Docenza antiriciclaggio per i dipendenti

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LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO PER I DIPENDENTI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI L’aggiornamento dei saperi per i dipendenti degli Studi dei Dottori Commercialisti di Milano Dott Antonio Fortarezza Studio Fortarezza & Associati - Milano Milano, 26 gennaio 2011

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Antiriciclaggio per i dipendenti

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LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO PERI DIPENDENTI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

L’aggiornamento dei saperi per i dipendenti degli Studi dei Dottori Commercialisti di Milano

Dott Antonio Fortarezza

Studio Fortarezza & Associati - Milano

Milano, 26 gennaio 2011

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A G

E N

D A

Quali sono gli obblighi dei professionisti con riferimento alla normativa antiriciclaggio?

La legge antiriciclaggio impone particolari obblighi o specifiche responsabilità ai collaboratori e dipendenti degli studi professionali?

Perché i collaboratori e i dipendenti degli studi professionali sono coinvolti nella disciplina antiriciclaggio?

Per i collaboratori e i dipendenti degli studi professionali quali sono le situazioni o i comportamenti su cui fare attenzione?

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Dalla normativa comunitaria alla normativa nazionale

Norme comunitarie Norme nazionali In vigore dal:

DL 143/1991 – conv.Legge n. 197/1991

9 maggio 1991I Direttiva

n. 91/308/CEE

del 10/6/1991D.Lgs. n. 374/1999

II Direttiva

n. 2001/97/CE

del 4/12/2001

D.Lgs. n. 56/2004

Disposizioni di attuazione:

Decreto MEF 03/02/2006 n. 141

Provvedimento UIC 24/02/2006

Decreto MEF 10/04/2007 n. 60

14 marzo 2004

22/04/2006

25/05/2007

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Dalla normativa comunitaria alla normativa nazionale

Norme comunitarie Norme nazionali In vigore dal:

III Direttiva

n. 2005/60/CE

del 26/10/2005

D.lgs. n. 231

del 21/11/200729/12/2007

D.lgs. 151/2009 che ha

modificato il D.lgs. 231/2007

Modifiche in vigore dal

4/11/2009

D.L. 78/2010 che ha

modificato il D.lgs. 231/2007

Modifiche in vigore dal

31/05/2010

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Altre date rilevanti:

Indicatori di anomalia per i professionisti

Schemi di comportamenti anomali

Linee guida per adeguata verifica dal

CNDCEC

Provvedimento UIC del

24/02/2006, in vigore dal

22/4/06 al 02/05/2010;Prima versione, dal

09/11/2008;

Decreto Ministro della Giustizia

del 16/04/2010, in vigore dal

03/05/2010;

Aggiornamento dal mese di

Aprile 2010

UIF 24/9/2009 – Imprese in crisi e

usura;

UIF 13/10/2009 – Conti dedicati;

UIF 05/2/2010 – Frodi informatiche;

UIF 15/2/2010 – Frodi iva;

UIF 8/7/2010 – Abuso finanziamenti

pubblici;

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Limitazioni all’uso del denaro contante, il percorso della norma

Periodo Limite (euro) Riferimenti

Dal 1991 fino al 29/04/2008 12.500,00 L. 197/1991

Dal 30/04/2008 al 24/06/2008 5.000,00 D.L. 223/06

Dal 25/06/2008 al 30/05/2010 12.500,00 D.L. 112/2008

Dal 31/05/2010 5.000,00 D.L. 78/2010

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Chi sono i destinatari degli obblighi antiriciclaggio?

Banche e altri intermediari finanziari:Dottori commercialisti;Ragionieri commercialisti;Consulenti del lavoro;Centri elaborazione dati contabili;Associazioni di categoria di imprenditori;Associazioni di categoria di commercianti:Associazioni di categoria di artigiani;Notai;Avvocati;Altri soggetti che svolgono assistenza contabile e in materia

di tributi;Etc….

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PERCHE’ SIAMO QUI ?????????

Art. 54 del D.Lgs. 231/2007 Formazione del personale

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Art. 54 del D.Lgs. 231/2007 Formazione del personale

I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. Queste misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attivitàpotenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

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Esempio:– Mario fa una rapina che gli procura

200.000,00 euro. Prende questi denari e li consegna a Giuseppe che è amministratore e socio della società A Srl;

– Giuseppe con un finanziamento soci fa entrare nella società A Srl l’importo di 200.000,00 euro;

– La società A Srl ricevuto il denaro da Giuseppe gira a sua volta tale denaro alla società B Srl, che lo utilizza per acquistare un immobile.

