3 maggio 2011 Prof. Paolo Danesino Dipartimento di Medicina Legale Antonio Fornari Lezione 8.: Ruolo...

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3 maggio 2011

Prof. Paolo Danesino

Dipartimento di Medicina Legale “Antonio Fornari”

Lezione 8.: Ruolo giuridico del medico e consenso

informato del paziente

STORIA DELLA MEDICINA LEGALE

EGIZI: 2780 aC. Papiri :impiccati,sopralluoghi,visite fiscali.SUMERI 2500 aC.:aborto , lesioni personali codice di Hammurabi (1728 a.C.)ITTITI 1460 aC. :aborto,strupro,omicidio, risarc. del danno ASSIRI 1112 a.C : codice severissimo per la ricerca della prova del reato EBREI 1000 aC : precetti morali (deontologia)

INDIANI 500 a.C. Codice Manù :simulazioni di malattia

GRECI: IPPOCRATE codice deontologico

ROMANI:culla del Diritto: Leggi e codici (Lex Aquilia : punivano i medici responsabili della morte di un loro assistito. Medico-legale dell’epoca interveniva a verificare le cause della morte (Antistio/Cesare Augusto )

Medio Evo: dal 1200 il medico interviene nel processo (pareri giurati di medici per il riconoscimento di ferite, violenze in genere.) Accertamento tecnico preventivo di oggi (ATP)

CINA 1204-1247 trattato di m. l. ( Shi-Yang-Lu)

PARE’(1575) -INGRASSIA (1578) -CODRONCHI (1597) ZACCHIA (1612 ) Quaestiones medico-legales

Rivoluzione industriale :Ramazzini : de morbis artificium diatriba LOMBROSO (1835-1908).

MEDICINA LEGALE

MEDICINA LEGALE PENALISTICA

OSTETRICIA FORENSE

ODONTOIATRIA “

SESSUOLOGIA “

PSICOPATOLOGIA “

TRAUMATOLOGIA “

MEDICINA LEGALE CIVILISTICA

MEDICINA LEGALE CANONISTICA

MEDICINA LEGALE ASSICURATIVA / PENSIONISTICA

MEDICINA LEGALE MILITARE

LA MEDICINA LEGALE E’ IL PUNTO DI CONTATTO TRA SAPERE MEDICO E SAPERE GIURIDICO

DE REBUS MEDICIS SUB SPECIE JURIS

MEDICINA GIURIDICA: CONTRIBUISCE ALLA FORMAZIONE DI NUOVE LEGGI AFFINCHE’ LE NUOVE LEGGI SI ADEGUINO AI PROGRESSI DELLE SCIENZE BIOLOGICHE

MEDICINA FORENSE :APPLICAZIONE PRATICA DELLE NOZIONI MEDICHE NECESSARIE A RISOLVERE CASI CONCRETI DELLA ATTIVITA’ GIUDIZIARIA

A CHI FACCIAMO RIFERIMENTO?

• COSTITUZIONE

• CODICE PENALE

• CODICE DI PROCEDURA PENALE

• CODICE CIVILE

• CODICE DI PROCEDURA CIVILE

• CODICE DEONTOLOGICO

COSTITUZIONE 1.1.48

• Art 2 :Garantisce diritti inviolabili dell’uomo

• Art 3 : Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale

• Art 13 : La libertà personale è inviolabile : non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione,o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale , se non per atto motivato della autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge

• Art 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti

QUANDO SI PUO’ FARE IL MEDICO?

• LAUREA

• ESAME DI STATO

• ISCRIZIONE ALL’ORDINE

• SPECIALITA’:

• RADIOLOGI/ANESTESISTI

PROFESSIONE INTELLETTUALE

• La medicina è un’arte • Solo nella relazione clinica l’arte può

esprimersi• La medicina è una professione intellettuale

( ART 2229 c.c.) • DISCREZIONALITA’• NON OBBLIGO DEL RISULTATO MA

OBBLIGO DEI MEZZI

IN CHE MODO SI PUO’ ESSERE MEDICI

• PUBBLICO UFFICIALE (357 CP)

• INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (358 CP)

• ESERCENTE SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ (359 CP)

• LIBERO PROFESSIONISTA

Art. 357 c.p.: Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

PUBBLICI UFFICIALI

• I MEDICI CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA‘ NELL’AMBITO ED ALLE DIPENDENZE DELLO STATO ( medici della Polizia,sanità militare, amministrazione penitenziaria, sanità marittima,aerea,ferrovie, medici di frontiera,dipendenti ministero salute,medici di Enti previdenziali,medici universitari o di altre amministrazioni )

