Diritto del lavoro - I - Oggetto e funzione del diritto del lavoro: tradizione e rinnovamento.

Post on 01-May-2015

219 views 0 download

Transcript of Diritto del lavoro - I - Oggetto e funzione del diritto del lavoro: tradizione e rinnovamento.

Diritto del lavoro

- I -Oggetto e funzione del

diritto del lavoro: tradizione e

rinnovamento

L’oggetto del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali il cui oggetto

è costituito da una prestazione finalizzata alla percezione di un

corrispettivo

Vi sembra un’affermazione soddisfacente?

La lunga storia del diritto del lavoro

La “diversità” dei rapporti di lavoro

“Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle

parti, il contratto di lavoro riguarda ancora

l’avere per l’imprenditore, ma

l’essere per il lavoratore”

(F. Santoro Passarelli)

“A nessuno verrebbe in mente di individuare una

categoria sociologica corrispondente alla

categoria giuridica del curatore o del cessionario.

Nel diritto del lavoro, invece, le categorie

giuridiche sono percepite come meri calchi di

categorie sociologiche” (A. Supiot).

• Nell’ideologia e nella antropologia delle prime codificazioni, c’è spazio

per queste differenziazioni? • Attraverso quali principi e quali

strumenti i codici liberali si riproponevano di tutelare il lavoro?

La prima regolazione giuridica dei rapporti individuali di lavoro

La riconduzione del contratto di lavoro allo

schema della locazione (di

opere) nel codice civile del 1865

• Identità formale della posizione giuridiche delle due parti

• Un’unica regola specifica: la temporaneità del rapporto

la “diversità” del diritto del lavoronelle discipline successive:

L“autonomia” del diritto del

lavoro

La diversità del diritto del lavoro rispetto al diritto comune dei contratti:

alcuni esempi tratti dal codice civile

• La nullità che produce effetti– es: le prestazioni di fatto (2126 c.c.)

• La corrispettività attenuata– es: le sospensioni del rapporto (2110 c.c.)

• L’autonomia negoziale limitata – es: la rigidità delle mansioni (2103 c.c.) (dal

1973)

• La disponibilità dei diritti limitata – es: l’invalidità delle rinunce e transazioni

(2113 c.c) (dal 1973)

E nella legislazione speciale

• Gli elementi di specialità rispetto al diritto comune dei contratti si sono intensificati nella legislazione speciale successiva

•La formazione “alluvionale” del diritto del lavoro e la complessità regolativa che ne deriva

• Gli appelli dei giuslavoristi alla semplificazione

Come si giustificano le deviazioni rispetto ai principi fondamentali

dell’autonomia privata, oggi?

Cosa separa il codice civile (e la sua impostazione) dalla

legislazione sul lavoro che oggi conosciamo?

La Costituzione, decisivo spartiacque, rispetto alla ideologia del codice civile

(Calamandrei)

Il lavoro nella Costituzione

La definitiva emancipazione della disciplina giuridica del rapporto di lavoro dal diritto

dei privati –E’ uno dei pochi rapporti interprivati di cui si occupa la Costituzione

– Il diritto del lavoro come “ponte” tra diritto pubblico e privato

...segue: il lavoro nella Costituzione...segue: il lavoro nella Costituzione

• Art. 1 - Fondata sul lavoro• Art. 4 - Riconoscimento del diritto al lavoro• Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le

sue forme e applicazioni • Art. 36 - Diritto ad una retribuzione

proporzionata al lavoro e sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa.

• Art. 37 - Uguaglianza tra donne e uomini che lavorano

MA ANCHE DIRITTI COLLETTIVI (differenza con il codice civile)• Art. 39 Libertà sindacale• Art. 40 Diritto di sciopero

• Tutto questo è sufficiente rispetto ai fini?

• Non basta enunciare i diritti, occorre anche garantirne l’effettività, tenuto conto del concreto contesto economico e sociale dove si suppone che debbano operare.

Una disposizione fondamentale

dell’intero ordinamento: il 2 c. dell’art. 3. Cost.

enunciare

garantirne l’effettività

Una norma chiave per il diritto del lavoro

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese” (Art. 3, comma 2 Cost.)

di fatto

La costituzione “sincera” (U. Romagnoli)

Perché il 2° comma dell’art. 3 è una norma “sincera”?

Cosa suggerisce la lettura congiunta dei due commi

dell’art. 3 Cost?

Proprio perché il costituente era cosciente che, nei fatti, i cittadini NON sono ancora pienamente uguali (comma 1), ha sentito il bisogno di programmare la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla effettiva uguaglianza (comma 2).

IL COMMA 2 RICONOSCE

IMPLICITAMENTE CHE IL COMMA 1

RISCHIA DI RIMANERE UNA

MERA AFFERMAZIONE DI PRINCIPIO.