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Concetti introduttivi e di ausilio:

E’ necessario intendersi sulla nozione di reato ed in particolare di reato presupposto.

Il reato presupposto è il delitto non colposo da cui provengono danaro, beni, altre utilità o altri

vantaggi economici.

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Le condotte previste come illecite (reati) possono essere:

DELITTI (puniti con la reclusione) (pena detentiva da 15 giorni a 30 anni)

CONTRAVVENZIONI (puniti con l’arresto) (pena detentiva da 5 giorni a 3 anni)

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Per la normativa antiriciclaggio sono rilevanti non tutti i delitti, ma solo quelli non colposi (dolo)

1) Non tutti i reati possono costituire il reato presupposto del riciclaggio;

2) Tra i reati presupposti al riciclaggio (delitti) ci interessano solo quelli dolosi (cioè non colposi);

Per individuare tra le norme i delitti non colposi che sono i reati presupposti al riciclaggio, basta individuare la condotta illecita (reato) e vedere come la legge la punisce:Se lo punisce con la reclusione è un delitto,Se lo punisce con l’arresto è una contravvenzione.

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Quando si configura il reato?

ATTENZIONE

Per taluni illeciti, non è sufficiente la condotta contraria alla norma di legge, ma è altresì necessario verificare quando lo stesso viene integrato.

Ad esempio, per la maggior parte dei reati tributari,

è necessario esaminare attentamente la presenza o

meno di talune soglie di punibilità, al di sotto delle

quali, l’illecito non potrà essere considerato reato e

non avrà la relativa sanzione penale.

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…i reati tributari sono reati presupposto?

Tra i delitti non colposi, che possono costituire i reati presupposto ai fini della disciplina antiriciclaggio, ci sono anche gli illeciti tributari

…quindi anche le condotte illecite richiamate dalla

legge che disciplina i reati tributari (D.Lgs 74/2000)

possono essere reati presupposto ai fini della disciplina

antiriciclaggio….

…recentemente lo ha anche stabilito la Cassazione!!!

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Attenzione:Cassazione n. 45643 del 26/11/09

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START

Societàanonima

B SrlSocietàAnonima

A Srl

END

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IL RICICLAGGIO…..

Societàanonima

B SrlSocietàAnonima

A Srl

…POI ATTRAVERSO UNA SERIE DI OPERAZIONI,IL DENARO DI PROVENIENZA ILLECITAINIZIA A MUOVERSI E A FAR PERDERE

LA SUA ORIGINE…..

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La legge antiriciclaggio impone particolari obblighi o specifiche responsabilità ai collaboratori e dipendenti degli studi professionali?

NO!

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Quali sono gli obblighi dei professionisti con riferimento alla normativa antiriciclaggio?

Formazione del personale – Art. 54

Adeguata verifica – Art. 16 – Art. 18

Registrazione – Art. 36

Segnalazione – Art. 41

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L’adeguata verifica del cliente:

Le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 segnano una svolta comportamentale nei confronti dei clienti, introducendo il concetto “conosci il tuo cliente”.

Si passa dall’obbligo di identificazione (know yourcustomer) che si realizzava attraverso la semplice acquisizione di dati anagrafici, all’obbligo di ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (customer due diligence)

I professionisti nello svolgimento della propria attivitàprofessionale sono tenuti (obbligati) a conoscere compiutamente il proprio cliente ed il contesto in cui il rapporto, l’operazione o la prestazione si inserisce e viene richiesta

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L’adeguata verifica del cliente:

• Gli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dalla normativa antiriciclaggio consistono nello svolgimento delle seguenti attività:

a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

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Nello studio professionale chi deve fare l’adeguata verifica?

Sicuramente il professionista che eroga la prestazione al cliente, come definito nell’Art. 12, ma anche i collaboratori ed i dipendenti dello stesso.

L’Art. 19, infatti, prevedere la possibilità al professionista di delegareesplicitamente in forma scritta anche un collaboratore ovvero un dipendente a svolgere tali mansioni.

In merito, si precisa come il professionista possa delegare ad un collaboratore o un dipendente l’attività di adeguata verifica della clientela, ma come tale delega non comporti alcuna responsabilità in capo al collaboratore o dipendente per lo svolgimento di tale adempimento che deve essere svolto con la massima diligenza al pari di tutte le altre attività eseguite per il professionista.

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Gli obblighi di registrazione – Il registro della clientela

I professionisti registrano e conservano per un periodo di dieci anni le seguenti informazioni:a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata : la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.Le informazioni sono registrate tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.Il termine di registrazione decorre pertanto dal momento in cui il professionista èin grado di avere tutti i dati necessari per effettuare la stessa.

