Corso ASPP/RSPP mod. A3 - Inviduazione e valutazione dei rischi

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CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP/RSPPMODULO A3Criteri e strumenti per la individuazione dei RischiDocumento di Valutazione dei Rischi4 oreAccordo Stato Regioni del 26/01/2006

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Percorso formativo ASPP/RSPP• Facciamo il punto :

Modulo ABase

Ateco 428 ore

Modulo BNatura dei rischi

Ateco 448 ore

Modulo COrganizzazione

e Sistemi di Gestione

24 ore

Moduli per ASPP ed RSPP Modulo per soli RSPP

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I contenuti del modulo A 28 ore

Che cosa ci ricordiamo del : MODULO BASE ?

o L’approccio alla prevenzione attraverso il Dlgs 81/2008 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori

o I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il Dlgs 81/2008: i compiti, gli obblighi e le responsabilità civili e penali. Il sistema pubblico della prevenzione

o Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi. Documento di valutazione dei rischi.

o La classificazione dei rischi in relazione alla normativa rischio incendio ed esplosione

o La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza

o La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene sul lavoro

o Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi

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CORSO DI FORMAZIONE PER RSPPMODULO A3Criteri e strumenti per la individuazione dei Rischi

Accordo Stato Regioni del 26/01/2006

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Approfondiamo il modulo A3 L’apprendimento attraverso il modulo A3 deve permette a noi RSPP e ASPP di:o Individuare i pericoli o Individuare i rischioValutare i rischioAnalizzare i quasi infortuni (near miss)oAnalizzare gli infortunioStabilire le misure di prevenzione e protezioneoSuggerire gli interventi di miglioramentooMisurare l’efficacia e l’efficienza degli interventi delle

misure adottate

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La valutazione dei rischi, uno schema di processo : fonti e condizioni di pericolo

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Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione

«pericolo»proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il

potenziale di causare danni;

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Esempio elenco dei pericoli

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Esempio elenco dei pericoli

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Esempio elenco dei pericoli

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La valutazione dei rischi, uno schema di processo : individuazione e caratterizzazione delle persone esposte

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La valutazione dei rischi, uno schema di processo : Stima dei rischi

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Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione

«rischio»: probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle

condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

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Il livello dei rischi

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Bassissimo

Basso

Medio

Alto

Altissimo

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Valutazione dei rischi della mansione di tornitore

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Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o

misure necessarie anche secondo la particolarita del lavoro, l’esperienza e

la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della

salute della popolazione e dell’integrita dell’ambiente esterno;

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Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione

«salute»: stato di completo benessere

fisico, mentale e sociale, non consistente solo in

un’assenza di malattia o d’ infermita;

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Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing

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Seguendo l’impostazione data dal legislatore all’assetto del Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si possono individuare alcuni pilastri intorno ai quali si sviluppa la prevenzione in ottica di genere. Fondamentale appare l’articolo 1 che tra le finalita fa espresso riferimento alla garanzia “dell’uniformita della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”. Il genere consente dunque di riflettere su fattori che diversamente verrebbero esclusi dall’analisi e di far “dialogare” diverse discipline, ampliando lo scenario a una diversa concezione della salute.

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Il concetto di saluteLa “salute” viene definita come “uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in una assenza di malattia o d’infermita” (articolo 2, lettera o) del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.). Una cosi ampia nozione di salute evidenzia la necessita di realizzare ambienti di lavoro improntati a una organizzazione che garantisca il benessere delle persone. Vero e che questo obiettivo non puo che comprendere uomini e donne, ma la condizione della donna, nel nostro sistema sociale e lavorativo non parte certo da una situazione di parita. Da qui l’importanza dell’adozione formale di un concetto di salute ampio, in grado di comprendere una tutela estesa non solo all’esposizione ai rischi fisici o chimici, ma anche ai fattori di rischio psico-fisico e allo stress lavoro- correlato. Secondo diversi studi, questi elementi possono avere conseguenze di danno diverse per la popolazione lavorativa femminile, tenendo conto anche del fatto che le forme di occupazione non standard sono in prevalenza declinate al femminile e incidono sulla sicurezza e sulla qualita della vita. Si apre cosi l’attenzione al lavoratore a tutto tondo, non piu entita neutra ma caratterizzata dalle diversita che appartengono al genere umano.

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Definizione di valutazione dei rischiGli strumenti di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi viene definita come “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attivita, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (articolo 2, lettera q) del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). L’articolo 28 afferma espressamente che “nella valutazione dei rischi devono essere tenuti in considerazione tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonche quelli connessi alle differenze di genere, all’eta e alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (...)”.

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La differenza di genere l’evoluzione nel TU 81/08

Tener in conto della differenza di genere nella valutazione dei rischi . Vuol dire, invece, considerare le differenze di genere come fattori che possono incidere sul rischio professionale, con l’obiettivo di realizzare il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature e dell’organizzazione, rispetto alle caratteristiche specifiche dei due sessi.Le differenze di genere che interessano la valutazione di tutti i rischi lavorativi sono in pratica raggruppabili nel seguente modo:• differenze biologiche (risposte dell’organismo femminile e maschile agli stimoli e alle richieste ambientali intese come fattori di rischio);• differenze socio-culturali (i differenti ruoli sociali, stili di vita attribuiti ai generi);• dimensione psicosociale (ad esempio sui temi della violenza sui luoghi di lavoro, il tema delle molestie sessuali e quindi della violenza di genere in un settore lavorativo ad alta densita femminile acquistano una dimensione strutturale).

