Adempimenti antiriciclaggio: principali novità...Procedura di adeguata verifica della clientela...

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Adempimenti antiriciclaggio: principali novità

Soggetti obbligati all’Antiriciclaggio

� Professionisti

� Intermediari bancari e finanziari

� Altri operatori finanziari e non

� Fornitori di servizi di gioco

Organizzazione dello studio professionale

ADOZIONE FORMAZIONE

RIVISITAZIONE ORGANIGRAMMA

DI STUDIO ADOZIONE PROCEDURE OPERATIVE

FORMAZIONE DEL

PERSONALE

DI STUDIO ED

INDIVIDUAZIONE DEL

RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

OBBLIGHI DELRESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

• Tenuta registro antiriciclaggio (abolito dal 04/07/2017)

• Tenuta dei fascicoli antiriciclaggio

• Costante monitoraggio ed aggiornamento periodico fascicoli

OBBLIGHI DELRESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

• Informare il professionista in merito asopravvenuti obblighi di segnalazioneo denuncia;o denuncia;

• Programmare ed attuare le attività diformazione del personale di studio

L’adeguata verifica del cliente

Articolo 17

I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e

del titolare effettivo con del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle

operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività

istituzionale o professionale.

QUANDO (Art. 17 c. 1 lettera a):

All’atto dell’instaurazione di un rapporto

continuativo o del conferimento d’incarico

per l’esecuzione di una prestazioneper l’esecuzione di una prestazione

professionale.

N.B. Non vi è più alcun riferimento alle operazioni di

valore indeterminato o non determinabile.

QUANDO (Art. 17 c. 1 lettera a):

In caso di operazione occasionale,

disposta dal cliente, che riguardidisposta dal cliente, che riguardi

movimentazione di importo pari o

superiore a 15.000 euro, anche se

effettuata con più operazioni collegate.

QUANDO:

• vi è sospetto di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo,indipendentemente da qualsiasideroga, esenzione o sogliaderoga, esenzione o sogliaapplicabile;

• vi sono dubbi sulla veridicità osull’adeguatezza dei datiprecedentemente ottenuti ai finidell’identificazione.

La valutazione del rischio si esegue:

� nei confronti di nuovi clienti

�Nei confronti dei vecchi clienti quando:

Varia il livello del

rischio

Periodicamente ai fini del controllo costante

Operazioni escluse dall’adeguata verifica

Attività di mera redazione etrasmissione o di solatrasmissione delle dichiarazionitrasmissione delle dichiarazionifiscali e degli adempimenti inmateria di amministrazione delpersonale di cui all’articolo 2,comma 1, della legge 11 gennaio1979, n. 12.

Procedura di valutazione del rischio

a) Eseguire la valutazione del rischio per

stabilire la modalità di svolgimento

dell’adeguata verifica

b) Sulla base dell’entità del rischio stabilire la

misura di adeguata verifica da adottare

c) Procedere con la adeguata verifica della

clientela

d) Tracciare le operazioni eseguite in modo da

poter dimostrare che le misure adottate sono

adeguate al rischio rilevato

Procedura di adeguata verifica della clientela (art. 18)

a) Identificazione del cliente e verifica della suaidentità

b) Identificazione del rappresentante (esecutore)e verifica della sua identità

c) Identificazione del titolare effettivo e verificac) Identificazione del titolare effettivo e verificadella sua identità

d) Acquisizione e valutazione di informazioni suscopo e natura del rapporto/prestazioneprofessionale

e) Controllo costante del rapporto con il clienteper tutta la sua durata

Le informazioni da acquisire sono relative a:

• instaurazione del rapporto,

• relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore l’esecutore

• relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo

• attività lavorativa

Cosa contiene il fascicolo antiriciclaggio

� Visura camerale storica

� Documento di identità del cliente� Documento di identità del cliente

� Dichiarazione del cliente

� Dichiarazione del professionista

� Elenco prestazioni

Chi è il titolare effettivo ?

Persona fisica o persone fisiche,diverse dal cliente, nell’interessedella quale o delle quali il rapportodella quale o delle quali il rapportocontinuativo è istaurato, laprestazione professionale è resa ol’operazione è eseguita.

Mediante un documento d’identità in

corso di validità o altro documento di

riconoscimento equipollente ai sensi della

normativa vigente, del quale viene

Come si identifica il clienteo il titolare effettivo

normativa vigente, del quale viene

acquisita copia in formato cartaceo o

elettronico.

