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E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)
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Responsabilità penale e diritto ambientale
REATO DI DISCARICA ABUSIVA E RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO.
DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ALCUNI IMPORTANTI CHIARIMENTI. A cura dell’Avv. Valentina Stefutti Sulle pagine del nostro sito, e nel corso degli eventi seminariali organizzati da Diritto
all’ambiente, abbiamo sovente trattato della problematica connessa alla eventuale responsabilità del proprietario di un terreno in cui siano stati conferiti rifiuti da parte di un diverso soggetto.
Come ben noto ai nostri Lettori, secondo quanto disposto dall’art.192 del D.gls.
152/06, la mera qualità di proprietario di un’area su cui altri abbiano abbandonato dei rifiuti, non costituisce condizione sufficiente per affermarne la penale responsabilità per il reato di discarica abusiva, né per obbligare tale soggetto a rimuoverli.
Sul punto, il Consiglio di Stato, in numerose sentenze (cfr. da ultimo CdS n.333/12) ha
stabilito che la Pubblica Amministrazione sia sempre tenuta, dopo aver espletato adeguata istruttoria, a fornire adeguata prova in ordine all’imputabilità della condotta illecita al proprietario.
Da parte sua, la Suprema Corte di Cassazione, ha più volte affermato che la semplice
inerzia conseguente all’abbandono da parte di terzi, o anche la consapevolezza di tale condotta da altri posta in essere, non siano idonee a configurare il reato di abbandono poichè una condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell’art. 40 c.p., comma 2, vale a dire che sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento da parte del titolare, che versi nella cd. posizione di garanzia.
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Da ultimo, nella recente sentenza n. 50634 del 3 dicembre 2014 (che riportiamo in calce), la Suprema Corte di Cassazione è tornata a riferire sul punto, affermando come il principio che esclude la configurabilità in forma omissiva del reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un terreno per violazione degli obblighi di controllo, non possa mai trovare applicazione nel caso in cui non si tratti di rifiuti depositati da terzi all'insaputa del proprietario bensì di detriti scaricati con la piena consapevolezza ed anzi con l'espresso consenso del titolare.
In tal caso, si sarebbe al cospetto di una vera e propria condotta di compartecipazione agevolatrice che giustifica pienamente la responsabilità del proprietario.
Nella precitata sentenza, la Corte di Cassazione ha altresì esplicitato che non potrebbe
mai richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che esclude la responsabilità in forma omissiva del reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva del proprietario del fondo per violazione degli obblighi di controllo (cfr. tra le altre Cass. Pen. 49327/11), allorquando non si tratti di rifiuti di terzi depositati all’insaputa del proprietario, ma di rifiuti scaricati con la piena consapevolezza e anzi con l’espresso consenso del titolare.
In tal caso, si è infatti al cospetto di una vera e propria condotta agevolatrice, da parte
del proprietario, che ben ne giustifica l’accertamento di responsabilità. Valentina Stefutti Pubblicato il 6 gennaio 2015
Riportiamo in calce la motivazione integrale della sentenza in commento
5 0 6 3 4 I 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DEL 04/11/2014
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CLAUDIA SQUASSONI Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. LORENZO ORILIA Dott. ALDO ACETO Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA - Presidente - N. 3079/2014
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 12982/2014
- Consigliere -
- Consigliere -
sul ricorso proposto da:
DE PONTE SALVATORE N. IL 12/06/1964
avverso la sentenza n. 608/2007 TRIB.SEZ.DIST. di MARCIANISE, del 18/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,<AAZ 6,e2,04 , che ha concluso per
"2-e•e-e2c,"
t2e4
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. distaccata Marcianise, con
sentenza 18.4.2012 depositata il 22.8.2012 ha ritenuto De Ponte Salvatore
responsabile del reato di cui all'art. 256 D. Lvo n. 152/2006 per avere, quale titolare
di un fondo in Portico di Caserta, effettuato una attività di discarica di rifiuti speciali
non pericolosi (materiali di risulta e scarti di lavorazione edile) in assenza della
prescritta autorizzazione.
