Post on 18-Aug-2020
FarmacistiMateraFarmacistiMateraBOLLETTINO MENSILEBOLLETTINO MENSILE
dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Materan. 51 – EDIZIONE SPECIALE Marzo 2020
Il notiziario del farmacista a cura del Dr. Pasquale Imperatore
RIEPILOGO CIRCOLARI RIEPILOGO CIRCOLARI
URGENTI SU COVID-19URGENTI SU COVID-19
Periodo 23/02 – 18/03Periodo 23/02 – 18/03
Con D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e D.P.C.M. 23 febbraio 2020 il Governo, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità e ritenuto necessario emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha adottato i provvedimenti evidenziati, prima limitati alle “zone rosse” del nord Italia e poi estendendole a tutta la Nazione.
Nel contempo, la FOFI con iniziative per la dotazione di mascherine per i farmacisti delle zone interessate dal contagio. Preparazione prodotti disinfettanti ed episodi di manovre speculative.
A livello locale, la Regione Basilicata ha adottato diverse ordinanze.
L'Ordine dei Farmacisti di Matera ha diffuso diverse raccomandazioni e richieste alle Autorità a tutela del personale operante in farmacie e parafarmacie e indicazioni sanitarie per la popolazione.
IN QUESTA EDIZIONE SPECIALE PUBBLICHIAMO IN ORDINE CRONOLOGICO
TUTTE LE DISPOSIZIONI E LE CIRCOLARI RELATIVE AL PERIODO
23 FEBBRAIO – 18 MARZO 2020
SOMMARIO
FOFI
-D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e D.P.C.M. 23 febbraio 2020-COVID-19: iniziative federali
-Nuove misure di contenimento e indicazioni per lepubbliche amministrazioni
-Criteri per sottoporre soggetti asintomatici e sospensione adempimenti fiscali
-Decreto Legge 9/2020 Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese
-Indicazioni operative per i farmacisti-DPCM 4 marzo 2020
-DPCM 8 marzo 2020-Modalità di svolgimento del servizio
-DPCM 9 marzo 2020-D.L. 14-2020 potenziamento SSN-Aggiornamento definizione di caso sospetto e
autodichiarazione per gli spostamenti-Istruzione operativa allestimento preparati magistrali a
base di antiretrovirali
-DPCM 11 marzo 2020-Casi di sospensione attività operatori sanitari-Indicazioni in materia di responsabilità del farmacista
datore di lavoro e indicazioni in materia di contenimento nelle pubbliche amministrazioni
-Deroga all’uso di bombole autorizzate nel dossier AIC-Rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza
-Trasmissione dati ricette mese marzo 2020:differimento termine
-Emergenza Covid-19: Agenzia delle entrate:
sospensione accertamenti fiscali e verifiche
AIFA
-Precisazioni AIFA su Malattia da coronavirus Covid-19 ed utilizzo di ACE-INIBITORI E SARTANI
ENPAF
-ENPAF: differimento scadenze contributive
REGIONE
-REGIONE BASILICATA: Ordinanza n. 1 del 23/02/20
-REGIONE BASILICATA: Ordinanza n. 2 del 27/02/20-REGIONE BASILICATA: Ordinanza n. 3 del 08/03/20
-REGIONE BASILICATA: Ordinanza n. 4 del 11/03/20
-REGIONE BASILICATA: Ordinanza n. 5 del 15/03/20-Altre disposizioni regionali
ORDINE
-ORDINE: Richiesta controllo P.S. sul territorio-ORDINE: Proroga termine pagamento quota albo 2020
SOMMARIO
FOFI
-D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e D.P.C.M. 23 febbraio
2020-COVID-19: iniziative federali
-Nuove misure di contenimento e indicazioni per lepubbliche amministrazioni-Criteri per sottoporre soggetti asintomatici e
sospensione adempimenti fiscali
-Decreto Legge 9/2020 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
-Indicazioni operative per i farmacisti
-DPCM 4 marzo 2020-DPCM 8 marzo 2020
-Modalità di svolgimento del servizio-DPCM 9 marzo 2020
-D.L. 14-2020 potenziamento SSN-Aggiornamento definizione di caso sospetto e autodichiarazione per gli spostamenti
-Istruzione operativa allestimento preparati magistrali a
base di antiretrovirali-DPCM 11 marzo 2020
-Casi di sospensione attività operatori sanitari
-Indicazioni in materia di responsabilità del farmacista datore di lavoro e indicazioni in materia di contenimento
nelle pubbliche amministrazioni-Deroga all’uso di bombole autorizzate nel dossier AIC
-Rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza-Trasmissione dati ricette mese marzo 2020:
differimento termine-Emergenza Covid-19: Agenzia delle entrate:
sospensione accertamenti fiscali e verifiche
AIFA
-Precisazioni AIFA su Malattia da coronavirus Covid-19
ed utilizzo di ACE-INIBITORI E SARTANI
ENPAF
-ENPAF: differimento scadenze contributive
REGIONE
-REGIONE BASILICATA: Ordinanza n. 1 del 23/02/20-REGIONE BASILICATA: Ordinanza n. 2 del 27/02/20
-REGIONE BASILICATA: Ordinanza n. 3 del 08/03/20-REGIONE BASILICATA: Ordinanza n. 4 del 11/03/20-REGIONE BASILICATA: Ordinanza n. 5 del 15/03/20
-Altre disposizioni regionali
ORDINE
-ORDINE: Richiesta controllo P.S. sul territorio
-ORDINE: Proroga termine pagamento quota albo 2020
E’ disponibile on-line, in maniera completamente gratuita e senza alcuna sponsorizzazione per tutti gli iscritti all’Albo, il corso ECM FAD sull’emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus dal titolo “Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)”.
L’evento formativo è fruibile cliccando sul link https://www.saepe.it/corsi.php?prog=307Il corso della Federazione è appositamente pensato per informare ed aggiornare i farmacistiitaliani con notizie provenienti unicamente da fonti ufficiali e in regolare aggiornamento.
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it
Roma, 24.02.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000001967/AG
Oggetto:
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
D.P.C.M. 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6
Circolare n. 11985
SS
4.1
IFO SI AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Coronavirus (COVID-19):
varate dal Governo misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica.
Riferimenti: D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
D.P.C.M. 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
(G.U. 23 febbraio 2020, n. 45)
Si informa che il Governo, preso atto dell'evolversi della situazione
epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento
dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità e ritenuto
necessario emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, ha adottato i seguenti provvedimenti:
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
D.P.C.M. 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6.
Si evidenziano di seguito le misure di interesse.
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei
quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di
trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona
proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le
autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
Per quanto riguarda il servizio farmaceutico, si richiama, in particolare,
l’attenzione sulle lettere k) e l) che prevedono la possibilità di adottare le seguenti misure:
- chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di
pubblica utilità e servizi pubblici essenziali specificamente individuati;
- previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per
l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di
protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela
individuate dall'autorità competente.
Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e
gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-
19 anche fuori dei casi nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non
si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile
ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato
virus.
Per l’introduzione delle suddette misure, è prevista, altresì, l’adozione di decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il
Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle
regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o
alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
D.P.C.M. 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni
Lombardia e Veneto
In attuazione del D.L. 6/2020, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1, ad integrazione di
quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono
adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all’allegato 1 (all. 1), da parte di tutti
gli individui comunque presenti negli stessi;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni
forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari
sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con
provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di
cui all'allegato 1;
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità
e dei servizi pubblici essenziali, secondo le modalità e i limiti indicati con
provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali
per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione
individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal
Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario,
nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del
trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe
previste dai prefetti territorialmente competenti;
l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che
erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria,
nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in
modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può
individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per
l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non
differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o
domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse
si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.
Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al
personale sanitario e al personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni
(Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali
N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate).
Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale
Gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei
comuni di cui all'allegato 1 sono obbligati a comunicare tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini
dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi
compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
La modalità di lavoro agile è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di
lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di
emergenza nazionale o locale nel rispetto della normativa vigente e anche in
assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di
polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i
competenti comandi territoriali.
*********************
Nuova circolare del Ministero della salute: COVID-2019. Nuove indicazioni e
chiarimenti
Si trasmette, altresì, in allegato, la circolare del Ministero della salute, con la
quale sono state fornite nuove indicazioni in merito (all. 2).
La circolare ridefinisce, nell’allegato 1, la definizione di caso sospetto, probabile o confermato e, nell’allegato 3, fornisce l’elenco dei laboratori che possono effettuare la
diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real
Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Inoltre, contiene ulteriori indicazioni per gli operatori delle strutture sanitarie
alle quali si rimanda per ogni necessario approfondimento.
*********************
Indicazioni per i farmacisti
Tutte le farmacie, in quanto rientranti tra i servizi pubblici essenziali, devono
rimanere aperte secondo gli orari ed i turni di guardia stabiliti.
FARMACIE CHE OPERANO NEI COMUNI PER I QUALI NON SONO STATE
ADOTTATE MISURE SPECIFICHE
A. ZONE GIALLE - I farmacisti e il personale in servizio che svolgono l’attività lavorativa nelle farmacie aperte al pubblico nei Comuni e nelle aree per le quali le
Autorità competenti non hanno adottato specifiche misure di contenimento e gestione
dell’emergenza nei confronti delle farmacie, dovranno: 1. svolgere l’attività a battenti aperti, con la precauzione di evitare il più possibile che sostino in farmacia un numero elevato di persone e facendo rispettare la distanza di
sicurezza già presente per la normativa della privacy;
2. evitare il contatto ravvicinato con le persone che entrano in farmacia ed in particolare
con quelle che hanno evidenti sintomi di problemi respiratori;
3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se prima non sono state lavate e
successivamente disinfettate con soluzione disinfettante idroalcolica;
4. pulire le superfici esposte a contatto con disinfettanti a base di cloro o alcol.
FARMACIE CHE OPERANO NEI COMUNI PER I QUALI SONO STATE
ADOTTATE MISURE SPECIFICHE
B. -ZONA ROSSA - I farmacisti e il personale in servizio che svolgono l’attività lavorativa nelle farmacie aperte al pubblico nei Comuni e nelle aree per le quali le
Autorità competenti hanno adottato specifiche misure di contenimento e gestione
dell’emergenza, dovranno: 1. svolgere l’attività a battenti aperti limitando il più possibile l’accesso della popolazione per evitare assembramenti. Se possibile fare accedere un cittadino alla volta
– in attesa che vengano fornite ulteriori indicazioni sulla possibilità di svolgimento del
servizio a battenti chiusi.
2. verificare che chi accede alle farmacie indossi un dispositivo di protezione
individuale o adotti particolari misure di cautela eventualmente individuate dal
Dipartimento di prevenzione dell’ATS o da ordinanze dei Sindaci dei Comuni interessati.
