DM 10novembre 2009 utilizzando la specificafunzionalità messa a disposizione nell’ambitodel “Portale dell’Olio d’Oliva”

RIFERIMENTO «A FREDDO»ART. 5, LETT. A) E B), DEL REG (UE) N. 29/2012

92

caratteristiche organolettiche

unicamente per gli oli di oliva extra vergini overgini, i termini di cui all’allegato XII, punto3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91possono figurare sull’etichetta unicamente sesono fondati sui risultati di una valutazioneeffettuata secondo il metodo previstoall’allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/91

CARATTERISTICHE «ORGANOLETTICHE»ART. 5, LETT. C), DEL REG (UE) N. 29/2012

93

Il riferimento all’acidità o dell’acidità massimapuò figurare unicamente se accompagnata dallamenzione, in caratteri delle stesse dimensionie nello stesso campo visivo, dell’indice deiperossidi, del tenore in cere edell’assorbimento nell’ultravioletto, determinatia norma del Reg. (CEE) n. 2568/91

RIFERIMENTO ALL’ «ACIDITÀ»ART. 5, LETT. D), DEL REG (UE) N. 29/2012

LE INDICAZIONI FACOLTATIVE «NON REGOLAMENTATE»

95

Le indicazioni volontarie:

- non devono indurre in errore (ricordaquanto detto nelle prime slide

- non devono essere confuse e ambigue per ilconsumatore

- non possono occupare lo spazio disponibileper le informazioni obbligatorie

CONSIDERAZIONI GENERALIARTT. 6, 36 E 37 DEL REG (UE) N. 1169/2011

96

Esempi

CONSIDERAZIONI GENERALIARTT. 6, 36 E 37 DEL REG (UE) N. 1169/2011

ALCUNI ESEMPI DI DICITURE ERRONEE E QUINDI NON UTILIZZABILI

DICITURA È ERRONEA PERCHÉ:

Olio extra vergine di oliva “genuino”tutti gli oli devono esseregenuini

Olio extra vergine di oliva “ottenuto da sole olive”

tutti gli oli extra vergini di olivasono ottenuti esclusivamentedalle olive

Previene i tumoriè un’indicazione salutistica nonprevista per gli oli

97

Inoltre le diciture, anche se veritiere, nondevono andare in contrasto con le vigentinorme

CONSIDERAZIONI GENERALIARTT. 6, 36 E 37 DEL REG (UE) N. 1169/2011

98

Esempi

CONSIDERAZIONI GENERALIARTT. 6, 36 E 37 DEL REG (UE) N. 1169/2011

ALCUNI ESEMPI DI DICITURE VERITIERE MA NON UTILIZZABILI

DICITURA NON UTILIZZABILE PERCHÉ:

Le olive sono state raccolte nelle colline laziali contiene un riferimentogeografico in contrasto con lavigente normativa

Annata di raccolta 2014/2015 e 2015/2016 in contrasto con la vigentenormativa dato che l’annata diraccolta deve essere unica

99

In etichetta può essere indicata la varietà (o levarietà) di olivo coltivata dalla quale sono stateottenute le olive che hanno prodotto l’olio

INDICAZIONE DELLA «CULTIVAR»

100

ATTENZIONE

Devi essere in grado di dimostrare che haieffettivamente utilizzato le varietà che staiindicando in etichetta

INDICAZIONE DELLA «CULTIVAR»

101

ATTENZIONE

Indica sempre il nome esatto della varietà cioèquello riportato nello “Schedario oleicolo italiano”per evitare possibili evocazioni di olio a DOP

INDICAZIONE DELLA «CULTIVAR»

102

ATTENZIONE

Le varietà dichiarate devono risultare nel«fascicolo aziendale» dell’olivicoltore

INDICAZIONE DELLA «CULTIVAR»

Guida Pratica all’etichettatura dell’olio

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11660

GRAZIE PER L’ATTENZIONE