Il rilievo dei principi costituzionali nel diritto del lavoro

Nei confronti di chi operano le

istanze di trasformazione

della Costituzione?

– Art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti dell’uomo nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”

– L’art. 41.2 Cost.: “L’iniziativa economica

non può svolgersi in contrasto con l’utilità

sociale”

Una Domanda: Due elementi per rispondere:

La RispostaIl disegno di emancipazione e trasformazione

prospettato dalla Costituzione si realizza attraverso una ridefinizione di DUE tipi di

rapporti giuridici

– I rapporti verticali tra cittadini e Stato(secondo una dottrina risalente, solo questi)

– Ma anche i rapporti orizzontali tra cittadini.

Risultato

La costituzionalizzazione del diritto del lavoro

Abbandonata la tradizionale neutralità, il diritto del lavoro si raccorda

direttamente al modello di sistema economico configurato dalla

costituzione” (Ghera)

IL DIRITTO DEL LAVORO E’ UN DIRITTO “DISEGUALE” PERCHE’ DISCIPLINA UN RAPPORTO PER

DEFINIZIONE DISEGUALE

Identità e funzione del diritto del lavoro, oggi

Di quale lavoro parla la

Costituzione?

L’identificazione tra diritto del lavoro e rapporto di lavoro

subordinato

==Operario-massa

della grande industria

tayloristica

ModelloModelloempiricoempirico

Lavoratore subordinato

definito dall’art. 2094 cod. civ.

ModelloModellonormativnormativ

oo

Il diritto del lavoro della società industriale

Questo era il Novecento: tutti ci alzavamo alla medesima ora, tutti uniformati negli orari giornalieri,

settimanali, annui e tutti pensavamo che la vita lavorativa si svolgesse su

tutto l’orario giornaliero per tutti i giorni feriali della settimana in tutti i

mesi lavorativi dell’anno, fino alla pensione (A. Accornero)

La tutela del lavorocome parte del complessivo

progetto di societàaccolto nella Costituzione

Il lavoro subordinato comefattispecie sociale

prevalente

Il diritto del lavorocome diritto del lavoro

subordinato

Il problema dell’identità del diritto del lavoro oggi

Può essere ancora valida l’equazione tra diritto del lavoro e diritto del lavoro subordinato?

Esiste oggi un modello sociale dominante di lavoratore?

Nel secolo che se ne va, il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato è diventato la stella polare del diritto del lavoro europeo legificato, giurisprudenziale e negoziato in sede sindacale. Non era soltanto la rappresentazione giuridica del codice di riferimento culturale che, nella civiltà del fordismo, non c’era la possibilità né di scegliere né di rifiutare. Era anche il simbolo giuridificato del principio di razionalità incorporato in una tecnica produttiva avente la proprietà di predefinire un assetto rigidamente strutturato dell’insieme delle relazioni sociali (Romagnoli)

Il diritto del lavoro ed il suo contesto

• 1) La dimensione sociale • 2) La dimensione politico-

istituzionale • 3) La dimensione giuridica

12

3

Cosa è cambiato?

• TENDENZE RILEVABILI SU

SCALA GLOBALE Deindustrializzazione

Esternalizzazione Delocalizzazione Jobless growth

Le trasformazioni dell’organizzazione del lavoro attraverso alcune parole chiave

TENDENZE PECULIARI AI

PAESI DELL’UE Denazionalizzazione

Disoccupazione

Le conseguenze sul diritto del lavoro

Lo Statuto dei lavoratori volle far entrare la Costituzione oltre i cancelli delle fabbriche. Da qualche tempo, dai cancelli delle fabbriche il lavoro esce per disperdersi nella rete delle collaborazioni, dei franchising, delle piccole imprese di servizio” . (M. D’Antona)

Il contesto europeo

La denazionalizzazione delle politiche del lavoro

• Il diritto del lavoro comunitario• La nuova politica occupazionale

comunitaria nel Trattato di Amsterdam• L’Unione monetaria e le sue

conseguenze

Come cambia l’identità del diritto del lavoro che conosciamo

• I quattro pilastri del diritto del lavoro e il loro dissolvimento

• Lo stato nazione• La grande fabbrica• La piena occupazione• La rappresentanza generale del lavoro

attraverso il sindacato

Le conseguenze sul diritto del lavoro

La riorganizzazione del lavoro può essere assimilata ad una disorganizzazione

della legislazione del lavoro (S. Simitis)

La transizione in atto:verso un diritto del lavoro adeguato al

nuovo contesto

Verso quale funzione?

Con quali soluzioni?

A cosa deve servire il diritto del lavoro?

