1 SOCIETA DI PERSONE società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice...

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SOCIETA’ DI PERSONE

società semplice

società in nome collettivo

società in accomandita semplice

attività non commerciale

attività commerciale

attività non commerciale

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s.s.: costituzione

libertà di forma dell’atto costitutivo (art. 2251)limite: natura dei beni conferiti

iscrizione R.I.

forma verbale o per fatti concludenti

3

s.n.c.: costituzione

atto cost. ex artt. 2295-2296

s.n.c. “regolare”

L’iscrizione è requisito di regolarità, ma non di esistenza della società

s.n.c. di fatto

s.n.c. irregolare in senso proprio

atto cost. non ex lege s.n.c. “irregolare”

4

L’atto costitutivo di s.n.c. regolare

forma: atto pubblico o scrittura privata autenticata

indicazione delle generalità dei sociragione socialesoci amministratori e con rappresentanzasedeoggetto socialeconferimenti, valore e modo di valutaz.prestazioni d’operamodalità di ripartizione utili/ perditedurata

contenuto:

… quando l’atto cost. non viene redatto…

SOCIETA’ DI FATTO

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att. non commerciale

La società di fatto

disciplina società semplice

attività commerciale disciplina collettiva irregolare

esposizione al FALLIMENTO:

della società e, per estensione:

dei suoi soci palesi

dei suoi soci occultiart. 147 l. fall.

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Partecipazione di società in società

società di capitali socia di società di persone

società di persone socia di società di persone

7

Invalidità della società

nullità

annullabilità

contrarietà a norma imperativeoggetto impossibile e illecitomotivo comune illecito

incapacità delle particonsenso viziato da: errore

violenza dolo

applicazione della disciplina comune dell’invalidità dei contratti:

(art. 1418)

(art. 1425 ss.)

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invalidità della partecipazione non essenziale: la società resta in vita

invalidità della part. essenziale o del contratto di società

attività da iniziare

attività iniziata

invalidità della singola part. o dell’intero contratto? V. disciplina dei contratti associativi (artt. 1420, 1446)

integrale appl. della discipl. dei contratti

scioglimento della soc.

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Conferimenti

Beni conferibili: qualsiasi entitàsuscettibile di valutazione economica

denarocreditiprestazioni d’opera e servizibeni (materiali e immateriali)

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conferimenti di capitale

CAPITALE SOCIALE

PATRIMONIO SOCIALE INIZIALE

nella società semplice è assente la nozione di capitale

nella s.n.c. il capitale rileva solo ai fini:

della distribuzione degli utili

della riduzione del capitale

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Partecipazione agli utili e alle perdite

Utili libera determinabilità dei criteri di ripartizione degli utili, ma divieto di patto leonino

gli utili si distribuiscono sulla base di criteri convenzionali. in loro assenza: criteri legali:

quote proporzionali ai conferimenti o in parti uguali

diritto agli utili: sorge(l’autofinanziamento è ammissibile solo con il consenso di tutti i soci)

s.s.: con l’approvazione del rendiconto

s.n.c.: con l’approvazione del bilancio

Perdite

rilevano in sede di liquidazione e in caso di regresso a seguito dell’adempimento delle obbligazioni sociali da parte del socio

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Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

societàsemplice:

art. 2267: resp. di chi ha agito in nome e per conto + resp. di tutti gli altri soci “salvo patto contrario”: resp. illimitata è derogabile (ma con limiti)

s.n.c.: tutti soci (resp. illimitata è inderogabile): art. 2291

ex-socio: lo scioglimento del vincolo sociale deve essere portato a conoscenza dei terzi ai fini della resp. per le obbl, successive

Patrimonio sociale è garanzia principale, ma non esclusiva:

.. la resp. per le obbl. anteriori è estesa al nuovo socio…

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Rapporto responsabilità società/responsabilità soci

società semplice

s.n.c. irregolare

il creditore può rivolgersi direttamente al socio che dovrà invocare il beneficio di escussione e indicare i beni sociali facilmente aggredibili

società in nome collettivo

il creditore può aggredire il patrimonio personale dei soci solo dopo aver preventivamente escusso in modo infruttuoso il patrimonio sociale

Diritto di regresso: va esercitato in primo luogo contro la società (per intero), in secondo luogo contro i soci (per quote)

