Post on 02-May-2015
Capitano Giacomo Scilì Bellomo
Guardia di Finanza
Compagnia Nola
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
La normativa antiriciclaggio
Gli obblighi dei professionisti
Le sanzioni
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
La normativa antiriciclaggio
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D.Lgs. n. 231/2007
“Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché della
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione”.
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D.Lgs. 231/2007
Razionalizza ed innova la normativa di
prevenzione antiriciclaggio fino a quel
momento regolamentata essenzialmente
da:
Legge 197/91 D.Lgs. 56/2004
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D.Lgs. 231/2007composto da 68 articoli suddivisi in 5 titoli
• Titolo I: definizioni, principi generali, Autorità e soggetti destinatari degli obblighi;
• Titolo II: Obbligo di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette;
• Titolo III: limitazione dell’utilizzo del denaro contante e obbligo di comunicazione delle relative infrazioni;
• Titolo IV: disposizioni in materia di vigilanza e controllo;
• Titolo V: disposizioni sanzionatorie.
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D.Lgs. 231/2007• Aggiorna il novero dei soggetti destinatari degli obblighi
antiriciclaggio;
• Prevede obblighi volti a garantire la tracciabilità delle transazioni finanziarie (collaborazione passiva);
• Prevede obblighi volti a garantire l’individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette (collaborazione attiva);
• Fissa a 15.000 euro l’importo oltre il quale scatta l’obbligo di identificazione della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni.
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Il reato di riciclaggioArt. 648 bis codice penale
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
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D.Lgs. 231/2007Definizione di riciclaggio ai fini amministrativi
(Art. 2 comma 1)
Definizione più ampia ed articolata rispetto al codice penale;
ai fini degli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007 si dovranno ricomprendere anche le ipotesi di
autoriciclaggio e autoreimpiego.
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D.Lgs. 231/2007I destinatari degli obblighi antiriciclaggio
(titolo I, Capo III)
• Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria;
• Professionisti giuridico-contabili e revisori
• Operatori non finanziari
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I professionisti giuridico contabili e revisori
- soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende servizi forniti da periti, consulenti e altri operatori (CAF e Patronati);
- notai e avvocati;
- prestatori di servizi relativi a società e trust;
Gli obblighi per i professionisti
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI del d.lgs 231/2007
1. Adeguata verifica della clientela (art. 16)2. Conservazione dei documenti e registrazione
delle informazioni acquisite (art. 36)3. Segnalazione alla UIF delle operazioni
sospette (art. 41)4. Comunicazione al MEF delle infrazioni alle
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 51)
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
1) PRESUPPOSTI (QUANDO SCATTA L’OBBLIGO?)
2) CONTENUTO (IN COSA CONSISTE?)
3) MODALITA’ (COSA OCCORRE FARE?)
4) VALUTAZIONE (COSA OCCORRE VALUTARE?)
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PRESUPPOSTI (artt. 15-17)
Instaurazione di un rapporto continuativo; Esecuzione operazioni occasionali di importo
pari o superiore a € 15.000 indipendentemente che si tratti di una operazione unica o di più operazioni collegate (art. 1 c. 2 lett. m) o frazionate (art. 1 c. 2 lett. n);
Sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;
Dubbi su veridicità/ adeguatezza dati ottenuti ai fini identificazione.
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a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate per verificarne l'identità (per persone giuridiche e trust comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente);
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto/prestazione;
d) svolgere un controllo costante sul rapporto/prestazione (transazioni sono compatibili con la conoscenza che si ha del cliente?).
CONTENUTO (art. 18-19)
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Identificazione e verifica dell’identità del cliente o del titolare effettivo mediante un documento d’identità non scaduto. Se il cliente è una società o un ente deve essere verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza.
Per individuazione titolare effettivo è possibile il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenti informazioni utili, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo (“formula di chiusura”);
Il controllo costante si attua analizzando le transazioni nel corso del rapporto valutando se siano compatibili con la conoscenza che si ha del cliente.