Le misure di prevenzione e protezione, quindi, devono essere individuate ed adottate in base a queste differenze. Necessariamente si deve considerare che i lavoratori posseggono caratteristiche non uguali a partire dal genere e che uomini e donne (non solo le lavoratrici in gravidanza) reagiscono con effetti differenti sulla salute all’esposizione ai rischi, ad agenti tossici o nocivi, a vibrazioni, a radiazioni e a tutta una serie di fattori fisici e organizzativi.

Altro aspetto importante da considerare e l’integrazione dell’ottica di genere nella formazione ed informazione sui rischi specifici quali ad es. Movimentazione manuale di carichi, Radiazioni Ionizzanti, Rischio Chimico, Biologico, Stress lavoro correlato, ecc.. È opportuno pianificare anche interventi ed iniziative specifiche su tematiche inerenti alle differenze di genere quali la violenza contro le donne, la violenza nei luoghi di lavoro con approfondimenti sulla violenza di genere.

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Alcuni esempi normativi: Lavoratrice gestanti D.Lgs 151/01Preliminarmente, si richiama l’attenzione circa la tutela fisica della lavoratrice gestante al fine di preservare la salute sia della madre che del nascituro. A tale proposito si ricorda che la normativa di riferimento e contenuta nel D. Lgs. n. 151/01 che di seguito viene delineata nei suoi tratti essenziali:

È fatto divieto ai sensi dell’art. 7 del citato decreto al datore di lavoro di adibire al trasporto, al sollevamento di pesi e ai lavori sotterranei di carattere minerario, nonche ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto, nonche le lavoratrici che abbiano ricevuto in adozione o in affidamento un bambino fino al compimento di 7 mesi di eta.

Ex art. 8 e previsto il divieto di esporre le donne a radiazioni ionizzanti. È fatto espresso divieto al datore di lavoro di adibire a qualsiasi attivita lavorativa le donne durante il periodo di

astensione obbligatoria. L’art. 7 disciplina alcuni obblighi del datore di lavoro che impiega lavoratrici in lavori pericolosi o usuranti. Detti

lavori sono elencati direttamente dal legislatore nell’allegato A al T.U. ma l’elenco puo essere aggiornato, ogni qual volta se ne ravvisi la necessita, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della Sanita, sentite le parti sociali.

L’allegato B , dello stesso T.U., indica ulteriori attivita che, comportando il rischio di esposizione ad agenti ed a condizioni di lavoro dannosi per la salute, vanno classificate anch’esse fra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

L’art.11 specifica gli obblighi, in materia di sicurezza del datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze lavoratrici madri ed in particolare impone l’obbligo di specifica valutazione del rischio per lavoratrici in stato di gravidanza ed in allattamento come “gruppo di lavoratori esposti a particolari rischi”. Effettuata la valutazione dei rischi, nell’ipotesi in cui emerga un rischio per la lavoratrice il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per eliminare il rischio modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.

L’allegato C indica una serie di agenti (fisici; biologici e chimici ) che possono danneggiare il Feto o creare il distacco della placenta.

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Dlgs 81/08 La valutazione di genereValutazione rischio di genere ai sensi del Dlgs 81/08 Con l’emanazione del D. Lgs. n. 81/08 viene stabilito il principio che la valutazione del rischio, che deve partire dalla fase di individuazione dei diversi tipi di rischio in rapporto diretto con i gruppi di lavoratori che sono esposti, non potra essere una valutazione “asessuata”. Essa dovra necessariamente considerare che i lavoratori possiedono caratteristiche non uguali a partire dal genere e che uomini e donne (non solo le lavoratrici in gravidanza) reagiscono con effetti differenti sulla salute all’esposizione ai rischi, ad agenti tossici o nocivi, a vibrazioni, a radiazioni e a tutta una serie di fattori fisici e organizzativi. I fattori di rischio da tenere in considerazione ai fini della valutazione del rischio in rapporto al genere sono quelli espressamente disciplinati dal D. Lgs. n. 81/08 ed in particolare: • Agenti fisici (vibrazioni meccaniche, rumore, microclima etc). • Movimentazione manuale dei carichi. • Agenti biologici. • Agenti chimici. • Movimenti e posizioni di lavoro, fatica mentale ed altri disagi fisici. Ciascun aspetto di valutazione in relazione all’agente di rischio preso in esame, a norma del disposto dell’art 28, deve essere condotto non solo riguardo alle lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento, ma le disposizioni si devono intendere di valenza generale a tutela della sicurezza, salute ed igiene del lavoro di tutte le lavoratrici, in base al principio della “specificita femminile”, soprattutto per gli aspetti collegati alla fertilita. La valutazione del rischio differenziata per genere in rapporto alla salute del soggetto lavoratore donna deve tener conto di due aspetti :

la salute riproduttiva la salute in senso generale

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Differenza di genere – es. Agenti ChimiciEsposizione ad agenti chimici

L’esposizione agli agenti chimici puo avere effetti diversi tra uomini e donne.

