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Assoluce
Milano, 21 ottobre 2014
La sorveglianza del mercato per le fonti luminose e gli
apparecchi di illuminazione
S.Fumagalli
Grazie a M.Presutto (ENEA), A.Vecchi (MiSE)
Direttiva 2010/30/UEdel Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010
concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia mediante l’etichettatura ed
informazioni uniformi relative ai prodotti
Atti delegati – Regolamenti delegatiPrevisti dalla direttiva 2010/30/UE, per ciascuna tipologia di
prodotto
Direttiva 2012/27/UEdel Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012,
sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
DIRETTIVA 2010/30/UE
• Contiene disposizioni in materia di:
- responsabilità degli Stati Membri;
- obblighi generali di informazione
- responsabilità dei fornitori e dei distributori, anche in caso di vendita
a distanza.
Regolamento delegato 518/2014/UE: integra gli
obblighi del fornitore e del distributore nel caso di
vendita, noleggio o vendita a rate su internet. Gli
obblighi per le altre tipologie di vendita a distanza
non sono stati modificati.
I prodotti coperti da etichettatura energetica comunitaria
► prodotti con la precedente (la “vecchia”) etichetta: lavasciugatrici, forni elettrici (fino al 31.12.2014)
► prodotti con l’attuale etichetta:− frigoriferi e congelatori− lavatrici− asciugatrici (elettriche e a gas)− lavastoviglie− lampade & apparecchi per l’illuminazione− televisori− forni (elettrici e a gas) e cappe aspiranti (dal
1.1.2015)− condizionatori− caldaie− scaldaacqua− aspirapolvere− apparecchi per la ventilazione (non ancora
pubblicata)
L‘etichettatura energetica: documentazione obbligatoria
Direttiva 2010/30/UEEtichettatura energetica
Etichetta (label)
Scheda (fiche)
Documentazione tecnica(technical file)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.(GURI 20 luglio 2012 – Serie Generale n.168)
Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante
l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti.
D. Lg.s 04 luglio 2014 n. 102.(GURI 18 luglio 2014 – Serie Generale n.165)
Attuazione della direttiva 2012/27/UE, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 2 – Definizioni
Distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona chevende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodottiagli utilizzatori finali;
Fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzatonell’Unione oppure l’importatore che immette o mette in servizioil prodotto sul mercato. In mancanza di questi è consideratofornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato omette in servizio i prodotti;
Scheda: tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto;Prodotto connesso all’energia: qualsiasi bene che abbia un impatto
sul consumo di energia durante l’usoAtto delegato: regolamento delegato mediante il quale la
Commissione UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardantil’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Atto delegato – contenuti
• Campo di applicazione /non applicazione;• Le definizioni specifiche inerenti il prodotto;• Ulteriori responsabilità poste a carico dei
fornitori/distributori;• L’entrata in vigore, l’applicazione e le disposizioni
transitorie;• L’etichetta, le informazioni che devono essere riportate e
le modalità di apposizione;• Il contenuto della scheda tecnica;• Metodi di misurazione e di calcolo;• I contenuti della documentazione tecnica;• Le procedure di verifica ai fini della sorveglianza del
mercato;
Articolo 4 – Vigilanza
Funzioni di Vigilanza
Ministero dello Sviluppo EconomicoDirezione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Si avvale, in particolare,della collaborazione di:- CCIAA;- Guardia di Finanza
Si avvale:- supporto tecnico dell’ENEA- Si avvale degli Organismi divalutazione conformità (reg. CEn.765/2008)
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 10 – Vigilanza
Funzioni di Vigilanza di cui al precedente articolo 4
Ministero dello Sviluppo Economico
a) vigila affinché fornitori e distributori adempiano ai loroobblighi (articolo 5 e 6) e rispettino le prescrizioni del D.lgs.vo2012/104 e dei pertinenti atti delegati
b) organizza controlli della conformità dei prodotti oggetto delD.lgs.vo 2012/104 e dei pertinenti atti delegati
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 11 – Supporto dell’ENEA all’attività di vigilanza
Fornisce supporto tecnico al MiSE
ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile
a) Per l’esame delle risultanze dei controlli (etichetta, scheda,documentazione tecnica, prove di laboratorio, …)
b) Laboratori per prove relative all’attività di vigilanza
c) Etichetta volontaria
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza
Violazioni del decreto legislativo 28 giugno 2012,n.104 e dei pertinenti atti delegati
Devono essere:-effettive-proporzionate-dissuasive
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza
- assente;- incompleta;- inesatta.