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Gli obblighi di registrazione – Il registro della clientela

Per adempiere alle disposizioni di legge di tenuta del registro della clientela il professionista può alternativamente:•istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informaticiovvero•istituire un registro cartaceo che deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone

Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

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Dott. Antonio FortarezzaDottore Commercialista - MilanoIl registro della clientela

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Dott. Antonio FortarezzaDottore Commercialista - MilanoIl registro della clientela

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Il fascicolo del cliente

I professionisti conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientelaaffinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.

In particolare:a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

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Il fascicolo del cliente

Indicativamente nel fascicolo del cliente devono essere contenuti:•fotocopia del documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione;•fotocopia del codice fiscale;•fotocopia certificato di attribuzione della partita IVA e visura camerale•documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;•copia del mandato professionale;•dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione;•dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale e se necessario, sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari;•documenti delle prestazioni professionali svolte;•eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente ovvero la scheda di sintesi compilata dal professionista o del dipendente/collaboratore da quest’ultimo delegato.

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Cosa vuol dire segnalazione di operazione sospetta?

I professionisti e gli altri destinatari della norma devono inviare alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:

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In quale circostanza il professionista deve segnalare?

Quando sappiamo, sospettiamo o abbiamo motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Entro quanto tempo deve essere effettuata la segnalazione?

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

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….quindi in presenza di comportamenti del cliente ritenuti anomali durante lo svolgimento del vostro lavoro, è necessario che informiate immediatamente il titolare dello studio, affinchè lo stesso possa effettuare le sue valutazioni, e se necessario procedere alla segnalazione…..

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Come facciamo a sapere quali potrebbero essere i comportamenti anomali ?

….la legge e le Autorità competenti in materia (UIF, Guardia di

Finanza etc) hanno definito per i professionisti gli INDICATORI DI

ANOMALIA e periodicamente degli SCHEMI DI COMPORTAMENTI

ANOMALI in determinate situazioni operative…..

….attenzione tali indicazioni non sono esaustive, e

quindi vale sempre la regola della loro corretta

applicazione al caso concreto….

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Perché i collaboratori e i dipendenti degli studi professionali sono coinvolti nella disciplina antiriciclaggio?

• La legge richiede al professionista una collaborazione attiva sulla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e quindi anche una condivisione delle varie problematiche all’interno degli studi professionali con i dipendenti e collaboratori al fine di creare e sviluppare una cultura sull’argomento dell’antiriciclaggio.

CONDIVISIONE DELLE PROBLEMATICHE CONI DIPENDENTI E COLLABORATORI

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Per i collaboratori e i dipendenti degli studi professionali quali sono le situazioni o i comportamenti su cui fare attenzione?

• …..rendere riconoscibile da parte dei collaboratori e dipendenti degli studi

professionali attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e con il

finanziamento del terrorismo

LE ATTIVITA’ POTENZIALMENTECONNESSE CON IL

RICICLAGGIO EIL FINANZIAMENTODEL TERRORISMODEVONO ESSERERICONOSCIUTE

Situazioni soggettive

Situazioni oggettive

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…la definizione di riciclaggio per i nostri obblighi, ricomprende anche delle condotte, che in realtà non lo sono, ma che per i nostri obblighi devono essere assimilate al riciclaggio….

- Autoriciclaggio- Favoreggiamento- Ricettazione- Concorso- Associazione per delinquere.

QUINDI DOBBIAMO FARE ATTENZIONE NON SOLO ALLE ATTIVITA’ DI CHI RICICLA

MA ANCHE ALLE CONDOTTE DI ALTRI SOGGETTI

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…alcune definizioni per comprendere il fenomeno…

“…aiutare chiunque sia coinvolto…”, costituisce il favoreggiamento personale previsto dall’art. 378 del codice penale).

“…l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività..”E’ la ricettazione…prevista dall’art. 648 del codice penale.

…. costituisce anche riciclaggio oltre che la partecipazione ad una condotta di cui alle lettere precedenti, e quindi il concorso (art. 110 c.p.), anche l’associazione per commettere tale atto, e quindi l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

…. è riciclaggio anche la condotta di chi ha commesso l’attivitàcriminosa che ha generato proventi illeciti e lui stesso li detiene o li reimpiega….. autoriciclaggio

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ATTENZIONE….

….per i nostri obblighi la platea delle azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono il riciclaggio è molto ampia, comprendendo una varietà di soggetti molto diversificata, ad esempio…

Possono essere riciclatori la moglie (marito), l’amante, un genitore, un figlio o qualcuno con un vincolo di parentela con l’autore del reato presupposto.