3. evitare il contatto ravvicinato con le persone che entrano in farmacia ed in particolare
con quelle che hanno evidenti sintomi di problemi respiratori;
4. mettere a disposizione nel locale vendite un numero adeguato di dispensatori di
soluzioni disinfettanti idroalcoliche* per il lavaggio delle mani da parte di tutti i clienti
verificando che venga fatto sia quando entrano in farmacia sia quando escono;
5. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se prima non sono state lavate e
successivamente disinfettate con soluzione disinfettante idroalcolico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Per le vie brevi, l’Autorità competente ha assicurato: l’accesso nelle zone rosse ai farmacisti che abitano in Comuni o aree non
sottoposte a specifiche misure di contenimento e che debbano recarsi al posto
di lavoro;
ai corrieri per garantire la regolare fornitura dei medicinali.
Si attende la formalizzazione di tali assicurazioni.
PARAFARMACIE
I farmacisti che operano nelle parafarmacie, qualora le stesse siano autorizzate a
rimanere aperte sulla base dei provvedimenti delle competenti Autorità, seguiranno le
stesse misure di contenimento e prevenzione del rischio.
Approvvigionamento mascherine
Con riferimento alle mascherine, si segnala che la Federazione ha scritto al
Ministero della salute e al Dipartimento della Protezione Civile, richiedendo la più
ampia collaborazione al fine di assicurare l’approvvigionamento delle stesse per i
farmacisti.
Allestimento gel disinfettante mani
Si riporta di seguito la formulazione per l’eventuale preparazione galenica di
soluzioni cutanee adatte alla disinfezione delle mani (fonte SIFAP).
Da una rapida ricognizione è emerso che nella Farmacopea Britannica sono
presenti alcune monografie di soluzioni cutanee adatte alla disinfezione delle mani.
A titolo esemplificativo, si riportano alcune formule allestibili con relativo
prezzo indicativo derivante dall'applicazione della TNM, ovvero da intendersi come
massimo.
Etanolo diluito
"Etanolo 60% V/V diluire 623 mL di Etanolo 96% V/V fino a 1000 mL con
acqua purificata."
Monografia Dilute Ethanols BP
Esempio preparazione per 100 mL
Etanolo 96% 63 mL
Acqua depurata 37 mL
Si può anche preparare una soluzione diluita densa gelificandola con appropriato
gelificante (es. idrossipropilcellulosa o idrossieticellulosa all'1%).
Sodio ipoclorito diluito soluzione cutanea
"Soluzione acquosa cutanea di sodio ipoclorito contenente l'1% m/m di cloro
disponibile. Può contenere adatti agenti stabilizzanti e cloruro di sodio. Deve essere
conservata in contenitori ben chiusi e protetti dalla luce, a temperatura inferiore a 20°C
e lontano da sostanze acide."
Monografia Dilute Sodium Hypochlorite Solution BP
Esempio preparazione per 100 g
soluzione di ipoclorito di sodio al 15% m/m 6,7 g
acqua depurata 93,3 g
*********************
Si rammenta nuovamente l’importanza di diffondere il Decalogo sul
coronavirus che, ad ogni buon fine, si ritrasmette in allegato (all. 3 e cfr. anche
circolare 11979 del 17.02.2020) sia tra i farmacisti che tra i cittadini e, in tal senso, si
invitano i Presidenti a sensibilizzare tutti gli iscritti a collegarsi nella homepage del sito
federale www.fofi.it, per scaricare la relativa locandina al fine della massima
divulgazione.
*********************
Si invitano, infine, i Presidenti a voler assicurare la massima pubblicità della
presente circolare presso tutti gli iscritti.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 3
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it
Roma, 27.02.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002174/AG
Oggetto: COVID-19: iniziative federali
Circolare n. 11993
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
COVID-19:
iniziative federali per la dotazione di mascherine per i farmacisti
delle zone interessate dal contagio.
Preparazione prodotti disinfettanti.
Episodi di manovre speculative.
Iniziative della Federazione degli Ordini
Si trasmette, per opportuna conoscenza, il comunicato stampa (all. 1),
diramato nella giornata di ieri dalla Federazione degli Ordini, per informare che
in queste ore, la Federazione ha chiesto al Ministero della salute e al
Dipartimento della Protezione Civile (all. 2) e a tutte le Regioni attualmente
interessate dal contagio (all. 3) di dotare con urgenza anche i farmacisti che
operano sul territorio di dispositivi di protezione e cioè delle mascherine e degli
altri ausili necessari.
E’ stato, infatti, evidenziato che, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, risulta fondamentale garantire la sicurezza e la salute dei farmacisti e
del personale che ivi opera, al fine di assicurare la tenuta del servizio
farmaceutico italiano, che, integrato nel SSN, contribuisce alla gestione dei
bisogni di assistenza sanitaria della popolazione.
Si tratta di una questione di tutela dei colleghi e del personale delle
farmacie, di garanzia della continuità del servizio e di sicurezza per gli stessi
cittadini.
Si segnala, altresì, che nella seduta del 26 febbraio, nell’ambito dell’AC 2402 di conversione del D.L. 6/2020, è stato accolto un ordine del giorno che
impegna il Governo a porre in essere ogni strumento idoneo ad assicurare la
fornitura di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari
maggiormente esposti, come farmacisti, infermieri e medici, anche nella
prospettiva di contenimento dell’epidemia.
La Federazione continuerà a mantenere alta l’attenzione su tale richiesta, nell’auspicio che possa essere accolta dalle Autorità preposte, e avrà cura di fornire aggiornamenti in merito.
Reperimento delle mascherine e di altri prodotti e sostanze
Si evidenzia che non rientra nei compiti istituzionali della scrivente
Federazione e degli Ordini provinciali – anzi, è contrario agli stessi –reperire e
diffondere informazioni di natura commerciale sulla reperibilità di prodotti,
sostanze o operatori economici del mercato.
Preparazione prodotti disinfettanti
Si trasmettono ulteriori chiarimenti della SIFAP in materia di allestimento
di formulazioni disinfettanti presenti in FU (all. 4), forniti in considerazione dello
stato di emergenza sanitaria, delle precisazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e
della carenza di materie prime e contenitori.
Manovre speculative su merci
Si comunica che sulla stampa sono riportate notizie, pervenute anche alla
scrivente Federazione, che ipotizzano comportamenti speculativi da parte di
farmacisti che, in queste ore di emergenza, si sarebbero resi protagonisti di atti
disdicevoli per il decoro professionale e potenzialmente rilevanti penalmente,
relativi al rincaro dei prezzi dei dispositivi di protezione individuale e di altri
prodotti.
Si ricorda, infatti, che speculare sulla vendita di prodotti di prima necessità
(mascherine, gel disinfettanti, etc.) integra il reato di cui all’art 501 bis del Codice penale, che punisce chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva
o commerciale, compie manovre speculative in modo da alterare il mercato
interno con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro
25.822.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “ai fini della sussistenza del
reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra
speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo
commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. … omissis… Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di
portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione
economica generale, con il rilievo che la locuzione "mercato interno", contenuta
nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche
quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto
su di un "mercato locale", però il pericolo della realizzazione degli eventi
dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello stato, in
modo da poter nuocere alla pubblica economia” (Sez. VI, sent. n. 14534 del 27-
10-1989).
E’, pertanto, vietato variare nel tempo, in modo sproporzionato e ingiustificato, il prezzo di cessione di prodotti acquistati alle medesime
condizioni nella stessa fornitura, approfittando dell’aumento della domanda degli stessi e di particolari situazioni contingenti, quando questo possa comportare un
danno all’economia nazionale.
In proposito, si segnala che la Procura della Repubblica di Milano ha già
aperto un’indagine sui siti on line, sui quali sono stati riscontrati il maggior
numero di speculazioni; anche la Guardia di Finanza e la Polizia Locale si sono
attivate per svolgere controlli nel settore farmaceutico.
Si invitano, pertanto, gli Ordini a diramare il contenuto della presente
circolare a tutti i farmacisti e a vigilare adottando, se del caso, le iniziative
ritenute doverose.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 4
Comunicato Stampa Roma, 25-02-2020
Coronavirus: farmacisti in prima linea sempre a fianco dei cittadini
“In questa emergenza sanitaria generata dal COVID-19, è doveroso innanzitutto ringraziare tutti i colleghi per la loro opera, negli ospedali e nelle farmacie di comunità e, in particolare, nelle aree interessate dai focolai infettivi. Le farmacie sono rimaste aperte, come abbiamo subito indicato con un documento inviato tempestivamente a tutti i farmacisti, rispondendo ai bisogni della cittadinanza e dando prova di abnegazione e spirito di servizio” dice Andrea Mandelli, Presidente della Federazione degli Ordini e Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi e Monza Brianza. “Attraverso le sue circolari, l’Ordine di Milano, Lodi e Monza Brianza, territorio al centro dell’emergenza nazionale, ha fornito immediatamente indicazioni per garantire il servizio ai massimi livelli, disciplinando gli accessi nelle farmacie, richiamando al rafforzamento delle misure di igiene degli ambienti e diramando puntualmente tutte le informazioni necessarie, in coerenza con le indicazioni delle competenti autorità. Inoltre, ci siamo attivati per promuovere la preparazione da parte delle farmacie dei prodotti disinfettanti di difficile reperibilità, anche per contrastare fenomeni speculativi. Infine, sabato e domenica gli uffici dell’Ordine sono rimasti aperti per rispondere alle numerose richieste dei colleghi. Abbiamo fatto e continueremo a fare tutto il possibile per mantenere la rete territoriale in piena efficienza”. In queste ore, abbiamo chiesto al Governo e a tutte le Regioni di dotare con urgenza anche i farmacisti che operano sul territorio di dispositivi di protezione e cioè delle mascherine e degli altri ausili necessari. E' una questione di tutela dei colleghi e del personale delle farmacie, di garanzia della continuità del servizio e di sicurezza per gli stessi cittadini. “Apprezziamo sicuramente quanto fatto della Regione Lombardia per acquisire questi dispositivi, ma occorre una risposta di tutto il sistema. Il tema, infatti, ha due aspetti. Il primo è dotare i professionisti della salute sul territorio di questi dispositivi. Ricordo che in una farmacia entrano ogni giorno centinaia di persone, senza nessuna barriera all’accesso come è giusto che sia, e quindi i farmacisti devono essere tutelati come gli altri professionisti.” L’altro aspetto è la fornitura al pubblico dei dispositivi: “Vorrei essere molto chiaro” prosegue Mandelli “oggi le farmacie incontrano grandi difficoltà a rifornirsi direttamente di prodotti idonei per efficacia, a causa dell’oggettiva carenza nei canali convenzionali, ma anche di fenomeni speculativi”. E’ indispensabile dunque un forte intervento pubblico su questo fronte. “Continueremo a monitorare la situazione e ad attuare le iniziative
più opportune in funzione del suo evolversi, restando in contatto costante con Ministero della Salute, Regioni, Protezione Civile e Prefetture” conclude il Presidente della Federazione degli Ordini. “Ed esorto tutti i colleghi a continuare l’ottimo lavoro svolto finora. Siamo e saremo sempre al loro fianco”. Ufficio Stampa FOFI: ufficiostampa@fofi.it Capo Ufficio Stampa: Maurizio Imperiali (334/6068949) www.ilfarmacistaonline.it www.fofi.it
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Roma, 28.02.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002245/AG
Oggetto:
Coronavirus COVID-19 – nuove misure di contenimento e indicazioni per le
pubbliche amministrazioni
Circolare n. 11996
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Coronavirus:
nuove misure di contenimento e indicazioni per le pubbliche amministrazioni
DPCM 25.2.2020 - Nota Ministero Salute 25.2.2020 - Direttiva 1/2020 PCM
Si fa seguito alla circolare federale n. 11985 del 24.2.2020, in materia di
COVID-19, per segnalare le nuove misure di contenimento adottate dal Governo e le
indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riguardano anche le
pubbliche amministrazioni, nonché gli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero della
Salute sulla gestione dell’emergenza.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 (cfr all. 1)
Con DPCM 25 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n. 47 del 25.2.2020, sono
state adottate ulteriori misure di contenimento (con efficacia dal 25 febbraio u.s. al 1°
marzo p.v.) - tra cui alcune relative agli eventi e competizioni sportive, viaggi di
istruzione, riammissione nelle scuole per assenze dovute a malattia, sospensione esami e
riduzione orario apertura uffici giudiziari ricompresi nei distretti interessati – ed è stata
disposta l’applicazione della disciplina sul lavoro agile, in via provvisoria fino al 15
marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i
lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali
territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda il lavoro agile, si evidenzia che le pubbliche
amministrazioni (e quindi anche gli Ordini), sulla base di quanto previsto dall’art. 14 della Legge 124/2015, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa che permettano ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di
avvalersi di tale modalità. Sul punto la presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito
specifiche indicazioni nella direttiva n. 1/2020 prevedendo un potenziamento del ricorso
a tale modalità (vedi infra).