Etichetta: Fornitore.Divieto temporaneo diimmissione sul mercato, dimessa in servizio e dicommercializzazione. Ordinedi far cessare l’infrazione entro30 giorni (conformazione).
Divieto definitivo di immissionesul mercato, di messa in servizioe di commercializzazione.Ordine di ritiro e, se del caso, dirichiamo.
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza
- assente;- incompleta;- inesatta;- non redatta initaliano
scheda: Fornitore.Divieto temporaneo diimmissione sul mercato, dimessa in servizio e dicommercializzazione. Ordinedi far cessare l’infrazione entro30 giorni (conformazione).
Divieto definitivo di immissionesul mercato, di messa in servizioe di commercializzazione.Ordine di ritiro e, se del caso, dirichiamo.
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza
Contemporaneamancanzadell’etichetta e dellascheda
Fornitore.Divieto di immissione sulmercato, di messa in servizio edi commercializzazione.Ordine di ritiro e, se del caso,di richiamo.
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza
- incompleta;- insufficiente;
Documentazionetecnica: Fornitore.
Divieto temporaneo diimmissione sul mercato, dimessa in servizio e dicommercializzazione. Ordinedi far cessare l’infrazione entro30 giorni (conformazione).
Divieto definitivo di immissionesul mercato, di messa in servizioe di commercializzazione.Ordine di ritiro, e se del caso, dirichiamo.
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza
Documentazionetecnica assente o nonmessa a disposizioneentro i termini stabiliti(10gg)
Fornitore.Divieto di immissione sulmercato, di messa in servizio edi commercializzazione.Ordine di ritiro e, se del caso,di richiamo.
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza
-Etichetta non autorizzata;-Simboli, marchi, iscrizioni oaltre etichettature chepossono ingenerareconfusione
Fornitore.Divieto temporaneo diimmissione sul mercato, dimessa in servizio e dicommercializzazione. Ordinedi far cessare l’infrazione entro30 giorni (conformazione).
Divieto definitivo di immissionesul mercato, di messa in servizioe di commercializzazione.Ordine di ritiro e, se del caso, dirichiamo.
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 12 – Controlli e poteri inerenti l’attività di vigilanza
Le misure restrittive:- sono adottate con provvedimento motivato;- notificate all’interessato con l’indicazione dei mezzidi impugnativa e dei termini entro cui è possibilericorrere;- i costi sono a carico dei fornitori e, ove non possibilein tutto o in parte, a carico dei distributori.
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 13 – Sanzioni
A seconda delle violazioni della normativa e del soggetto sanzionato, vanno da un minimo di 500,00 € ad un
massimo di 40.000,00 €
Salvo che il fatto costituisca
reato, sono soggetti alla
sanzioni amministrative
Fornitoredistributore
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Articolo 13 – Sanzioni
Fornitore
Infrazioni o condotte gravi Da 2.000,00€ a 40.000,00€
Distributore
Infrazioni o condotte lievi
(facilmente sanabili)
Da 500,00€ a 10.000,00€
D. Lg.s 28 giugno 2012 n. 104.
Illuminazione. Concetto di "lampada" e "apparecchio"
lampada: unità che consiste di una o più sorgenti luminose le cui prestazionipossono essere verificate in modo indipendente. Può includere componentiaggiuntivi necessari per l’accensione, l’alimentazione elettrica o ilfunzionamento dell’unità in condizioni stabili o per distribuire, filtrare otrasformare la radiazione ottica nei casi in cui tali componenti non possanoessere rimossi senza danneggiare l’unità in modo permanente.
figura rielaborato da www.lampadingiusta.it
apparecchio di illuminazione:apparecchio che distribuisce,filtra o trasforma la lucetrasmessa da una o piùlampade e che include tutte leparti necessarie per sostenere,fissare e proteggere lelampade e, ove necessario, icircuiti ausiliari e gli strumentiper collegarli all’alimentazioneelettrica.
