Post on 06-Apr-2017
Alan M. Rhode
2 marzo 2
I principali temi fiscali e doganali per le vendite e–commerce transfrontaliere
Ecommerce export
Imposte diretteIVA vs. GST
E-SHOP
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Dazi doganaliAccise sui
prodotti alcolici
Packaging
tariffs
IVA vs. GST
• La maggior parte dei paesi prevede l’applicazione d’imposte
sui consumi alle vendite ecommerce (B2C).
• In Europa, abbiamo l’IVA, disciplinata dai singoli stati UE in
base a una normativa quadro europea.
• In USA, Canada e altri stati extra-UE, hanno le Sales Tax.
• In generale, le Sales Tax si applicano solo alle operazioni
B2C e presentano aliquote inferiori rispetto alle aliquote IVA
europee.
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IVA
• I regimi IVA sulle vendite per corrispondenza a consumatori
(B2C):
1. Spedizione e consegna in Italia= sempre IVA italiana;
2. Spedizione dall’Italia verso diverso stato UE= disciplina
del distance selling (vedi slide nr. 6);
3. Spedizione dall’Italia verso stato extra-UE= vendita non
imponibile in Italia, a specifiche condizioni, con possibile
applicazione di dazi e IVA in dogana nello stato estero.
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IVA: Italia
• Le vendite per corrispondenza a consumatori situati in Italia
scontano l’IVA italiana con le aliquote previste per lo
specifico prodotto.
• Gli operatori e-commerce sono esentati dall’obbligo di
certificazione fiscale della vendita. Possono, cioè, non
emettere fattura, ricevuta o scontrino fiscale. Devono
mantenere, tuttavia, un registro dei corrispettivi.
• Se emette fattura, il merchant deve inserirvi il codice fiscale
del consumatore residente in Italia.
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IVA: Europa
• Le vendite ecommerce verso un altro stato UE scontano
l’IVA italiana fino al superamento di uno specifica soglia di
fatturato annuo ecommerce verso tale stato UE.
• Le soglie di fatturato variano a seconda dello stato UE di
destinazione dei prodotti (in genere, da €35k a 100k).
• Una volta superata la specifica soglia di vendite nell’altro
stato UE, il merchant deve cominciare ad applicare l’IVA
locale di quest’ultimo.
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IVA: Europa (2)
• Il merchant deve applicare l’IVA dello stato di destinazione
dei prodotti a partire dalla stessa vendita con cui raggiunge
la soglia che impone l’applicazione dell’IVA estera (art. 22
del Regolamento UE n. 1777/2005).
• Il merchant deve applicare l’IVA estera su tutte le vendite
ecommerce verso tale Stato UE per la rimanente parte
dell’anno solare e nell’intero anno solare successivo.
• Sara’ pertanto necessaria l’identificazione IVA nello stato UE
di destinazione dei prodotti.
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IVA: Europa (3)
• Se durante il secondo anno di applicazione dell’IVA estera
(o nei successivi) il merchant non raggiunge nuovamente la
soglia che impone l’applicazione dell’IVA estera dall’anno
solare seguente ritornerà ad applicare l’IVA italiana.
• E’ sempre fatta salva la possibilità di applicare l’IVA estera
su base opzionale (art. 41, c. 1, lett. b D.L. 331/1993).
• L’opzione per l’IVA estera permette al merchant di evitare un
costante monitoraggio dei fatturati intra-europei.
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IVA: Europa (4)
• Facciamo un esempio:
La Spagna - soglia IVA: Euro 35.000 annui.
✓ Se nel 2017 il merchant italiano non supera la soglia di €
35.000 di fatturato verso la Spagna, il merchant continuerà
normalmente ad applicare l’IVA in Italia (22%);
✓ Se invece supera tale soglia, il merchant dovra’ applicare
l’IVA spagnola per tutta la rimanente parte del 2017 e in
tutto l’anno 2018;
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IVA: Europa (5)
✓ Se nel 2018 (o in un anno successivo), il merchant non
raggiunge nuovamente la soglia dei 35k di fatturato in
Spagna, a partire dal 2019 ritornerà ad applicare l’IVA
italiana sulle vendite a consumatori spagnoli;
✓ In alternativa, il merchant potrà continuare ad applicare
l’IVA spagnola su base opzionale (dichiarazione IVA
italiana).
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IVA: extra-UE
• A debite condizioni, le vendite per corrispondenza a
consumatori situati fuori dal territorio UE non sono imponibili
IVA in Italia (art. 8, c. 1, D.P.R. 633/1972).
• Per beneficiare del regime, è richiesta prova dell’avvenuta
esportazione (a titolo d’esempio: fattura, tracking number,
prova dell’avvenuto pagamento dall’estero, etc.).
• La spedizione deve essere a cura o a nome dei cedenti,
anche per incarico dei propri cessionari.
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Dazi doganali
• Le spedizioni di prodotti dall’UE a territori extra-UE non
scontano dazi all’uscita in Europa.
• Tuttavia, i prodotti possono essere soggetti a dazi doganali
in ingresso nello stato extra-UE di destinazione dei prodotti.