Direttiva n. 1/2020 – Presidenza Consiglio dei Ministri (cfr all. 2)
Con Direttiva n. 1/2020, il Ministro epr la Pubblica Amministrazione ha fornito i
seguenti primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale alle P.A. situate al di
fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. 6/2020 (ossia al di fuori dei Comuni già
interessati dal contagio per i quali sono state previste specifiche misure- cfr circolare
federale 11985).
Ordinario svolgimento dell’attività amministrativa - Le P.A. di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (tra cui sono ricompresi gli
Ordini) nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna
per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare
svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali.
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa - Al fine di contemperare
l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le
P.A. privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa,
favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono
maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di
trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a
seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.
Come sopra evidenziato, le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso
al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura
con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di
inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
Obblighi informativi dei lavoratori – I dipendenti pubblici e coloro che, a
diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree
individuate dal D.L. 6/2020 o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle
medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione, anche per
la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia
della salute del luogo di lavoro.
Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione - Le
amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così
come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di
aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da
assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato
distanziamento come misura precauzionale. Con riferimento alle amministrazioni che
forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, è
opportuna l’adozione di apposite misure di turnazione tali da garantire l'adeguato
distanziamento.
Ulteriori misure di prevenzione e informazione - Negli uffici adibiti al
ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, la
direttiva raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento
degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga
effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici
ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. Le P.A. provvedono a
rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile
utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante
o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità
sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i
relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a
diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione. Le P.A. espongono presso
gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità
competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali.
La Direttiva, infine, detta altresì disposizioni in materia di missioni e di
procedure concorsuali.
Nota Ministero della Salute 25.2.2020 – richiamo in ordine a indicazioni fornite
con circolare 5443 (cfr all. 3)
Con nota del 25 febbraio u.s., il Ministero della Salute, con riferimento alle indicazioni
contenute nella circolare 5443, ha fornito alcune precisazioni sulla gestione dei casi
sospetti e confermati. In sintesi, il Dicastero ha chiarito che:
l'esecuzione dei tamponi è riservata ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza-Like
Illness, Sindrome Simil-Influenzale) e SARI (Severe Acute Respiratory Infections,
Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID-19;
in assenza di sintomi il test non appare sostenuto da un razionale scientifico, in
quanto non fornisce una informazione indicativa ai fini clinici in coerenza con la
definizione di "caso";
la procedura prevista per la definitiva conferma del caso è affidata all'Istituto
Superiore di Sanità, pertanto, un caso non può definirsi confermato senza la
suddetta validazione del laboratorio ISS.
* * *
Si invitano i Presidenti a voler assicurare la divulgazione dei documenti allegati
presso tutti gli iscritti.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 3
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
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Roma, 28.02.2020 Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002292/AG
Oggetto: COVID-19: criteri per sottoporre soggetti asintomatici alla ricerca dell’infezione
attraverso tampone e test diagnostico - aggiornamenti sulla definizione di caso
sospetto – comunicato Agenzia Entrate sospensione adempimenti fiscali
Circolare n. 12000
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
COVID-19:
criteri per sottoporre soggetti asintomatici alla ricerca di infezione attraverso tampone
aggiornamenti sulla definizione di caso sospetto
comunicato Agenzia Entrate sospensione adempimenti fiscali
Si fa seguito alla circolare federale n. 11991 del 25.02.2020 in materia di nuovo
coronavirus, per trasmettere la nota del Ministero della Salute del 27 febbraio u.s. (cfr.
all. 1), concernente il documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente
asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CaV-2 attraverso tampone rino-faringeo e
test diagnostico, redatto dal Gruppo di lavoro permanente costituito, in data 5 febbraio
u.s., nell’ambito del Consiglio Superiore di Sanità (sessione II) e compiutamente
elaborato alla data del 26 febbraio 2020.
Nel documento si ribadisce che, considerato che il contributo apportato da
potenziali casi asintomatici nella dinamica della diffusione appare limitato, il gruppo di
lavoro ritiene appropriate e condivisibili le indicazioni emanate dal Ministero della
Salute, anche nella circolare del 22/02/2020, (cfr. circolare n. 11985 del 24.02.2020),
raccomandando che l’esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-Influenzale) non attribuibili ad altra causa e con
collegamento epidemiologico ad aree a trasmissione secondaria, ai casi di ARDS (Acute
Respiratory Distress Syndrome, sindrome da distress respiratorio acuto) e di SARI
(Severe Acute Respiratory Infections, Infezione respiratoria acuta grave), oltre ai casi
sospetti di COVID-19 secondo le definizioni presenti nell’allegato 1 dello stesso
documento.
In merito alla definizione di caso sospetto, si segnala che con nota del 28
febbraio u.s. (cfr all. 2) il Ministero della Salute, considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli
organismi internazionali, ha fornito ulteriori indicazioni che aggiornano e sostituiscono
quelle contenute nelle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 (cfr circolare federale n.
11985 del 24.2.2020) e n. 5889 del 25 febbraio 2020 (cfr circolare federale n. 11996 del
28.2.2020).
Come sottolineato dal Dicastero, una tempestiva conferma dei casi è necessaria
per garantire la rapida ed efficace rintracciabilità dei contatti, per l’attuazione di misure di prevenzione e di controllo dell’infezione e per la raccolta di informazioni.
* * *
Con riferimento, infine, alla circolare federale n. 11991 del 25 febbraio u.s.,
relativa alla sospensione degli adempimenti e dei pagamenti dei tributi per i cittadini e
le imprese dei comuni della zona rossa, di cui all’allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2010, si fa presente che l’Agenzia dell’Entrate con comunicato stampa del 26 febbraio
u.s (cfr all. 3) ha reso noto che le strutture dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione, in applicazione della suddetta misura, sospenderanno gli invii di
comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di
pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
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Roma, 04/03/2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002415/A.G.
Oggetto:
Coronavirus COVID-19 - Decreto Legge 9/2020 Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese
Circolare n. 12006
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Coronavirus: D.L. 2.3.2020 – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica
Si fa seguito alla circolare federale n. 12003 del 2.3.2020, in materia di COVID-
19, per informare che nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo u.s. è stato pubblicato il D.L.
9/2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica.
Tra le misure adottate, si segnalano le seguenti.
Proroga validità tessera sanitaria E’ stata disposta la proroga, al 30 giugno 2020, della validità delle tessere sanitarie con
scadenza antecedente a tale data.
Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle
P.A. Allo scopo di agevole il ricorso al lavoro agile, quale ulteriore misura per contrastare e
contenere l’emergenza epidemiologica (cfr circolare federale n. 11996 del 28.02.2020),
i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura
di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento
del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla
comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.
Le P.A, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni
al fine di potere adottare le misure di lavoro agile, possono ricorrere alle procedure
negoziate per la fornitura di personal computer portatili e tablet.
Misure in materia di pubblico impiego Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle P.A. è equiparato al
periodo di ricovero ospedaliero.
Fuori dei suddetti casi, i periodi di assenza dal servizio, imposti dai provvedimenti di
contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 6/2020 (cfr circolare federale n. 11985 del 24.2.2020),
costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Con una modifica dell’art. 71 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, è stato precisato che il trattamento economico fondamentale previsto dalla
disposizione è assicurato per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad
esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario
nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza
(LEA).
Fondo garanzia PMI Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
favore delle piccole e medie imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei
comuni della zona rossa, la garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie imprese di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 662/1996 è concessa, a titolo gratuito e
con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa
di 2.500.000 euro.
Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 %
dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi
rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento. Tale misura può essere estesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei
limiti delle risorse assegnate (50 milioni di euro), alle piccole e medie imprese ubicate
in aree diverse dalla zona rossa, in considerazione dell’impatto economico eccezionale
subìto in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero
dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.
Rimborso titoli viaggio Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta
impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo,
ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza
attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte
dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di
trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza
domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di
allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel
periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena
con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle
aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei
predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o
procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a
eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere
culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei
predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come
destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell’interessato di una delle suddette situazioni, con la documentazione, procede al rimborso del corrispettivo
versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da
utilizzare entro un anno dall’emissione.
Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
E’ consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva
analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla
normativa vigente. In coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle
mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari;
sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte
dell’Istituto Superiore di Sanità.
* * *
Il decreto legge è stato presentato al Senato e numerato come AS 1746 per l’avvio dell’iter di conversione in legge, che, tuttavia, non ha ancora avuto inizio. Il
provvedimento è stato assegnato in sede referente alla 5 ^ Commissione (Bilancio).
