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7 febbraio 2015:

BENVENUTI

BENVENUTI

ACALCINATE

ACALCINATE

TEMPI DI GUIDA,

INTERRUZIONE E RIPOSO

ASPETTI RELATIVI AI NUOVI REGOLAMENTI

EUROPEI

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

SCOPI SOCIALI DELLA NORMATIVA EUROPEA

SUL CRONOTACHIGRAFO:

1. ARMONIZZARE LA CONCORRENZA;

2. PREVENIRE FORME DI SFRUTTAMENTO

DEGLI AUTISTI;

3. INCREMENTARE LA SICUREZZA STRADALE

evoluzione normativa

•1969: Reg. CEE 543/69

•1970: AETR (Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada);

•1985: Reg. CEE 3820 e reg. CEE 3821;

•2002: Reg. CE 1360 progressiva sostituzione deicronotachigrafi in strumenti digitali;

•2006: Reg. CE 561 (Nuovo regolamento sui periodi di guida e riposo dei conducenti e armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale sost. Reg. 3820)

•2014: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 4 febbraio 2014, n. 165/2014/UE (G.U.U.E. n. L 60 del 28.2.2014)

APPROCCIO

1

APPROCCIO

2

APPROCCIO ADEGUATO NEI CONTROLLI AUTOTRASPORTO

APPROCCIO ADEGUATO NEI CONTROLLI AUTOTRASPORTO

L’unico strumento indispensabile

SEE = SPAZIO ECONONICO EUROPEO

Europa Unita + SEE

AMBITO DI APPLICAZIONE

STATI ADERENTI S.E.E.: E.U. +

LIECHTENSTEIN

ISLANDANORVEGIA

STATI ADERENTI S.E.E.: E.U. +

CON PROPRIO

ACCORDO SVIZZERA - U.E.

SVIZZERA

STATI ADERENTI:SVIZZERA

ACCORDO AETRO AETS

ELENCO STATI AETR/UE/SEEELENCO STATI AETR/UE/SEE

L’AETR in estrema sintesi (PREVEDEVA):

1. periodo di guida giornaliero: massimo 9 ore, estendibile a 10 due volte la

settimana.

2. periodo di guida bisettimanale: massimo 90 ore.

3. interruzioni di guida: ogni 4:30 ore per 45’ o per tre volte da 15’;

4. periodo di riposo giornaliero: 11 ore o 12 ore divisibili in 2 o 3 periodi (uno

di almeno 8 ore);5. periodo di riposo giornaliero ridotto: minimo 9 ore con obbligo di riposo

compensativo;

6. periodo di riposo settimanale: dopo 6 periodi giornalieri per 45 ore

consecutive o eccezionalmente 36/24 ore a seconda che il mezzo si trovi

nell’abituale luogo di stazionamento o meno;

Le aziende che abbiano veicoli non muniti di tachigrafo, comunque tenute al

rispetto della normativa in termine di tempi di guida e riposo, devono fissare

un orario di servizio e tenere un registro di servizio.

Ogni conducente deve essere munito di un estratto del registro e di una copia

dell’orario di servizio che documenti l’attività degli ultimi 28 giorni. Il registro va conservato dall’azienda per un anno.

L’AETR in estrema sintesi (PREVEDEVA):

1. periodo di guida giornaliero: massimo 9 ore, estendibile a 10 due volte la

settimana.

2. periodo di guida bisettimanale: massimo 90 ore.

3. interruzioni di guida: ogni 4:30 ore per 45’ o per tre volte da 15’;

4. periodo di riposo giornaliero: 11 ore o 12 ore divisibili in 2 o 3 periodi (uno

di almeno 8 ore);5. periodo di riposo giornaliero ridotto: minimo 9 ore con obbligo di riposo

compensativo;

6. periodo di riposo settimanale: dopo 6 periodi giornalieri per 45 ore

consecutive o eccezionalmente 36/24 ore a seconda che il mezzo si trovi

nell’abituale luogo di stazionamento o meno;

Le aziende che abbiano veicoli non muniti di tachigrafo, comunque tenute al

rispetto della normativa in termine di tempi di guida e riposo, devono fissare

un orario di servizio e tenere un registro di servizio.

Ogni conducente deve essere munito di un estratto del registro e di una copia

dell’orario di servizio che documenti l’attività degli ultimi 28 giorni. Il registro va conservato dall’azienda per un anno.