Illuminazione. Concetto di "lampada" e "apparecchio"
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 874/2012 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2012
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il
consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione
Definizioni:
• utilizzatore finale: una persona fisica che acquista o che ci si aspetta che acquisti una lampada elettrica o un apparecchio di illuminazione per scopi che non rientrano tra quelli di una sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale
• detentore finale: la persona o entità che detiene il prodotto durante la fase d’uso del suo ciclo di vita, o qualsiasi persona o entità che opera per conto di tale persona o entità
Reg. 874/2012
Si applica a lampade elettriche quali:
a) lampade a filamento;
b) lampade fluorescenti;
c) lampade a scarica ad alta intensità;
d) lampade e moduli LED.
Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)
Non si applica a:
lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lm
lampade e moduli LED commercializzati per funzionare con batterie
lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l’illuminazione (esempi nel regolamento 874/2012)
Questi moduli e lampade LED non sono esclusi quando sono commercializzati a fini di illuminazione
lampade e moduli LED commercializzati con parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati ad essere asportati dall’utilizzatore finale
Etichetta si applica se venduti., esposti... all’utilizzatore finale, ad es. come pezzi di ricambio
lampade e moduli LED commercializzati come parte di unmprodotto il cui scopo primario non è l’illuminazione
ETichetta si applica se venduti,... esposti separatamente, ad es. come pezzi di ricambi
lampade e moduli LED non conformi ai requisiti di Ecodesgin 2013 e 2014
Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)
Responsabilità dei fornitori
I fornitori di lampade elettriche immesse sul mercato come prodotti singoli si assicurano che:• sia disponibile una scheda di prodotto• il fascicolo tecnico sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla
Commissione, previa richiesta• qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce
informazioni relative all’energia o al prezzo per una lampada specifica, indichi la classe di efficienza energetica
• qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una lampada specifica, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale lampada
• se la lampada è destinata ad essere commercializzata attraverso un punto di vendita, sull’esterno dell’imballaggio individuale deve essere apposta o stampata un’etichetta ("giusta") e sull’imballaggio, al di fuori dell’etichetta, sia riportata la potenza nominale della lampada.
Obblighi: etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)
Responsabilità dei rivenditori
I rivenditori di lampade elettriche si assicurano che:• ciascun modello messo in vendita, noleggio o vendita a rate in situazioni in
cui non è previsto che il detentore finale veda il prodotto esposto, sia commercializzato corredato delle informazioni che i fornitori devono presentare:
• classe di efficienza energetica• se previsto, consumo annuo ponderato di energia in kWh per 1000 ore• qualsiasi altra informazione contenuta nella scheda di prodotto
• qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisce informazioni relative all’energia o al prezzo per un modello specifico, indichi la classe di efficienza energetica;
• qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico, che ne descrive i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di tale modello.
Obblighi: etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)
Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)
figura rielaborato da www.lampadingiusta.it
attenzione: sull'imballaggio deve essere presente la potenza della lampada [W]
Riduzione possibile se:
nessun lato dell’imballaggio è grande abbastanza a contenere etichetta e margine
l'etichetta occuperebbe più del 50 % della superficie del lato più grande
Etichetta e margine possono essere ridotti non più di quanto sia necessario per soddisfare le due condizioni.
Max riduzione: 40 % (in lunghezza) rispetto alla dimensione normale
Se l’imballaggio e` troppo piccolo anche per l’etichetta ridotta, va attaccata all'imballaggio o alla lampada una etichetta 36 x 75 mm
Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)
Scheda
La scheda contiene le informazioni specificate per l’etichetta.
Qualora non siano fornite schede informative per il prodotto, l’etichetta associata allo stesso può essere considerata come scheda.
Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)
Documentazione tecnica. Deve contenere:
il nome e l’indirizzo del fornitore;
una descrizione generale dell’apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;
se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate;
l’indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;
i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l’efficienza energetica;
i risultati dei calcoli eseguiti in conformità all’allegato VII;
Le informazioni possono essere incorporate nella doc.tecnica per Ecodesign.
Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012)
Sorveglianza di mercato per le lampade: i criteri
Le autorità degli Stati membri sottopongono a verifica un lotto scelto a campione di almeno venti lampade dello stesso modello dello stesso produttore...
Il modello è considerato conforme .... se:
il suo indice di efficienza energetica corrisponde alla sua classe dichiarata di efficienza energetiica
e
se i risultati medi del lotto non si discostano di più del 10 % dai valori limite, di soglia o dichiarati (compreso l’indice di efficienza energetica)
Sorveglianza di mercato per gli apparecchi commercializzati per gli utilizzatore finale: i criteri
Un apparecchio di illuminazione è considerato conforme ... se:
è corredato delle prescritte informazioni di prodotto
e
se risulta compatibile con le lampade per le quali è dichiarato compatibile, applicando i metodi e i criteri più avanzati per verificare la compatibilità
Azione pilota sorveglianza di mercato lampade
Bando (2013): selezione laboratori per la stipula di una convenzioneper l'esecuzione di analisi su campioni di sorgenti luminose soggette aetichettatura energetica
Tipi di lampade:
• CFL-I e alogene• attacco E27 o E14• a tensione di rete• non direzionali e direzionali
Verifiche di conformità formale etichetta, scheda, documentazionetecnica
Azione in corso
Esempi di prodotti non correttamente etichettati
Assenza totale o parziale dell’etichetta
Le foto sono state scattate nel febbraio 2012 dai partner del progetto comunitario “Come On Labels” (www.come-on-labels.eu) in diversi negozi in Italia e all’estero
Assenza dell’etichetta:
apparecchio imballato, ma
esposto alla vendita
Secondo l’interpretazione
attuale della legislazione
comunitaria tutti I prodotti
esposti al punto vendita
devono essere etichettati
anche se imballati. Tuttavia
la discussione fra le Autorità
di sorveglianza del mercato
è ancora aperta…..
Esempi di prodotti non correttamente etichettati
Etichetta nuova all’esterno e copia dell’etichetta
precedente all’interno
Esempi di prodotti non correttamente etichettati
Illuminazione. Esempi di etichetta energetica degli apparecchi(dal regolamento 874/2012)
A. Apparecchio compatibile con lampade di tutte le classi energetiche disponibili, sostituibili direttamente dall’utilizzatore finale ( ). No lampade fornite nell'imballaggio.
B. Apparecchio dotato esclusivamente di moduli LED non sostituibili.C. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di
classi energetiche da C a E, direttamente sostituibili dall’utilizzatore finale ( ). Venduto con una lampada di classe energetica C.
D. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di classi energetiche da A++ a E, direttamente sostituibili dall’utilizzatore finale ( ). Venduto senza lampade.
Illuminazione. Note su etichetta energetica degli apparecchi
"Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche... significa in pratica "Questo apparecchio di illuminazione è compatibile con lampade di classi energetiche..."
Questo siimbolo significa "lampade sostituibili dall'utilizzatore finale" indipendentemente dalla forma o attacco o.... delle lampade con cui l'apparecchio è compatibile. Quindi va usato anche se si tratta di lampade "diverse": a tubo, con attacco non Edison e così via
Questo siimbolo significa moduli LED NON sostituibili dall'utilizzatore finale" e si riferisce sempre alle classi A, A+, A++.Attenzione: la scritta "le lampade a LED di questo dispositivo non sono sostituibili" significa "in questo apparecchio di illuminazione ci sono moduli LED non sostituibili dall'utiizzatore finale"
Attenzione: questo esempio (dal reg.874/2012) va interpretato così:1) n questo apparecchio ci sono moduli LED non sostituibili"2) inoltre l'apparecchio è compatibile con lampade di classi da E ad A++: tra queste, (quindi sostituibili), ci possono essere lampade a LED.
