Diritto di famiglia Lezioni 8-15 novembre 2010. Evoluzione legislativa: Codice civile 1942...
-
Upload
bianca-spano -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Diritto di famiglia Lezioni 8-15 novembre 2010. Evoluzione legislativa: Codice civile 1942...
Diritto di famiglia
Lezioni 8-15 novembre 2010
Evoluzione legislativa:• Codice civile 1942• Costituzione (artt. 2, 29, 30, 31)• L. 898.1970 (divorzio)• L. 184.1983 (adozione)• L. 151.1975 (riforma diritto di famiglia)
Evoluzione giurisprudenziale:
interventi della Corte Costituzionale volti a
sollecitare una revisione sistematica della materia
da parte del legislatore
Famiglia nucleare / parentale
• Famiglia nucleare: sono compresi i coniugi e i figli, inclusi gli adottivi (es. art. 536 c.c.);
• Famiglia parentale: fanno parte altri parenti e affini (es. art. 230-bis c.c.).
Computo dei gradi: art. 76 c.c.
Famiglia di fatto
coppia che convive stabilmente senza chel’unione venga formalizzata mediante ilmatrimonio, con sostanziale rispetto deidoveri matrimoniali • mancanza di vincolo matrimoniale;• diversità di sesso dei membri della coppia;• impegno di stabile convivenza e comunione
materiale e spirituale;• conoscenza sociale della convivenza.
Matrimonio:
Assenza di definizione: comunione di vita
spirituale e materiale tra i coniugi
• Atto negoziale?
• Atto puro
• Atto personale (salvo matrimonio per procura: art. 111 c.c.)
• Atto incoercibile
Promessa di matrimonio
Art. 79 ss. c.c.- Nessun obbligo a contrarre matrimonio;- Restituzione dei doni in caso di rottura ella
promessa;- Risarcimento del danno in caso di rottura
senza giustificato motivo, in caso di promessa vicendevole per atto pubblico, scrittura privata o risultante da richiesta della pubblicazione.
• Matrimonio civile: atto e rapporto vengono regolati dal diritto civile
• Matrimonio concordatario: celebrazione davanti al ministro di culto di un matrimonio canonico anche con effetti civili a condizione che il consenso sia manifestato dai nubendi davanti al ministro di culto e l’atto venga poi trascritto nei registri dello stato civile.
• Matrimonio dei culti acattolici: matrimonio civile la cui forma è quella dei culti acattolici
Condizioni richieste per la celebrazione
• Età (art. 84 c.c.)• Capacità (art. 85 c.c.)• Libertà di stato (art. 86 c.c.)• Assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione
(art. 87 c.c.)• Assenza di delitto (art. 88 c.c.)• Superamento del divieto temporaneo di nuove
nozze (art. 89 c.c.)• Pubblicazioni (art. 93 ss. c.c.)
Invalidità matrimoniali (art. 117 ss. c.c.):Disciplina peculiare rispetto al regimecontrattuale (es. cause di decadenza oimproponibilità dell’azione)
Matrimonio putativo (art. 128 ss. c.c.):La nullità del matrimonio non impedisce chesi producano taluni effetti per i coniugi e peri figli, i quali variano a seconda dellacondizione di buona o mala fede di uno oentrambi i coniugi
Doveri dei coniugi:
• fedeltà
• contribuzione
• assistenza morale e materiale
• collaborazione
• coabitazione
Rapporti patrimoniali tra i coniugi
Riforma del diritto di famiglia del 1975: la
comunione tra coniugi diviene regime legale
Convenzioni matrimonialinegozio bilaterale con il quale gli sposi ed eventualmente un terzodanno vita ad un regime patrimoniale della famiglia
- forma: atto pubblico, anche se il terzo può manifestare la propria vol di costituire il fondo patrimoniale con testamento, la dich. può essere resa dagli sposi al celebrante ed inserita nell’atto di matrimonio;
- pubblicità: a) annotazione a margine dell’atto di matrimonio; b) trascrizione, in presenza di beni immobili, nei casi previsti dall’art.
2647;
- capacità: serve la capacità di agire salva l’ipotesi del minore autorizzato a contrarre matrimonio.
Comunione legale
Contitolarità dei coniugi per quote uguali
sugli acquisti successivi al matrimonio e
amministrazione del patrimonio con
uguaglianza di poteri
- Comunione immediata;
- Comunione de residuo
- Beni personali
Amministrazione dei beni in regime di
comunione legale:
- atti di ordinaria / straordinaria amministrazione;
- Conseguenze in caso di compimento, da parte di un solo coniuge, di un atto di straordinaria amministrazione
Responsabilità: artt. 186 ss. c.c.
• Garanzia diretta beni comunione (186);
• Garanzia sussidiaria beni personali (190);
• Garanzia sussidiaria beni comunione (188-189);
Scioglimento della comunione legale
- Convenzionale;
- Legale: art. 191 c.c.
- Giudiziale: art. 193 c.c.
Comunione convenzionale
i coniugi pattuiscono di dare un regime di
con titolarità dei beni simile a quello della
comunione legale ma con caratteristiche
proprie
Limiti: art. 210 c.c.
Separazione dei beni
Ciascun coniuge è titolare di tutti i diritti acquistatisui beni precedentemente o successivamente allacelebrazione del matrimonio e dei frutti prodotti dalsuo patrimonio. Può godere alienare eamministrare i beni senza limiti, nel rispetto però del dovere di contribuzione ai bisogni familiari.L’altro coniuge non può vantare beni sui dirittistessi. a) amministrazione e godimento: b) prova della titolarità dei beni: art 219 c.c.
Fondo patrimoniale
Beni vincolati al soddisfacimento dei bisognidella famiglia, onde consentire alla stessa ilgodimento di un tenore di vitatendenzialmente costante nel tempo. Sitratta di un vincolo di destinazione di beniappartenenti ai coniugi e sprovvisto dipersonalità giuridica.- Costituzione;- Amministrazione;- Limiti alle azioni esecutive da parte dei creditori;- Scioglimento.
Separazione personale dei coniugi
• Separazione giudiziale
- con addebito / senza addebito
• Separazione consensuale
• Separazione temporanea
• Separazione di fatto
Effetti della separazione
- Sui rapporti personali;
- Sui rapporti patrimoniali;
- Nei confronti dei figli.