Il cliente deve essere fisicamente

presente all’atto dell’identificazione salvo

alcuni casi.

Come si attua il controllo costante

• attraverso l’analisi delle operazionieffettuate e delle attività svolte oeffettuate e delle attività svolte oindividuate durante tutta la duratadel rapporto

• con una verifica di coerenza

Obblighi di conservazione del fascicolo del cliente

10 anni dalla cessazione del

rapporto continuativo o della

prestazione professionale

Modalità di conservazione del fascicolo del cliente

prevenire la perdita dei dati e

delle informazioni in modo dadelle informazioni in modo da

garantire la ricostruzione

dell’operatività o attività del

cliente

Segnalazione operazioni sospette(Art. 35, D.Lgs. n. 231/2007)

Obbligo di SEGNALARE ALL’UIF*qualsiasi operazione conosciuta oqualsiasi operazione conosciuta osospettata che possa ritenersi collegataad operazioni di riciclaggio efinanziamento al terrorismo.

* Unità di Informazione Finanziaria

Il sospetto è desunto dalle

caratteristiche, dall’entità, dalla

Art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007

caratteristiche, dall’entità, dalla

natura delle operazioni.

Le segnalazioni non comportano

violazione in ordine agli obblighi delviolazione in ordine agli obblighi del

segreto professionale.

Blocco dell’operazione sospetta

finchè il professionista non

effettua la segnalazione all’UIF.

DEROGHE

nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa

essere rinviata o il blocco sia di ostacolo alle indagini

Indicatori di anomalia

6 GRUPPI

a. connessi al cliente;

b. connessi alle modalità di esecuzione delle

prestazioni professionali;

c. relativi alle modalità di pagamento

dell’operazione;

d. relativi alla costituzione e alla amministrazione

di imprese, società, trust ed enti analoghi;

e. relativi ad operazioni aventi a oggetto beni

immobili o mobili registrati;

f. relativi ad operazioni contabili e finanziarie.

Cosa fare prima di inoltrare lesegnalazioni:

1.valutare le informazioni acquisite inbase agli indicatori di anomalia;base agli indicatori di anomalia;

2.individuare eventuali incongruenzerispetto alla capacità economica delcliente;

3. valutare le operazioni in contantieffettuate, per importo e frequenza, aprescindere dal loro ammontare;

4. verificare l’effettuazione di frequentiversamenti e prelievi a mezzointermediari finanziari.

Lo strumento per le segnalazioni:

Software AS-505

disponibile sia sulla home page del sito disponibile sia sulla home page del sito www.commercialisti.it,

che all’indirizzo: https://antiriciclaggiopro.it

Cosa deve contenere la segnalazione:

� i dati informativi della segnalazione;

� le informazioni richieste sull’operazione;� le informazioni richieste sull’operazione;

�gli elementi descrittivi dell’operazione:

� i motivi del sospetto.

Gli obblighi gravano sui singoli

soggetti in quanto può

Normativa per collegi sindacali(Art. 46)

soggetti in quanto può

succedere che, nell’ambito di

un Collegio Sindacale, non tutti

i componenti siano iscritti in un

Albo Professionale.

Riservatezza dell’identità

di chi ha effettuato di chi ha effettuato

la segnalazione

Art. 38 (Tutela del segnalante)

Nominativo del segnalante non

inserito nel fascicolo del Pubblicoinserito nel fascicolo del Pubblico

Ministero né in quello per il

dibattimento.

Art. 39

Divieto di comunicazione al cliente

dell'avvenuta segnalazione.dell'avvenuta segnalazione.

Il tentativo del professionista di

dissuadere il cliente dal porre in

atto un’attività illegale nonatto un’attività illegale non

costituisce violazione del divieto di

comunicazione.

Segnalazioni

per reati fiscali

Professionista

Obbligo di segnalazione anche seè a conoscenza o sospetta che visia un’operazione di riciclaggio disia un’operazione di riciclaggio didenaro proveniente da un reato dinatura fiscale.

In questa fattispecie rileva il momento di consumazione del reato.

Reato fiscale

consumato prima dell'utilizzo del denaro

relativo a “riciclaggio” di beni provenienti da attività criminosa rappresentata da violazione di

obblighi fiscali

REATI FISCALI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA

DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI

Omesso versamento di IVA perOmesso versamento di IVA per

• Reclusione da sei mesi a due anni.

valori superiori ad Euro 250.000,00Omesso versamento di IVA pervalori superiori ad Euro 250.000,00

• Reclusione da sei mesi a due anni.

