Post on 13-Feb-2017
Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie
Docente: Massimo Farina m.farina@unica.it
A.A. 2015/16Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
http://tlc.diee.unica.it/
Versione 2015 aggiornata a cura dell’Avv.to Gianluca Satta
DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA
Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Disciplina e tutela giuridica dei programmi per elaboratore
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Disciplina e tutela giuridica dei
programmi per elaboratore
Modulo I
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Disciplina e tutela giuridica dei programmi per elaboratore
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Definizione di software
L’essenza del software
L’art. 1 della L. 633/1941
I soggetti del diritto
d’autore
Diritti morali
Diritti patrimoniali
Diritti esclusivi spettanti
all’autore
Diritti dell’utilizzatore
Indice
Il registro pubblico per il
software
I contratti del software
Licenza d’uso
Contratto di sviluppo
software
Il giudice della proprietà
intellettuale
I casi di HP
Il caso del “bollino” SIAE
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UNA CURIOSA PREMESSA STORICA
“Sia maledetto chiunque utilizzi questo libro in modoillecito o peccaminoso e che la lebbra affligga chiunque nemodifichi il contenuto […]. Consegni questo messaggio aSatana e lo segua all’inferno chi vuole passare l’eternità insua compagnia.”Esempio di maledizione medievale del 130 d.c.
(fonte: Eike von Repgow, Sachsenspiegel: traduzione dal tedesco medievale di Paul Kaller, Monaco
2002).
Fin dal medioevo si sentì l’esigenza di proteggere le opere dell’ingegno
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Johann Gutenberg1394/1399 -1468
Con l’introduzione della stampa a caratteri mobili fu finalmente possibile la
riproduzione su larga scala delle opere letterarie.
Iniziò, così, il fenomeno delle ristampe e la necessità di tutelare le opere
originali.
Nacque il cosiddetto «privilegio di stampa», limitato nel tempo e a
determinati ambiti. Tale privilegio non era attribuito all’autore, ma allo
stampatore. Da qui nacque il diritto sulla copia (copyright), non ancora
diritto d’autore.
IL COPYRIGHT
Solo con l’illuminismo (XVIII sec.) artisti, autori e società presero coscienza dellanecessità di proteggere le opere artistiche. Nasceva, dunque, la «dottrina dellaproprietà intellettuale»: chi realizzava opere di natura immateriale doveva, epoteva, far valere il proprio diritto di proprietà alla stessa stregua di un artigiano. Siprendeva atto, inoltre, dell’esistenza di una correlazione tra l’autore e la suaopera, il che portava alla creazione di un diritto morale d’autore.
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In Italia, un primo decreto in materia fu emanato dal governorivoluzionario piemontese del 1799, seguito da una leggepiù completa promulgata nel 1801 nella Repubblica Cisalpina.
Successivamente, dopo la restaurazione, furono pubblicati, neidiversi stati, differenti provvedimenti legislativi: ma data lagrossa frammentazione politica della penisola queste leggierano quasi inutili per il loro limitato ambito applicativo.
La prima legge sul diritto d’autore del Regno d’Italia risale al 25 giugno 1865 n. 2537
Per ovviare in parte a questo inconveniente, la Toscana, lostato Sardo e l’Austria, nel 1840, stipularono unaconvenzione per la protezione comune del dirittod’autore.
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Definizione di software
“espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in
qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o
indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un
compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un
sistema di elaborazione elettronica dell’informazione”
Insieme di istruzioni informatiche (codice) che consentono alle
componenti hardware (computer) di eseguire determinate operazioni
Definizione ufficiale
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO)
Canberra dal 2 al 6 aprile 1984
Definizione Semplificata
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Linguaggio di programmazioneintellegibile all’uomo:FORMA LETTERARIA DEL SOFTWARE
Linguaggio macchina (codicebinario) intellegibile solodall’elaboratore elettronico
L’essenza del software
CODICE SORGENTE
COMPILAZIONE
CODICE OGGETTO
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il problema dell’inquadramento giuridico del
software si pone soltanto dinanzi a due
categorie
il software è un’
invenzione industriale
tutelata alla stregua del
brevetto (art. 2585 c.c. e
d.lgs. 30/2005)
il software è opera
dell’ingegno di carattere
creativo tutelata tramite il
diritto d’autore (art. 2575
c.c. e L. 633/1941)
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PRINCIPALI
DIFFERENZE
Brevetto
Diritto d’Autore
I diritti tutelabili sorgono nel
momento del conseguimento
del brevetto
protegge il contenuto
dell’idea inventiva
(l’oggetto in se considerato)
I diritti tutelabili sorgono nel
momento della creazione
protegge la forma espressiva
(a prescindere dal contenuto)
- Ha per oggetto prodotti eprocedimenti industriali–Possono costituire oggetto dibrevetto le invenzioni nuove cheimplicano un’attività inventiva e sonoatte ad avere un’applicazioneindustriale–Contenuto: facoltà esclusiva diattuare l’invenzione e di trarneprofitto (= diritto di vietarne a terzil’utilizzo)–La domanda di brevetto devecontenere una descrizione checonsenta l’utilizzo dell’invenzione unavolta scaduta la privativa–Durata: 20 anni, NON rinnovabile
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Con il Decreto Legislativo n. 518/1992 è stato aggiunto un secondo
comma all’art. 1 della Legge 633/1941 (LdA)
La scelta italiana
Il software è tutelato come Diritto d’Autore
“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai
sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
artistiche […], nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”
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ATTENZIONE
LA TUTELA ATTRAVERSO IL BREVETTO NON È
COMPLETAMENTE ESCLUSA
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte
ad avere una applicazione industriale […] art. 2584 c.c.