Per esempio, il corpo delle donne ha una maggiore percentuale di grasso (e piu a rischio rispetto all’esposizione alle sostanze bioaccumulative) ed il loro organismo presenta dei processi ormonali diversi che fanno si che sia diversa anche la risposta all’esposizione a determinate sostanze.

Per conoscere i pericoli rappresentati da ciascuna situazione di rischio e necessario sapere: quali sono i prodotti; quali sono le sostanze che li compongono; quali potenziali pericoli comportano per la salute; quali pericoli specifici comportano per la salute delle donne; Le sostanze bioaccumulative si accumulano nei tessuti grassi degli organismi viventi e, pertanto, sia nel grasso delle persone che in quello degli animali che consumiamo, provocando potenzialmente gravi danni alla salute. Inoltre, ogni anno si scoprono nuovi effetti sulla salute e l’ambiente, come l’alterazione del sistema ormonale (perturbazione endocrina). Inoltre bisogna considerare la diversa risposta di ogni individuo ai prodotti tossici, le differenze di genere e l’esistenza di persone che presentano una sensibilita specifica agli stessi. Ad esempio il rischio delle donne di contrarre dermatiti e maggiore in alcuni lavori, tra cui le produzioni elettriche, l’acconciatura dei capelli, le attivita in campo sanitario, le lavorazioni meccaniche e quelle metalliche. In ultimo, la gran quantita di prodotti utilizzati nei posti di lavoro, anche nello stesso processo produttivo, e la diversita delle fonti di esposizione: lavorativa, ambientale, alimentare, etc. fa si che la forma piu abituale di esposizione chimica sia una multiesposizione a diverse sostanze e con effetti sulla salute dilazionati nel tempo.

Nell’ambito della valutazione del rischio chimico particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui l’attivita comporti l’uso di sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo: sostanze e preparati che per inalazione ingestione o assorbimento cutaneo possono provocare o rendere piu frequenti effetti nocivi non ereditari per la prole o danni a carico della funzione o delle capacita riproduttive maschili o femminili

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Differenza di genere – es.Movimentazione Manuale dei carichiMovimentazione manuale di carichi Sempre in tema di rischi fisici connessi alle differenze di genere, e opportuno soffermarsi sulle novita introdotte dal D. Lgs. n. 81/08 in materia di movimentazione manuale dei carichi, disciplinata nel titolo VI. Attualmente, le disposizione tecniche in materia di determinazione del peso del carico per uomini e donne sono contenute nell’ISO 11228 che gia tiene conto della diversita di genere tenuto conto che i valori di peso raccomandati sono pari a : 25 Kg per gli uomini20 Kg per le donne

Detti valori limiti devono essere introdotti nell’equazione del Metodo Niosh per il calcolo dell’indice di sollevamento tale indice si basa essenzialmente nella valutazione del rapporto peso sollevato/peso limite di riferimento. Dall’esame della metodologia NIOSH si evidenzia che il peso limite raccomandato viene calcolato tenendo conto dei diversi fattori che influenzano l’effettiva movimentazione (ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL ’INIZIO DEL SOLLEV AMENTO, DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO, TRA LE CAVIGLIE DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA, GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO, ETC) e pertanto questi ultimi devono essere scelti tenendo conto delle diversita morfologiche esistenti fra i vari soggetti lavoratori (uomini, donne ,etnia diversa ....) Dall’esposizione del metodo si addiviene alla conclusione che la valutazione del rischio da movimentazione non potra assumere caratteristiche per gruppi omogenei ma dovra essere diversificata in ragione delle caratteristiche proprie del soggetto (eta, altezza, peso corporeo, etc.)

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Differenza di genere: Es. Esposizionea vibrazioniEsposizione a vibrazioni Indagini di tipo trasversale e longitudinale hanno fornito una sufficiente evidenza epidemiologica (disciplina biomedica che studia la distribuzione e la frequenza della malattia nella popolazione) per una relazione causale tra esposizione professionale a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e patologia del rachide lombare. I risultati degli studi epidemiologici attualmente disponibili depongono per una maggior occorrenza di lombalgie e lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale (spondiloartrosi, spondilosi, osteocondrosi intervertebrale), discopatie e ernie discali lombari e/o lombosacrali nei conducenti di veicoli industriali e di mezzi di trasporto rispetto a gruppi di controllo non esposti a vibrazioni meccaniche.

Tra i fattori antropometrici (scienza che si occupa di misurare il corpo umano nella sua totalità), per i quali esiste una correlazione con percentuali piu elevate di lesioni causate dalle vibrazioni, figurano la bassa statura e la necessita di sforzi piu intensi per afferrare gli oggetti. Le donne che usano utensili a vibrazione con caratteristiche ergonomiche inadeguate sono forse piu a rischio degli uomini di manifestare disturbi indotti dalle vibrazioni e di contrarre affezioni agli arti superiori. Infatti gli studi condotti mostrano che solo neutralizzata l’incidenza delle diversita antropometriche non sono state riscontrate differenze per quanto riguarda l’assorbimento dell’energia rilasciata dalle vibrazioni.

