CONTENZIOSO TRIBUTARIO Il processo tributario è disciplinato dal Dlgs. n. 546 del 31/12/92 Il Dlgs...

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CONTENZIOSO TRIBUTARIO

• Il processo tributario è disciplinato dal Dlgs. n. 546 del 31/12/92

• Il Dlgs n. 545 del 31/12/92 disciplina invece l’ordinamento delle Commissioni Tributarie, gli organi preposti alla definizione delle controversie di natura tributaria

Commissione Tributaria

• Ha competenza per giudicare la Commissione Tributaria provinciale della provincia in cui ha sede l’Ufficio o Ente che ha emesso l’atto da impugnare

• Il Collegio Giudicante della C.T. che esamina il ricorso e decide in merito è composto da 3 membri, di cui il Presidente è un magistrato.

IL RICORSO• E’ l’atto col quale ha inizio il contenzioso tributario;• E’ una domanda motivata che il ricorrente rivolge alla

Commissione Tributaria;• Deve contenere a pena di nullità:- indicazione della C.T. competente- tutti i dati del ricorrente (e del legale rappresentante se a

ricorrere è una società)- indicazione della parte opponente - atto impugnato- oggetto della domanda (annullamento provvedimento o

istanza di rimborso) - motivi (vizi dell’atto impugnato, formali o di diritto);

IL RICORSO

Con modifica all’art. 13 Dpr 115/2002 dal 7/7/2011 sono stati introdotti altri contenuti, che non producono effetti processuali ma generano sanzioni amministrative:

- indicazione dei recapiti di FAX e di Posta Elettronica Certificata del Difensore (pena raddoppio del C.U.);

- inserimento nella parte conclusiva del ricorso dell’indicazione del valore della lite su cui calcolare il Contributo Unificato (pena applicazione del Contributo massimo)

Contributo Unificato € 30 per controversie fino ad € 2.582,28; € 60 per controversie da € 2.582,28 ad € 5.000,00; € 120 per controversie da € 5.000,01 ad € 25.000,00; € 250 per controversie da € 25.000,01 ad € 75.000,00; € 500 per controversie da € 75.000,01 ad €

200.000,00; € 1.500 per controversie da € 200.000,01.

- Per le liti di valore indeterminabile si applica lo scaglione intermedio da € 120.

ARTICOLO 13 COMMA 6-quater D.P.R. 115/2002

IL RICORSO• il ricorso deve essere sottoscritto dal

ricorrente o legale rappresentante;

• per i ricorsi notificati dal 7/7/11 deve essere assolto il Contributo Unificato (in precedenza 1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine);

• deve contenere l’incarico del difensore tecnico;

• non è obbligatoria la nomina di un difensore con controversie minori di € 2.582,28.

Chi può essere difensore (art.12)

• Dottori Commercialisti• Avvocati• Ragionieri• Periti commerciali• Consulenti del lavoro• Altri soggetti con capacità limitate alle

materie in cui sono specializzati (es. architetti, ingegneri, dott. agronomi, ecc…)

Atti autonomamente impugnabili

• Avviso di accertamento• Avviso di liquidazione• Provvedimento che irroga sanzioni• Iscrizione a ruolo/cartella esattoriale• Avviso di mora del concessionario• Atti delle operazioni catastali• Rifiuto espresso o tacito di restituzione• Diniego/revoca agevolazioni o rigetto domande

Notifica ricorso

• Il ricorso va notificato alla parte opponente presentando l’originale entro 60 gg. dalla notifica dell’atto impugnato

• Quindi entro 30 gg. è necessario a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio presentando 2 copie del ricorso, complete di allegati e dichiarazione di conformità all’originale, presso la segreteria della C.T.

Udienza di trattazione

• Il Presidente della C.T. valutata l’ammissibilità del ricorso, fissa l’udienza di trattazione

• La trattazione avviene in Camera di Consiglio, se non espressamente richiesta nel ricorso la trattazione in pubblica udienza.

PROVE• Il processo tributario si basa solo su prove scritte,

non sono ammesse prove orali come testimonianze e giuramenti.

