1 VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI DI PROPRIETA PRIVATA.

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VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI

DI PROPRIETA’ PRIVATA

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D.Lgs. 22.1.2004 n. 42. D.Lgs. 22.1.2004 n. 42. Codice dei beni culturali Codice dei beni culturali e del paesaggioe del paesaggio,,ai sensi dell'art. 10 della ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002, n. 137L. 6.7.2002, n. 137Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. e corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 e corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47). (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47).

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Parte prima - Disposizioni generali

Art. 1 Princìpi.

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Interesse per la Repubblica:

GENERALITA’ DEL TERMINE, COMPRENSIVO DI TUTTE

LE COMPONENTI DELL’ORDINAMENTO

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IL BINOMIO TUTELA – VALORIZZAZIONE

    BINOMIO TUTELA – VALORIZZAZIONE:

A) CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA E SVILUPPO DELLA CULTURAB) CONFORMITA’ DELLA CONSERVAZIONE-FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE ALLA NORMATIVA DI TUTELA

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VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE: DISTINZIONE PER SOGGETTI DELLE FUNZIONI:

A) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI: FUNZIONE DI (ASSICURARE E SOSTENERE LA CONSERVAZIONE E) FAVORIRE LA PUBBLICA FRUZIONE E VALORIZZAZIONE

B) ALTRI SOGGETTI PUBBLICI: FUNZIONE DI ASSICURARE (LA CONSERVAZIONE E) LA PUBBLICA FRUIZIONE DEL LORO PATRIMONIO CULTURALE

C) PRIVATI: OBBLIGO DI GARANTIRE LA SOLA CONSERVAZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO

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Valorizzazione e fruizione: un rapporto di strumentalità

8

GLI ASPETTI DELLA VALORIZZAZIONE: Promozione della conoscenza del patrimonio culturale Garanzia delle migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica  

Promozione e sostegno degli interventi di conservazione

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IL NUOVO RUOLO DELLA VALORIZZAZIONE 

*** 

TITOLO IIFruizione e valorizzazione.

 *** 

LA FRUZIONE: 

Capo I - Fruizione dei beni culturali 

Sezione I - Princìpi generali

 Art. 101 Istituti e luoghi della cultura.

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MANCANZA DI UNA DEFINIZIONE DI FRUIZIONE:LA FRUIZIONE COME FINALITA' DELLA TUTELA E

DELLA VALORIZZAZIONE

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STRUTTURE ESPOSITIVE, STRUTTURE DI CONSULTAZIONE, ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA, QUALORA SIANO: A) DI PROPRIETA’ PRIVATAB) APERTI AL PUBBLICO

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RICONOSCIMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI “SERVIZIO PRIVATO DI UTILITA’ SOCIALE” (qualificazione che sarebbe comunque discesa dall'essere le attivita' elencate alla lett. a) tra quelle indicate dall'art. 10, comma 1,d.lgs. n. 460/1997) 

13

Art. 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata.

14

                     RIPRENDE L'ART. 106 T.U. DEL 1999, RISPETTO AL QUALE CHIARISCE CHE SI RIFERISCE SOLO AI BENI DI PROPRIETA' PRIVATA                      NORMA RIFERITA SOLO ALLE CATEGORIE DI BENI CONTRADDISTINTE DA UN ECCEZIONALE INTERESSE                      POSSIBILITA' DI APERTURA PER SCOPI CULTURALI (MENTRE PER IL T.U. DEL 1999 ESSA NON ERA FACOLTATIVA)                      OBBLIGO DI APERTURA SOLO PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI CONSERVATIVI FINANZIATI DALLO STATO MODALITA’ CONCORDATE. MANCA LA DISCIPLINA DEL CASO IN CUI NON SI RAGGIUNGA L'ACCORDO: DEVE RITENERSI IN TAL CASO LEGITTIMA L'IMPOSIZIONE UNILATERALE DEL MINISTERO

