Post on 01-May-2015
Bar Trattoria PizzeriaLa Gamellona
Cucina casalinga
Sale San Giovani (CN)
Località Gamellona,10
Tel:017 4715504
Tel:347 44 2 9 20 6
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Pizze speciale
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Nostra Cucina• Antipasto misto
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Bar la Gamellona
• Caffè• Bevande fresche• Amari • Aperitivo• Cioccolata calda
Gamellona
• Pomodoro
• Mozzarella
• Tonno
• Peperoni
Tuma e Porcini
Claudia
Pomodoro
Mozzarella
Fontina
Wurstel
Peperoni
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Rino
• Pomodoro
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Matta
• Pomodoro
• Mozzarella
• Cipolle
• Salsiccia
Pomodorini
Olive
• Rucola in uscita
Mauro
• Mozzarella
• Cipolle
• Panna
• Salsiccia o salame piccante
• Gorgonzola
Porcellina
• Mozzarella
• Fontina
• Mozzarella di bufala
• Funghi porcini
Paella
Ristorante fuori
Corso apprendistato
Gamellona
Pizzaiola
Conclusioni
Vi ringrazio di aver guardato il progetto
Vi aspettiamo alla Gamellona a provare la cucina o pizza.
Claudia PlugaruClaudia Plugaru
Indice
• Sicurezza
• Organizzazione aziendale
Sicurezza
• DATORE DI LAVORO
• LAVORATORE
• PREPOSTO
• MEDICO COMPETENTE
• RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE
• RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
• ADDETTI ALLA SQUADRA PER IL PRIMO SOCCORSO
• ADDETTI ALLA SQUADRA PER LA LOTTA ANTINCENDIO
IndiceIndice
Datore di lavoro
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
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Lavoratore
DIPENDENTI o persone che operano comunque conrapporto di lavoro subordinato anche speciale(interinale).• SOCI LAVORATORI di cooperative o di società anchedi fatto (che prestino la loro attività per conto dellacooperativa o della società).• UTENTI di servizi d’istruzione avviati presso datori dilavoro per agevolare o perfezionare la formazioneprofessionale (stage).• ALLIEVI degli istituti d’istruzione o che partecipano acorsi di formazione professionale, nei quali si facciauso di macchine o agenti fisici, chimici o biologici.
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Servizio di prevenzione e protezione
• Il servizio di prevenzione e protezione è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
• Fra i componenti del servizio di prevenzione e protezione l’azienda designa un “responsabile”, che coordina le attività del servizio.
• Per aziende con meno di 30 dipendenti la responsabilità del S.P.P. può essere assunta direttamente dal datore di lavoro.
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Medico competente
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
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Organizzazione aziendale
Società
Definizione: con il contratto di società due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art
2247 c.c).
•Questo scopo non è valido per le cooperative,
caratterizzate invece dallo scopo mutualistico, poiché non
c’è lo scopo di un profitto illimitato;
SOCIETA’ DI PERSONE
Non ha personalità giuridica, ovvero non è, in quanto società, un soggetto giuridico totalmente distinto dai singoli soci che la costituiscono, i quali presentano, infatti, una responsabilità illimitata e solidale di fronte a eventuali dissesti societari. La “ragione sociale” è lo strumento di individuazione delle società di persone, costituita dal nome della società, dal nome di uno o più soci, dall’indicazione del rapporto sociale. Il numero dei soci è solitamente ristretto, pertanto, il capitale sociale non è molto elevato.
SOCIETA’ DI CAPITALI
Hanno personalità giuridica, ovvero è, la società, non il singolo socio, a
essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento
dell’attività d’impresa. In questo tipo di società, i beni conferiti hanno maggiore
importanza delle qualità personali dei soci. I creditori possono rivalersi
esclusivamente sul patrimonio sociale. L’amministrazione spetta anche ai soci.
La “denominazione sociale” è lo strumento di identificazione delle società di
capitali, costituita dal nome della società e dall’indicazione del rapporto sociale.
SOCIETA’ DI PERSONE E SOCIETA’ DI CAPITALI
• SOCIETA’ DI PERSONE
• SOCIETA’ DI CAPITALI
SOCIETA’ SEMPLICE
SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (SNC)
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (SAS)
SOCIETA’ PER AZIONI (SPA)
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (SAPA)
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (SRL)
SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIETA’ DI MUTUA ASSICURAZIONE
SOCIETA’ SEMPLICE
Si costituisce con scrittura privata e non viene registrata in Tribunale;•Non può esercitare attività d’impresa commerciale;•Dotata di autonomia patrimoniale imperfetta: ogni socio è solidalmente e illimitatamente responsabile con il proprio patrimonio;•Ogni socio è obbligato ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale e, qualora non definito, a conferire quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale;•Ogni socio ha il diritto di percepire periodicamente una parte degli utili prodotti dall’esercizio dell’attività imprenditoriale, proporzionale al conferimento eseguito;•Ogni socio ha diritto di partecipare alla gestione sociale;•Viene usata per attività agricole, attività professionali in forma associata e per attività di gestione di patrimoni immobiliari;•Il potere di amministrazione e di rappresentanza spettano a tutti i soci disgiuntamente, ossia senza bisogno dell’assenso degli altri soci (salvo dichiarazioni diverse stabilite nel contratto).
SOCIETA’ NOME COLLETTIVO (SNC)
E’ la forma più diffusa di società di persone.