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
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Roma, 05.03.2020
Ufficio: DOR/PF Protocollo: 202000002520/AG Oggetto: CORONAVIRUS COVID-19 - Indicazioni operative per i farmacisti Circolare n. 12014
SS 4.1 IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI
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COVID-19: INDICAZIONI OPERATIVE PER I FARMACISTI
TRASMISSIONE DECALOGO DELLA FEDERAZIONE
Si comunica che, in considerazione della situazione di perdurante emergenza relativa al COVID-19, la Federazione degli Ordini ha definito le indicazioni operative per i farmacisti italiani (all. 1), da trasmettere, con ogni mezzo, a tutti gli iscritti all’albo, con richiesta di massima divulgazione.
Si informa, altresì, che la Federazione degli Ordini ha inviato una nota (all. 2) al
Ministero della salute, al Dipartimento della Protezione civile e a tutte le Regioni per ribadire la necessità di adottare, con la massima urgenza, misure di protezione anche per i farmacisti, nonché specifiche indicazioni a loro mirate, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nell’esercizio della professione.
In particolare, nella lettera sono state avanzate, in modo pressante, le seguenti
richieste: indicazioni operative, condivise ed uniformi su tutto il territorio nazionale, che
consentano ai farmacisti e ai loro collaboratori di operare in modo corretto per la loro salute, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini con i quali entrano in contatto;
misure organizzative, nei casi in cui si ravvisino le condizioni, tali da consentire un accesso alle farmacie aperte al pubblico con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone;
idonee procedure volte a facilitare l’erogazione delle prestazioni farmaceutiche, al fine di consentire un’efficiente gestione delle prescrizioni, garantendo l’accessibilità dei pazienti all’assistenza farmaceutica e la gestione dell’emergenza sanitaria in corso;
apposite misure di protezione individuale anche per i farmacisti e il personale che
opera negli esercizi commerciali di vicinato di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006;
disciplina delle esportazioni dei medicinali, di dispositivi medici e di presidi medico-chirurgici, anche sulla base del principio di precauzione, al fine di prevenire situazioni di rarefazione di tali prodotti sul territorio nazionale.
****
Profili di responsabilità del farmacista datore di lavoro per contagio da COVID-19 del dipendente
Alla Federazione sono pervenute alcune richieste di chiarimento riguardo
ad eventuali profili di responsabilità del farmacista datore di lavoro in caso di contagio di suoi collaboratori (personale farmacista e non).
In proposito, si mette in evidenza che la responsabilità del datore di lavoro
è limitata all’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, di tutte le indicazioni diramate dal Ministero della Salute, nonché di decreti e ordinanze, differenziati su base territoriale, emanati dalle competenti Autorità.
****
La Federazione degli Ordini, con il suo Comitato Centrale e gli uffici federali, è continuativamente impegnata nello svolgimento delle funzioni istituzionali per assicurare il proprio supporto alle competenti Autorità e il massimo livello di garanzia per il fondamentale ruolo svolto dai farmacisti italiani in una situazione di emergenza sanitaria in costante evoluzione.
La Federazione degli Ordini intende rivolgere un sentito ringraziamento a
tutti i farmacisti italiani, ovunque essi esercitino la professione, per la dedizione, l’abnegazione, lo spirito di servizio e il senso di responsabilità, dimostrati in questa fase complessa e delicata per il nostro Paese.
****
Si chiede ai Signori Presidenti di voler assicurare, con sollecitudine, la
massima diffusione tra gli iscritti della presente circolare e di ogni ulteriore informazione diramata sull’argomento.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli) All. 2
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
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FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
COVID-19 INDICAZIONI OPERATIVE PER I FARMACISTI
1. EVITARE ASSEMBRAMENTI NEI LOCALI, EVENTUALMENTE DISCIPLINANDO GLI ACCESSI CON L’APERTURA REGOLATA DELLE PORTE DI INGRESSO
2. GARANTIRE UNA DISTANZA MINIMA DI ALMENO UN METRO SIA TRA I PAZIENTI PRESENTI SIA TRA QUESTI ULTIMI E I FARMACISTI AL BANCO, NONCHE’ IL PERSONALE ADDETTO
3. OVE LA SPECIFICA SITUAZIONE TERRITORIALE SIA VALUTATA A RISCHIO, INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINE E GUANTI)
4. RENDERE DISPONIBILI AI CITTADINI NEI LOCALI I PRODOTTI PER LA
IGIENIZZAZIONE O DISINFEZIONE DELLE MANI
5. LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI ED EVITARE DI TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA
6. EFFETTUARE UNA PULIZIA ACCURATA DEGLI AMBIENTI (IN PARTICOLARE, DEL BANCONE E DELL’AREA PROSPICIENTE AD ESSO) CON DISINFETTANTI A BASE DI ALCOL O CLORO
7. NEBULIZZARE NELL’AMBIENTE SPRAY IGIENIZZANTI
8. ESPORRE L’ULTIMA VERSIONE DEL DECALOGO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, NONCHE’ EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA’
9. SOSPENDERE LE ATTIVITA’ DEI TIROCINI DEI CORSI DI LAUREA PER TUTTA LA
DURATA DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NEGLI ATENEI 10. GESTIRE I RAPPORTI CON I FORNITORI E CON I LORO INCARICATI IN MODO DA
LIMITARE I CONTATTI CON I PAZIENTI
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it
Roma, 06.03.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002543/AG
Oggetto:
Coronavirus COVID-19 - DPCM 4 marzo 2020
Circolare n. 12016
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Coronavirus: ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020 in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica. Il Governo raccomanda la messa a disposizione nelle farmacie
di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
Si fa seguito alla circolare federale n. 12014 del 5.3.2020, per segnalare che
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4.3.2020 è stato pubblicato il DPCM 4 marzo 2020
recante ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020 in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel rinviare al contenuto del provvedimento (cfr all. 1) per una completa
conoscenza di tutte le misure con lo stesso adottate, si evidenziano di seguito le seguenti
di specifico interesse per il settore sanitario e, in particolare, per i farmacisti.
Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle seguenti
misure di prevenzione igienico sanitaria:
MISURE IGIENICO-SANITARIE:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a
persone malate.
E’ stato confermato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di esporre, nei locali aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito, le suddette misure
igienico-sanitarie.
Inoltre, nei locali delle pubbliche amministrazioni sono messi a disposizioni
degli addetti, nonché degli utenti e dei visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.
* * *
Sempre con riguardo all’intero territorio nazionale, è stato disposto quanto segue:
sospensione, sull’intero territorio nazionale, di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello
svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a
data successiva al termine di efficacia del decreto in oggetto ogni altra attività
convegnistica o congressuale;
il personale sanitario deve attenersi alle appropriate misure di prevenzione per la
diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione
degli ambienti previste dal Ministero della salute;
dal 5 al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e
università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari
connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in
formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole
dei ministeri dell’interno e della difesa.
* * *
Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal
decreto da parte delle amministrazioni competenti.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 1
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
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Roma, 09.03.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002626/AG
Oggetto:
Coronavirus COVID-19 - DPCM 8 marzo 2020
Circolare n. 12019
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Coronavirus: ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020 in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica.
I farmacisti devono garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
RIFERIMENTI: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 -
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 59 del
08-03-2020)
DECRETO LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 – Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria (GU Serie Generale n. 60 del 8.3.2020).
Si fa seguito alla circolare federale n. 12016 del 6.3.2020, per segnalare che con
DPCM 8 marzo 2020 sono state previste ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
con efficacia dall'8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020.
Il DPCM, superando la precedente delimitazione delle “zone rosse”, prevede
specifiche misure di contenimento per l’area comprendente il territorio della Lombardia
ed alcune province (14 in tutto) delle regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e
Marche, nonché misure applicabili sull’intero territorio nazionale.
Nel rinviare al contenuto del provvedimento (cfr all. 1) per una completa
conoscenza di tutte le misure previste, si evidenziano le seguenti:
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle
province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,
Treviso, Venezia con efficacia dall'8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020
evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori
sopra indicati, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute; in merito, si evidenzia che gran parte delle
restanti Regioni, in attuazione del potere di ordinanza confermato dall’art. 5 del DPCM, hanno emanato appositi provvedimenti prevedendo specifiche misure per i
soggetti provenienti dai territori sottoposti a misure di contenimento, tra cui,
l’obbligo di comunicare tale circostanza, di osservare la permanenza domiciliare
con isolamento fiduciario per 14 giorni e di osservare il divieto di spostamenti e
viaggi.
ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°
C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al
massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
è raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il
periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei
periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando il ricorso al lavoro agile;
nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di
vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali
e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque
predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in
caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non
consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le
richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura obbligatoria nelle
giornate festive e prefestive non è applicabile alle farmacie (i cui orari e turni
restano disciplinati secondo i calendari fissati sulla base delle disposizioni regionali), parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, i cui gestori sono
chiamati a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di
violazione; in proposito, si rammenta - come indicato nel decalogo predisposto
dalla Federazione (cfr circolare federale n. 12014 del 5.3.2020) - che le farmacie e
parafarmacie devono garantire una distanza minima di almeno un metro sia
tra i pazienti presenti sia tra questi ultimi e i farmacisti al banco sia tra gli operatori al banco; pertanto, laddove le condizioni logistiche non lo permettano,
al fine di assicurare lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, sarà necessario porre
in essere ogni utile misura quale, ad esempio, modifica delle postazioni del banco
ovvero la predisposizione di una linea di cortesia distanziata almeno un metro);
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza,
sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione, comprese le
Università, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, ad
esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di
formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti
delle professioni sanitarie (tra cui ricadono quelli svolti dai farmacisti nell’ambito dei percorsi di specializzazione postuniversitari). Nell’ambito delle
attività didattico-educative, al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le
riunioni degli organi collegiali in presenza.
Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19 con efficacia dall'8 marzo 2020 e fino al 3 aprile
2020
sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è
coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data
successiva al termine di efficacia del decreto (3 aprile p.v.) ogni altra attività
convegnistica o congressuale; in tal senso, è preclusa la possibilità di svolgere
in presenza le riunioni dei Consigli Direttivi degli Ordini territoriali;
sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
privato;
è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali - diversi da quelli in
cui si svolgono attività di ristorazione e bar - all'aperto e al chiuso, che il gestore
garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai
predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare
assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro tra i visitatori;
sono sospese fino al 15 marzo le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore
comprese quelle nelle Università, di corsi professionali, anche regionali, master,
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie (tra cui ricadono quelli svolti dai farmacisti nell’ambito dei percorsi di specializzazione postuniversitari), a
condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di un metro. Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa;
la modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di
emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in
assenza degli accordi individuali previsti;
divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle seguenti
misure di prevenzione igienico sanitaria.
MISURE IGIENICO-SANITARIE:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un
metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività
sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a
persone malate.