2 Contro questa decisione il difensore ha proposto appello, poi trasmesso a
questa Suprema Corte (trattandosi di impugnazione contro sentenza di condanna a
pena pecuniaria). L'imputato si duole della mancata assoluzione con formula piena o
quanto meno ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp. Osserva in particolare che i detriti -
derivanti dalla demolizione di un fabbricato - furono depositati dal titolare
dell'impresa che stava realizzando il muro di recinzione nel fondo di sua proprietà e
quindi proveniva da altro cantiere, come dichiarato proprio dal teste Dalizzo. Ha
contestato l'affermazione secondo cui egli rivestirebbe una posizione di garanzia
quale proprietario del fondo. Osservando che al più essa potrebbe riguardare solo il
deposito dei materiali derivanti dalla attività da lui commissionata (realizzazione del
muro di cinta) ma non il materiale di risulta proveniente da una diversa demolizione
ed utilizzato impropriamente dall'esecutore dei lavori.
Si duole poi della misura della pena chiedendo l'applicazione nel minimo col
beneficio della sospensione condizionale.
3. Con successivo atto del 23.11.2012 l'imputato ha proposto personalmente
ricorso per cassazione denunziando inosservanza della legge penale in relazione alla
mancanza di un espresso obbligo di impedire la realizzazione o il mantenimento
dell'evento lesivo ovvero la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in
relazione alla ritenuta responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, e come
tale inappellabile (art. 593 comma 3 cpp), va senz'altro qualificata come ricorso per
cassazione per il principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti
processuali (art. 568 cpp). Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione proposta dal
difensore contro la sentenza del Tribunale - erroneamente diretta alla Corte
d'Appello - è stata trasmessa correttamente in Cassazione dalla Corte napoletana.
L'impugnazione è comunque inammissibile perché proposta per motivi diversi da
quelli consentiti dalla legge (art. 606 ultimo comma cpp): essa si risolve invero in
una censura tipicamente in fatto laddove sollecita una diversa ricostruzione della
vicenda sulla scorta delle dichiarazioni del teste Dalizzo (titolare dell'impresa
esecutrice).
I
2
2. Quanto al tema della posizione di garanzia del proprietario del fondo, la Corte è
ben consapevole del principio affermato da Sez. 3, Sentenza n. 49327 del 12/11/2013
Ud. dep. 09/12/2013 Rv. 257294 che esclude la configurabilità in forma omissiva del
reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un
terreno per violazione degli obblighi di controllo, ma ritiene che esso non possa trovare
applicazione nel caso di specie, in cui non si tratta di rifiuti depositati da terzi
all'insaputa del proprietario (come nel caso esaminato con la citata sentenza), ma di
detriti scaricati con la piena consapevolezza ed anzi con l'espresso consenso del
titolare, come emerge dalla sentenza impugnata che riporta la dichiarazione dello
stesso Dalizzo ("stavamo facendo l'abbattimento di un palazzo ed ho chiesto che
portassero un poco di questo materiale sul posto proprio per evitare che i camion
scendessero sul terreno"): in sostanza, si è in presenza di una vera e propria condotta
di compartecipazione agevolatrice che giustifica la responsabilità del proprietario (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 2477 del 09/10/2007 Ud. dep. 17/01/2008 Rv. 238541): fuori
luogo quindi si rivela il richiamo alla giurisprudenza - peraltro ben nota al Collegio -
che esclude la posizione di garanzia da parte del committente con riferimento
all'attività di smaltimento di rifiuti da parte dell'appaltatore e che viene richiamata nel
ricorso per cassazione proposto direttamente dal De Ponte, precisandosi, anzi che la
stessa giurisprudenza, fa "salva l'ipotesi di un diretto concorso nella commissione del
reato" (cfr. Sez. 3 sentenza n. 25041/2011).
Per le suddette considerazioni va dichiarato altresì inammissibile per manifesta
infondatezza il ricorso depositato personalmente dall'imputato, che è incentrato su tale
tema.
4. Inammissibile - perché priva di specificità - è infine anche la censura sul
trattamento sanzionatorio, che si risolve in una richiesta di riduzione della pena per
l'avvenuto ripristino ambientale e la quantità e natura dei materiali rinvenuti, laddove
il giudice di merito aveva comunque concesso le attenuanti generiche.
Quanto alla sospensione condizionale della pena, la mancanza di espressa
richiesta in sede di conclusioni (come si evince dall'epigrafe della sentenza impugnata)
esonerava il giudice dall'obbligo di pronunciarsi.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839
del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004
Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 cc. dep. 21/12/2000).
Il tema della prescrizione non può essere affrontato.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente
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al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibil‘ í ricorsa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4.11.2014.
Il c ns. est. Il Presidente
DEPOSITATA N CANCELLER'iA.
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