Omesso versamento di ritenute pervalori superiori ad euro 150.000,00Omesso versamento di ritenute pervalori superiori ad euro 150.000,00

Indebita compensazione per importiIndebita compensazione per importisuperiori ad euro 50.000,00

INESISTENTI).

• Reclusione da sei mesi a due anni (per crediti NON spettanti).

• Reclusione da 1,5 a 6 anni (per crediti INESISTENTI).

superiori ad euro 50.000,00superiori ad euro 50.000,00

REATI TRIBUTARI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI

• Mediante uso di fatture o altri documenti per

Dichiarazione fraudolenta

• Mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

• Mediante altri artifici.

Dichiarazione infedele o dichiarazione omessa

Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Operazioni di distruzione di documenti contabiliOperazioni di distruzione di documenti contabili

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

In questo caso il professionista è

chiamato a verificare che

l’intenzionalità della condotta

(esistenza del dolo) induca al

reimpiego delle somme derivanti dal

reato commesso e viceversa.

Segnalazioni per operazioni in contanti e titoli al portatore

Art. 49. D.Lgs. n. 231/2007

Dismissione libretti al portatore

•divieto di emissione dal 4 luglio 2017•divieto di emissione dal 4 luglio 2017

•estinzione entro il 31 dicembre 2018

Una volta individuate le operazionisospette, di cui all’art. 49, ilprofessionista dovrà predisporre lacomunicazione ex art. 51, D.Lgs. n.comunicazione ex art. 51, D.Lgs. n.231/2007, entro 30 giorni daquando di tali movimenti ha presocognizione.

Comunicazione ex art. 51, D.Lgs. n. 231/2007

• in carta libera con raccomandata A/R

• indirizzata alla competente• indirizzata alla competenteRagioneria Territoriale dello Stato cheprovvede alla trasmissione allaGuardia di Finanza la quale potràdarne comunicazione all’Agenziadelle Entrate.

Comunicazione dovuta:

• dal collegio sindacale

• dal consiglio di sorveglianza

• dal comitato per il controllo sulla• dal comitato per il controllo sullagestione

• dal sindaco unico

quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni.

Operazione superiore a 3.000 euro

• Divieto di trasferimento di denarocontante e di titoli al portatore in euro oin valuta estera, effettuato a qualsiasiin valuta estera, effettuato a qualsiasititolo tra soggetti diversi.

• Divieto di utilizzo dei pagamenti frazionatiper trasferire importi superiori al predettolimite.

Esempi

FRAZIONAMENTO DELLE FATTURE

È consentito effettuare il pagamento frazionato dellefatture oltre soglia qualora vi sia un contratto scrittotra le parti che preveda tale modalità di quietanza.È opportuno, nel caso in cui non vi sia possibilità diÈ opportuno, nel caso in cui non vi sia possibilità distipulare il contratto, che sulla fattura venganoriportate le singole scadenze di pagamento con ilrelativo importo.

FINANZIAMENTO DEI SOCI

È preferibile evitare l’erogazione in contanti di taliprestiti in quanto gli organi verificatori potrebberointravedere un’ipotesi di violazione della normativa.Per vincere le eventuali presunzioni del Fisco, talioperazioni devono essere effettuate tramite l’emissioneoperazioni devono essere effettuate tramite l’emissionedi strumenti di pagamento tracciabili, supportati dadelibere assembleari nonché da corrispondenzaintercorsa tra la società e i soci.

DIVIDENDI E UTILI AI SOCI

Non è consentito il pagamento in contanti,benché frazionato, di un unico dividendoultrasoglia corrisposto dalla società ad un socio,anche qualora tali pagamenti venisseroanche qualora tali pagamenti venisseroeffettuati a distanza superiore di sette giorni.

VIAGGI DI NOZZE

Nel caso di viaggio di nozze, con fatturazioneunica in capo agli sposi, è consentito ilpagamento del viaggio in contanti oltre sogliaall’agenzia viaggio, purché la cifra sia statacorrisposta mediante più versamenti entro-corrisposta mediante più versamenti entro-soglia, da parte di parenti e amici ai quali vienerilasciata apposita ricevuta di quietanza.