Effetti sull'apparato riproduttivo È possibile che l’esposizione a vibrazioni meccaniche possa causare alcuni effetti nocivi sull’apparato riproduttivo femminile. Disturbi del ciclo mestruale, processi infiammatori e anomalie del parto sono stati riportati in donne esposte a vibrazioni con frequenze tra 40 e 55 Hz.

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Uomo VitruvianoLeonardo da Vinci

1490

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Rischi psico - sociali connessi alle differenze di genere A seguito del crescente interesse delle istituzioni comunitarie ed internazionali nei confronti dei fattori psico-sociali incidenti sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche nel nostro Paese e stata avvertita l’esigenza di analizzare e valutare l’incidenza nell’ambiente di lavoro di fenomeni quali:• flessibilita dell’orario di lavoro, • accesso ai percorsi di formazione, • progressione di carriera, • corresponsione di istituti contrattuali di tipo premiale, etc.,che in ipotesi specifiche e a determinate condizioni, possono determinare situazioni di rischio di genere e, in particolare, di stress lavoro- correlato.

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Tipologie di STRESSLo stress e un insieme di reazioni di natura sia fisiologica e psichica che l’organismo mette in atto per rispondere a una data situazione. Ognuno di noi risponde agli eventi stressanti in maniera diversa, dal momento che ognuno di noi nell’arco della vita fa esperienze diverse, apprende diverse strategie di azione e di pensiero. Alcuni saranno piu pronti nell’affrontare certe situazioni, mentre altri meno. Le valutazioni personali degli eventi e delle cose subiscono l’effetto delle esperienze passate e delle credenze che si sono strutturate in seguito ad esse.Non sempre lo stress è cattivo. In psicologia, si e soliti chiamare lo stress buono: eustress (eu dal greco bello, buono), mentre lo stress cattivo: distress. • L’eustress e quello che, nella nostra quotidianita, ci aiuta ad affrontare e superare le

varie sfide che la vita ci propone, come ad esempio delle maggiori responsabilita in un qualche ambito che una volta assolte ci faranno sentire piu soddisfatti e con un piu alto grado di autostima.

• Il distress, termine aulico che sta a indicare lo stress cosi come comunemente lo intendiamo, e quello che ci provoca maggiori difficolta, come conflitti emotivi, ansie, disturbi fisici, che ci coinvolgono al punto tale che e difficile prenderne le distanze in breve lasso di tempo. Possono essere fonti di distress un licenziamento arrivato all’improvviso, la perdita di una persona cara, un imminente intervento chirurgico, qualsiasi cosa che faccia vacillare la terra su cui muoviamo i nostri passi

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Stress da lavoro correlato - definizioneAccordo Europeo 8/10/2004 art 3 c.1

“condizione che puo essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed e conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”. Nell’ambito del lavoro tale squilibrio si puo verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro - correlato. Lo stress lavoro-correlato e quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

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Definizione di Stalking e Molestie sessuali

• Le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono state oggetto di definizione normativa, in ambito giuslavoristico, dopo la Direttiva n. 2002/73, la quale ha fornito la definizione di molestie sessuali in aggiunta a quelle di discriminazione (diretta e indiretta) e di molestie o “mobbing di genere”.

• Le molestie sessuali vengono descritte dalla direttiva menzionata come situazioni in cui si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignita di una persona, in particolare creando, anche in tal caso cosi come nel mobbing di genere, un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

• l legislatore italiano, recependo le linee guida comunitarie, ha statuito che sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ossia “quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignita di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”

• (art. 2 comma 1 lett. c del D.lgs. n. 145/2005, ora trasfuso nel d.lgs. 11 aprile 2006, n° 198, o Codice delle Pari opportunità, all’art. 26, comma 2).

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Definizione di Mobbing Il termine mobbing deriva dal verso inglese “To mob”

che significa “ledere” “aggredire”.

Si verifica una situazione di mobbing ogni qual volta vengono poste in essere dai datori di lavoro, dirigenti o dagli stessi colleghi (c.d. “mobber”) sistematiche e ripetute vessazioni finalizzate ad emarginare, discriminare, e, nei casi più gravi, ad indurre alle dimissioni, il lavoratore oggetto delle persecuzioni (c.d. “mobbizzato”)

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Definizione di Burn OutBurn-out: alla lettera

“bruciati, esauriti, scoppiati, sfiniti, fusi”

Il burn-out e una sindrome di esaurimento emozionale, spersonalizzazione e di riduzione delle capacità personali e professionali, che puo presentarsi in soggetti attivamente coinvolti, durante la loro professione, in relazioni d’aiuto.

Sindrome individuabile in operatori socio sanitari, con esposizione diretta e coinvolgimento con gli utenti. Le fasi riscontrate possono essere cosi sintetizzate:• La prima, preparatoria, e quella dell’ "entusiasmo idealistico" che spinge il soggetto a scegliere un

lavoro di tipo assistenziale.• Nella seconda ("stagnazione") il soggetto, sottoposto a carichi di lavoro e di stress eccessivi, inizia a

rendersi conto di come le sue aspettative non coincidano con la realta lavorativa. L'entusiasmo, l'interesse ed il senso di gratificazione legati alla professione iniziano a diminuire.