• La C.T. può richiedere la raccolta di prove e rinviare con Ordinanza a ulteriori udienze

• L’onere di provare il presupposto di un tributo grava in genere sull’Uff., tranne nei casi in cui il contribuente vuole far valere a suo favore esenzioni, crediti, rimborsi, riduzioni d’imposta

• Quando non ci sono prove utili per emettere sentenza, la C.T. deve decidere contro il soggetto su cui grava l’onere della prova

Estinzione del processo

• Se il processo non termina con sentenza del giudice si può estinguere per le seguenti cause:

- Rinuncia al ricorso con accordo della controparte- Inattività delle parti nei casi previsti dalla legge- Cessazione della materia del contendere, ovvero

con autotutela, condono o conciliazione

CONCILIAZIONE (ART. 48 Dlgs 546/92)

Istituto autonomo con l’obiettivo di realizzare la composizione consensuale giusta della lite.

- Possono essere oggetto di conciliazione tutte le controversie nell’ambito del processo tributario di Ι° grado

- Può essere promossa dalla C.T. o dalle parti- E’ sottoposta al vaglio del giudice e deve essere

GIUSTA non equa/intermedia- Si chiude con pagamento della somma entro 20 gg.

con versamento diretto (per intero o prima rata)- Con la conciliazione le sanzioni sono ridotte ad un

terzo delle somme irrogate.

APPELLO• La sentenza di Ι° grado è impugnabile dalle

parti alla C.T. Regionale

• Termine Breve: 60 gg. con notifica della Copia Integrale della sentenza alla controparte

• Termine Lungo: 6 mesi da deposito sentenza • Doppio onere per ricorrente:

- Riprodurre petitum e causa petendi di Ι° grado

- Motivazioni a censura della sentenza di Ι° grado

RICORSO IN CASSAZIONE• La sentenza della C.T. Regionale è impugnabile

davanti alla V sez. della Corte di Cassazione• Si può ricorrere in Cassazione solo per i motivi

enunciati all’art 360 del c.p.c.• Di solito si invocano la violazione di norme sulla

competenza (se non è avvenuta prescrizione) l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

• Il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato cassazionista iscritto ad apposito Albo

• La Corte emette sentenza o giudizio di rinvio

Deflativi o Ricorso• Quando viene notificato un avviso di accertamento le alternative da

valutare sono molteplici:1) Ometto l’impugnazione optando per la definizione agevolata detta

ACQUIESCENZA (pago il tributo omesso e le sanzioni ridotte ad 1/3 dell’importo irrogato, ex. art.15 Dlgs 218/97). Se non preceduto da invito al contraddittorio o da PVC sanzioni dimezzate pari ad un 1/6;

2) Adesione all’invito a comparire, sanzioni ridotte ad 1/6;3) Adesione ai P.V.C. (Processo Verbale di Constatazione) dei

verificatori con sanzioni ridotte ad 1/6;4) Promuovo ACCERTAMENTO CON ADESIONE, compromesso con

l’Uff. per riduzione della richiesta e sanzioni ridotte a 1/3 del minimo di legge (Art. 2 Dlgs 218/97);

5) Definizione delle sole sanzioni entro il termine per il ricorso (ridotte ad 1/3) e si ricorre sulla pretesa tributaria;

6) Impugnazione dell’atto dinanzi alla C.T. provinciale (iscrizione a ruolo di 1/3 della pretesa – per gli accertamenti relativi al 2007 e successivi non c’è più iscrizione a ruolo ma l’accertamento costituisce già intimazione al pagamento di 1/3 delle maggiori imposte accertate e relativi interessi).

Novità per evitare o chiudere processi tributari

A causa dell’annoso problema della durata dei processi e della carenza di personale e risorse nelle Commissioni, cui si aggiunge la necessità di incassare dello Stato, in tempi recenti sono stati introdotti numerosi nuovi istituti per la risolvere o scongiurare il contenzioso.

Parallelamente le indicazioni dell’Agenzia Entrate a livello centrale verso gli uffici periferici sono improntate verso la riduzione di accertamenti su fattispecie in cui l’Ufficio ha una bassa % di vittoria (la tendenza nazionale è quella di un aumento consistente delle vittorie dei contribuenti)

Definizione liti fiscali pendenti

L’art. 12, c. 9, D.L. 98/2011 ha introdotto l’istituto della definizione delle liti fiscali, richiamando la regolamentazione della precedente sanatoria di cui all’art. 16 L. 289/2002.