Le funzioni tradizionali• Correggere le distorsioni di un mercato

del lavoro dove l’offerta (dei lavoratori) è più debole della domanda (degli imprenditori): l’intervento della norma inderogabile finalizzata a riequilibrare il potere contrattuale

• Garantire l’interesse delle imprese a limitare la concorrenza “sleale” al ribasso

E i mutamenti in atto: il Libro bianco“Il Governo ritiene che l’attuale ordinamento

del lavoro si limiti a realizzare la protezione del lavoratore in quanto titolare di una posizione lavorativa, garantendo agli insiders una posizione di privilegio a scapito degli outsiders, sostanzialmente abbandonati a se stessi. Se occorre da un lato rimodulare la protezione accordata al lavoratore occupato, dall’altro è necessario assicurare una più alta tutela sul mercato. Sul piano del rapporto di lavoro si tratta quindi di stimolare l’adattabilità dei dipendenti; su quello del mercato le autorità comunitarie richiedono di realizzare un sistema di servizi all’impiego che garantisca l’occupabilità. E’ del tutto evidente che l’ordinamento italiano contrasta apertamente con tali indicazioni comunitarie: alla iper-tutela degli occupati si contrappone, infatti, la sotto-tutela dei disoccupati”

Verso una ridefinizione del

conflitto di interessi regolato

dal diritto del lavoro?

Dal conflitto tra lavoratori e

datori di lavoro al conflitto tra

occupati e disoccupati?

segueLegislazione e contrattazione mantengono

come obiettivo centrale la conservazione del posto di lavoro piuttosto che la mobilità del singolo nelle transizioni tra scuola e lavoro, tra non lavoro e lavoro, tra lavoro e formazione, determinando in questo modo anche una crescente divaricazione rispetto alle necessità delle imprese di forme flessibili di adeguamento della manodopera.

Il Governo ritiene che alla nozione di sicurezza data dall’inamovibilità del singolo rispetto al proprio posto di lavoro occorra sostituire un concetto di sicurezza conferito dalla possibilità di scelta effettiva nel mercato del lavoro

Dal diritto del rapporto di

lavoro al diritto del mercato del

lavoro

segueL’ordinamento giuridico del lavoro in Italia

è stato costruito sul presupposto che i rapporti tra datori e prestatori di lavoro siano presidiati da regole vincolanti, dettate dal legislatore o convenute in sede di contrattazione collettiva. Un’impostazione precettiva e prescrittiva che, nella normalità dei casi, produce norme inderogabili, cioè tali da escludere la libera pattuizione individuale e comunque tali da non lasciare alcuna flessibilità alle parti, se non in senso migliorativo per il lavoratore. Spesso si tratta di precetti eccessivamente rigidi, sovente inattuabili, tali da favorire l’evasione e gli aggiramenti, fomentando comunque il contenzioso 

L’abbandono della norma inderogabile a favore della

autonomia individuale?

segueSul piano della ridefinizione dei criteri

di imputazione delle tutele del lavoro si potrebbe peraltro andare anche oltre la semplice predisposizione di un nucleo di disciplina comune a tutti i tipi di lavoro, rinunciando definitivamente ad una definizione generale e astratta di lavoro subordinato, indicando invece, di volta in volta, il campo di applicazione di ogni intervento normativo

Dal diritto del lavoro ai

diritti dei lavori

segueNon è revocabile in dubbio che il progresso

tecnologico così come i mutamenti nelle condizioni di mercato abbiano modificato profondamente l’ambiente nel quale le imprese si trovano ad operare. Si è così determinata una crescente necessità di reagire con maggiore flessibilità ai cambiamenti sul fronte dell’ offerta e della domanda, mentre gli sviluppi tecnologici hanno consentito alle imprese di introdurre modalità nuove e più flessibili nell’ organizzazione dei processi produttivi. Al fine di trarre pieno vantaggio da questo potenziale evolutivo, appare evidente – nella valutazione delle autorità comunitarie, del tutto condivisa dal Governo italiano – la necessità di adattare il presente quadro regolatorio, a queste nuove circostanze. L’attuale quadro regolatorio riflette, infatti, un’organizzazione del lavoro oggi completamente superata

Oltre la fabbrica

segueA seguito dei profondi mutamenti

intercorsi nell’organizzazione dei rapporti e dei mercati del lavoro, il Governo ritiene che sia ormai superato il tradizionale approccio regolatorio, che contrappone il lavoro dipendente al lavoro autonomo, il lavoro nella grande impresa al lavoro in quella minore, il lavoro tutelato al lavoro non tutelato

Oltre il lavoro

subordinato

…La definizione iniziale

PECCA PER DIFETTO

Il diritto del lavoro disciplina i rapporti contrattuali

il cui oggetto è costituito da una prestazionefinalizzata alla percezione di un corrispettivo

PECCA PER ECCESSO