Le etichette nella legislazione comunitaria per l‘efficienza energetica
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
Etichettatura energetica
ENERGY STAR
Strumento volontario:
requisiti minimi di
concessione del marchio
al singolo modello di
prodotto
Eco-label
Strumento volontario:
identifica beni e servizi di
eccellenza per il ridotto
impatto ambientale nel ciclo
di vita
EU GPP/ACQUISTI
PUBBLICI
Strumento volontario:
promuove l’acquisto di
prodottii eco-efficienti
assicurando comunque
un buon livello di
competizione
(Direttive 2004/18/UE,
Art 6 Dir. 2012/27/UE
e nuova Direttiva
2014/24/UE sugli
appalti pubblici)
Ecodesign
Strumento obbligatorio:
definisce requisiti minimi di
immissione sul mercato
comunitario di un prodotto
Incentivi
Categorie di Prodotto
7
6
5
4
3
2
1
8
9
10
Strumento obbligatorio: confronta tutti i modelli di
un prodotto sulla base dell’efficienza energetica e
delle prestazioni funzionali
Mercato (vendite) Crescita media +10 %
Crescita media +1 %
1. Frigoriferi -10 %2. Congelatori -25 %3. Lavatrici +7 % : impatto del
maggiore volume del cestello4. Lavastoviglie +25 %: maggiore
penetrazione dell‘apparecchio
Consumo di energia
Mercato e consumo dei principali elettrodomestici in Italia, 2005-2009
Il progetto “ProcA”
► Durata: 30 mesi (01/03/2014 – 30/08/2016)
“ProcA” – Green Public Procurement in Action
► Proseguimento logico del precedente progetto Buy Smart+
► 12 partner da 7 Stati Membri:
− Germania: Berliner Energieagentur (co-ordinator)
− Germania Climate Alliance
− Bulgaria SEC
− Italia CONSIP e ENEA
− Polonia BAPE
− Romania REC
− Slovacchia ECB e Tatra
− Ungheria HAB e Energiaklub
http://gpp-proca.eu
Obiettivi del progetto “ProcA”
► Diffondere gli Acquisti Verdi/GPP fra i firmatari del Patto dei Sindaci e
implementarne gli obiettivi descritti nei PAES ove presenti
► Diffondere le procedure di Green Public Procurement, inclusa la
cosiddetta analisi del costo del ciclo di vita o LCC, fra i responsabili
degli acquisti della PA e di altri soggetti pubblici
► Contribuire alla armonizzazione degli strumenti e delle procedure per il
GPP
► Fornire suggerimenti per criteri di green procurement ed esempi di
buone pratiche ai responsabili degli acquisti e al legislatore per
diffondere ulteriormente l’efficienza energetica e gli acquisti verdi in
Europa
► Migliorare la conoscenza del potenziale degli acquisti verdi, per la
riduzione del consumo di energia, dei costi operativi e delle emissioni
di CO2 di beni e servizi
► Contribuire a migliorare l’efficienza della PA europea e nazionale e in
generale del settore pubblico
Il Green Public Procurement (GPP)
► Secondo la Commissione Europea, il Green Public Procurement (GPP) è:
“l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche
integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di
acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e
lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso
la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il
minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di
vita.”
► Il GPP è uno strumento di tipo volontario, ma richiamato nella legislazione comunitaria
Patto dei sindaci (1)
► http://www.pattodeisindaci.eu/actions/sustainable-energy-action-plans_it.html
Patto dei sindaci (2)
1. Step 1 (firma): 836
2. Step 2 (PAES inviato): 1.865
→ PAES accettato dalla CE: 928
→ PAES in fase di valutazione: 935
→ PAES con azioni di green procurement: ????
3. Step 3 (resultati monitorati): quasi nessuno
4. In fase di firma (ma deadline scaduta): 456
5. “Benchmarks of excellence”: 86
→ dei quali con azioni di public procurement: 3
Informazioni: 5.237 firmatari,
di cui 2.701 in Italia (15 aprile 2014):