Sempre con riguardo all’intero territorio nazionale, si applicano inoltre le
seguenti misure:
il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la
diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione
mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione
degli ambienti previste dal Ministero della salute;
è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di
stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile
mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
è raccomandato di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai
casi strettamente necessari;
ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°
C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare
al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
negli uffici delle pubbliche amministrazioni sono esposti presso gli ambienti aperti
al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure igienico sanitarie di cui sopra;
i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie sopra riportate anche
presso gli esercizi commerciali;
nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture
del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle
disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1 (cfr circolare federale n. 11996 del 28.2.2020), sono messe a
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti
per l'igiene delle mani;
chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione
del decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle suddette comunicazioni
alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità previste dal
DPCM.
Monitoraggio delle misure
Il prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure previste
dal DPCM e monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni
competenti. In proposito, si segnala che il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha
adottato una direttiva rivolta ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” (cfr all. 2). La direttiva prevede indicazioni specifiche per i
controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in
uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”. I controlli avverranno lungo
le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti.
La sanzione prevista dal decreto per chi viola le limitazioni agli spostamenti è
quella comminata dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).
* * *
Si segnala, infine, che con decreto-legge 11/2020 (in vigore dall’8 marzo u.s.), sono state adottate misure per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria. Il provvedimento non contiene disposizioni di specifico
interesse per il settore sanitario
* * *
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 2
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Roma, 10.03.2020
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Protocollo: 202000002651/AG
Oggetto:
Coronavirus COVID-19 - Modalità di svolgimento del servizio
Circolare n. 12022
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
EMERGENZA CORONAVIRUS
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Si fa seguito e riferimento alla circolare federale n. 12014 del 5.3.2020, per fornire
le ulteriori seguenti indicazioni.
DISCIPLINA DELL’ACCESSO IN FARMACIA
In relazione alla corretta erogazione dell’assistenza farmaceutica e con riferimento
alla necessità di “evitare assembramenti nei locali, eventualmente disciplinando gli
accessi con l’apertura regolata delle porte di ingresso”, come indicato al punto 1) delle
INDICAZIONI OPERATIVE PER I FARMACISTI diramate dalla scrivente Federazione,
si puntualizzano di seguito alcune modalità attuative.
1. Consentire l’accesso ai locali della farmacia ad un numero massimo di utenti pari al
numero delle postazioni attive al banco.
2. L’accesso degli utenti, sul numero massimo previsto al punto 1, può essere regolato
con la temporanea chiusura della porta d’ingresso.
3. Al fine di disciplinare l’accesso ai locali della farmacia, si suggerisce il rilascio di un
tagliando numerato progressivamente.
4. Garantire una distanza minima di almeno un metro sia tra i pazienti presenti sia tra
questi ultimi e i farmacisti al banco sia tra gli operatori al banco.
5. Dare priorità di accesso agli utenti anziani, diversamente abili e a donne in gravidanza.
SISTEMI DI PROTEZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Al fine di proteggere i farmacisti e i loro collaboratori che operano a distanza
ravvicinata con il pubblico, si suggerisce l’utilizzo di pannelli di protezione trasparente che possono essere installati per ciascuna postazione di lavoro.
Con riferimento alle misure di protezione di tipo collettivo, si trasmette un
documento, elaborato con il supporto di un Gruppo di studio, coordinato dal Prof. Roberto
Lombardi (Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e
insediamenti antropici - INAIL), con il quale si forniscono indicazioni tecniche in materia
(all. 1).
DISINFEZIONE DEI LOCALI E DELLE SUPERFICI AREAZIONE DEGLI
AMBIENTI
Si raccomanda di effettuare una pulizia accurata degli ambienti (in particolare, del
banco e dell’area prospiciente ad esso) con disinfettanti a base di alcol o cloro.
Si raccomanda di lavarsi con cura le mani con frequenza ravvicinata e arieggiare il
più possibile gli ambienti.
SERVIZI EROGATI DALLE FARMACIE
Per quanto attiene ai servizi erogati dalle farmacie ai sensi della L. 69/2009, si
suggerisce, in linea generale, di sospenderli ovvero di garantirli solo nei casi di effettiva
necessità ed urgenza. Comunque, in tali casi, si consiglia vivamente l’utilizzo di guanti e di dispositivi di protezione (mascherine).
EROGAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Nella consapevolezza delle perduranti difficoltà connesse all’espansione del
contagio, si informa che la Federazione degli Ordini ha rappresentato al Presidente del
Consiglio, al Ministro della Salute e al capo del Dipartimento della Protezione Civile la
necessità di adottare un provvedimento specifico volto ad assicurare lo svolgimento a
battenti chiusi del servizio farmaceutico da parte delle farmacie aperte al pubblico (all. 2).
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 2
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
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Roma, 10.03.2020
Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 202000002657/AG
Oggetto:
Coronavirus COVID-19 - DPCM 9 marzo 2020
Circolare n. 12024
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Coronavirus:
DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020 in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
ESTESE A TUTTA L’ITALIA LE MISURE PREVISTE DALL’ART. 1 DEL DPCM 8 MARZO 2020.
RIFERIMENTI: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 -
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale. (GU n. 62 del 9-3-2020)
Si fa seguito alla circolare federale n. 12019 del 9.3.2020, per segnalare che con
DPCM 9 marzo 2020 (all. 1), in attuazione del D.L. 6/2020, è stata disposta l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure previste dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020,
con efficacia dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020.
Il DPCM non prevede più, quindi, una distinzione delle misure di contenimento tra
le diverse Regioni e Province italiane, in quanto il territorio nazionale non è più distinto in
zone.
Nel rinviare al contenuto del provvedimento (cfr. all. 1) e alla soprarichiamata
circolare federale per una completa conoscenza di tutte le misure previste, si evidenziano,
in particolare, le seguenti disposizioni:
su tutto il tutto il territorio nazionale, è necessario evitare ogni spostamento delle
persone fisiche in entrata e in uscita, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per
motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza;
sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Si richiama l’attenzione sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dal Governo.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 1
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it
Roma, 10.03.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002675/AG
Oggetto:
Coronavirus COVID-19 - D.L. 14-2020 potenziamento SSN
Circolare n. 12025
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Coronavirus: disposizioni urgenti per il potenziamento del SSN in relazione all’emergenza COVID-19
Riferimenti: DECRETO LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 – Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19 (G.U. n. 62 del 9.3.2020).
Si fa seguito alla circolare federale n. 12025, per segnalare che con D.L. 14/2020
(all. 1), in vigore dal 10 marzo u.s., sono state adottate disposizioni urgenti per il
potenziamento del SSN.
Il provvedimento contiene una serie di misure per potenziare le risorse umane
del SSN, tra cui l’assunzione di medici specializzandi da destinare allo svolgimento di
specifiche funzioni; il conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a
personale medico e infermieristico in quiescenza; la rideterminazione dei piani di
fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN; l’incremento delle ore della
specialistica ambulatoriale. Sono, inoltre, previste misure per il potenziamento delle reti
di assistenza territoriale.
In particolare, si evidenziano le seguenti disposizioni.
Sorveglianza sanitaria La misura della quarantena con sorveglianza attiva, prevista dal D.L. 6/2020 per gli
individui cha hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva
diffusiva, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici
essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. E’, inoltre, disposto che i medesimi
operatori sospendano l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito
positivo per COVID-19.
Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la
federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, entro il 31
luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio
nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via
sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle farmacie dei servizi, la
fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili, che ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Con il medesimo decreto
saranno, inoltre, individuate le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la
ricarica dei presidi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità
con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di
terapia.
Nelle more dell'adozione del decreto e in ragione dell'emergenza COVID-19, come
stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della
salute può provvedere con ordinanza.
Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale
e medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, il
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è
autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle
forniture.
Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di
terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il
Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad acquistare cinquemila impianti di
ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei
ventilatori.
Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private
prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome
possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non
urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Agli
esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di
orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa
una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro
nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Sanzioni amministrative
Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione
degli obblighi imposti con i DPCM a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività
commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30
giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la
sanzione e' irrogata dal Prefetto.
* * *
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 1
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it
Roma, 11.03.2020
Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 202000002698/AG
Oggetto:
Coronavirus: Ministero della Salute aggiornamento
definizione di caso sospetto COVID-19 - Ministero
dell’Interno modulo di autodichiarazione per gli spostamenti.
Circolare n. 12028
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Coronavirus:
Pervenute due note del Ministero della Salute: una del 9 marzo 2020 relativa
all’AGGIORNAMENTO DELLA DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO, l’altra del 10 marzo u.s. con le RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI
ONCOLOGICI ED ONCO-EMATICI IN CORSO DI EMERGENZA DA COVID-19.
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il MODULO DI
AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI, scaricabile cliccando qui.
Si fa seguito alla circolare federale n. 12024 del 10.3.2020, per fornire i seguenti
aggiornamenti.
*** *** ***
Il Ministero della Salute, con nota del 9 marzo u.s. (cfr. all. 1), ha aggiornato la
definizione di caso sospetto, già comunicata con le circolari federali nn. 11991 del 25.02.2020 e
12000 del 28.2.2020.
Il Dicastero ha evidenziato come - in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli organismi internazionali - le
nuove istruzioni aggiornano e sostituiscono quelle contenute nelle precedenti circolari.
Si rinvia, pertanto, alle nuove definizione adottate e si rammenta che una tempestiva
conferma dei casi è necessaria per garantire la rapida ed efficace rintracciabilità dei contatti, per
l’attuazione di misure di prevenzione e di controllo dell’infezione e per la raccolta di informazioni.
Si informa, inoltre, che il medesimo Ministero, in data 10 marzo u.s., ha divulgato
apposita nota contenente le “Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici ed onco-ematici in corso di emergenza da COVID-19” redatte su iniziativa del Comitato Tecnico-Scientifico della Protezione Civile (cfr. all 2).
*** *** ***
Il Ministero dell’Interno, nel dare notizia dell’entrata in vigore su tutto il territorio nazionale delle misure per il contenimento del diffondersi del Coronavirus di cui alla
sopraindicata circolare 12024, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il modulo di
autodichiarazione per gli spostamenti (cfr. all. 3).
Tale fac-simile, aggiornato alle ultime disposizioni in materia di contrasto alla diffusione
del coronavirus, è stato predisposto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale ed è
scaricabile in formato elettronico anche semplicemente cliccando sul seguente link:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 3
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
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Roma, 12.03.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002746
Oggetto:
SIFO-SIFAP – istruzione operativa allestimento preparati magistrali a base di
antiretrovirali
Circolare n. 12031
SS
8.4
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
SIFO e SIFAP rendono disponibili le indicazioni per l’allestimento di preparati magistrali a base di antiretrovitali da somministrare a pazienti non in grado di deglutire forme solide
La Società italiana di farmacia ospedaliera (SIFO) e la Società italiana farmacisti
preparatori (SIFAP) - in previsione di un aumento della necessità di somministrare a
pazienti intubati farmaci disponibili solo in compresse e non idonei all’impiego attraverso sondino, correlato alla diffusione del Covid-19 - hanno elaborato alcune
istruzioni operative sull'allestimento di preparati magistrali a base di antiretrovirali da
somministrare a pazienti non in grado di deglutire forme solide (cfr all.1).