• I dazi doganali si applicano sul valore commerciale dei
prodotti (in generale, il valore dichiarato in fattura). Le spese
di spedizione e assicurazione devono essere incluse nel
computo se il paese di destinazione adotta il metodo CIF.
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Dazi doganali: DDP vs. DDU
• La spedizione verso stati extra-UE puo’ avvenire in modalita’
Delivery Duty Paid (DDP) o Delivery Duty Unpaid (DDU).
• Nel caso del DDP, il collo arriva al consumatore finale gia’ in
libera circolazione, perche’ il merchant ha inglobato gli oneri
doganali nel prezzo e ha curato la procedura di
sdoganamento.
• Nel caso di DDU, il consumatore finale deve assolvere gli
oneri doganali autonomamente - di regola, versandoli in
sede di ritiro del collo alle poste oppure al corriere.
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Dazi doganali: libero scambio
• Nel caso in vi sia un Accordo di libero scambio (ALS) tra
l’UE e lo stato terzo, non si applicheranno dazi all’ingresso
sul prodotto di origine europea, ma soltanto l’IVA estera (se
presente).
• Il regime di esenzione vige se il prodotto è originario dell’UE
- nel caso in cui il luogo di produzione del bene e/o il luogo
dove lo stesso ha subito l’ultima sostanziale trasformazione
sono in Europa - o se il prodotto ha origine in altro stato con
cui il paese di destinazione ha un ALS (v. slide successiva).
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Dazi doganali: esempio ALS
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LavorazioneSufficiente (solo 10% del valore dellescarpe e’ costituitoda materiali cinesi)
NO DAZI
LavorazioneInsufficiente(e.g., sola etichettatura)
SI DAZI
Dazi doganali: resi
• La reimportazione di prodotti resi da consumatori extra-UE
non è soggetta a dazi doganali in entrata nell’UE se (1) resi
entro tre anni dall’esportazione e se (2) i prodotti sono resi
nel medesimo stato (=condizione) in cui furono esportati.
• E’ necessario presentare istanza alle dogane.
• Il recupero di dazi/IVA versati nello stato extra-UE è, spesso,
difficoltoso per varie ragioni (e.g., preclusioni oggettive,
incompatibilità con la spedizione espressa, etc.).
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Packaging tariffs
• Nella maggior parte degli stati UE, i merchant non residenti
devono registrarsi al competente consorzio locale per lo
smaltimento rifiuti e versare contributi ambientali sugli
imballaggi immessi nel territorio per le vendite ecommerce.
• In molti stati UE, i contributi ambientali sono dovuti a
prescindere dai volumi d’imballaggio immessi sul territorio.
• In alcuni stati, tuttavia, registrazione e versamento dei
contributi sono obbligatori solo ove si raggiunga una soglia
minima d’imballaggi immessi nel corso dell’anno.
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Packaging tariffs (2)
• Se il merchant è identificato IVA nello stato di destinazione
dei colli, le autorità locali sono al corrente che il merchant
sta immettendo imballaggi nel territorio nazionale.
• E’ possibile ottenere il contestuale rimborso dal CONAI dei
contributi ambientali versati in Italia sull’imballaggio utilizzato
per le spedizioni export.
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Accise/IVA sui prodotti alcolici
• Sulla base della normativa UE, la vendita ecommerce di
prodotti alcolici verso un altro stato UE implica:
1. L’applicazione dell’IVA nello stato UE di destinazione dei
prodotti a prescindere da volume d’affari/quantità di
prodotti importati (no distance selling della slide nr. 6);
2. La liquidazione delle accise sui prodotti alcolici nello stato
UE di destinazione dei prodotti mediante nomina di
rappresentante fiscale.
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Accise/IVA sui prodotti alcolici (2)
• Si tratta di oneri amministrativi molto impegnativi, che
spesso dissuadono gli imprenditori dall’intraprendere attività
di ecommerce transfrontaliero nel settore degli alcolici.
• Le normative in materia d’accise degli stati UE non sono
sempre omogenee.
• In Irlanda, per esempio, la merce deve transitare presso un
deposito locale per eventuale ispezione da parte di autorità
locali, precludendo, di fatto, la spedizione diretta dall’Italia.
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Imposte dirette
• In base alla maggior parte degli accordi internazionali
stipulati dall’Italia (DTC), in assenza di stabile
organizzazione nello Stato estero, i redditi generati dalle
vendite online di un soggetto italiano sono tassati solo in
Italia.
• La stabile organizzazione può essere rappresentata, a titolo
d’esempio, da un ufficio, da 1 o più agenti monomandatari o,
a specifiche condizioni, da un server.
• In tal caso, si assiste ad una doppia imposizione, anche solo
temporanea.
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Imposte dirette (2)
• Per valutare se i redditi derivanti da vendite ecommerce,
sono tassabili anche nello stato estero, bisogna far
riferimento sia alle normative locali che ai DTC in essere con
l’Italia, ove presenti.
• Nel caso in cui vi sia tassazione dei redditi sulle vendite
ecommerce anche nello stato estero, è prevista, a specifiche
condizioni, la possibilità di fruire di un credito d’imposta in
Italia (art. 165 del D.P.R. 917/1986).
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