Art. 358 c.p.: Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio s’intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

ART. 359 ESERCENTI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’

• 1) I PRIVATI CHE ESECITANO PROFESSIONI FORENSI O SANITARIE PER LE QUALI E’ RICHIESTA ABILITAZIONE DALLO STATO

• 2) I PRIVATI CHE NON ESERCITANDO UNA PUBBLICA FUNZIONE NE’ PRESTANDO UN PUBBLICO SERVIZIO ADEMPIONO ADEMPIONO UN SERVIZIO DICHIARATO DI PUBBLICA NECESSITA’

Consenso • C. personale• C. spontaneo• C. consapevole cosciente ,in grado di prendere

decisioni)• C. attuale

INFORMATO

C. implicito C. limitato

C. allargato

Cosa e’ il consenso

• Attestazione “scritta” che il paziente ha compreso l’atto diagnostico-terapeutico che verrà eseguito e acconsente che questo venga ad essere effettuato.

CONSENSO

• ART 32 COSTITUZIONE: La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività . . . . . . . . nessuno può essere obbligato ad un determinato atto sanitario se non per disposizione di Legge. La Legge non può violare , in nessun caso, i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

In tremila anni. . . . • Dalla medicina paternalistica ( realizzare il bene

del paziente senza prendere atto della sua volontà) al paziente che decide il suo futuro

• DETERIORAMENTO DEL RAPPORTO MEDICO / PAZIENTE

• CONSENSO COME ATTO DI MEDICINA DIFENSIVISTICA INVECE CHE STRRUMENTO DI ALTO VALORE ETICO-DEONTOLOGICO

FONDAMENTI ETICO-DEONTOLOGICI E GIURISPRUDENZIALI DEL CONSENSO INFORMATO

• CNB nel 1992 pone il principio del consenso al

• centro dell’attività medico-chirurgica : prima i

• diritti del paziente e poi i doveri del medico

CODICE DEONTOLOGICO 06

• Art. 33: informazione al cittadino• Il medico deve fornire al paziente la più idonea

informazione • - sulla diagnosi, sulla prognosi, • - sulle prospettive e sulle eventuali alternative

diagnostico-terapeutiche, • - sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;• - dovrà tenere conto delle sue capacità di

comprensione, al fine di • promuovere la massima adesione alle proposte

diagnostico-terapeutiche.

Art.: 35

• Il medico non deve intraprendere l’attività diagnostico-terapeutica SENZA l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente .

• Il consenso è integrativo e NON sostitutivo della informazione

Art.35

• I procedimenti diagnostico-terapeutici che possono comportare grave rischio per l’incolumità della persona devono essere intrapresi solo in casi di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze.

• Il rifiuto del paziente CAPACE DI INTENDERE E VOLERE a sottoporsi ad atti diagnostico/curativi deve essere rispettato

• Il medico deve intervenire , IN SCIENZA E COSCIENZA, nei confronti del malato incapace , nel rispetto della dignità della persona e della QUALITA’ della Vita, evitando accanimento terapeutico

• Art 13 Costituzione :la libertà personale è inviolabile

• Art.: 32 la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della Società

CONVENZIONE DI OVIEDO 04.04.97

• ART. 5 Qualsiasi intervento in ambito sanitario non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dati il proprio consenso libero ed informato. La persona riceve preventivamente una informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura dell’intervento ,nonché alle conseguenze e rischi. La persona interessata può ritirare il proprio consenso.

Codice penale

• Art.: 50 : non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto , col consenso della persona che può validamente disporne”

• Art.: 54 stato di necessità

“EMERGE SEMPRE PIU’ INDEROGABILMENTE L’ESIGENZA DI REDIGERE PER CIASCUN PAZIENTE UNA DOCUMENTAZIONE DI STUDIO CHE COMPRENDA NON SOLO GLI ASPETTI CLINICI DELLE VARIE FASI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE MA ANCHE QUELLI AMMINISTRATIVI “

• Dario Betti-Daniele Bordignon-Antonella Massara Riv. Ital. Med. Leg. XVI 4, 94 ,1111

CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA - SEZ. I Civile – n.23 del 15 gennaio 1998

Causa Achilli/USL Ravenna

• …omissis … Il paziente ha diritto di essere informato sulla natura e qualità delle terapie e degli interventi proposti, nonché sulle possibili conseguenze sfavorevoli o negativamente incidenti sulla vita di relazione, e del conseguente dovere dei sanitari di provvedere a fornirgli tutte le informazioni opportune e necessarie.