Il documento contiene informazioni elaborate sulla base della letteratura
scientifica ed indica il metodo di allestimento, presso il laboratorio di farmacia, di
preparati magistrali a base di antiretrovirali (Kaletra; Prezista; Rezolsta) destinati ai
pazienti in terapia intensiva.
Sono attualmente in corso studi formulativi per garantire una preparazione di
lopinavir/ritonavir più facilmente allestibile e duratura.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 1
Pag. 1 a 4
SIFO-SIFAP Rev. 00 del 9 marzo 2020
“Istruzione operativa per l’allestimento di preparati magistrali a base di antiretrovirali da somministrare a
pazienti non in grado di deglutire forme solide intere”
Istruzione Operativa
per l’allestimento di preparati magistrali a base di antiretrovirali da
somministrare a pazienti non in grado di deglutire forme solide intere
SIFO e SIFAP in previsione di un aumento della necessità di somministrare compresse a
pazienti non cooperanti e della mancanza sul mercato di altre forme farmaceutiche idonee
alla somministrazione attraverso sondino ritengono possa essere utile condividere alcune
informazioni elaborate sulla base della letteratura.
Campo di applicazione:
Da chi: l’allestimento deve avvenire presso il laboratorio di farmacia, si tratta di galenico
magistrale.
A chi: il preparato è destinato a quei pazienti che non sono in grado di ingoiare le compresse e
necessitano di una forma liquida.
Kaletra®
Prodotto industriale a base di lopinavir e ritonavir disponibile in compresse e sciroppo.
E’ possibile usare la soluzione per uso orale tenendo conto che contiene come eccipienti alcool
etilico (42,4% v/v) e propilenglicole (15,3% p/v).
In assenza di questa formulazione liquida, qualora si debbano triturare le compresse è necessario
tener presente una perdita di biodisponibilità del 45% per lopinavir e 47% per ritonavir1.
1 J Acquir Immune Defic Syndr. 2011 Dec 1; 58(4): 385–391.Pharmacokinetics of Lopinavir/Ritonavir Crushed versus Whole Tablets in Children.
Brookie M. Best, Pharm.D., M.A.S.,1,2 Edmund V. Capparelli, Pharm.D.,1,2 Huy Diep, B.S.,1 Steven S. Rossi, Ph.D.,2 Michael J. Farrell, R.N.,2
Elaine Williams, R.N., M.S.N.,3,4 Grace Lee, B.S.,3 John N. van den Anker, M.D., Ph.D.,3,4 and Natella Rakhmanina, M.D., Ph.D.
Pag. 2 a 4
SIFO-SIFAP Rev. 00 del 9 marzo 2020
“Istruzione operativa per l’allestimento di preparati magistrali a base di antiretrovirali da somministrare a
pazienti non in grado di deglutire forme solide intere”
L’allestimento di una sospensione, in assenza di dati di stabilità, dovrebbe essere effettuato
estemporaneamente secondo la metodica riportata di seguito e dovrebbe, se possibile, prevedere un
monitoraggio dei valori ematici iniziando la terapia, in accordo con il clinico, da una dose più
elevata rispetto alla compressa intera.
Prezista®
Darunavir in sospensione 100mg/ml è normalmente associato ad altri antiretrovirali a base di
ritonavir in forma di granulato (la polverizzazione di quest’ultimo può ricondurre ad una riduzione
dell’AUC come descritto per il Kaletra).
Rezolsta®
Prodotto industriale a base di darunavir e cobicistat. La letteratura riporta che la frantumazione delle
compresse non sembra inficiare la biodisponibilità del farmaco.2
L’allestimento di una sospensione, in assenza di dati di stabilità, dovrebbe essere effettuato
estemporaneamente secondo la metodica riportata di seguito.
Metodo di allestimento
Per l’allestimento della siringa (A) è necessario operare sotto cappa utilizzando corretti dispositivi
di protezione individuale.
A. Siringa luer-lock da 50 ml contenente la dose di farmaco da somministrare:
1.Triturare a fine polvere le compresse in mortaio
2.Pesare la quantità esatta di dose da somministrare
3.Versare la polvere nella siringa dal fondo dopo aver tolto lo stantuffo
4.Reinserire lo stantuffo e portarlo a fine corsa senza compattare la polvere
5.Tappare la siringa con un tappo LL
6.Etichettare
2 Clinical Pharmacology in Drug Development 2019, 8(4) 541–548 C 2018, The American College of Clinical Pharmacology. DOI:
10.1002/cpdd.632Impact of Splitting or Crushing on the Relative Bioavailability of the Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide
Single-Tablet Regimen. Kimberley Brown1, David Thomas2, Kevin McKenney2, Michael Reeder3, Richard Bruce Simonson1, Ceyhun Bicer4,
Richard E. Nettles1, and Herta Crauwels5
Pag. 3 a 4
SIFO-SIFAP Rev. 00 del 9 marzo 2020
“Istruzione operativa per l’allestimento di preparati magistrali a base di antiretrovirali da somministrare a
pazienti non in grado di deglutire forme solide intere”
B. Siringa luer-lock da 50 ml contenente 20 ml di soluzione per la dispersione della polvere.
Soluzione costituita da una acquosa viscosizzata con carbossimetilcellulosa 1% o equivalente.
Istruzioni per utilizzo Kit di allestimento sospensione estemporanea di Kaletra® o Rezolsta®:
Kit composto da:
A. Siringa luer-lock da 50 ml contenente la quantità di farmaco da somministrare
B. Siringa luer-lock da 50 ml contente soluzione sospendente
C. Connettore luer-lock femmina-femmina
Utilizzando il connettore luer-lock femmina-femmina C, si connette la siringa A alla siringa B.
Poi si procede svuotando il contenuto della siringa B nella siringa A ed effettuando questa
operazione di miscelazione più volte fino a quando tutta la polvere risulta essere perfettamente
sospesa e quindi somministrabile al paziente.
Dopo aver svuotato la siringa verificare che non ci siano dei residui di polvere nella siringa nel qual
caso lavare con glucosata da somministrare al paziente.
Riferimenti normativi: FU XII ed.; L. 94/98
Test di validazione: si rimanda a quanto previsto nelle Norme di Buona Preparazione (NBP)
Pag. 4 a 4
SIFO-SIFAP Rev. 00 del 9 marzo 2020
“Istruzione operativa per l’allestimento di preparati magistrali a base di antiretrovirali da somministrare a
pazienti non in grado di deglutire forme solide intere”
La sopradescritta procedura è stata elaborata dall’Area scientifico-culturale Galenica Clinica SIFO e
da SIFAP - Società Italiana di Farmacisti Preparatori. Attualmente sono in corso studi formulativi
per garantire una preparazione di lopinavir/ritonavir più facilmente allestibile e duratura.
Questo documento è di proprietà di SIFO e SIFAP.
Ogni riproduzione, se non autorizzata esplicitamente, è vietata.
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
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Roma, 12.03.2020
Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 202000002749/AG
Oggetto:
Coronavirus COVID-19 - DPCM 11 marzo 2020
Circolare n. 12033
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Coronavirus: DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”.
CHIUSI QUASI TUTTI I NEGOZI, TRANNE FARMACIE, PARAFARMACIE E ALIMENTARI, CHIUSE LE ATTIVITA’
DI RISTORAZIONE O DI SERVIZI ALLA PERSONA, TRANNE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E TRASPORTI; LIMITAZIONI PER INDUSTRIE E
FABBRICHE; DOMENICO ARCURI NOMINATO COMMISSARIO DELEGATO, PER POTENZIAMENTO STRUTTURE SANITARIE.
RIFERIMENTI: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 -
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale. (GU n. 64 del 11-3-2020)
Si fa seguito alle recenti circolari federali nn. 12019 del 9.3.2020 e 12024 del
9.3.2020, per segnalare che con DPCM 11 marzo 2020 (all. 1), in attuazione del D.L.
6/2020 per fronteggiare la diffusione del nuovo coronavirus, sono state disposte ulteriori
misure di sicurezza valide sull’intero territorio nazionale, con efficacia dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020. Restano in vigore le disposizioni dei DPCM dell’8 e del 9 marzo u.s., per quanto compatibili con il decreto in esame.
Nel rinviare al contenuto del DPCM in oggetto (cfr. all. 1) e alle suddette circolari
federali per una completa conoscenza di tutte le misure previste, si evidenziano, in
particolare, le seguenti disposizioni:
su tutto il tutto il territorio nazionale, sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima
necessità individuate nell'allegato 1 (quali ad esempio: farmacie, esercizi commerciali di cui al D.L. 223/2006, ipermercati, supermercati e negozi al dettagli
di prodotti alimentari, edicole, tabaccai, articoli medicali e ortopedici in esercizi
specializzati, articoli igienico-sanitari, apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni-ICT in esercizi specializzati, computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici,
carburanti), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia
nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri
commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
su tutto il tutto il territorio nazionale, sono sospese le attività dei servizi di
ristorazione (quali ad esempio: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad
esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita
la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti
gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle
stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro;
su tutto il tutto il territorio nazionale, sono sospese le attività inerenti ai servizi alla
persona (quali ad esempio: parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle
individuate nell'allegato 2 (quali ad esempio: lavanderie e tintorie, servizi di pompe
funebri e attività connesse);
restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1,
lettera e), del citato DPCM 8 marzo 2020 (promozione della fruizione da parte dei
lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie) e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, assicurano lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza; ciascun Ordine territoriale, pertanto, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, applicherà tali disposizioni, in modo da ridurre le attività svolte in presenza esclusivamente a quelle ritenute indifferibili;
è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita,
salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Si richiama l’attenzione sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle
indicazioni impartite dal Governo.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel corso della diretta video di ieri sera
sulle sopraindicate misure di contenimento del COVID-19, ha annunciato inoltre, la
nomina di un Super-Commissario, che avrà ampi poteri di deroga e lavorerà per il
potenziamento delle strutture sanitarie. Il Premier Giuseppe Conte ha individuato in
Domenico Arcuri, attuale amministratore delegato di INVITALIA, la persona cui affidare
tale delicato incarico.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 1
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
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PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it
Roma, 12.03.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002750/AG
Oggetto:
Emergenza COVID-19 – sospensione attività operatori sanitari
Circolare n. 12034
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
La sospensione dell’attività dei farmacisti e degli operatori delle farmacie è prevista solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
Si fa seguito alle precedenti circolari in materia di emergenza sanitaria da
COVID-19 per richiamare l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 7 del D.L.