TEMPISTICA AETRTEMPISTICA AETR

In vigore dal 20 settembre 2010

Con periodo di tolleranza fino al 31.12.2010

In vigore dal 20 settembre 2010

Con periodo di tolleranza fino al 31.12.2010

NUOVO ACCORDO AETRNUOVO ACCORDO AETR

COME SANZIONARECOME SANZIONARE

IL VIAGGIO E’ IN AMBITO

REG. 561/2006:

ART. 174 CDS

IL VIAGGIO E’ IN AMBITO AETR:

ART. 178 CDS

REG. 561/2006REG. 561/2006

ART. 2 REG 561/2006:

LA NORMATIVA SI APPLICA

2. Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo èimmatricolato, al trasporto su strada effettuato:

a) esclusivamente all'interno della Comunità; o

b) fra la Comunità, la Svizzera ed i paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

REG. 561°RAPPORTI CON AETRREG. 561°RAPPORTI CON AETR

ART. 2 REG 561/2006:

L'AETR si applica, in luogo del presente regolamento,

alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori dal S.E.E.parte al di fuori dal S.E.E. ai:

a) veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che

sono parte dell'AETR: per la totalitper la totalitàà del tragitto;del tragitto;

b) veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha

sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte del unicamente per la parte del

tragitto effettuato sul territorio della Comunittragitto effettuato sul territorio della Comunitàà

o di paesi che sono parte dell'AETR;o di paesi che sono parte dell'AETR;

A.E.T.R. E REG. 561 SONO STATI

ARMONIZZATI ENTRO IL 31.12. 2010

Quando si applica il 561/06Quando si applica il 561/06

Il regolamento CE 561/2006 si applica, a

prescindere dal paese in cui il veicolo è

immatricolato A TUTTI I

TRASPORTI CHE SI SVOLGONO ALL’INTERNO DELLO S.E.E.

561/2006

IMMATRICOLATO S.E.E. O AETR

IMMATRICOLATO PAESE TERZO

NON ADERENTE AETR

PER LA TOTALITA’DEL TRAGITTO

L'AETRAETR si applica, in luogo del presente regolamento(il 561/2006), alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori dal S.E.E.:

UNICAMENTE PER LA PARTE DEL TRAGITTOEFFETTUATO SUL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ

O DI PAESI CHE SONO PARTE DELL'AETR

Quando si applica l’AETRQuando si applica l’AETR

Bosnia-Erzegovina

BielorussiaALBANIA

Trinidad e TobagoUzbekistan

TurkmenistanTurchiaMoldavia

UCRAINAFederazione

RussaSERBIA E

MONTENEGRO

MacedoniaKazakistanCroazia

ARMENIA Azerbaigian Andorra

VEICOLO IMMATRICOLATO IN RUSSIA CHE DEVE

CONSEGNARE IN FRANCIA PORTOGALLO E SPAGNA E RIPRENDE CARICO DALLA SPAGNA ALLA RUSSIA:

E’ SOGGETTOALLE NORME AETR E SI APPLLICA L’ART.

178 DEL CDS

Quando si applica l’AETR: ESEMPIQuando si applica l’AETR: ESEMPI

Bosnia-Erzegovina

BielorussiaALBANIA

Trinidad e TobagoUzbekistan

TurkmenistanTurchiaMoldavia

UCRAINAFederazione

RussaSERBIA E

MONTENEGRO

MacedoniaKazakistanCroazia

ARMENIA Azerbaigian Andorra

VEICOLO IMMATRICOLATO IN MAROCCO CHE TRANSITA O E’DIRETTO VERSO L’EUROPA:

E’ SOGGETTOALLE NORME AETR E SI APPLLICA L’ART. 178

DEL CDS

Quando si applica l’AETRQuando si applica l’AETR

Bosnia-Erzegovina

BielorussiaALBANIA

Trinidad e TobagoUzbekistan

TurkmenistanTurchiaMoldavia

UCRAINAFederazione

RussaSERBIA E

MONTENEGRO

MacedoniaKazakistanCroazia

ARMENIA Azerbaigian Andorra

UN VEICOLO IMMATRICOLATO NEL REGNO UNITO EFFETTUA CONSEGNE

NELLA REPUBBLICA CECA – SI

APPLICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006.

SUCCESSIVAMENTE ÈMANDATO IN RUSSIA PER PRELEVARE UN CARICO DA CONSEGNARE NEL REGNO UNITO – SI APPLICANO LE

REGOLE AETR.

NELLA TOTALITANELLA TOTALITA’’ DEI CASI DEI CASI

la circolazione la circolazione allall’’internointerno delldell’’ U.E. U.E.

di veicoli adibiti a trasporto di persone o di veicoli adibiti a trasporto di persone o

cose, siano essi immatricolati o meno in cose, siano essi immatricolati o meno in

uno stato membro, sottostuno stato membro, sottostàà alle stesse alle stesse

prescrizioni dettate dalla disciplina prescrizioni dettate dalla disciplina

comunitaria comunitaria

(sia a CARICO che a VUOTO(sia a CARICO che a VUOTO))

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

a)Trasporto di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi,superiore a 3,5 tonnellate;

CAMPO DI APPLICAZIONE

ATTENZIONE SI APPLICA !!!

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

b)Trasporto di passeggeri effettuato da veicoli che, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente, e destinati a tal fine.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Veicoli impiegati per le

emergenze idriche, elettriche, protezione contro

le inondazioni ecc..