• Occorre precisare che l’obbligo di informazione si estende ai rischi specifici rispetto a determinate scelte alternative, in modo che il paziente, con l’ausilio tecnico-scientifico del sanitario, possa determinarsi verso l’una o l’altra delle scelte possibili, attraverso una cosciente valutazione dei rischi relativi e dei corrispondenti vantaggi (Cass. 15 gennaio 1997 n.364).

CONSENSO INFORMATO

• “L’ONERE PROBATORIO CIRCA L’ASSOLVIMENTO DEL DOVERE DI INFORMAZIONE GRAVA SUL MEDICO ( Cass. N.7027/2001) : sara’ sufficiente la mera allegazione dell’inadempimento da parte del creditore –paziente .

• Il medico dovrà provare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo contrattuale posto a suo carico (Cass.13533/01)

TRIBUNALE DI MILANO sentenza 3520 del 29.03.05

• UN CONSENSO “IRREGOLARE” NON VUOL DIRE COLPA DEL SANITARIO : CI DEVE ESSERE UNA SPECIFICA COLPA DEL MEDICO E DEVE ESSERE CONSEGUITO UN EFFETTIVO PREGIUDIZIO DELLA SALUTE DEL PAZIENTE.

Sentenza 03.04.07 Corte di Appello di Genova I° sezione

• Il medico non può esimersi dalla responsabilità di cure non adeguate adducendo insistenze del paziente. Rientra nei doveri professionali del sanitario il rifiuto degli interventi lesivi della salute anche se richiesti dal paziente medesimo

Da non dimenticare

• Il CONSENSO PRESTATO DAL PAZIENTE NON SOTTRAE MAI IL MEDICO ODONTOIATRA DALLE SUE RESPONSABILITA’ GIURIDICHE E MORALI

Casi particolari

• Persona incapace

• Bambino

• Richiesta di assistenza di minore all’insaputa dei genitori

• Opposizione dei genitori alla scelta di salute più vantaggiosa per il minore

• Richiesta di assistenza di minore all’insaputa dei genitori : a) accertarsi dello stato di maturità in relazione al problema; b) farsi carico dell’assistenza solo se c’è questa maturità ; c) se attività assistenziale medica , coinvolgere il medico ; d) avvisare il giovane della decisione presa e fargli presente che se i problemi di salute assumessero caratteristiche tali da non poter essere gestiti dal ragazzo si avviseranno i genitori

• Opposizione dei genitori alla scelta di salute più vantaggiosa o opportune per il minore : giudice tutelare

CHI DEVE PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO?

FINO AI 14 ANNI GENITORI(ma è utile coinvolgere soprattutto in ortodonzia)

DAI 14 AI DICIOTTO ANNI COINVOLGIMENTO DEL PAZIENTE: POSSIBILITA’ DI DISSENTIRE SULLA VOLONTA’ DEI GENITORI

SI DIVENTA MAGGIORENNI E RESPONSABILI DELLE DECISIONI PRESE

COSCIENTE CAPACE DI INTENDERE E VOLERE

no

si CONSENSO

T. LEGALE AMM. DI SOSTEGNO

Paziente incosciente

•Ipertrofia del concetto di consenso

Sta cambiando il concetto di consenso?

• ALCUNI Magistrati ed Avvocati sostengono che il CONSENSO ,così come oggi inteso , non sia da considerarsi come una reale e concreta presa di posizione del paziente dopo corretta informazione ma . . .

• LA LEGGE . . . . . .

• Giudizio penale : L’ATTIVITA’ MEDICA TROVA FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE NON TANTO NEL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO ( ART. 50 CP) BENSI’ IN QUANTO ESSA STESSA LEGITTIMA , AI FINI DELLA TUTELA DI UN BENE COSTITUZIONALMENTE GARANTITO , QUALE IL BENE DELLA SALUTE, CUI IL MEDICO E’ ABILITATO DALLO STATO”

• Non aver agito in difetto di consenso ma CONTRO il consenso

• Giudizio civile : ancorato alla informazione ed alla acquisizione del CONSENSO

LE INFORMAZIONI RACCOLTE DURANTE IL COLLOQUIO , GLI ESAMI E LE INDAGINI SVOLTE DOVREBBERO ESSERE REGISTRATE IN CARTELLA CLINICA . IL PAZIENTE DEVE ESSERE AL CORRENTE CHE TUTTE LE INFORMAZIONI RACCOLTE CHE SARANNO CONSIDERATE RISERVATE.

NEI CASI LUNGHI E COMPLESSI È FONDAMENTALE LA PRESENTAZIONE AL PAZIENTE DI UN PIANO DI TRATTAMENTO SCRITTO

PRIMA DI INIZIARE UN TRATTAMENTO È NECESSARIO OTTENERE UN CONSENSO INFORMATO.