il software è tutelabile mediante il brevetto nel caso in cui sia uno
strumento per raggiungere il risultato inventivo e non costituisca esso
stesso l’oggetto dell’invenzione
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Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche […], nonché le banche di
dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
L’art. 1 della L. 633/1941D . L g s . 5 1 8 / 1 9 9 2 h a a g g i u n t o i l c o m m a I I
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AUTORE UTILIZZATORE
Diritti esclusivi Diritti di utilizzazione
I soggetti del diritto d’autore
Contemperare 2 opposti interessi
Interesse pubblico:
favorire il progresso
tecnico
Interesse privato:
tutelare la proprietà
intellettuale
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Persone fisiche
Persone giuridiche
Diritto Morale(a titolo originario)
Diritto Patrimoniale(a titolo originario e
derivativo)
Diritto Patrimoniale(a titolo derivativo)
Acquisto dal realizzatore o successivi aventi causa
Nel caso di contratti di lavoro dipendente
o di prestazione d’opera spetta al datore
di lavoro, a meno che non sia pattuito
diversamente (art. 12 bis LDA)
I soggetti del diritto d’autore
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Diritti morali
diritto alla paternità
dell'opera
opposizione a qualsiasi
“deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno
dell'opera stessa, che possano essere
di pregiudizio al suo onore o alla sua
reputazione” (art. 20 L.D.A.)
• Inalienabili• Irrinunciabili• Inespropriabili
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
FORME ESPRESSIVE
CATEGORIA: diritti della personalità di natura non patrimoniale riconosciuti e garantiti dalla
Costituzione (es. diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine, all'onore, alla privacy,
diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione, etc... )
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Diritti patrimoniali
pubblicare l’opera, diffonderla,
metterla in commercio,
elaborarla e tradurla
“durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine
del settantesimo anno solare
dopo la sua morte”
(art. 25 L.D.A.)
FORME ESPRESSIVE
possono essere trasferiti a terzi
e il loro trasferimento deve
essere provato per iscritto
(art. 110 L.D.A.)
CATEGORIA: diritti soggettivi assoluti, i quali hanno ad oggetto i beni; es. i diritti reali (diritti
sulle cose ), dei quali il principale è il diritto di proprietà che garantisce al soggetto il potere pieno ed
esclusivo di godere delle della cosa entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.
CARATTERISTICA PRINCIPALE:
• Alienabilità
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All’autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:
“a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del
programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma
[…]
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore […]
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione,
del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La
prima vendita di una copia del programma nella comunità economica
europea da parte del titolare dei diritti […] esaurisce il diritto di
distribuzione […] all'interno della comunità […].”
Diritti esclusivi spettanti all’autoreA r t . 6 4 b i s , L . d . A .
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procedimento attraverso il quale èpossibile risalire dall’eseguibile al codicesorgente
Non è necessaria l’autorizzazione dell’Autore se:
•la decompilazione è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare
una copia del programma (art. 64 quater comma 1, lett. a);
•le informazioni non sono già facilmente reperibili e rapidamente accessibili (art. 64
quater comma 1, lett. b);
•la decompilazione è limitata solo alle parti del programma originale necessarie per
conseguire l’interoperabilità (art. 64 quater comma 1, lett. c);
•le informazioni acquisite non sono comunicate a terzi (art. 64 quater comma 2,
lett. b);
•le informazioni acquisite non sono utilizzate per costruire programmi
sostanzialmente simili nella loro forma espressiva (art. 64 quater comma 2, lett.
c).
DECOMPILAZIONE
(limita i Diritti Esclusivi
Spettanti all’Autore )
Diritti dell’utilizzatoreA r t . 6 4 q u a t e r , L . d . A .