Trattori agricoli, veicoliper la raccolta del latte

presso le fattorie, veicoli la cui velocità massima non supera i 40 km/h

(prima i 30k/h)

veicoli dei Vigili del

Fuoco, della protezione civile,

dell’esercito, ecc.

Chi può non osservare il nuovo Regolamento 561/2006: ESENZIONI

VEICOLI ADDETTI AI SERVIZI FOGNARI, RETE IDRICA, ELETTRICA, GAS, NETTEZZA URBANA, TELEFONI, RETE STRADALE, RADIODIFFUSIONE, TELEVISIONE,

Autobus di linea (COMPRESI SCUOLABUS)

su percorsi inferiori a 50 Km Veicoli di circhi o

parchi di

divertimento;

Chi può non osservare il nuovo Regolamento 561/2006: ESENZIONI (CONTINUA 1)

RETIDOC.NE

CONGIUNTAINDIRIZZI

INTERPRETAT.

Chi può non osservare il nuovo Regolamento 561/2006: ESENZIONI (CONTINUA 2)

50 KM

veicoli ad uso speciale

Chi può non osservare il nuovo Regolamento 561/2006: ESENZIONI (CONTINUA 2)

Carri attrezzi: eccezione di quelli che operano oltre raggio di 100 km dalla propria base operativa

Chi può non osservare il nuovo Regolamento 561/2006: ESENZIONI (CONTINUA 2)

Chi può non osservare il nuovo Regolamento 561/2006: ESENZIONI (CONTINUA 2)

CARRI ATTREZZI AD USO SPECIALE

100 KM

Sono derogati inoltre dall’osservanza del reg. 561/2006,

dall’11 aprile 2006 :

�Veicoli adibiti al trasporto non commerciale di

beni per uso privato aventi massa non superiore a 7,5 t.

�veicoli sottoposti a prove su strada;

�Veicoli commerciali “storici”;

� Veicoli ad uso scuola guida.

�Veicoli impiegati per spurgo pozzi neri. *

Altri trasporti non soggetti alla normativa Altri trasporti non soggetti alla normativa

decreto ministeriale Trasporti 20 giugno 2007, con effetto a partire dall’11 ottobre 2007.

Altri trasporti non soggetti alla normativa Altri trasporti non soggetti alla normativa

Regolamento UE n. 165/2014: art. in vigore

dal 2 marzo 2015

Art.45: Modifiche del Regolamento CE n.561/2006 Art. 3:

VIENE AGGIUNTA lettera a bis):

“Esenzione sull’ utilizzo del cronotachigrafo ai veicoli o combinazione di veicoli non superiore a 7,5 t, impiegati per il trasporto di materiali –attrezzature – macchinari, necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 Km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività prevalente;”

Il Regolamento Il Regolamento

SONO ALTO 2,10 METRI E PESO 150 KG…………..CARI

POLIZIOTTI SIETE PRORIO SICURI CHE SONO SOGGETTO ALREGOLAMENTO?!?!?...

IL REGOLAMENTO

561/2006

TEMPISTICA

Il Regolamento Il Regolamento

INTERRUZIONE:

PERIODO IN CUI IL CONDUCENTE NON PUO’ GUIDARE O SVOLGERE ALTRE

MANSIONI E DA DEDICARE UNICAMENTE AL RIPOSO

reg. CE 561/2006 DEFINIZIONIreg. CE 561/2006 DEFINIZIONI

RIPOSO

OGNI PERIODO ININTERROTTO DURANTE IL QUALE IL CONDUCENTE PUO’ DISPORRE

LIBERAMENTE DEL SUO TEMPO

Dati riguardanti il conducente:

Tempo di guida continua

Dati riguardanti il conducente:

Tempo di interruzione o riposo accumulato

Dati riguardanti il conducente:

Attività in corso

Dati riguardanti il conducente:

Periodo di guida bisettimanaleDa ricordare: se nessuna carta èinserita nessun dato disponibile

NOZIONE DI GIORNO E LAVORO GIORNALIEROCorte giustizia CE, sez. VI, 09 giugno 1994

“La nozione di "giorno", ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985 n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada,e 3821, dev‘ essere intesa come equivalente a quella

di: “periodo di 24 ore", si riferisce ad ogni arco di tempo di tale durata che abbia inizio nel momento in cui il conducente mette in funzione il tachigrafo, dopo la fine di un periodo di riposo settimanale o giornaliero.”

reg. CE 561/2006 DEFINIZIONIreg. CE 561/2006 DEFINIZIONI

ATTENZIONE PARLIAMO DI LAVORO: (GUIDA + ALTRE ATTIVITA’)

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

SETTIMANA: Periodo compreso tra le ore 00:00del lunedì e le ore 24:00 della domenica. sett.lavorat.?

TEMPO DI GUIDA: attività di guida registrata automaticamente, semiautomaticamente o manualmente.

