Costituzione Repubblica Italiana - nattabg.gov.it · Costituzione Repubblica Italiana Articolo 32...

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Tutela della salute

Costituzione Repubblica Italiana Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce

cure gratuite agli indigenti Articolo 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo

da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

Tutela della salute

Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Art. 2050

“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa (…) è tenuto al risarcimento, se

non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”

Il Decreto Legislativo 81/2008

Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori D.Lgs. 81/2008

è la più recente normativa di riferimento per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Definizione di salute (D.Lgs. 81/2008)

art. 2: «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in

un’assenza di malattia o d’infermità

Il Decreto Legislativo 81/2008

È un percorso PARTECIPATO per garantire e migliorare la

SICUREZZA nei luoghi di lavoro

Comporta diritti e doveri Prevede l’individuazione dei rischi e la loro valutazione

Determina l’adozione di misure di tutela e prevenzione

Considera Fondamentali la Formazione e l’Informazione

Principali attori della sicurezza nelle aziende

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Datore di lavoro elabora VDR

DIRIGENTE - PREPOSTO

RSPP MC

Lavoratori

ASPP

RLS

Organi di Controll

o esterni

Addetti alle

emergenze

Lavoratore

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del Codice civile;…

Diritti dei Lavoratori

art.37 -dlgs81-Dirito alla informazione/formazione Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure prevenzionali; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del

medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le

disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei

dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori

immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e della lingua veicolare utilizzata nel percorso informativo.

Gli obblighi dei Lavoratori

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Art. 20 (Obblighi dei lavoratori) 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonchè i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Le parti in blu sono sanzionate penalmente

Datore di Lavoro

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa… omissis Nella scuola D.L. è il Dirigente Scolastico

Doveri del datore di lavoro

Redigere il documento di valutazione dei rischi

(DVR)

Documento di Valutazione dei Rischi (obblighi normativi)

Dalla valutazione dei rischi presenti sul

luogo di lavoro, adempimento obbligatorio per tutte le aziende con dipendenti

(articolo 18 del D.Lgs.81/08), scaturisce Il Documento di Valutazione dei rischi

(DVR).

Il DVR serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per valutare, eliminare, o ridurre il più possibile, rischi e pericoli, sia della struttura sia delle attività esercitate, presenti all'interno dei luoghi di lavoro.

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:

ESAME dei RISCHI MISURE di PREVENZIONE MISURE di TUTELA PIANO EMERGENZA

ESAME dei RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE

Strumenti di tutela

Le figure della sciurezza

RISCHIO-PERICOLO

Alcuni dei principali rischi legati alle mansioni

AGENTI FISICI

AGENTI CHIMICI AGENTI BIOLOGICI VIEDOTERMINALI

Videoterminali

i lavoratori che utilizzano i videoterminali, in modo sistematico

o abituale, per almeno venti ore settimanali, sono soggetti a sorveglianza sanitaria

(art. 175 D.Lgs. 81/08. )

Videoterminali

i lavoratori che utilizzano per quattro ore consecutive il videoterminale hanno diritto

ad una pausa di 15 minuti, cambio di mansione, ogni 2 ore.

(art. 175 dello stesso D.Lgs. 81/08. )

Il datore di lavoro deve NOMINARE LE FIGURE PREVISTE GARANTENDO

LA LORO FORMAZIONE.

I NOMINATIVI DELLE FIGURE DEVONO ESSERE NOTE A TUTTO IL PERSONALE

Principali attori della sicurezza nelle aziende

LA FORMAZIONE e l’INFORMAZIONE

Il Piano di Emergenza Il Datore di Lavoro deve predisporre il Piano di

Emergenza Un’emergenza è qualsiasi situazione imprevista di grave o

imminente pericolo per le persone, l'ambiente ed i beni.

Il Piano di Emergenza prevede: Le misure di intervento in caso di emergenza (es. black out

elettrico, allagamento, terremoto, nube tossica, incendio ecc.);

L’evacuazione rapida dei locali (in caso di incendio).

Il Datore di lavoro per procedere alla valutazione dei rischi, all’adozione delle misure di prevenzione, alla gestione delle emergenze si avvale di figure obbligatorie appositamente designate, nominate e formate.

Medico Competente • Il Decr. Leg.vo 81/08 prevede, all'art. 18, comma 1, lettera a, che il datore

di lavoro nomini il medico competente nei casi previsti dal presente decreto". I casi in cui vige l'obbligo di nominare il medico competente sono:

• movimentazione manuale di carichi, (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);

• attività a unità video (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato lavoratori che utilizzano il pc per un tempo superiore alle 20 ore complessive settimanali),

• esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche):

• in tutti i casi in cui si sia rivelata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute; sostanze pericolose (chimiche, cancerogene, mutagene); agenti biologici .

SORVEGLIANZA SANITARIA Medico Competente (M.C.)

Il primo obbligo/compito che l'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008 assegna al medico competente è, infatti, quello della collaborazione con il datore di lavoro.

Il medico competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)

L'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che "in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" (RLS).

NOMINA/ELEZIONE A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS. Fino a 15 lavoratori Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di seguito specificato. Più di 15 lavoratori Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

FORMAZIONE • RLS ha diritto ad una formazione/aggiornamento particolare in materia di salute e sicurezza

concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanz.a

Servizio di prevenzione e Protezione

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Prevede un RESPONSABILE

(RSPP)

E DEGLI ADDETTI (ASPP)

I compiti del SPP Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali

provvede (art. 33 D.Lgs. 81/2008): a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

Addetti all’Emergenza

SQUADRA Primo Soccorso

SQUADRA Evacuazione – Antincendio

(lavoratori incaricati, ai sensi dell'art. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08)

Dispositivi di protezione

I DISPOSITIVI di PROTEZIONE sono di due tipi:

DISPOSITIVI di PROTEZIONE COLLETTIVA DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE Nel Testo Unico, in materia di protezione dai rischi derivanti da qualsiasi fase

lavorativa, a seguito del processo di Valutazione dei Rischi il Datore di Lavoro ha l'obbligo di prevedere quali strumenti adottare per ridurre o eliminare i rischi per i lavoratori. Una prima differenziazione tra DPC e DPI è facile farla considerando i DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) come strumenti fruibili da tutti i lavoratori, senza che gli stessi debbano indossarli, come ad esempio i ponteggi, i parapetti, le protezioni fisse di macchine e attrezzature, le cappe di aspirazione, gli armadi di sicurezza eccc…

Dispositivi di protezione I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Sono prioritari rispetto

Ai DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dispositivi di protezione individuale

devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Esempi di Dispositivi di PROTEZIONE COLLETTIVA nei Laboratori Chimici

Esempi di Dispositivi di Protezione Individuale

I colori della sicurezza

BLU

ROSSO

GIALLO

VERDE

Segnali di prescrizione

Segnali di divieto

Segnali di avvertimento

Segnali di salvataggio o di soccorso

Etichettatura prodotti chimici