NUOVA SENTENZA2437/ 2008

• RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE 4-5/09

• OVE IL MEDICO SOTTOPONGA A TRATTAMENTO CHIRURGICO DIVERSO DA QUELLO IN RELAZIONE AL QUALE ERA STATO PRESTATO IL CONSENSO. . . E L’INTERVENTO SI E’ CONCLUSO CON ESITO FAUSTO ( MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE) SENZA CHE VI FOSSERO CONDIZIONI CONTRARIE DA PARTE DELLA PAZIENTE, TALE CONDOTTA E’ PRIVA DI TALE CONDOTTA E’ PRIVA DI RILEVANZA PENALE RILEVANZA PENALE

Responsabilità professionale

Imperizia Imprudenza Negligenza

civile penale

Risarcimento del danno

Lesione personale

DOCUMENTAZIONE SANITARIA : QUALE ?

• RICETTA

• CERTIFICATO

• DENUNCIA / REFERTO

• CARTELLA CLINICA

RICETTA : Prescrizione di farmaci o preparati galenici

• Ricetta non ripetibile: utilizzabile una sola volta , validità trenta giorni, trattenuta dal farmacista

• Ricetta ripetibile: valida tre mesi; utilizzabile non più di cinque volte. Non trattenuta dal farmacista.

• Ricetta limitata: solo su prescrizione ospedaliera.• Ricetta di emergenza: malattie croniche:

assunzione non può essere rimandata oltre le 24 ore (notte - fine settimana).

• Va redatta su carta intestata o su ricettario• D.Legs. 30.12.92 n° 539 e successivi

Ricetta per farmaci oppiodi• Previsti appositi ricettari• Validità trenta giorni• La posologia dovrà comportare una assunzione del

farmaco completata in trenta giorni• Massimo due medicinali diversi o due dosaggi

diversi• L. 8.2.01 n°12 • D.M. Sanità 24/5/01 • D.M. Salute 4/4/2003 • L 49 del 28.02.2006

OBBLIGO DI CERTIFICARECertus facere

Certificare vuol dire affermare con certezza

Attestazione di un fatto di natura tecnica destinato a provare la verità

CERTIFICATO

REQUISITI DEL CERTIFICATOa ) generalità di chi redige

b) generalità del soggetto

c) obiettività clinica rilevata eventuale giudizio discrezionale del sanitario sugli effetti dello stato di malattia sulle ordinarie occupazioni (VA VISITATO)d) data e luogo della compilazione del certificatoe) sottoscrizione

grafia chiara e leggibile

CODICE DEONTOLOGICO 16.12.06

ART.:24 il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazionirelative al suo stato di salute che attestino dati clinici

DIRETTAMENTE E/O OGGETTIVAMENTE DOCUMENTATI. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta

e corretta registrazione dei dati ed alla formulazione

di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.CERTIFICATI COMPIACENTI

Destinazione

• LA RETRODATAZIONE DI UN CERTIFICATO

COSTITUISCE REATO DI FALSO

FALSA CERTIFICAZIONE art 476 . . . 481c.p.Provare il DOLO , CHE IL MEDICO ABBIA VOLUTO

CERTIFICARE IL FALSO

Falsità relativa al soggetto attivo ( P.U o esercente serv. Pub. Neces)

Falsità relativa alla natura del documento oggetto di falso

Falsità relativa al tipo di condotta antigiuridica(F. materiale - ideologica)

FALSITA’materiale (creare ex novo data -luogo-certificante)FALSITA’ideologica (attestazione del falso relativa al contenuto)

DOLO E VOLONTA’ DI ALTERARE

CERTIFICATI OBBLIGATORI PER IL MEDICO

CERTIFICATI OBBLIGATORI PER IL PAZIENTE

CERTIFICATI FACOLTATIVI: su richiesta della persona assistita

CERTIFICATI RILASCIATI DA MEDICI DELLA P.A.certificato di sanità della donna a fini baliatico

certificato di sanità dell’infante “ “idoneità alla guida di moto e veicoli

idoneità alla guida di imbarcazioni da diportocertificazioni per l’esenzione dall’uso delle cinture di sicurezzacertificato per l’attribuzione del contrassegno di invalidità

certificato per il rilascio del porto d’armicertificato per l’attività sportiva agonisticacertificato per l’ammissione al volo assistitocertificato di non idoneità al servizio militare

certificato necroscopicocertificato per l’imbalsamazione

certificato per la cremazionecertificato accertamento e verifica idoneità al lavoro

certificato convalida T.S.O.

CERTIFICATI OBBLIGATORI PER IL MEDICOcertificato di assistenza al parto

certificato per l’esercizio di attività sportive non agonistiche certificato di constatazione di morte

certificato di temporanea inidoneità lavorativacertificato di riammissione alla frequenza scolastica

certificato di infortunio sul lavoro

Ove ovviamente ricorrano le specifiche situazioni

CERTIFICATI RILASCIATI FACOLTATIVAMENTE DAL MEDICO

certificato per l’ammissione al voto nei luoghi di curacertificato di invalidità pensionabile INPS - Inv. Civile

certificati a fini assicurativi privati certificati relativi a impotenza/fertilità/verginità

per problematiche legate al diritto canonico (maggiore età)SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

Certificato per attività sportiva NON agonisticaProlungamento dello stato di malattia

ESISTE UN CERTIFICATO INFERMIERISTICO ?

• Sicuramente il certificato ostetrico • Esista anche un certificato infermieristico

che deve ovviamente fare riferimento alle specifiche attività di competenza dell’infermiere

Lo Stato tutela ,in modo

Assoluto, la salute

ed il benessere qualunque

essi siano

Costituzione art. 32

DENUNCE

DENUNCE: atto con il quale il Sanitario Comunica all’Autorità competente fatti direttamente appresi

nell’esercizio della professione e che all’autorità stessainteressa conoscere

DENUNCE E SEGNALAZIONI

a) ALLA AUTORITA’ SANITARIA

b) ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

c) ALLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA

• AMMINISTRATIVE : nascita e morte

• SANITARIE : igiene pubblica

• GIUDIZIARIE : referto//rapporto

• ASSICURATIVO SOCIALE : infortuni sul lavoro- malattie professionali- medici esposti a radiazioni ionizzanti

AUTORITA’ GIUDIZIARIAProcura della Repubblica

Carabinieri – Polizia- Vigili- ForestaleSindaco

REFERTO ART 365 C.P. tutela del singolo individuo

• REFERTO • Segnalazione alla Autorita’ giudiziaria

effettuata DA ESERCENTE UNA PROFESSIONE SANITARIA

• DENUNCIA : PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Art. 357 c.p.: Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p.: Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio s’intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art.:361 CP : Omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale di un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o causa

delle sue funzioni . . . è punito con la multa da sessantamila a un milione

• Art.:362 CP : Omissione di denuncia di reato

da parte di incaricato di pubblico servizio di un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o causa del servizio . . . . è punito con la multa fino a duecentomila

REFERTO

• Art.365 C.P. : chiunque , avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria opera ( i. occasionale) od assistenza (i. continuativo) in casi che possano presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne alla Autorità Giudiziaria, è punito con la multa fino a lire un milione.

Art. 359 c.p.: Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

1 privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498], quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi…

2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione

(I) %

Delitti perseguibili d’ufficio

• Delitti contro la vita

• Contro l’incolumità individuale

• Incolumità pubblica

• Delitti contro la famiglia

• Delitti contro la libertà individuale

• Delitti contro la libertà sessuale ( < 10a. ;

< 14; padre , tutore convivente etc)

Lo Stato tutela ,in modo

assoluto, la salute

di QUALSIASI persona

Esimenti

• Adempimento di un dovere ( art 51 c.p.)

• Stato di necessità (art 54 c.p.)

• Consenso dell’avente diritto ( art 50 c,p.)

• Esporre la persona assistita a procedimento penale

Questa disposizione non si applica

( NON SI FA REFERTO ) QUANDO IL REFERTO ESPORREBBE LA PERSONA ASSISTITA A PROCEDIMENTO PENALE ( art. 365 C.P.)

Art. 334 c.p.p.: Referto.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

(II) %

Art. 334 c.p.p.: Referto.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Come va fatto un referto

• Carta intestata – data – da chi si è stati chiamati- luogo-ora – generalità della persona (se la si conosce) – tipologia delle lesioni- ed eventualmente il mezzo che le ha prodotte – giudizio prognostico circa<la durata ed evoluzione dei postumi.

• firma

RAPPORTOL’ATTO CON IL QUALE IL PUBBLICO

UFFICIALE E L’INCARICATODI PUBBLICO SERVIZIO ,DENUNCIANO

ALL’A.G. UN REATO PERSEGUIBILE

D’UFFICIO DI CUI HANNO AVUTO NOTIZIANELL’ESERCIZIO OD A CAUSA DELLE

SUE FUNZIONI O DEL SERVIZIO