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Art. 105 Diritti di uso e godimento pubblico.         RIPRODUCE L'ART. 103 DEL T.U. 1999 CON PICCOLE DIFFERENZE        STATO E REGIONI SONO POSTE SULLO STESSO PIANO PER QUANTO ATTIENE ALLA FUNZIONE DI VIGILANZA        BENI E COSE SONO DUE CATEGORIE COINCIDENTI (L'ART. 810 CC. DEFINISCE BENI "LE COSE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI DIRITTI")        LA VIGILANZA E' RIFERITA ALLA FRUIZIONE        TITOLARE DEI DIRITTI DI USO E GODIMENTO E' LA COLLETTIVITA' CHE PUO' FARLI VALERE TRAMITE ENTI ESPONENZIALI O SINGOLI CITTADINI         I MODI DI ACQUISTO SONO QUELLI DEI DIRITTI REALI O ANCHE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO APPOSITO (ES. DIRITTO DA VISTA COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 104 COD.)

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DIFFERENZE RISPETTO ALLA FRUZIONE DELLE

STRUTTURE PUBBLICHE:

Art. 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura

di appartenenza pubblica

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Capo II Princìpi della valorizzazione dei beni culturali

Art. 111 Attività di valorizzazione

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DECLINAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE: 1. COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE STABILE DI RISORSE, STRUTTURE O RETI 2. MESSA A DISPOSIZIONE DI COMPETENZE TECNICHE  3. MESSA A DISPOSIZIONE DI RISORSE FINANZIARIE O STRUMENTALI, FINALIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ED AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ INDICATE ALL'ART. 6.

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RUOLO DEI SOGGETTI PRIVATI: 

POSSONO CONCORRERE, COOPERARE O PARTECIPARE ALLE ATTITÀ DI VALORIZZAZIONE LA VALORIZZAZIONE A INIZIATIVA PRIVATA È ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILE E NE È RICONOSCIUTA LA FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

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PARALLELISMO CON QUANTO VISTO A

PROPOSITO DELLA FRUIZIONE(ART. 101, COMMA 4,

CHE A PROPOSITO DELLE STRUTTUREPARLAVA DI ”SERVIZIO PRIVATO DI UTILITÀ

SOCIALE”):

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Art. 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata.

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IL CONTENUTO DELLA NORMA E' IN REALTA' RISTRETTO ALLA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DEL RUOLO CHE IN TALI INIZIATIVE PUO' ASSUMERE UN EVENTUALE SOSTEGNO PUBBLICO

I PRIVATI SONO LIBERI DI SCEGLIERE LE FORME PER

REALIZZARE LA VALORIZZAZIONE

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GLI ACCORDI POSSONO ESSERE PER LA P.A. UNO STRUMENTO DI "CONTROLLO" SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VALORIZZAZIONE, ALTRIMENTI LIMITATO A:

-   ESPROPRIAZIONE FINALIZZATA A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI TUTELA AI FINI DELLA FRUIZIONE PUBBLICA (ART. 95, COMMA1)

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-  

-

- ALIENAZIONE DI BENI DEMANIALI A FAVORE DEI PRIVATI

-  RICORSO A TECNICHE DI VALORIZZAZIONE CONVENZIONALI E INCENTIVATE, QUALI GLI ACCORDI PER LA PROMOZIONE DELLA FRUZIONE, LE AGEVOLAZIONI FISCALI E LE SOVVENZIONI

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DIFFERENZE RISPETTO ALLA VALORIZZAZIONE

DEI BENI CULTURALI DI APPARTENENZA PUBBLICA:ART. 112

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§         AMPLIAMENTO DELLA CONCERTAZIONE: POSSIBILE COINVOLGIMENTO DEI PRIVATI, SENZA LIMITI SOGGETTIVI OD OGGETTIVI

§         GLI ACCORDI POSSONO RIGUARDARE:-          IL COORDINAMENTO, L'ARMONIZZAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE

-          LA DEFINIZIONE DI OBBIETTIVI, TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

-          L'INDIVIDUAZIONE DELLE FORME DI GESTIONE

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Art. 114 Livelli di qualità della valorizzazione.

   NON VINCOLANO I PRIVATI, PER I QUALI SONO SOLO PARAMETRI

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Art. 118 Promozione di attività di studio e ricerca.

  - L'ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA E' DOVEROSA PER L'ENTE PUBBLICO

- RICORSO ALLA CONLLABORAZIONE

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Art. 121 Accordi con le fondazioni bancarie.