Deroghe alla limitazione

sull’utilizzo del contante

Operazioni superiori a € 3.000,00 per:

• operatori del settore del commercioal minutoal minuto

• agenzie di viaggio e turismo

• vendita beni e servizi a cittadinistranieri non residenti in Italia, entroil limite di 15.000 euro.

Per fruire della deroga il prestatore delservizio deve inviare comunicazionepreventiva all’Agenzia delle Entrate.

Indicare il conto che si intendeIndicare il conto che si intendeutilizzare per accreditare le sommederivanti dalle operazioni effettuate coni cittadini stranieri.

L’acquirente deve essere:

• persona fisica;

• senza cittadinanza Italiana néEuropeaEuropea

• con residenza al di fuori delterritorio dello Stato.

L’operatore, all’atto della vendita, deve:

• acquisire fotocopia del passaporto del cliente;

• ottenere “autocertificazione” dal • ottenere “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.

• versare il denaro contanteincassato sul proprio contocorrente

• consegnare alla banca copia della• consegnare alla banca copia dellacomunicazione inviata all’Agenziadelle Entrate.

SANZIONI PENALI

In capo ai professionistiIn capo ai professionistiche non rispettano

gli obblighi antiriciclaggio

Art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007

Obblighi di adeguata verifica

Il soggetto che contravviene agliIl soggetto che contravviene agli

obblighi di adeguata verifica

falsificando dati e informazioni è punito

con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa da € 10.000 a €

30.000.

Obblighi di conservazione

Il soggetto obbligato che

acquisisce o conserva dati falsi o

informazioni non veritiere è punito

con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa da 10.000 euro

a 30.000 euro.

Divieto di comunicazioni inerenti lesegnalazioni di operazioni sospette

Chiunque, essendovi tenuto, viola ildivieto di comunicazione di cui all’art.39, comma 1 e 41, comma 3 è punitocon l’arresto da sei mesi a un anno econ l’ammenda da € 5.000 a € 30.000.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

In capo ai professionistiIn capo ai professionistiche non rispettano

gli obblighi antiriciclaggio

Articoli 56, 57 e 58

sanzioni amministrative comminate

a fronte della violazione deglia fronte della violazione degli

obblighi di adeguata verifica,

conservazione e segnalazione di

operazione sospetta.

Criteri per l’applicazione dellesanzioni - Art. 67

criteri cui le autorità procedenti

dovranno attenersi nel graduaredovranno attenersi nel graduarel'entità della sanzione all'interno

del range previsto per le varietipologie di violazione.

Violazioni di minore gravità

sanzione comminata dalle sanzione comminata dalle

singole disposizioni, può essere

ridotta da un terzo a due terzi.

Destinatario della sanzione:persona fisica o giuridica

VALUTARE:a) la gravità e durata della

violazione;b) il grado di responsabilità dellab) il grado di responsabilità della

persona fisica o giuridica;c) la capacità finanziaria della

persona fisica o giuridicaresponsabile;

d) l’entità del vantaggio ottenuto o

delle perdite evitate per effetto della

violazione, nella misura in cui siano

determinabili;

e) l’entità del pregiudizio cagionato a

terzi per effetto della violazione,

nella misura in cui sia

determinabile;

f) il livello di cooperazione con le

autorità di controllo;

g) l’adozione di adeguate procedure

di valutazione e mitigazione del

rischio di riciclaggio e dirischio di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo;

h) le precedenti violazioni delle

disposizioni di cui al D.Lgs. n.

231/2007.

Disposizioni in materia di concorsoformale, di continuazione e direiterazione delle violazioni

chi commette più violazioni della stessachi commette più violazioni della stessadisposizione, soggiace alla sanzioneprevista per la violazione più grave,aumentata sino al triplo.

REITERAZIONE

nei cinque anni successivi alla

commissione di una violazione

amministrativa, accertata con

provvedimento esecutivo, lo stesso

soggetto commette un'altra violazione

della stessa indole.

Applicazione della sanzione in misura ridotta – Art. 68

l’incolpato deve inoltrare richiesta dipagamento della sanzione in misurapagamento della sanzione in misuraridotta all'amministrazione competenteprima della scadenza del termine previstoper l'impugnazione del decreto che irrogala sanzione.

Riguarda tutti i decreti sanzionatori

che, pur essendo già stati notificati

agli interessati, non sono ancora

divenuti definitivi.

Divieto di applicazione del presente

beneficio a chi ne ha già fruito nei

cinque anni precedenti per evitarecinque anni precedenti per evitare

l'abuso o la strumentalizzazione

dell'istituto.