• Nella terza fase ("frustrazione") il soggetto affetto da burnout avverte sentimenti di inutilita, di inadeguatezza, di insoddisfazione, uniti alla percezione di essere sfruttato, oberato di lavoro e poco apprezzato; spesso tende a mettere in atto comportamenti di fuga dall'ambiente lavorativo, ed eventualmente atteggiamenti aggressivi verso gli altri o verso se stesso.

• Nel corso della quarta fase (“apatia”) l’interesse e la passione per il proprio lavoro di spengono completamente e all’empatia subentra indifferenza, fino a vera e propria “morte professionale”

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Valutazione dei rischi – Stress da Lavoro Correllato – Metodo ISPELS

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Valutazione dei rischi – Stress da Lavoro Correllato – Metodo ISPELS

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Analisi degli infortuni: cause, modalita di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni

1 infortuniomortale

400 infortunigravi

2.000.000 azioni “non sicure” (8-9/1 near miss)

20.000 infortuni lievi (50/1 grave)

240.000 “near-miss” (12/1 inf. lieve)

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Esempio Indagine sugli incidenti

37roberto.rocchegiani@libero.it

Esempio Indagine sugli incidenti

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Indicatori : indice di frequenza e di gravita degli infortuniPer poter correlare l’incidenza degli infortuni sulla variabilita delle ore lavorate portiamo l’esempio di questi due indici:• Frequenza = la dimensione numerica degli infortuni rispetto alle ore

lavorate Numero infortuni x 1.000 / ore lavorate

• Gravita = espressa in giorni di prognosi conseguenti un infortunioGiorni di prognosi per infortunio x 1.000 / ore lavorate

• Giorni senza infortuni = record di giorni senza infortunio, cioe intercorrenti tra un infortunio e il successivo

Numero di giorni senza infortunio del 2015 è stato di 50 gg (record)

Una volta rilevati i coefficienti del primo anno, si possono fissare degli obiettivi di miglioramento, e monitorarli periodicamente (mese, trimestre, anno)

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Esempio di grafico con indici di frequenza e gravita

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Esempio analisi infortuni : Parti lese e gravita

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7

93

50

51

749

620

78

143

ANALISI INCIDENTI E INFORTUNI PARTI LESE PER GRAVITA'

Cervicale Dito mano

Ginocchio Gomito

Mano Occhio

Piede Polpaccio

Rachide cervicale Torace

Zona lombare

41

Esempio analisi infortuni : Pericolo e gravita

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266 7

122

150

41

74

15

ANALISI INCIDENTI E INFORTUNI PER-ICOLO PER GRAVITA'

Attrezzatura

Scale

Itinere

Luoghi di lavoro

Moviment. Manuale carichi

Radiazione ottiche artificiali

Macchinari

Dpi e segnaletica

42

Esempio analisi infortuni : Mansione e gravita

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109

72

1137

13

104

15 8

ANALISI INCIDENTI E INFORTUNI MANSIONE PER GRAVITA'

Allestitore

Elettricista

Falegname

Impiegata amm.va

Meccanico

Servizi alla produzione

Servizi di cantiere

Tubista

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Esempio analisi infotuni:Luoghi e gravita

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Cantiere ALFA

Cantiere BETA

Cantiere GAMMA

Cantiere DELTA

Cantiere EPSILON

Cantiere ZETA

Officine Piazzali Itinere0

50

100

150

200

250

300

350

31

327

35 2145

145

188 190

91

Gravita Infortuni in gg e luoghi di accadimento

2010

2011

2012

2013

2014

tot

luoghi dove sono avvenuti gli infortuni

gior

nate

di a

ssen

za p

er in

fortu

ni

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Esempio analisi infortuniCosti per sostituzione infortunati

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2009 2010 2011 2012 2013€0

€10,000

€20,000

€30,000

€40,000

€38,230 €30,346

€25,377 €19,921

€15,201

Costi relativi alle assenze per infortunio al netto dei rimborsi INAIL

anni

costo orario per assenza

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Registro infortuniÈ un documento riepilogativo finalizzato a fornire dati sull’andamento del fenomeno infortunistico all’interno delle imprese. Un registro che ha lo scopo di fornire ai dirigenti ed ai preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni. Inoltre, e forse elemento ancora piu importante, di dare agli organi di vigilanza uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravita e le cause degli infortuni nell’azienda e di guida per indirizzare l’attivita di vigilanza.

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Registro infortuni - prima ….INTERPELLO N. 9/2014 del 13/03/2014 - Applicabilita della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuniOggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicabilita della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.Al riguardo va premesso che l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.Tutto cio premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.La Commissione ritiene che - in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinera le modalita di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, fara venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

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Registro infortuni – Oggi …..

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L’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act),

va a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni.

Nello specifico, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/15, e quindi dal 24 dicembre 2015 in poi, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale “My INAIL” del portale Inail, provvedera a inoltrare la denuncia, non avendo l’obbligo di aggiornare, duplicando quanto gia trasmesso all’ente assicurativo nazionale per gli infortuni sul lavoro, l’ormai obsoleto registro degli infortuni.Sara sufficiente accedere alla sezione “Denunce” e selezionare la voce “Denuncia/Comunicazione di infortunio” e compilare la nuova denuncia.

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SINPDov’ e finito il SINP ?(Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione)

Probabilmente la decisione sara oggetto di dibattiti e di ricorsi. Qualcuno gia e stato presentato..

