Diritto di famiglia Lezioni 8-15 novembre 2010. Evoluzione legislativa: Codice civile 1942...

Post on 03-May-2015

217 views 0 download

Transcript of Diritto di famiglia Lezioni 8-15 novembre 2010. Evoluzione legislativa: Codice civile 1942...

Diritto di famiglia

Lezioni 8-15 novembre 2010

Evoluzione legislativa:• Codice civile 1942• Costituzione (artt. 2, 29, 30, 31)• L. 898.1970 (divorzio)• L. 184.1983 (adozione)• L. 151.1975 (riforma diritto di famiglia)

Evoluzione giurisprudenziale:

interventi della Corte Costituzionale volti a

sollecitare una revisione sistematica della materia

da parte del legislatore

Famiglia nucleare / parentale

• Famiglia nucleare: sono compresi i coniugi e i figli, inclusi gli adottivi (es. art. 536 c.c.);

• Famiglia parentale: fanno parte altri parenti e affini (es. art. 230-bis c.c.).

Computo dei gradi: art. 76 c.c.

Famiglia di fatto

coppia che convive stabilmente senza chel’unione venga formalizzata mediante ilmatrimonio, con sostanziale rispetto deidoveri matrimoniali • mancanza di vincolo matrimoniale;• diversità di sesso dei membri della coppia;• impegno di stabile convivenza e comunione

materiale e spirituale;• conoscenza sociale della convivenza.

Matrimonio:

Assenza di definizione: comunione di vita

spirituale e materiale tra i coniugi

• Atto negoziale?

• Atto puro

• Atto personale (salvo matrimonio per procura: art. 111 c.c.)

• Atto incoercibile

Promessa di matrimonio

Art. 79 ss. c.c.- Nessun obbligo a contrarre matrimonio;- Restituzione dei doni in caso di rottura ella

promessa;- Risarcimento del danno in caso di rottura

senza giustificato motivo, in caso di promessa vicendevole per atto pubblico, scrittura privata o risultante da richiesta della pubblicazione.

• Matrimonio civile: atto e rapporto vengono regolati dal diritto civile

• Matrimonio concordatario: celebrazione davanti al ministro di culto di un matrimonio canonico anche con effetti civili a condizione che il consenso sia manifestato dai nubendi davanti al ministro di culto e l’atto venga poi trascritto nei registri dello stato civile.

• Matrimonio dei culti acattolici: matrimonio civile la cui forma è quella dei culti acattolici

Condizioni richieste per la celebrazione

• Età (art. 84 c.c.)• Capacità (art. 85 c.c.)• Libertà di stato (art. 86 c.c.)• Assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione

(art. 87 c.c.)• Assenza di delitto (art. 88 c.c.)• Superamento del divieto temporaneo di nuove

nozze (art. 89 c.c.)• Pubblicazioni (art. 93 ss. c.c.)

Invalidità matrimoniali (art. 117 ss. c.c.):Disciplina peculiare rispetto al regimecontrattuale (es. cause di decadenza oimproponibilità dell’azione)

Matrimonio putativo (art. 128 ss. c.c.):La nullità del matrimonio non impedisce chesi producano taluni effetti per i coniugi e peri figli, i quali variano a seconda dellacondizione di buona o mala fede di uno oentrambi i coniugi

Doveri dei coniugi:

• fedeltà

• contribuzione

• assistenza morale e materiale

• collaborazione

• coabitazione

Rapporti patrimoniali tra i coniugi

Riforma del diritto di famiglia del 1975: la

comunione tra coniugi diviene regime legale

Convenzioni matrimonialinegozio bilaterale con il quale gli sposi ed eventualmente un terzodanno vita ad un regime patrimoniale della famiglia

- forma: atto pubblico, anche se il terzo può manifestare la propria vol di costituire il fondo patrimoniale con testamento, la dich. può essere resa dagli sposi al celebrante ed inserita nell’atto di matrimonio;

- pubblicità: a) annotazione a margine dell’atto di matrimonio; b) trascrizione, in presenza di beni immobili, nei casi previsti dall’art.

2647;

- capacità: serve la capacità di agire salva l’ipotesi del minore autorizzato a contrarre matrimonio.

Comunione legale

Contitolarità dei coniugi per quote uguali

sugli acquisti successivi al matrimonio e

amministrazione del patrimonio con

uguaglianza di poteri

- Comunione immediata;

- Comunione de residuo

- Beni personali

Amministrazione dei beni in regime di

comunione legale:

- atti di ordinaria / straordinaria amministrazione;

- Conseguenze in caso di compimento, da parte di un solo coniuge, di un atto di straordinaria amministrazione

Responsabilità: artt. 186 ss. c.c.

• Garanzia diretta beni comunione (186);

• Garanzia sussidiaria beni personali (190);

• Garanzia sussidiaria beni comunione (188-189);

Scioglimento della comunione legale

- Convenzionale;

- Legale: art. 191 c.c.

- Giudiziale: art. 193 c.c.

Comunione convenzionale

i coniugi pattuiscono di dare un regime di

con titolarità dei beni simile a quello della

comunione legale ma con caratteristiche

proprie

Limiti: art. 210 c.c.

Separazione dei beni

Ciascun coniuge è titolare di tutti i diritti acquistatisui beni precedentemente o successivamente allacelebrazione del matrimonio e dei frutti prodotti dalsuo patrimonio. Può godere alienare eamministrare i beni senza limiti, nel rispetto però del dovere di contribuzione ai bisogni familiari.L’altro coniuge non può vantare beni sui dirittistessi. a) amministrazione e godimento: b) prova della titolarità dei beni: art 219 c.c.

Fondo patrimoniale

Beni vincolati al soddisfacimento dei bisognidella famiglia, onde consentire alla stessa ilgodimento di un tenore di vitatendenzialmente costante nel tempo. Sitratta di un vincolo di destinazione di beniappartenenti ai coniugi e sprovvisto dipersonalità giuridica.- Costituzione;- Amministrazione;- Limiti alle azioni esecutive da parte dei creditori;- Scioglimento.

Separazione personale dei coniugi

• Separazione giudiziale

- con addebito / senza addebito

• Separazione consensuale

• Separazione temporanea

• Separazione di fatto

Effetti della separazione

- Sui rapporti personali;

- Sui rapporti patrimoniali;

- Nei confronti dei figli.