Essa si compone di due o più soci con responsabilità illimitata e solidale, ovvero:
illimitata: i soci rispondono con l’intero patrimonio sociale e personalesolidale: ogni socio risponde interamente di ogni eventuale debito della società con la possibilità di rivalersi sugli altri soci.
La società deve essere costituita in forma scritta presso il notaio e il codice civile prevede la scrittura pubblica oppure quella privata autenticata.
Non è previsto un capitale minimo.Salvo diverso accordo, ad ogni socio spetta il potere di
amministrazione e rappresentanza della società.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE(S.A.S.)
Si sceglie questa forma societaria quando ci sono da un lato persone che desiderano investire del capitale e dall’altro soggetti dotati di spirito imprenditoriale. Nella s.a.s. vigono le stesse norme che regolano la costituzione di una s.n.c. (forma scritta, capitale minimo non previsto), con la particolarità che sono previste due categorie di soci:
• soci accomandatari, con responsabilità illimitata. Essi garantiscono anche con il proprio patrimonio personale per i debiti della società e soltanto a loro spetta la gestione aziendale
• soci accomandanti, con responsabilità limitata. Essi rispondono soltanto con la propria quota di capitale e sono considerati dei finanziatori dei soci accomandatari, con alcuni diritti supplementari, come ispezionare i libri contabili. Essi hanno diritto alla partecipazione agli utili, in proporzione alla loro quota ma non possono partecipare all’amministrazione dell’azienda.
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (S.r.l.)
E’ una società di capitali. La caratteristica fondamentale di questa società è la responsabilità limitata dei soci. Essi, infatti, rispondono dei debiti sociali esclusivamente nei limiti della quota conferita, in quanto è la società stessa, con l’assunzione della personalità giuridica, a farsi carico degli impegni sociali.La costituzione della società prevede obbligatoriamente la forma dell’atto pubblico.
E’ previsto un capitale minimo di € 10.000,00.L’amministrazione della società può essere affidata ad un socio, a più soci o a terzi.A tutela dei diritti dei terzi, la legge prevede che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni causati dalla stessa. Esclusi da tali fattispecie sono unicamente gli amministratori esenti da colpa, o coloro che hanno palesemente manifestato il proprio dissenso circa gli atti che hanno arrecato danno alla società.
Le cooperative
Un discorso a parte va fatto per le cooperative.Anche le società cooperative, come quelle di capitali, hanno una personalità giuridica diversa da quella dei soci.Le principali caratteristiche distintive sono:
l’idea cardine della costituzione di una cooperativa è il fine mutualistico: l’attività non è svolta a scopo di lucro ma al fine di favorire i soci della società cooperativa che, partecipandovi, traggono vantaggi di natura economica non è previsto un capitale minimo per la costituzione ogni socio può svolgere anche contemporaneamente le funzioni di dipendente; le decisioni sono adottate in assemblea generale assegnando un voto ad ogni socio indipendentemente dalla quota di capitale conferita sono soggette all’obbligo della revisione contabile, al fine della tutela sia nei confronti dei soci che nei confronti dei partners commerciali
ALTRE FORME DI SOCIETA’ COOPERATIVE
PICCOLE COOPERATIVE
LE MUTUE ASSICURATRICI
Deve essere composta esclusivamente da soci, persone fisiche, min 3 pers. Max 8 pers.;La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “piccola società cooperativa”;Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio
Piccole imprese commerciali o agricole con scopo mutualistico
Hanno per oggetto l’esercizio di un attività assicurativa a beneficio dei soci. Vi è un nesso inscindibile tra la qualità di socio e quella di assicurato.Le mutue assicuratrici sono delle persone giuridiche che si propongono di tenere indenni i loro soci dai danni che possono derivare da circostante previste dal contratto sociale;I soci sono tenuti al pagamento di contributi periodici, determinati in misura fissa o in misura variabilePer le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonionell’atto costitutivo può essere previsto l’ingresso di soci cd “avventori” non legati alla società da rapporti di assicurazione, ma i cui conferimenti servano al fine di costituire fondi di garanzia per il pagamento delle indennità.
Caratteri:
-scopo mutualistico;
-La qualità si socio, si acquista assicurandosi presso la società, e si perde con l’estinguersi di dell’assicurazione
-Responsabilità limitata
LE TIPOLOGIE PIÙ DIFFUSE
•Cooperative di produzione e lavoro: operano principalmente nel settore dei trasporti, dell’edilizia, delle pulizie e della ristorazione. Il socio riveste il ruolo di imprenditore e di lavoratore;•Cooperative di consumo: mirano a fornire ai soci beni a condizioni più favorevoli di quelle prospettate dal mercato. A tal fine, l’acquisto viene effettuato collettivamente; l’ente si assume i rischi imprenditoriali e le spese di distribuzione evitando così qualsiasi forma di intermediazione;•Cooperative agricole: sono le società alle quali i produttori agricoli conferiscono i loro prodotti, affinché questi ultimi siano conservati, trasformati, e venduti mediante l’organizzazione societaria. Operano sia nel campo della produzione, sia in quello della lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e d’allevamento;•Cooperative edilizie: provvedono alla costruzione o all’acquisto di immobili da affittare o vendere ai soci;•Cooperative di credito: categoria societaria che comprende la Casse Rurali e Artigiane, nonché le Banche Popolari. Concedono finanziamenti a condizione di favore ai soci;•Cooperative sociali: cooperative impegnate nella gestione di sevizi rivolti alle persone socialmente svantaggiate;•Cooperative culturali, turistiche e sportive: promuovono manifestazioni, corsi e gestiscono strutture per il tempo libero.