È probabile che il Governo, spostando all’Inail l’incarico di ricevere le denunce on-line, abbia di fatto individuato in questo istituto, le funzioni del SINP !?

D’altronde non e un mistero che da tempo si discute sulla gestione dei dati INAIL... Se non e stato finora fatto evidentemente qualche problema c’e !

Guardando alla novita da questo punto di vista la domanda da porsi non e “se il Registro infortuni andasse eliminato”, visto che era gia previsto dal D.Lgs. 81/08, ma se sia negativo che lo si sia fatto appoggiandosi al centro dati dell’Inail, piuttosto che al SINP.

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Allora …. ?Ma c’e un’altra considerazione importante che va tenuta presente. E cioè quella che una tenuta di dati infortunistici le aziende dovranno comunque mantenerla. Infatti rimane in vigore l’art. 35 relativo alla riunione periodica dove al comma 2 lett. b) e fatto obbligo al Datore di lavoro di

sottoporre all’esame dei partecipanti… l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della

sorveglianza sanitaria.Quindi all’Inail permane l’obbligo di tenuta, di elaborazione e pubblicazione dei dati relativi agli infortuni e ai singoli datori di lavoro l’obbligo di rendere noti periodicamente.

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Registrazione infortuni – es. il foglio excell

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Identificazione !!!

Mancato infortunio ?

Dipendente o Lavoratore

esterno

Infortunio ?

Inquadramento da DVR

Pericoli da DVR

Luogo da DVR

Mancato rispetto delle procedure di lavoro in sicurezza relative alla mansione/operazione

Prevista da una apposita procedura

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Le fonti statistiche strumenti e materiale informativo disponibileINMIL – Associazione Nazionale Mutiliti ed Invalidi del Lavoro

http://www.anmil.it

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Le fonti statistiche strumenti e materiale informativo disponibileMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Sicurezza Lavoro

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http://www.lavoro.gov.it

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Le fonti statistiche strumenti e materiale informativo disponibileCommissione Consultiva Permanente Min.Lav.Pol.Soc. IMPRESA SICURA

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http://impresasicura.org

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Informazioni sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (linee guida regionali, linee guida cee, modelli basati su check list, norme UNI)

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Esempio linee guida Regionali

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Informazioni sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (linee guida regionali, linee guida cee, modelli basati su check list, norme UNI)

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Esempio linee guida CEE

https://osha.europa.eu/it/safety-and-health-legislation/european-guidelines

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Informazioni sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (linee guida regionali, linee guida cee, modelli basati su check list, norme UNI)

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Modelli basati sulle check list :

https://itaca.org/linee_sicurezza_appalti.asp

Approvata dal Consiglio Direttivo di Itaca in data 15 dicembre 2011Il Consiglio Direttivo di Itaca ha approvato la “Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Le checklist, elaborate nell’ambito del Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti”, costituiscono un primo contributo soprattutto per le micro e piccole imprese e vogliono essere uno strumento operativo a supporto del datore di lavoro, per verificare il proprio livello di implementazione di un sistema di gestione della sicurezza (SGSL). L’ambizione del gruppo di lavoro e di realizzare un programma di attivita incrementali, che possano portare progressivamente alla realizzazione di un kit utile alle imprese e alle stazioni appaltanti per la gestione della sicurezza. In tale ottica, la realizzazione delle checklist rappresenta la prima fondamentale tappa intermedia, che, si auspica, potra aiutare le imprese verso una corretta valutazione del grado di applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e degli elementi tipici di un SGSL nella propria organizzazione. Il presente documento e il frutto dei contributi di esperti delle Regioni e delle Province Autonome, con il coinvolgimento e la collaborazione attiva di rappresentanti delle istituzioni pubbliche competenti, degli ordini e collegi professionali, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni datoriali e altri esperti del settore.

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Informazioni sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (linee guida regionali, linee guida cee, modelli basati su check list, norme UNI)

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Norme UNI EN ISO: es. EN 12100 sicurezza macchine

L’esempio applicativo :

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP/RSPPMODULO A3Documento di Valutazione dei Rischi

Accordo Stato Regioni del 26/01/2006

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Contenuti e specificita: metodologia della valutazione e criteri utilizzati – IL DOCUMENTO

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Contenuti e specificita: metodologia della valutazione e criteri utilizzati – Dlgs 81/2008 art. 29Articolo 29 - Modalita di effettuazione della valutazione dei rischi1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. 2. Le attivita di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, ……4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unita produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate ……6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate …..…..