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Il Registro Pubblico per il SoftwareF u n z i o n i
LA REGISTRAZIONE DI UN
SOFTWARE
Le registrazioni fanno fede, fino aprova contraria, dell’esistenza delprogramma e di chi ne sia l’autore.Si pubblicizzano l’esistenza e il titolodel software, il nome dell’autore, ladata e il luogo di pubblicazione, ilnome del titolare dei diritti diutilizzazione economica sul software
LA TRASCRIZIONE DI ATTI
Sono trascrivibili:• gli atti che trasferiscono i diritti di
utilizzazione economica su unsoftware o costituiscono su di essidiritti di usufrutto o garanzia;
• gli atti di divisione (se ci sono piùcoautori);
• di società (quando la titolarità delsoftware e di una società)
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La SIAE inserisce nel Registro, gestito con sistemi informatici, i dati dichiarati e
conserva nei suoi archivi, con un numero progressivo e la data di registrazione, gli
esemplari dei programmi e degli atti, fornendo al richiedente un attestato di
registrazione.
La SIAE consente la consultazione del Registro e rilascia estratti e copie autentiche
degli atti (dichiarazioni, descrizioni e atti depositati); solo l’esemplare del
programma non è oggetto di visura.
IL REGISTRO FA FEDE, FINO A PROVA CONTRARIA,
DELL’ESISTENZADEL PROGRAMMA E DELLA SUA
PUBBLICAZIONE
LA REGISTRAZIONE NON È OBBLIGATORIA.
IL REGISTRO NON RAPPRESENTA UN’ANAGRAFE
COMPLETA DEI PROGRAMMI
F u n z i o n i
Il Registro Pubblico per il Software
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“Il contratto di
Licenza d’Uso”
“Il contratto di
Sviluppo Software”
I contratti del softwareP r i n c i p a l i t i p o l o g i e n e g o z i a l i
SOFTWARE STANDARD(PACCHETTIZZATO)
SOFTWARE PERSONALIZZATO
Circolazione dei diritti patrimoniali sul software
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Licenza d’UsoI n q u a d r a m e n t o n e g o z i a l e
L’esatto inquadramento negoziale della licenza d’uso agevola leparti nella predisposizione di un accordo che tutela i rispettividiritti
La licenza d’uso è un contratto
CHE TIPO DI CONTRATTO È?CHE TIPO DI DIRITTI È IN
GRADO DI TRASFERIRE?
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I n q u a d r a m e n t o n e g o z i a l e
DIRITTI TRASFERIBILI
La licenza d’uso è un contratto attraverso il quale si
trasferiscono diritti di utilizzazione economica
ESCLUSIVAMENTE DIRITTI
PATRIMONIALI
Per Esempio: installare, utilizzare, accedere, visualizzare ed eseguire
Licenza d’Uso
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gli altri effetti tipici della locazione,sono estranei alle principalidistribuzioni di softwarepacchettizzato
Principio dell’esaurimento art.
64 bis, lett. c), legge 633/1941
È una vendita? È una locazione?
“ […]La prima vendita di una copia del programma […] da parte del titolare dei
diritti, […] esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia […] ”
Il comune denominatore è senz’altro la
cessione del diritto di godimento sul
programma dietro corrispettivo
pecuniario
I n q u a d r a m e n t o n e g o z i a l e
TIPOLOGIA NEGOZIALE
Licenza d’Uso
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Nelle licenze d’uso più
diffuse non sono tutte presenti
Il modello più vicino è
quello della locazione
Diritto di godimento
NON SUSSISTE
PERFETTA
IDENTITÀ
Le licenze d’uso sono generalmente a tempo
indeterminato
La locazione è un
contratto di durata
(non può eccedere i
30 anni ex art. 1573
c.c.)
Su un bene mobile o
immobile
Per un tempo determinato
Dietro la corresponsione
periodica di un
corrispettivo (canone)
I n q u a d r a m e n t o n e g o z i a l e
Licenza d’Uso
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RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE
(= regole inderogabili, neppure con il consenso dell'interessato)
Esempio: art. 22, L. 633/1941: I diritti [morali] sono inalienabili.
Art. 1322, II comma, c.c.:
“Le parti possono anche concludere
contratti che non appartengano ai tipi
aventi una disciplina particolare,
purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico”
LIBERTÀ CONTRATTUALE
LIMI
TI
MERITEVOLEZZA DI TUTELA DEGLI INTERESSI
(Secondo l’interpretazione prevalentesono meritevoli di tutela i contrattiche perseguono interessi socialmenteutili)
È un contratto atipico
I n q u a d r a m e n t o n e g o z i a l e
Licenza d’Uso
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Contiene elementi di
più contratti tipici che
si fondono in un’unica
causa
È un contratto misto
Individuazione del contratto prevalente, ed applicazione
della relativa disciplina
CRITERIO
DELL’ASSORBIMENTO
CRITERIO DELLA
COMBINAZIONEApplicazione delle singole discipline di riferimento per
ciascun elemento contrattuale
NOTA: Il contenuto determinato liberamente dalle parti è integrato ex lege dal d.lgs.518/1992
Q u a l e d i s c i p l i n a
Licenza d’Uso
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Integrazione ex lege d.lgs. 518/1992
Q u a l e d i s c i p l i n a
L’AUTORE
Riproduzione del SW temporanea o permanente / totale o parziale
Traduzione, adattamento, trasformazione
Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
L’UTILIZZATORE
Riprodurre, tradurre, adattare o trasformare il SW, solo se tali attività
siano necessarie per l’uso di esso conformemente alla sua destinazione
Effettuare una copia di riserva del programma, qualora sia necessario
per l’uso
Osservare, studiare o sottoporre a prova di funzionamento il programma
Licenza d’Uso
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Le licenze d’uso più diffuse presentano alcuneclausole dirette a limitare le garanzie e leresponsabilità per i vizi a carico del licenziante(rectius a limitare il diritto di tutela del licenziatario)
Limitazioni contenutistiche e temporali riguardanti la garanzia per vizi
Esclusione di buona parte dei rimedi contrattuali generali riconosciuti al licenziatario
Esclusione della responsabilità del licenziante per i danni indiretti connessi all’utilizzazione del prodotto
I l c o n t e n u t o
Licenza d’Uso
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Limitazioni contenutistiche e temporali
riguardanti la garanzia per vizi
“La garanzia per vizi del licenziante è ridotta ai soli casi di
funzionamento non conforme alle istruzioni contenute nel manuale
d’uso per un periodo di novanta giorni dalla data di acquisto”
L’articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che escludono o limitano
“preventivamente la responsabilità del debitore, per dolo o per colpa grave”
Esempio
I l c o n t e n u t o
Licenza d’Uso
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Esclusione di buona parte dei rimedi
contrattuali generali riconosciuti al licenziatario
“La responsabilità della (software house) ed i rimedi esclusivi
dell'utente saranno, a discrezione della (software house):
a) la restituzione del prezzo pagato;
b) la riparazione o la sostituzione del software o dell' hardware”
L’art. 1453, comma 1, c.c., consente al licenziatario di “chiedere l’adempimento o
la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”
I l c o n t e n u t o
La clausola inibisce il ricorso alle azioni ex art. 1453 e prevede la restituzione del prezzo o, in
alternativa, la riparazione o sostituzione del prodotto; non è previsto il risarcimento del danno
Licenza d’Uso
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Esclusione della responsabilità del licenziante per i
danni indiretti connessi all’utilizzazione del prodotto
“In nessun caso la software house sarà responsabile per i danni
derivanti dall'uso del prodotto software, anche nel caso che la
software house sia stata avvertita della possibilità di tali danni”
L’articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che escludono o limitano
“preventivamente la responsabilità del debitore, per dolo o per colpa grave”
I l c o n t e n u t o
I danni indiretti sono mutuati dall’ordinamento anglosassone. Il nostro ordinamento non li ammette (art. 1223 c.c.) “in
quanto ne siano conseguenza immediata e diretta ”. Il riferimento è, pertanto, da intendersi genericamente al lucro
cessante ed a tutte le perdite economiche eziologicamente collegate al difetto del software
Licenza d’Uso
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34
È necessario verificare la qualificazione
soggettiva delle parti
Artt. 33 e 36 del codice del consumo: prevedono la nullità
delle clausole che “malgrado la buona fede, determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto”.
Q u a l i f i c a z i o n e s o g g e t t i v a d e l l e p a r t i
CONTRATTI
CON IL
CONSUMATORE
Disciplina maggiormente protettiva per il licenziatario
Licenza d’Uso
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FORMA DEL CONTRATTO DI LICENZA D’USO
FORMA VINCOLATA(ad probationem)
il trasferimento dei diritti patrimoniali deve essere provato per iscritto
(art. 110 Legge 633/1941)
Problema per la validità delle clausole
vessatorie per i contratti di licenza d’uso
stipulati con modalità “a strappo” o “point
and clik” (art. 1341 – 1342 c.c.)
FORMA LIBERA(ad substantiam)
Si applicano le regole generali sui contratti
L a f o r m a d e l c o n t r a t t o
Licenza d’Uso
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36
PRINCIPALI
LICENZE D’USO
Acquisto del diritto all’uso(godimento) del prodotto,accompagnato dal trasferimentoin proprietà del supportomateriale che lo contiene(floppy-disk, CD-ROM o DVD)
TRASFERIMENTO COPYRIGHT
Tr a s f e r i m e n t o c o p y r i g h t
Trasferimento a prestazionicorrispettive
Alienazione a titolo onerosoimmediato (l’acquirente èimmediatamente obbligato apagare il prezzo)
L’utilizzatore acquista una serie dipoteri limitati dalla riserva deidiritti esclusivi di sfruttamentoeconomico in capo all’autore, ilquale conserva il controllopatrimoniale sulla circolazione delbene.
Licenza d’Uso
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37
PRINCIPALI
LICENZE D’USO
acquisto del diritto all’uso(godimento) del prodottoaccompagnato dal trasferimentodella disponibilità del codicesorgente
TRASFERIMENTO COPYLEFT
Tr a s f e r i m e n t o c o p y l e f t
Libertà ideologica risultanteda un’estrema compressionedei diritti dell’autore.
Non è esclusa l’onerosità dell’operazione
Garantito all’autore il diritto morale di paternità sull’opera
Licenza d’Uso
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Prima di redigere il contratto di licenza d’uso è necessario inoltre tener conto di un principio fondamentale
PRINCIPIO DEL CONSENSO DELL’AUTORE
L’autore che esercita il suo potere oltre i limiti imposti dai
diritti della controparte, o che fornisce un prodotto viziato,
incorre in responsabilità di natura contrattuale ed
extracontrattuale
P r i n c i p i o d e l c o n s e n s o d e l l ’ a u t o r e
Licenza d’Uso
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danno ingiusto causato, per colpa o
dolo, a un soggetto con cui non vi è
legame negoziale
violazione di clausole previste
nei contratti di vendita e nelle
licenze d’uso dei programmi
per elaboratori
CONTRATTUALE EXTRACONTRATTUALE
I l l e c i t o c i v i l e
Licenza d’Uso
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Il lucro cessante è
valutato dal giudice […]
anche tenuto conto degli
utili realizzati in violazione
del diritto.
1. Condanna alla distruzione o rimozione dello stato di fatto da
cui risulta la violazione
2. Risarcimento del danno
Il giudice può altresì liquidare il danno in via
forfettaria sulla base quanto meno
dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto
essere riconosciuti, qualora l'autore della
violazione avesse chiesto al titolare
l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto
Lesione nell’esercizio di un diritto di uti l izzazione economica
Licenza d’Uso
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Contratto di sviluppo software
È il negozio concluso tra una software house (oppure
un singolo professionista) ed un committente che abbia
esigenze specifiche tali da non poter essere soddisfatte con
un programma standardizzato.
1. Disciplina applicabile
2. Adempimento dei termini contrattuali
3. Definizione dell’oggetto
4. Attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale
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CONTRATTO D’APPALTO - il contratto con il
quale una parte (appaltatore) assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione
a proprio rischio, il compimento verso un
corrispettivo in danaro di un’opera (o di un servizio)
commissionatagli dall’appaltante (o committente)
(art. 1655 c.c.)
Se il
programmatore
è una software
houseCONTRATTO D’OPERA MANUALE (c.d. locatio
operis) una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente (art.
2222 c.c.).
Se il
programmatore
è un singolo
programmatore
Se il
programmatore
è un libero
professionista
CONTRATTO D’OPERA INTELLETTUALE ha ad
oggetto una prestazione svolta a favore del cliente
da esercenti le professioni liberali (Ingegneri ecc.)
(art. 2230 c.c.).
I principali t ipi contrattuali di riferimento
Contratto di sviluppo software
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FATTISPECIE TIPICHE
RICHIAMABILI
APPALTO artt. 1655 ss c.c.
(comittente = imprenditore)
D’OPERA
DI SERVIZI
CONTRATTO D’OPERAartt. 2222 ss c.c..
(comittente = lavoratore autonomo)
MANUALE
INTELLETTUALE
Tipologia negoziale
Contratto di sviluppo software
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APPALTO(sviluppatore = imprenditore)
D’OPERA
Lo sviluppatore (appaltatore), per effetto del contratto di sviluppo, si obbliga a soddisfare un
interesse del committente che trae utilità dall’utilizzo del programma realizzato.
L’appaltatore svolge un’attività di
elaborazione e di trasformazione della
materia
DI SERVIZI
Il lavoro del programmatore si
conclude con la realizzazione di un bene,
seppure immateriale
Il programmatore assume l’obbligazione di un facere,
consistente nella produzione di un’utilità per
il committente senza elaborazione e
trasformazione di materia
Tipologia negoziale
Contratto di sviluppo software
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Contiene elementi di
più contratti tipici che
si fondono in un’unica
causa
È un contratto misto
Individuazione del contratto prevalente, ed applicazione
della relativa disciplina
Applicazione delle singole discipline di riferimento per
ciascun elemento contrattuale
Q u a l e d i s c i p l i n a
Contratto di sviluppo software
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12 sezioni specializzate
Presso i Tribunali e le Corti d’Appello di Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e
Venezia
NOTA: NON FU ISTITUITA UNA SEZIONE SPECIALIZZATA IN SARDEGNA
Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168
L. 24 marzo 2012, n. 27
Le sezioni specializzate
Il giudice della proprieta’ intellettuale
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Le sezioni specializzate
Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 13 ottobre 2003, ha inoltrato alla CorteCostituzionale la questione di legittimità costituzionale con particolareriferimento agli art. 3 e 24 cost.
Il contenzioso riguardava la commercializzazione di T-shirts illustranti la fauna tipicasarda con l’indicazione delle abitudini di vita di tali animali.L’attore agisce sostenendo la sussistenza di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art.2598 e ss del codice civile, e richiedendo l’inibitoria della condotta sleale del convenuto,nonché il risarcimento danni.
Il giudice rilevando l’incompetenza della sua giurisdizione infavore del giudice specializzato con sede a Roma deferivaquestione di legittimità alla corte costituzionale, lamentando:
Violazione del principio di uguaglianzasostanziale sancito dall’art. 3, comma secondo :“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacolidi ordine economico e sociale, che, limitando difatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,impediscono il pieno sviluppo della persona umanae l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratoriall'organizzazione politica, economica e sociale delPaese”.
Violazione dell’art. 24, comma primo e secondo: “tutti possono agire per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi […]” “ la difesa è un diritto inviolabile”.NOTA: Il diritto alla difesa rischia di rimanere una mera enunciazione formale a causa degli ingenti costi relativi all’accesso alla giustizia che può indurre il cittadino a rinunciare a proteggere i propri interessi.
Il giudice della proprieta’ intellettuale
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PRECEDENTI: sentt. nn. 66/77, 427/99 e ord. n. 99/2000: il dettato costituzionale dell’art 24“non impedisce che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modoe con i medesimi effetti purchè non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalitàtali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio della difesa o lo svolgimentodell’attività processuale”.Sentenza 82/96: “il legislatore è libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modidella tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanziaed effettività della tutela medesima”.
LA CORTE COSTITUZIONALE HA RIGETTATO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ CONL’ORDINANZA 386/2004.
Le sezioni specializzate
1. la lamentata disparità di trattamento tratta delle situazioni non omogenee
2. non sussiste conflitto con l’art. 3 cost. in relazione a tutti coloro (abitanti nel
territorio nazionale italiano), che come i residenti in Sardegna non si trovano
nelle vicinanze delle corti
3. Non sussiste conflitto con l’art. 24 cost perchè nell’assegnare alla
Sardegna la competenza della sezione di Roma, si è tenuto conto della
maggiore facilità di collegamenti verso la capitale
Il giudice della proprieta’ intellettuale
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Art. 1 D.lgs. 168/03Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa
1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna,Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa, senzaoneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioniorganiche.
1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresapresso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogniregione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territoriocompreso nella regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti lesezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. Èaltresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso iltribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezionispecializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche
Situazione attuale: dopo la L. 24 marzo 2012, n. 27
Il giudice della proprieta’ intellettuale
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50
"qualora l'utente non accetti le condizionidel presente contratto, non potràutilizzare o duplicare il software e dovràcontattare prontamente il produttore perottenere informazioni sulla restituzionedel prodotto o dei prodotti e sullecondizioni di rimborso in conformità alledisposizioni stabilite dal produttorestesso".
Il Giudice ha altresì affermato che "Le clausole contrattualivanno eseguite secondo buona fede e perciò astenendosi dacondotte vessatorie ed ostruzionistiche, come stabilisce l'art.1375 cc”
End User License
Agreement
(Contratto con
l'utente finale)
Il caso: Rimborsabilità del software preinstallato
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Cass. Civ., sez. III, 11.09.2014, n. 19161
Sent. Giudice di Pace di Firenze n. 5384/07, HP Italia s.r.l. condannata al pagamento dellasomma di 140,00 € a titolo di rimborso di quanto pagato dal sig. Pieraccioli per le licenze d’usodel s.o. preinstallato “Microsoft Windows XP Home Edition” e del software “Microsoft Works 8”,forniti unitamente al notebook da lui acquistato.
HP Italia S.r.l. propone appello, rigettato con sent. Tribunale di Firenze n. 2526/10, e poiricorso in Cassazione
La controparte contrattuale dell'utente finale deve dunque identificarsi, anche per quanto concerne la licenza d'uso del software preinstallato, nel produttore del computer e dunque, nella specie, in HP Italia s.r.l.. Tra utente finale e casa di produzione del software contenente il sistema operativo Microsoft Windows non intercorre pertanto alcun rapporto contrattuale.
L'integrazione tra software ehardware, in altri termini, non sifonda su un'esigenza di naturatecnologica ma unicamentecommerciale.
Sulla base della clausola contrattuale in esame, è il produttore-concessionario HP, e non Microsoft, che l'utente finale che nonaccetti le condizioni di licenza deve "contattare prontamente"in vista della "restituzione del prodotto o dei prodotti" e delrimborso del prezzo "in conformità alle disposizioni stabilite dalproduttore stesso"
Il caso: Rimborsabilità del software preinstallato
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Cass. Civ., sez. III, 11.09.2014, n. 19161
Secondo la Corte di Cassazione, manca un collegamento negoziale tra vendita del PC elicenza d’uso sul software preinstallato.
L'acquisto del computer non implica l'obbligo di accettare il sistema operativo, pena loscioglimento della vendita e l'azzeramento dell'intera operazione; e qualora l'utente esprima,all'avvio del computer, una manifestazione negativa di volontà, l'effetto del mancatoconsenso si ripercuote unicamente sul contratto nel cui ambito quella dichiarazione di volontàe' stata suscitata: vale a dire la licenza d'uso.
La volontà di HP di precludere all’utente finale la facoltà di non aderire alla licenza d’uso delsistema operativo preinstallato, trattenendo pur tuttavia il computer a fronte del rimborsodel prezzo del solo software rifiutato, contrasterebbe con la disciplina di tutela dellalibertà di scelta del consumatore finale, e di libertà di concorrenza tra imprese (art.101 Tratt. FUE; Legge n. 287 del 1990, articolo 2).
Il caso: Rimborsabilità del software preinstallato
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Il caso del “bollino” SIAEF o n t i
181-bis. - […] la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un
contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini
in movimento, […] destinati ad essere posti comunque in commercio o
ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. […]
171-ter. - [I] È punito […] con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque a fini di lucro: […]
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, […] qualsiasi supporto […] per il quale
è prescritta […] l'apposizione di contrassegno da
parte della S.I.A.E., privi del contrassegno
medesimo […]
La mancanza
del
contrassegno
SIAE è prevista
come elemento
essenziale del
reato
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54
I l c a s o
Sentenza "Schwibbert"
Corte di Giustizia delle Comunità Europee
8 novembre 2007 , causa C-20
Domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale civile e penale di Forlì, ordinanza 14 dicembre 2004.
La fattispecie:Karl Josef Wilhelm Schwibbert, legale rappresentante della societàK.J.W.S. Srl, deteneva per la vendita presso i magazzini di talesocietà un certo numero di CD contenenti riproduzioni di opere deipittori Giorgio De Chirico e Mario Schifano. I CD, importati dallaGermania per conto di altre società in vista della lorocommercializzazione nell’ambito di iniziative culturali, erano privi delcontrassegno «SIAE». Fatti commessi il 9 e il 10 febbraio 2000.
Il caso del “bollino” SIAE
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M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983 Ogni Stato membro che intenda adottare una normativa tecnica deve procedere alla notificazione del progetto legislativo alla Commissione delle Comunità europee
In caso di mancata notifica, la normativa è inopponibile al privato
Perché? Consentire alla Commissione Europea di verificare la compatibilità col principio comunitario di
libera circolazione delle merci
Direttiva 98/34/CE (abroga la direttiva 83/189/CEE) Regola tecnica: il requisito di un prodotto la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione dello stesso
L’apposizione del contrassegno SIAE rientra certamente tra i requisiti che i supporti devono rispettare per la commercializzazione. Quindi è regola tecnica che deve essere notificata alla Commissione europea.
Il caso del “bollino” SIAE
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M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
L’Italia non ha mai adempiuto all’obbligo di notifica
Giustificazioni della SIAE e del governo italiano:
L’obbligo di apposizione del contrassegno «SIAE» ai supporti contenenti opere
dell’ingegno era già previsto, ben prima dell’entrata in vigore delle direttive
comunitarie che hanno imposto l’obbligo di notificazione (1983 e 1992), nella
legge del 1941 per i supporti cartacei, e le modifiche legislative apportate (L.
n.121/1987 e D.Lgs. n.685/1994), successivamente all’entrata in vigore delle
Direttive hanno costituito semplicemente adeguamenti ai progressi tecnologici che
hanno unicamente incluso nuovi supporti nell’ambito d’applicazione dell’obbligo di
cui trattasi. Di conseguenza, non risultava necessario notificare alla
Commissione le modifiche in parola.