30

D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153. Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461.

D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 

31

SPONSORIZZAZIONI PRIVATE Art. 120 Sponsorizzazione di beni culturali.

32

NORMA INNOVATIVA CHE TROVA PRECEDENTI IN ALCUNE DISPOSIZIONI RIFERITE PER LO PIU'

ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: 

Definizione ex l. 6 agosto 1990, n. 223, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privatoART. 8, COMMA 12

33

L. 27.12.1997, N. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

ART. 43

34

D.lgs. n. 267/2000TESTO UNICO DELLE LEGGI

SULL'ORDINAMENTO LOCALE 

Art. 119 Contratti di sponsorizzazione, accordi di

collaborazione e convenzioni.

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Sezione IIMisure di conservazione

 Art. 34

Oneri per gli interventi conservativi imposti

36

-       CONFERMA DEGLI OBBLIGHI GIA' POSTI DAGLI ARTT. 15-18 DELLA L. N. 1089/1939 E DAGLI ARTT. 2-3 DELLA L. 1552/1961, AL FINE DI "CONFORMARE" IL DIRITTO DI PROPRIETA' A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ¨       ESTENSIONE DELLA NORMA NON SOLO AL PROPRIETARIO MA ANCHE AL POSSESSORE O DETENTORE DEL BENE ¨       CONTRIBUTO FINANZIARIO A PRESCINDERE DALL'IMPOSSIBILITA' DI PROVVEDERVI

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-     CATEGORIE DI BENI INTERESSATI: QUELLE DELL'ART. 10 COD.

-     INCONGRUENZA: CONTRIBUTO FINANZIARIO SOLO SE GLI INTERVENTI SONO DI PARTICOLARE RILEVANZA OVVERO SONO ESEGUITI SU BENI IN USO O GODIMENTO PUBBLICO

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Art. 35 comma 1 Intervento finanziario del Ministero.         ESTENSIONE DEL FINANZIAMENTO ALL'INTERVENTO VOLONTARIO FINO ALL'INTERO AMMONTARE (COSNEGUENZA DLL'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI BENI IMPOSTO AI PRIVATI DALL'ART. 30, COMMA 3 COD.) 

       ESTENSIONE A TUTTI GLI INTERVENTI CONSERVATIVI (NON AL SOLO RESTAURO), COMPRESI QUELLI VOLTI ALLA PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO  APPLICAZIONE ALLE CATEGORIE DI BENI DI CUI ALL'ART. 10 (NON DI CUI ALL'ART. 11)

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DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 34 E 32 COD. SI PUO' DEDURRE CHE IL MINISTERO POSSA CONCORRERE FINANZIARIAMENTE A TUTTI GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 4, PURCHE' L'INTERVENTO SIA PARTICOLARMENTE RILEVANTE O L'ARCHIVIO SIA APERTO AL PUBBLICO.

40

¨       NON RIPRODOTTA LA DISPOSIZIONE DELL'ART. 41 T.U. DEL 1999, CHE FACEVA RIFERIMENTO AGLI ARCHIVI DI INTERESSE STORICO DI PROPRIETA' DI ENTI, ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI DI CULTO: TUTTAVIA IN VIRTU' DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 16.05.2000, DI ESECUZIONE DELL'INTESA (18.04.2000) TRA IL MINISTERO E LA CEI, DEVE RITENERSI TUTTORA VIGENTE L'OBBLIGO

DEL MINISTERO DI INTERVENIRE FINANZIARIAMENTE ANCHE A FAVORE DI ARCHIVI STORICI NON

RICONOSCIUTI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO. 

¨       LIMITAZIONE AI SOLI CONTRIBUTI VOLONTARI

41

Art. 36 Erogazione del contributo.         SOSTITUISCE ART. 42 COMMI 1, 2 DEL T.U. 1999        CONCETTO DI CONDIVISIONE STATO-PROPRIETARIO DEL SACRIFICIO FINANZIARIO        GLI ACCONTI SONO ORA SUSCETTIBILI DI EROGAZIONE ANCHE IN CASO DI INTERVENTI VOLONTARI - LA NORMA PRESUPPONE LA PREDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO DA PARTE DEL MINISTERO

42

Art. 37 Contributo in conto interessi.