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Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 1. Scopo Scopo della presente procedura e di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 2. Campo di applicazioneLa presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma puo essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

Contenuti e specificita: metodologia della valutazione e criteri utilizzati :Procedure standardizzate 10 – 50 lavoratori

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Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi : utilizzatori

Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) Si applica a : La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Esclusioni :Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28: aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

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Aziende fino a 50 lavoratori (art 29 comma 6)Si applica a : La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunita, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28. Esclusioni :Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28: aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra); aziende in cui si svolgono attivita che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7)

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Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi : utilizzatori

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Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare

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Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare L’individuazione dei pericoli – ipotesi di procedura per gli ASPP

Periodicamente il SPP o parte di esso esegue sopralluoghi volti all’individuazioni di pericoli significativi.• presenti o potenzialmente presenti nei luoghi di lavoro;• di origine esterna al luogo di lavoro o creati nelle vicinanze del luogo di lavoro, in grado di incidere

negativamente sulle persone sotto il controllo dell’azienda.Le aree di lavoro e/o le attività e/o le mansioni e/o le attrezzature/impianti/macchinari oggetto dei sopralluoghi vengono definiti dal SPP anche sulla base dell’analisi degli infortuni, degli incidenti, nelle non conformità rilevate, dell’entità dei rischi precedentemente valutati, delle modifiche al layout o all’organizzazione apportate.Durante lo svolgimento dei sopralluoghi e opportuno (ma non indispensabile) il coinvolgimento del preposto all’area e/o all’attività.Per lo svolgimento dei sopralluoghi possono essere utilizzate check list o altri strumenti.L’elenco dei pericoli considerati e riportato nel DVR.Qualora emergano situazioni “fuori norma” già ben conosciute e per le quali si identificano prontamente le misure di controllo (ad esempio una zona con pericolo di caduta dall’alto senza tutte le adeguate protezioni o una via di fuga ostruita o una macchina con protezioni rimosse) si effettueranno immediatamente interventi correttivi a cura delle funzioni interessate (Preposti e se necessario Dirigenti) senza la necessità di approfondire la valutazione dei rischi. Se dai sopralluoghi emergono nuovi pericoli o vengono riscontrate modifiche significative a quelli già conosciuti, il SPP provvede alla valutazione dei rischi.

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Esempio Elenco dei pericoli e fonti

di rischio

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Esempio Elenco dei pericoli e e

aree di lavoro

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Esempio: Mansioni e Pericoli+Rischi

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Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare – ipotesi di procedura per l’SPP

La valutazione dei rischi viene eseguita dal SPP anche coinvolgendo le figure interessate, se necessario effettuando indagini strumentali e comunque facendo riferimento alla normativa cogente applicabile.Il rischio associato ad ogni pericolo individuato viene valutato stimando la gravita del danno e la probabilita che esso si verifichi, anche in relazione ai fattori umani quali il comportamento prevedibile, le capacita, la formazione, etc. Si assume che per alcuni rischi (in particolare quelli non riconducibili ad un confronto con uno standard normativo o tecnico di riferimento) la valutazione dei rischi potra basarsi sul contributo della soggettivita del/dei valutatore/i nell’attribuire loro maggiore o minore rilevanza.La valutazione dei rischi viene condotta con due tecniche mirate a scopi diversi: A - una analisi del rischio per mansione B - una analisi del rischio per luogo di lavoro e per tipologia di pericolo/fattore di rischio Alcuni rischi relativi alla salute (ad esempio il rischio di movimentazione manuale dei carichi, il rischio vibrazioni, il rischio rumore, etc.) o di carattere tecnico/organizzativo (ad esempio il rischio incendio, il rischio di presenza di atmosfere esplosive, etc.) sono oggetto di provvedimenti normativi speciali e quindi di valutazioni specifiche elaborate anche con l’ausilio di consulenti tecnici esterni le cui relazioni sono parte integrante della valutazione dei rischi aziendale.

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Esempio di criteri di “pesatura” dei rischi

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R = rischio (5 livelli di rischio da bassissimo a elevato)P = probabilita (4 livelli di probabilita da occasionale a frequente)D = danno (4 livelli di danno da lieve a grave/gravissimo) Si considera il rischio: Rischio = Probabilita x (Danno) Danno

Il fatto di aver considerato per la stima del rischio il Danno elevato alla D, fa crescere in modo esponenziale il livello di rischio in funzione del danno, attribuendo allo stesso un peso molto forte. In pratica eventi a bassa probabilita caratterizzati da danni non trascurabili hanno elevati fattori di rischio.Ad esempio per P=1 e D=3 si ha R= 1 x 33 = 27

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Il livello di pesatura dei rischi

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Bassissimo

Basso

Medio

Alto

Altissimo

R da 1 a 3

R da 4 a 12

R da 13 a 81

R da 82 a 512

R maggiore di 512

Rischio = Probabilita x (Danno) Danno

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Esempio di valutazione dei Rischi

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Rischio = Probabilita x (Danno) Danno

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Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare

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Azioni preventive

Azioni correttive

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I. Eliminare il pericolo e quindi il rischioII. Sostituire ciò che è pericoloso con altro che lo è di

menoIII. Segregare il pericolo o comunque separare il

pericolo dalle personeIV. Adottare metodi sicuri di lavoro, che riducono il rischioV. Adottare procedure scritte diffuse e comprensibiliVI. Garantire un controllo adeguato da parte dei capiVII. Identificare le esigenze di in-formazione e soddisfarleVIII. Garantire un’adeguata comunicazione e segnaleticaIX. Adottare adeguati mezzi di protezione individuali (DPI)

Priorita e tempistica degli interventi di miglioramento

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Priorita e tempistica degli interventi di miglioramento

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

n. pericolo

PERICOLO OGGETTO - Ambiente - PROPOST

A MIGLIORAMENTO

- Misure da attuare-

Tempistica per

l'attuazione (REV

12)

Tempistica per l'attuazione

(REV 13)RISORSE Responsabile

AttuazioneData

AttuazioneVisto di

controllo

3 Macchine e Attrezzature

Utilizzo macchine utensili nei reparti e in officina.