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale

PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE: guida complessivamente effettuata nel corso di una settimana.

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

RIPOSO GIORNALIERO

PERIODO DURANTE IL QUALE IL CONDUCENTE

PUO’ DISPORRE LIBERAMENTE DEL SUO TEMPO

E COMPRENDE:

2 tipologie

1.IL PERIODO DI RIPOSO

GIORNALIERO REGOLARE;

2.PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO

RIDOTTO

reg. CE 561/2006: RIPOSOreg. CE 561/2006: RIPOSO

1.REGOLARE: Periodo ininterrotto di

almeno 11 h oppure in alternativa preso

in due periodi: di 3 h prima e 9 h dopo,

tutti senza interruzioni.

2.RIDOTTO: Ogni periodo di riposo

ininterrotto di almeno 9 ore

reg. CE 561/2006: traghetto/trenoreg. CE 561/2006: traghetto/treno

il Conducente che accompagna un veicolo il Conducente che accompagna un veicolo

trasportato da una nave traghetto o da un trasportato da una nave traghetto o da un

convoglio ferroviario e che effettua un convoglio ferroviario e che effettua un

riposo giornaliero regolare può durante riposo giornaliero regolare può durante

tale periodo effettuare altre attivittale periodo effettuare altre attivitàà al al

massimo in due occasioni e per non pimassimo in due occasioni e per non piùù

di undi un’’ora complessivamenteora complessivamente

reg. CE 561/2006Interruzione del riposo regolare con veicolo su treno o traghetto

reg. CE 561/2006Interruzione del riposo regolare con veicolo su treno o traghetto

Questa deroga permette a un conducente di interrompere un riposo giornaliero regolare (11 ore o 3+9 ore) per un massimo di due volte quando accompagna un veicolo su un treno o traghetto. La durata totale di queste due interruzioni non può essere superiore a 1 ora. ESEMPIO:

La guida (o altre attività) effettuata in tale frangente non viene calcolata nella guida giornaliera ma viene calcolata nel

conteggio settimanale o quindicinale

reg. CE 561/2006Interruzione del riposo regolare con veicolo su treno o traghetto

reg. CE 561/2006Interruzione del riposo regolare con veicolo su treno o traghetto

Nel corso di tale riposo il conducente deve disporre di una branda o cuccetta

Per usufruire della deroga è necessario impostare il tachigrafo digitale nella MODALITA’ “TRAGHETTO” dal menu

Appena il veicolo si rimette in movimento la funzione traghetto viene automaticamente disinserita

reg. CE 561/2006Interruzione del riposo regolare con veicolo su treno o traghetto

reg. CE 561/2006Interruzione del riposo regolare con veicolo su treno o traghetto

Altre condizioni:�Il periodo di riposo giornaliero regolare non deve essere inferiore al minimo di 11 ore;

�Se frazionato (3+9) le due interruzioni riguardano l’intero periodo di riposo giornaliero e non le singole frazioni;

�La deroga non vale per il riposo settimanale indipendentemente dal fatto che sia regolare o ridotto.

� Normalmente vengono richiesti anche biglietti di imbarco o documenti equipollenti come prove.

reg. CE 561/2006Interruzione del riposo regolare con veicolo su treno o traghetto

reg. CE 561/2006Interruzione del riposo regolare con veicolo su treno o traghetto

T.R.A.C.E.: Tenere presente che tali interruzioni non sono ammissibili quando un riposo giornaliero di 9 ore è utilizzato durante un viaggio in multipresenza. Per avvalersi di tale deroga, i conducenti che compongono l’equipaggio devono usufruire di un riposo giornaliero regolare di almeno 11 ore.

Almeno 11 ore per

reg. CE 561/2006: RIPOSOreg. CE 561/2006: RIPOSO

PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE:

1.Regolare: riposo di almeno 45 ore

consecutive;

2.Ridotto: inferiore alle 45 ore e fino alla

riduzione ad un periodo minimo di 24

ore continuative salvo recupero

compensativo alla fine della IIIà

settimana successiva.

reg. CE 561/2006TEMPO IMPIEGATO PER ANDARE O TORNARE SUL POSTO DI LAVORO

reg. CE 561/2006TEMPO IMPIEGATO PER ANDARE O TORNARE SUL POSTO DI LAVORO

Il tempo impiegato dal conducente per recarsi o tornare dal posto di lavoro se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente népresso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende non può essere considerato come riposo o interruzione (salvo in traghetto/treno + cuccetta)

Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, èconsiderato come "altre mansioni"

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

MULTIPRESENZA:

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

MULTIPRESENZA:

Si parla di multipresenza quando ci sono a bordo almeno due conducenti durante un periodo di guida compreso tra due periodi

di riposo o tra un periodo di riposo giornaliero ed uno settimanale.

Per la prima ora il secondo conducente può non essere presente.

Per il resto del periodo la sua presenza èobbligatoria.