Possono essere riciclatori anche i dipendenti che aiutano l’imprenditore o l’amministratore ad occultare il denaro di provenienza illecita.

Può essere riciclatore (per autoriciclaggio) anche colui che ha materialmente commesso il reato presupposto (esempio imprenditore che fa frode/evasione fiscale)

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La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ci ha fornito indicazioni generali, situazioni anomale comportamenti particolari

a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi non cooperativi;

b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;

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c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate dal cliente;

d) l’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;

e) il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;

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f) l’ingiustificata interposizione di soggetti terzi;

g) l’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi;

h) il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati, la questione per la quale si richiede l’intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi.

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Come visto, la UIF ci segnala con dei concetti generali, aree di particolare rischio e attenzione nello svolgimento dell’attivitàprofessionale, ci dice

FATE ATTENZIONE AL VERIFICARSI DICERTE SITUAZIONI

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…quindi la UIF ci dice…..

- STATE ATTENTI che se ci troviamo di fronte ad una operazione che ha come controparte una società off-shore è una situazione di grandissimo rischio.

- fare attenzione anche alle operazioni proposte o prospettate a condizioni palesemente diverse da quelle di mercato.

- attenzione alle operazioni incongrue quali ad esempio il cliente che vuole acquistare una partecipazione in una società italiana utilizzando una società off-shore.- attenzione ad esempio ad una società che produce bulloni con un volume di affari modesto che vuole acquistare una SGR (società di gestione del risparmio)

- Attenzione al cliente che fraziona in svariati pagamenti e a soggetti diversi l’operazione.

- attenzione all’ingiustificata interposizione nell’operazione ad esempio di società estere o soggetti persone fisiche che non ne hanno le capacità(prestanome).

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…aree critiche finanziarie o contabili…..

- Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

- Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente.

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- Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico /patrimoniale e/o all’oggetto del cliente.

- Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi off shore.

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- Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all’attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente al nostro.

- Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di societào enti, per l’impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l’impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.

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.. ad esempio a livello di contabilità generale vi potrebbero essere le seguenti aree critiche…

Area delle fatture di acquisto (fatture false etc)

Area delle fatture di vendita (fatture false etc)

Area delle modalità di pagamento

Area dei finanziamenti dei soci

Area dei pagamenti di terzi soggetti estranei al cliente

Area delle modalità di copertura delle perdite

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…alcuni esempi per fare delle riflessioni sul problema del riciclaggio…

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Caso 1:Un soggetto per evadere le imposte utilizza fatture false. I proventi di tale comportamento illecito (delitto non colposo)

possono:1) Essere versati direttamente sul conto corrente extracontabile del

soggetto (autoriciclaggio);2) Essere accantonati su un conto intestato ad altri soggetti (moglie,

suocera, figlio, segretaria, amante etc) (riciclaggio)..

In entrambi i casi vi è l’obbligo di segnalare l’operazione sospetta, anche se per il codice penale risponderanno del riciclaggio da evasione fiscale solo i soggetti di cui al punto 2).

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Caso 2:Il presidente del cda di una società effettua prelevamenti o bonifici

in proprio favore ovvero utilizza la carta di credito della societàsenza nessuna giustificazione o autorizzazione.

ATTENZIONE: prelievi senza giustificazione.

Reato presupposto: appropriazione indebita art 646 c.p.

ATTENZIONE:Nell’illecito potrebbero partecipare più soggetti…..

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Caso 3:Un soggetto avendo omesso nel corso dell’anno di dichiarare i

corrispettivi della propria attività commerciale, alla fine dell’anno, al fine di evitare di chiudere in perdita e di consentire l’evasione a terzi, emette fatture per operazioni inesistenti….

ATTENZIONE: non esiste una soglia minima, anche una fattura di 100 euro!!!!!!!!!!!!!

Reato presupposto – emissione di fatture false – Art. 8 D.Lgs.74/2000

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Caso 4:Nella contabilità di un cliente rileviamo un consistente ed anomalo

finanziamento effettuato da una società residente in un paese off-shore ad esempio di 5 milioni di euro.

Successivamente riceviamo da una società italiana una fattura di euro 5 milioni e registriamo il pagamento……

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Caso 5:

Roberto, dipendente di una società, preleva dalle casse sociali la somma di euro 100.000,00, senza autorizzazione e senza giustificazione. Il denaro “distratto” da Roberto viene consegnato a Maria (casalinga e moglie di Roberto) che acquista dei titoli. Detti titoli vengono dati a garanzia per l’erogazione di un finanziamento finalizzato all’acquisto di un immobile.