Pagamento in misura ridotta:

effettuato entro 90 giorni dalla

notifica del provvedimento

* fino a tale data sospesi i

termini per l’impugnazione del

decreto sanzionatorio innanzi

all’autorità giudiziaria.

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di

astensione

Omissione di acquisizione e

verifica dei dati identificativi e delle

informazioni informazioni

sanzione amministrativa pecuniaria

pari a euro 2.000.

Inosservanza degli obblighi di conservazione

sanzione amministrativa pecuniaria

pari a euro 2.000.pari a euro 2.000.

Per violazioni di minore gravità:

riduzione sanzione da un terzo a

due terzi, da euro 666,67 a euro

1,333,33.

Per violazioni gravi, ripetute o

sistematiche ovvero plurime:

sanzione amministrativa pecuniaria

da 2.500 euro a 50.000 euro.

Inosservanza delle disposizionirelative all’obbligo di segnalazionedelle operazioni sospettesanzione amministrativa pecuniaria

pari a euro 3.000.pari a euro 3.000.

Per violazioni gravi, ripetute o

sistematiche ovvero plurime:

sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 30.000 a euro 300.000.

Decreto che irroga le sanzioni:

pubblicato su apposita sezione del

sito web del Mef o delle autorità disito web del Mef o delle autorità di

vigilanza di settore e le informazioni

restano pubblicate per un periodo di

5 anni.

Importo massimo della sanzione:

• elevato fino al doppio dell’ammontaredel vantaggio medesimo, qualora dettovantaggio sia determinato odeterminabile e, comunque, non siadeterminabile e, comunque, non siainferiore a 450.000 euro.

• elevato fino ad un milione di euro,qualora il predetto vantaggio non siadeterminato o determinabile.

Omissione di esecuzione alprovvedimento di sospensionedell’operazione sospetta(astensione), disposto dalla UIF:

sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 5.000 a euro 50.000.

Inosservanza degli obblighi dicomunicazione da parte deicomponenti degli organi dicomponenti degli organi dicontrollo dei soggetti obbligati

Omissione di comunicazioniobbligatorie:

sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 5.000 pecuniaria da euro 5.000

a euro 30.000.

Utilizzo contanti e titoli alportatore sopra soglia

Per le violazioni delle disposizioni di

cui all'art. 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7,

si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 3.000 a euro

50.000.

Se l’importo del trasferimento didenaro contante e di titoli alportatore in euro o in valuta esterasupera euro 250.000, la sanzione èquintuplicata nel minimo e nelmassimo edittali.

Oblazione

Per le violazioni dell’art. 49, commi

1, 2, 5, 6 e 7, e dell’art. 51 del D.Lgs.

n. 231/2007 il cui importo non sia n. 231/2007 il cui importo non sia

superiore a 250.000 euro.

Ammesso il pagamento in misura

ridotta (minor somma fra il doppio del

minimo e il terzo del massimo), oltre

alle spese del procedimento, entro 60

giorni dalla contestazione, ovviando

anche al minimo fisso di 3.000 euro.

Mancata segnalazione peroperazioni in contanti e titoli alportatore

sanzione amministrativa pecuniaria sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 3.000 a euro 15.000.

I professionisti non possono

beneficiare dell’oblazione al fine

di ottenere la definizione deldi ottenere la definizione del

procedimento di irrogazione

della sanzione.

Interdizione dallo svolgimento della funzione, attività o della funzione, attività o

incarico

L’interdizione dallo svolgimento della

funzione, dell’attività o dell'incarico

non può essere inferiore a due mesi

e superiore a cinque anni.

Favor reiFavor rei

L'art. 69 introduce il principio

d’irretroattività della norma più

sfavorevole e l'applicazione del sfavorevole e l'applicazione del

regime del "favor rei".

Le violazioni amministrative

commesse precedentemente

all’entrata in vigore del novellato

D.Lgs. n. 231/2007 possono

essere sanzionate con la legge in

vigore precedentemente se più

favorevole rispetto a quella

introdotta.

Dal 4 luglio 2017 il termine per la

conclusione del procedimento

sanzionatorio è di 2 anni, dalla

ricezione della contestazione

notificata all’amministrazione

procedente.

Dalla medesima data le predette

notifiche all’amministrazione sono

effettuate esclusivamente tramite effettuate esclusivamente tramite

posta elettronica certificata.

Vi ringrazio per

l’attenzione

studio@armandourbano.it