1salta

PERIODO RIPOSO CON DUE CONDUCENTI PERIODO RIPOSO CON DUE CONDUCENTI

IN CASO DI MULTIPRESENZA I CONDUCENTI DEVONO EFFETTUARE:

NUOVO PERIODO DI RIPOSO DI ALMENO 9 ORE DAL TERMINE DI UN PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO O

SETTIMANALE NELL’ARCO DI 30 ORE

RIPOSO MULTIPRESENZA

21,00

9,00

RIPOSO ALT RO

SOLUZIONE A DUE CONDUCENTI multipresenza

9 ORE

9 ORE

ore03,00

SOLUZIONE A DUE CONDUCENTI multipresenza

30 h

TOT.

21 h

ATTIVITA’

AL MASSIMO

QUANDO VI SONO PIU’ DI DUE CONDUCENTI

UNICO AD AVERE DIRITTO DEROGA RIPOSO GIORNALIERO

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

QUANTO E COME SI DEVE GUIDARE…..!?

PERIODO DI GUIDA CONTINUAPERIODO DI GUIDA CONTINUA

RAGGIUNTO UN PERIODO DI GUIDA DI 4,30 ORE:

A. 45 MINUTI CONSECUTIVI MINIMO OPPURE

B. DUE INTERRUZIONE DI CUI LA PRIMA DI ALMENO 15 E LA SECONDA DI ALMENO 30 MINUTI.

UNITA’ DI MISURA = 1 ORA

GUIDA FRAZIONATA IN 4,5 ORE

10,30

0,15

1,302

GUIDA PAUSA

INIZIO

PERIODO

FINE PERIODO

Ordine delle interruzioniOrdine delle interruzioni

ORDINE NON IDONEO

ORDINE IDONEO

Interruzioni gestite correttamenteInterruzioni gestite correttamente

Interruzioni gestite non correttamenteInterruzioni gestite non correttamente

Interruzioni gestite non correttamenteInterruzioni gestite non correttamente

IN QUESTO ESEMPIO SI E’ GUIDATO

PER 6 ORE PRIMA DI UNA

INTERRUZIONE QUALIFICANTE

GUIDA CONTINUATIVA O FRAMMENTATAGUIDA CONTINUATIVA O FRAMMENTATA

PERIODO DI GUIDA CONTINUAPERIODO DI GUIDA CONTINUA

UNITA’ DI MISURA = 1 ORA

SCUSI AGENTE, SE METTO LA CANOTTIERA

ED IL PILOTA AUTOMATICO POSSO SUPERARE LE ORE DI

GUIDA ????

PERIODO DI GUIDA GIORNALIEROPERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

REGOLA GENERALE: NON DEVE SUPERARE LE 9 ORE

UNITA’ DI MISURA: 1 = UN’ORA GUIDA GIORNALIERA NORMALE: IN ORE

1

149

GUIDA ALTRO RIPOSO

GUIDA GIORNALIERA NORMALE: IN ORE

1

149

GUIDA ALTRO RIPOSO

ESTENSIONE DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

ESTENSIONE DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

ECCEZIONI GUIDA GIORNALIERA: PU0’ ESSERRE

ESTESA A 10 ORE NON PIU’ DI 2 VOLTE LA SETTIMANA

DEROGA GUIDA GIORNALIERA

10

14

GUIDA ALT RO

ESTENSIONE DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

ESTENSIONE DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

PERIODO DI GUIDA SETTIMANALEPERIODO DI GUIDA SETTIMANALE

NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 56 ORE

ESTENSIONE PERIODO MASSIMO DI GUIDA IN

UNA SETTIMANA

112

56

GUIDA ALTRO

ESTENSIONE PERIODO MASSIMO DI GUIDA IN

UNA SETTIMANA

112

56

GUIDA ALTRO

TOTALE ORE SETT. = 168 H

Limiti massimi di lavoro nella settimanaLimiti massimi di lavoro nella settimana

Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

1 2 3 4 5 6

LUNED

I

MART

EDI

MERCO

LEDI

GIOVED

I

VENERD

I

SABA

TO

RIPOSO

SET

T.

RIPOSO

SET

T.

PERIODO DI GUIDA SETTIMANALEPERIODO PERIODO DIDI GUIDA SETTIMANALEGUIDA SETTIMANALE

Bisogna essere consapevoli che si potrebbe in alcuni casi arrivare a 58 ore di guida solo

nell’arco di 7 gg(sett. Si fatto !!!

PERIODO DI GUIDA BISETTIMANALEPERIODO PERIODO DIDI GUIDA BISETTIMANALEGUIDA BISETTIMANALE

NON DEVE ESSERE SUPERIORE

COMPLESSIVAMENTE A 90 ORE IN DUE SETTIMANE CONSECUTIVE

246

90

GUIDA ALT RO

RIPOSO NELLE 24 ORERIPOSO NELLE 24 ORE

IL CONDUCENTE DEVE AVERE EFFETTUATO UN NUOVO PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO NELL’ARCO DELLE 24 ORE DOPO UN PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO O SETTIMANALE PRECEDENTE.