Il reato presupposto (al successivo riciclaggio) èl’appropriazione indebita di somme dalle casse della società di cui Roberto è dipendente. Nel nostro caso noi potremmo trovarci di fronte sia Roberto, nella qualità di autore materiale dell’appropriazione indebita, sia Maria nella sua qualità di “ripulitrice” del denaro sottratto.

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Caso 6:

Francesco, amministratore della società, distrae beni o altre utilità dalla cassa (al di fuori dei casi di fallimento). Il denaro distratto dall’amministratore rimane nella sua disponibilità e viene utilizzato per l’acquisto di una macchina a titolo personale.

In questo caso, ci troviamo di fronte all’ipotesi di autoriciclaggio, in quanto Francesco, che è l’autore materiale del reato presupposto di appropriazione indebita, è lo stesso autore della condotta finalizzata a far disperdere le tracce deldenaro.

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Caso 7:Truffa ai danni dello Stato nell’ottenimento di erogazioni pubbliche

Giovanni, giovane informatico, mediante una associazione no profit, ha ricevuto dallo Stato la somma di euro 50.000,00 per eventi di carattere culturale e formativo che in realtà non sono mai stati realizzati. Giovanni, l’ideatore del raggiro ai danni dello Stato (reato presupposto), consegnava i denari a Camilla (giovanissima impiegata) che sottoscriveva l’aumento per 50.000,00 euro del capitale di una società immobiliare la X Srl in cui Giovanni era amministratore. Successivamente la X Srl mediante le somme incamerate provvedeva a versare l’acconto per l’acquisto di una unità immobiliare.

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Caso 8:

Impresa in precedenza non operativa, senza una autonoma organizzazione e con una compagine dei soci con un profilo economico modesto che improvvisamente aumenta il capitale sociale ad una cifra oggettivamente ingiustificata dalle disponibilità finanziarie dei soci.

Vorticosa movimentazione del conto corrente e per importi rilevanti.

Giro di fondi tra imprese riconducibili ai medesimi soggetti.

Accrediti o bonifici disposti da banche nazionali ai quali fannocontestualmente seguito trasferimenti presso altri paesi della UE o extra UE.

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Caso 9:Riciclaggio da truffa informatica

Un giovane cliente che opera nel settore dell’informatica, per errore consegna al centro elaborazione dati contabili, un estratto conto on-line di un conto corrente intestato ad un altro soggetto, di nazionalitàextracomunitaria.

Su questo estratto conto si evidenziano centinaia di movimenti in entrata da soggetti con diversi nominativi per importi significativi e disposizioni di bonifico verso un conto di una banca di un paese off-shore.

Alla richiesta di chiarimenti il cliente è stato reticente nel fornirli……..

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Caso 10:Omesso versamento iva……

Siamo nell’anno 2008, le disponibilità in banca di un cliente sono alte.

Il cliente è tenuto nel mese di settembre a versare l’iva mensile periodica per euro 150.000.

Subito dopo che abbiamo comunicato l’importo dell’iva a debito, ci riferisce che non ci ha consegnato una fattura che annullerebbe il debito iva!!!!!!!!.

Nel mese di ottobre acquista da una società localizzata in un paese non collaborativo un progetto tecnico per euro 500.000.

Dal mese di novembre inizia ad effettuare dei pagamenti a saldo del progetto tecnico di importi frazionati ed al di sotto dei limiti di vigilanza…!!!!!

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Caso 11:Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte……

Un cliente, con una notevole esposizione debitoria nei confronti dell’erario, nel mese di gennaio ci comunica la sua intenzione di vendere il proprio immobile ad una società intenzionata ad acquistarlo.

All’appuntamento con l’acquirente, per i dettagli fiscali della vendita si presenta una giovanissima ragazza, che non parla, e invece parla per suo conto il venditore!!!!!.

Alla richiesta di chiarimenti fiscali, per il perfezionamento dell’operazione di vendita, questa giovane ragazza chiarisce che in realtà lei è solo una procuratrice di una società estera….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chiarisce altresì che il regolamento del prezzo di vendita, sarà effettuato mediante la compensazione con un debito di questa società estera con il venditore…!!!!!!!

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Caso 12:Loan back……

Un cliente, con una piccola attività commerciale e redditi modesti, ci riferisce che ha intenzione di procedere all’acquisto di una azienda in un settore diverso dal suo per un importo notevole, o comunque sproporzionato rispetto alle proprie disponibilità e al suo profilo economico.

Durante il colloquio con lo stesso ci riferisce che per il pagamento una banca italiana procederà ad erogargli un finanziamento….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Alla nostra richiesta di spiegazioni dell’erogazione di tale finanziamento, non fornisce ulteriori chiarimenti….