14/2020 (circolare federale n. 12025 del 10.3.2020), in base alla quale la misura della
quarantena con sorveglianza attiva, prevista dal D.L. 6/2020 per gli individui che hanno
avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, non si applica
agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a
sorveglianza. E’, inoltre, disposto che i medesimi operatori sospendano l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
Pertanto, la sospensione dell’attività da parte dei farmacisti e degli operatori
delle farmacie, ancorché sottoposti a sorveglianza sanitaria, scatta solo nel caso di
sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
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Roma, 13.03.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002793/AG
Oggetto: COVID-19: Circolare 1/2020- misure incentivanti per il ricorso a modalità
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. Indicazioni in materia
di responsabilità del farmacista datore di lavoro; direttiva 2/2020-
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Circolare n. 12037 SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
COVID-19:
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza e misure
per incentivare l’utilizzo da parte delle P.A. di modalità flessibili della prestazione lavorativa.
Si fa seguito alle circolari federali nn. 11996 del 28 febbraio u.s. e 12006
del 4 marzo u.s., per informare che, con circolare n. 1/2020 (cfr. all.1) e con
successiva direttiva 2/2020 (cfr. all.2), il Ministro per la Pubblica
Amministrazione ha fornito alcune indicazioni per le amministrazioni sulle
misure da seguire per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, incentivando il ricorso a modalità più adeguate e
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, con la circolare n. 1/2020, le amministrazioni sono invitate
a potenziare il ricorso al lavoro agile, senza distinzione di categoria di
inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.
Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche
amministrazioni possono ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili
di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, il Ministero evidenzia
l’importanza:
del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di
flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro;
dell’utilizzo di soluzione “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di
lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);
del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa
anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri
dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite
dalle singole pubbliche amministrazioni;
dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini
dell’ottimizzazione della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.
La direttiva n. 2/2020, che sostituisce la precedente direttiva (cfr. circolare
federale n. 11996 del 28.2.2020), individua, invece, delle linee di comportamento
che le pubbliche amministrazioni devono seguire per contemperare l’esigenza primaria di tutela della salute di cittadini e dipendenti con la necessità di erogare
servizi indifferibili.
Si elencano di seguito le principali indicazioni:
le attività dovranno essere assicurate tramite una rotazione dei dipendenti per
garantire il giusto distanziamento;
il lavoro agile dovrà diventare la modalità ordinaria ed essere esteso anche ad
attività escluse in precedenza. Inoltre, non sono più previste soglie minime o
massime;
le riunioni in via telematica devono diventare la norma;
deve essere garantito il massimo accesso ai servizi per via informatica;
le presenze di persona del pubblico vanno scaglionate e organizzate per
evitare assembramenti.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 2
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
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Roma, 16.03.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002820/AG
Oggetto: COVID-19: deroga all’uso di bombole autorizzate nel dossier AIC.
Circolare n. 12041
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
COVID-19:
l’AIFA approva la deroga all’uso di bombole autorizzate nel dossier di AIC.
Ai fini della massima diffusione, si fa seguito alla circolare federale n.
12039 del 13 marzo u.s., relativa alla carenza di ossigeno, per informare che, con
nota del 14 marzo u.s., l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la
richiesta di questa Federazione di autorizzare il riempimento di bombole di
ossigeno diverse da quelle presenti nel dossier autorizzativo dell’azienda titolare di AIC, ma comunque conformi agli standard previsti dalla normativa vigente per
la sicurezza del paziente e degli operatori, in possesso della certificazione di
validità e delle corrette indicazioni di collaudo.
L’AIFA ha precisato che la deroga ha effetto immediato e l’unica condizione che dovrà essere garantita dai titolari AIC e dai produttori è che
le bombole siano adeguate all’uso umano, bonificate e identificate in modo tale da prevenire frammischiamenti con altri gas medicinali.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582 PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it
Roma, 16.03.2020 Ufficio: DOR/PF Protocollo: 202000002859/AG Oggetto:
Ministero della Salute – Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza
Circolare n. 12046
SS 4.1 IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Emergenza Covid-19 Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile
Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmette la nota del Ministero della Salute in data 16.3.2020 (cfr all. 1) avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”.
Il documento contiene indicazioni generali per la riprogrammazione delle attività
(ambulatoriali e di ricovero, per prestazioni garantite dal SSN), da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 1
0007422-16/03/2020—DGPROGS—MDS—P
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
A PROTEZIONE CIVILE VIA LTLPIANO 11 - 00193 ROMA Coordinamento .emergenza@protezionecivi I e.it
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Via Molise 2 - 00187 Roma
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma
MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE ROMA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ROMA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE LORO SEDI
ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO LORO SEDI
U.S.M.A.F. — S.A.S.N. UFFICI DI SANITA' MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA LORO SEDI
FEDERAZIONE DELLE SOCIETA' MEDICO-SCIENTIFICHE ITALIANE (FISM)
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA
FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI LORO SEDI
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE ROMA
AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO MILANO
COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE —NAS SEDE CENTRALE
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ROMA
ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE — IRCCS "LAZZARO SPALLANZANI"
CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) ROMA
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA'(INMP) ROMA
e, p.c.,
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA SEDE
REGIONE VENETO — ASSESSORATO ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE francesca.russogregione.veneto.it coordinamentointerregionaleprevenzioneregione.veneto.it ROMA
OGGETTO: trasmissione "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19".
Si trasmettono in allegato le "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19", condivise ed approvate dal Comitato Tecnico-Scientifico della Protezione Civile.
IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Andrea URBANI
*`firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N 39/1993"
Allegato 1
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile corso di emergenza da COVID-19
In considerazione delle disposizioni urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate dal Governo con i DD.PP.CC.MM. del 08.03.2020 e del 09.03.2020 ed alla luce delle indicazioni generali in merito alla rimodulazione dell'attività programmata già contenute nelle Circolari del Ministero della Salute del 29.02.2020 e del 01.03.2020, al fine di rendere omogenee le eventuali iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali che si rendessero necessarie allo scopo di soddisfare il potenziale incremento delle necessità di ricovero e di limitare i flussi di pazienti all'interno delle strutture di assistenza, si comunicano le seguenti indicazioni generali per la riprogrammazione delle attività da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio:
ATTIVITÀ AMBULATORIALE per prestazioni garantite dal SSN
NON PROCRASTINABILE: prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:
> U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; > B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.
PROCRASTINABILE: prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:
D D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici: queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico;
D P (Programmata) da eseguire entro 90/120 giorni.
Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.
1
Allegato 1
ATTIVITÀ DI RICOVERO per prestazioni garantite dal SSN
NON PROCRASTINABILE:
> ricoveri in regime di urgenza; > ricoveri elettivi oncologici; > ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui
all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).
PROCRASTINABILE:
> ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B e C (come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019). Questi casi verranno valutati singolarmente dal Direttore Sanitario e dai Direttori delle Unità Operative di afferenza della lista di attesa in base alle caratteristiche cliniche;
> ricoveri elettivi classe di priorità D (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).
Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.
2
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Roma, 18.03.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002912/AG
Oggetto:
Emergenza Covid-19 – Trasmissione dati ricette mese marzo 2020 –
differimento termine
Circolare n. 12049
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Emergenza Covid-19
Differito di 5 giorni il termine per l’invio dei dati delle ricette
al Sistema Tessera Sanitaria
Con riferimento all’obbligo di trasmissione dei dati delle ricette di cui all’art. 50,
comma 8, del D.L. 269/2003, convertito dalla L. 326/2003, si informa che la Ragioneria
Generale dello Stato, tenuto conto della situazione emergenziale, ha accolto la richiesta
di differimento – di al massimo cinque giorni - del termine per l’invio dei dati delle prestazioni farmaceutiche relative al mese di marzo.
Si riporta di seguito il calendario delle scadenze, con la proroga di 5 giorni,
previste per i prossimi invii:
ultima data variazione ricette erogate a Febbraio: da 17 a 22 marzo;
ultima data inserimento ricette erogate a Marzo: da 10 a 15 aprile;
ultima data variazione ricette erogate a Marzo: da 17 a 22 aprile.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
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Roma, 18.03.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000002914/AG
Oggetto:
Emergenza Covid-19 –Agenzia Entrate- sospensione accertamenti fiscali e
verifiche
Circolare n. 12050
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Emergenza Covid-19:
Agenzia delle entrate – sospensione accertamenti fiscali e verifiche.
Si informa che l’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 12 marzo u.s. (cfr all. 1), ha reso noto che, a seguito del DPCM 11 marzo 2020 per il contrasto alla
diffusione del Coronavirus (cfr circolare federale n. 12033 del 12.3.2020), con Direttiva
firmata dal Direttore generale delle Entrate, è stata prevista la sospensione delle attività
di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e
contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non
siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).
Si segnala inoltre che, come reso noto dalla stampa, anche la Guardia di Finanza
ha disposto il blocco, fino a cessate esigenze, del controllo delle verifiche, dei controlli
fiscali e in materia di lavoro, d’intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di
indifferibilità e urgenza (connessi, ad esempio, alla contestazione delle violazioni
lavoristiche entro il termine stabilito, a pena di decadenza). Sono stati sospesi anche i
controlli strumentali e quelli antiriciclaggio.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandell
All. 1
▬▬▬ Ufficio Comunicazione e Stampa ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
COMUNICATO STAMPA
Coronavirus: Direttiva del Direttore Ruffini
Stop ad accertamenti fiscali e verifiche
Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e
verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate
a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni
normative). È questa in sintesi una delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal
direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.
Roma, 12 marzo 2020
AGENZIA DELLE ENTRATE
Via Giorgione, 106– 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it
INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI
Ufficio Comunicazione e Stampa
06.50545093
ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it
INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI
800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)
06.96668907 (da cellulare)
+39 06.96668933 (da estero)
Precisazioni AIFA su Malattia da coronavirus Covid-19 ed utilizzo di ACE-INIBITORI E SARTANI
L'Agenzia Italiana del Farmaco, in merito al presunto effetto di terapie a base di medicinali anti-ipertensivi
appartenenti alla classe degli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE inibitori), o degli
antagonisti del recettore per l’angiotensina II (sartani), sulla trasmissione e sull’evoluzione della malattia da coronavirus (Covid-19), intende precisare che ad oggi non esistono in merito evidenze scientifiche derivate
da studi clinici o epidemiologici, ma solo ipotesi molecolari verificate con studi in vitro. Pertanto, in base alle
conoscenze attuali, si ritiene opportuno raccomandare di non modificare la terapia in atto con anti-
ipertensivi (qualunque sia la classe terapeutica) nei pazienti ipertesi ben controllati, in quanto esporre
pazienti fragili a potenziali nuovi effetti collaterali o a un aumento di rischio di eventi avversi cardiovascolari
non appare giustificato.