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Creditori personali del socio

creditori personali di socio di s.s. e s.n.c. irregolare

diritto a soddisfarsi sugli utili

atto conservativi sulla quota del sociorichiesta di liquidazione della quota del socio

creditori personali di socio di s.n.c. regolare

diritto a soddisfarsi sugli utili

atti conservativi sulla quota del socio

richiesta di liquidazione della quota alla scadenza del contratto

in caso di proroga scritta:i creditori hanno il diritto di opporsi

in caso di proroga tacita:

i creditori possono chiedere la liquidazione della quota

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Amministrazione della società(potere di gestione)

regimi di amministrazione

disgiuntiva (art. 2257)Potere anche individuale, ma diritto dipreventiva opposizione degli altriamministratori. Sul conflittodecide la maggioranza dei soci in basealle quote di part. agli utili

congiuntiva (art. 2258) (all’unanimità/a maggioranza)(solo se espressamente convenuta)Potere individuale solo se vi è urgenzadi evitare un danno alla soc.

spetta a ciascuno dei soci illimitatamente responsabili (salvo patto contrario)

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Potere di rappresentanza

segue il potere di gestione, salvo patto contrario (art. 2266, co. 2)

rappresentanza

sostanziale

processuale

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Revoca degli amministratori(art. 2259)

se nominati nell’atto costitutivo

se nominati conatto separato

unanimità soci (salvo patto contrario)

solo per giusta causa

anche a maggioranza

applicaz. norme sul mandato: anchesenza giusta causa, salvorisarcimento dei danni

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Modificazioni del contratto sociale(art. 2252)

Costituiscono modificazioni dell’atto costitutivo anche:

il mutamento delle persone dei soci

revoca e nomina di amministratori

unanimità dei soci, salvo patto contrario

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Scioglimento del singolo rapporto sociale

Principio di conservazione della società (anche se rimane un solo socio)l’evtl. scioglimento della società è rimesso ai soci superstiti… se viene deciso lo scioglimento dell’intero vincolo sociale

liquidazione della società

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(segue)

morte (art. 2284)

esclusione (artt. 2286 e 2288)

liquidazione della quota agli eredioppure:scioglimento anticipato soc.continuazione con gli eredi

recesso (art. 2285)

soc. a tempo indeterminato: liberamente, salvo preavviso di 3 m.soc. a tempo determinatogiusta causa, effetto immediatodi dirittofacoltativa (deliberata a maggioranza calcolata per teste)

liquidazione della quota

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Scioglimento della società

cause di scioglimento

estinzione

art. 2272 + art. 2308 (solo per s.n.c.)

procedimento di liquidazione

definizione dei rapporti in corso(solo affari urgenti, no nuove operazioniliquidazione del patrimonio(pagamento dei debiti sociali, poi restituzione/rimborso conferimenti, poi riparto dell’eventuale residuo attivo)cancellazione della società

dal registro delle imprese

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Società in accomandita semplice

SOCI ACCOMANDATARI

SOCIACCOMANDANTI

Solo loro possono essere amministratori della società;rispondono solidalmente eillimitatamente per le obbligazionisociali;

rispondono limitatamentealla quota conferita, ma

non hanno poteri di gestione

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L’accomandante diventa di fronte ai terzi, manon nei rapporti interni,un socio a responsabilitàillimitata per tutte le obbligazioni sociali, se:

Peraltro, l’accomandante non diventa mai accomandatario e non acquista il diritto di partecipare all’amministrazionedella società

acconsente all’inserimento del suo nome nella ragione sociale (2314, comma 2)

compie atti di amministrazione (2320) (c.d. divieto di immistione), salvo il caso di procura speciale

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Qual è la posizione della società rispettoalle obbligazioni sorte dall’atto di immistionedi un socio accomandante?

la società resta obbligata solo sel’accomandante ha agito in basea regolare procura o se il suooperato è stato poi ratificatodagli amministratori

in caso contrario, responsabileverso il terzo sarà solol’accomandante che ha compiuto l’atto

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Posizione del socio accomandante

può trattare o concludere affari in nome della società,solo in forza di una procura speciale per singoliaffari

può prestare la sua opera all’interno della societàsotto la direzione degli amministratori

può dare autorizzazioni e pareri per determinateoperazioni, nonché compiere atti di ispezione e dicontrollo