ESAME DI STATO Informazioni generali e normativa Istituto S.Carlo.

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Istituto S.Carlo

ESAME DI STATOInformazioni generali e

normativa

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta

nei confronti dello studente che:

a) ha conseguito una votazione non inferiore a

sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di

discipline;

b) ha conseguito un voto di comportamento

non inferiore a sei decimi.

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L’ ESAME DI STATO

L’Esame di Stato si svolge in un’unica

sessione, con possibilità di prove

suppletive per i candidati assenti per

gravi e comprovati motivi.

LE COMMISSIONI D’ESAME

Ogni commissione è composta da un presidente

esterno all'istituto e da non più di sei componenti,

dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento

esterni all'istituto.

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e

commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero

pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e,

comunque, non superiore a tre.

art. 3 Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007Istituto S.Carlo

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LE PROVE

Le Prove Scritte

Sono tre:

• la prima e la seconda prova sono

redatte dal Ministero della Pubblica

Istruzione;

• la terza prova viene elaborata dalla

Commissione d’Esame, tenendo conto

della programmazione educativa e

didattica realizzata durante l’a.s.

Il Colloquio Pluridisciplinare

Verte sulle discipline di

insegnamento dell’ultimo

anno, consentendo a tutte le

discipline di avere giusta

considerazione.

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LA PRIMA PROVA

La prima prova scritta è intesa

ad accertare la padronanza della

lingua italiana, nonché le capacità espressive,

logico-linguistiche e critiche del candidato,

consentendo la libera espressione della

personale creatività.

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PRIMA PROVA

Tipologie

TIPOLOGIA AAnalisi e

commento di un testo

TIPOLOGIA BElaborazione di un argomento a

scelta

TIPOLOGIA C

Tema Storico

TIPOLOGIA D

Tema di attualità

Ambito storico-politico

Ambitoartistico-letterario

Ambito socio-economico

AmbitoTecnico-

scientifico

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LA SECONDA PROVA

La seconda prova valuta le competenze in

una disciplina caratterizzante il corso di

studi che lo studente ha frequentato.

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LA TERZA PROVA (1)

La terza prova è a carattere pluridisciplinare ed

è intesa ad accertare le conoscenze,

competenze e capacità acquisite dal

candidato, nonché le capacità di utilizzare e

integrare conoscenze e competenze relative

alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai

fini di una produzione scritta, grafica o pratica.

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LA TERZA PROVA: TIPOLOGIE (2)

La prova può comprendere, alternativamente o

cumulativamente, le seguenti tipologie di

svolgimento:

a)problemi a soluzione rapida, articolati in

relazione allo specifico indirizzo di studio e

alle esercitazioni effettuate dal candidato

nel settore disciplinare coinvolto nel corso

dell'ultimo anno;

Istituto S.Carlo

b) quesiti a risposta singola, volti ad

accertare la conoscenza ed i livelli di

competenza raggiunti dal candidato

su argomenti riguardanti una o più

materie, possono essere articolati in

una o più domande chiaramente

esplicitate;

Istituto S.Carlo

c) quesiti a risposta multipla, per i

quali vengono fornite più risposte, tra

cui il candidato sceglie quella esatta;

Istituto S.Carlo

d) trattazione sintetica di argomenti

significativi anche a carattere

pluridisciplinare, contenente

l'indicazione della estensione

massima consentita (numero delle

righe o delle parole);

e) analisi di casi pratici e professionali,

correlata ai contenuti dei singoli piani di

studio dei vari indirizzi, alle impostazioni

metodologiche seguite dai candidati e alle

esperienze acquisite anche all'interno di

una progettazione di istituto caratterizzata

dall'ampliamento dell'offerta formativa;

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f) sviluppo di progetti, proposto per

quegli indirizzi di studio per i quali

tale modalità rappresenta una pratica

didattica largamente adottata.

Art. 2 Decreto Ministeriale 20 Novembre 2000, n. 429

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LA TERZA PROVA (3)

All'interno della terza prova scritta deve essere

previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o

siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di

corso, un breve spazio destinato all'accertamento

della conoscenza della lingua o delle lingue straniere

comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

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LA TERZA PROVA (4)

La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla commissione

secondo una delle seguenti modalità:

a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di

parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del

candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della

trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che

accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti.

b) breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o

più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione.

Art. 4 Decreto Ministeriale 20 Novembre 2000, n. 429

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DURATA DELLE PROVE D’ESAME6 ore

PRIMA

PROVA

6 ore

SECOND

A PROVA

La durata viene decisa dalla Commissione d’Esame

TERZA

PROVA

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VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

La Commissione dispone di 45 punti per la

valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti

uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte

giudicata sufficiente non può essere attribuito un

punteggio inferiore a 10.

Art. 15 (5°comma) Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41

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IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (1)

Il colloquio tende ad accertare la padronanza della

lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze

acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di

discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi

argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse

pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro

didattico dell'ultimo anno di corso.

Art. 5 DPR 23 luglio 1998, n. 323

IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (2)

Il colloquio ha inizio con un

argomento o con la presentazione di

esperienze di ricerca e di progetto, anche

in forma multimediale, scelti dal candidato.

Art. 16  Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41

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IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (3)

La commissione d'esame dispone di 30

punti per la valutazione del colloquio.

Al colloquio giudicato sufficiente non

può essere attribuito un punteggio

inferiore a 20.

Art. 16  Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41

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VALUTAZIONE FINALE (1)

A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in

centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti

dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e

dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun

candidato.

Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio

minimo complessivo di 60/100.

Art. 20 (2°comma)  Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41

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VALUTAZIONE FINALE (2)

La Commissione d'esame può motivatamente

integrare il punteggio fino a un massimo di 5

punti (cd. “bonus”) ove il candidato abbia

ottenuto un credito scolastico di almeno 15

punti e un risultato complessivo nella prova

d'esame pari ad almeno 70 punti.

Art. 20 (4°comma)  Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41

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VALUTAZIONE FINALE (3)

La Commissione all’unanimità può

motivatamente attribuire la lode a coloro

che conseguono il punteggio massimo di

100 punti senza fruire del bonus.

Art. 20 (5°comma)  Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2012 nr. 41

IL CREDITO SCOLASTICO (1)Candidati interni

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle

bande di oscillazione indicate nella tabella che segue,

va espresso in numero intero e deve tenere in

considerazione, oltre la media M dei voti, anche

l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse

e l'impegno nella partecipazione al dialogo

educativo e alle attività complementari ed

integrative ed eventuali crediti formativi.

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IL CREDITO SCOLASTICO (2)Candidati Interni

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (Punti)

I anno II anno III anno

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5

6 < M < 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6

7 < M < 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7

8 < M < 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8

9 < M < 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9

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IL CREDITO FORMATIVO

La partecipazione ad iniziative complementari ed

integrative concorre alla definizione del credito

scolastico in quanto parte integrante dell’offerta

formativa.

La documentazione relativa alle esperienze

valutabili quali crediti formativi deve consistere in

un’attestazione proveniente da enti, associazioni,

istituzioni presso i quali l’allievo ha realizzato le

esperienze.

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Fonti:

DPR del 23 Luglio 1998 nr. 323

Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2000 nr. 429

Decreto Ministeriale del 17 Gennaio 2007 nr. 6

Ordinanza Ministeriale dell’ 11 Maggio 2012 nr. 41