43

SOSTITUISCE ART. 43 DEL T.U. 1999 NON E' INTERVENTO A CONSUNTIVO RISPETTO AL T.U. 1999 ESTENDE L'APPLICABILITA' A TUTTI GLI INTERVENTI CONSERVATIVI (NON SOLO IL RESTAURO) FATTO SALVO L'ART. 35, COMMA 3, TALI CONTRIBUTI SONO CUMULABILI CON QUELLI IN CONTO CAPITALE

44

FINO ALLA DEFINZIONE DI NUOVI CRITERI RIMANGONO APPLICABILI IL D.M. 24 LUGLIO 1998, CHE PREVEDE, TRA L'ALTRO CHE L'ENTITA' DEL CONTRIBUTO SIA DETERMINATO IN MISURA NON INFERIORE AL 50% DELL'AMMONTARE DEGLI INTERESSI RISULTANTI DAL PIANO DI AMMORTAMENTO

E LA CIRC. MIN. 22 FEBBRAIO 2002, N. 27, CRITERI DIRETTIVI PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 43 DEL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490. CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER INTERVENTI DI RESTAURO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO I DEL D.LGS. N. 490/1999.

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       SOPPRESSA LA PREVISIONE SECONDO LA QUALE IL MUTUO ACCORDATO DALLE BANCHE VENIVA ASSISTITO DA PRIVILEGIO SUGLI IMMOBILI CUI SI RIFERISCE

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Art. 38 Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi

conservativi.

SOSTITUISCE ARTT. 35-37 DEL T.U. 1999 

IL FINANZIAMENTO PUBBLICO E' DETERMINATO DA UN GIUDIZIO DI INTERESSE DEL BENE PER LA COLLETTIVITA': IL BENE DEVE

PERTANTO RIMANERE APERTO AL PUBBLICO 

RICORSO ALL'ACCORDO PER CONTEMPERARE ESIGENZE DEL PROPRIETARIO E DELLA COLLETTIVITA'

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Art. 39 Interventi conservativi su beni dello Stato.

48

       SOSTITUISCE E MODIFICA L'ART. 46 DEL T.U. 1999        DIVERSIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA RIFERIBILE A BENI DELLO STATO E BENI DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI        POTERE DI AUTORIZZAZIONE E DI VIGILANZA DEL MINISTERO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI, MENTRE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE POSONO ESSERE ASSUNTE DALL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA O DAGLI ALTRI SOGGETTI, CON CONSEGUENTI ALLEGGERIMENTI DEI TEMPI PROCEDURALI E DEGLI ONERI ECONOMICI A CARICO DEL MINISTERO

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¨       RIBADITA L'AUTONOMIA DEI PIANI URBANISTICO-EDILIZI DEGLI ENTI LOCALI E I POTERI DEL MINISTERO: L'INFORMAZIONE E' FINALIZZATA A CONSENTIRE AGLI ENTI LOCALI DI ADOTTARE EVENTUALI MISURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (MISURE DI SICUREZZA, OPERE PROVVISIONALI, LIMITAZIONI DI TRAFFICO, ETC…)

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Art. 40 Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

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¨       SOSTITUISCE L'ART. 46, COMMA 2 DEL T.U. 1999 ¨       PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI (IN OSSEQUIO ALL'ART. 118 COST., CHE FA RIFERIMENTO A FORME DI INTESA E COORDINAMENTO IN MATERIA DI TUTELA) ¨       SOPRRESSO, RISPETTO AL T.U. 1999, L'ESPLICITO RIFERIMENTO AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA E ALLE FIGURE DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: LE FORME POSSONO DUNQUE ESSERE VARIE

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IL FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA DI CULTO

 D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi

personali ed uffici. 

53

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

54

 

D.l gs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

55

D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96.Intervento sostitutivo del Governo

per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni.

56

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia

57

L. 20 maggio 1985, n. 222. Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

- OTTO PER MILLE

- FONDO EDIFICI DI CULTO

58

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. TUIR - Testo Unico in materia di imposte sui redditi.

TITOLO IIMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Capo IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13-bis. Detrazioni per oneri

59

ART. 65Oneri di utilità sociale.