MODALITA’ (art. 19)
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Identificazione e verifica
dell’identità
informazioni su scopo e natura
della prestazione professionale
controllo costante nel corso della prestazione
professionaleCliente
Titolare Effettivo DICHIARAZIONE DEL CLIENTE
Art. 21 ANALIZZANDOVERIFICANDO
AGGIORNANDO
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Rappresentante
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIOA UN MAGGIOR GRADO DI
RISCHIO CORRISPONDONO DEGLI OBBLIGHI
RAFFORZATI ARTICOLO 28
A UN MINO GRADO DI RISCHIO CORRISPONDONO
DEGLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI ARTICOLO
25
Rischio associato al TIPO DI CLIENTE a alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE
I professionisti devono essere in grado di
dimostrare agli organi che controllano l’osservanza
degli obblighi antiriciclaggio, che LA PORTATA DELLE MISURE ADOTTATE È
ADEGUATA ALL’ENTITÀ DEL RISCHIO di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo
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+
-
OBBLIGHI SEMPLIFICATI - articolo 25
•un intermediario finanziario;•un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva
•un ente creditizio o finanziario extracomunitario soggetto a obblighi equivalenti a quelli della direttiva
•ufficio della PA
Il cliente è in relazione a
•contratti di assicurazione sulla vita entro una certa soglia
•forme pensionistiche complementari e obbligatorie
•moneta elettronica entro certe soglie
•prodotti o transazioni caratterizzati da basso rischi riciclaggio
•articolo 4 dell’allegato tecnico
Quando:
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OBBLIGHI SEMPLIFICATI - articolo 25
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Non trovano applicazione, salvo che vi siano sospetti di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione;
Il professionista dovrà solo:- - Verificare che il cliente appartenga ad una delle
categorie previste;- - verificare l’identità del cliente e l’esistenza del potere
di rappresentanza;- - conservare i documenti da cui risultano le
informazioni necessarie per potere applicare la semplificazione
OBBLIGHI RAFFORZATI - articolo 28
IN PRESENZA DI UN RISCHIO PIÙ ELEVATO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
• accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari
• verifica e certificazione dei documenti forniti
• primo pagamento presso conto intestato al CL c/o ente creditizio
QUANDO IL CLIENTE NON È
FISICAMENTE PRESENTE
OPERAZIONE
CON “PEP”
• adeguate misure per stabilire l’origine del patrimonio o dei fondi impiegati
• controllo continuo e rafforzato sull’operazione
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OBBLIGO DI REGISTRARE
CON RIFERIMENTOAI RAPPORTI CONTINUATIVI
OPERAZIONI PARI O > A15.000,00 EURO
ENTRO 30 GG. APERT./VARIAZ./
CHIUSURA RAPPORTO
ENTRO 30 GGCOMPIMENTO
DELL’OPERAZIONE
• LA DATA DI INSTAURAZIONE• I DATI IDENTIFICATIVI DEL
CLIENTE• LE GENERALITA’ DEI DELEGATI A
OPERARE• IL CODICE DEL RAPPORTO (OVE
PREVISTO)
• LA DATA• LA CAUSALE• L’IMPORTO• TIPOLOGIA OPERAZIONE• MEZZI DI PAGAMENTO• DATI IDENTIFICATIVI
CLIENTE/DELEGATO
TEMPESTIVAMENTE
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Archivio unico informatico
Altri sistemi informatici di cui alcuni operatori non finanziari sono dotati
nell’esercizio dell’attività istituzionale
Registro della clientela
Obbligo di registrazione
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• Conservare la copia o riferimenti dei documenti richiesti relativi all’adeguata verifica del cliente per 10 anni (art. 36 co. 1),
• Scritture e registrazioni relative alle operazioni (pari o superiori a € 15.000), ai rapporti continuativi ed alle prestazioni professionali (art. 36 co. 2):
• data di instaurazione, dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, generalità delegati ad operare, codice del rapporto, ove previsto;
• per operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro: data, causale, importo, tipologia, mezzi di pagamento, dati identificativi di chi esegue l’operazione e del beneficiario.
Obbligo di conservare
SEGNALAZIONE delle OPERAZIONI SOSPETTE - articolo 41
QUANDO I PROFESSIONISTI
SANNO
HANNO RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE CHE
SOSPETTANO
Siano in corso Siano state compiute Siano state tentate
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O
DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
DEVONO INVIARE ALLA UIF UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
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TREND SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Più del 95% delle segnalazioni proviene da banche, poste, imprese assicurative e intermediari finanziari.
Il contributo dei professionisti e delle società fiduciarie è inferiore all’1%.
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SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
• È un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti;
• Non è condizionato da limiti quantitativi;
• Va adempiuto con tempestività;
• Non comporta responsabilità di alcun tipo e non costituisce violazione del segreto professionale;
• Comporta il divieto di darne comunicazione all’autore dell’operazione;
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SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
I motivi ragionevoli che inducono a sospettare la provenienza criminosa dei mezzi di pagamento
sono desunti in relazione a:
• Ai connotati oggettivi delle operazioni, ossia alle loro caratteristiche, entità e natura;
• Ai profili soggettivi del cliente, ossia alla sua capacità economica ed attività svolta;
• A qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate;
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SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE(indicatori di anomalia)
I criteri di orientamento per l’individuazione delle operazioni sospette sono fissati per i professionisti
Decreto Ministro della Giustizia 16 aprile 2010
• Non rappresentano un riferimento esaustivo
• Gli operatori sono chiamati, quindi, a valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente che configurano, in concreto, profili di sospetto.
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Le sanzioni
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Sanzioni penaliViolazione Norma
sanzionatoria Entità sanzione
Inosservanza dell’obbligo di identificazione della clientela
Art. 55, comma 1,
D. Lgs 231/2007Multa da 2.600,00 a 13.000,00 euro
Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l’operazione
Art. 55, comma 2,D. Lgs 231/2007
Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000,00 euro
Omesse o false informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale
Art. 55, comma 3,D. Lgs 231/2007
Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 500 a 5.000,00 euro
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Violazione Norma sanzionatoria Entità sanzione
Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni prescritte dall’art. 36
Art. 55, comma 4,D. Lgs 231/2007
Multa da 2.600,00 a 13.000,00 euro
Omesse comunicazioni da parte degli organi di controllo
Art. 55, comma 5,D. Lgs 231/2007
Reclusione fino ad un anno e multa da 100,00 a 1.000,00 euro
Violazione del divieto di comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione di operazione sospetta
Art. 55, comma 8,D. Lgs 231/2007
Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000,00 euro a 50.000
…continua
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Violazione Norma sanzionatoria Entità sanzione
Limitazione all’uso del contante/ assegni/libretti al portatore
Art. 58, comma 1, D. Lgs 231/2007
Dal 1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro.
Obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1 ed all’art. 50
Art. 58, comma 7,D. Lgs 231/2007
Dal 3% al 30% importo operazione, del saldo del libretto ovvero del conto e comunque non inferiore a 3.000 euro
Obbligo di segnalazione sospetta Art. 57, comma 4,D. Lgs 231/2007
Dal 1% al 40% importo dell’operazione non segnalata
Principali Sanzioni amministrative
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Nola, Lunedì 15 aprile 2013 35
Violazione Norma sanzionatoria Entità sanzione
Irregolare tenuta libretti al portatore Art. 58 co. 2 e 3
Dal 30% al 40% del saldo e comunque non inferiore nel minimo a 3.000 euro.
Omessa istituzione del registro della clientela
Art. 57, comma 3,D. Lgs 231/2007
Da 5.000 a 50.000 euro
Obblighi informativi verso la UIF Art. 57, comma 5,D. Lgs 231/2007
Da 5.000 a 50.000 euro
Mancato rispetto provvedimento di sospensione dell’operazione da parte dell’UIF
Art. 57, comma 1,D. Lgs 231/2007
Da 5.000 a 200.000 euro
…continua
Grazie per l’attenzione
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