RIPOSO

RIPOSO NELLE 24 ORE 2RIPOSO NELLE 24 ORE 22

PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO NELL’ARCO DELLE 24 ORE DOPO UN PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO

O SETTIMANALE PRECEDENTE.

PERIODO DI RIPOSO INSUFFICIENTE INFER.

AD ALMENO 9 H

RIPOSO NELLE 24 ORE 3RIPOSO NELLE 24 ORE 33……..UN NUOVO PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO NELL’ARCO DELLE 24 ORE DOPO UN PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO O SETTIMANALE PRECEDENTE.

11 ore di riposo ininterrotte

08:30 ore di riposo entro 24 h

riposo non da conteggiare

L’impegno? dipende!!L’impegno? dipende!!

Periodo massimo di lavoro giornaliero

(IMPEGNO) con riposo a 9 ore

Periodo massimo dilavoro giornaliero (IMPEGNO)

con riposo a 11 ore

RIPOSO 9 ORE

RIPOSO 11 ORE

RIPOSO 9 ORE

LAVORO“IMPEGNO”

II° FRAZIONE

RIP 3 ORE

LAVORO“IMPEGNO”I° FRAZIONE

L’impegno? ….dipende!!L’impegno? ….dipende!!

RIPOSO 9 ORERIPOSO 9 ORE

L’impegno in multipresenzaL’impegno in multipresenza

Periodo massimo di lavoro multipresenza

(IMPEGNO) con riposo a 9 ore

riposo 9 ore

A VEICOLO FERMO

IMPOSSIBILE LAVORARE !?!?IMPOSSIBILE LAVORARE !?!?

GINO!!.....IL CAPO VUOLE

CHE RISPETTIAMO I TEMPI DI GUIDA MARIO…..

SE MI DA UN CAMION CON LE ALI.. FORSE ……..

CONVERSIONE PERIODO DI RIPOSO CONVERSIONE PERIODO DI RIPOSO

UN PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO PUO’ESSERE PROLUNGATO E CONVERTITO IN UN

PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE, O IN UN PERIODO DI RIPOSO

SETTIMANALE RIDOTTO.

PERIODO DI RIPOSOPERIODO DI RIPOSO

UN PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO PUO’ ESSERE PROLUNGATO E CONVERTITO IN UN PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE, O IN

UN PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO.

RIPOSO

GIORNALIERO

RIPOSO SET

TIMANALE

RIPASSO: PERIODO DI RIPOSORIPASSO: PERIODO DI RIPOSO

SI CONSIDERA RIPOSO GIORNALIERO REGOLAREQUANDO E’ PARI A 11 ORE CONSECUTIVE

RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE

9

11

4

GUIDA RIPOSO ALTRO

RIPOSO GIOR. FRAZIONATORIPOSO GIOR. FRAZIONATO

in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni

RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE IN

ALTERNATIVA

4

3

9

5

3

GUIDA RIPOSO GUIDA RIPOSO ALTRO

PERIODO DI RIPOSO GIORN. RIDOTTO PERIODO DI RIPOSO GIORN. RIDOTTO

SI CONSIDERA RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO QUANDO E’ PARI AD ALMENO 9 ORE CONSECUTIVE .

RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO

9,00

9,0

GUIDARIPOSO

RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO

9,00

9,0

GUIDARIPOSO

ATTENZIONE: IL RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO NON COMPORTA PIU’

IL RECUPERO COMPENSATIVO DELLE ORE DI RIPOSO NON FRUITE,

COME INVECE AVVENIVA NEL VECCHIO REGOLAMENTO 3820/1985

LIMITI: NON PIU’ DI3 VOLTE LA SETTIMANA

PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLAREPERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE

SI CONSIDERA RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE

QUANDO E’ PARI AD ALMENO 45 ORE CONSECUTIVE

RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE

112,00

45,00

RIPOSO ALTRO

123

Limiti massimi di lavoro nella settimanaTRASPORTO INTERNAZIONALE VIAGGIATORI

Limiti massimi di lavoro nella settimanaTRASPORTO INTERNAZIONALE VIAGGIATORI

1 2 3 4 554 53 4 52 3 4 52 3 4 52 3 4 52 32 432 5432 3 43 41111

Limiti massimi di lavoro nel TRASPORTO INTERNAZIONALE OCC. DI VIAGGIATORI

Limiti massimi di lavoro nel TRASPORTO INTERNAZIONALE OCC. DI VIAGGIATORI

IN VIGORE DAL 4 GIUGNO 2010:IL CONDUCENTE PUO’ LAVORARE PER 12 GIORNI DI FILA A

CONDIZIONE CHE:

� IL VIAGGIO SI SVOLGA ALMENO 24 ORE ALL’ESTERO;

� DOPO IL RICORSO ALLA DEROGA IL CONDUCENTE USUFRUISCA DI:

1. DUE PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE; OPPURE

2. UN PERIODO REGOLARE DI RIPOSO SETTIMANALE ED UN PERIODO RIDOTTO DI RIPOSO SETTIMANALE DI ALMENO 24 ORE. LA RIDUZIONE È TUTTAVIA COMPENSATA DA UN EQUIVALENTE PERIODO DI RIPOSO ININTERROTTO ENTRO LA FINE DELLA TERZA SETTIMANA SUCCESSIVA AL TERMINE DEL PERIODO DI DEROGA;

Limiti massimi di lavoro nella settimanaTRASPORTO INTERNAZIONALE VIAGGIATORI

Limiti massimi di lavoro nella settimanaTRASPORTO INTERNAZIONALE VIAGGIATORI

1 2 3 4 554 53 4 52 3 4 52 3 4 52 3 4 52 32 432 5432 3 43 41111

Limiti massimi di lavoro TRASPORTO INTERNAZIONALE OCC. DI VIAGGIATORI

Limiti massimi di lavoro TRASPORTO INTERNAZIONALE OCC. DI VIAGGIATORI

Limiti massimi di lavoro nella settimanaTRASPORTO INTERNAZIONALE VIAGGIATORI

Limiti massimi di lavoro nella settimanaTRASPORTO INTERNAZIONALE VIAGGIATORI

1 2 3 4 554 53 4 52 3 4 52 3 4 52 3 4 52 32 432 5432 3 43 41111

Limiti massimi di lavoro TRASPORTO INTERNAZIONALE OCC. DI VIAGGIATORI

Limiti massimi di lavoro TRASPORTO INTERNAZIONALE OCC. DI VIAGGIATORI

Limiti massimi di lavoro nella settimanaTRASPORTO INTERNAZIONALE VIAGGIATORI

Limiti massimi di lavoro nella settimanaTRASPORTO INTERNAZIONALE VIAGGIATORI

1 2 3 4 554 53 4 52 3 4 52 3 4 52 3 4 52 32 432 5432 3 43 41111

Limiti massimi di lavoro TRASPORTO INTERN. OCC. DI VIAGGIATORI

Limiti massimi di lavoro TRASPORTO INTERN. OCC. DI VIAGGIATORI

Condizioni:

c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché; (DIGITALE)

d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all'articolo 7 sia ridotto a tre ore.

PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO

SI CONSIDERA RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO QUANDO E’ INFERIORE A 45 ORE FINO AD UN MINIMO DI ALMENO 24 ORE CONSECUTIVE

RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO

144,00

24,00

RIPOSO ALT RO

PERIODO DI RIPOSO BISETTIMANALE RIDOTTO PERIODO DI RIPOSO BISETTIMANALE RIDOTTO

NEL CORSO DI DUE SETTIMANE CONSECUTIVE SI POSSONO

EFFETTUARE:

A. 2 PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE;

B. 1 PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE ED 1 PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO

RIPOSO SETT IMANALE RIDOT TO

144,00

24,00

RIPO SO AL TRO

RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE

112,00

45,00

RIPOSO AL TRO

123

RIPOSO SET T IMANAL E REGO LAR E

11 2,0 0

45,00

RI POS O ALT RO

1

2

RIPOSO SET T IMANAL E REGO LAR E

11 2,0 0

45,00

RI POS O ALT RO

COMPENSAZIONEPERIODO RIPOSO SETTIMANALE NON FRUITO

COMPENSAZIONEPERIODO RIPOSO SETTIMANALE NON FRUITO

1 PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE ED 1 PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO

RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO

144,00

24,00

RIPOSO ALTRO

QUANDO LA COMBINAZIONE E’ QUELLA SOPRA RIPORTATA LA RIDUZIONE DEL RIPOSO E’ COMPENSATA DA UN TEMPO EQUIVALENTE PRESO ENTRO LA FINE DELLA TERZA SETTIMANA SUCCESSIVA.

IL RIPOSO PRESO A COMPENSAZIONE DI UN SETTIMANALE RIDOTTO E’ ATTACCATO AD UN

ALTRO PERIODO DIDI ALMENO 9 OREALMENO 9 ORE

RIPOSO SETTIMANALE REG OLARE

112,00

45,00

RIPOS O ALTRO

123

SETTIMANA

CONSIDERATA

SETTIMANA

PRECEDENTE

SETTIMANA

SUCCESSIVA

IL CONTROLLO DELLA TEMPISTICA

BISETTIMANALE ESIGE IL CONFRONTO CON LE

SETTIMANE CONTIGUE

AOH!! MA

QUANTO GUIDA

QUESTO??

PERIODI SETTIMANALI E BISETTIMANALI DI GUIDA

SETTIMANA

CONTROLLO

40 H GUIDA

45 H

GUIDA

50H

GUIDA

PERIODI SETTIMANALI E BISETTIMANALI DI GUIDA

34 H

GUIDA

56 H

GUIDA

34 H

GUIDA

PERIODI SETTIMANALI E BISETTIMANALI DI GUIDA

SETTIMANA

CONTROLLO

56 GUIDA

43 H

GUIDA

47 H

GUIDA

45 H

GUIDA

PERIODI SETTIMANALI E BISETTIMANALI DI GUIDA

SETTIMANA CONTROLLO

46 GUIDA

periodo

giornaliero

9

ORE

RIPOSO

periodo giornaliero

9

ORE

RIPOSO

periodo

giornaliero

9

ORE

RIPOSO

periodo

giornaliero

11

ORE

RIPOSO

periodo

giornaliero

11

ORE

RIPOSO

periodo

giornaliero

11

ORE

RIPOSO

1° GIORNO2° GIORNO

3° GIORNO

4° GIORNO

6° GIORNO

5° GIORNO

RICAPITOLIAMO:

RIPOSI GIORNALIERI NELLA SETTIMANA:

IPOTESI SU 6 GIORNI LAVORATIVI

Anche in 2 soluzioni(3+9)Anche in 2

soluzioni(3+9)

INDECISIONE FATALEINDECISIONE FATALE

periodo

giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo

giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo

giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo

giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo

giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo

giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo

giornaliero

24

ORE

RIPOSO

1° GIORNO 2° GIORNO 3° GIORNO 4° GIORNO

5° GIORNO 6° GIORNO 7° GIORNO

RICAPITOLIAMO: RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO

guida

riposo

periodo giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo

giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo

giornaliero

GUIDA

RIPOSO

periodo

giornaliero

24

ORE

RIPOSO

periodo

giornaliero

24

ORE

RIPOSO

periodo

giornaliero

21

ORE

RIPOSO

GUIDA

periodo

giornaliero

21

ORE

RIPOSO

GUIDA

1° GIORNO 2° GIORNO 3° GIORNO 4° GIORNO

5° GIORNO 6° GIORNO 7° GIORNO

RICAPITOLIAMO: RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE

+

RICAPITOLIAMO:

RIPOSO SETTIMANALE SULLE 4 SETTIMANE CON RECUPERO COMPENSATIVO

PERIODO

SETTIMANALE

RIPOSO

24 H

PERIODO

SETTIMANALE

RIPOSO

24 H

PERIODO

SETTIMANALE

RIPOSO

45 H

PERIODO

SETTIMANALE

RIPOSO

45 H

RIPOSO

45 H

RIPOSO

21 H

RIPOSO

45 H

RIPOSO

21 H

PERIODO

SETTIMANALE

SETTIMANA2°

SETTIMANA

3° SETTIMANA O DI

COMPENSAZIONE

4°SETTIMANA

PERIODO

SETTIMANALE

RIPOSO

24 H

PERIODO

SETTIMANALE

RIPOSO

24 H

PERIODO

SETTIMANALE

RIPOSO45 H

PERIODO

SETTIMANALE

RIPOSO45 H

=

45 +

21 = 66

Art. 8 comma 7 Reg. 561/06:Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo diriposo settimanale ridotto èattaccato a un altro periodo diriposo di almeno 9 ore.

CASO CON RECUPERO COMPENSATIVO NON ATTACCATO AL

PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE

TERZA SETTIMANA O SETT. DI COMPENSAZIONE

21 HCOMPENSATIVO45 H

REGOLARE

9 H

9 H21 H

COMPEN

SATIVO

RECUPERO COMPENSATIVO SULLE 5 SETTIMANE

E’ TUTTO A POSTO?

PERIODO RIPOSO CON DUE CONDUCENTI PERIODO RIPOSO CON DUE CONDUCENTI

IN TRASFERTA I PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERO E QUELLI SETTIMANALI RIDOTTI, POSSONO ESSERE EFFETTUATI NEL VEICOLO A CONDIZIONE CHE:

1. IL VEICOLO SIA DOTATO DI OPPORTUNE ATTREZZATURE PER IL RIPOSO (CUCCETTE);

2. IL VEICOLO SIA IN SOSTA.

RIPOSO MULTIPRESENZA

21,00

9,00

RIPOSO ALTRO

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

reg. CE 561/2006Il NUOVO REGOLAMENTO SUI TEMPI DI GUIDA

TOTALE ORE GUIDA:15TOTALE ORE GUIDA:15………….. ..

PER GUIDARE BENE

BISOGNA

AVERE RIPOSATO BENE.

BUON VIAGGIO

Luciano SiraniCommissario P.L.

� 349 - 1977568E. mail: luciosirani@alice.it

Luciano SiraniCommissario P.L.

� 349 - 1977568E. mail: luciosirani@alice.it

GRAZIE GRAZIE

PER LPER L’’ATTENZIONE ATTENZIONE

Buon Lavoro !!

Buon Lavoro !!