60

ALTRE AGEVOLAZIONI:          ART. 134 TUIRRedditi dei fabbricati. L’aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è effettuato mediante l’applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale è ridotta a metà ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi.

61

         ART. 12-13-25-59 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

Beni non compresi nell’attivo ereditario.

Riduzione d’imposta.

Imposta in misura fissa per le donazioni.

62

         D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. ART. 5. Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso.

63

         L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). 33. Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative.

64

         L. 18 ottobre 2001, n. 383. Primi interventi per il rilancio dell’economia.(...)

ART. 13. Soppressione dell’imposta sulle successioni e donazioni.  ART. 14. Esenzioni e riduzioni di imposta.

65

         D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Disciplina delle agevolazioni tributarie.

Esenzione dall’imposta locale sui redditi e dall’imposta sul redito delle persone giuridiche.

Esclusione dal reddito delle persone fisiche. 

66

 

         D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. Capo IImposta comunale sugli immobili

67

         D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Disciplina delle agevolazioni tributarie.

Esenzione dall’imposta locale sui redditi e dall’imposta sul redito delle persone giuridiche.

Esclusione dal reddito delle persone fisiche. 

 

68

         D.M. 11 aprile 2001. Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (art. 38 della L. 21 novembre 2000, n. 342).           D.M. 3 ottobre 2002.Individuazione dei soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (art. 38 della l. 21 novembre 2000, n. 342, e art. 65, lettera c-nonies del D.P.R. n. 917 del 1986). 

69

         L. 20 maggio 1985, n. 222. Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi  

70

         D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

71

Circ. P.M.C. 14 febbraio 2001, n. 1619/II4.9.1.Attuazione del D.P.R. 10 marzo 1998, N. 76. Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’ IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

72

         D.M. 30 luglio 1997. Criteri e modalità per l’erogazione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto. 

73

L. 10 febbraio 1992, n. 145.Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali. 

74

D.L. 20 maggio 1993, n. 149.Interventi urgenti in favore dell’economia. Art. 7. Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali.

75

L. 23 dicembre 1996, n. 662.Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 3, comma 83

76

Circ. Min. 5 giugno 1997, n. 127.L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 comma 83, utilizzazione quota derivante dalla estrazione gioco del lotto. Programmazione triennale 1998/2000.

77

L. 21 dicembre 1999, n. 513.Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali. D.M. 25 ottobre 2000. - Modalità e criteri per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 3 della L. 21 dicembre 1999, n. 513, recante interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali.

78

L. 29 dicembre 2000 n. 400.Rifinanziamento della L. 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali.

79

L. 23 febbraio 2001, n. 29.Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali.

D.M. 14 dicembre 2001. Modalità e criteri per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 5 della L. 23 febbraio 2001, n. 29, recante «Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali». 

80

Circ. Min. 10 aprile 2002, n. 45.Integrazione e proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della l. 23 febbraio 2001, n. 29, e del d.m. 14 dicembre 2001. 

81

L. 27 dicembre 2002, n. 289.Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (l. finanziaria 2003). 60. Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.  

82

L. 8 ottobre 1997, n. 352.Disposizioni sui beni culturali.(...)Art. 10 Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa (sostituito dall‘ART. 2 della l. 16.10.2003, n. 291)

83

INTESE ISTITUZIONALI DI

PROGRAMMA E ACCORDI DI PROGRAMMA

QUADRO STATO - REGIONI

84

L. 23 dicembre 1996, n. 662.Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. art. 2, comma 203a) Programmazione negoziatab) intesa istituzionale di programmac) Accordo di programma quadrod) patto territorialee) contratto di programmaf) contratto di area

85

Delibera CIPE 21 marzo 1997. Disciplina della programmazione negoziata.

86

L. 27 maggio 1929, n. 810.Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la S. Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929. L. 25 maggio1985 n. 121.Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. 

87

L. 27 maggio 1929, n. 848. Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.   L. 20 maggio 1985 n. 222.Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio

nelle diocesi.

88

D.P.R. 26 settembre 1996, n. 571.Esecuzione dell’intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

89

Circ. Min. 24 giungo 1997, n. 139.Esecuzione dell’intesa fra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche

90

D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189.Esecuzione dell’intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000, relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche.