Corso Diritto dell'Informatica e delle Nuove Tecnologie

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Versione 2015 aggiornata a cura dell’Avv.to Gianluca Satta Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie Docente: Massimo Farina [email protected] A.A. 2015/16 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni http://tlc.diee.unica.it/

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Versione 2015 aggiornata a cura dell’Avv.to Gianluca Satta

Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie

Docente: Massimo Farina [email protected]

A.A. 2015/16Corso di Laurea Magistrale in

Ingegneria delle Telecomunicazioni

http://tlc.diee.unica.it/

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Contratto telematico e commercio elettronico

2

Contratto telematico

e

commercio elettronico

Modulo II

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Contratto telematico e commercio elettronico

3

• Inquadramento del contratto

telematico

• Il contratto telematico

• La conclusione dell’accordo

• Tempo e luogo di conclusione

del contratto telematico

• La forma elettronica

• Gli strumenti di firma

• Crittografia simmetrica

• Crittografia asimmetrica

• Emissione e uso delle chiavi

Indice

• La paternità

• Funzione di Hash

• Integrità

• Firma digitale

• L’ente certificatore

• Definizioni

• Valore giuridico del documento

informatico e delle firme elettroniche

• Firma autografa vs Firma digitale

• La Posta Elettronica Certificata

(PEC)

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Contratto telematico e commercio elettronico

4

Inquadramento in base all’oggetto del contratto

il contratto telematico è quello che ha un oggetto informatico:

cioè il contratto che ha ad oggetto il trasferimento di un bene o

l’esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (ad

es. l’acquisto o la fornitura di un hardware, l’installazione o la

manutenzione di un software)

Osservazione: questo tipo di inquadramento (per oggetto) non è altro

che un modo diverso (trasversale) di classificare i contratti tipici (vendita,

fornitura, appalto, ecc.) o atipici (es. leasing) il cui comune denominatore

è l’avere ad oggetto un bene o un servizio telematico

Inquadramento del contratto telematicoP r i m o o r i e n t a m e n t o

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Contratto telematico e commercio elettronico

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Inquadramento in base alla causa del contratto

il contratto telematico è qualsiasi contratto in cui lo scopo

concretamente perseguito dalle parti viene realizzato attraverso il mezzo

informatico che ne facilita l’attuazione pratica

Osservazione: questo tipo di inquadramento (per causa) ha notevolmente

ampliato la categoria dei contratti telematici, andando oltre la semplice

definizione di contratti aventi un oggetto connesso all’informatica, ma

comprendendo qualsiasi contratto il cui scopo poteva essere attuato

attraverso lo strumento informatico.

S e c o n d o o r i e n t a m e n t o

EVOLUZIONE

Inquadramento del contratto telematico

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Contratto telematico e commercio elettronico

6

Inquadramento in base alla forma del contratto

(è una variante del secondo orientamento) il contratto telematico è

qualsiasi contratto in cui lo scopo concretamente attuato dalle parti

attraverso il mezzo informatico, cioè esteriorizzato con una “forma

informatica”

Osservazione: questo tipo di inquadramento (per forma)

comprenderebbe, al giorno d’oggi, buona parte dei contratti (quasi tutti)

redatti mediante il semplice utilizzo di un pc e di un editor di testo (per es

microsoft word, blocco note ecc): quindi anche un contratto in

compresenza sottoscritto con firma autografa

Te r z o o r i e n t a m e n t o

Inquadramento del contratto telematico

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Contratto telematico e commercio elettronico

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Il contratto telematico

“il nucleo duro del commercio elettronico”

CONTRATTO

Art. 1321 c.c.

Il contratto è l’accordo di due o più

parti per costituire, regolare o

estinguere tra loro un rapporto

giuridico patrimoniale.

TELEMATICA

Trasmissione di informazioni a

distanza tra sistemi di computers

collegati in rete

CONTRATTO TELEMATICO

Accordo ex art. 1321 c.c. caratterizzato dal fatto che

le parti manifestano il loro consenso utilizzando

computer collegati in rete

D e f i n i z i o n e

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Contratto telematico e commercio elettronico

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Due principali categorie di soggettiConsumatore:

che opera in ambito estraneo alla

propria attività professionale o

imprenditoriale eventualmente

svolta

Professionista:che opera nell’ambito della

propria attività imprenditoriale o

professionale

Combinando i soggetti si

ottengono varie tipologie

contrattuali:

B2B – B2C- C2CA ciascuna combinazione si applica una

disciplina differente: codice del consumo

(d.lgs. 206/2005) oppure Codice Civile

P r o f i l o s o g g e t t i v o

Il contratto telematico

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Contratto telematico e commercio elettronico

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Incontro tra proposta ed accettazione

Contratto

point and clickpressione del tasto negoziale

(facta concludentia)

Contratto e-mailmetodo tradizionale

La conclusione dell’accordoI l p r o b l e m a d e l l e c l a u s o l e v e s s a t o r i e

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Contratto telematico e commercio elettronico

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Fase assente nei contratti conclusi

tra professionista e consumatore

(schema del contratto per

adesione)

Fase presente nei contratti tra

professionisti (in posizione

paritetica)

L e t r a t t a t i v e

La formazione dell’accordo contrattuale è normalmente preceduta dalla fase delle trattative

Applicazione della disciplina relativa ai contratti a distanza tra professionista e

consumatore

(Codice del Consumo - Titolo II INFORMAZIONI AI CONSUMATORI) +

D.lgs. 70/2003, art. 12 (obblighi informativi) e responsabilità extracontrattuale

Art. 1337 c.c. - Trattative e responsabilità precontrattuale. Le parti, nello svolgimento delle

trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

La conclusione dell’accordo

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annullamento del contratto per dolo o

per errore.

richiesta di risarcimento del

danno per responsabilità

precontrattuale del fornitore

V i o l a z i o n e d e g l i o b b l i g h i i n f o r m a t i v i

Disciplina comune e disciplina a tutela del consumatore

salvo che il fatto non costituisca

reato (art. 21 d. lgs. n. 70/2003)

applicazione di una sanzione

amministrativa, applicata ai sensi

della legge n. 689 del 1981

Disciplina speciale del commercio elettronico

oltre alle suddette conseguenze

civilistiche in termini di

responsabilità precontrattuale ed

annullabilità per dolo o errore

La conclusione dell’accordo

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Tempo e luogo di conclusione del contratto telematicoA s p e t t i p r o b l e m a t i c i …

• Contratto concluso via e-mail: nel tempo e nel luogo in cui, attraverso

l’operazione di download, il proponente ha notizia dell’accettazione

da parte del destinatario del messaggio (artt. 1326 e 1335 c.c.);

• Contratto concluso mediante pressione del tasto negoziale (point

and click): trattandosi di accettazione per comportamento concludente,

nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha notizia

dell’accettazione da parte dell’oblato (art. 1335 c.c.);

• Contratto concluso mediante il pagamento della prestazione

pecuniaria: si tratta di ipotesi di conclusione mediante inizio

dell’esecuzione; i negozi conclusi attraverso tale modalità si considerano

conclusi nel tempo e nel luogo di inizio dell’esecuzione del contratto

(art. 1327 c.c.);

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• Contratto concluso mediante offerta al pubblico: coincide pienamente

con la previsione dell’articolo 1336 c.c. e si considera concluso nel tempo

e nel luogo in cui la dichiarazione negoziale di un qualsiasi

destinatario dell’offerta al pubblico perviene all’indirizzo del

proponente, nella specie al sito web contenente l’offerta

• Contratto concluso mediante invito a proporre: si considerano

conclusi, semplicemente, nel momento e nel luogo in cui l’utente

(proponente) riceve notizia dell’accettazione da parte del titolare

del sito (oblato) contente l’invito a proporre.

Tempo e luogo di conclusione del contratto telematicoA s p e t t i p r o b l e m a t i c i …

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Contratto telematico e commercio elettronico

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Art. 1335. c.c. Presunzione di conoscenza. — La proposta, l’accettazione, la

loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano

conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi

non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

La corrispondenza elettronica è attualmente

equiparata alla corrispondenza cartacea

Art. 45, comma II, CAD: “il documento informatico trasmesso per via telematica

si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al

destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella

casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”;

L’ i n d i r i z z o d e l l e p a r t i …

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la

posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge disponga altrimenti, alla

notificazione per mezzo della posta. (Art. 48 CAD)

Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico

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Contratto telematico e commercio elettronico

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L’ i n d i r i z z o d e l l e p a r t i …

Il contratto è concluso nel luogo in cui il

proponente ha scaricato la posta

elettronica contenente l’accettazione

dell’oblato

PROBLEMA: il proponente scarica

la posta da un computer portatile

durante un viaggio in treno

Il contratto è concluso nel luogo in cui è

collocato il server del provider contenente

la casella postale del proponente

PROBLEMA: il server è collocato

in uno stato off-shore al fine di

escludere le garanzie della

normativa comunitaria

Il contratto è concluso nel luogo ove ha

sede l’impresa o viene svolta l’attività

professionale del destinatario

dell’accettazione, indipendentemente dal

luogo ove si trova il server o il provider

SOLUZIONE: preferibile in quanto

derivante dalla lettura correlata

della Dir. CE 31/2000 e del D.lgs.

70/2003

Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico

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Il problema dell’individuazione del luogo di conclusione del contratto

virtuale può essere risolto anche attraverso l’applicazione del diritto

internazionale privato e delle convenzioni internazionali uniformi

L. 31 maggio1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano didiritto internazionale privato ” Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale dibeni mobili del 1980 Convenzione di Roma sul diritto applicabile alle obbligazionicontrattuali del 1980

NOTA. Foro competente contratti con il consumatore:

luogo di residenza o di domicilio del consumatore

(art. 63 Cod. Consumo).

L’ i n d i r i z z o d e l l e p a r t i …

Tempo e luogo di conclusione del contratto telematico

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Firma elettronica e

Firma digitaleIl genere e la specie

Necessità di accertare la paternità

e l’integrità del documento

FIRMA DIGITALE

Forma libera e Forma vincolata

La forma elettronica

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L e f o n t i …

D.P.R. 445/2000

(TUDA)

1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

3. FIRMA DIGITALE

4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

D. LGS. 82/2005

(CAD – Prima stesura)

1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE)

2. FIRMA DIGITALE

3. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

D. LGS. 235/2010 (NUOVO CAD)

1. FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE) 2. FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

3. FIRMA DIGITALE

4. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

La forma elettronica

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Art. 15, Legge 15 marzo del 1997, n. 59

“Gli atti, i dati e i documenti formati dalla Pubblicaamministrazione e dai privati con strumenti informatici etelematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumentiinformatici e telematici, sono validi e rilevanti ad ognieffetto di legge”

E v o l u z i o n e n o r m a t i v a

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Art. 15, Legge 15 marzo del 1997, n. 59

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• Non è più indispensabile il supporto cartaceo perché il

documento possa essere considerato giuridicamente

rilevante.

• Sono necessari strumenti di sicurezza=crittografia idonei

a garantirne la provenienza, e quindi l'originalità del

documento.

Smaterializzazione del documento

La forma elettronica

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Contratto telematico e commercio elettronico

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D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 (ex art. 15, L. 15 marzo 1997 n. 59):“Regolamento recante criteri e modalità per la formazione,l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informaticie telematici”

D.P.C.M. 8 febbraio 1999:

“Regolamento tecnico di attuazione del sulla materia D.P.R. 513/97 “

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa”

D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10:

“Recepimento della direttiva 1999/93/CE”

E v o l u z i o n e n o r m a t i v a

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D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137:

“Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia difirme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23gennaio 2002, n. 10”

D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale”

D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33della legge 18 giugno 2009, n. 69”

D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134)

“Misure urgenti per la crescita del paese

E v o l u z i o n e n o r m a t i v a

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D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221):

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”

D.P.C.M. 22.02.2013:

“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica dellefirme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35,comma 2, 36, comma 2 e 71”

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni ”

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98)

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”

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Gli strumenti di firma

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F = (I = /R = ?M = $A = £

FIRMA ( /?$£

Crittografia simmetricaa c h i a v e u n i c a

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26

F = (I = /R = ?M = $A = £

Documento

FIRMA

u n e s e m p i o

Documento

FIRMA

??????????

( / ? $ £

Crittografia simmetrica

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CHIAVEPUBBLICA

CHIAVEPRIVATA

V d . P G P - Z i m m e r m a n

S i s t e m a R S A – ( R i v e s t , S h a m i r , A d l e m a n )

a c h i a v i c o m p l e m e n t a r i

Crittografia simmetrica

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Tutti i documenti chiusi con la

chiave privataTutti i documenti chiusi con la chiave privata di tizio si aprono con la

chiave pubblica di tizio

certificatoreTIZIO

Privata Pubblica

Si aprono con la chiave pubblica corrispondente

Emissione e uso delle chiavi

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CHIAVEPRIVATADI TIZIO

CHIAVEPUBBLICA

DI TIZIO

TIZIO

(mittente)

CAIO

(destinatario)

La paternitài d e n t i t à

certificatore

TESTO IN

CHIARO

TESTO IN

CHIARO

TESTO

CIFRATO

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30

dall’impronta non si puòrisalire ai dati di origine;

dati diversi danno luogo

a impronte diverse;

A partire da qualsiasi quantità di dati

restituisce una quantità fissa di dati

denominata “digest” o “impronta”.

Funzione di HashI n t e g r i t à d e l d o c u m e n t o

N.B.:La legge italiana prevede l'algoritmo SHA-256(in precedenza SHA-1 a 160 bit)

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31

%$£*!”&

HASH

IMPRONTA DEL DOCUMENTO IMPRONTA DEL DOCUMENTO

%$£*!”&

confronto

Integritàg e n u i n i t à

TIZIO

(mittente)

CAIO

(destinatario)TESTO IN CHIARO

TESTO IN CHIARO

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TIZIO

CHIAVE

PRIVATA

DI TIZIO

CREAZIONE

DELL’IMPRONTA

TRAMITE

L’ALGORITMO

DI HASH

DOCUMENTO

ELETTRONICO

IN CHIARO

(p.es. contratto di

compravendita)

CONTRATTO

DI

COMPRAVENDITA

%/&$**#

DOC. CHIARO

IMPRONTA

La firma digitale

DOCUMENTO

ELETTRONICO

IN CHIARO

%/&$**#

+

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CAIO

DOCUMENTO

ELETTRONICO

IN CHIARO

%/&$**#

+CHIAVE PUBBLICA

DI TIZIO

ORA E’ NECESSARIO

ACCERTARE L’INTEGRITA’

DEL DOCUMENTO

ATTRAVERSO

IL CALCOLO, ED IL SUCCESSIVO

CONFRONTO, DELLE IMPRONTE

CAIO CALCOLA L’IMPRONTA DELLA PARTE “IN CHIARO” DEL

DOCUMENTO E OTTIENE UNA NUOVA IMPRONTA

CAIO CONFRONTA LE DUE IMPRONTE

%/&$**# %/&$**#

La firma digitale

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Contratto telematico e commercio elettronico

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SOLUZIONE

Gli Enti Certificatori accertano ed assicurano

l’identità dei titolari di firma digitale

L’ ente certificatoreL a t e r z a p a r t e f i d a t a

ATTENZIONE In “rete” gli utenti utilizzano nicknames

INCONVENIENTE: ogni utente, che utilizza una coppia di

chiavi, potrebbe spacciarsi per un’altra persona ed usare un nome

inesistente o appartenente ad altri

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Contratto telematico e commercio elettronico

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TIZIO CAIO

CHIAVEPRIVATADI TIZIO

CHIAVEPUBBLICA

DI TIZIO

TESTO IN CHIARO

TESTO CIFRATO

CON FIRMA

DIGITALE

TESTO IN CHIARO

+

IMPRONTA

ENTE CERTIFICATORE

(p.es. INFOCERT)

L a t e r z a p a r t e f i d a t a

L’ ente certificatore

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Identifica la persona che richiede il certificato e rende certal’identità del soggetto fisico che ha generato una firma

Assicura la corrispondenza tra il titolare e la sua chiave pubblica

Rilascia, pubblica, revoca e sospende i certificati disottoscrizione: aggiornamento Liste Certificati Revocati (CRL) eListe Certificati Sospesi (CSL)

Marcatura temporale del documento (Time stamping): ildocumento acquista data certa ed è opponibile ai terzi (art. 22,lett. g, D.P.R. 445/2000)

L a t e r z a p a r t e f i d a t a

L’ ente certificatore

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La firma digitale

Documento sottoscritto con firmadigitale:

• piena efficacia giuridica

• a condizione che non siamodificato dopo l’apposizionedella firma

La firma digitale nel nostro ordinamento

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Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures

La firma CADES

- Formato .p7m

- Necessario utilizzare programmi ad hoc per l’apertura (Dike, Arubasign, ecc…)

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Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures

La firma CADES

Controfirma o Firma

matrioska

La busta generata dalla sottoscrizione

precedente viene re-imbustata in una

nuova busta CAdES

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Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures

La firma CADES

Firme congiunte

Vengono aggiunte ulteriori firme nella

busta, accompagnate dai relativi certificati

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Cryptographic Message Syntax (CMS) Advanced Electronic Signatures

La firma CADES

Sia nella prima tipologia di firma (controfirma) che nella seconda tipologia(firme congiunte) è presente un’unica versione del documento, che pertantopuò solo essere oggetto di ulteriori firme digitali senza modificarne ilcontenuto

Non è possibile gestire diverse versioni di uno stesso documento all’internodella busta crittografica.

Qualora fosse necessario riportare sul documento delle annotazioni successivealla sottoscrizione (ad esempio i dati della segnatura di protocollo), sarànecessario esportare il documento nel formato originario, ossia nonfirmato, per apportarvi le annotazioni.

Le modifiche, però, se apportate nell’unica versione del documento presenteall’interno della busta CAdES, avrebbe come risultato quello di invalidare lafirma.

LIMITE della firma CADES

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PDF Advanced Electronic Signatures

La firma PADES

- Formato .pdf (non cambia il formato del documento dopo la firma)

- Per la lettura del documento è sufficiente un comune software reader (presenti sul mercato in varie versioni)

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43

PDF Advanced Electronic Signatures

La firma PADES

È implementata una funzioneche consente la gestione delleversioni (versioning)

Ogni versione successiva allaprima, contiene la versioneintegrale, non modificata, deldocumento precedente(comprese le firme digitali)

Ogni modifica al documento(ulteriore firma o aggiunta di testoo immagini) produce, infatti, unanuova versione che contiene laversione originale non modificata

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Vantaggi e svantaggi della firma Pades

La firma PADES

• È possibile apporre ulteriori firme senza invalidare le precedenti;• È possibile modificare il documento (ad es. inserendo delle annotazioni) ulteriori firme senza invalidare le precedenti versioni e firme apposte;• Nel documento in formato PDF è possibile collocare fisicamente la firma digitale in un preciso punto del documento (interessante per le applicazioni in cui la collocazione della firma ha una valenza giuridica, come per le clausole vessatorie);

VANTAGGI della firma PADES

Unico svantaggio, rispetto alla firma Cades, è la possibilità di firmare unicamente file di tipo .pdf

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nella Pubblica Amministrazione e non solo…

La firma PADES

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa (TUDA)

Art. 55 (R): Segnatura di protocollo

La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del

documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il

documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo

inequivocabile.

Con il provvedimento del 16 Aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativiautomatizzati del Ministero della Giustizia, sono state emanate le nuove specifichetecniche previste dall’art. 34, comma 1 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44(Regolamento concernente le regole tecniche del Processo Civile Telematico), lafirma PADES è utilizzabile anche nel PCT (Processo Civile Telematico)

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La firma CADES e PADES a confronto

CADES PADES

Formato .P7m .Pdf

Software per lettura Software ad hocReader (Adobe

acrobat, Foxit, Nitro, ecc…)

Modifiche dopo la firma

NO (invalida) SI (valida)

Collocazione fisica della firma

NO SI

Tipologia di file da firmare

qualunque solo file .pdf

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DefinizioniO g g i : D . L g s . 8 2 / 2 0 0 5 + D . L g s . 2 3 5 / 2 0 1 0

p) DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o datigiuridicamente rilevanti

q) FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE): “l'insieme dei dati in forma elettronica, allegatioppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo diidentificazione informatica”;

q-bis) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA:“insieme di dati in forma elettronica allegati oppureconnessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario deldocumento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali ilfirmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferiscein modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”;

r) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA: un particolare tipo di firma elettronica avanzata chesia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per lacreazione della firma

s) FIRMA DIGITALE: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su uncertificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata,correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatariotramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare laprovenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documentiinformatici;

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48

(i-bis) copia informatica di documento analogico: “il documento informatico

avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto”

(i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: “il

documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento

analogico da cui e' tratto”

(i-quater) copia informatica di documento informatico: “il documento

informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto

su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”

(i-quinquies) duplicato informatico: “il documento informatico ottenuto

mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della

medesima sequenza di valori binari del documento originario”

N u o v e …

Definizioni

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Valore giuridico del documento informatico e delle firme elettronicheA r t . 2 0 . D o c u m e n t o i n f o r m a t i c o

1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazionesu supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematiciconformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi erilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presentecodice.

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisitodella forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamentevalutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive diqualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quantodisposto dall'articolo 21.

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A r t . 2 1 . D o c u m e n t o i n f o r m a t i c o s o t t o s c r i t t o c o n f i r m a e l e t t r o n i c a

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e'liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive diqualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata odigitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, chegarantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, hal'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firmaelettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi diaprova contraria.

2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350,primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico,sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

Valore giuridico del documento informatico e delle firme elettroniche

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Firma autografa Firma digitale

Creazione manuale mediante algoritmo di creazione

Apposizione

sul documento: la firma è

parte integrante del

documento

come allegato: il documento firmato è

costituito dalla copia (documento,firma)

Verifica

confronto con una firma

autenticata: metodo

insicuro

mediante algoritmo di verifica

pubblicamente noto: metodo sicuro

Documento copia distinguibile Indistinguibile

Validità temporale

illimitata limitata dalla scadenza

Firma autografa vs firma digitaleF o n t e : W i k i p e d i a

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52

Le prime fonti 1. D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

2. D.M. 2 novembre 2005

3. “Vecchio CAD” (D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Le fonti attuali 4. D.L. 29 novembre 2008, n.185

(convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2)

5. D.P.C.M. 6 maggio 2009

6. “Nuovo CAD” (D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82

+ D. Lgs. 30 dicembre 2010, n.235)

7. Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012

8. Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012

La Posta Elettronica CertificataL a P E C

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Contratto telematico e commercio elettronico

53

DEFINIZIONE: è un sistema di posta elettronica nel quale il

mittente riceve documentazione elettronica con valenza legale

attestante l’invio e la consegna di documenti informatici

Invia al mittente la ricevuta di

spedizione del messaggio, che

costituisce prova legale

Invia al mittente la ricevuta della

avvenuta o mancata consegna

nella casella di PEC del

destinatario, con data certa

Conserva per 30 mesi i log e le ricevute (spedizione, consegna) la cui

riproduzione ha lo stesso valore giuridico delle ricevute postali

D . L . 2 9 n o v e m b r e 2 0 0 8 , n . 1 8 5

La Posta Elettronica Certificata

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Contratto telematico e commercio elettronico

54

NOTA: Per le pubbliche amministrazioni, l’uso della PEC costituisce un obbligo, rispetto a destinatari la

cui PEC sia regolarmente pubblicata nel registro delle imprese, negli elenchi informatici dei professionisti

o negli indirizzari CEC-PAC dei cittadini. Il mancato utilizzo della PEC da parte delle pubbliche

amministrazioni costituisce, secondo quanto indicato nella circolare n. 1/2010/DDI, “una fattispecie di

improprio uso di denaro pubblico” (spreco derivante dal costo evitabile della corrispondenza cartacea);

inoltre la mancata attuazione delle norme sulla PEC rileva ai fini della misurazione e valutazione della

performance organizzativa/individuale (D.Lgs. 150/2009 e circolare n. 2/2010/DDI).

Comunicazioni tra cittadini e P.A. (art. 16 bis, comma 5, del D.L. 185 e art. 3

DPCM 6.5.2009): per i cittadini che aderiscono al servizio CEC-PAC manifestano l’esplicita

accettazione dell’invio tramite CEC-PAC, da parte delle pubbliche amministrazioni, di tutti i

provvedimenti e atti che riguardano lo stesso cittadino. Le pubbliche amministrazioni non devono

chiedere una preventiva dichiarazione di disponibilità all'uso della PEC, perché questa deriva dalla

presenza della CEC-PAC nell’indirizzario elettronico dei cittadini.

Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, imprese in forma societaria e

professionisti (art. 16, comma 9, del D.L. 185): possono avvenire tramite PEC senza che il

destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

La Posta Elettronica Certificata

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55

Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificata

“Per le comunicazioni di cui all'art. 48, comma 1, con i soggetti

che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi

della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni

utilizzano la posta elettronica certificata” […]

Attualmente non sono individuabili soggetti che hanno preventivamente dichiarato il

proprio indirizzo PEC sulla base della “vigente normativa tecnica”; in quanto la più

aggiornata disciplina delle preventive dichiarazioni degli indirizzi PEC non è

contenuta in una “normativa tecnica”, ma nel D.L. 185/2008 e nel DPCM 6.5.2009.

La normativa tecnica è contenuta nel DM 2.11.2005, n. 19818, l’art. 5, riguarda la

comunicazione della disponibilità all'uso della PEC ma è di fatto inapplicabile, poiché

si riferisce alla dichiarazione dell'abrogato art. 4, comma 4, del DPR 68/2005

(abrogazione avvenuta per effetto dell'art. 16, comma 11, del D.L. 185/2008).

L a P E C n e l C A D

La Posta Elettronica Certificata

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56

Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificata

“La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e

rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica

certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei

provvedimenti che lo riguardano” […]

La disposizione potrebbe apparire come attributiva di una mera facoltà concessa

alle pubbliche amministrazioni di utilizzare la PEC, contraddicendo tutta la ratio del

processo di dematerializzazione basato sulla PEC.

La “dichiarazione” si riferisce alla inesistente “vigente normativa tecnica”.

L a P E C n e l C A D

La Posta Elettronica Certificata

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57

Art. 6, comma 1 bis: “la

consultazione degli indirizzi PEC, di

cui agli artt. 16, comma 10, e 16 bis,

comma 5 del D.L. 185, nonché

l'estrazione di elenchi dei suddetti

indirizzi da parte delle pubbliche

amministrazioni, deve essere

effettuata sulla base di regole

tecniche emanate da DigitPA,

sentito il Garante per la protezione

dei dati personali.”

Queste disposizioni saranno inapplicabili sino a quando non

saranno emanate le regole tecniche dal DigitPA, ai sensi

dell’art. 71 del CAD.

Art. 65: le istanze e dichiarazioni devono essere

“trasmesse dall'autore mediante la propria casella

di posta elettronica certificata purché le relative

credenziali di accesso siano state rilasciate previa

identificazione del titolare, anche per via

telematica secondo modalità definite con regole

tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e ciò sia

attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in

un suo allegato. In tal caso, la trasmissione

costituisce dichiarazione vincolante ai sensi

dell'art. 6, comma 1, secondo periodo.”

L a P E C n e l C A D

La Posta Elettronica Certificata

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Grazie per l’attenzioneDocente: Massimo Farina http://www.massimofarina.it

http://www.diricto.it/ http://ict4forensics.diee.unica.it/

[email protected][email protected]

A.A. 2015/16Corso di Laurea Magistrale in

Ingegneria delle Telecomunicazioni

http://tlc.diee.unica.it/

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Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0

o Tu sei libero:

• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico,rappresentare, eseguire o recitare l'opera;

• di modificare quest’opera;

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