Per le stesse motivazioni, rispetto all’ipotesi di utilizzare farmaci ACE-inibitori e sartani anche in persone sane
a fini profilattici, è opportuno ricordare che tali farmaci vanno utilizzati esclusivamente per il trattamento
delle patologie per le quali vi sia un’indicazione approvata e descritta nel Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e Foglio Illustrativo.
Posizioni analoghe sono state assunte dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa1, dalla Società Italiana
di Medicina Generale e delle cure Primarie2, dalla Società europea di Cardiologia3 e dalla Società Italiana di
Farmacologia4.
1 https://siia.it/notizie-siia/farmaci-antiipertensivi-e-rischio-di-covid-19-il-comunicato-della-siia/ 2 https://www.simg.it/supporto-e-condivisione-della-posizione-della-siia-sulluso-degli-ace-inibitori-nella-
presente-situazione-epidemica/ 3 https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-
council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang 4 https://www.sifweb.org/documenti/document_2020-03-13_documento-informativo-della-societa-
italiana-di-farmacologia-uso-di-ace-inibitori-sartani-ed-infezione-da-covid-19
1
Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti
Viale Pasteur, 49 - 00144 Roma
COMUNICATO STAMPA
18 marzo 2020
“ENPAF: differimento scadenze contributive”
In considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria ed epidemilogica
da COVID -19 riguardante tutto il territorio nazionale, l’Enpaf, con atto presidenziale, in
data odierna ha disposto il differimento dei termini di pagamento delle quote contributive
dovute dagli iscritti per l’anno 2020.
Gli importi saranno posti in riscossione tramite bollettini bancari con prima scadenza al 30
giugno 2020 anziché 30 aprile 2020.
E’ un atto dovuto – afferma Emilio Croce, Presidente della Cassa - alla luce delle difficoltà
che la categoria, e non solo, sta attraversando in un momento così delicato per tutto il
Paese. Non appena terminata la fase emergenziale, il Consiglio di amministrazione della
Fondazione assicurerà i necessari interventi di sostegno economico ai colleghi in difficoltà,
che andranno ad integrare quelli già previsti dal Governo con il Decreto Legge n. 18 del 17
marzo 2020”.
Firmato digitalmente da
Rosanna lasala
SerialNumber =TINIT-LSLRNN60A42G942HC = ITData e ora della firma: 24/02/2020 16:19:36
8 REGIONE BASILICATA
Ordinanza N. ~ DE !l 7 F f B. 2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ot·dinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTO l'att. 32 della Costituzione;
YfSTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e,
in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa ali 'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonch6 "nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ";
VISTA la legge regionale l 0 luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del
Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVTD-19;
PRESO ATTO d eli ' evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata c proporzionata alt' evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee
precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
2Speciale N. 13 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 27/02/2020
8 REGIONE BASILICATA
ORDINA
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica, le seguenti misure:
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
l . le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore
affollamento e transito le infonnazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero
della salute e allegate al presente provvedimento (allegato l);
2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del
Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate n eli' allegato l presso
gli esercizi commerciali;
4. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi
straordinari di sanificazione dei mezzi;
5. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogru ordine e
grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore
prima dcll 'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla
presente disposizione;
6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le tàsi del concorso una
adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet).
ULTERlORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETIT CHE
HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI
OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS.
7. chiunque, negli ultimi quattordici giorni, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato
in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità, ovvero abbia soggiornato nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione
locale del virus (allegato 2, l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il
sito istituzionale del Ministero della salute c della Regione), ove giunga in Basilicata, deve
comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG")
ovvero pediatra di libera scelta (di seguito "PLS") ovvero al numero verde appositamente
istituito dalla Regione 800996688, attivo dalle ore 12.00 de128.02.2020;
8. ricevuta la segnalazione dal soggetto interessato, il medico di medicina generale o il pediatra
di libera scelta o gli operatori che rispondono al numero verde appositamente istituito dalla
3Speciale N. 13 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 27/02/2020
8 REGIONE BASILICATA
Regione, comunicano il luogo di provenienza, le generalità e i recapiti della persona
interessata ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente;
9. l'operatore di Sanità Pubblica e/o i Servizi di Sanità Pubblica teni.torialmente competenti
provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al punto 7 e 8, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a. ricevuta la segnalazione l'operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e
assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno
e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una
adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l 'isolamento fiduciario,
l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da
adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accetiata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario
l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di
libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai
fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a
rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, c il MMG/PLS in cui si
dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la
data di inizio e fine;
1 O. L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento,
nonché degli altri eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi
in caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al
giorno (mattina e sera).
Il. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul
significato, le modalità e le finalità dell ' isolamento domiciliare al fine di assicurare la
massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
12. In caso di comparsa dì sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS c l'operatore di Sanità Pubblica;
4Speciale N. 13 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 27/02/2020
8 REGIONE BASILICATA
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi
dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un 'adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.
MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO
13. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle
condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,
dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare 5443~22/02/2020DGPRE~DGPRE-P.
Il Prefetto ed il commissario del governo territoriahnente competenti, informando preventivamente il Ministro dell ' interno, assicurano l' esecuzione delle misure per la parte di competenza awalendosi delle
forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della
regione e provincia autonoma interessata.
La presente ordinanza, che sostituisce la precedente ordinanza n. 1/2020, ha validità fino a nuovo
provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di
legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali. -
/
5Speciale N. 13 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 27/02/2020
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA
Nuova ordinanza Regione Basilicata 15/03/2020, n. 5
Art.1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, con decorrenza immediata e
fino al 3 aprile 2020 tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall’estero,
e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al proprio medico di
medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde
appositamente istituito dalla Regione 800996688, con l’obbligo - fatta eccezione per i casi previsti
al comma 2 - di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, con divieto di
contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. In
caso di comparsa di sintomi da COVID-19 si applica quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del
DPCM 8 marzo 2020.
2. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è vietato a
chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi previsti
dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020:
a) comprovate esigenze lavorative, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci;
b) situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli
animali di affezione;
c) spostamenti per motivi di salute.
Art. 2
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla
presente ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo
3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13.
2. I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte dalla presente
ordinanza.
3. La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della
salute, ai Prefetti e all’ANCI per l’invio ai Sindaci.
4. Sono confermate le disposizioni di cui alle ordinanze del 27 febbraio 2020, n. 2, dell’8 marzo
2020, n. 3 e dell’11 marzo 2020, n. 4, ove compatibili con le disposizioni della presente ordinanza.
5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
6. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
SERVIZIO SANITARIO NAZ]ONALE . REGIONE BASILICATA
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azienda sanita a locale
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U. O. S. D. Serv izio Farmac eut ico Ter r itor ialeTel: 0835-253.573
Far: 0835-253.576
Prot. n.20200016517cL 02.14.01
Matera. 16103/2020
Ai Sig.ri TitolariiGestori Prowisori,/Direttoridelle Farmacie dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera
LORO SEDI
e p.c. All'Ordine dei Farmacisti della provincia di Matera
A Federfarma Matera
LORO SEDI
OGGETTO: Disposizioni urgenti per il contenimento ed il contrasto all'epidemia da COVID 19
Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, la nota prot.
n. 44425113A2 del 1310312020 del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicatacontenente disposizioni in merito allo svolgimento del servizio farmaceutico da parte delle farmacie
aperte al pubblico durante l'emergenza sanitaria da COVID 19.
Con la suddetta nota, in aggiunta alle misure già in atto che limitano l'accesso in farmacia ad
una sola persona alla volta per ogni postazione intema di ciascuna farmacia, è prevista anche lamodalita di vendita a battenti chiusi.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Dr.ssa Angela M. T. Dragone
{try,p"<
Azienda Sonitaria Locale di Matera - Via Montescaglioso s n.c -75100MATERACodice Fiscale: A1178540777 Partita IyA: Al178540777
D rpARTrMENro PoLrrrcHE DELLla. PERSoNA
DIREZIONE GENERALE
IL DIRICENTE GENER,AIE
Vi{le V.rrest o,9 - 85100 POTENZATel. 091.66t755 - Fax 0nl«tYl|dg-sanita@rcgione.basilicata.itsiro ufciatc - eww.rcgiore,b.silic.ra,irPEC : s.aita@ccrt.rcgionc-berilicata-irREGIONE BASILICATA
Potetza 13.03.2020
v*n\Q423/tsrz
Ai Direttori Genetali delle
Aziende Sanitarie del SSR
Loto Sedi
Oggetto: Disposizioai urgenti per il cotrtenimento ed il contrasto all'epidemia dacovlD 19.
In rifedrneoto all'oggetto ed in lioea con tutte le disposizioni e le azioni poste in essere
sino ad ora, si rapptesena la necessità per tutte le farmacie presenti sul tettitorio tdonale diproseguire la vendita secondo le moddità previste ed effettuate nelle ore nottume.
Pet quelle fatmacie, invece, che non ptevedono nelle ote nottume dverse modalita divendita rispetto alle ore diurne, è aecessario coasendre I'accesso soltanto una persona alle
voIa.
I,e suddette rndicaziooi sono vigenti sono a tutto n $/04/2020, fatte salve diveme
iodicazioci
Si inviano le SS.LL. z dzre la massima ed urgente diffisione della ptesente a tutte le
fatmacie.
IL DIRIGENTE GENER.&LEDotL E
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tT,il.
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA
PROT. 202000402 del 16/03/2020
SPETT.
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI - MATERA
SPETT.
QUESTURA DI MATERA
I farmacisti, in farmacie e parafarmacie distribuite in modo capillare sul territorio,
operano quotidianamente per la tutela della salute della popolazione, attualmente in
un contesto territoriale quasi deserto per i noti provvedimenti restrittivi governativi e
regionali contro la diffusione del Covid-19.
Pertanto potrebbero essere più facilmente a rischio di atti criminosi da parte di
soggetti che approfittano del poco movimento di persone.
Al riguardo si chiede, soprattutto nelle prime ore pomeridiane e nelle ore serali, nei
limiti delle vostre possibilità, di organizzare controlli sul territorio in maniera da
consentire ai colleghi di espletare il servizio farmaceutico con un maggiore sicurezza.
Nel ringraziare per quanto riuscirete a garantirci e nell'ottica di una reciproca
collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Dr. Pasquale Imperatore
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA
AVVISO DI SERVIZIO
IN CONSIDERAZIONE DEL DIFFICILE PERIODO CHE STIAMO
ATTRAVERSANDO E LE LIMITAZIONI DI SPOSTAMENTI IMPOSTI DALLA
NORMATIVA IN VIGORE, SI COMUNICA CHE IL TERMINE DI SCADENZA
PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DELL'ORDINE PER L'ANNO 2020
È PROROGATO AL 1° LUGLIO 2020.
Il Presidente
Dr. Pasquale Imperatore
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