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IL DECRETO LEGGE 146 IL DECRETO LEGGE 146 del 23 dicembre 2013del 23 dicembre 2013
LE PRINCIPALI MODIFICHE AL SISTEMA PENITENZIARIO
PREMESSA GENERALEPREMESSA GENERALEIntroduce modifiche al codice di
procedura penale, al DPR 309/90 in materia di tossicodipendenti ed al TU immigrazione
Introduce poi modifiche all’O.P. in particolare in materia di liberazione anticipata e affidamento in prova al servizio sociale
Introduce il Garante Nazionale dei Detenuti
Le modifiche apportate alla camera hanno in buona parte depotenziato il decreto
MODIFICHE CODICE DI MODIFICHE CODICE DI PROCEDURA PENALEPROCEDURA PENALE
Art. 1Art. 1 Braccialetto elettronico per le misure
cautelari. Oggi diviene la regola. Prima della riforma il Giudice doveva motivare sulle ragioni per cui lo riteneva necessario, oggi è il contrario. Deve spiegare perché lo ritiene superfluo.
Semplificano la procedura, rendendo il contraddittorio eventuale nei casi più semplici: rateizzazione e conversione pene pecuniarie; remissione del debito; esecuzione della semidetenzione e libertà controllata; riabilitazione ed esito dell’affidamento in prova. Il contraddittorio c’è solo in caso di opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 cpp
Modifiche al DPR 309/90 ART Modifiche al DPR 309/90 ART 7373Il caso di minore entità di cui al
comma 5 passa da circostanza attenuante a reato autonomo.
Il massimo della pena viene ridotto da 6 a 5 anni. Il minimo resta 1 anno.
Questa modifica è utile, perché impedisce di bilanciare quella circostanza attenuante con le aggravanti, tra cui soprattutto la recidiva.
Il nuovo art. 35 bis O.P.Il nuovo art. 35 bis O.P. Introduce una procedura più garantita per i
reclami al magistrato di sorveglianza nel caso di: sanzioni disciplinari più gravi (isolamento all’aria ed esclusione di attività in comune) ed in caso di gravi violazioni all’ordinamento penitenziario.
Il magistrato deve fissare udienza alla quale l’amministrazione può partecipare;
Se accoglie il reclamo fissa un termine per adeguarsi all’amministrazione;
Il provvedimento è appellabile al Tribunale di Sorveglianza e ricorribile per Cassazione;
Se l’amministrazione non si adegua è possibile l’ottemperanza anche con un commissario ad acta;
Alla camera è stata esclusa la possibilità di condannare l’amministrazione al risarcimento del danno
Modifiche all’ordinamento penitenziarioModifiche all’ordinamento penitenziarioArticolo 3 Articolo 3
IL RECLAMOIL RECLAMO
Viene modificato l’art. 35 O.P. che prevede il diritto di reclamo generico del detenuto.
Oggi può essere fatto ad altri soggetti, tra cui il provveditore regionale, il direttore dell’ufficio ispettivo il capo del DAP
Soprattutto al Garante Nazionale ed ai Garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti
Non si specifica una procedura
Affidamento in prova al Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.)servizio sociale (art. 47 O.P.)Viene innalzata la soglia per
accedere all’affidamento in prova al servizio sociale dai vecchi 3 anni agli attuali 4;
Provvisoriamente può ammetterlo anche il Magistrato di Sorveglianza;
Liberazione Anticipata Liberazione Anticipata specialespeciale
Art. 4Art. 4 Per un periodo di due anni la liberazione anticipata passa da 45 giorni a semestre agli attuali 75 gg
La misura retroagisce al 1 gennaio 2010. Coloro che hanno già usufruito della liberazione
anticipata per quei periodi otterranno un’ulteriore riduzione di 30 giorni per ogni semestre se anche dopo la concessione del beneficio abbiano dato prova di partecipare all’opera di rieducazione
La norma non si applica a chi è in affidamento in prova o detenzione domiciliare
Alla camera dei deputati sono stati esclusi anche i condannati di cui all’art. 4-bis O.P. (reati associativi, reati sessuali, 74 e 73-80 D.P.R. 309/90)
Modifiche all’art. Modifiche all’art. 51 bis O.P.51 bis O.P.
Semplifica la procedura per la prosecuzione delle misure alternative in caso di sopravvenienza di nuovi titoli
Decide il magistrato di sorveglianza, mentre il ricorso al Tribunale è solo eventuale
Stabilizzazione dello Stabilizzazione dello sfollacarcerisfollacarceri
Art. 5Art. 5La detenzione domiciliare per le pene inferiori a 18 mesi, introdotto con la legge 199/2010, scaduto il 31 dicembre 2013 viene reso definitivo
Ad oggi – quindi – per le condanne inferiori ai 18 mesi la detenzione domiciliare è la misura ordinaria
Modifiche al TU Modifiche al TU ImmigrazioneImmigrazione
Art. 6Art. 6Si vuole aumentare il ricorso all’espulsione come misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 16
Chi deve scontare una pena inferiore a 2 anni ed era irregolare al momento dell’ingresso in carcere può essere espulso nel proprio paese anziché scontare la pena residua.
Rispetto a prima l’espulsione può essere disposta anche per chi è in esecuzione di pene per rapina ed estorsione
Importate è che l’identificazione dei condannati ai fini dell’espulsione avviene sin dal momento dell’ingresso in carcere
Garante Nazionale dei Garante Nazionale dei DetenutiDetenuti
Art. 7Art. 7Viene istituito il Garante Nazionale dei Detenuti
Organo collegiale, composto da un presidente e due membri che durano in carica per 5 anni non prorogabili
Garanzie di indipendenza dall’amministrazione e dalla politica
Nominato previa delibera del consiglio dei Ministri con Decreto del Presidente della Repubblica
Struttura composta da dipendenti del ministero della Giustizia
Poteri del garante nazionale Poteri del garante nazionale dei detenutidei detenuti Vigilia sul rispetto dei diritti dei detenuti Visita senza autorizzazione istituti penitenziari, opg,
strutture terapeutiche dove sono detenuti Visita previo avviso le camere di sicurezza delle forze
di polizia Prende visione del fascicolo dei detenuti, previo
consenso dell’interessato Chiede all’amministrazione i documenti che ritenga
necessari. Se questa non risponde avvisa il magistrato di sorveglianza che può emettere un ordine di esibizione
Accede ai CIE Formula sue raccomandazioni alle amministrazioni Trasmette annualmente una relazione ai Presidenti di
Camera e Senato, al Ministro dell’Interno e a quello della Giustizia
Proroga per l’emanazione dei Proroga per l’emanazione dei decreti in materia di sgravi decreti in materia di sgravi
per le imprese che per le imprese che assumono detenutiassumono detenuti
Art. 8Art. 8Viene prorogato di sei mesi il
termine per l’emanazione dei decreti che debbono stabilire modalità ed entità degli sgravi di cui alla legge smuraglia 193/00 e 381/00 per le imprese che assumono detenuti o ex detenuti