Si possono definire tutte le liti di importo non superiore ad € 20.000 che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate, per l’impugnazione di provvedimenti impositivi.

Sono state previste due tranches:- inizialmente potevano essere definite le liti pendenti al 1°

maggio 2011; - in un secondo momento la definizione è stata allargata alle liti

pendenti al 31 dicembre 2011.In entrambi i casi la definizione doveva avvenire entro il 2 aprile

2012 (pagamento + comunicazione).

Definizione liti fiscali pendenti

Importo per la definizione: lite pari o inferiore ad € 2.000 € 150

(prescindendo dallo stato del contenzioso); lite superiore ad € 2.000 si verifica lo stato del

contenzioso pendenza in primo grado 30% del valore della lite pendenza in gradi successivi con ultimo giudicato a favore

del contribuente 10% del valore della lite pendenza in gradi successivi con ultimo giudicato contro il

contribuente 50% del valore della lite.

Reclamo e Mediazione fiscale

Introdotto da art. 39, c.9, D.L. 98/2011 nuovo articolo 17-bis del Dlgs 546/92.

Istituto parallelo a quello della definizione delle liti:- anche in questo caso si applica alle sole liti di

valore non superiore ad € 20.000 (e il limite è determinato analogamente)

- anche in questo caso si applica alle sole pretese tributarie dell’Agenzia delle Entrate

Reclamo e Mediazione fiscale

La definizione liti intende chiudere contenziosi già iniziati, mentre il reclamo dovrebbe evitare il sorgere di nuovi contenziosi in Comm. Tributaria

SI APPLICA A TUTTI GLI ATTI NOTIFICATI A PARTIRE DAL 1° APRILE 2012 (pretesa =< € 20.000)

Il RECLAMO è:

- Condizione necessaria per ammissibilità del ricorso (quindi per chi non vuole “accettare” la pretesa del’Ufficio diventa un passaggio OBBLIGATORIO);

- Elimina la possibilità della conciliazione giudiziale.

Reclamo e Mediazione fiscale• Il reclamo va presentato all’Ufficio che ha emesso

l’atto entro 60 gg. dalla notifica ed ha le stesse caratteristiche del Ricorso

• Gli Uffici hanno “Team” preposti alla Mediazione, quindi a differenza dell’accertamento con adesione non si discuterà con lo stesso Team che ha emesso l’atto

• Il reclamo da parte del contribuente può prevedere anche una proposta di mediazione (per questo si parla impropriamente di Mediazione – non c’è un terzo professionista “mediatore”, come nel rito civile)

Reclamo e Mediazione fiscale• L’ufficio ha 90 giorni dalla presentazione del reclamo per

accoglierlo oppure formulare una controproposta

• Se dopo 90 giorni senza accoglimento o senza conclusione della mediazione il reclamo si trasforma automaticamente in ricorso; pertanto il contribuente deve poi costituirsi in giudizio in C.T. entro 30 giorni per rendere ammissibile il ricorso

• I 30 giorni decorrono nel caso di diniego tacito dal 90° giorno dopo il reclamo, mentre nel caso di diniego espresso dalla notifica del relativo provvedimento

Reclamo e Mediazione fiscale

• Al termine del processo la parte soccombente in caso di precedente reclamo è obbligata al pagamento, oltre delle spese di lite, anche di un ulteriore 50% delle spese di giustizia a titolo di rimborso per le spese di mediazione (compensazione spese solo in casi eccezionali e giustificati)

VALUTAZIONE CONVENIENZA

• Un Dottore Commercialista deve valutare secondo 2 parametri la convenienza a intraprendere un contenzioso:

- Fondatezza della pretesa dell’Ufficio con stima delle probabilità del successo

- Stima COSTO OPPORTUNITA’: confronto tra somma da pagare in via agevolata e costo del contenzioso, dato da somma dovuta post sentenza + contributo unificato + compenso del professionista.