Intero cantiere

29

Inventario di tutti i macchinari ed attrezzatura presenti nelle officine,

rottamazione delle eventuali macchine che non presentano

adeguati Requisiti di Sicurezza (RES) Proposta di miglioramento

n. 29

31/12/016Preposti

120 ore di lavoro

Mario Rossi

14 Rumore e Vibrazioni

Vengono eseguite lavorazioni con attrezzature, utensili e mezzi che

potrebbero produrre vibrazioni significative

Intero cantiere

22 Manutenzione e collaudi

Presenza di macchinari, attrezzature e impianti che necessitano di

manutenzione e/o controllo (carro ponte, sistema di distribuzione gas

tecnici, impianto elettrico, macchinari per le lavorazioni, attrezzature e

scale portatili, ecc.) periodici.

Sede

1 Aree di lavoro e transito

Possono essere eseguiti lavori in spazi angusti. A BORDO

31

Verifica idoneita sanitaria per lavori in ambienti confinati. ( es.

indice di massa corporea) Proposta miglioramento n. 31

31/12/2016

Medico competente e SPP

costo 5.000 €

M.Competente

5

Manipolazione manuale di oggetti e carichi

Posture incongrue e movimenti ripetitivi. Reparti

25 Sorveglianza sanitaria

Presenza di attivita che possono richiedere la sorveglianza sanitaria

Intero cantiere

5

Manipolazione manuale di oggetti e carichi

La forma ed il volume dei carichi, in alcuni casi, pottrebbero non consentire una facile presa.

A bordo 32Formazione sui temi del “lavoro

ergonomico” Proposta di miglioramento n. 32

30/6/2016SOGESI costo

2.000 € Sergio Neri

7 Impianti elettrici Presenza di impianti elettrici fissi. Intero

cantiere

34 Proposta di miglioramento n. 34 Corso PES PAV elettricisti

30/6/2016

Bureau Veritas costo

3.000 €

Luca Bianchi

7 Impianti

elettriciNecessita di collegamenti elettrici

provvisori, di cantiere.Intero

cantiere

17Campi

elettromagnetici

Cabina di trasformazione MT/BT A4, A9, C13

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Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate

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Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme standard (ohsas 18001, ISO, ecc.) Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestioneIl modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, …….

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Un sistema di gestione all’interno di un sistema di gestione !

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Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e orientato a prevenire la commissione dei reati previsti dallo stesso decreto legislativo 231 del 2001 (l’art. 6 parla di “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati”), I Modelli organizzativi ex D.Lgs. 81/08 sono atti a garantire l’adempimento degli obblighi giuridici relativi alla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e infatti precisato che “Il modello di organizzazione e di gestione deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a…”).

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…continuiamo con la lettura dell’art. 30 Dlgs 81/08

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Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attivita di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attivita di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attivita di sorveglianza sanitaria; e) alle attivita di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attivita di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

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… entriamo nella parte relativa ai sistemi di gestione

Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione …..2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attivita di cui al comma 1.3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attivita svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.4 Il modello organizzativo deve altresi prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attivita in relazione al progresso scientifico e tecnologico.5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI - INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivita finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

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Linee guida UNI INAIL• La ruota di Deming nel sistema UNI INAIL

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BS OHSAS 18001:2007• La ruota di Deming nello standard OHSAS

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Quali caratteristiche deve avere un sistema di gestione?• ADEGUATEZZAUn sistema “esimente” e un sistema “peculiare” dell’azienda costruito ed implementato come un “vestito su misura”

• EFFICACEMENTE ATTUATOL’”adeguatezza” del sistema e propedeutica, necessaria ma non sufficiente, affinche il modello risulti “efficacemente attuato”.Quindi esimente.

• ASSICURARE ..L’ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI GIURIDICI

Ovvero rappresenti uno strumento di garanzia tale da rendere non possibile l’elusione delle regole definite, quindi molto oltre la semplice relazione del DVR e del DUVRI.

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Quali sono i benefici di SGSL • Riduzione dei costi assicurativi INAIL (OT24)• Maggiore garanzia di conformita legale • Aumento del valore intangibile dell’azienda• Riduzione dei costi assicurativi (es. rischio incendio)• Migliore gestione della documentazione inerente la sicurezza• Approccio proattivo e preventivo piuttosto che reattivo• Maggiore sensibilita e consapevolezza del personale• Riduzione degli attriti sindacali• Maggior sinergia tra le varie funzioni aziendali• Immagine piu positiva sul territorio• Maggior possibilita di attingere ai finanziamenti (ISI INAIL, formazione, ecc.)• Possibilita di iniziative per promuovere il proprio brand• Potenziale diminuzione degli infortuni e dei costi conseguenti• Stimolo alla progettualita ed alla pianificazione, di tutte le aree aziendali• Miglioramento della logistica, e quindi riduzione dei costi indiretti• Coinvolgimento degli appaltatori, miglioramento della qualita del processo• Accountability e trasparenza dei processi di prevenzione e protezione• Valorizzazione del SPP• ….

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GRAZIE

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