Il caso del “bollino” SIAE
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M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
L’Italia non ha mai adempiuto all’obbligo di notifica
Art. 8, comma 3, n.1, Direttiva 98/34/CE
Gli «Stati membri procedono ad una nuova comunicazione (…) qualora essiapportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino ilcampo di applicazione (…)».
L’inclusione di nuovi supporti quali i CD, operata dal D.Lgs. 685/1994, nell’ambito dell’obbligo di apposizione del contrassegno «SIAE» dev’essere considerata come una modifica di tal genere????
Il caso del “bollino” SIAE
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P r o f i l i p e n a l i
Viene meno un elemento essenziale del reato (171-bis, 171-ter)
Pronunciate sentenze assolutorie perché IL FATTO NON SUSSISTE o
perché il FATTO NON È PREVISTO DALLA LEGE COME REATO
=
Per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore di una
norma che impone l’obbligatorietà del contrassegno SIAE,
successiva alla direttiva 83/189/CEE
(obbligo di notifica della regola tecnica).
Corte di Cassazione: pronunce conformi con le sentenze n. 13853/2008, n. 13816/2008 e n. 13810/2008.
Corte di Cassazione, sentenza del 27 Marzo 2013, n. 14416
Il caso del “bollino” SIAE
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P r o f i l i p e n a l i
I reati sussistono solo dopo il 2009
Corte di Cassazione, sentenza del 27 Marzo 2013, n. 14416
D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi
dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE EUROPEANELL’APRILE 2008
Il caso del “bollino” SIAE
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P r o f i l i c i v i l i : r i m b o r s a b i l i t à
Art. 1, comma 2, D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31
Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge18 agosto 2000, n. 248, purché conformi alla legislazione previgente in materia dicontrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonché i supporti prodotti dopo l'entratain vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi alle disposizioniregolamentari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 25 ottobre 2002, n. 296.
Norma con efficacia retroattiva. Non tiene conto della decisione del 2007 della Corte di Giustizia UE.
Tutti i supporti prodotti prima del 2000, purché conformi alla normativaprevigente, e tutti i supporti prodotti dopo la legge n. 248/2000 e conforme alRegolamento previgente (DPCM 338/2001) sono legittimamente circolanti.
Il caso del “bollino” SIAE
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Art. 6, comma 8, D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31
Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248
Norma con efficacia retroattiva. Neutralizza il diritto di ripetibilità delle somme
pagate e non dovute.
La legge 18 agosto 2000, n. 248 ha introdotto la nuova disciplina deicontrassegni SIAE, introducendo anche il pagamento di una somma da partedi coloro che intendono richiedere il rilascio dei contrassegni. L’inopponibilitàal privato dell’obbligo di apporre il contrassegno, comporta che tutte lesomme, pagate nel periodo compreso tra il 2001 (con il DPCM 338/2001,regolamento del contrassegno) e il 2009 (anno della notifica), sono stateindebitamente pagate. Non erano dovute.
P r o f i l i c i v i l i : r i m b o r s a b i l i t à
Il caso del “bollino” SIAE
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S e n t e n z a TA R – I g r a d o
RIGETTO
Sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. I - n. 11590/2009
Ricorso per l’illegittimità dell’art. 6, comma 8, D.P.C.M. n. 31 del 23 febbraio 2009
“sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAEed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n.248”
Il caso del “bollino” SIAE
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S e n t e n z a C o n s i g l i o d i S t a t o – I I g r a d o
Consiglio di Stato, Sentenza n. 584 del 2 febbraio 2012
Dichiarato illegittimo e annullato l’art. 6, comma 8, D.P.C.M. n. 31 del 23 febbraio 2009
“Non vi è dubbio, invero, che, atteso il generale principio di irretroattività, nonè consentito alla fonte regolamentare incidere sulla disciplina dei rapportipatrimoniali pregressi (anteriori o successivi alla citata sentenza della Corte digiustizia 8 novembre 2007), la cui definizione spetta al giudice munito digiurisdizione”.
Non vi è più alcun dubbio sulla ripetibilità delle somme pagate alla SIAE
Il caso del “bollino” SIAE
Grazie per l’attenzioneDocente: Massimo Farina http://www.massimofarina.it
http://www.diricto.it/ http://ict4forensics.diee.unica.it/
m.farina@unica.it – gianluca@gianlucasatta.it
A.A. 2015/16Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
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DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE - A.A. 2015/2016 - MASSIMO FARINA
Univ. CA - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Disciplina e tutela giuridica dei programmi per elaboratore
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